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Sezione regionale di controllo per il Piemonte

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Academic year: 2022

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Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 32/2021/SRCPIE/PRSP

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa Maria Teresa POLITO Presidente

Dott. Luigi GILI Consigliere

Dott.ssa Laura ALESIANI Referendario

Dott. Marco MORMANDO Referendario

Dott. Diego Maria POGGI Referendario

Dott.ssa Stefania CALCARI Referendario

Dott.ssa Rosita LIUZZO Referendario relatore

Nell’ Adunanza pubblica del 4 febbraio 2021, svoltasi in videoconferenza avvalendosi del collegamento in remoto

VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e successive modificazioni (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l’art. 114-bis, comma 2, del D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

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VISTA la disposizione di cui all’art. 85, comma 1, D.L. n. 18/2020, convertito in Legge n.

27 del 24 aprile 2020, che consente lo svolgimento delle camere di consiglio mediante modalità telematiche con collegamento dei magistrati partecipanti da remoto e che prevede che “Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge”;

VISTO il D.L. 30 luglio 2020 n 83 di proroga di alcuni termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito nella legge 25 settembre 2020 n.

124;

VISTA la disposizione introdotta dall’art. 26 ter del decreto legge 14 agosto 2020, n.

104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, secondo cui “All'articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31 agosto 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 di proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 15 ottobre 2020 ed ulteriormente prorogata fino alla conclusione della pandemia in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO che il Presidente della Corte dei conti con decreto del 27 ottobre 2020, in considerazione del perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha ritenuto necessario mantenere le regole tecniche e operative in vigore in materia di svolgimento delle adunanze e camere di consiglio mediante collegamento in remoto fino al termine dello stato di emergenza;

VISTI i decreti 25 marzo 2020 n. 2, 15 aprile 2020 n. 3, 4 maggio 2020 n. 4, 16 giugno 2020 n. 5, e 30 ottobre 2020 n. 6, con cui il Presidente della Sezione ha adottato le misure organizzative per lo svolgimento delle attività della Sezione nel rispetto delle

“nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile” previste dall’art. 85 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, prevedendo, tra l’altro, lo svolgimento delle Camere di consiglio in remoto, utilizzando i programmi informatici per la videoconferenza;

VISTO il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 (Deliberazione n. 14/DEL/2000) e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n.

16/SEZAUT/2012/INPR, avente ad oggetto “Approvazione delle Linee guida per l’esame

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del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 243-quater, TUEL commi 1-3)”;

VISTA la delibera n. 9/2020/SRCPIE/INPR con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l’anno 2020;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 11/SEZAUT/2013/INPR, recante ulteriori “Linee di indirizzo in merito a questioni interpretativo-applicative concernenti le norme che regolano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt.

243bis-243quinquies del TUEL”;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 14/SEZAUT/2013/INPR, recante

“Questioni di massima su taluni aspetti applicativi della disciplina concernente la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243-bis e seguenti TUEL”;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2013/QMIG su alcune questioni interpretativo-applicative, concernenti le norme che regolano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243bis-243quinquies del TUEL;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/SEZAUT/2018/INPR recante ulteriori "Linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 243-quater, TUEL)”;

VISTA la deliberazione n. 92/2018/SRCPIE/PRSP, con la quale questa Sezione regionale di controllo per il Piemonte ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale della Provincia di Biella;

VISTA la nota del 21/09/2020, acquisita in pari data al prot. n. 11088, con cui l’Amministrazione provinciale ha trasmesso la quarta relazione, a firma dell’Organo di revisione, sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi ai sensi del citato comma 6 dell’articolo 243-quater del TUEL;

VISTA la nota istruttoria prot. n. 12554 del 11/11/2020;

VISTA la nota di riscontro dell’Ente prot. n. 21400 del 17/11/2020;

VISTA la nota del 1° dicembre 2020, acquisita in pari data al prot. n. 13047, con cui l’Amministrazione provinciale ha trasmesso copia della deliberazione consiliare n. 31 del 30 novembre 2020 avente ad oggetto “Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale Art.

243 bis-quater: Proposta di rimodulazione ai sensi dell’art. 243-quater, comma 7-bis del T.U.E.L.”, unitamente alla proposta di piano rimodulato, allegata alla citata deliberazione, nonché del parere favorevole rilasciato dall’Organo di revisione con verbale n. 31 in data 25 novembre 2020;

VISTA la nota del Magistrato istruttore del 21 dicembre 2020, prot. n. 13462;

VISTA la nota di riscontro del 15 gennaio 2021, acquisita in pari data al prot. n. 4544;

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VISTA la richiesta di deferimento del Magistrato istruttore;

VISTA la nota dell’Ente del 02/02/2021 prot. n. 2215;

VISTA l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’odierna Camera di consiglio, svolta in videoconferenza effettuata tramite applicativo in uso alla Corte dei conti, con collegamento dei membri del collegio dai propri domicili;

UDITO il relatore, Dott.ssa Rosita Liuzzo;

PREMESSO

Gli articoli 243 bis e seguenti del decreto legislativo n. 267 del 2000 disciplinano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Tale procedura, articolata in più fasi, vede il coinvolgimento di più soggetti: l’ente, che decide di farvi ricorso; la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, deputata allo svolgimento dell’attività istruttoria; la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con il compito di deliberare sull'approvazione o sul diniego del piano, valutatane la congruenza ai fini del riequilibrio.

Invero, la normativa de qua attribuisce ai comuni e alle province, ove sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario e nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, la facoltà di ricorrere, con deliberazione consiliare, alla procedura in argomento. In seguito alla predetta deliberazione, l’ente, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della stessa, dovrà deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale e, entro il termine di dieci giorni dalla data di quest’ultima delibera, dovrà trasmettere il piano sia alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti sia alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali.

Quest’ultima Commissione, ricevuto il piano, avrà il compito di svolgere la necessaria istruttoria, anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, e, all'esito dell'istruttoria, dovrà redigere una relazione finale da trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Successivamente, la suddetta sezione regionale di controllo dovrà deliberare sull'approvazione o sul diniego del piano,valutatane la congruenza ai fini del riequilibrio.

Infine, in caso di approvazione del piano, la Corte dei conti dovrà anche vigilare sull'esecuzione dello stesso. Per tale ragione, l’art. 243 quater, comma 6, dispone che:

“Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, entro quindici

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giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonché, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti”.

Inoltre, l’art. 243 quater, comma 7 bis, dispone che: “Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all'ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo. Tale proposta, corredata del parere positivo dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, deve essere presentata direttamente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Si applicano i commi 3, 4 e 5”.

CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO

Con deliberazione n. 21 del 27/06/2017 il Consiglio provinciale di Biella ha stabilito di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'art. 243 bis e ss. del TUEL, senza formulare domanda di accesso al fondo di rotazione.

Con successiva deliberazione consiliare n. 26 del 05/07/2017 la Provincia ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata di 7 anni, decorrenti dal 2017 fino al 2023.

Le suddette deliberazioni sono state, contestualmente, inviate al Ministero dell’Interno per l’espletamento dell’istruttoria di competenza che con nota, acquisita al prot. n. 4420 del 02/07/2018, trasmetteva la relazione elaborata dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, approvata il 27/06/2018.

A seguito di ciò, questa Sezione regionale con deliberazione n.

92/2018/SRCPIE/PRSP del 24/07/2018 procedeva all’approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale de quo.

Successivamente, con deliberazione n. 37/2019/SRCPIE/PRSP del 16/04/2019, in sede di esame della prima relazione trasmessa dall’Organo di revisione dell’Ente ai sensi del comma 6 dell’articolo 243-quater del TUEL, questa Sezione prendeva atto del raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati nel piano di riequilibrio pluriennale approvato, sebbene sulla scorta di dati provvisori di preconsuntivo 2018, in quanto nei termini di legge per l’approvazione del rendiconto;

Con la seguente deliberazione n. 119/2019/SRCPIE/PRSP del 16/10/2019, in sede di esame della seconda relazione trasmessa dall’Organo di revisione dell’Ente ai sensi

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del comma 6 dell’articolo 243-quater del TUEL, questa Sezione prendeva atto del raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati nel piano di riequilibrio pluriennale approvato, invitando l’Ente ad attenersi ai rilievi formulati e a continuare a dare vigorosa attuazione alla procedura deliberata. In particolare, con la citata deliberazione si riscontrava un evidente miglioramento dei risultati gestionali della Provincia impegnata positivamente in un costante recupero del disavanzo programmato, ma contestualmente si richiamava l’attenzione dell’Amministrazione provinciale su due aspetti.

In primis, sulla necessità di reperire le risorse effettive ed idonee a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate che avevano generato le quote vincolate del risultato di amministrazione, avendo l’Ente fatto applicazione nel 2019 dell’avanzo vincolato ai sensi dell’art. 1 comma 897 della L. n. 145 del 30/12/2018 (cfr.

paragrafo 1 della citata deliberazione).

In secundis, sull’importanza del contenimento e quindi del costante monitoraggio dell’andamento della spesa corrente, trattandosi di uno dei più rilevanti fattori di squilibrio in conformità a quanto previsto dall’art. 243 bis, comma 8, lett. f), del TUEL (cfr. paragrafo 4.2 della citata deliberazione).

Inoltre, con la deliberazione n. 54/2020/SRCPIE/PRSP del 04/06/2020, in sede di esame della terza relazione trasmessa dall’Organo di revisione dell’Ente ai sensi del comma 6 dell’articolo 243-quater del TUEL, questa Sezione prendeva atto del raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati nel piano di riequilibrio pluriennale approvato, con riserva di esaminare i dati di rendiconto dell’anno 2019, rinnovando all’Ente le raccomandazioni già espresse con la citata deliberazione n.

119/2019/SRCPIE/PRSP del 16.10.2019.

Con nota del 21/09/2020, acquisita in pari data al prot. n. 11088, l’Amministrazione provinciale ha trasmesso la quarta relazione, a firma dell’Organo di revisione, sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi ai sensi del citato comma 6 dell’articolo 243-quater del TUEL.

Infine, con nota del 1° dicembre 2020, acquisita in pari data al prot. n. 13047, l’Amministrazione provinciale ha trasmesso copia della deliberazione consiliare n. 31 del 30 novembre 2020 avente ad oggetto “Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale Art.

243 bis-quater: Proposta di rimodulazione ai sensi dell’art. 243-quater, comma 7-bis del T.U.E.L.”, unitamente alla proposta di piano rimodulato, allegata alla citata deliberazione, nonché del parere favorevole rilasciato dall’Organo di revisione con verbale n. 31 in data 25 novembre 2020.

In estrema sintesi, la suindicata proposta, dopo aver relazionato sui risultati positivi conseguiti nelle gestioni già concluse (2017-2019), illustra la permanenza degli equilibri

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di bilancio 2020-2022 sulla base degli stanziamenti assestati e dei dati gestionali al 05/11/2020, dando atto che l’Ente nel periodo 2017-2019 è riuscito a recuperare il disavanzo di amministrazione formatosi al 31/12/2016, ripristinando il c.d. “equilibrio strutturale” del bilancio.

Al fine di poter disporre di informazioni e dati contabili quanto più completi ed aggiornati al 31/12/2020, data proposta quale chiusura anticipata del piano, e tenuto conto di quanto disposto dall’art. 114-bis, comma 2 del D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con apposita nota istruttoria del 21 dicembre 2020 (prot. n. 13462) si è invitato l’Ente a trasmettere:

- i dati finanziari relativi al preconsuntivo al 31/12/2020 e, in particolare, i prospetti delle entrate e delle spese, equilibri di bilancio e risultato di amministrazione presunto avendo cura di indicare eventuali criticità già segnalate dai singoli Responsabili dell’Ente, con riferimento a minori entrate di competenza o insussistenze dei residui non ancora rilevate nei dati di preconsuntivo e/o a debiti fuori bilancio e passività potenziali ancora da finanziare;

- una relazione illustrativa dei risvolti finanziari sul bilancio dell’Ente derivanti dalla recrudescenza dell’epidemia da COVID-19, che si è verificata negli ultimi mesi dell’anno 2020, e che sta dispiegando i suoi effetti anche nel corrente anno.

L’Ente è stato, infine, invitato ad illustrare eventuali ulteriori fatti di rilievo verificatesi entro la fine dell’esercizio e ad aggiornare in merito alla predisposizione dei documenti di programmazione 2021-2023.

L’Amministrazione provinciale ha dato riscontro alle predette richieste con nota del 15 gennaio 2021, acquisita in pari data al prot. n. 4544.

Inoltre, in data 02/02/2021, l’Ente ha trasmesso la nota prot. n. 2215.

La successiva disamina, pertanto, si articolerà nei seguenti aspetti:

I. Verifica sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 6, del TUEL, secondo quanto disposto dall’art. 114-bis, comma 2 del D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, pertanto, con riferimento all’intero anno 2020, tenuto conto anche degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

II. Esame della proposta di rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’art. 243-quater, comma 7-bis, del TUEL, approvata dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 31 del 30 novembre 2020.

III. Considerazioni conclusive.

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I. Verifica sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Ai fini di tale verifica si è tenuto conto dei dati e delle informazioni di cui alla citata nota del 21/09/2020. Con la predetta nota l’Organo di revisione relaziona sulla gestione dell’anno 2020 e, a tal fine, specifica che “i dati [della relazione] tengono conto, del Rendiconto 2019 (approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 30/06/2020 e inviato alla BDAP in data 04/06/2020) e della presa d’atto della permanenza degli equilibri di bilancio ex art. 193 del TUEL, deliberata dal Consiglio Provinciale n. 21 del 17/09/2020.

Si evidenzia inoltre che i dati (…) sono aggiornati alla data del 26/08/2020, con una proiezione degli accertamenti e degli impegni al 31/12/2020”.

L’esame è, poi, stato completato tenendo conto dei dati contabili esposti nella proposta di rimodulazione del piano, successivamente aggiornati dall’Ente alla data del 31/12/2020 sulla base dei dati di preconsuntivo e trasmessi con nota del 15/01/2021.

Dal suddetto esame è emerso quanto di seguito illustrato.

A. Rendiconto 2019

Il precedente monitoraggio è stato effettuato sulla base di dati provvisori relativi al preconsuntivo 2019, in quanto nei termini per la relativa approvazione.

Preliminarmente, pertanto, è necessario verificare eventuali scostamenti verificatisi in sede di approvazione definitiva del rendiconto 2019, in particolare sugli equilibri di bilancio, sul risultato della gestione di competenza e sul risultato di amministrazione al 31/12/2019.

1. Verifica degli equilibri – rendiconto 2019 approvato

Si premette che il DM 1 agosto 2019, recante “Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011” (undicesimo correttivo), ha articolato il risultato finale di competenza, che ogni ente territoriale deve dimostrare di aver conseguito al termine dell’esercizio (art. 1, comma 821, della legge di bilancio 2019), in tre distinti equilibri (“risultato di competenza”, “equilibrio di bilancio” ed “equilibrio complessivo”), modificando, di conseguenza, i prospetti del quadro generale riassuntivo e dell’equilibrio di bilancio allegati al rendiconto, facendo concorrere al relativo conseguimento anche gli stanziamenti, iscritti nel bilancio di competenza dell’esercizio, a titolo di accantonamenti e vincoli, nonché le variazioni agli accantonamenti effettuate in sede di rendiconto. Gli aggiornamenti allo schema del rendiconto, di cui all’allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, si applicano a decorrere dal rendiconto 2019.

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L’esame dei dati contabili del rendiconto 2019 approvato, consultabili dalla BDAP, non evidenzia differenze negli equilibri rispetto ai dati di preconsuntivo, già oggetto di esame con la citata deliberazione n. 54/2020. In particolare, dal confronto dei dati finanziari del rendiconto 2019 con le previsioni del piano, con le previsioni iniziali del bilancio preventivo 2019-2021 e con quelle assestate al 31/12/2019 risulta un miglioramento rispetto alle previsioni programmate, con il raggiungimento al 31/12/2019, di un equilibrio complessivo di parte corrente di euro 1.108.108,04, di un equilibrio complessivo di parte capitale di euro 411.941,04 e di un equilibrio complessivo finale, in assenza di movimentazioni delle partite finanziarie, di euro 1.520.049,08.

Rispetto all’applicazione di avanzo di amministrazione per complessivi euro 1.319.279,29 di cui euro 897.976,33 per il finanziamento di spese correnti ed euro 421.302,96 per il finanziamento di spese di investimento, dalla relazione dell’Organo di revisione allo schema di rendiconto (cfr. pag. 36) risulta che tale avanzo si riferisce alla parte vincolata per euro 1.062.879,29 e alla parte destinata agli investimenti per euro 256.400,00. In merito all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione si rimanda alle considerazioni già esposte nella delibera n. 54/2020.

2. Verifica del risultato della gestione di competenza e del risultato di amministrazione – rendiconto 2019 approvato

Come già evidenziato nella delibera n. 54/2020, il risultato della gestione di competenza, anche considerato al netto dell’avanzo applicato, nel periodo 2016-2019 evidenzia risultati complessivamente positivi.

Negli esercizi 2016 e 2018 il risultato positivo della parte corrente assorbe il risultato negativo di parte capitale.

Gli esercizi 2017, 2018 e 2019 sono comprensivi della quota programmata del disavanzo da ripianare.

I risultati conseguiti vengono riportati nella seguente tabella:

RENDICONTO

2016* RENDICONTO

2017* RENDICONTO

2018* PRECONSUNTIVO

2019* RENDICONTO

2019 RISULTATO DELLA

GESTIONE 286.764,83 317.658,75 1.114.594,29 1.094.421,63 1.094.421,63

di cui per la gestione di

parte corrente 867.794,85 183.620,58 1.244.502,88 353.586,91 353.586,91

di cui per la gestione di

parte capitale -581.030,02 134.038,17 -129.908,59 740.834,72 740.834,72

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* dati riferiti al rendiconto approvato/preconsuntivo 2019 al lordo del disavanzo e considerate le poste di FPV in entrata e in spesa.

Tabella 1 - Fonte dati BDAP - elaborazione Corte dei conti

Il risultato di amministrazione al 31/12/2019, come risultante dal rendiconto approvato evidenzia i seguenti valori:

PRECONSUNTIVO

2019 RENDICONTO

2019

Fondo cassa al 01/01/2019 7.896.318,75 7.896.318,75

riscossioni complessive 24.529.007,89 24.529.007,89

pagamenti complessivi 22.409.806,55 22.409.806,55

fondo cassa al 31/12/2019 10.015.520,09 10.015.520,09

residui attivi complessivi 5.406.323,25 5.406.323,25

residui passivi complessivi 4.951.328,18 4.951.328,00

fondo pluriennale per spese correnti 1.307.783,33 1.307.783,33 fondo pluriennale per spese

C/capitale 1.800.313,19 1.800.313,19

Risultato di amministrazione 7.362.418,64 7.362.418,82

di cui:

parte accantonata 2.481.349,02 2.481.349,02

parte vincolata 4.668.559,89 3.993.260,29

parte destinata 358.258,62 586.514,59

parte disponibile -145.748,89 301.294,92

Tabella 2 - Fonte dati: terza relazione semestrale/BDAP - elaborazione Corte dei conti

Rispetto ai dati comunicati in sede di preconsuntivo risulta una diminuzione della parte vincolata del risultato di amministrazione di euro 675.299,60 ed un incremento della parte destinata di euro 228.255,97. Emerge, pertanto, una parte disponibile positiva di euro 301.294,92.

Le suddette variazioni risultano motivate nella relazione sulla gestione, redatta ai sensi dell’articolo 11 comma 6 del D.Lgs. n. 118 del 2011, al paragrafo “Parte vincolata dell’avanzo di amministrazione 2019”, dalla quale risulta quanto segue: “L'art. 109 del decreto 18/2020 - Decreto Cura Italia, convertito in L. 27/2020 autorizza gli enti di

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cui all’articolo 2 del lgs. 118/2011, allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate, previa comunicazione all’amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, potranno essere utilizzate da ciascun ente per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID- 19. La Provincia di Biella a seguito di una verifica puntuale sulle quote vincolate, in collaborazione con l'ufficio lavori pubblici ha provveduto a svincolare 447.043,63 euro di avanzo vincolato riferite a lavori conclusi già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, già interamente incassati e precisamente:

• euro 249.655,15 Trasferimento Ministero per riqualificazione strada Trossi;

• euro 151.890,62 Contributo dello Stato per edilizia scolastica e viabilità;

• euro 45.497,86 Contributo Regione per piani di sicurezza stradale.

Si sono inoltre spostati da avanzo vincolato ad avanzo destinato agli investimenti euro 228.255,97 riferiti a quote di mutui già riscossi e rimasti nella disponibilità dell'Ente in quanto i lavori finanziati dal finanziamento si sono già conclusi determinando una economia di spesa.”.

Considerata la riportata motivazione, il Magistrato istruttore, in relazione ai tre interventi qualificati dall’Ente come conclusi, finanziati con risorse proprie e corrispondenti a contributi interamente riscossi, con nota prot. n. 12554 del 11/11/2020 ha evidenziato che la descrizione degli interventi sembrerebbe fare riferimento a spese connesse alle “funzioni fondamentali” di cui alla legge 56/2014. Pertanto, l’Ente è stato invitato a: specificare che gli interventi sopra indicati, i cui importi sono stati oggetto di

“svincolo”, non si riferiscono alle funzioni fondamentali di cui alla legge 56/2014;

relazionare in merito all’utilizzo nel corso della corrente gestione delle risorse

“svincolate”; a indicare la natura delle entrate, corrente e/o capitale, che hanno generato le quote di avanzo oggetto di svincolo ai sensi della richiamata normativa.

Inoltre, in relazione alla rettifica di euro 228.255,97 relativa a mutui già riscossi e le cui relative spese hanno generato un’economia, l’Ente è stato invitato a precisare: se sia già stata programmata la devoluzione della quota di mutuo non utilizzata per il finanziamento di altro/i intervento/i e quali siano le ragioni gius-contabili che giustifichino

(12)

l’indicazione di tali somme nella parte destinata agli investimenti anziché nella parte vincolata derivante da contrazione di mutui.

Con nota di riscontro prot. n. 21400 del 17/11/2020, la Provincia di Biella ha dichiarato quanto segue: “Con riguardo allo svincolo di Euro 447.043,63 (…) si precisa che l'art. 109 del D.L. 18/2020, conv. con L. n. 27/2020, è stato impropriamente citato nella relazione al rendiconto 2019, poiché l ’operazione di svincolo è indipendente da tale assunto normativo. Lo svincolo è stato realizzato con riguardo alle somme che la Provincia ha anticipato con fondi propri dopo aver verificato che i contributi statali/regionali oggetto degli interventi erano stati interamente utilizzati e rendicontati agli Enti erogatori. Trattasi di somme finite in avanzo vincolato che sono state liberate e ritornano conseguentemente nella disponibilità dell'Ente quali risorse anticipate dallo stesso nel corso degli anni, in quanto non sono più gravate da vincolo di destinazione del contributo o fin dall’origine erano prive di tale vincolo di destinazione, finendo erroneamente nell’avanzo di amministrazione vincolato. (…) Per quanto attiene alla rettifica operata spostando Euro 228.255,97 dalla parte vincolata alla parte destinata dell’avanzo di amministrazione (…) In riferimento alla devoluzione di tali mutui si precisa che sono già stati individuati i lavori da finanziare con tale quota e precisamente “i lavori urgenti di ripristino e consolidamento del corpo stradale, lungo la SP 200 I° tronco “Valli di Mosso” al km. 9+500-Comune di Camandona e Pettinengo, in seguito all'evento alluvionale del 2-3 ottobre 2020”. Non appena pronto il progetto si provvederà a richiedere alla Banca il diverso utilizzo delle economie e a predisporre tutti gli atti relativi alla devoluzione. (…) Si riconosce che tali somme sono state erroneamente inserite in avanzo destinato agli investimenti. Si è considerato che i lavori originari dell’investimento, che aveva dato origine al mutuo, erano definitivamente chiusi e quindi l’economia rimasta a disposizione avrebbe dovuto essere destinata unicamente agli investimenti”.

Da quanto precisato dall’Ente emerge, pertanto, che lo “svincolo” di euro 447.043,63 non è riferibile alle fattispecie disciplinate dall’articolo 109, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18. Per quanto attiene all’esposizione dei vincoli derivanti dalla contrazione di mutui, si prende atto di quanto precisato dall’Ente in merito all’errata esposizione, che, in ogni caso, non incide sul valore del disponibile.

Passando al ripiano programmato della quota di disavanzo, va sottolineato che, come già in sede di precedente verifica, risulta realizzato il suddetto ripiano rispetto al risultato di competenza (al netto dell’avanzo applicato), come evidenziato nella seguente tabella:

(13)

Rendiconto 2019

Accertamenti + 25.333.707,17

Impegni - 22.012.438,07

FPV in entrata + 1.744.249,05

FPV di spesa - 3.108.096,52

differenza = 1.957.421,63

recupero della quota di disavanzo - 863.000,00 risultato della gestione di competenza (al

netto dell'avanzo applicato) = 1.094.421,63

risorse accantonate/vincolate nel bilancio - 1.005.819,55 equilibrio di bilancio (al netto dell'avanzo

applicato) = 88.602,08

variazioni degli accantonamenti in sede di

rendiconto + 112.167,71

equilibrio complessivo (al netto

dell'avanzo applicato) = 200.769,79

Tabella 3 -Fonte dati BDAP - elaborazione Corte dei conti

3. Accantonamenti al risultato di amministrazione – rendiconto 2019 approvato

Per quanto attiene i vincoli di accantonamento a vario titolo previsti dalla legge e discendenti dal principio di prudenza, si rinvia a quanto esposto al paragrafo III della citata deliberazione n. 54/2020, in quanto non si rilevano differenze rispetto ai dati di preconsuntivo.

4. Parametri di deficitarietà strutturale ex art. 242 del TUEL

Dalla tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale ex art. 242 del TUEL, allegata al rendiconto approvato, risulta il mancato rispetto di tre degli otto parametri previsti dal D.M. Interno del 28/12/2018. In particolare, il parametro P1 - Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti, il

(14)

parametro P4 - Sostenibilità debiti finanziari e il parametro P5 - Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio.

Nella nota del 02/02/2021 prot. n. 2215 l’Ente ha dichiarato che: “Sulla base dei dati di preconsuntivo 2020, si è effettuato il ricalcolo dei sopracitati parametri, che si riporta di seguito. Con riferimento al paramento P1- Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti la rielaborazione della tabella evidenzia il rientro all’interno della soglia di tolleranza del 41%. Il valore percentuale del parametro per il 2020 risulta essere il 36,62%. Il paramento P5 risulta anche questo interamente recuperato, vista l’avvenuta copertura integrale del disavanzo al 31/12/2019. L’unico parametro che appare ancora fuori dalla soglia di tolleranza (15%), sempre in base ai dati di preconsuntivo 2020, è il parametro P4 – Sostenibilità dei debiti finanziari. Il valore percentuale del parametro nell’esercizio 2020 evidenzia comunque un netto miglioramento che ha portato il valore percentuale dal 22,66% dell’esercizio 2019 al 18,04% dell’esercizio 2020. Si richiama inoltre l’art. 39 DL 162/2019 convertito con la Legge n. 8 del 2020 che prevede la ristrutturazione dei mutui degli Enti locali con conseguente accollo da parte dello Stato. L’applicazione della suddetta norma potrebbe comportare una riduzione del debito a carico dell’Ente”.

La Sezione prende atto di quanto riferito dall’Ente.

5. Relazione dell’Organo di revisione allo schema di rendiconto 2019

L’esame della relazione dell’Organo di revisione allo schema di rendiconto 2019, predisposta ai sensi dell’articolo 239 comma 1 lett. d) del TUEL, non evidenzia criticità nella gestione dell’esercizio.

In particolare, viene attestata:

- la corrispondenza del fondo cassa al 31/12/2019 risultante dal conto del Tesoriere con le risultanze delle scritture contabili dell’Ente, nonché il corretto aggiornamento della consistenza di cassa vincolata;

- l’inesistenza di debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso della gestione o da riconoscere al 31/12/2019;

- la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale con una percentuale a rendiconto del 53,11%;

- la determinazione del FCDE secondo quanto disposto dal principio contabile 3.3 dell’allegato 4/2 al D.lgs. n. 118 del 2011 con applicazione del metodo ordinario;

- la congruità dei fondi accantonati per le passività potenziali;

- il rispetto del limite di spesa di personale disposto dall’art. 1, comma 421, legge n. 190 del 2014.

(15)

B) Bilancio di previsione 2020-2022 e preconsuntivo 2020

Dal parere dell’Organo di revisione allo schema del bilancio di previsione 2020- 2022, redatto ai sensi dell’articolo 239 comma 1 lett. b) del TUEL, non emergono rilievi né osservazioni.

1. Verifica degli equilibri

Dall’esame del prospetto relativo alla verifica degli equilibri relativi al bilancio preventivo 2020-2022 risulta garantito il raggiungimento degli equilibri così come esposto nella seguente tabella, nella quale vengono anche riportate le previsioni previste nel piano di riequilibrio pluriennale.

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

BILANCIO ESERCIZIO

2020 - PREVISIONI

DEL PIANO

BILANCIO ESERCIZIO

2021 - PREVISIONI

DEL PIANO

BILANCIO ESERCIZIO

2022 - PREVISIONI

DEL PIANO

BILANCIO ESERCIZIO

2020 - APPROVATO

BILANCIO ESERCIZIO

2021 - APPROVATO

BILANCIO ESERCIZIO

2022 - APPROVATO

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00 1.307.783,33 0,00 0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 675.477,51 675.477,51 675.477,51 675.477,51 581.545,38 0,00

B) Totale entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 16.414.045,00 16.263.883,00 16.177.668,00 19.604.473,50 18.162.522,50 17.354.489,00

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (compreso FPV di spesa) (-) 12.231.172,00 12.157.072,00 12.003.798,00 16.998.055,04 14.248.377,12 13.926.289,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti

obbligazionari (-) 3.228.600,00 3.279.700,00 3.329.800,00 3.201.500,00 3.319.600,00 3.410.200,00

G) Somma finale (G=A-AA+B-D-F) 278.795,49 151.633,49 168.592,49 37.224,28 13.000,00 18.000,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (+) 102.175,72 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base

a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 278.795,49 151.633,49 168.592,49 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+-L 0,00 0,00 0,00 139.400,00 13.000,00 18.000,00

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di

investimento (+) 0,00 0,00 0,00 89.400,00 0,00 0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00 1.800.313,19 1.350.034,90 155.000,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 6.332.250,81 7.169.576,00 3.360.916,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività

finanziaria (-) 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base

a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 278.795,49 151.633,49 168.592,49

(16)

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (compreso FPV di spesa) (-) 279.795,49 152.633,49 169.592,49 8.361.364,00 8.532.610,90 3.533.916,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-T+L-U 0,00 0,00 0,00 -139.400,00 -13.000,00 -18.000,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività

finanziaria (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività

finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+T-Y 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tabella 4 -Fonte dati: PRFP approvato/BDAP - elaborazione Corte dei conti

Non risultano entrate di parte capitale destinate al finanziamento di spese correnti né alle quote di capitale di ammortamento dei mutui e prestiti obbligazionari.

Si rileva che la quota di disavanzo annuale stanziata nel bilancio è pari ad euro 675.477,51 per l’anno 2020, in conformità al piano approvato; viceversa, è pari ad euro 581.545,38 per l’anno 2021 e non è prevista per l’anno 2022, mentre nel piano era prevista per entrambe le annualità in euro 675.477,51.

Rispetto a tali differenze dalla relazione dell’Organo di revisione allo schema di rendiconto (cfr. pag. 12) risulta che l’Ente, sulla scorta dei dati di preconsuntivo 2019, in base ai quali emergeva il recupero di almeno la quota di disavanzo già programmata per il 2019 (euro 863.000,00), ha ritenuto di applicare al bilancio preventivo 2020-2022 la differenza tra il disponibile negativo al 31/12/2018, pari ad euro 2.120.022,89, e la predetta quota. Il disavanzo applicato è stato quindi di euro 1.257.022,89 (euro 2.120.022,89 – 863.000,00) di cui euro 675.477,51 all’anno 2020 ed euro 581.545,38 all’anno 2021.

Come già evidenziato al paragrafo I.A).2), il risultato di amministrazione conseguito al 31/12/2019 evidenzia un disponibile positivo di euro 301.294,92. Tuttavia, poiché il bilancio di previsione è stato approvato in data antecedente all’approvazione del rendiconto 2019 e, quindi, alla conseguente determinazione e approvazione del risultato di amministrazione da parte del competente Organo consiliare, sarebbe stato opportuno approvare il bilancio applicando almeno la quota di disavanzo accertata al 31/12/2018 e solo successivamente apportare le conseguenti variazioni al bilancio.

Emerge in ogni caso, come si dirà nel seguito, che l’Ente non ha ritenuto di apportare variazioni alla quota di disavanzo applicata all’anno 2020, che è rimasta pari ad euro 675.477,51, nonostante il risultato di amministrazione conseguito al 31/12/2019.

(17)

Si prende atto, inoltre, che con deliberazione n. 21 del 17/09/2020 1, l’Organo consiliare ha dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, ai sensi del comma 2 dell’articolo 193 del TUEL.

La relazione semestrale, predisposta dall’Organo di revisione, riporta il prospetto degli equilibri per il corrente esercizio, confrontando le previsioni assestate con gli accertamenti/impegni assunti fino alla data del 26/08/2020.

Il piano rimodulato approvato dal Consiglio Provinciale, al fine di dare evidenza dei risultati conseguiti nel corso dell’anno 2020, riporta le previsioni assestate alla data del 5 novembre 2020 confrontandole con gli accertamenti/impegni assunti a quella data.

Infine, con la nota del 15 gennaio 2021 l’Ente ha trasmesso i dati contabili di preconsuntivo al 31/12/2020.

Le risultanze di sintesi sono illustrate nella seguente tabella nella quale vengono esposti sia i dati di bilancio che quelli di preconsuntivo 2020:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO BILANCIO ESERCIZIO 2020 - PRFP

BILANCIO ESERCIZIO

2020 - APPROVATO

BILANCIO ESERCIZIO

2020 - ASSESTATO 31/12/2020 AL

ACCERTAMEN TI/IMPEGNI

AL 31/12/2020 (PRECONSUN

TIVO) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 0,00 1.307.783,33 1.307.783,33 1.307.783,33

Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 675.477,51 675.477,51 675.477,51 675.477,51 Totale entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 16.414.045,00 19.604.473,50 21.000.657,56 22.014.054,70 Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (compreso FPV di spesa) (-) 12.231.172,00 16.998.055,04 18.474.111,54 15.829.566,60 Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e

prestiti obbligazionari (compreso FAL) (-) 3.228.600,00 3.201.500,00 4.977.713,88 4.973.049,44 Somma finale 278.795,49 37.224,28 -1.818.862,04 1.843.744,48 ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI

PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per il rimborso dei prestiti (compreso utilizzo per

FAL) (+) 102.175,72 2.419.822,24 2.419.822,24

Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in

base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 278.795,49 0,00 0,00 0,00 EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE/RISULTATO DI

COMPETENZA DI PARTE CORRENTE 0,00 139.400,00 600.960,20 4.263.566,72

Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio

dell'esercizio (-) 101.309,21

Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) 2.905.905,23

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE 1.256.352,28

Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in

sede di rendiconto (+/-) (-) 0,00

1 Il termine ordinario del 31 luglio è stato prorogato per l’anno 2020 dapprima al 30.09.2020 dall’articolo 107, comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e poi ulteriormente prorogato al 30.11.2020 dall’art. 54 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n.

126.

(18)

EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE 1.256.352,28 Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di

investimento (+) 0,00 89.400,00 1.290.706,62 1.290.706,62

Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto

capitale (+) 0,00 1.800.313,19 1.800.313,19 1.800.313,19

Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 1.000,00 6.332.250,81 7.101.756,81 7.178.158,46

Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di

attività finanziaria (-) 0,00 0,00

Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in

base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 278.795,49

Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (compreso FPV di

spesa) (-) 279.795,49 8.361.364,00 10.793.736,82 10.213.145,63

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE/RISULTATO DI

COMPETENZA IN C/CAPITALE 0,00 -139.400,00 -600.960,20 56.032,64

Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio

dell'esercizio (-) 0,00

Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio (-) 1.292.106,14

EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE -

1.236.073,50 Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di

rendiconto (+/-) (-) 0,00

EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN C/CAPITALE -

1.236.073,50

Entrate Titolo 5.02 5.03 5.04 (+) 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese Titolo 3.02 3.03 3.04 (-) 0,00 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE/RISULTATO DI COMPETENZA 0,00 0,00 0,00 4.319.599,36

Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio (-) 101.309,21

Risorse vincolate nel bilancio (-) 4.198.011,37

EQUILIBRIO DI BILANCIO 20.278,78

Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto

(+/-) (-) 0,00

EQUILIBRIO COMPLESSIVO 20.278,78

Tabella 5 -Fonte dati: PRFP/BDAP/nota del 15/01/2021 - elaborazione Corte dei conti

Rispetto agli stanziamenti assestati, per quanto attiene la parte corrente si rileva un incremento degli accertamenti dei primi tre titoli delle entrate di circa 1,0 milione di euro e un decremento degli impegni del titolo 1 di circa 2,6 milioni di euro, con un risultato di competenza provvisorio di circa 4,3 milioni di euro. Trattasi in buona parte di risorse che dovranno essere oggetto di accantonamenti e vincoli in sede di rendiconto e pertanto l’equilibrio complessivo provvisorio è di circa 1,2 milioni di euro. L’incremento delle entrate rispetto agli stanziamenti assestati è relativo soprattutto al titolo 1, come si illustrerà nel dettaglio al successivo paragrafo I.B).6). a).

Nella parte capitale non emergono invece sostanziali discrasie tra l’andamento della gestione e gli stanziamenti di bilancio assestati, con un risultato di competenza provvisorio di poco più di 56 mila euro e un equilibrio complessivo negativo di circa 1,2 milioni di euro compensato con il valore positivo registrato nella parte corrente.

L’equilibrio complessivo di bilancio provvisorio, dedotte le risorse accantonate e vincolate già stanziate nel bilancio, ammonta a circa 20 mila euro. Occorre però tenere conto che l’Ente ha mantenuto lo stanziamento relativo al “recupero della quota di

(19)

disavanzo” pari ad euro 675.477,51 corrispondente alla quota prevista nel piano, anche se il rendiconto 2019 evidenziava un risultato di amministrazione disponibile positivo.

Tale importo, quindi, consentirà all’Ente di conseguire un equilibrio complessivo sostanziale maggiore rispetto ai dati esposti.

Si rileva, infine, l’applicazione di avanzo di amministrazione per complessivi euro 3.710.528,86, di cui euro 2.419.822,24 per il finanziamento di spese correnti e per il rimborso dei prestiti ed euro 1.290.706,62 per il finanziamento di spese di investimento.

La quota destinata al finanziamento di spese correnti e per il rimborso prestiti comprende euro 2.183.708,50 corrispondenti al fondo anticipazioni liquidità (FAL) accantonato al 31/12/2019 e applicato al bilancio secondo quanto disposto dall’articolo 39-ter comma 3 del 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Il corrispondente fondo stanziato in spesa è pari ad euro 2.107.387,88.

In merito alla possibilità di utilizzo di “avanzo” per gli enti che si trovano in una situazione di disavanzo di amministrazione, l’articolo 1 comma 897 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 prevede che: “[f]erma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione”.

Tuttavia, come già sopra precisato, il rendiconto al 31/12/2019 della Provincia di Biella evidenzia un risultato di amministrazione parte disponibile positivo per euro 301.294,92. Ne consegue che non trova più applicazione la norma sopra richiamata.

2. Salvaguardia degli equilibri

Come già sopra specificato, con deliberazione n. 21 del 17/09/2020, l’Organo consiliare ha dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, ai sensi del comma 2 dell’articolo 193 del TUEL.

Dall’esame del provvedimento emergono in particolare gli impatti sul bilancio nel primo semestre 2020 derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e le misure adottate dall’Ente ai fini di preservarne gli equilibri.

(20)

Da quanto sopra e dalla relazione semestrale dell’Organo di revisione del 21/09/2020 risultava un decremento delle entrate tributarie per complessivi euro 1.936.118,67 e delle entrate extratributarie di euro 33.000,00. La riduzione di tali entrate era ricondotta alle conseguenze economiche derivanti dal lockdown imposto a causa dell’emergenza sanitaria ed è stata fronteggiata dall’Ente principalmente con il

“Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali” istituito dall’art. 106 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, rispetto al quale erano già stati assegnati alla Provincia di Biella, a titolo di acconto, euro 1.566.509,28, con la rinegoziazione dei mutui Cassa DD.PP. che ha comportato un risparmio di spesa di euro 235.288,00 e con la sospensione della quota capitale di un mutuo assunto con la Biverbanca S.p.A., ai sensi dell’articolo 113 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, con un risparmio per l’esercizio 2020 di euro 91.000,00.

Infine, dalla citata deliberazione consiliare di salvaguardia viene attestata l’assenza di squilibri nella gestione dei residui e di cassa, nonché l’inesistenza a quella data di debiti fuori bilancio

.

3. Situazione di cassa

Il saldo cassa all’inizio dell’esercizio 2020 era di euro 10.015.520,09 (dato coerente con i dati SIOPE), di cui cassa vincolata per euro 6.332.647,83.

Con la relazione del 21/09/2020 veniva fornito l’elenco analitico delle movimentazioni di cassa registrate fino al 26/08/2020 con l’indicazione della quota

“libera” e della quota “vincolata” utilizzata.

Da tale prospetto risultava un fondo cassa al 26/08/2020 pari ad euro 15.013.647,77, di cui vincolato per euro 7.171.513,32. Tali dati risultavano coerenti con quelli consultabili dalla banca dati SIOPE, dalla quale risultava un fondo cassa a tutto il mese di agosto pari ad euro 15.210.243,84.

Con la nota del 15/01/2021 l’Ente comunica che il fondo cassa al 31/12/2020 è pari ad euro 17.044.777,09 di cui fondi vincolati per euro 8.015.250,80. Il dato risulta coerente con quello consultabile dai dati SIOPE.

Non si registra nel corso dell’esercizio 2020, così come nel triennio precedente, il ricorso all’anticipazione di tesoreria di cui all’art. 228 del TUEL.

Non risulta infine la richiesta di anticipazioni di liquidità ai sensi degli artt. 115 e 116 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

4. Debiti fuori bilancio e passività potenziali

(21)

In merito all’insorgenza nel corso del 2020 di eventuali passività potenziali l’Organo di revisione nella relazione semestrale attesta che non sono emerse passività impreviste.

Attesta, inoltre, l’insussistenza, fino alla data di redazione della relazione, di debiti fuori bilancio riconosciuti o in attesa di riconoscimento.

L’inesistenza di debiti fuori bilancio risulta, inoltre, dalla deliberazione consiliare n.

21 del 17/09/2020 assunta ai sensi del comma 2 dell’articolo 193 del TUEL (verifica della salvaguardia degli equilibri).

Infine, con la nota del 15/01/2021 l’Ente attesta l’assenza di debiti fuori bilancio già finanziati o ancora da finanziare al termine dell’esercizio 2020, nonché l’insorgenza di passività potenziali.

5. Risultato di amministrazione presunto

Sulla scorta dei dati contabili di preconsuntivo con la nota del 15/01/2021 l’Ente ha trasmesso il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020 che prevede un disponibile di euro 1.021.141,42 come esposto nella seguente tabella:

Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020 7.362.418,64 Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020 3.108.096,52

Entrate già accertate nell'esercizio 2020 31.905.906,08

Uscite già impegnate nell'esercizio 2020 24.324.762,83

Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020 0,00 Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020 14.526,45 Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2020 0,00

Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 18.066.184,86

Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020 9.214,94 Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020 0,00 Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020 0,00 Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2020 0,00 Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020 0,00 Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020 7.296.954,88 A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020 10.778.444,92

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 168.933,68

Fondo anticipazioni liquidità 2.107.387,88

Fondo perdite società partecipate 140.016,00

Fondo contenzioso 40.000,00

Altri accantonamenti 50.000,00

B) Totale parte accantonata 2.506.337,56

Parte vincolata

(22)

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 672.047,00

Vincoli derivanti da trasferimenti 6.168.646,58

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 245.285,11

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 164.952,66

Altri vincoli 0,00

C) Totale parte vincolata 7.250.931,35

Parte destinata agli investimenti

D) Totale destinata agli investimenti 34,59 E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 1.021.141,42 Tabella 6 -Fonte dati nota del 15/01/2021 - elaborazione Corte dei conti

6. Verifica misure di risanamento, congruità e sostenibilità

Il disavanzo da ripianare alla fine dell’esercizio 2016 ammontava complessivamente ad euro 5.118.910,04, e il relativo ripiano era stato programmato nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale come esposto nella seguente tabella:

Disavanzo di amministrazione

iniziale da ripianare euro

5.118.910,04 (A)

Copertura esercizio

2017

Copertura esercizio

2018

Copertura esercizio

2019

Copertura esercizio

2020

Copertura esercizio

2021

Copertura esercizio

2022

Copertura esercizio

2023

Disavanzo residuo (*)

(B)

5.118.910,04 3.764.910,04 3.564.910.04 2.701.910,04 2.026.432,53 1.350.955,02 675.477,51

Quota di ripiano per anno

(C)

1.354.000,00 200.000,00 863.000,00 675.477,51 675.477,51 675.477,51 675.477,51

Importo % (**)

(C/A) *100 26,45% 3,90% 16,85% 13.20% 13.20% 13.20% 13.20%

Quota residua di disavanzo da ripianare (B-C)

3.764.910,04 3.564.910.04 2.701.910,04 2.026.432,53 1.350.955,02 675.477,51 0

Tabella 7 - Fonte dati: PRFP – elaborazione Provincia di Biella

In merito agli stanziamenti della voce “Disavanzo di amministrazione” previsti nel bilancio di previsione 2020-2022 si rimanda a quanto precisato al paragrafo I.B).1).

In sede di predisposizione del piano di riequilibrio pluriennale il ripiano del disavanzo era stato programmato con utilizzo di entrate straordinarie per gli esercizi 2017 e 2018 e con entrate di natura ricorrente per gli esercizi 2019-2023, a seguito del minor concorso da parte delle province al miglioramento dei conti della finanza pubblica.

Il ripiano della quota prevista per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 è già stato oggetto di verifica senza rilievi.

(23)

Per gli anni 2020-2023 la copertura delle quote di disavanzo era determinata dalla riduzione della spesa legata al minore contributo alla finanza pubblica richiesto alle province di cui all’art. 47 comma 1 del D.L. 66/2014. La riduzione annua del contributo, allora prevista in euro 1.662.157,00, veniva destinata in quota parte al ripiano delle quote del disavanzo nell’arco temporale 2019/2023 (euro 800.000,00 per il 2019 ed euro 675.477,51 per il periodo 2020-2023).

Per completezza si precisa che dall’anno 2019 è venuto meno il contributo previsto dall’articolo 47 comma 1 del D.L. 66/2014, mentre rimane a carico della Provincia il contributo previsto dall’articolo 19 del medesimo D.L. pari, per il 2020, ad euro 97.772,50.

Sempre per l’annualità 2020, oltre al contributo previsto dall’art. 106 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 al fine di fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19, risultano invece assegnati i seguenti contributi:

- euro 183.582,60 a titolo di “assegnazioni da federalismo” (fondo sperimentale di riequilibrio al netto della contribuzione ex Ages);

- euro 63.041,80 ai sensi dell’articolo 20, comma 1 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (contributo per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, a decorrere dal 2017);

- euro 173.364,78 ai sensi dell’articolo 1, comma 754 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (contributo finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica, a decorrere dal 2016);

- euro 1.465.981,32 ai sensi dell’articolo 1, comma 843 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (contributo alle province in dissesto o in piano di riequilibrio alla data del 30 novembre 2017, per le annualità 2018-2020);

- euro 1.010.326,89 ai sensi dell’articolo 1, comma 889, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (contributo da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e di scuole, per il periodo 2019- 2033 – importo presunto sulla base di quanto assegnato nel 2019);

Ai predetti trasferimenti si aggiunge il contributo MIT, ai sensi dell’art. 1 comma 1076 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, da destinarsi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria per il periodo 2019-2023, avente vincolo di destinazione a specifici interventi, stanziato nel bilancio di previsione in euro 1.627.128,15 per l’anno 2020, in euro 1.859.575,03 per l’anno 2021 e in euro 2.556.915,66 per l’anno 2022. Tali somme sono state destinate prevalentemente al finanziamento della spesa per investimenti.

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