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Sezione regionale di controllo per il Piemonte

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Academic year: 2022

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Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 84/2020/SRCPIE/PRSP

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa Maria Teresa POLITO Presidente

Dott. Luigi GILI Consigliere

Dott.ssa Laura ALESIANI Referendario

Dott. Marco MORMANDO Referendario

Dott. Diego Maria POGGI Referendario

Dott.ssa Stefania CALCARI Referendario relatore

Dott.ssa Rosita LIUZZO Referendario

nell’ adunanza del giorno 3 luglio 2020

Visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e s.m.i.;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti approvato con deliberazione n 14/2000 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sugli enti locali e successive modificazioni (TUEL);

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Visto l’art. 243 bis del TUEL, recante “Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale”, introdotto dall’art.3, comma 1 lett. r), del D.L. del 10 ottobre 2012 n.174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto l’art. 243 quater del TUEL, riguardante “Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione”, introdotto dall’art. 3, comma 1 lett. r) del predetto D.L. n. 174 del 2012, convertito nella Legge n. 213 del 2012;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte n. 16/SEZAUT/2012/INPR, avente ad oggetto “Approvazione delle Linee guida per l’esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 243-quater, TUEL commi 1-3)”;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte n. 11/SEZAUT/2013/INPR, recante ulteriori “Linee di indirizzo in merito a questioni interpretativo-applicative concernenti le norme che regolano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243bis-243quinquies del TUEL”;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 20 maggio 2013, n. 14, recante

“Questioni di massima su taluni aspetti applicativi della disciplina concernente la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243-bis e seguenti TUEL”;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 2 ottobre 2013, n. 22, recante

“Questioni interpretativo-applicative concernenti le norme che regolano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243 bis - 243 quinquies del TUEL come introdotti dall’art. 3, comma 1 lett. r) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213”;

Vista la delibera della Sezione delle Autonomie n. 5/SEZAUT/2018/INPR che ha approvato le linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 243-quater, TUEL);

Vista la deliberazione n. 26/2017/SRCPIE/PRSP del 1 febbraio 2017, con la quale questa Sezione regionale di controllo per il Piemonte ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Ghemme (NO) con l’invito all’Ente di prestare massima attenzione su vari elementi di criticità e di dare, in occasione delle future relazioni, dimostrazione di completa risoluzione, oltre che con riserva di costanti verifiche sulle misure attuative nei termini di legge;

VISTO l’art. 85 del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020, che consente lo svolgimento delle Camere di consiglio mediante modalità telematiche con collegamento dei magistrati partecipanti da remoto e che dispone che “Il luogo da cui si

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collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge”;

Vista la nota del 23/12/2019, pervenuta a questa Sezione in pari data ed acquisita al prot.

n. 316 del 13/01/2020, con cui l’Organo di revisione del Comune di Ghemme ha trasmesso la relazione predisposta ai sensi dell’art. 243-quater, comma 6 del TUEL, con riferimento al periodo primo semestre 2019.

Vista la nota del 06/02/2020, pervenuta a questa Sezione ed acquisita al prot. n. 1555 del 10/02/2020, l’Organo di revisione del Comune di Ghemme ha trasmesso la relazione predisposta ai sensi dell’art. 243-quater, comma 6 del TUEL, con riferimento al periodo secondo semestre 2019.

Verificate le relazioni semestrali presentate concernenti il 2019 e ritenute le stesse non sufficienti a consentire la verifica del raggiungimento o meno degli obiettivi intermedi si è reso necessario procedere ad apposita istruttoria per entrambi i semestri, condotta con nota prot. prot. n. 2530 del 27/02/2020;

In risposta l’Ente, in data 16/03/2020 (quindi in notevole ritardo rispetto al termine assegnato) ha presentato richiesta di proroga per un periodo di 30 giorni, concessa in data 19/03/2020 prot. n. 5810;

In data 01/06/2020, non essendo pervenuta alcuna risposta è stato sollecitato l’Ente a fornire adeguata risposta, attribuendo allo stesso un temine di ulteriori 10 giorni;

In data 15/06/2020 è pervenuta la risposta all’istruttoria, contenente tra l’altro dati non attualizzati tali da rendere necessaria una nuova richiesta concernente i dati di pre- consuntivo in data 16/06/2020, la cui risposta è pervenuta in data 19/06/2020;

Vista l’ordinanza n. 40/2020 con la quale il Presidente di questa Sezione ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di Consiglio;

Visti i decreti 25 marzo 2020 n. 2, 15 aprile 2020 n. 3, 4 maggio 2020 n 4 e 16 giugno 2020 n 5, con cui il Presidente ha adottato le misure organizzative per lo svolgimento delle attività della Sezione nel rispetto delle “nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile”

previste dall’art. 85 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18,convertito con modificazioni nella legge n 27/2020 prevedendo, tra l’altro, lo svolgimento delle Camere di consiglio in remoto, utilizzando i programmi informatici per la videoconferenza;

VISTA la relazione del Magistrato relatore, referendario dr.ssa Stefania Calcari;

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4 PREMESSA

L’art. 243 quater, comma 3, prevede che “in caso di approvazione del piano, la Corte dei Conti vigila sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo, effettuato ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 6, lettera a), apposita pronuncia”; nonché del comma 6, secondo cui “Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonché, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti”.

Tenuto conto che la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 36/SEZAUT/2016/QMIG ha previsto che “La lettura combinata dei commi 3 e 6 dell’art. 243-quater del Tuel e l’attribuzione alle Sezioni regionali dello svolgimento di funzioni di controllo a tutela della finanza pubblica consentono di giungere alla conclusione che l’esame dello stato di attuazione dei piani di riequilibrio non è diretto solamente ad una verifica contabile del conseguimento di ciascun obiettivo finanziario programmato dall’ente, ma ad analizzare la situazione complessiva con valutazione anche di ogni eventuale elemento sopravvenuto.

L’obiettivo primario della procedura di riequilibrio finanziario deve individuarsi nell’attuazione di un percorso graduale di risanamento dell’ente atto a superare gli squilibri strutturali di bilancio che potevano condurre allo stato di dissesto, così come imposto dall’art. 243-bis, comma 1, del Tuel”.

Come ribadito recentemente dalla Corte costituzionale, tale funzione di vigilanza-ingerenza sull’attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale esercitata dalla Corte dei conti va inquadrata nella categoria del controllo di legittimità-regolarità in quanto “i controlli di legittimità sui bilanci degli enti locali……sono strumentali al rispetto degli “obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell’Unione europea in ordine alle politiche di bilancio. In questa prospettiva, funzionale ai principi di coordinamento e di armonizzazione dei conti pubblici” detti controlli “si giustificano in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei conti” (sentenza n. 39 del 2014).” (cfr. Corte Cost.

sentenza n. 18/2019).

Pertanto, questa Sezione regionale di controllo è chiamata a vigilare sull’esecuzione e sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Ghemme secondo le modalità e la periodicità stabilite dall’art. 243-quater, comma 6 del TUEL.

Nel contempo, permane in capo alla Sezione il controllo sulle relazioni trasmesse dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 1, commi 166 e segg. della Legge 23 Dicembre 2005, n. 266, come modificato dal D.l. n. 174/2012 convertito nella Legge n. 213/2012.

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Pertanto, in questa sede si procede alla verifica dello stato di attuazione del piano di riequilibrio anche attraverso il confronto con i dati trasmessi nella relazione dell’Organo di revisione.

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

In via preliminare, viene esaminata la questione relativa alla valida costituzione del Collegio mediante collegamento da remoto in videoconferenza con lo strumento Microsoft Teams. Al riguardo, si osserva che la riunione dell’organo giudicante mediante collegamento telematico è espressamente consentita dal legislatore che, in base al combinato disposto degli artt. 84, comma 6 e 85, commi 1 e 3, lett. e), del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020 che prevedono lo svolgimento sia delle udienze che delle camere di consiglio mediante sistema da remoto, allo scopo di coniugare le esigenze di regolare lo svolgimento delle funzioni, anche di controllo, intestate alla Corte dei conti con le misure di sicurezza necessarie per contrastare l’emergenza sanitaria per COVID-19. L’art. 85 del D.L.

18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020, consente lo svolgimento delle Camere di consiglio mediante modalità telematiche con collegamento dei magistrati partecipanti da remoto disponendo che “Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge”. La ratio della disciplina sopra richiamata è quella di evitare il blocco dell’attività magistratuale, ove lo svolgimento della medesima possa avvenire con modalità atte a ridurre l’esposizione al pericolo della salute dei soggetti interessati (rappresentanti dell’ente, magistrati, personale amministrativo, utenti degli uffici) ed assicurando sempre ampio contraddittorio seppure con modalità documentali.

Con deliberazione n. 26/2017/SRCPIE/PRSP del 1 febbraio 2017 questa Sezione regionale di controllo per il Piemonte ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata di cinque anni per il periodo 2016-2020 presentato dal Comune di Ghemme senza richiesta di accesso al Fondo di rotazione con contestuale invito all’Amministrazione comunale a “verificare attentamente la concreta evoluzione della situazione finanziaria dell’Ente, ivi compreso un costante monitoraggio del livello delle riscossioni delle proprie entrate nonché l’assunzione di ogni eventuale misura per conseguire tutti gli obiettivi intermedi”.

La Sezione ha evidenziato come il piano potesse essere in grado di produrre i risultati attesi, a condizione che il Comune riuscisse a realizzare compiutamente tutte le iniziative di risanamento deliberate.

Occorre, preliminarmente, evidenziare che, dall’approvazione del piano di riequilibrio, l’Organo di revisione ha presentato a questa Sezione regionale di controllo le relazioni di monitoraggio di cui all’articolo 243-quater, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 sempre in

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ritardo: per il secondo semestre 2018, nonostante ripetute sollecitazioni, in data 27 maggio 2019; con riferimento al primo semestre 2019 in data 23/12/2019, mentre la relazione relativa al secondo semestre 2019 è stata presentata in data 06/02/2020;

L’Ente non ha rispettato fino ad oggi il disposto normativo dell’art. 243-quater comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000 che richiede un monitoraggio semestrale sullo stato di attuazione del piano stesso; tale comportamento reiterato nel tempo rende poco tempestive le verifiche nonché le osservazioni fatte dalla Sezione in merito al raggiungimento degli obiettivi intermedi del piano nonché in relazione agli eventuali interventi correttivi da attuare;

La Sezione, ha già accertato nel monitoraggio del secondo semestre 2018, il mancato rispetto delle disposizioni di cui all’art. 243-quater comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000, sollecitando l’Ente e l’organo di revisione ad una più rigorosa e tempestiva ottemperanza della citata disposizione normativa;

In merito a quanto disposto dal comma 6 dell’art. 243-quater innanzi richiamato occorre precisare che, al fine di adempiere al dettato normativo, la relazione dell’Organo di revisione economico-finanziaria non può limitarsi a riepilogare ed aggiornare i dati contabili consuntivi, ma deve necessariamente “analizzare l’esecuzione del piano, dando conto dell’attuazione delle misure di risanamento, sottolineando le divergenze tra i risultati raggiunti e gli obiettivi intermedi prefissati, indicando, altresì, i fattori e la cause dello scostamento. In esito a dette analisi la relazione deve formulare una valutazione aggiornata sulla situazione finanziaria dell’ente e sulla permanenza delle condizioni di adeguatezza e attendibilità del piano di riequilibrio.” (SRC Abruzzo, deliberazione n. 174/2018/PRSP).

Le relazioni presentate dall’Organo di revisione non presentano le caratteristiche sopra evidenziate;

Tutto ciò premesso, con la citata deliberazione n. 26/2017/SRCPIE/PRSP, di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, la Sezione ha evidenziato come il piano potesse essere in grado di produrre i risultati attesi, a condizione che il Comune, al fine di ripianare la rilevata massa passiva, “…procedesse a verificare attentamente gli andamenti di cassa” ponendo in essere azioni “..volte ad incidere tanto sulle entrate (aumento delle aliquote relative all’IMU e all’addizionale Irpef nella misura massima, recupero dell’evasione tributaria, dismissioni immobiliari) quanto sulle spese (revisione della spesa per la gestione dei servizi a domanda)”.

Vista la nota del 23/12/2019, pervenuta a questa Sezione in pari data ed acquisita al prot.

n. 316 del 13/01/2020, con la quale l’Organo di revisione del Comune di Ghemme ha trasmesso la relazione predisposta ai sensi dell’art. 243-quater, comma 6 del TUEL, con

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riferimento al periodo primo semestre 2019 e la nota del 06/02/2020, pervenuta a questa Sezione ed acquisita al prot. n. 1555 del 10/02/2020, con la quale l’Organo di revisione del Comune di Ghemme ha trasmesso la relazione predisposta ai sensi dell’art. 243-quater, comma 6 del TUEL, con riferimento al secondo semestre 2019 e ha attestato la “corretta attuazione di quanto previsto dal piano di riequilibrio finanziario approvato con delibera n.

41 del 13 luglio 2016 e del relativo conseguimento degli obiettivi intermedi” per il 2019.

Si rappresenta che l’Amministrazione Comunale al fine di assicurare il graduale riequilibrio finanziario avrebbe dovuto adottare le seguenti misure:

a) aumento delle aliquote relative all’I.M.U. ed all’Addizionale I.R.P.E.F. nella misura massima consentita per legge;

b) recupero evasione tributaria: attività di accertamento e riscossione coattiva;

c) revisione della spesa per gestione di servizi a domanda individuale;

d) riduzione spese per prestazioni di servizi;

e) riduzione spesa di personale;

f) dismissioni immobiliari.

Al fine di valutare le misure di riequilibrio economico-finanziario attuate si riporta quanto programmato per il periodo 2016-2020 attraverso le tabelle elaborate dall’Ente ed approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 13 luglio 2016 in merito agli equilibri di parte corrente e di parte capitale:

Equilibrio di parte corrente

Bilancio Bilancio Bilancio Bilancio Bilancio esercizio esercizio Esercizio Esercizio esercizio

2016 2017 2018 2019 2020

Entrate titolo I 2.580.880,00 2.523.880,00 2.394.880,00 2.392.880,00 2.362.880,00

Entrate titolo II 244.303,00 107.463,00 105.463,00 103.263,00 103.263,00

Entrate titolo III 501.000,00 441.500,00 426.500,00 438.200,00 438.200,00

Totale titoli I, II, III

(A) 3.326.183,00 3.072.843,00 2.926.843,00 2.934.343,00 2.904.343,00

(8)

8

Spese titolo I (B) 3.151.608,91 2.765.982,00 2.619.565,01 2.612.419,01 2.576.676,01

Disavanzo 61.200,00 61.200,00 61.200,00 61.200,00 61.200,00 Rimborso prestiti

(C) parte del Titolo III*

253.726,00 245.661,00 246.078,00 260.724,00 266.467,00

Differenza di parte

corrente (D=A-B-C) 140.351,91 0,00 0,00 0,00 0,00

Utilizzo avanzo di

31.827,00 - - - -

amministrazione

applicato alla spesa

corrente (+) / Copertura

disavanzo (-) (E)

- - - - -

Entrate diverse destinate a spese correnti (F) di cui:

48.800,00 - - - -

Contributi per

permessi di

costruire

- - - - -

Plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali

- - - - -

Altre entrate

(specificare) - - - - -

Entrate correnti destinate a spese di investimento (G) di cui

- - - - -

Proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada

- - - - -

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9

FPV parte corrente 59.724,91 - - - -

Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale (H)

- - - - -

Saldo di parte corrente al netto delle variazioni (D+E+F-G+H)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Equilibrio di parte capitale

Bilancio Bilancio Bilancio Bilancio Bilancio

esercizio esercizio Esercizio Esercizio esercizio

2016 2017 2018 2019 2020

Entrate titolo IV 314.119,68 660.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

Entrate titolo V * - - - - -

Totale titoli IV, V (M) 314.119,68 660.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 Spese titolo II (N) 214.597,79 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 Spese Estinzione

mutui 166.500,00 600.000,00 - - -

Differenza di parte

capitale (P= M-N) 66.978,11 - - - -

Entrate correnti destinate a spese di investimento (G)

- - - - -

FPV Capitale 48.178,11 - - - -

(10)

10 Utilizzo avanzo di

amministrazione applicato alla spesa in conto capitale [eventuale] (Q)

18.800,00 - - - -

Saldo di parte capitale al netto delle variazioni (P+Q-F+G-H)

- - - - -

Nell’ambito del piano è stato evidenziato l’onere gravante per euro 61.200,00 quale quota per il ripiano del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, nonché passività potenziali stimate da stanziare per euro 45.200,00 per un quinquennio, per un totale di euro 226.000,00. Conseguentemente, è risultata rappresentata una massa debitoria complessiva oggetto di risanamento pari ad euro 532.000,00.

In merito alle passività potenziali sopra indicate e previste nel piano approvato in euro 226.000,00 risulterebbe comunque che con Deliberazione della Giunta Regionale 13 dicembre 2016, n. 6-4360, sono state definite nell’importo di euro 451.112,94, con una restituzione a partire dal 2018, a rate costanti o eventualmente decrescenti, con durata fino ad un massimo di 30 anni. Il Comune di Ghemme, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 31 marzo 2017, ha formulato alla Regione un piano di restituzione trentennale con un onere annuo di euro 15.037,09 a decorrere dal 2018.

Con la Deliberazione n. 171/2019/SRCPIE/PRSP la Sezione ha preso atto del

“raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano di riequilibrio pluriennale del Comune ad eccezione della realizzazione del piano di dismissione di immobili che costituisce una delle misure caratterizzanti il piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottato dall’Ente per ripristinare gli equilibri di bilancio. “

In merito al disavanzo di amministrazione, derivante da riaccertamento straordinario, il revisore ha esposto una tabella, da cui si desume un progressivo e costante miglioramento del disavanzo che riassorbe la quota annuale di ripiano.

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11

Si rappresenta che in data 8 gennaio 2020 l’Ente ha comunicato nuovi dati alla BDAP relativi al rendiconto 2018. Il disavanzo 2018 è pari ad euro 836.670,67 (parte disponibile) come da rendiconto approvato e acquisito dal sito dell’Ente.

Non risulta indicato il motivo di detta variazione, né l’Ente ha fornito alcuna specificazione.

Al fine di procedere all’esame delle relazioni di monitoraggio, sono stati richiesti all’Ente le seguenti delucidazioni ed integrazioni non contemplate nelle relazioni medesime.

1.ELEMENTI NON PREVISTI DALLA RELAZIONE DI MONITORAGGIO E OGGETTO DI ISTRUTTORIA

1.1. PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI

E’ stata richiesta la trasmissione del prospetto degli equilibri approvati a preventivo anno 2019, nonché gli stanziamenti approvati a seguito della verifica degli equilibri ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000 ed i dati (accertamenti e impegni) a pre- consuntivo anno 2019;

L’ente ha fornito il prospetto degli equilibri approvati a preventivo, ma in merito ai dati di preconsuntivo 2019, in considerazione dei tempi di risposta, non ha trasmesso la tabella degli -Equilibri di bilancio- a pre-consuntivo o a consuntivo 2019 (qualora il rendiconto fosse stato deliberato), secondo il modello approvato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° agosto 2019 “Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011” e il -Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione- a pre-consuntivo o a consuntivo 2019 (qualora il rendiconto fosse stato deliberato), secondo il modello approvato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° agosto 2019 “Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011”.

L’Ente in seguito a specifica richiesta, con nota prot. n. 4814 del 19/06/2020, ha inviato il seguente prospetto degli equilibri:

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Equilibrio economico-finanziario

COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL’ESERCIZIO 2019)

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in

entrata (+) 9.532,33

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio

precedente (-) 61.200,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 2.965.671,68

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 -Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+) 0,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 2.479.699,97

D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 98.475,75

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa -titolo 2.04 -Altri

trasferimenti in conto capitale (-) 0,00

F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e

prestiti obbligazionari (-) 262.221,26

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

F2) Fondo anticipazioni di liquidità 0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-F1-F2) 73.607,03

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 28.439,33

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13

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base

a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 41.455,23

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento

in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 15.037,10

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione

anticipata dei prestiti (+) 0,00

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE

(O1=G+H+I-L+M) 128.464,49

-Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio

dell’esercizio 2019 (-) 569,36

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) 1.439,52

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE 126.455,61

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in

sede di rendiconto (+)/(-) (-) 154.676,79

O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE -28.221,18

P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di

investimento (+) 0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

iscritto in entrata (+) 159.821,72

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 219.872,79

(14)

14

C) Entrate Titolo 4.02.06 -Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da

amministrazioni pubbliche (-) 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base

a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 41.455,23

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo

termine (-) 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di

attività finanziarie (-) 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento

in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 15.037,10

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione

anticipata dei prestiti (-) 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 269.701,66

U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale di spesa (-) 1.750,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1)

=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E 81.824,72

Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell’esercizio 2019

- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio

(-) (-)

0,00 81.000,00

Z/2 EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE 824,72

(15)

15

- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di

rendiconto (+)/(-) (-) 0,00

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE 824,72

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo

termine (+) 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di

attività finanziarie (+) 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo

termine (-) 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 Altre spese per acquisizione di attività

finanziarie (-) 0,00

W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1=O1+Z1+S1+S2+T-

X1-X2-Y) 210.289,21

Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell’esercizio 2019 Risorse vincolate nel bilancio

(-) (-)

596,36 82.439,52

W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO 127.280,33

Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-) 154.676,79

W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO -27.396,46

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente 128.464,49

(16)

16

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di

spese correnti (H) (-) 28.439,33

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-) 0,00

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio

dell’esercizio 2019 (-) 569,36

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuate in

sede di rendiconto (+)/(-) (-) 154.676,79

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) 1.439,52

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli

investimenti plurien. -56.660,51

Emergerebbe dalla tabella sopra riportata che l’Ente ha utilizzato avanzo di amministrazione in difformità dell’art. 1, commi 897 e 898 della Legge n. 145/2018.

In base a tale norma, quando la lettera E del prospetto sul risultato di amministrazione è negativa, l'avanzo può essere applicato per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del medesimo prospetto, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. Nel caso in cui l'importo della lettera A) risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Detto risultato di amministrazione viene utilizzato per spese correnti pari ad euro 28.439,33, mentre dal piano approvato è previsto un utilizzo di avanzo pari a zero.

Inoltre, nel suddetto prospetto non risulta valorizzato nella voce F2) il Fondo anticipazioni di liquidità.

L’Ente ha altresì trasmesso il prospetto di composizione del risultato di amministrazione a pre-consuntivo 2019 necessario ai fini della verifica in merito al disavanzo di

(17)

17

amministrazione derivante da riaccertamento straordinario, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del D.M. 2 aprile 2015 in base al quale:

“In sede di approvazione del rendiconto 2016 e dei rendiconti degli esercizi successivi, fino al completo ripiano del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, si verifica se il risultato di amministrazione al 31 dicembre di ciascun anno risulta migliorato rispetto al disavanzo al 31 dicembre dell’esercizio precedente, per un importo pari o superiore rispetto all’ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione cui il rendiconto si riferisce, aggiornato ai risultati del rendiconto dell’anno precedente. Se da tale confronto risulta che il disavanzo applicato non è stato recuperato, la quota non recuperata nel corso dell’esercizio, o il maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato di amministrazione dell’esercizio precedente, è interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario prevista per tale esercizio, in attuazione dell’articolo 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”

Si riporta il prospetto concernente la composizione del risultato di amministrazione:

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 0,00

RISCOSSIONI (+) 622.171,47 5.568.704,41 6.190.875,88

PAGAMENTI (-) 838.513,21 5.119.663,31 5.958.176,52

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 232.699,36

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

2019 (-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 (=) 232.699,36

RESIDUI ATTIVI (+) 1.889.127,43 1.404.369,54 3.293.496,97

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della

stima del dipartimento delle finanze 0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 601.945,15 1.679.489,06 2.281.434,21

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-) 98.475,75

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-) 1.750,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A) (=) 1.144.536,37

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 1.383.565,56

Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni) 0,00

Fondo anticipazioni liquidità 1.233.077,56

Fondo perdite società partecipate 0,00

Fondo contenzioso 0,00

(18)

18

Altri accantonamenti 569,36

Totale parte accantonata (B) 2.617.212,48

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 112.444,45

Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 44.256,65

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00

Altri vincoli 0,00

Totale parte vincolata (C) 156.701,10

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli

investimenti (D) 48.178,11

Totale parte disponibile (E=A-B-

C-D) -1.677.555,32

F) di cui Disavanzo da debito

autorizzato e non contratto 0,00

Da detto prospetto emergerebbe un risultato di amministrazione negativo superiore a quello accertato nel rendiconto 2018. Si evidenzia che l’Ente ha usufruito della facoltà prevista all’art. 2, comma 6 del D.L. n. 78/2015 e ha comunicato nel prospetto concernente l’Allegato a/1 - Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione, una variazione dell’accantonamento al FAL, rispetto all’esercizio precedente, pari a euro 948.224,24, che dovrebbe essere ripianato in conformità all’art. 39-ter, comma 2 della Legge n. 8 del 28/2/2020 di conversione del D.L. n. 162/2019, come meglio argomentato nel paragrafo 1.3 della presente deliberazione.

Da un’analisi dei suddetti prospetti risultano comunque incrementati i residui attivi che sono pari ad euro 3.293.496,97 rispetto ad euro 2.571.589,91 del 2018, sono anche aumentati i residui passivi euro 2.281.434,21 rispetto ad euro 1.572.845,90 del 2018.

I vincoli derivanti da leggi e principi contabili al 01/01/2019 sono pari ad euro 34.108,93 e sono discordanti rispetto all’importo pari ad euro 49.943,35 al 31/12/2018.

La parte disponibile del risultato di amministrazione pari ad euro -1.677.555,32 è peggiorata rispetto al dato al 31/12/2015 pari ad euro -1.631.492,80.

Inoltre, non risulta alcun accantonamento né al fondo contenzioso né per passività potenziali in difformità a quanto previsto dal principio contabile applicato 4/2, allegato al D.Lgs. n.

118/2011, pur avendo l’Ente, come si vedrà di seguito , relazionato sia sulla presenza di un contenzioso in essere che sulla presenza di un contenzioso concluso in modo sfavorevole per l’ente stesso.

(19)

19

La Sezione evidenzia una grave irregolarità derivante dall’aver applicato un avanzo di fatto inesistente in violazione dell’art. 1, commi 897 e 898 della Legge n. 145/2018.

Considerata inoltre l’incongruenza dei dati riportati nei suddetti prospetti si evidenzia la necessità che l’Ente proceda a correggere tutte le criticità sopra evidenziate in sede di approvazione del rendiconto 2019 o mediante rettifica dello stesso qualora medio tempore approvato, inserendo i necessari accantonamenti, valorizzando i dati e verificando le quote vincolate. Provveda altresì ad inviare una specifica relazione al riguardo, con riferimento all’accantonamento al FAL e al riaccertamento ordinario propedeutico all’approvazione del rendiconto 2019, data la differenza consistente dei residui attivi e passivi conservati e riportati nei suddetti prospetti, rispetto ai dati del 2018.

1.2 Quota ripiano prevista dal piano approvato

E’ stato richiesto all’Ente di specificare l’iscrizione nell’esercizio 2019 della somma annua di euro 45.200,00 per passività potenziali per uno stanziamento complessivo in un quinquennio di euro 226.000,00 prevista nel piano approvato;

L’Ente in risposta ha evidenziato che:

“Le passività potenziali sono state iscritte nel bilancio di previsione esercizio 2019 per un ammontare pari a € 23.400,00. L’importo è minore rispetto ai 45.200 euro previsti nel piano poiché l’ente ha ridefinito l’accantonamento in funzione degli sviluppi delle passività.

In relazione, infatti, alla restituzione del contributo di € 451.112,94, concesso ed erogato dalla Regione Piemonte per la realizzazione del PIP Area Topaldo e al concordato preventivo in cui si trovava la società Saia Spa, alla data di approvazione del piano di riequilibrio (2016), l’Ente ha previsto, nell’ambito della procedura, la soddisfazione del credito del Comune di Ghemme nella misura del 42 %. Per la differenza, pari al 58%, ha accantonato la somma di

€ 21.800/anno da restituire alla Regione Piemonte, nell’arco di un decennio.

Successivamente con deliberazione n. 15 del 31.03.2017 il Consiglio Comunale ha approvato, in applicazione dei criteri definiti dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. n. 6- 4360 in data 13.12.2016, un piano di restituzione dell’intero finanziamento di € 451.112,94 per la durata di trenta anni, con decorrenza dall’esercizio 2018; la previsione annuale, pertanto, della quota determinata in € 15.037,09 (€ 451.112,94/30anni), a decorrere dal 2018, è prevista alla Missione 14 - Programma 01 – Titolo 2, codice 14.01.2.205 del bilancio di previsione di ciascun anno.”

(20)

20

Prendendo atto della risposta dell’Ente si rappresenta che il piano originario approvato con deliberazione n. 26/2017 prevedeva l’importo annuo di euro 45.200,00 per un totale di euro 226.000,00 previsto a titolo di passività potenziale.

La Sezione evidenzia che “L’approvazione del PRFP da parte della Corte dei conti determina specifici obblighi giuridici per l’ente che ha adottato il piano. Il ripiano del disavanzo, infatti, è oggetto di un’obbligazione contabile che deve essere evasa, con la periodicità stabilità dalla legge e dal piano, raggiungendo specifici e quantificati obiettivi intermedi.

Gli obiettivi intermedi sono determinati, in primo luogo, in termini dinamici (ritmo di riduzione). L’obiettivo di riduzione dinamico esprime il disavanzo da applicare alle varie annualità; applicando tali obiettivi sul disavanzo iniziale, per ciascuna annualità, è così possibile determinare il disavanzo finale che si assume verrà accertato a chiusura dell’esercizio (obiettivo statico a rendiconto). In caso di “grave e reiterato” mancato raggiungimento dell’obiettivo statico e intermedio di riduzione, il disavanzo da applicare nell’anno successivo è perciò aggravato dalla misura dell’inadempimento registrato” (SRC Campania, n. 240/2017/PRSP).

Deriva che l’obiettivo dinamico intermedio che l’Ente avrebbe dovuto realizzare annualmente è pari a euro 45.200,00 oltre ad euro 61.200,00 a titolo di recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario, per un totale di euro 106.400,00 annuali e un totale previsto nel quinquennio di euro 532.000,00 di cui 226.000,00 corrispondenti alla quota di 45.200,00 annuali per un quinquennio.

L’Ente inserisce nel bilancio di previsione 2019 euro 23.400,00 a titolo di passività potenziali (sembrerebbe nella missione 20 dai dati presenti in BDAP) poi argomenta di aver previsto euro 15.037,09 come restituzione alla Regione, a decorrere dal 2018, di cui alla deliberazione C.C. n. 15 del 31.03.2017 nella Missione 14 - Programma 01 – Titolo 2, codice 14.01.2.205.

Si evidenzia, come argomentato dalle Sezioni riunite in speciale composizione nella sentenza n. 2/2020 “la predeterminazione di obiettivi intermedi è intrinsecamente connaturale a qualsiasi piano pluriennale, che è tale in quanto l'obiettivo finale non può essere raggiunto immediatamente ma richiede una determinata cadenza temporale; diversamente opinando non si si sarebbe di fronte ad un piano ma ad una mera postergazione della misura da adottare. Ammettere che un PRFP possa non avere obiettivi intermedi, significa ammettere la possibilità che il bilancio venga effettivamente riequilibrato soltanto nella parte finale del periodo previsto dal piano, circostanza questa in contrasto con l'obbligo costituzionale di perseguire l'equilibrio di bilancio e che, qualora il PRFP coinvolga diverse compagini amministrative, finirebbe con scaricare l'onere del riequilibrio su quella in carica nell'ultimo periodo di validità del piano. In altre parole, si vuol dire che l'esistenza degli obiettivi

(21)

21

intermedi, unitamente all’ammontare dello squilibrio e alla durata pluriennale, è connaturale al PRFP, sicché nel silenzio di una loro espressa indicazione, essi debbono ricavarsi implicitamente, presumendo un ritmo costante di rientro, ottenuto suddividendo l’obiettivo di riequilibrio sostanziale per gli anni di riequilibrio assunti a riferimento del piano adottato.”

A tal riguardo l’obiettivo intermedio che si è dato l’Ente (oltre alla copertura della quota parte del disavanzo di amministrazione straordinario di euro 61.200,00) è pari ad euro 45.200,00 da coprire annualmente in tutto il quinquennio di durata del piano.

Si rileva invece, dalla risposta dell’Ente, una discordanza negli importi previsti rispetto al piano originario approvato. Inoltre, detto stanziamento è stato utilizzato dal Comune per la copertura di un debito fuori nell’esercizio 2019 come meglio argomentato nel paragrafo 1.4 della presente deliberazione.

Ciò posto, lo stanziamento inserito non è conforme al piano approvato. L’importo previsto nelle passività potenziali è stato utilizzato per far fronte alla copertura di debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2019 e non previsti dal piano di riequilibrio, come meglio argomentato in seguito.

1.3 Anticipazioni di liquidità

L’Ente si è avvalso della facoltà prevista dall’art. 2, comma 6 D.L. n. 78/2015, come risulta dai dati riportati nel questionario ConTe relativo al rendiconto 2018 (Nella domanda preliminare n. 15.1 l’Organo di revisione dichiara che: l’Ente si è avvalso, ai sensi dell’art.

2, co. 6 del D.L. 19/06/2015, n. 78, della facoltà di utilizzare la quota accantonata nel risultato di amministrazione dell’anticipazione di liquidità di cui al D.L. n. 35/2013, ai fini dell’accantonamento al FCDE). In merito sono state richieste informazioni al riguardo.

L’Ente ha relazionato che “Il rimborso dell’anticipazione di liquidità, erogata nell’esercizio 2013, era iscritto, alla data del 31.12.2014, in conto residui passivi nella parte spesa del titolo 3 - Spese per Rimborso di Prestiti ex D.Lgs. 267/00 (ante armonizzata) per la somma di € 1.397.758,12; con l’entrata in vigore della contabilità armonizzata di cui al D.Lgs.

118/2011, l’ente, con deliberazione GC. n. 74 in data 30.04.2015, ha provveduto ad approvare le risultanze del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'art. 3 commi 7, 8 e 9 del decreto correttivo integrativo del D.Lgs. 118/2011 relativi al consuntivo 2014 ed ha correttamente eliminato il residuo passivo di € 1.397.758,12, con costituzione di apposito vincolo nel risultato di amministrazione, per effetto del punto 5.6 dell’allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e integrato dal D.Lgs. 126/2014, secondo il quale l’impegno contabile per rimborso di prestiti va imputato al bilancio dell’esercizio in cui viene a scadere l’obbligazione giuridica passiva (rata da piano di ammortamento). In sede di

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22

approvazione del rendiconto 2015, come da prospetto seguente, l’utilizzo della relativa quota ai fini dell’accantonamento al FCDE ha determinato un minor disavanzo pari alla quota FCDE di € 950.478,86; l’Ente ha mantenuto iscritta nei bilanci successivi la quota annuale di disavanzo da ripiano, di cui alla deliberazione C.C. n. 23 in data 15.06.2015, pari a € 61.200,00”.

Il Comune specifica che: “L’art. 39-ter, comma 2 della Legge n. 8 del 28/2/2020 di conversione del dl 162/2019 consente, in caso di peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all’esercizio precedente, per un importo non

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 2015 0,00

RISCOSSIONI (+) 744.153,97 6.195.517,66 6.939.671,63

PAGAMENTI (-) 1.715.907,06 5.223.764,57 6.939.671,63

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015 (=) 0,00

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2015 (-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015 (=) 0,00

RESIDUI ATTIVI (+) 1.334.713,86 1.023.486,37 2.358.200,23

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del

dipartimento delle finanze 0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 311.499,40 1.815.673,59 2.127.172,99

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-) 59.724,91

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-) 48.178,11

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 (A) (=) 123.124,22

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 :

Parte accantonata

950.478,86 2.049,30 Totale parte accantonata (B) 952.528,16 Parte vincolata

416.490,16

24.559,11 300.000,00 Totale parte vincolata (C) 741.049,27 Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti (D) 61.039,59

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) -1.631.492,80 Allegato a) Risultato di amministrazione PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2015)

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (Conv.ISA)

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (Vincolo per rimborso anticipazione liquidità DL 35 € 1.366.969,02 compensato con il FCDE ai sensi dell'art. 2 comma 6 del D.L. 78/2015)

Altri vincoli formalmente attribuiti dall'Ente a copertura di passività potenziali Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015

Fondo accantonamento indennità fine mandato sindaco al 31/12/2015

GESTIONE

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superiore all’incremento dell’accantonamento al fondo, un ripiano annuale a partire dal bilancio 2020, per una somma pari all’ammontare dell’anticipazione rimborsata nel corso dell’esercizio. Considerato che la quota da restituire, già prevista nel bilancio di previsione 2020/2022, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 19.12.2019, è pari a € 36.340,69, l’Ente provvederà, ai sensi dell’art. 39-ter della Legge n. 8 del 28/2/2020, con apposita variazione di bilancio a stanziare la medesima somma, appena completate le operazioni relative al rendiconto 2019 per la sua approvazione entro il 30.06.2020.“

Si rappresenta che la sentenza n. 4/2020 della Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 2, comma 6 del D.L. n. 78/2015 convertito nella Legge n. 125/2015 e dell’art. 1, comma 814, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205. Detta incostituzionalità, comporta la conseguente necessità di una rideterminazione della composizione del risultato di amministrazione. In merito è intervenuto l’art. 39-ter, della Legge n. 8 del 28/2/2020 di conversione del D.L. n. 162/2019, richiamato dall’ente, che al comma 2 prevede specifiche modalità di ripiano del maggior disavanzo risultante al 31.12.2019.

L’Ente non ha trasmesso i piani di ammortamento dell’anticipazione di liquidità, né il revisore argomenta sulla sostenibilità nell’ultimo anno di vigenza del piano approvato, per cui si rende necessario che il Comune e l’organo di revisione trasmettano una dettagliata relazione al riguardo, che riferisca sulla sostenibilità di cassa, data la sofferenza di liquidità dell’ente e la difficoltà nella realizzazione dei residui attivi.

Al riguardo questa Sezione, nella deliberazione n. 47/2020 ha già precedentemente evidenziato che:

“Per effetto di quest’ultimo istituto, volto ad accelerare i pagamenti dei debiti da parte degli enti in sofferenza di cassa, il debito derivante dall’obbligo di restituzione dell’anticipazione erogata si è sostituito ai debiti onorati dagli Enti grazie all’anticipazione ricevuta; debiti, quest’ultimi, che già dovevano trovare copertura nei residui attivi maturati e ancora da riscuotere. Tali residui attivi, pertanto, da strumento di copertura dei residui passivi relativi ai debiti pagati, con la nuova disposizione, soprattutto per gli enti [] la cui cassa è pari a zero, diventano necessariamente lo strumento di copertura del debito relativo alla restituzione dell’anticipazione di liquidità. Ne consegue che l’effettiva riscossione di tali residui assume ancor maggiore rilevanza al fine di scongiurare che nel tempo si possano palesare forme di disavanzo occulto dovuto all’inesigibilità di residui attivi che non dovessero trovare adeguata copertura nel fondo crediti di dubbia esigibilità.”

Si rappresenta infine che, in merito all’art. 39 ter commi 2 e 3 del D.L. n. 162/2019 convertito nella Legge n. 8/2020, risulta pendente una questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Sezione Regionale di controllo per la Puglia con ordinanza n. 39/2020.

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24

1.4 Debiti fuori bilancio e passività potenziali

Si è chiesto all’Ente di attestare che non sono emersi debiti fuori bilancio nel corso dell’esercizio 2019 e di specificare che l’Ente medesimo non è stato destinatario di provvedimenti esecutivi conseguenti a sentenze e di relazionare sullo stato del contenzioso in essere o su eventuali passività potenziali.

L’Ente in risposta ha evidenziato che: “Nel corso del 2019 l’Ente ha riconosciuto, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 in data 30/09/2019, la legittimità di un debito fuori bilancio per un importo complessivo di € 16.896,68 ai sensi dell’art. 194 comma 1, lett.

a) del d.Lgs. n. 267/2000 derivante dalla Sentenza n. 649/2019. La Sentenza n. 649/2019, Repert. n. 1113/2019 del 13/08/2019, pervenuta e protocollata al n. 7342 in data 26.09.2019, è relativa alla causa civile iscritta al n. r.g. 3697/2015 promossa da Sole e Divertimento di Cerrone Edoardo contro il Comune di Ghemme con la quale il Tribunale di Novara ha accolto la domanda di controparte condannando il Comune al pagamento della somma richiesta pari a € 9.444,10 per consumi idrici e al rimborso delle spese di lite liquidate in euro 4.835,00, oltre il 15% per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge ed oltre a esborsi documentati. La somma occorrente, pari a € 16.896,68, ha trovato capienza nella dotazione dell’apposito Fondo Contenzioso e la Giunta Comunale ha provveduto con atto n.

188/2019 a prelevare la somma ed integrare la voce di bilancio competente e ha provveduto con immediatezza ed in tempo utile ad effettuare il pagamento nei termini di legge. L’ente non è stato destinatario di provvedimenti esecutivi conseguenti a sentenze. In relazione allo stato del contenzioso in essere si forniscono i seguenti aggiornamenti:

a) giudizio arbitrale promosso dal Comune di Ghemme avverso la società SAIA Spa – A seguito dell’emissione del lodo arbitrale è pervenuto decreto di esecutività del medesimo.

Nel frattempo il Tribunale di Verbania, con sentenza n. 5 del 21.2.2020 ha dichiarato il fallimento di SAIA S.p.a con udienza di verifica fissata al 16 giugno 2020. L’Ente ha depositato ricorso ex art. 93 L.F. (insinuazione al passivo) per l’ammissione dei seguenti importi:

- € 513.438,51 oltre interessi per complessivi € 9.790,13 in via chirografaria, quale credito derivante dal lodo

- € 215.647,00 oltre interessi in via privilegiata ex art. 2752 c.c. per debiti tributari;

b) giudizio promosso innanzi al Tribunale Civile di Novara (atto notificato in data 17.11.2015) per la dichiarazione di responsabilità -ex art. 2051 del codice civile- del Comune di Ghemme in relazione al pagamento di corrispettivi per consumi idrici della piscina comunale nel periodo maggio 2014/maggio 2015. Il Comune si era costituito nel giudizio negando ogni

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propria responsabilità avendo affidato l’impianto in gestione a terzi. Il Tribunale di Novara, con Sentenza n. 649/2019 RG n. 3697/20 ha accolto la domanda della controparte condannando il Comune di Ghemme a tenere indenne parte attrice rispetto a quanto richiesto in pagamento da Acqua Novara vco s.p.a a titolo di consumi idrici limitatamente alla somma di € 9.444,10 e a rimborsare le spese di lite, liquidate in € 4.835 oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e cpa per legge;

c) giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato promosso per impugnazione sentenza TAR Piemonte n. 04078 in data 05.11.2010 (relativa ad ordinanze sospensioni lavori emesse nell’anno 2010); il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5110/2017 sez. IV ha respinto il ricorso in appello proposto dal Comune di Ghemme e dalla Provincia di Novara e dal Ministero delle Politiche Agricole contro la sentenza del TAR Piemonte n. 4078/2010 e ha condannato il Comune di Ghemme, la Provincia di Novara e il Ministero delle Politiche Agricole al pagamento in solido delle spese di giudizio in complessivi € 7.500,00 in forza della sentenza n. 5110/2017 e delle spese in forza della sentenza T.A.R. Piemonte n. 4078/2010 in complessivi € 5.000,00 oltre all’importo pari ad € 2.000,00 per contributi unificati; la quota dovuta dal Comune di Ghemme è pari ad € 5.953,50;

d) Giudizio pendente alla Suprema Corte di Cassazione – Sezione Civile R.G. 21733/20199 Controricorso ex art. 370 c.p.c nella causa Comune di Ghemme contro Cavanna Alessandra a seguito di sentenza n. 695/2008 del TAR Piemonte e sentenza n. 399/2019 del Consiglio di Stato a favore dell’Ente;

e) vertenza in ambito tributario promossa da Agenzia Territoriale per la Casa di Novara in relazione a rimborsi IMU anno 2012 (€ 6.269,00) chiusasi presso la Commissione Tributaria Provinciale di Novara con l’accoglimento del ricorso- sentenza n./2016 in data 12.01.2016.

Il Comune si è attivato per l’impugnazione;

f) ricorso pendente al TAR promosso da parte della Soc. Fratelli Francoli S.p.a. e della Soc.

Agr. Torraccia del Piantavigna s.r.l. per l’annullamento di parte della Deliberazione di giunta Comunale n. 188 del 16.11.2018.”

Prendendo atto della risposta dell’Ente si evidenzia che il fondo contenzioso previsto nel rendiconto 2018 è pari euro 5.463,43 e nel bilancio 2019 risulta stanziato da BDAP spese - preventivo 2019 per missioni, nella missione 20, altri fondi, l’importo di euro 26.400,00.

Si rappresenta che l’art. 243 bis comma 6 TUEL prevede che:

“ Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:

a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi

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posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;

b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;

c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano;

d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.”

Il debito fuori bilancio riconosciuto non risulta previsto nel piano approvato e risulta coperto con un fondo passività potenziale che in base al piano originario approvato doveva essere inserito a copertura delle spese ivi previste come risulta dal paragrafo 1.2.

Si richiama al riguardo, l’art. 167, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che “è data facoltà agli enti locali di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 187, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo”

Anche il principio contabile 4/2 Allegato al D.Lgs. n. 118/2011 paragrafo 9.2 prevede che la quota accantonata a consuntivo nel risultato di amministrazione per “fondo rischi e spese”, è determinata, tra l’altro, da «accantonamenti per le passività potenziali».

La Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 14/2017/Inpr ha sottolineato: “particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all’aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall’Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell’anno in cui si verificherà l’eventuale soccombenza”.

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Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

Conseguentemente l’Ente avrebbe dovuto accantonare una quota al fondo contenzioso sulla base del rischio conosciuto, derivante dalla pendenza di un contenzioso sulla base del quale poi è stato necessario procedere al riconoscimento di un debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1 lett. a TUEL.

La Sezione rileva un’errata determinazione delle quote accantonate (lett. B) nel prospetto dimostrativo della composizione del risultato d’amministrazione di cui all’allegato A) degli schemi di rendiconto (allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011) del rendiconto 2018. Parimenti non risulta alcun accantonamento nei prospetti trasmessi di composizione del risultato di amministrazione, né nei prospetti analitici a pre-consuntivo 2019.

Conseguentemente l’Ente dovrà provvedere ad inserire detto accantonamento in sede di approvazione del rendiconto 2019 e l’Organo di revisione dovrà verificare la congruità dello stesso. Qualora, medio tempore, il rendiconto 2019 sia stato approvato l’ente dovrà procedere mediante conseguente rettifica.

1.5 Indebitamento

In merito ai limiti in materia d’indebitamento come fissati dall’art. 119 della Costituzione e dall’art. 204 del TUEL l’Ente argomenta che “Il Comune di Ghemme rispetta i limiti previsti dall’art.204, comma 1. del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 1, comma 735 della Legge n. 147/13, in base al quale l’importo complessivo dei relativi interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti non supera il 10% delle entrate relative ai primi tre titoli della parte entrata del rendiconto, come risulta dalla sottostante tabella che evidenzia l’andamento dell’incidenza percentuale nell’esercizio 2019.

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1.6 Azioni intraprese volte alla riduzione delle spese di gestione delle società partecipate e le azioni intraprese volte alla riduzione della spesa degli organi politici istituzionali.

L’Ente ha relazionato quanto segue:

Con deliberazione n. 89 in data 19.12.2019 il Consiglio Comunale ha provveduto alla Razionalizzazione annuale delle società partecipate; non sono state previste eventuali azioni da intraprendere volte alla riduzione delle spese di gestione e degli organi politici delle società partecipate in considerazione dell’esigua quota di partecipazione pari allo 0,863% in rapporto alla diseconomicità delle eventuali attività.

La quota di partecipazione della società partecipata Acqua Novara Vco S.p.A. è pari allo 0,863%.

1.7 debiti di funzionamento e regolarità del pagamento delle fatture.

L’Ente ha relazionato quanto segue:

“L’Ente riporta debiti di funzionamento alla data del 31.12.2019 pari a € 1.023.455,77, mentre alla data attuale ammontano ad € 394.594,03, al netto dei relativi pagamenti

Importi in euro 2.467.472,02

135.939,04

432.108,66

3.035.519,72

303.551,97

264.179,11

-

€ -

€ 39.372,86

264.179,11

8,70%

(D) Contri buti era ri a l i i n c/i nteres s i s u mutui

(E) Ammontare i nteres s i ri gua rda nti debi ti es pres s a mente es cl us i da i l i mi ti di i ndebi tamento

(F) Ammontare disponibile per nuovi interessi (F=B-C+D+E)

(G) Ammontare oneri finanziari complessivi per indebitamento e garanzie al netto dei contributi esclusi (G=C-D-E)

Incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate rendiconto 2017 (G/A)*100

Tabella dimostrativa del rispetto del limite di indebitamento ENTRATE DA RENDICONTO 2017

1) Entra te tri butari a (Ti tol o I) 2) Tra s feri menti correnti (Ti tol o II) 3) Entra te extra tri butari e (Ti tol o III)

(A) TOTALE PRIMI TRE TITOLI ENTRATE RENDICONTO 2017

(B) LIVELLO MASSIMO DI SPESA ANNUA ART. 204 TUEL (10% DI A) ONERI FINANZIARI DA RENDICONTO 2019

(C) Ammontare compl es s i vo di i nteres s i per mutui , pres titi

obbl i ga zi ona ri , a perture di credi to e ga ra nzi e di cui a l l ’a rticol o 207 del TUEL a l 31/12/2018(1)

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