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Funzioni di coordinatore dell’Ufficio del Giudice di pace

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Academic year: 2022

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Funzioni di coordinatore dell’Ufficio del Giudice di pace (Risposta a quesito del 17 aprile 2002)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 17 aprile 2002, ha adottato la delibera di cui al seguente estratto del verbale:

o m i s s i s

- letta la nota con cui il dott…….. giudice di pace nella sede di ANAGNI- circondario di FROSINONE, chiede l'attribuzione a sé delle funzioni di coordinatore dell'ufficio;

- visto l’art. 15, comma 1, della legge 374/91;

- rilevato che presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Anagni presta servizio, allo stato, soltanto il predetto giudice di pace dott. ………;

- ritenuto che l’art. 2 ter del d.l. 24 novembre 2000, n. 341, convertito in legge 20 gennaio 2001, n. 4, ha modificato incisivamente la disciplina prevista dall’art.15 della L. 21 novembre 1991, n. 374, a norma della quale l’indennità prevista dal comma 2 bis (introdotto dall’art. 5, L.16 dicembre 1999, n. 479) era dovuta in via esclusiva al coordinatore dell’ufficio cui fossero assegnati più giudici di pace, stabilendo che essa

“spetta al coordinatore anche se all’ufficio cui egli è addetto non risulti effettivamente assegnato altro giudice”;

- considerato che tale disposizione non si è limitata ad estendere la corresponsione della predetta indennità all’unico giudice di pace che eserciti le funzioni giudiziarie in un determinato ufficio, ma ha inteso anche riconoscere a questi le funzioni di coordinatore, tale avendolo espressamente qualificato nell’individuare il destinatario di tali emolumenti (“L’indennità di cui al comma 2 bis spetta al coordinatore…”);

- rilevato che tale qualificazione non è, del resto, da ritenere in contrasto con la circostanza che in tale situazione mancherebbe qualsiasi ruolo di coordinamento di altri magistrati onorari in quanto è innegabile che il giudice di pace che operi da solo nell’ufficio è pur sempre tenuto a compiere delle attività di carattere amministrativo (predisposizione del calendario delle udienze, rapporti con il personale ausiliario, ecc.) che sono eccedenti rispetto a quelle del giudice di pace che si limiti a svolgere, in un ufficio pluripersonale, le funzioni giudiziarie;

- ritenuto che tale conclusione trova conforto anche nei lavori parlamentari in quanto nella Relazione al d.d.l. poi sfociato nella normativa in questione si è affermato tra l’altro che

“l’attività di coordinamento trova espressione, anche a prescindere dalla effettiva copertura dell’organico dell’ufficio, con la direzione del personale amministrativo nonché attraverso compiti di rappresentanza e rapporti con i dirigenti degli altri uffici giudiziari, tanto più ove si consideri… che la nomina del coordinatore sarà in genere la regola, posto che non vi sono uffici ove è prevista la presenza in organico di un solo giudice” (Camera dei deputati, doc. n. 7459);

- considerato che, in definitiva, la disposizione di cui al comma 2 bis, nonostante il suo specifico contenuto, ha finito per sovrapporsi alla preesistente disciplina, la quale trova tuttavia piena applicazione in relazione agli uffici ai quali siano assegnati effettivamente (e non solo in pianta organica) più giudici di pace;

d e l i b e r a

di attribuire le funzioni di coordinatore dell’ufficio al dott. ………, giudice di pace nella sede di ANAGNI - circondario di FROSINONE.

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