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2 3 4La compensazione dei prezzi
Profili generali ed aspetti applicativi
Arch. Maria Giambruno –D.G. per la regolazione dei contratti pubblici (MIMS)
Webinar
IL D. LGS. 50/2016 E LA COMPENSAZIONE DEI PREZZI
ll vigente Codice dei contratti pubblici di cui al d. lgs. 50/2016, con il comma 27-ter dell’articolo 216, fa salva la disciplina previgente in materia di compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione di cui all’art. 133, commi 4 e 6, del d.lgs. 163/2006 in via residuale ovvero relativamente ai soli contratti di lavori affidati prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 e in corso di esecuzione.
I contratti di appalto affidati successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016, invece, ai sensi dell’art. 106, c. 1, lett. a), del Codice, possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento solo qualora le modifiche siano state previste nei documenti di gara iniziali, in clausole chiare, precise ed inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.
A seguito dell’eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatosi nel primo semestre dell’anno 2021 e delle connesse conseguenze negative per gli operatori economici e per le Stazioni appaltanti, il Legislatore, con l’art. 1-septies del d.l. 73/2021, convertito con modificazioni dalla l. 106/2021, ha introdotto disposizioni “straordinarie” in materia di compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione nei contratti pubblici, nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo, in deroga alla normativa precedentemente richiamata (art. 133, c. 4 e 6, del d.lgs. 163/2006 e art. 106, c. 1, lett. a, del d.lgs. 50/2016) e al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate per il medesimo periodo ai sensi del citato art. 106. Successivamente, con l’art. 1, c. 398, della l. 234/2021, tali disposizioni sono state estese anche al secondo semestre dell’anno 2021.
Il meccanismo della compensazione dei prezzi di cui all'art. 1-septies del d.l. 73/2021 si fonda sulle rilevazioni semestrali riportate in specifici decreti ministeriali.
LA COMPENSAZIONE "STRAORDINARIA" INTRODOTTA DALL'ART. 1-SEPTIES DEL D.L. 73/21
I decreti ministeriali di cui al comma 1 dell'art. 1-septies del d.l. 73/21 (cd. "decreti-prezzi") DECRETO 11 novembre 2021
"Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi", parzialmente rettificato dal decreto 7 dicembre 2021 con riguardo al prezzo medio del materiale "Tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti"
DECRETO 4 aprile 2022
"Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi", parzialmente rettificato dal decreto 24 maggio 2022 con riguardo al prezzo medio del materiale "Tubazioni in cemento vibrato per fognature"
1° SEMESTRE
2° SEMESTRE
" 1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi."
LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DELLA COMPENSAZIONE DEI PREZZI (EX ART. 1-SEPTIES D.L. 73/21)
Contratti in corso di esecuzione al 25 luglio 2021, data di entrata in vigore della l. 106/2021 di conversione del d.l. 73/2021
Si intendono i contratti stipulati (o con riferimento ai quali si è proceduto, ai sensi di legge, alla consegna dei lavori in via d’urgenza) per i quali, alla data del 25 luglio 2021, non sia stato emesso ed approvato il certificato di collaudo o di regolare esecuzione, ancorché i lavori siano stati ultimati (cfr. delibera ANAC n. 63 del 08/02/2022).
1 CONDIZIONE
" 3. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 ..."
Per il calcolo della compensazione:
➢ Se le lavorazioni sono state eseguite nel primo semestre dell'anno 2021, occorre far riferimento alle rilevazioni di cui al "decreto-prezzi" 11 novembre 2021, parzialmente rettificato dal decreto 7 dicembre 2021
Lavorazioni eseguite e contabilizzate nell'anno 2021, da considerarsi distintamente con riferimento a ciascun semestre dell'anno
➢ Se le lavorazioni sono state eseguite nel secondo semestre 2021, occorre far riferimento alle rilevazioni di cui al "decreto-prezzi" 4 aprile 2022, parzialmente rettificato dal decreto 24 maggio 2022
2 CONDIZIONE
L'offerta dell'appaltatore deve essere stata presentata nell'anno 2020 (v. rilevazioni di cui all'Allegato 1 al "decreto-prezzi") o in un anno anteriore (v. rilevazioni di cui all'Allegato 2 al
"decreto-prezzi")
I materiali impiegati devono essere compresi nelle rilevazioni di cui al "decreto-prezzi" riferito al semestre in esame
3
4 CONDIZIONE
CONDIZIONE
" 3. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni."
Riporta l'elenco dei materiali da costruzione più significativi per i quali è stata rilevata, nel semestre dell'anno 2021 in esame, una variazione percentuale del prezzo superiore all'8% rispetto al relativo prezzo medio dell'anno 2020:
➢ 1° sem.: comprende n. 36 materiali
➢ 2° sem.: comprende n. 54 materiali
➢ ALEA 8%
ALLEGATO 1
ALLEGATO 2
Gli allegati ai decreti di cui al comma 1 dell'art. 1-septies del d.l. 73/21 (cd. "decreti-prezzi")
Con riguardo ai materiali da costruzione riportati nell’Allegato 1, indica il prezzo medio di ciascuna delle annualità precedenti (serie storica 2003 - 2019) e le corrispondenti variazioni percentuali del prezzo rilevate nel semestre dell'anno 2021 in esame.
➢ ALEA 10%
"DECRETO-PREZZI"
Termine decadenziale = 09/12/2021 Termine decadenziale = 27/05/2022 5
1° SEMESTRE 2° SEMESTRE
CONDIZIONI " 4. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 1.[…]"
Istanza a S.A. entro 15 gg dalla data di pubblicazione del decreto 11 novembre 2021 (in GURI n. 279 del 23/11/2021)
Istanza a S.A. entro 15 gg dalla data di pubblicazione del decreto 4 aprile 2022 (in GURI n. 110 del 12/05/2022)
Sussistenza delle condizioni di ammissibilità dell'istanza di
compensazione?
Il RUP rigetta l'istanza dell'impresa
NO
Il D.L. calcola l'importo della compensazione in conformità alla circolare MIMS del 25/11/2021
Il RUP convalida il calcolo dell'importo della compensazione redatto dal D.L.
SI
Il RUP verifica la disponibilità delle risorse di cui al comma 6 dell'art. 1-septies ai fini del
pagamento della compensazione
"a) la variazione percentuale, depurata dell’alea a carico dell’appaltatore prevista dalla norma, è applicata al prezzo medio rilevato dal decreto per il singolo materiale da costruzione nell'anno solare di presentazione dell'offerta;
b) la variazione di prezzo unitario determinata secondo la procedura di cui alla lettera a) è applicata alle quantità del singolo materiale da costruzione contabilizzate nel semestre solare precedente al decreto per effetto del quale risulti accertata la variazione."
LE MODALITA' OPERATIVE PER IL CALCOLO DELLA COMPENSAZIONE (circolare MIMS del 25/11/2021)
Materiale:
Quantità:
Anno offerta:
Prezzo medio:
Variazione %:
Alea:
Tondino per c.a.
1000 kg 2008 0,68 euro 50,03 % 10%
IMPORTO COMPENSAZIONE = (50,03 % - 10%) * 0,68 [euro/kg] * 1000 [kg] = 272,20 euro
Esempio per lavorazioni contabilizzate nel 2° semestre dell'anno 2021 (v. rilevazioni d.m. 4 aprile 2022):
Le S.A. devono provvedere alle compensazioni utilizzando, in primo luogo, le risorse economiche di cui al comma 6 dell’art. 1-septies:
✓ risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico, nei limiti del 50 per cento e fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
✓ somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente;
✓ somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
✓ somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 73/2021
LE RISORSE PER LA COMPENSAZIONE DEI PREZZI
Sono disponibili risorse di cui al comma 6 dell'art. 1-septies per il pagamento
dell'importo della compensazione convalidato?
RISORSE DISPONIBILI
RISORSE NON DISPONIBILI RISORSE DISPONIBILI IN
QUOTA PARTE
Il RUP provvede ad effettuare il pagamento all'impresa
per l'intero importo
Il RUP provvede ad effettuare il pagamento all'impresa per la quota parte disponibile;
la S.A. richiede, ove ammissibile, l'accesso al Fondo MIMS per la restante parte
La S.A. richiede, ove ammissibile, l'accesso al Fondo MIMS per l'intero
importo
Ai sensi dell'art. 1-septies, c. 7, l'accesso al Fondo è ammesso:
"Il trasferimento delle risorse del Fondo ministeriale in favore delle stazioni appaltanti richiedenti non deve in alcun modo condizionare o far posticipare i pagamenti che le medesime stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare il più tempestivamente possibile utilizzando, ove esistenti, le risorse proprie, anche qualora detti pagamenti siano idonei a soddisfare soltanto in parte le domande degli operatori economici." (cfr.
Circolare MIMS del 05/04/2022). L'ACCESSO AL FONDO E' SOLO IN VIA SUSSIDIARIA O RESIDUALE
"Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice di cui al d.lgs. 163/06, ad esclusione dei soggetti di cui all'art. 142, c. 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del codice di cui al d.lgs. 50/16, ad esclusione dei soggetti di cui all'art. 164, c. 5 del medesimo codice"
(ad esclusione dei "concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici")
A
B CONDIZIONE
LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' AL FONDO MIMS PER LA COMPENSAZIONE DEI PREZZI
CONDIZIONE Esclusivamente "in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6 del presente articolo" (intesa come assenza o incapienza) ai fini del riconoscimento della compensazione.
Richiesta in carta libera entro 60 gg dalla data di pubblicazione del "decreto- prezzi" 1° sem. 2021 (in GURI n. 279 del 23/11/2021)
Le modalità di utilizzo del Fondo MIMS, istituito dal comma 8 dell'art. 1- septies ai fini della compensazione dei prezzi, sono stabilite da uno specifico decreto ministeriale (cd. "DECRETO- FONDO") distinto per ciascun semestre dell'anno 2021 cui si riferiscono le compensazioni: il decreto 30 settembre 2021 con riferimento al 1° semestre dell'anno 2021 e il decreto 5 aprile 2022 con riferimento al 2° semestre dell'anno 2021
Termine decadenziale = 22/01/2022 Termine decadenziale = 27/06/2022 h 14:00 Richiesta tramite piattaforma MIMS entro 45 gg dalla data di pubblicazione del "decreto-prezzi" 2° sem. 2021 (in GURI n. 110 del 12/05/2022)
Il termine per la presentazione al MIMS della richiesta di accesso al Fondo da parte delle S.A. è indicato all'art. 2, c. 2, del relativo "decreto-Fondo" e decorre dalla data di pubblicazione in GURI del pertinente "decreto-prezzi".
C CONDIZIONE
1° SEMESTRE 2° SEMESTRE
FAQ
PIATTAFORMA
❑ Posso inserire in piattaforma la richiesta di accesso al Fondo per la compensazione dei prezzi con riguardo alle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel primo semestre dell’anno 2021?
NO. Come previsto dal d.m. 05/04/2022, la piattaforma è dedicata esclusivamente alla presentazione delle richieste di accesso al Fondo per la compensazione dei prezzi con riferimento alle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel secondo semestre dell’anno 2021. Si rammenta che, con riguardo alle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel primo semestre dell’anno 2021, come previsto dall’art. 2, comma 2, del d.m. 30/09/2021, il termine per la presentazione delle richieste di accesso al Fondo da parte delle stazioni appaltanti è scaduto il 22 gennaio 2022.
NO. Qualora l'offerta sia stata presentata nell'anno 2021, l’impresa appaltatrice non ha diritto alla compensazione dei prezzi ai sensi dell’art. 1-septies del d.l. 73/21 e s.m.i.. A tal riguardo, la circolare MIMS del 25 novembre 2021 ha espressamente chiarito che “Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell'offerta”.
❑ Posso inserire in piattaforma la richiesta di accesso al Fondo per la compensazione dei prezzi in caso di offerta presentata nell'anno 2021?
FAQ
PIATTAFORMA
NO. L’art. 29, comma 10, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell’art. 25 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17 e, pertanto, la disciplina della compensazione dei prezzi non è applicabile alle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel primo semestre dell’anno 2022. Le modalità di accesso al Fondo di cui all'art. 1-septies, comma 8, in relazione agli interventi di cui all’art. 26, comma 4, lettera b), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 saranno disciplinate da specifico decreto ministeriale in fase di emanazione.
❑ Posso presentare la richiesta di accesso al Fondo per la compensazione dei prezzi con riguardo con riguardo alle lavorazioni eseguite e contabilizzate nell’anno 2022?
NO. L'Agenzia delle entrate, a seguito di interpello n. 956-83/2022, ha chiarito che, in mancanza di qualsiasi rapporto di natura sinallagmatica, le somme dovute per la compensazione dei prezzi sono da configurarsi quali “mere” movimentazioni di denaro e, come tali, escluse dall’ambito applicativo dell’IVA ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera a), del d.P.R. n. 633 del 1972, che prevede la non rilevanza all’IVA delle “cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro".
❑ Agli importi della compensazione dei prezzi si applica l'I.V.A.?
SERVIZIO CONTRATTI PUBBLICI (SCP) - "SUPPORTO GIURIDICO"
Il "Supporto giuridico" della piattaforma informatica Servizio contratti pubblici (SCP) del MIMS fornisce il supporto e l'assistenza alle Stazioni appaltanti nell'applicazione della disciplina dettata dal Codice dei contratti pubblici. I pareri resi in riscontro ai quesiti pervenuti al “Supporto giuridico”, dopo essere stati condivisi ed asseverati dall’Unità Operativa di Coordinamento (UOC) - istituita con decreto ministeriale e composta da rappresentanti del MIMS, delle Regioni, delle Province autonome e di ITACA competenti in materia di contratti pubblici -
vengono pubblicati in un'apposita sezione di SCP.
Si rammenta che le risposte fornite hanno natura di atti meramente consultivi e non vincolanti per le Stazioni appaltanti.
NO. Come specificato nella circolare MIMS n. 43362 del 25/11/2021, i prezzi indicati nel decreto ministeriale di cui all’art. 1-septies, comma 1, del d.l. 73/2021 e s.m.i. ["decreto-prezzi"]
“assumono unicamente un valore parametrico e non interferiscono con i prezzi dei singoli contratti”.
L’art. 1-septies del d.l. 73/2021 e s.m.i., infatti, non ha reintrodotto l’istituto della “revisione prezzi”, la cui funzione era quella di mantenere l’equilibrio sinallagmatico attraverso l'adeguamento dei prezzi posti a base del contratto: la compensazione dei prezzi non costituisce un riallineamento del prezzo contrattuale, bensì una sorta di indennizzo che il Legislatore ha inteso riconoscere all’appaltatore nel caso intervengano le condizioni indicate dalla norma.
❑ Il riconoscimento della compensazione dei prezzi a favore dell’impresa appaltatrice comporta una modifica del contratto in essere?
ABSTRACT QUESITO
N. 1196
NO. Le somme corrisposte per la compensazione non vanno inserite nella contabilità dei lavori, ma vanno ricomprese tra le somme a disposizione della stazione appaltante per l’esecuzione del contratto, analogamente a quanto prevedeva l’art. 16, comma 1, lett. b), del DPR 207/2010 con riferimento all’accantonamento delle somme di cui all’art. 133, commi 3 e 4, del Codice.
❑ La corresponsione degli importi della compensazione dei prezzi va inserita nella contabilità dei lavori?
ABSTRACT QUESITO
N. 1196
❑ La corresponsione degli importi della compensazione dei prezzi va inserita negli atti di collaudo?
SI. Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione - che sono documenti redatti al fine di ripercorrere compiutamente l’intera vicenda dell’appalto - dovrà dare atto della corresponsione di tali somme e, a tal riguardo, si rammenta che, come indicato nella circolare ministeriale n. 43362 del 25/11/2021, “Alle eventuali compensazioni non si applica l'istituto della riserva, trattandosi di un diritto che discende dalla legge in presenza dei presupposti ivi fissati”.
LA LEZIONE È CONCLUSA
12/06/2022 21
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Il presente materiale didattico è realizzato nell’ambito del "Piano nazionale di formazione per l’aggiornamento professionale del responsabile unico del procedimento RUP".
Il Piano è finanziato dal MIMS Ministero per le Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ex art. 7, co.7 bis, L. 120/20 ed è attuato dal Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali-Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere del MIMS, SNA Scuola Nazionale dell’Amministrazione, IFEL L’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale ed ITACA Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale.