• Non ci sono risultati.

“periodo cuscinetto”

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "“periodo cuscinetto”"

Copied!
7
0
0

Testo completo

(1)

1

OGGETTO: Pratica num. 437/VV/2021. Quesito in ordine alla concreta applicazione del c.d.

"periodo cuscinetto".

(delibera 8 luglio 2021) Il Consiglio

vista la nota con cui il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di XXX ha chiesto “se il periodo cuscinetto si applichi anche ai turni di urgenza e alla partecipazione alle udienze da parte del pubblico ministero, nonché ai magistrati, sempre del pubblico ministero, che siano costretti, per esigenze di servizio, a usufruire delle ferie anche in periodi diversi dal feriato”;

OSSERVA

Al fine di rispondere compiutamente al quesito posto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di XXX occorre, preliminarmente, riepilogare l’evoluzione della disciplina concernente il cd. “periodo cuscinetto”.

Come noto, l’art. 16 del decreto legge 12 settembre 2014, n.134 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 ha, da un lato, ridotto a trenta giorni il periodo di sospensione feriale dei termini processuali (fissandolo dall’1 al 31 agosto di ogni anno) e, dall’altro, ha ridotto a trenta giorni il periodo di ferie dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato1.

Il comma 4 dello stesso articolo 16 ha, tuttavia, previsto che “gli organi di autogoverno delle magistrature e l'organo dell'avvocatura dello Stato competente provvedono ad adottare misure organizzative conseguenti all'applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2”.

Il Consiglio Superiore della Magistratura, in attuazione del citato comma 4 dell’art. 16, ha adottato la delibera del 25 marzo 2015 (“Adozione di misure organizzative in materia di ferie dei magistrati ex art. 16, co. 4 Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132”), per offrire “ai dirigenti degli uffici giudiziari ed ai magistrati gli strumenti di normazione secondaria necessari per la predisposizione del cd. piano ferie annuale”; e ciò con l’obiettivo di assicurare “l’effettività del godimento del periodo di ferie” dei magistrati in ragione della peculiarità del loro lavoro.

Nel rimettere ai dirigenti degli uffici giudiziari l’adozione di misure organizzative utili a rendere effettiva la fruizione del periodo di ferie come determinato dal Ministero della giustizia, la delibera del 25 marzo 2015 ha fornito una serie di indicazioni, stabilendo in particolare e per quanto in questa sede rileva, che:

• “i dirigenti degli uffici giudiziari, sentiti in apposita riunione i magistrati dell’ufficio, programmeranno il calendario ed i ruoli delle udienze del mese di luglio in modo da prevedere un congruo periodo da destinare al deposito dei provvedimenti e alle ulteriori attività connesse prima dell’inizio del periodo feriale stabilito con decreto del Ministero della Giustizia, nonché il calendario ed i ruoli delle udienze del mese di settembre in modo da prevedere un congruo periodo da destinare allo studio degli atti e alla preparazione delle udienze. Ulteriori accorgimenti organizzativi dovranno essere previsti, per la stessa finalità, anche per i magistrati che godranno di parte delle loro ferie in periodi diversi da quello feriale, tenendo conto delle esigenze dell’ufficio”;

1 In particolare, il secondo comma del citato art. 16 ha modificato la legge 2 aprile 1979, n. 97 (“Ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato”) introducendo l’art. 8-bis, che ha previsto, per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché per gli avvocati e procuratori dello Stato, con decorrenza dall’anno 2015,

“un periodo annuale di ferie di trenta giorni”, fermo quanto disposto dall’articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n.

937, ovvero il diritto a 6 giornate complessive di riposo in aggiunta ai periodi di congedo.

(2)

2

• “i dirigenti degli uffici dovranno prevedere una tabella feriale conseguentemente più estesa in ragione delle determinazioni assunte per effetto di quanto indicato nella lettera precedente. I dirigenti dovranno in tale periodo scadenzare i turni di presenza dei magistrati per garantire le udienze ed i provvedimenti urgenti ed indifferibili, in maniera tale da garantire l’effettività del godimento delle ferie anche per i magistrati che esercitino funzioni naturalmente connesse con le urgenze ed i turni di reperibilità (es. Gip, Procura, Tribunale del Riesame, Giudice Tutelare, ecc.)”.

È stato, conseguentemente, modificato l’art. 12 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2014/2016, il cui comma 2 prevede che nella redazione del prospetto di organizzazione per il periodo feriale “deve tenersi conto della specifica programmazione del calendario delle udienze in concreto attuato nel mese di luglio e di settembre e del congruo ed ulteriore periodo stabilito dai dirigenti degli uffici prima e dopo il periodo feriale per assicurare il pieno ed effettivo godimento delle ferie, determinando anche per tali periodi i turni di presenza dei magistrati per garantire le udienze, le attività e l’emissione dei provvedimenti urgenti ed indifferibili”.

L’applicazione di tale disciplina secondaria ha visto, già nell’immediatezza, il Consiglio Superiore della Magistratura impegnato in un attento e penetrante esame, teso a valutare le tabelle feriali, al fine di verificare il rispetto del principio di effettività. In tale prospettiva è stata negata l’approvazione o si è proceduto all’approvazione con invito alla rivisitazione di quei provvedimenti organizzativi che non garantivano un periodo congruo ovvero un’adeguata organizzazione dei periodi di distacco e rientro.

Di tanto si è dato atto nella delibera del 20 aprile 2016 (“Risoluzione ricognitiva della disciplina in tema di ferie dei magistrati”), ove è stato ribadito che il periodo di ferie deve essere del tutto effettivo e deve assicurare il pieno recupero delle energie psico - fisiche. Pertanto, ed in continuità con la delibera del marzo 2015, è stato sottolineato che “va assicurato, sia per gli uffici giudicanti, sia per quelli requirenti, un congruo periodo di avvicinamento al godimento delle ferie dedicato al deposito di provvedimenti ed atti e all'esaurimento delle attività in corso (cd. periodo di distacco, già periodo cuscinetto) ed un periodo analogo di rientro, onde consentire l'adeguato studio e preparazione delle udienze e delle altre attività fissate (cd. periodo di rientro, già periodo cuscinetto)”2. È stato, altresì, rimarcato che “la congruità va commisurata alle funzioni esercitate dal singolo magistrato e deve comunque assicurare il godimento effettivo delle ferie”.

In tale quadro l’art. 35 della circolare sulla formazione delle tabelle per il triennio 2017/2019, al comma 1, in continuità con il previgente art. 12, ha previsto: “Nella redazione del prospetto si tiene conto della specifica programmazione del calendario delle udienze attuato nel mese di luglio e di settembre e del congruo e ulteriore periodo stabilito dai dirigenti degli uffici prima e dopo il periodo feriale per assicurare il pieno ed effettivo godimento delle ferie, determinando anche per tali periodi i turni di presenza dei magistrati per garantire le udienze, le attività e l’emissione dei provvedimenti urgenti ed indifferibili”.

L’elaborazione consiliare in materia di ferie e “periodo cuscinetto” ha avuto un significativo momento di svolta a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V del 29 aprile 2019, n.

2719. Tale decisione, pur non pronunciandosi direttamente sulla normativa secondaria di fonte consiliare, ha svolto argomentazioni alla luce delle quali le misure organizzative predisposte dal Consiglio per garantire l’effettivo godimento delle ferie dei magistrati ordinari risultavano insoddisfacenti.

Il Giudice amministrativo ha, in particolare, chiarito che la norma che ha stabilito la riduzione dei giorni di ferie dei magistrati va coordinata con il comma 4 dell’articolo 16 cit., a mente del quale,

2 Peraltro, in ordine ai periodi di rientro e di distacco è stato chiarito che i magistrati impegnati nella redazione e nel deposito dei provvedimenti e nello studio degli atti in vista delle successive udienze non sono in congedo e quindi dovranno comunque essere immediatamente reperibili, per la trattazione di eventuali urgenze inerenti gli affari dei quali in precedenza sono divenuti titolari, fatte salve diverse determinazioni del dirigente che, per gli uffici giudicanti, dovranno assumere la forma della variazione tabellare laddove incidenti sulla pregressa titolarità degli affari.

(3)

3

come detto, “gli organi di autogoverno delle magistrature e l’organo dell’avvocatura dello Stato competente provvedono ad adottare misure organizzative conseguenti all’applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2”. Tale disposizione rende evidente che il legislatore, nel ridurre a trenta giorni il monte ferie di tutti i magistrati, ha inteso rimettere agli organi di governo autonomo delle magistrature le iniziative necessarie al fine di tener conto delle peculiarità dell’attività svolta dai magistrati, che postula la redazione dei provvedimenti in epoca immediatamente successiva al loro passaggio in decisione e comunque entro termini prestabiliti.

Secondo il Consiglio di Stato, solo l’intermediazione di un ponderato intervento dell’organo di governo autonomo che provveda, in via generale, a garantire l’effettività dell’incomprimibile durata del nuovo periodo feriale di trenta giorni (ed un’interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 16, comma 4, del D.L. n. 132 del 2014 che intenda tale intervento come necessario) evita di incorrere nell’illegittimità costituzionale che, altrimenti, si realizzerebbe nell’equiparazione - irragionevole - del periodo di ferie dei magistrati (quanto meno svolgenti funzioni giudiziarie) e quello dei restanti dipendenti pubblici, data la specificità dell’attività ulteriore gravante sui primi, comportante la redazione, anche durante le ferie, dei provvedimenti assunti in decisione.

E ciò in quanto “resta ormai fuor di dubbio - vista anche la progressiva compressione legislativa della durata delle ferie dei magistrati a un periodo giunto ormai alla metà dei sessanta giorni in origine previsti - che deve trattarsi di un periodo di ferie autentiche, effettive e non già nominali:

vale a dire senza l'onere di un lavoro residuo - o anticipatorio - da svolgere, seppure fuori dell’ufficio, durante la loro vigenza: in modo da evitare che si realizzi di fatto un autentico vulnus al principio dell'art. 36 Cost. (“Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”) e alla sua indeclinabile finalità di riposo e ricostituzione delle energie psico-fisiche del dipendente”, precisandosi che solo “tale inderogabile ed essenziale conclusione compone e giustifica l'intera ricostruzione del quadro normativo vigente”.

In altri termini, affinché la nuova disciplina sulle ferie dei magistrati possa ritenersi compatibile con il richiamato art. 36 della Costituzione si rende necessario un intervento degli organi di governo autonomo avente carattere di generalità.

Non è, dunque, sufficiente - al contrario di quanto previsto nella delibera consiliare del 25 marzo 2015 - che gli organi di governo autonomo demandino ai dirigenti degli uffici di organizzare il lavoro feriale in modo da rendere effettivo il periodo di ferie dei magistrati: “le disposizioni che fanno riferimento alla intermediazione del governo autonomo” sono infatti “intese ad evitare che siano i singoli uffici giudiziari a disporre autonomamente in materia, con prassi variabili ed inevitabilmente condizionate dalle peculiarità anche dimensionali, attribuendo ai singoli dirigenti responsabilità anche nella prospettiva del danno erariale”.

E - come precisato dal Giudice amministrativo - l’intervento dell'organo di governo autonomo, a pena di illegittimità costituzionale dell'intero assetto, deve essere esteso anche all’adeguatezza della

“misura compensativa” necessaria. Infatti, tale ultima valutazione non può essere rimessa ai dirigenti degli uffici, ma deve essere predeterminata dagli organi di governo autonomo al fine di garantire, fuori dai trenta giorni ora destinati alle ferie, il tempo necessario allo svolgimento dell’attività correlata all’espletamento delle funzioni giudiziarie (in particolare del deposito dei provvedimenti) maturata prima del periodo di congedo effettivo o di preparazione in vista della ripresa dell’esercizio delle funzioni giudiziarie dopo la fine del periodo feriale.

In proposito, considerata l’evoluzione dell’ordinamento3, il Consiglio di Stato ha ritenuto che

“verosimilmente l’arco temporale di quindici giorni resta quello congruo ma che va ormai

3 L'originario art. 90 dell’Ordinamento giudiziario prevedeva in origine sessanta giorni di ferie per i magistrati dei Tribunali e delle Corti (e trenta per i pretori) e specificava che i magistrati “nei primi quindici giorni di quei sessanta giorni definiscono gli affari e gli atti in corso”.

L'art. 2 della L. 28 luglio 1961, n. 704 portò le ferie a sessanta giorni per tutti i magistrati svolgenti funzioni giudiziarie indipendentemente dalla qualifica e dalle funzioni, mantenendo l'obbligo espresso di definire gli affari in corso nei primi quindici giorni.

(4)

4

definitivamente collocato all'esterno dei trenta giorni ora destinati alle ferie: ciò anche nella considerazione che i giorni festivi e le domeniche sono calcolati nel computo dei termini per la redazione degli atti giudiziari e anche il sabato è considerato giorno lavorativo ai fini delle ferie, diversamente da quanto avviene nell'impiego pubblico e privato in generale”.

Preso atto della sentenza n. 2719/2019 e delle statuizioni ivi contenute, il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 22 maggio 2019, ha stabilito, in via generale, che il periodo di ferie dei magistrati, fissato dal Ministro della Giustizia per l’anno 2019 dal 26 luglio al 02 settembre,

“dovrà essere preceduto da un periodo di 10 giorni dedicato alla definizione degli affari e degli atti in corso e seguito da un periodo di 5 giorni dedicato alla preparazione dell’attività ordinaria”.

Inoltre, avuto riguardo al periodo feriale ormai imminente, la delibera ha precisato: “nei periodi dal 15 al 25 luglio e dal 3 al 7 settembre 2019 non potranno essere fissate le udienze ordinarie ma dovranno essere garantite soltanto le udienze per la trattazione dei procedimenti urgenti ed indifferibili. I dirigenti degli uffici giudiziari, sentiti in apposita riunione i magistrati dell’ufficio, potranno programmare i turni di presenza dei magistrati per garantire le udienze ed i provvedimenti urgenti ed indifferibili, allo stesso modo del periodo feriale (e quindi anche per i magistrati che esercitino funzioni naturalmente connesse con le urgenze ed i turni di reperibilità, es. Gip, Procura, Tribunale del Riesame, Giudice Tutelare, ecc. ), così da assicurare a tutti i magistrati, fuori dal periodo di ferie, il tempo necessario per il deposito dei provvedimenti e le ulteriori attività connesse prima dell’inizio del periodo feriale, nonché il tempo da dedicare allo studio degli atti e alla preparazione delle udienze, prima della ripresa del periodo ordinario”.

La predetta disciplina ha integrato le previsioni in materia di ferie contenute negli artt. 34 e segg.

della circolare sulla formazione delle tabelle per gli anni 2017-2019 che, pertanto, per l'anno 2019, sono state opportunamente modificate4.

La portata del “periodo cuscinetto” di cui alla delibera del 22 maggio 2019 è stata ulteriormente chiarita dalla successiva delibera del 17 luglio 2019 (relativa alla pratica n. 506/VV/2019), con cui il Consiglio Superiore della Magistratura ha risposto a differenti quesiti con cui si chiedeva: (a) se i

L'art. 8, comma 1, della L. n. 97 del 1979 ha poi ridotto le ferie a quarantacinque giorni, espungendo ogni riferimento alla definizione degli affari in corso. Peraltro, come evidenziato anche dal Consiglio di Stato, i magistrati ordinari hanno sempre continuato, “per prassi”, a utilizzare parte delle ferie allo svolgimento dell'attività correlata all'espletamento delle funzioni giudiziarie (in particolare del deposito dei provvedimenti) maturata prima del periodo di congedo effettivo, per la ragione che l'ordinamento non prevede la sospensione dei termini per il deposito dei provvedimenti il cui termine di deposito scade durante le ferie del magistrato (al di là del fatto, potenzialmente rilevante sul piano disciplinare, che il periodo feriale, come quello caratterizzato da assenze giustificate, non viene escluso dal computo dei termini per la individuazione di eventuali ritardi).

4 Articolo 34 (Periodo feriale)

I dirigenti degli uffici comunicano per via telematica al Presidente della Corte d’appello il prospetto di organizzazione del lavoro per il periodo feriale, come di seguito precisato, entro il 3 giugno 2019.

Articolo 35 (Criteri per la redazione del prospetto feriale)

1. Al fine di assicurare il pieno ed effettivo godimento delle ferie di tutti i magistrati, il prospetto di organizzazione del lavoro giudiziario per il periodo feriale deve comprendere anche il periodo dal 15 luglio al 7 settembre 2019, determinando per l'intero periodo i turni di presenza dei magistrati per garantire le udienze, le attività e l’emissione dei provvedimenti urgenti ed indifferibili.

2. (…)

Articolo 36 (Procedimento di approvazione del prospetto feriale)

1. Il Presidente della Corte d’appello, ricevute le proposte indicate all'articolo 34, elabora i prospetti feriali.

2. Si applica la procedura prevista per la formulazione della proposta tabellare ma il prospetto diviene provvisoriamente esecutivo dopo il parere favorevole del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo.

3. I prospetti, con il parere e la documentazione allegata, pervengono al Consiglio superiore della magistratura entro il 30 giugno 2019.

4. Salvi i casi di imprescindibili esigenze di ufficio, non altrimenti fronteggiabili, è vietato il richiamo in servizio di magistrati non compresi nel prospetto feriale, né indicati ai sensi dell’articolo 35, comma 2, lett. d).

5. La redazione del progetto di organizzazione del periodo feriale avviene digitalmente per il tramite del sistema informatico con le stesse modalità previste per la tabella ordinaria ad eccezione dei dati strutturati che non devono essere inseriti nel sistema.

6. Si rinvia per quanto non specificato nella presente circolare alle circolari e risoluzioni in tema di ferie.

(5)

5

giudici delle sezioni lavoro potessero fruire del cd. periodo cuscinetto secondo un diverso schema (6 giorni in periodo pre-feriale e 9 giorni in periodo post-feriale); e ciò perché nella materia del lavoro non trova applicazione la sospensione feriale e le sentenze sono, di regola, contestuali ex art.

429 c.p.c.; (b) se la disciplina del periodo cuscinetto fosse applicabile al settore del riesame e, in caso affermativo, se essa fosse comunque derogabile, potendo i magistrati interessati optare per la fruizione – anche parziale – del cuscinetto in diverso periodo temporale dell’anno, in virtù della specificità delle loro funzioni.

Ebbene, il Consiglio ha rilevato che l’obiettivo perseguito dalla delibera del 22 maggio 2019 è stato quello di stabilire, in via generale e predeterminata, “il tempo necessario allo svolgimento dell’attività correlata all’espletamento delle funzioni giudiziarie (in particolare del deposito dei provvedimenti) maturata prima del periodo di congedo effettivo o di preparazione in vista della ripresa dell’esercizio delle funzioni giudiziarie dopo la fine del periodo feriale”. In attuazione di tale principio il Consiglio ha stabilito che “il periodo di ferie dei magistrati… dovrà essere preceduto da un periodo di 10 giorni dedicato alla definizione degli affari e degli atti in corso e seguito da un periodo di 5 giorni dedicato alla preparazione dell’attività ordinaria”, ovvero ha fissato un periodo cd. cuscinetto “eguale in tutti gli uffici giudiziari italiani e per tutte le funzioni giudiziarie”.

Ciò che si è voluto evitare è “la differenziazione delle prassi, distretto per distretto, circondario per circondario, ufficio per ufficio, funzione per funzione”; pertanto, non è consentito modulare diversamente il periodo cuscinetto per le sezioni lavoro o per altre sezioni o uffici. Piuttosto, la regolamentazione generale “consente al singolo magistrato, con adeguata autorganizzazione, di fruire adeguatamente del cd. periodo cuscinetto”.

Si legge, in particolare nella delibera del 17 luglio 2019: “Nella sezione lavoro, ad esempio, è ben possibile che il giudice, ove alla data del 15 luglio non abbia più sentenze da scrivere, decreti ingiuntivi da emettere o riserve da sciogliere (ad esempio relative a reclami collegiali o a procedimenti d’urgenza), possa anticipare al periodo corrente dal 15 luglio al 25 luglio lo studio dei procedimenti che, sempre per inizio settembre, sono fissati per le udienze ex art. 420 c.p.c.”.

In modo analogo, con riferimento alla sezione del riesame, è stato ribadito che la disciplina dettata dalla delibera del 22 maggio 2019, integrativa della norma primaria (cfr. art. 16, comma 4, del decreto legge n. 134/2014, convertito nella legge n. 162/2014), “è di valenza generale e trova applicazione a tutte le funzioni giudiziarie, ivi compresa quella del Tribunale del riesame. Anche per essa, difatti, vi è l’esigenza di fruire sia di un periodo anteriore all’inizio del periodo feriale, finalizzato al deposito delle motivazioni dei provvedimenti incamerati nei giorni precedenti, sia di un periodo immediatamente successivo allo stesso periodo feriale, finalizzato allo studio dei procedimenti già fissati. Peraltro, anche nella materia del riesame, opera la sospensione dei termini procedurali, salvo che i “procedimenti per reati di criminalità organizzata” e per i procedimenti “relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini” (art. 2, commi 1 e 2, della legge n. 742/1969). E la circostanza che, rispetto alle sezioni ordinarie, la quota di lavoro propria del periodo feriale è in media superiore, non è ragione sufficiente per derogare rispetto a quanto stabilito in via generale.

Consegue da ciò che la delibera del 22 maggio 2019 è applicabile anche alla sezione penale che si occupa, in tutto o in parte, del riesame”.

In definitiva, il periodo cuscinetto è stato stabilito in via generale in un periodo prestabilito, in parte anteriore ed in parte successivo al periodo feriale vero e proprio, eguale per tutti gli uffici e per tutte le funzioni giudiziarie. Nello svolgimento dei turni andrà però “tenuto conto di un criterio di rotazione, all’interno della sezione di appartenenza e, se il capo dell’ufficio lo riterrà opportuno, anche con l’apporto di giudici facenti parte delle altre sezioni dell’ufficio”.

Il nuovo quadro delineato dalle delibere del 2019 - e rispetto al quale la delibera del 29 aprile 2020, intervenuta nel corso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, si pone come decisione

(6)

6

ragionevole in una contingenza del tutto eccezionale5 - è stato confermato dalla nuova circolare sulla formazione delle tabelle per il triennio 2020-2022. La delibera, approvata il 23 luglio 2020, nel disciplinare il periodo feriale (artt. 35-37), ha in particolare stabilito - all’art. 36 - che:

“1. Al fine di assicurare il pieno ed effettivo godimento delle ferie di tutti i magistrati, il prospetto di organizzazione del lavoro giudiziario per il periodo feriale deve comprendere anche dieci giorni lavorativi antecedenti all’inizio del periodo feriale fissato con decreto ministeriale e cinque giorni lavorativi successivi al termine del predetto periodo.

2. Nel periodo feriale e nei periodi di cui al comma 1 vanno determinati i turni di presenza dei magistrati per garantire le udienze, le attività e l’emissione dei provvedimenti urgenti ed indifferibili”.

Così ricostruita l’evoluzione della materia, può ora rispondersi ai quesiti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di XXX:

Innanzi tutto va ribadito che il “periodo cuscinetto” (ovvero il periodo di distacco e rientro) - come chiarito sin dalla delibera del 25 marzo 2015 - si applica a tutti gli uffici, anche a quelli requirenti.

Secondo quanto stabilito dalla delibera del 22 maggio 2019, che riguarda sia gli uffici giudicanti che quelli requirenti, anche per questi ultimi il periodo cuscinetto coincide con i dieci giorni lavorativi antecedenti all’inizio del periodo feriale fissato con decreto ministeriale e con i cinque giorni lavorativi successivi al termine del predetto periodo. Si tratta di un periodo fisso e di carattere generale, ribadito dal Consiglio nella recente delibera dell’11 marzo 2021 relativa al periodo feriale per l’anno 2021 (pratica 205/VV/2021), che non deve essere “personalizzato” in relazione ai singoli magistrati avuto riguardo ai giorni in cui gli stessi godono, in concreto, delle ferie o partecipano al turno feriale.

In relazione ai periodi di dieci e cinque giorni che, rispettivamente, precedono e seguono il periodo feriale, il Procuratore della Repubblica - come ogni altro dirigente - è chiamato a determinare i turni di presenza dei sostituti per garantire la partecipazione alle udienze (che gli organi giudicanti fisseranno soltanto ove destinate alla trattazione di procedimenti non differibili) ed i turni per le urgenze; i magistrati non inseriti nel turno devono comunque ritenersi in servizio, sicché dovranno essere reperibili ove necessario6.

Al di fuori del periodo feriale non può, invece, parlarsi di un “periodo cuscinetto” assimilabile a quello stabilito in prossimità del periodo feriale. E invero, l’indicazione presente al paragrafo 4 della circolare del 20 aprile 20167 - che induce a ritenere sussistente, a determinate condizioni, il diritto ad “un adeguato periodo di distacco e di rientro” anche in caso di domanda di ferie

5 Detta delibera ha stabilito che, in linea di principio, le disposizioni previste dalla delibera del 22 maggio 2019, relative al cd. periodo cuscinetto, debbono considerarsi ferme; tuttavia, per l’anno 2020, a causa delle misure normative relative all’emergenza sanitaria e della consequenziale significativa riduzione dell’attività giudiziaria, era ragionevole ritenere l’assenza di significativi arretrati da parte dei magistrati prima dell’inizio del periodo feriale (fissato dal 27 luglio al 2 settembre 2020); pertanto, è stato consentito fissare le udienze fino all’inizio del periodo feriale stesso; invece, considerato che era prevedibile una ripresa piena dell’attività giudiziaria dopo il periodo feriale “piena”, è stato mantenuto il cd. periodo cuscinetto dal 3 settembre al 7 settembre 2020. È stato previsto che, in tale periodo, i magistrati avrebbero dovuto dedicarsi alla preparazione dell’attività ordinaria ed i dirigenti degli uffici giudiziari avrebbero dovuto organizzare il lavoro dei magistrati, anche prevedendo appositi turni, in modo da assicurare soltanto la trattazione degli affari urgenti e indifferibili, senza la fissazione di udienze ordinarie.

6 Anche nella delibera del 17 marzo 2021, relativa alla pratica FT-VII-2020-01160, il Consiglio, nell’esaminare il prospetto feriale per l'anno 2020 del Tribunale di Milano, ha avuto modo di affermare che “il cd. periodo cuscinetto è a tutti gli effetti un periodo di servizio e non già un periodo di ferie. Più precisamente, in tale arco temporale, destinato a rendere effettivo il successivo o precedente periodo feriale, il magistrato deve essere sempre reperibile e deve dedicarsi alla definizione degli affari e degli atti in corso (nel periodo di dieci giorni antecedente al periodo feriale vero e proprio) nonché alla preparazione dell’attività giudiziaria (nel periodo di cinque giorni successivo al periodo feriale)”.

7 Così si legge al paragrafo citato: “La domanda di ferie deve essere presentata nell'ambito della procedura per la predisposizione delle tabelle feriali e le ferie concesse potranno essere modificate o revocate solo per urgenze o eventi imprevedibili. Negli altri periodi, sempre salvo urgenze o eventi imprevedibili, la domanda di ferie dovrà essere presentata almeno due settimane prima del godimento. Qualora vengano presentate successivamente, anche in caso di accoglimento, non sarà possibile assicurare un adeguato periodo di distacco e di rientro”.

(7)

7

presentata al di fuori della procedura per la predisposizione delle tabelle feriali - non risulta compatibile con la delibera del 22 maggio 2019, ovvero con il venir meno della possibilità per i dirigenti di modulare il periodo cuscinetto in relazione alle diverse funzioni ed ai singoli uffici, stabilendone anche l’adeguatezza.

Del resto, l’attuale periodo cuscinetto - fissato, in via generale, dal Consiglio nel medesimo lasso temporale e con la medesima durata per tutti i magistrati (giudicanti e requirenti) - appare del tutto in linea con l’evoluzione dell’ordinamento, e della prassi, prima della riforma del 2014.

Naturalmente, laddove, al di fuori del periodo feriale, il magistrato chieda con congruo anticipo un periodo di ferie, e l’organizzazione dell’ufficio lo consenta, risponde a criteri di ragionevolezza che il dirigente eviti di assegnare il magistrato stesso, in prossimità del periodo di congedo, ad incombenti che richiedano attività preparatorie o successive che possano limitare l’effettivo godimento delle ferie. In particolare, avuto riguardo agli uffici requirenti oggetto del quesito, i Procuratori della Repubblica, ove concretamente possibile, avranno cura di evitare che il magistrato autorizzato alle ferie (a seguito di richiesta presentata in tempo utile alla programmazione del lavoro dell’ufficio) sia impegnato il giorno precedente alle stesse in attività o turni che comportino adempimenti da svolgere nelle 24 o 48 ore successive.

Tanto premesso,

delibera

di rispondere al quesito posto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di XXX nei seguenti termini:

- anche per gli uffici requirenti il “periodo cuscinetto” coincide con i dieci giorni lavorativi antecedenti all’inizio del periodo feriale fissato con decreto ministeriale e con i cinque giorni lavorativi successivi al termine del predetto periodo;

- per i periodi di ferie fruiti al di fuori del periodo feriale non può parlarsi di un “periodo cuscinetto”; tuttavia, quando un magistrato, al di fuori del periodo feriale chieda, con congruo anticipo, un periodo di ferie e l’organizzazione dell’ufficio lo consenta, risponde a criteri di ragionevolezza che il dirigente eviti di assegnare il magistrato stesso ad incombenti che richiedano attività preparatorie o successive che possano limitare l’effettivo godimento delle ferie; in particolare, i Procuratori della Repubblica, ove concretamente possibile, avranno cura di evitare che il magistrato autorizzato alle ferie (a seguito di richiesta presentata in tempo utile alla programmazione del lavoro dell’ufficio) sia impegnato il giorno precedente alle stesse in attività o turni che comportino adempimenti da svolgere nelle 24 o 48 ore successive."

Riferimenti

Documenti correlati

“- letto il quesito proposto in data 9 aprile 2008 dalla dott.ssa … volto a conoscere se, per il combinato disposto dai paragrafi 36 e 47 della Circolare sulla formazione delle

52.1 della nuova circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2012/2014, che ha previsto espressamente un

1. di invitare il Primo Presidente della Corte di Cassazione e i Presidenti di Corte di Appello a posticipare il deposito delle tabelle di organizzazione degli

1. Nella redazione del prospetto si tiene conto della specifica programmazione del calendario delle udienze attuato nel mese di luglio e di settembre e del congruo e ulteriore

Il Consiglio è ben consapevole che l’ufficio del massimario e del ruolo svolge un’attività di cruciale importanza per la declinazione e la diffusione di una

Il Consiglio è ben consapevole che l’ufficio del massimario e del ruolo svolge un’attività di cruciale importanza per la declinazione e la diffusione di una

In questo senso deve fissarsi il principio secondo cui, qualora il Dirigente, sulla base delle esigenze dell’ufficio, intenda coprire il posto semidirettivo resosi vacante,

c) in ogni altra attività collaborativa in tutti i settori nei quali essa è ritenuta opportuna. 35.3 – Ad una stessa sezione non può essere assegnato più di un presidente di