• Non ci sono risultati.

C o m p o ~ o n e dei collegi arbitrali competenti per de controversie in materia di opere pubbliche.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "C o m p o ~ o n e dei collegi arbitrali competenti per de controversie in materia di opere pubbliche. "

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

RISOLUZIONI DI MASSIMA E VARIE

C o m p o ~ o n e dei collegi arbitrali competenti per de controversie in materia di opere pubbliche.

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 25 settembre 1985, lia deliberato di approvare il seguente parere sulla richiesta dcl Ministro di Grazia e Giustizia concernente la colnposizioiic dei collegi arbitrali coriipetenti per 1c coii- trovcrsie in materia di opere pubbliclie (n~odific.a dcll'art. 42 R.D.L. 1063 del 1962).

Nella seduta del 10 marzo 1983, i l Cmisiglio Superinrc clcila Magistratura, iilcvato che sussistono divergenze interpretative sul significatc~ delle disposizioni che regolano la composizione ed il funzionamento degli arbitrati negli appalti pubblici specie dopo il decentramento di questi ultimi e tenuto conto delle conse- guenze in termini di carico di lavoro dell'accentramento nella Gxte di Appello di Roma pcr quanto riguarda i magistrati orclinari, ha deliberato di segnalare al Ministro di Grazia e Giustizia ed a quello dei Lavori Pubblici, cc la necessita di un intervento legislativo urgente volto ad eliminare la partecipazione obbligatoria dei magistrati ai collegi arbitrali o almeno a decentrare la competenza in capo alle Corti di Appello dei capoluoghi di regione n.

Nel corso del dibattito sfociato nella delibera molti consiglieri si erano soffei- rnati sulle difficolta per gli enti pubblici e locali, anche i piu eccentrici rispetto a IConia, di gestire nella sedc romana le vertenze, per di piu restando estranei al col- legio nel quale risultano rappresentati dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Il disegno ora sottoposto al parere del Consiglio 11011 tocca la menzionata, grave e delicata, questione e preliminarmente scarta anche la piu radicale soluzione di esonerare i magistrati, almeno quelli ordinari, da funzioni arbitrali. Di conseguenza si propone soltanto di deccntrarc la competenza a nominare il magistrato ordinario ai Primi Presidenti della Corte di Appello dei capoluoghi di regione e nello stesso tempo di estendere l'ambito della scelta ai magistrati della regione nella quale si svolgono i lavori in appalto. Precisamente si indica che potra essere nominato i i i i

magistrato giudicante •á con qualifica non infcriorc a consigliere d i Cortc d'Appello r ,

scelto tra i magistrati cf in servizio nella regione medesima n. Si aggiunge che, qua- lora il contratto d'appalto abbia esecuzione nel territorio di due regioni, la noniina sara. affidata al Primo Presidciite della Corte di Appcllo del capoluogo della regionc.

nella quale viene eseguito l'importo prevalente dei lavori in contratto e potra ri- guardare un magistrato in servizio in una delle due regioni.

Alcuni componenti del Consiglio ritengono invece che le finalita perseguite dalle proposte possano essere realizzate soltanto prevedendo che la sede del collegio arbitrale sia nella stessa circoscrizione in cui ha esecuzione l'opera pubblica.

Mantenendosi nella prospettiva circoscritta della proposta il Consiglio esprime il suo parere sulla base di due osservazioni. La prima ha riguardo alla deroga che si propone di apportare alla normale ampiezza della competenza dei presidenti di Corte di Appello, consentendo loro in alcuni casi (Lombardia, Sicilia) di nominare magistrati appartenenti ad altri distretti giudiziari: tale deroga, pur mirando posi- tivamente alla massima distribuzione dell'onere tra i magistrati, appare eccessi- vamente stravagante rispetto al sistema e quindi da scartare. Piu equilibrata e cor- retta appare una soluzione che consenta la scelta del magistrato ordinario tra quelli in servizio (non nella regione ma) c( nel distretto della Corte di Appello medesima •â

ed analogamente, qualora il contratto di appalto abbia esecuzione nel territorio d i duc regioni, tra i magistrati in servizio nel distretto della Corte di Appello del capoluogo della regione nella quale viene eseguito l'importo prevalente dei lavori in contratto.

La seconda osservazione concerne la non soddisfacente puntuali& della for- mula c( magistrato giudicante con qualifica non inferiore a consigliere di Corte di Appello B, tuttavia non ambigua nella proposta dato il letterale riferimento ai magi- strati in servizio nella regione o nelle regioni. Una parte dei componenti del Consi-

(2)

gli0 i: dell'avviso che occorra iinclcare piu precisamente i magistrati nomintrti almeno magistrati di Corte di Appello, tanto pii1 che la correziorie suggerits per la compe- tenza gia comporta rispetto alla propostri, un restringimento del iiiimero dei magi- strati nominabili. Altra parte clei componenti si esprime ;~ll'opposto nel senso di un ridimensionamento sensibile di tale numero, con l'indicazione favorevole ai soli magistrati di Cortc di Appello investiti delle rclati\.e t'iirizioiii. Numerosi consi- glieri, infine, manifestano l'avviso che potrebbero essere contemperate le esigenze che stanno alla base della scelta del capoluogo di regione con quella della distribu- zione degli arbitrati su un numero non troppo basso di magistrati, optando per l'altra soluzione limitatamente agli uffici giudiziari della sede clella Corte di Appello.

Tenuto conto della posizione unanime sulla competenza e delle tre posizioiii sulla qualifica del rna,rristrnto la disposizione proposta andrebbe modificata in 11110 dei tre sensi segiieiiti:

A ) Soluzione della scelta tra i magistrati del distretto nominati almeno magi- strati di Corte di Appello: (( lettera b: da un magistrato giudicante nominato almeno magistrato di Corte di Appello scelto dal Primo Presidente della Corte di Appello del capoluogo della regione nella quale il contratto d'appalto ha esecuzione, tra i magistrati in servizio nel distretto della Corte medesima. Qualora i1 contratto d'ap- palto abbia esecuzione nel territorio di due regioni, la nomina sara effettuata dal Primo Presidente clella Corte di Appello del capoluogo della regione nella quale viene eseguito l'importo prevalente dei lavori in contratto, scegliendo un magi- strato in servizio nel distretto di tale Corte n.

3 ) Soluzione della scelta t r a i magistrati &$li uffici giudiziari della sede della Corte di Appello nominati almeno magistrati di Corte di Appello: (( lettera b:

da un magistrato giudicante nominato almeno magistrato di Corte di Appello scelto dal Primo Presidente clella Corte di Appello del capoluogo della regione nella quale il contratto d'appalto ha esecuzione, tra i magistrati in servizio riegli uffici giudiziari della sede della Corte medesima. Qualora il contratto d'appalto abbia esecuzione nel territorio di due regioni, la nomina sara eifettuata dal Primo Presi- dente della Corte di Appello del capoluogo della regione nella quale viene eseguito l'importo prevalente dei lavori in contratto, scegliendo un magistrato in servizio negli uffici giudiziari della sede di tale Corte N.

XC)

Soluzione della scelta t r a i magistrati con funzioni di Corte di Appello:

(( lettera b: da un magistrato giudicante con funzioni di magistrato di Corte di Ap- pello scelto dal Primo Presidente della Corte di Appello del capoluogo della regione nella quale il contratto d'appalto ha esecuzione, tra i magistrati in servizio nella Corte medesima. Qualora il contratto d'appalto abbia esecuzione nel territorio di due regioni, la nomina sara effettuata dal Primo Presidente della Corte di Appello del capoluogo della regione nella quale vieile eseguito l'importo prevalente dei lavori in contratto sccgliciido un magistrato in servizio in tale Corte n. L.

Riferimenti

Documenti correlati

69 del 31/03/2021 Riparto delle risorse per la gestione degli Uffici regionali e provinciali del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), annualità 2019-2020. pervenuto

Si attesta che il provvedimento numero sn del 12/02/2021, con oggetto DM MLPS del 12/02/2021 di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il MS, recante

8 del 26/01/2021 approvato l’Atto Integrativo alla Convenzione del 4 settembre 2019, stipulato in data 18 gennaio 2021 tra la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI, DEL MINISTERO DELLA SALUTE,

1 del 22 gennaio 2020, recante misure di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima per l’anno 2019, fermo pesca obbligatorio e

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI, DEL MINISTERO DELLA SALUTE,

Docente per contratto dell’insegnamento di “Istituzioni di diritto pubblico – Organizzazione pubblica comunitaria” presso la Facoltà di Giurisprudenza

In esito a tale articolata disamina occorre, allora, domandarsi se, alla luce dell’attuale regime giuridico proprio delle società partecipate da enti pubblici e, più in