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Cosa succede se perdo l’aereo?

written by Redazione | 10/04/2019

Quando le compagnie aeree possono fare causa ai passeggeri che perdono il volo. Come i passeggeri possono agire verso le compagnie.

“Mamma ho perso l’aereo” è il titolo di un esilarante film uscito nelle sale cinematografiche italiane agli inizi degli anni ’90. Quasi inutile dire che la narrazione filmica si origina proprio da una vicenda legata alla perdita di un volo. Il piccolo Kevin, tra le mille acrobazie organizzative che deve fronteggiare una famiglia extra-large come la sua, viene dimenticato a casa con conseguente perdita del volo. Un evento che sarà la scaturigine di una miriade di altri contrattempi che però finiranno per fare di Kevin l’eroe della famiglia McCallister.

Se dalla finzione scenica si passa invece alla vita reale, la medesima vicenda della perdita di un volo, anzichè tradursi in un campione d’incassi ai botteghini, potrebbe costare molto cara a chi ne resta vittima. Un costo da pagare non solo in termini di stress psicofisico, ma in alcuni casi anche in termini di portafoglio. Nello specifico, cosa succede se perdo l’aereo? Se non hai ancora sentito parlare del fenomeno ultimamente in voga dello skip lagging, meglio che continui a prestarci attenzione. In ballo ci potrebbe essere l’eventualità che sia la stessa compagnia

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aerea a farti causa. Sì, hai capito bene, oltre a perdere il volo potresti pure essere citato in giudizio per rifondere i danni. In altre parole, si potrebbe cioè verificare lo spiacevole inconveniente di subire oltre al danno anche la beffa. Ragioni, tutte queste, sufficienti per fermarsi un attimo e fare il punto in tema di diritti del passeggero, ma anche di rischi legati all’acquisto di un biglietto aereo che quasi inutile dirlo, rimanda ad una contrattazione più amplia e generale a monte.

Perdita intenzionale del volo

Stando alla “moda” degli ultimi tempi, in almeno un caso la perdita del volo potrebbe essere intenzionale. Di quale caso si sta parlando? Quello noto sotto il nome di skip lagging, vale a dire quella tecnica che consiste nell’acquistare un biglietto aereo a prezzo scontato, ma anziché scendere alla destinazione finale, scendere allo scalo intermedio senza più risalire a bordo. Questo escamotage consentirebbe infatti di risparmiare fino al 70% sul costo di un biglietto per un volo diretto.

In altre parole, prendendo le mosse da un caso che ha fatto scuola, se quindi un passeggero acquista un biglietto da Oslo con arrivo finale a Seattle ma allo scalo di Francoforte scende, lasciando vuoto il suo posto fino a Seattle, la vicenda integrerebbe gli estremi dello skip lagging. Nel caso di specie, il passeggero, una volta sbrigati i propri affari a Francoforte se ne era poi tornato a casa con un biglietto aereo separato. Un trucchetto legale solo in apparenza e fino a qualche anno fa tollerato, ma vista la frequenza dei casi verificatisi negli Stati Uniti, ora si rischia che le compagnie aeree siano sul piede di guerra un po’ ovunque.

Pretese risarcitorie del vettore in caso di skip lagging

Mantenendo come apripista del fenomeno skip lagging, la vicenda del passeggero di cui sopra, sarà interessante sapere che con queste acrobazie, il “furbetto dell’aria” è riuscito a coprire grosse distanze sostenendo un costo di poco più di 650 € a fronte dei quasi 3000 € reclamati dalla compagnia aerea coinvolta nella vicenda. Così il caso verificatosi nell’aprile 2016 ha spinto la compagnia aerea a chiamare in giudizio il passeggero che ora rischia di dover risarcire una somma pari a cinque volte il prezzo dei biglietti già pagati.

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Essendo la causa incardinata fuori dall’Italia, le sommarie notizie trapelate riferiscono che l’andamento del processo sembra andare nella direzione del passeggero, ma la compagnia aerea si è già mossa per ottenere la pronuncia di un tribunale superiore per aggiudicarsi la definitiva vittoria processuale. Tra le questioni poste a fondamento della richiesta risarcitoria:

il mancato guadagno;

il danno legato al ritardo nel volo, visto il tempo speso per annunciare e richiamare i passeggeri mancanti all’appello;

l’aumento delle tariffe;

gli interessi accumulati nel tempo.

Skip lagging in Europa

A livello europeo, lo skip lagging è un fenomeno pressochè noto tra gli habituè dei trasporti aerei, anche se non si hanno ancora notizie di cause intentate al riguardo. A livello d’informazione di massa invece la notizia è ancora poco diffusa.

Il punto su cui riflettere è: laddove un passeggero si dovesse trovare a perdere il volo successivo allo scalo, senza averne però l’intenzione, vista la posizione sul piede di guerra delle compagnie aeree in allerta per le condotte scorrette di alcuni passeggeri, chi può dormire sonni tranquilli? E’ vero che il passeggero potrebbe fare leva su una serie di prove a testimonianza della propria buona fede, e della non intenzionalità della perdita subita, ma è pur sempre vero che quando la dinamica viene portata davanti ad una corte di giustizia, non si può mai sapere come sarà l’orientamento del giudice.

Quindi, meglio sapere sin da subito la potenziale facile associazione di idee, in cui potrebbe incorrere il giudice, tra skip lagging e passeggero che non si imbarca allo scalo aereo, con il conseguente rischio di sottostare ad impegnative richieste risarcitorie da parte delle compagnie.

Perdita del volo per causa non imputabile al passeggero

E’ sempre datato 2016 un altro caso destinato a fare scuola legato, questa volta però, non ad un singolo passeggero furbetto, ma ad un vero e proprio gruppo di

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passeggeri. La vicenda risale al 4 novembre 2016 quando un gruppo di persone rimane bloccato a Roma sul grande raccordo anulare a causa di un incidente stradale e pertanto perde il volo. Da questo antefatto ad una class action made in Italy il passo è stato breve. Il punto di forza sui cui è stata fondata la pretesa di parte attrice, vale dire dei soggetti che hanno fatto causa, un preciso articolo del Codice della navigazione [1] secondo cui “se la partenza di un passeggero è impedita per causa a lui non imputabile il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato”.

Quindi, in casi del genere basterà dimostrare il verificarsi della circostanza che è stata causa della perdita del volo, per far sì che il contratto che lega trasportatore e passeggero sia sciolto, con conseguente restituzione del prezzo del biglietto pagato. Va da sé che laddove non fosse possibile dare prova di questa causa, esterna alla propria volontà, e che abbia impedito alla persona d’imbarcarsi, il soggetto non potrà chiedere nulla indietro del prezzo già pagato. Ancora più pionieristica la posizione presa da un giudice di pace di Parma nel 2014. Anche in tale caso il passeggero venne rimborsato del prezzo del volo perso, proprio a causa di ingorghi del traffico incontrati sulla strada in direzione dell’aeroporto.

Quindi se una causa promossa da un gruppo di persone accomunate dalla medesima lesione di diritti, potrebbe far sentire più forti dinnanzi alla compagnia aerea che si chiama in giudizio, in presenza di una causa non imputabile al passeggero, anche un singolo individuo che intenta causa alla compagnia area potrà vedersi riconosciuto il diritto al rimborso.

Perdita del volo a causa dello sciopero del personale

Anche nel caso in cui la perdita del volo dovesse essere stata causata da uno sciopero dei piloti, piuttosto che del personale di terra o anche degli assistenti di bordo, è bene conoscere quali sono i diritti del passeggero che nessuna compagnia può permettersi di violare. A vigilare infatti sulla condotta del personale di volo provvede un apposito ente: l’E.n.a.c. (ente nazionale aviazione civile). Tra le dritte principale in tema di sciopero annoveriamo le seguenti:

Periodi in cui è vietato aderire agli scioperi:

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nei giorni a cavallo delle festività natalizie (18 dicembre-7 gennaio);

dal 24 aprile al 2 maggio;

nel periodo estivo: dal 27 giugno al 4 luglio;

dal 27 luglio al 5 settembre;

dal 30 ottobre al 5 novembre.

Quando deve essere garantito l’arrivo a destinazione:

in caso di voli in programma in orari antecedenti l’inizio dell’agitazione;

in caso di volo intercontinentale va garantito almeno un volo per continente (aree geografiche come definite dalla Iata – International air intransport association);

in caso di voli destinati alle isole, va garantito almeno un collegamento al giorno da e per le isole.

Questo significa che laddove ci si dovesse trovare in presenza di scioperi che violano quanto anzidetto, il passeggero che ha pagato il biglietto, ma che poi ha perso il volo a causa di uno sciopero che non rispetta i suoi diritti, avrà sufficiente ragione per agire nei riguardi della compagnia aerea.

A tale riguardo, al fine di conoscere tutti i diritti che fanno capo ai passeggeri, si segnala l’esistenza di un apposito vademecum noto come Carta dei diritti del passeggero dell’Enac in cui sono appunto codificati i diritti e le tutele dei viaggiatori che potrebbe rivelarsi un utile alleato per dirimere le questioni valutative sin dall’origine, evitando altresì di subire torti ingiusti.

Quali oneri a carico del passeggero verso la compagnia aerea?

Proseguendo con la disamina dell’articolo sopra citato [2] ricade sul passeggero l’onere di dare tempestiva notizia al vettore dell’impedimento a prendere l’aereo; il passeggero deve altresì ritenersi responsabile del danno che il vettore provi di aver sopportato a causa della ritardata notizia dell’impedimento.

In altre parole, in caso di impedimenti che causino l’impossibilità di raggiungere l’aeroporto in tempo utile, meglio non piangersi addosso ed attivarsi in tempi rapidi nell’informare dell’accaduto la compagnia aerea. E’ pur vero però che al vettore non sarà dovuto un ammontare superiore al prezzo del biglietto.

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Quindi anche qui viene fissato un preciso limite per evitare che le compagnie di trasporto si approfittino.

Mancato imbarco del passeggero: cosa determina?

Da ultimo, in assenza delle ipotesi sopra menzionate, laddove il passeggero semplicemente non si presenti al gate d’imbarco, non faccia le operazioni di check-in dei bagagli, risultando quindi assente secondo il personale di terra, o comunque non si presenti alle operazioni d’imbarco nel tempo stabilito, lo stesso è tenuto a pagare “l’intero prezzo di passaggio” recita testualmente un preciso articolo del Codice della navigazione [3].

Esiste tuttavia un’eccezione alla regola, rappresentata dall’ipotesi in cui il vettore, acconsenta all’imbarco di un altro passeggero in sostituzione di quello non presentatosi [4]. In quest’ultimo caso infatti il prezzo di passaggio non è dovuto e quello già pagato deve essere necessariamente restituito.

Varie ed eventuali quindi le evenienze legate ai trasporti aerei con conseguente mutevolezza anche dei diritti e delle pretese risarcitorie di vettori e passeggeri che per varie cause perdono il volo.

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