1
OGGETTO: Pratica num. 3/AE/2021 - Interpello per l’applicazione extradistrettuale di un magistrato al Tribunale di Patti, per mesi sei.
(delibera 6 e 13 ottobre 2021)
Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 6 ottobre 2021, ha adottato la seguente delibera, così come corretta nella seduta del 13 ottobre 2021:
"Il Consiglio
- letta la delibera in data 14 aprile 2021, con cui è stato pubblicato un interpello straordinario per l’applicazione extradistrettuale di due magistrati presso il Tribunale di Patti (settore penale);
- rilevato che in detta delibera si dava atto che alle applicazioni straordinarie si sarebbe proceduto in deroga ad alcune disposizioni della Circolare in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati distrettuali al fine di assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di cogenti difficoltà organizzative (Circolare n. P- n. 11315 del 20 giugno 2018) e, in particolare, la deroga avrebbe riguardato: 1) le disposizioni di cui all’art. 121, lett. a) e b), secondo cui i distretti con applicazioni in uscita non possono chiedere applicazioni in entrata, e viceversa; 2) le disposizioni di cui agli artt. 110 e 121 lett. d), sicché avrebbero potuto essere applicati i magistrati privi della I valutazione di professionalità, purché fosse decorso il primo anno dalla presa di possesso nell’ufficio di titolarità, anche se avessero svolto funzioni diverse da quelle che eserciteranno nell’ufficio di destinazione; 3) le disposizioni di cui agli artt. 169 e 170, sicché avrebbero potuto essere applicati i magistrati che svolgono funzioni minorili o di giudice del lavoro;
- considerato che, a seguito del predetto interpello, con delibera del 16 giugno 2021, è stata disposta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Patti (settore penale) del dott. Edoardo Zantedeschi, giudice del Tribunale di Belluno, per un periodo di sei mesi, nonché la ripubblicazione di un interpello per l’applicazione extradistrettuale di 1 magistrato al Tribunale di Patti (settore penale) per la durata di mesi 6, in deroga alle medesime disposizioni della circolare del 20 giugno 2018 innanzi precisate;
- rilevato che, a seguito di tale ultimo interpello, ha manifestato la disponibilità all’applicazione un solo magistrato, ovvero il dott. Gigi Omar MODICA, giudice del Tribunale di Caltanissetta;
- considerato che il dott. MODICA è stato già applicato ad altro ufficio, ovvero al Tribunale di Palermo - settore migranti, dal 18 gennaio 2018 per 18 mesi (fino al 17 luglio 2019) e la richiesta di proroga dell’applicazione non è stata accolta in quanto la stessa avrebbe impedito “la piena funzionalità” del Tribunale di Caltanissetta “anche in ragione delle nuove competenze distrettuali”;
inoltre, nella delibera dell’11 novembre 2020 (prot. P15537/20202 del 12.11.2020), il Consiglio ha ritenuto che il dott. Modica non potesse essere applicato al Tribunale di Palermo – sezione migranti, oltre che per la situazione di organico (che registrava all’epoca 5 vacanze), in ragione della precedente applicazione e della circostanza che il Tribunale di Caltanissetta è un ufficio particolarmente gravato per le sue competenze distrettuali, che comprendono la protezione internazionale, sicchè “pur non ricorrendo l’ipotesi preclusiva di cui all’art. 163 della circolare in tema di applicazioni e supplenze, appare contraddittorio applicare al Tribunale di Palermo, per la trattazione del contenziosi in materia di protezione internazionale, un magistrato del tribunale di Caltanissetta che anch’esso riceve e tratta quella tipologia di contenzioso”; nella successiva delibera del 27 gennaio 2021 (prot. P1264/2021 del 29.1.2021), pur dandosi atto che la situazione dell’organico era parzialmente mutata (presentando l’ufficio una scopertura del 7%, risultando vacanti 2 giudici su 27), il Consiglio ha ribadito la precedente valutazione, tenuto conto dell’assenza di un magistrato per maternità (con conseguente scopertura di fatto pari all’11%), delle condizioni
2
complessive dell’ufficio (caratterizzato da una notevole mole di lavoro in tutti i settori), nonché, in particolare, della circostanza che il dott. Modica era impegnato nella trattazione di numerosi processi di notevole complessità, con particolare riguardo a “svariati giudizi abbreviati anche nei confronti di imputati sottoposti a misure cautelari personali per fatti di criminalità mafiosa ovvero per reati prossimi alla prescrizione” (cfr. nota del dirigente in data 11.12.2020);
- ritenuto che, alla luce degli elementi di fatto acquisiti anche a seguito dell’interpello del 16 giugno 2021, deve ritenersi non accoglibile la disponibilità manifestata dal dott. Modica all’applicazione extradistrettuale presso il Tribunale di Patti, tenuto conto della situazione di fatto dell’ufficio, ove, peraltro, è divenuto da poco vacante un posto alla sezione G.i.p./G.u.p., mentre un magistrato assegnato al Tribunale del riesame risulta in esonero totale dalle funzioni dal mese di giugno 2021, in quanto componente della commissione per il concorso in magistratura; in un contesto gravato da una notevolissima quantità di lavoro (anche in ragione della competenza in materia di immigrazione e di misure di prevenzione, personali e reali, prima attribuite alla cognizione del Tribunale di Enna) e da procedimenti molto risalenti, assume rilievo la circostanza che, nel settore penale, sono in trattazione procedimenti di eccezionale complessità, anche per fatti di criminalità mafiosa, ed il dott. Modica, assegnato alla sezione Gip/Gup, è impegnato nella trattazione e definizione di giudizi abbreviati a carico di soggetti sottoposti a misure cautelari custodiali, molte delle quali con termini di fase in scadenza, o relativi a fatti assai datati ed a rischio di prescrizione, che subirebbero un inevitabile rallentamento in caso di riassegnazione ad altro giudice;
- ritenuto che, non potendosi accogliere l’unica disponibilità pervenuta, occorre procedere ad un nuovo interpello per l’applicazione di un magistrato al settore penale del Tribunale di Patti;
- evidenziato che il presente interpello, come il precedente, è in deroga ad alcune disposizioni contenute nella circolare recante “Disposizioni in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati distrettuali per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative” (Circolare n. P- n. 11315 del 20 giugno 2018), riguardando, in particolare, detta deroga: 1) le disposizioni di cui all’art. 121, lett. a) e b), secondo cui i distretti con applicazioni in uscita non possono chiedere applicazioni in entrata, e viceversa; 2) le disposizioni di cui agli artt. 110 e 121 lett. d), sicché potranno essere applicati i magistrati che non abbiano conseguito la I valutazione di professionalità, purché sia decorso il primo anno dalla presa di possesso nell’ufficio di titolarità, anche se abbiano svolto funzioni diverse da quelle che eserciteranno nell’ufficio di destinazione; 3) le disposizioni di cui agli artt. 169 e 170, sicché potranno essere applicati i magistrati che svolgono funzioni minorili o di giudice del lavoro;
Tanto premesso,
delibera
la ripubblicazione di un interpello per l’applicazione extradistrettuale di 1 magistrato al Tribunale di Patti (settore penale) per la durata di mesi 6, in deroga alle disposizioni della circolare del 20 giugno 2018 come precisate in parte motiva; in relazione a detto interpello:
- di invitare i magistrati interessati (che informeranno contestualmente il dirigente dell'Ufficio) a far pervenire la comunicazione di disponibilità entro il 29 ottobre 2021 direttamente a questo Consiglio, all'indirizzo mail: [email protected];
- di stabilire che il dirigente dell’ufficio ed il Consiglio Giudiziario competente in relazione a ciascun magistrato che abbia manifestato la disponibilità provvedano, ai sensi degli artt. 119 e 120 della richiamata circolare in materia di applicazioni e supplenze, a trasmettere con lo stesso mezzo, entro e non oltre il 10 novembre 2021 il proprio parere, in modo da consentire al Consiglio Superiore di effettuare la necessaria valutazione comparativa tra le esigenze dell'ufficio a cui favore dovrà essere disposta l’applicazione e quelle degli uffici di provenienza dei magistrati che avranno manifestato la loro disponibilità;
- di segnalare che il trattamento economico corrispondente all'applicazione è disciplinato dalla Circolare prot. 3555 del 6.5.2016 del Dipartimento per l’Organizzazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia, reperibile oltre che nel sito del Ministero della Giustizia, anche nella sezione applicazioni extradistrettuali del sito Cosmag, e che la Circolare CSM n. 13778 del 25 luglio 2014 e
3
succ. mod. prevede un punteggio aggiuntivo in sede di procedura di tramutamento per l’effettivo svolgimento di funzioni in applicazione extradistrettuale."