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1/AX/2021 - Interpello per la destinazione in applicazione di un magistrato per la trattazione degli affari in materia di protezione internazionale

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OGGETTO: Pratica num. 1/AX/2021 - Interpello per la destinazione in applicazione di un magistrato per la trattazione degli affari in materia di protezione internazionale.

(delibera 29 luglio 2021)

Il Consiglio

- visto il decreto legge n. 13 del 17 febbraio 2017, convertito nella legge n. 46 del 13 aprile 2017, ed in particolare l'art. 11 (Applicazioni straordinarie di magistrati per l'emergenza connessa con i procedimenti di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione), nella parte in cui prevede che “In deroga alla disciplina degli articoli 110 e seguenti dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Consiglio superiore della magistratura predispone un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali diretto a fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale e umanitaria da parte dei migranti presenti sul territorio nazionale e di altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione. A tale fine il Consiglio procede all'individuazione degli uffici giudiziari presso i quali si è verificato il maggiore incremento dei suddetti procedimenti e del numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di venti unità, e stabilisce secondo criteri di urgenza le modalità per la procedura di interpello e la sua definizione”;

- vista la circolare in materia di “Supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati distrettuali per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative”, approvata con delibera plenaria del 20 giugno 2018;

- rilevato che, con delibera del 18 marzo 2021, è stata registrata, in relazione alle venti unità previste ex lege, la seguente situazione:

 in quattro uffici (Tribunali di Bari, Brescia, Firenze e Milano) è in corso l’applicazione del periodo di 18 mesi con prossima scadenza nel corso del 2021;

 per un ufficio (il Tribunale di Roma) il 14 settembre 2021 è in scadenza anche il periodo di ulteriore rinnovo di sei mesi;

 per dieci uffici (Tribunali di Ancona, Bologna, Cagliari, Genova, L’Aquila, Lecce, Napoli, Palermo, Salerno, Venezia) è in corso l’applicazione con scadenza del periodo di 18 mesi nel corso del 2022;

 sono inoltre allo stato disponibili 5 posti, anche a seguito, in un caso, di revoca dell’applicazione in corso;

- considerato che, per individuare le sedi meritevoli di un’applicazione extradistrettuale, il predetto art. 11 del decreto legge n. 13/2017 (convertito nella legge n. 46/2017) richiede di procedere all’individuazione degli uffici giudiziari presso i quali si è verificato il maggiore incremento dei suddetti procedimenti;

- ritenuto, in particolare, che:

a) il maggiore incremento dei procedimenti va rapportato alle complessive e generali sopravvenienze mediamente ricevute dagli uffici interessati ed al loro complessivo organico, ché altrimenti, se si valorizzassero unicamente i numeri in termini assoluti, sarebbero favoriti sempre e soltanto gli uffici di più grandi dimensioni;

b) il contenzioso civilistico in tema di protezione internazionale è stato ed è tuttora, sul piano quantitativo, di enorme impatto per gli uffici giudiziari italiani e, quindi, deve rappresentare il

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prioritario criterio di valutazione, tant’è vero che, fino ad ora, la quasi totalità dei magistrati applicati ai sensi del predetto decreto legge n. 13/2017 è stata destinata alla trattazione di tale contenzioso di natura civilistica (e non degli altri procedimenti in materia di immigrazione);

c) tale contenzioso, sul piano qualitativo, risulta essere di eguali caratteristiche ed eguale difficoltà su tutto il territorio nazionale;

- rilevato che con la medesima delibera del 18 marzo 2021 sono stati quindi individuati i parametri di riferimento da adottare al fine di procedere ad una ragionata individuazione degli uffici in cui vi è effettiva necessità di dare ingresso alla procedura in oggetto (pendenze in materia di protezione internazionale rapportate all’organico, sopravvenienze in materia di protezione internazionale rapportate all’organico e peso percentuale delle pendenze in materia di protezione internazionale sulle pendenze complessive dell’ufficio);

- rilevato che con la medesima delibera sono stati invitati i Presidenti dei Tribunali a voler formulare “eventuali richieste di nuova applicazione extradistrettuale: a) indicando il numero di magistrati di cui si ritiene necessaria l’applicazione; b) documentando l’incremento di procedimenti (avuto riguardo agli indicatori precisati in parte motiva) ed ogni altro elemento idoneo a dimostrare l’impossibilità di far fronte alle esigenze di servizio con modalità diverse dall’applicazione extradistrettuale nonostante l’intervenuta individuazione del numero dei magistrati assegnati in modo proporzionato al numero delle sopravvenienze”;

- rilevato che sono pervenute richieste da parte dei seguenti Uffici:

 Tribunale di Ancona (1 unità con nota n. 980 del 12.4.2021),

 Tribunale di Bari (1 unità con nota n. 3278 del 15.4.2021);

 Tribunale di Bologna (2 unità con nota del 12.4.2021);

 Tribunale di Brescia (1 unità con nota n. 1609 del 12.4.2021);

 Tribunale di Caltanissetta (1 unità con nota n. 1033 del 12.4.2021);

 Tribunale di Catania (1 unità con nota n. 2325 del 31.3.2021);

 Tribunale di Catanzaro (2 unità con nota n. 1173 del 9.4.2021);

 Tribunale di Firenze (1 unità con nota n. 2846 del 15.4.2021);

 Tribunale di Milano (2 unità con nota n.5999 del 14.4.2021);

 Tribunale di Napoli (2 unità con nota n. 3664 del 9.4.2021);

 Tribunale di Perugia (2 unità con nota n. 1120 del 15.4.2021);

 Tribunale di Reggio Calabria (1 unità con nota n. 1014 del 15.4.2021);

 Tribunale di Roma (3 unità con nota n. 6518 del 15.4.2021);

 Tribunale di Salerno (1 unità con nota n. 3474 del 19.4.2021);

 Tribunale di Torino (2 unità con nota del 13.4.2021);

 Tribunale di Trento (1 unità con nota n. 2328 del 12.4.2021);

 Tribunale di Venezia (1 unità con nota n. 1106 del 9.4.2021);

- rilevato che, con delibera del 24 giugno 2021 è stato pubblicato un primo interpello in relazione a tre dei cinque posti indicati come disponibili nella delibera del 18 marzo 2021 (segnatamente, per i Tribunali di Bologna, Venezia e Firenze che, in relazione a tutti e tre i parametri ed in misura significativa, risultavano essere gli uffici in condizioni di maggiore difficoltà);

- rilevato, con riferimento ai residui due posti di cui alla delibera del 18 marzo 2021, che gli uffici che presentano maggiori criticità sono i Tribunali di Catanzaro e di Roma;

- rilevato infatti che in relazione ai parametri indicati nella richiamata delibera i cinque uffici in condizioni di maggiore criticità risultano essere:

a) quanto al parametro delle pendenze rapportate all’organico gli uffici di Trento, Ancona, Catanzaro, Roma e Catania;

b) quanto al parametro delle sopravvenienze rapportate all’organico gli uffici di Ancona, Roma, Genova, Torino e Catanzaro;

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c) quanto al parametro del peso percentuale delle pendenze in materia di protezione internazionale sulle pendenze complessive dell’ufficio gli uffici di Trento, Milano, Torino, Genova e Catanzaro;

- ritenuto, dovendosi allo stato individuare due uffici per cui pubblicare l’interpello, che:

- il Tribunale di Catanzaro è l’unico tra i 5 predetti uffici in condizioni di maggiore criticità secondo tutti i parametri ed inoltre: i) non ha attualmente alcuna applicazione in corso per la protezione internazionale; ii) presenta un indicatore significativamente critico quanto al disposition time nella materia (3,71); iii) non può fare fronte alle criticità del settore con le risorse interne tenuto conto delle dimensioni dell’ufficio (per il quale, in relazione ad altri settori, sono in corso altre applicazioni extradistrettuali);

- il Tribunale di Roma rientra tra gli uffici in condizioni di maggiori criticità secondo due dei parametri indicati in delibera (insieme ai Tribunali di Ancona, Trento, Torino e Genova) e, tra questi, presenta indubbiamente e di gran lunga il più significativo dato delle sopravvenienze nel 2020 (8.296 sopravvenuti, a fronte di 873 per Ancona, 793 per Genova, 2.060 per Torino e 184 per Trento) sì da rendere inopportuno che sia del tutto privato dell’apporto dell’applicazione extradistrettuale nelle more della valutazione, in sede di esame delle tabelle, in ordine al congruo dimensionamento della sezione che tratta la materia in questione, anche avuto riguardo alle complessive dimensioni del Tribunale 1;

- rilevato che, nelle more, sono venuti meno i presupposti per la prosecuzione di due applicazioni disposte per i Tribunali di Cagliari e di Napoli (segnatamente: per il Tribunale di Napoli, giusta delibera del 7 luglio 2021, è stata revocata l’applicazione fronte del trasferimento del magistrato applicato ad un ufficio del medesimo distretto; per il Tribunale di Cagliari è stata accolta la richiesta di revoca dell’applicazione in corso per gravi e documentate ragioni sopravvenute);

- ritenuto opportuno procedere alla pubblicazione di un interpello per i medesimi Tribunali di Napoli e di Cagliari, considerato che entrambe le applicazioni sono venute meno nel primo periodo di svolgimento delle medesime e, dunque, allorquando non erano state ancora evidentemente risolte le criticità in ragione delle quali erano state disposte (in particolare: l’applicazione presso il Tribunale di Napoli – sezione migranti ha avuto inizio il 6 aprile 2021; l’applicazione presso il Tribunale di Cagliari, cominciata in data 13 novembre 2020, è stata, nelle more, di fatto sospesa per le medesime ragioni che ne hanno determinato la revoca) 2;

- dato atto che anche la nuova applicazione conformemente alle previsioni della normativa primaria in materia di protezione internazionale, avrà una durata di 18 mesi, eventualmente prorogabile per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi;

- considerata altresì la deroga in essere rispetto alla disciplina di cui all’art. 110 e seguenti del regio decreto n. 12/1941 (cfr. art. 11 del decreto legge n. 13/2017), nonché agli artt. 169 e 170, nella parte in cui non consentono (o consentono solo in via eccezionale) l’applicazione, rispettivamente, dei magistrati che esercitano funzioni minorili e del lavoro;

- considerato invece che l’art. 163 della circolare in tema di applicazioni e supplenze impedisce di disporre l’applicazione di magistrati provenienti “da un ufficio a sua volta destinatario di un’applicazione per la materia della protezione internazionale”;

- considerato che, in ogni caso, sarà necessario effettuare una valutazione comparativa tra le esigenze dell’ufficio a cui favore dovrà essere disposta l'applicazione e quelle degli uffici di provenienza dei magistrati che avranno manifestato la loro disponibilità;

- rilevato che il citato art. 163 della circolare stabilisce che non possono essere applicati magistrati provenienti “da un ufficio che risulti particolarmente gravato da carichi di lavoro ovvero caratterizzato da pregresse significative scoperture di organico”;

1 L’applicazione attualmente in corso è infatti destinata a cessare a far data dal 14.9.2021

2 Ferma restando, anche per il Tribunale di Napoli, la necessità di un’attenta verifica in sede di esame delle tabelle per il triennio 2020/2022 circa il congruo dimensionamento della sezione in considerazione delle complessive dimensioni dell’ufficio.

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- considerato che i magistrati applicati dovranno essere destinati alla trattazione in via esclusiva dei procedimenti afferenti la protezione internazionale e conseguenti al fenomeno migratorio;

- considerato che, all’esito dell’applicazione, dovrà essere poi redatta una relazione da parte del dirigente dell'ufficio giudiziario sull'attività svolta, in modo da consentire al C.S.M. di verificare l'efficacia dello strumento dell'applicazione in ordine ai procedimenti di protezione internazionale;

- considerato che ai magistrati che verranno destinati in applicazione saranno riconosciuti i benefici di cui all'art. 11 del decreto legge sopra citato,

Tanto premesso.

delibera

di pubblicare un interpello per la destinazione in applicazione di un magistrato per la trattazione degli affari in materia di protezione internazionale relativamente ai seguenti uffici:

- Tribunale di Roma;

- Tribunale di Catanzaro;

- Tribunale di Napoli;

- Tribunale di Cagliari;

- di invitare i magistrati interessati (i quali dovranno contestualmente informare il dirigente dell'ufficio di appartenenza) a far pervenire la comunicazione di disponibilità entro il 10.9.2021 direttamente a questo Consiglio ed al seguente indirizzo mail: settima@cosmag.it. Il dirigente dell'ufficio, stante le ragioni di eccezionalità e di urgenza, provvederà a trasmettere con lo stesso mezzo, entro e non oltre il 20.9.2021 il proprio motivato parere, in modo da consentire al Consiglio superiore di effettuare la necessaria valutazione comparativa tra le esigenze dell'ufficio a cui favore dovrà essere disposta l'applicazione e quelle degli uffici di provenienza dei magistrati che avranno manifestato la loro disponibilità.

I dirigenti degli uffici giudiziari, cui saranno destinati magistrati in applicazione all'esito della presente procedura, avranno cura di far pervenire a questo Consiglio una relazione semestrale dettagliata, con allegate statistiche, circa l'attività svolta dal magistrato. "

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