Quesito in ordine ai casi di astensione o ricusazione negli uffici del giudice di pace ove sia in organico un solo giudice di pace.
(Risposta a quesito del 3 aprile 2003)
Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 3 aprile 2003,
“- vista la nota in data 18 febbraio 2003 del Presidente della Corte di appello di Torino con cui chiede, alla luce dell’art. 10bis L. 374/91 che vieta la destinazione in applicazione o supplenza dei giudici di pace in altri uffici giudicanti, a quale disciplina ricorrere per la sostituzione del giudice di pace, in casi di astensione o ricusazione, negli uffici del giudice di pace ove vi sia in organico un solo magistrato onorario;
- vista la circolare consiliare prot. 24019 del 15 dicembre 2001 relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli uffici del giudice di pace per il biennio 2002-2003;
- rilevato che il paragrafo F, punto 4, della sopracitata circolare, prevede che “la reggenza potrà essere disposta anche in uffici che abbiano in organico più magistrati onorari, ma il provvedimento adottato dovrà espressamente indicare le ragioni che inducono a farvi ricorso, evidentemente desunte dal rapporto tra giudici in servizio e procedimenti pendenti nell’ufficio di provenienza e in quello di destinazione”;
d e l i b e r a
di rispondere al Presidente della Corte di appello di Torino nei termini di cui in premessa”.