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GESTIONE ASSOCIATA AMBITO ALTA VAL DI SOLE Provincia di Trento COMUNE DI PELLIZZANO

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(1)

DETERMINAZIONE

del Funzionario Responsabile

Numero 107

di data

31/12/2017

GESTIONE ASSOCIATA AMBITO

“ALTA VAL DI SOLE”

Provincia di Trento

PEIO VERMIGLIO OSSANA PELLIZZANO

COMUNE DI PELLIZZANO

dell'AREA SEGRETERIA GENERALE - AFFARI GENERALI

LIQUIDAZIONE DEL TFR A CARICO ALL'EX DIPENDENTE SIG.RA GIULIANA BEZZI.

Oggetto:

(2)

DETERMINAZIONE N° 107 DEL 31/12/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEL TFR A CARICO ALL’EX DIPENDENTE SIG.RA GIULIANA BEZZI.

IL RESPONSABILE DELL’AREA SEGRETERIA – AFFARI GENERALI

Rilevata la necessità di procedere all’impegno della spesa per la quota del TFR maturato in capo ai dipendenti cessati in corso d’anno 2017 nei confronti dei quali non si sia ancora provveduto alla liquidazione del TFR stesso.

Di dare atto che il TFR sopra ora impegnabile è quello maturato alla data del 30/11/2017 sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT esistenti alla data attuale e sulla base degli elaborati forniti dalla ditta affidataria del servizio di gestione degli stipendi CBA Servizi di Rovereto, mentre la quota di TFR relativa al mese di dicembre 2017 sarà esattamente quantificabile solo a partire dal mese di gennaio 2018.

Vista la determinazione n. 136 dd. 26/10/2017 avente per oggetto “Rilascio nulla osta definitivo per mobilità volontaria dipendente Bezzi Giuliana” con la quale si provvedeva a rilasciare il nulla osta definitivo per mobilità volontaria presso l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento richiesto dalla dipendente del Comune di Pellizzano Signora Bezzi Giuliana con decorrenza 01/01/2018 (ultimo giorno lavorativo 31/12/2017).

Rilevato che nei confronti del dipendente sopra menzionato non si è ancora provveduto ad effettuare la liquidazione del TFR dovuto e che necessita pertanto ora procedere all’impegno di spesa per liquidazione del trattamento di fine rapporto spettante maturato al 30/11/2017.

Ricordato che la Regione Trentino Alto Adige approvò con DPGR 28.4.1995 N.11/L e successivo DPGR 20/2/1997 N.

4/L il “Regolamento per la disciplina dei criteri per la determinazione dell’indennità di fine servizio per il personale nei Comuni della Regione (art. 33 della L.R. 5.3.1993 n. 4)” stabilendo la normativa per l’IPS al titolo II per i dipendenti dei Comuni della Provincia di Tento.

Che con DPGR 18.2.1998 n. 1/L la regione dispose che ai dipendenti degli Enti della Provincia di Trento cessano di applicarsi le disposizioni di cui al DPGR 28.4.1995 N. 11/L e DPGR 20.2.1997 N. 4/L e pertanto tutte le cessazioni dal servizio, in luogo dell’indennità premio di servizio di cui al DPGR 28.4.1995 11/L viene attribuito il trattamento di fine rapporto secondo quanto stabilito dall’art. 9 della L.P. 2/1997 che prevede:

• la determinazione di un Fondo TFR al 01.01.1996 calcolato pari all’indennità premio di servizio spettante secondo il previgente DPGR 28.4.95 N. 11/L ;

• la determinazione dal 01.01.1996 di un trattamento di fine rapporto secondo l’art. 2120 del C.C. e la contrattazione provinciale, che si cumula al fondo alla data del 01.01.1996 di cui al punto precedente;

che dal trattamento di fine rapporto, come sopra complessivamente determinato, deve essere detratto l’importo spettante a titolo di Indennità Premio di Servizio di competenza dell’INPDAP per determinare la quota a carico del datore di lavoro.

In seguito alle disposizioni impartite dal DPCM 29.12.1999 la Provincia di Trento con L.P. 1 del 31.01.2000 ha previsto nei confronti dei dipendenti degli enti della Provincia di Trento la non applicabilità delle disposizioni nazionali in materia di TFR regolata dalle Legge 8/8/1995 n. 335/95 art. 2 commi 6 e 7, dalla Legge 449/97 art. 59 comma 56 e dalla legge 448/98 art. 26 comma 19. Inoltre la stessa INPDAP con nota 846 del 04.09.2001 ha confermato che ai dipendenti della Provincia di Trento non è applicabile il TFR secondo il DPCM 29.12.1999 ma continuano a trovare applicazione le previgenti norme in materia di Indennità Premio di Servizio e di relativa contribuzione a favore dell’INPDAP pertanto l’assetto previdenziale dei dipendenti rimane quello previgente all’entrata in vigore del D.P.C.M. 20.12.99.

In particolare:

1. il personale a tempo indeterminato assunto sia prima che successivamente il 31.12.2000, indipendentemente dall’iscrizione al Laborfonds, continua ad essere iscritto all’INPDAP (ora INPS) ai fini IPS ai sensi della L.

152/1968;

2. il personale contrattuale con rapporto di lavoro a termine inferiore all’anno non deve essere iscritto all’INPDAP (ora INPS) ed il TFR rimane interamente in carico all’Ente;

3. scatta invece l’iscrizione all’INPDAP (ora INPS) ed il conseguente diritto all’IPS INADEL per il personale contrattuale con rapporto di lavoro superiore all’anno, continuando a trovare applicazione l’art. 7, primo comma, della Legge 29.4.1976 n. 177.

(3)

Presa visione del Regolamento Organico del Personale Dipendente, modificato con deliberazione Consiliare n. 29 dd.

27.11.2014.

Visto allegato E/9 CCPL 2002 - 2005 di data 20.10.2003, come modificato dall’art. 8 accordo per il rinnovo del biennio economico 2008 - 2009 di data 9.8.2005, dall'art. 27 dell'accordo biennio economico 2006-2007 di data 20.04.2007 e dall’art. 44 ccpl 2006 - 2009 -biennio economico 2008-2009 di data 22.9.2008 regolamentazione del trattamento di fine rapporto, delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto e della previdenza complementare.

Vista la circolare INPDAP dd. 12.08.2010 avente per oggetto: “Disciplina del trattamento di fine servizio in provincia di Trento – L.P. 2/1996”, con la quale si stabilisce la modalità operativa della liquidazione del IPS a carico dell’INDAP che viene ad aggravare obbligatoriamente in capo all’ente datore di lavoro con diritto al rimborso da parte dell’INDAP.

Ricordato che per i dipendenti rientranti nelle casistiche di cui ai punti 1 e 3 sopra esposti, necessita di redigere la procura speciale irrevocabile sottoscritta dal dipendente e dal segretario comunale con la quale si nomina e costituisce a Procuratore Speciale il Comune di Pellizzano delegandolo a riscuotere quanto dovuto dall’INPS ex INPDAP gestione ex INADEL a titolo di IPS, rilasciando quietanza con effetto liberatorio nei confronti dell’INPS stesso.

Rilevato che l’Ente, secondo i principi contabili attualmente in vigore può scegliere di pagare la quota IPS al dipendente anticipando il pagamento effettuandolo congiuntamente alla quota di TFR a carico dell’ente entro 90 giorni dalla data di cessazione, oppure scegliere di pagarlo contestualmente all’incasso dei versamenti effettuati dall’INPS nei confronti dell’Ente Comune di Pellizzano.

Ricordato inoltre che i principi contabili consentono di gestire l’entrata e l’uscita dell’IPS dall’INPS e verso il dipendente in partite di giro, salvo il caso di liquidazione di anticipazione di TFR che comporta l’imputazione della quota di IPS anticipata tra le partite effettive del bilancio.

Visto lo Statuto Comunale;

Presa visione del Regolamento Organico del Personale Dipendente;

Vista la presa d’atto del C.C.P.L. del comparto autonomie locali per l’area non dirigenziale valevole per il quadriennio 2002-2005.

Vista la presa d’atto dell’accordo provinciale relativo al 2° biennio economico 2004-2005 del personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale sottoscritto in data 09.08.2005.

Vista la deliberazione giuntale n° 3/2017 dd. 27/01/2017 relativa alla presa d’atto dell’accordo stralcio per il rinnovo del Contratto Collettivo provinciale di lavoro 2016/2018, biennio economico 2016-2017, per il personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale sottoscritto in data 23.12.2016.

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento del personale dei comuni della Regione autonoma Trentino- Alto Adige DPReg. 1 febbraio 2005 n. 2/L e s.m., come da ultimo coordinato con la legge regionale 15 dicembre 2015 n.

27 e la legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m., come da ultimo coordinato con la legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, la legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e la legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale, n. 10 del 31.03.2017 immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, nota integrativa e documento unico di programmazione e s.m.

Verificato che alla Gestione Associata ambito “Alta Val di Sole” sono stati assegnati n. 2 Segretari Comunali con i ruoli di Segretario Generale e Vicesegretario e che in caso di assenza dell’uno o dell’altro le funzioni assegnate ai singoli Segretari devono essere svolte dal Segretario presente.

Visto il Regolamento di contabilità;

(4)

DETERMINAZIONE N° 107 DEL 31/12/2017

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Considerato che il presente atto ha rilevanza in termini contabili e comporta impegno di spesa pertanto diventa efficace all’apposizione del relativo visto del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 5 Regolamento di contabilità comunale e ai sensi dell’ art. 19 del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L – modificato dal DPReg. 1 febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.L.gs. 14.03.2013 n. 33.

DETERMINA

1. Di dare atto che il TFR maturato alla data del 30/11/2017, in capo all’ex dipendente Sig.ra Giuliana Bezzi ammonta ad Euro 5.175,28, il tutto come risulta dall’allegato A alla presente determinazione.

2. Di impegnare la spesa di cui al punto 1 pari ad Euro 5.175,28.= al cap. 67 P.C.F. U 1.01.02.02.003 conto competenza del bilancio di previsione 2017-2019 che presenta adeguata disponibilità.

3. Di dare atto che il TFR sopra indicato è quello maturato alla data del 30/11/2017 sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT esistenti alla data attuale e sulla base degli elaborati forniti dalla ditta affidataria del servizio di gestione degli stipendi CBA Servizi di Rovereto, mentre la quota di TFR relativa al mese di dicembre 2017 sarà esattamente quantificabile solo nel mese di gennaio 2018.

4. Di imputare l’importo Euro 5.175,28.= in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011, del D.Lgs. 126/2014 e della L.P. 18/2015 come segue:

Anno di registrazione Anno di imputazione

Anno di affidamento

Capitolo Importo totale affidamento

Anno di esigibilità

Capitolo Importo annuo

2017 67 Euro 5.175,28.= 2017 67 Euro 5.175,28.=

2018 0,00

2019 0,00

5. Di dare atto che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m.. è possibile esperire ricorso secondo la disciplina di cui al combinato disposto dell'art. 63 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e dell'art. 409 c.p.c., in base ai quali le controversie in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle P.A. sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario competente per territorio, in funzione di Giudice del Lavoro. E' data la facoltà di esperire preventivamente il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 e seguenti del c.p.c.

6. Di dare atto che la presente determina:

- è esecutiva dal momento della adozione e sottoscrizione da parte dei sottofirmati;

- va pubblicata all’albo telematico per dieci giorni consecutivi ed ad essa va data ulteriore pubblicità, e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d’efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;

- va inserita nel registro delle determinazioni del Responsabile dell’Area Segreteria – Affari Generali.

(5)

IL SEGRETARIO GENERALE F.to GASPERINI dott. ALBERTO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell’art. 5 del vigente Regolamento di contabilità.

Importo Anno

Capitolo Articolo Esercizio

Impegno di spesa / accertamento:

E /U PDC Finanziario Codice

2017 67 0 2017 5.175,28

U U.1.01.02.02.003 107SS/1

F.to GASPERINI dott. ALBERTO

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO Pellizzano, 31/12/2017

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e art. 16 del vigente Regolamento dell’informazione sull’attività comunale attraverso la rete civica comunale e di gestione dell’albo pretorio elettronico, si attesta che il presente atto viene pubblicato all’Albo informatico per giorni 10 consecutivi dal 12/01/2018 al 22/01/2018.

IL SEGRETARIO GENERALE Pellizzano,12/01/2018

F.to GASPERINI dott. ALBERTO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pellizzano, 12/01/2018

IL SEGRETARIO GENERALE

GASPERINI dott. ALBERTO

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