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ALLEGATOC alla Dgr n del 09 ottobre 2007 pag. 1/7

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ALLEGATOC alla Dgr n. 3127 del 09 ottobre 2007

pag. 1/7

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI ED ORGANIZZATIVI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI FORMAZIONE TEORICA FINALIZZATI ALL’ABILITAZIONE DELL’ESERCIZIO

AUTONOMO DELLA PROFESSIONE DI ESTETISTA ANNO 2008

art. 19 della L.R. n.10/1990 e successive modificazioni, L.R. n. 29/1991, art. 4, comma 2, lettera c)

GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE

Servizio Programmazione e Gestione Ufficio Riconoscimento Corsi e

Attività Trasferite

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INDICE

1. disposizioni di carattere generale 2. obblighi del soggetto gestore 3. divieto di cessione o di subingresso

4. estraneità della Regione Veneto rispetto ai terzi 5. descrizione e destinatari dell’intervento

6. struttura corsale durata e contenuti formativi 7. avvio dei corsi

8. orario

9. registrazione delle presenze 10. esame finale

11. adempimenti conclusivi 12. vigilanza e controllo 13. sospensione cautelativa 14. revoca del riconoscimento 15. rinuncia del soggetto attuatore 16. monitoraggio

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ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI ED ORGANIZZATIVI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI FORMAZIONE TEORICA FINALIZZATI ALL’ABILITAZIONE DELL’ESERCIZIO AUTONOMO DELLA PROFESSIONE DI ESTETISTA – ANNO 2008

art. 19 della L.R. n. 10/1990 e successive modificazioni, L.R. n. 29/1991, art. 4, comma 2, lettera c)

1. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il presente documento fornisce le disposizioni relative agli adempimenti amministrativi ed organizzativi per la realizzazione dei percorsi di formazione teorica finalizzati all’abilitazione dell’esercizio autonomo della professione di estetista.

Gli interventi approvati devono essere attuati in conformità alla normativa statale e regionale di riferimento per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi previsti nei progetti.

2. OBBLIGHI DEL SOGGETTO GESTORE Il soggetto gestore è tenuto:

a) per la durata del rapporto nascente dalla sottoscrizione dell’atto di adesione, a comunicare alla Regione eventuali modifiche apportate all’atto costitutivo e/o allo Statuto;

b) a dotarsi di personale docente in possesso di comprovata competenza e professionalità necessarie alla realizzazione del percorso formativo. Lo svolgimento del corso con docenti in difetto dei suddetti requisiti, accertato in contraddittorio, comporta la revoca del riconoscimento dell’intervento formativo;

c) a realizzare i progetti formativi in conformità al progetto approvato ed in aderenza alle disposizioni contenute nel bando;

d) a conformare l’attività alle indicazioni didattiche, organizzative e operative della Regione del Veneto;

e) a stipulare le assicurazioni obbligatorie in esecuzione della vigente normativa, esonerando espressamente la Regione del Veneto da ogni chiamata in causa e/o da ogni responsabilità in caso di mancata e/o irregolare stipulazione delle assicurazioni medesime. La Regione si riserva di verificare il rispetto della predetta obbligazione, segnalando all’INAIL ai sensi di legge eventuali irregolarità;

f) a stipulare idonee assicurazioni finalizzate a risarcire i danni che, nell’espletamento delle attività riconosciute, formative e non, dovessero derivare ai partecipanti e/o a terzi;

g) a conservare presso la propria sede legale la documentazione probatoria relativa alle assicurazioni, nonché a tenerne copia presso la sede di svolgimento dei progetti formativi;

h) a disporre di locali e attrezzature in regola con le vigenti norme in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di edilizia scolastica, di tutela della salute negli ambienti di lavoro, prevenzione incendi;

i) a disporre delle attrezzature, apparati e macchinari necessari per la realizzazione delle attività, secondo quanto indicato nei progetti approvati;

j) a consegnare la documentazione prevista per la gestione delle attività nei termini indicati dal bando. In ogni caso, non vengono riconosciute attività iniziate prima della consegna della documentazione per l’avvio;

k) per i corsi di estetista, ai sensi del Parere dell’Istituto Superiore della Sanità del 7 Marzo 2005, n. 12482, l’uso del laser (qualunque tipologia) nell’attività di estetica è riservata a personale medico, a pena di revoca dell’autorizzazione allo svolgimento del corso. Inoltre, nel progetto deve essere documentata la qualità della preparazione teorico-pratico impartita nell’impiego di elettrodepilatori per l’attività di elettrodepilazione, al fine di dimostrare la competenza non solo nell’utilizzazione delle apparecchiature ma anche nella valutazione e, per quanto possibile, prevenzione di eventuali effetti secondari e/o i pericoli connessi con il loro uso.

3. DIVIETO DI CESSIONE O DI SUBINGRESSO

I rapporti nascenti per effetto del bando non possono costituire oggetto di cessione né di subingresso parziale e/o totale a favore di terzi diversi dal soggetto proponente, a pena di revoca del riconoscimento, senza preventiva autorizzazione del Dirigente Regionale della Direzione Formazione.

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4. ESTRANEITÀ DELLA REGIONE VENETO RISPETTO AI TERZI

La Regione del Veneto rimane del tutto estranea ai contratti a qualunque titolo che il soggetto proponente conclude con terzi in relazione al bando. L’ente proponente esonera da ogni responsabilità la Regione del Veneto per qualunque controversia che dovesse insorgere con i terzi nell’interpretazione, validità ed esecuzione dei contratti di cui sopra.

La Regione è inoltre fin d’ora sollevata da ogni responsabilità verso terzi per inosservanza della vigente normativa in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di edilizia scolastica, di tutela della salute negli ambienti del lavoro, prevenzione incendi, compresa l’attuazione delle prescrizioni tecniche, antinfortunistiche e previdenziali relative alla corretta esecuzione e gestione degli interventi.

5. DESCRIZIONE E DESTINATARI DELL’INTERVENTO

I corsi di formazione teorica finalizzati all’abilitazione dell’esercizio autonomo della professione di estetista, sono rivolti esclusivamente ad utenti maggiorenni che abbiano svolto ai sensi dell’art. 3, L. 4 Gennaio 1990, n. 1:

- un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato (con prestazioni di estetica) oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista come disciplinato dalla Legge n. 25/1955 e successive modificazioni, e della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria.

- oppure un periodo, nel quinquennio antecedente l’iscrizione al corso, non inferiore a tre anni di attività lavorativa qualificata a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso una impresa di estetista. Per impresa di estetista si intende un’impresa avente come oggetto sociale attività di estetica, regolarmente avviata.

I percorsi formativi di cui al presente bando sono riconosciuti dall’Amministrazione Regionale ai fini del rilascio di un diploma di abilitazione all’esercizio dell’attività di estetista (ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b), Legge 4 Gennaio 1990, n. 1) ai partecipanti che hanno realizzato almeno il 70% di presenza del monte ore previsto nel percorso formativo.

La frequenza all’attività formativa è da intendersi obbligatoria e deve essere documentata con rilevazione delle presenze su apposito registro delle lezioni del corso. La competenza alla scelta ed alla nomina del responsabile dell’intervento formativo in esame e dei docenti è dell’ente gestore il corso. Il personale docente deve essere in possesso di idonei e adeguati titoli e comprovata esperienza nella rispettiva materia di insegnamento.

Il numero dei partecipanti agli interventi formativi all’avvio dovrà essere compreso tra un minimo di 10 e un massimo di 25 in rapporto alle disposizioni in materia di accreditamento, salvo deroghe preventivamente autorizzate dalla Direzione Regionale Formazione solo per motivate situazioni eccezionali o per esigenze territoriali.

L’organismo proponente dovrà verificare il possesso dei requisiti da parte degli allievi che richiedono di essere iscritti ai corsi di formazione teorica.

Per l’ammissione ai corsi di cittadini stranieri comunitari ed extracomunitari in regolare permesso di soggiorno si dovrà accertare l’equipollenza del titolo di studio posseduto attraverso la “dichiarazione di valore” ed una sufficiente conoscenza della lingua italiana.

6. STRUTTURA CORSUALE DURATA E CONTENUTI FORMATIVI

I corsi di formazione teorica finalizzati all’abilitazione dell’esercizio autonomo della professione di estetista potranno avere svolgimento diurno o serale, e dovranno avere un monte ore di formazione pari a 300 ore, escluso il modulo destinato alla verifica finale che dovrà essere previsto a conclusione degli interventi formativi.

I corsi devono avere i contenuti tecnico-culturali rivolti agli obiettivi disciplinari ed alle prove di esame di cui all’art. 2 del D.M. n.352/1994, nonché agli obiettivi e contenuti specifici per singola disciplina indicati nel progetto regionale “Allegato A” approvato con DGR n. 5053 del 25 Ottobre 1994.

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I progetti formativi approvati dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre 2008, pena il non riconoscimento degli stessi. La durata del singolo percorso formativo dovrà essere articolata in conformità a quanto stabilito dal progetto approvato e/o dalle disposizioni normative e regolamentari statali e regionali di riferimento.

I percorsi formativi in questione bando non comportano alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il costo onnicomprensivo di partecipazione al percorso formativo è a carico di ciascun partecipante.

7. AVVIO DEI CORSI

Prima dell’avvio delle attività formative, il soggetto proponente dovrà far pervenire alla Direzione Regionale Formazione l’Atto di adesione redatto secondo il modello regionale (Allegato D).

L’Ente gestore provvederà a consegnare alla Direzione Regionale Formazione, almeno 5 giorni prima dell’avvio di ciascun intervento, la seguente modulistica debitamente sottoscritta e reperibile sul sito Internet ufficiale della Regione Veneto www.regione.veneto.it (servizi alla persona > formazione e lavoro > spazio operatori > gestione attività regionale > attività libera-riconoscimento > modulistiche):

a) lettera-autocertificazione di avvio dei corsi e contestuale richiesta di vidimazione del registro delle presenze o fogli mobili: eventuali variazioni ai dati dichiarati dovranno essere oggetto di tempestiva comunicazione;

b) stampa elenco allievi, ricavato dall’applicativo “Gestione iscritti interventi formativi”, reperibile sul sito Internet ufficiale della Regione Veneto;

c) Stampato elenco allievi con i requisiti di ammissione;

d) floppy disk o CD-Rom contenente il file relativo alle domande di iscrizione inserite obbligatoriamente tramite l’applicativo “Gestione iscritti interventi formativi” reperibile sul sito Internet ufficiale della Regione Veneto;

e) registro delle presenze da vidimare;

f) calendario delle lezioni;

g) scheda riepilogativa personale docente e non.

In fase di avvio è necessario produrre all’Ufficio competente la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’ammissione all’intervento formativo.

Durante il percorso l’Ente gestore è tenuto ad aggiornare il data base riferito all’applicativo “Gestione iscritti interventi formativi”, integrandolo con eventuali dati aggiuntivi relativi a ritiri e/o inserimenti di allievi, per eventuali richieste di elenchi allievi aggiornati da parte degli uffici regionali.

Nella gestione dei percorsi formano oggetto di semplice comunicazione unicamente le variazioni di orario e di data, la sospensione e annullamento della lezione, gli inserimenti ed i ritiri dei partecipanti. Eventuali ulteriori variazioni saranno oggetto di specifica autorizzazione da parte della Direzione Regionale Formazione.

8. ORARIO

La durata oraria dei singoli moduli è definita in 60 minuti. La progettazione degli interventi e ogni disposizione riferita alla realizzazione del monte ore va rapportata a tale durata.

L’orario giornaliero non potrà superare le sei ore di lezione in caso di orario continuato o le otto ore di lezione in caso di orario spezzato. Gli interventi a svolgimento serale non possono terminare oltre le ore 23.00. L’orario settimanale non potrà superare le 40 ore di lezione.

E’ ammesso lo svolgimento dell’attività formativa, in via eccezionale, nelle giornate di domenica alla sola condizione che la programmazione dell’intervento preveda anche la giornata del lunedì per l’effettuazione del medesimo.

9. REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE

Per ogni intervento formativo dovrà essere utilizzato un registro delle presenze preventivamente vidimato dalla Direzione Regionale Formazione che conterrà l’elenco dei partecipanti in ordine alfabetico. Fatta salva la richiesta di autorizzazione all’uso di modelli diversi, il registro delle presenze, previsto a cura dell’Ente

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gestore, deve riprodurre il modello regionale ed essere predisposto con una quantità di pagine, preventivamente numerate, superiore alle giornate previste di attività. Per i giorni in cui le lezioni si svolgono il mattino e il pomeriggio, con pausa intermedia, saranno predisposte due pagine di registro.

Il registro va compilato giorno per giorno, in tutte le sue parti, anche con riferimento alle assenze degli utenti annotando l’orario preciso di inizio e di termine delle lezioni. Per problemi di ordine organizzativo, è data la possibilità agli enti gestori di aggiornare settimanalmente la sola parte relativa ai totali giornalieri delle presenze e delle ore svolte ed ai relativi progressivi.

La firma sul registro del responsabile del progetto corrisponde ad un “visto” che può essere apposto ad intervalli almeno settimanali.

In caso di smarrimento del registro presenze, l’Ente gestore è tenuto ad informare tempestivamente la Direzione Regionale Formazione alla quale verrà prodotta altresì formale dichiarazione relativa all’attività svolta (allievi, docenti, ore e giorni), conservando agli atti analoghe dichiarazioni rilasciate dai docenti interessati.

In sede di ispezioni in itinere, le ingiustificate irregolarità od omissioni riscontrate e debitamente contestate nella tenuta dei registri (e/o fogli mobili) che attestano il regolare svolgimento dell’attività, comporteranno il non riconoscimento delle attività oggetto di irregolarità.

I registri di presenza vanno conservati agli atti dei soggetti proponenti a disposizione per eventuali controlli anche ad attività conclusa, sia in loco sia presso gli uffici della Direzione Regionale Formazione.

10. ESAME FINALE

Per l’effettuazione dell’esame finale si rimanda a quanto disposto dalla Circolare Regionale n. 11 del 10 Giugno 1997.

11. ADEMPIMENTI CONCLUSIVI

Entro 30 giorni dalla conclusione del progetto, l’Ente gestore dovrà presentare autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante di conclusione progetto. A conclusione di ciascun intervento verranno inoltre trasmessi:

a) lettera di conclusione del corso;

b) relazione didattico/formativa finale;

c) stampa elenco allievi alla conclusione, ricavato dall’applicativo “Gestione iscritti interventi formativi”, reperibile sul sito Internet ufficiale della Regione Veneto;

d) floppy disk o CD-Rom contenente il file relativo alle domande di iscrizione aggiornato alla conclusione dell’intervento inserite obbligatoriamente tramite l’applicativo “Gestione iscritti interventi formativi”, reperibile sul sito Internet ufficiale della Regione Veneto;

e) originale del verbale delle verifiche finali e relativi attestati entro 30 giorni dalla chiusura dell’intervento;

f) obbligatoriamente copia del verbale delle verifiche finali dovrà essere inviato alle rispettive Camere di Commercio territoriali.

12. VIGILANZA E CONTROLLO

Il soggetto proponente è tenuto a produrre, a semplice richiesta della Regione, ogni atto e documento concernente le attività oggetto di riconoscimento, nonché a fornire ogni chiarimento o informazione richiesta.

Il soggetto proponente è tenuto a consentire l’accesso ai propri locali, od in suo possesso o comunque detenuti, e a garantire l’accesso presso le strutture sede di tirocinio da parte di personale regionale o di soggetti appositamente incaricati dalla Regione, a fini ispettivi e di controllo.

La Regione del Veneto potrà effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso, verifiche ispettive volte a controllare la corretta realizzazione delle attività, nonché dei correlati aspetti amministrativi e gestionali, con particolare riferimento alla tenuta dei registri.

13. SOSPENSIONE CAUTELATIVA

Qualora, nei confronti del soggetto proponente, emergano gravi indizi di irregolarità, riguardanti l’attività oggetto del bando, la Regione si riserva la potestà di disporre la sospensione cautelativa dell’attività, fino a

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completo accertamento della sussistenza o meno delle predette irregolarità. La sospensione è disposta con atto motivato del Dirigente Regionale della Direzione Regionale Formazione, comunicato all’interessato.

14. REVOCA DEL RICONOSCIMENTO

Oltre ai casi già indicati nel bando, la Regione si riserva la potestà di revocare al proponente l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività anche nei seguenti casi:

a) grave violazione della normativa inerente la gestione di una o più attività oggetto del bando;

b) modifiche introdotte nel progetto non autorizzate con atto del Dirigente della Direzione Regionale Formazione o difformità progettuali.

In caso di violazioni comportanti, secondo il bando, la revoca totale o parziale dell’attività, il Dirigente della Direzione Regionale Formazione, previa contestazione, ai sensi della Legge n. 241/1990 e tenuto conto delle controdeduzioni dell’interessato, da far pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni dal recepimento delle stesse, provvede con proprio atto motivato alla suddetta revoca.

15. RINUNCIA DEL SOGGETTO ATTUATORE

E’ facoltà del soggetto attuatore rinunciare al riconoscimento concesso per l’attuazione dell’attività oggetto del bando. In tal caso il soggetto attuatore non potrà avanzare più alcun diritto al riconoscimento stesso.

16. MONITORAGGIO

Il soggetto attuatore ha l’obbligo di fornire, secondo modi e tempi stabiliti dalla Regione, tutte le informazioni necessarie al corretto espletamento del monitoraggio.

Gravi violazioni in pregiudizio delle attività di monitoraggio sopra descritte concorreranno a formare il giudizio della Regione in ordine all’affidabilità dell’organismo sotto il profilo organizzativo, qualora ciò rilevi ad ogni fine.

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