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Criteri per la designazione del Giudice di pace coordinatore (art. 15 della L. 374/91)

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Criteri per la designazione del Giudice di pace coordinatore (art. 15 della L. 374/91) (Deliberazione del 23 maggio 2002)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 23 maggio 2002, ha adottato la seguente delibera:

“- vista la richiesta presentata dal dott. …, giudice di pace nella sede di ….., in cui chiede di essere nominato coordinatore nell’ufficio di giudice di pace di ……., in quanto il coordinatore attualmente in carica avrebbe titoli inferiori ai suoi, in particolare avrebbe 10 anni contro i suoi 22 anni, di esercizio di funzioni giudiziarie;

rilevato che il coordinatore dell’ufficio di …. è stato nominato con delibera del C.S.M. del 16 gennaio 2002, mentre il dott. … ha preso possesso nell’ufficio di …… in data 29 gennaio 2002, pertanto in data successiva alla delibera del Consiglio.

Osserva:

nello stabilire i criteri di designazione del coordinatore dell’ufficio del giudice di pace, l’art.15 l.

374/91 non prende in considerazione l’ipotesi in cui ad aspirare a tale incarico sia un magistrato onorario diverso da colui che attualmente ricopra quel ruolo.

A tale conclusione si perviene in base alla formulazione del primo comma, nel quale si prevede l’eventualità che non possa farsi ricorso, per la nomina del coordinatore, al criterio costituito dalla maggiore anzianità nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, stabilendosi che in tal caso debba farsi riferimento alla data di assunzione dell’incarico (dell’incarico, cioè, di giudice di pace in quel determinato ufficio): l’impossibilità di ricorrere a quel criterio non potrebbe, infatti, verificarsi nell’ipotesi cui si è fatto riferimento poiché - in essa - quanto meno l’attuale coordinatore potrà vantare, se non altro, l’esercizio delle funzioni di giudice di pace nell’ufficio al quale egli è preposto.

In altri termini, l’art.15 non disciplina affatto le ipotesi – nelle quali rientra quella in esame – in cui un giudice di pace che sia stato nominato tale per la prima volta (e che abbia alle spalle, tuttavia, l’esercizio di altre funzioni giudiziarie onorarie, quali quelle di got, vpo, ecc.) ovvero abbia ottenuto il trasferimento ad altra sede sia assegnato ad un ufficio retto da un magistrato meno anziano di lui per le funzioni giudiziarie esercitate.

Proprio perché – come detto – tale fattispecie non è regolata dall’art.15, né da alcun altra norma primaria o secondaria, per stabilire a chi spetti l’incarico di coordinatore occorre ispirarsi a criteri di carattere generale, che possono rinvenirsi anzitutto nell’art.97, comma 3, Cost., secondo cui i pubblici uffici – tra i quali, per costante giurisprudenza, sono compresi anche quelli giudiziari, per quanto riguarda il loro aspetto amministrativo – devono essere organizzati in modo che siano assicurati “il buon andamento” e l’imparzialità dell’amministrazione. In secondo luogo, può soccorrere a tal fine l’art.194 ord. giud., il quale, trovando applicazione anche nei confronti dei dirigenti degli uffici (eccezion fatta, in virtù di una norma indubbiamente anacronistica quale l’art.195, per i procuratori generali, i presidenti di corte d’appello ed i magistrati ad essi equiparati) e sancendo un periodo di permanenza minimo nell’ufficio, esprime, quanto ad essi, l’esigenza di una certa stabilità e continuità nell’esercizio delle funzioni dirigenziali, ritenuta evidentemente conforme ad obiettivi di funzionalità. Né può, infine, trascurarsi la normativa secondaria in tema di incarichi direttivi, in relazione ai quali il Consiglio, nella medesima ottica, ha sottolineato l’opportunità di evitare nomine di dirigenti di uffici giudiziari che non abbiano dinanzi a sé, per motivi anagrafici, un congruo periodo di servizio.

Tanto premesso, e sottolineato che il ruolo dei coordinatori, soprattutto negli uffici di medie e grandi dimensioni, presenta caratteristiche analoghe a quelle dei dirigenti degli uffici e richiede del pari adeguate capacità organizzatorie, appare allora evidente che il criterio della ‘maggiore anzianità di servizio’, se ritenuto applicabile alle ipotesi considerate, si rivelerebbe in contrasto con i principi ispiratori ora richiamati in quanto: a) colliderebbe con l’esigenza di continuità degli incarichi dirigenziali; b) comporterebbe la sostituzione di un coordinatore che abbia alle spalle una esperienza specifica in quel ruolo con un magistrato onorario che tale esperienza non possieda (o l’abbia, ad ogni modo, maturata in altra sede), e priverebbe così l’ufficio di collaudate capacità dirigenziali; c) moltiplicherebbe, con effetti palesemente disfunzionali, le domande di trasferimento, che potrebbero essere preordinate ad ottenere il ruolo di coordinatore, peraltro meglio

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remunerato.

Se si intendono evitare tali conseguenze, ed in assenza – come detto – di una norma ad hoc, deve ritenersi che il coordinatore dell’ufficio dei giudici di pace resta tale fino alla scadenza del suo mandato quadriennale, salva la possibilità di conferma se nessuno dei giudici eventualmente nominati nell’ufficio abbia i titoli per essere nominato coordinatore. Il nuovo coordinatore eventualmente nominato, perché in possesso di titoli maggiori, dovrà assicurare la permanenza nell’ufficio per almeno due anni, al fine di garantire la continuità quale dirigente dell’ufficio per le medesime ragioni già esposte in precedenza .

Le funzioni di coordinatore, come è già stato più volte ribadito dal Consiglio, ma anche dal giudice amministrativo, sono del tutto autonome da quelle di giudice di pace, ed in quanto tali, possono essere in ogni momento revocate in presenza di comportamenti scorretti che dimostrino incapacità o inadeguatezza a ricoprire il ruolo dirigenziale.

Tutto ciò premesso

d e l i b e r a il rigetto dell’istanza del dott. …”

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