• Non ci sono risultati.

(1)Copertura dei posti vacanti presso gli uffici del Giudice di pace

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "(1)Copertura dei posti vacanti presso gli uffici del Giudice di pace"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Copertura dei posti vacanti presso gli uffici del Giudice di pace.

(Risposta a quesito del 12 ottobre 2016)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 12 ottobre 2016, ha adottato la seguente delibera:

"- vista la nota prot. 7539 in data 24 novembre 2015 del Presidente della Corte di appello di … con cui si trasmette la nota prot. n. 789 del 29 ottobre 2015 del Presidente del Tribunale di … e la nota prot. 701 del 16 ottobre 2015 dell'Ufficio del Giudice di Pace di … per le eventuali determinazioni di competenza in ordine alla pubblicazione di un posto presso l'Ufficio del Giudice di Pace di …;

- rilevato che con la suddetta nota del 29 ottobre 205 il Presidente del Tribunale di … rappresenta la necessità, stante l'impossibilità di far ricorso all'istituto della “reggenza esterna”, di provvedere alla copertura, oltre a quelli pubblicati con la procedura dei trasferimenti, di un ulteriore posto di giudice di pace presso la sede di …, resosi vacante in conseguenza dell'applicazione della nuova disciplina introdotta dall'art. 18 bis del decreto legge n. 83/2015, nonché di due posti presso la sede di …, sede questa ammessa al ripristino, come da elenco comunicato dal Ministero della giustizia;

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni su giudici di pace”;

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, recante “Disciplina della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”;

- rilevato che il mutato quadro normativo, determinato dall'entrata in vigore della legge n. 57/2016 e del D.Lgs. n. 92/2016 citati, non consente allo stato la copertura dei posti vacanti mediante nuove nomine di giudice di pace, che potrà avvenire solo a seguito della pubblicazione delle procedure concorsuali in attuazione dei decreti legislativi che verranno emanati ai sensi della legge n. 57/2016;

- considerato, quanto alla sede di … ripristinata con decreto ministeriale del 27 maggio 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2016), che non risulta ancora emanato il decreto previsto dall'art. 3 dello stesso decreto 27 maggio 2016 con il quale dovrà provvedersi alla determinazione delle piante organiche degli uffici ripristinati;

- ritenuto che, nelle more, appare possibile ovviare alla situazione di vacanza degli Uffici del giudice di pace mediante provvedimenti di reggenza adottati dal Presidente del Tribunale competente, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 374/1991, ovvero provvedimenti di applicazione endodistrettuale adottati dal Presidente della Corte di appello ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 57/2016;

delibera

di rispondere che, in attesa della emanazione dei decreti legislativi che disciplineranno le procedure di nomina dei giudici onorari di pace in attuazione della legge n. 57 del 28 aprile 2016, può ovviarsi alla situazione di vacanza degli Uffici del giudice di pace mediante provvedimenti di reggenza adottati dal Presidente del Tribunale competente, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n.

374/1991, ovvero provvedimenti di applicazione endodistrettuale adottati dal Presidente della Corte di appello ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 57/2016."

Riferimenti

Documenti correlati

"- letta la nota in data 21 aprile 2010 con la quale la dott.ssa …, giudice di pace nella sede di …, chiede di conoscere se sussista incompatibilità tra l'esercizio delle

CORTE DI APPELLO DI CATANZARO CIRCONDARIO DI CASTROVILLARI GIUDICE DI PACE DI CASTROVILLARI. Acquaformosa; Albidona; Alessandria del Carretto; Altomonte; Amendolara; Canna;