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5/AX/2021 - Rinnovo Interpello per l'applicazione extradistrettuale di un magistrato al Tribunale di Cagliari - settore Immigrazione, in attuazione dell'art

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OGGETTO: Pratica num. 5/AX/2021 - Rinnovo Interpello per l'applicazione extradistrettuale di un magistrato al Tribunale di Cagliari - settore Immigrazione, in attuazione dell'art. 11 del decreto legge n. 13 del 17 febbraio 2017, convertito nella legge n. 46 del 13 aprile 2017.

(delibera 13 ottobre 2021) Il Consiglio

- letto il decreto legge n. 13 del 17 febbraio 2017, convertito nella legge n. 46 del 13 aprile 2017, ed in particolare l'art. 11 (“Applicazioni straordinarie di magistrati per l'emergenza connessa con i procedimenti di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione”), nella parte in cui prevede che “In deroga alla disciplina degli articoli 110 e seguenti dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Consiglio superiore della magistratura predispone un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali diretto a fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale e umanitaria da parte dei migranti presenti sul territorio nazionale e di altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione. A tale fine il Consiglio procede all'individuazione degli uffici giudiziari presso i quali si è verificato il maggiore incremento dei suddetti procedimenti e del numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di venti unità, e stabilisce secondo criteri di urgenza le modalità per la procedura di interpello e la sua definizione”;

- letta la Circolare “in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati distrettuali per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative” approvata con delibera plenaria del 20 giugno 2018 (di seguito Circolare), che al titolo IX disciplina la “Applicazione presso le sezioni specializzate in materia in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione europea”;

- considerato che, a seguito dell’interpello disposto con delibera del Consiglio in data 29 luglio 2021, ha manifestato disponibilità all’applicazione per la trattazione degli affari in materia di protezione internazionale presso il Tribunale di Cagliari la dott.ssa Caterina LAURO, nominata con D.M. 20.02.2014, giudice del Tribunale di Avezzano, ufficio con un organico di 9 giudici ordinari (oltre al giudice del lavoro) e nessuna vacanza;

- letto l’art. 163, comma 1 della circolare del 20.6.2018 che, nell’ambito del richiamato titolo IX, statuisce: “Non possono essere applicati magistrati provenienti da un ufficio a sua volta destinatario di un’applicazione per la materia della protezione internazionale, nonché da un ufficio che risulti particolarmente gravato da carichi di lavoro ovvero caratterizzato da pregresse significative vacanze”;

- considerato altresì che l’applicazione di un magistrato presso sezioni specializzate in materia di immigrazione e protezione internazionale presuppone necessariamente una valutazione comparativa delle esigenze degli uffici di provenienza e di destinazione (come evidenziato anche nell’interpello del 24.6.2021), secondo la regola generale dettata dall’art. 109 della Circolare in materia di applicazioni extradistrettuali, come confermata dall’art. 165 concernente espressamente le applicazioni di cui all’art. 11 del decreto legge 17.2.2017, n. 131;

1 L’art. 165 nel prevedere, al momento del “rinnovo”, la “verifica comparativa tra le esigenze degli uffici di provenienza e di destinazione” presuppone, evidentemente, che detta valutazione (da verificare, appunto) sia già stata effettuata al momento della decisione in ordine all’applicazione.

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- evidenziato che il Tribunale di Avezzano conta su un organico di soli 9 giudici ordinari (oltre al giudice del lavoro) ed ha sofferto, fino ad epoca assai recente, di significative vacanze, che hanno inevitabilmente inciso, unitamente al forte turn-over di magistrati ed alle frequenti assenze per ragioni connesse alla maternità, sulla situazione attuale dell’ufficio; in particolare, negli ultimi tre anni, l’ufficio ha sofferto di scoperture, di diritto e di fatto, che hanno raggiunto complessivamente la soglia del 60%; con particolare riguardo al settore civile (ove opera la dott.ssa Lauro, che tratta la materia delle esecuzioni immobiliari, dei fallimenti ed altre procedure concorsuali), il dirigente ha segnalato che nel mese di febbraio 2019 sui 5 giudici previsti dalle tabelle erano in servizio solo due magistrati (oltre al giudice del lavoro); dopo alcuni mesi di relativo miglioramento (ed un numero di magistrati addetti al settore oscillanti tra i 3 e i 4), nel mese di marzo 2020 è rimasto un solo giudice addetto, in concreto, al settore civile (oltre al giudice del lavoro) e tale situazione è perdurata fino al mese di gennaio 2021, incidendo, inevitabilmente sul numero degli affari pendenti e sulla loro vetustà: al 31 agosto 2021 su 2.603 cause di contenzioso ordinario pendenti 606 erano ultratriennali e 20 ultradecennali;

- considerato altresì che il dirigente del Tribunale ha segnalato che: ove la dott.ssa Lauro fosse applicata al Tribunale di Cagliari, rimarrebbe scoperto il ruolo delle esecuzioni immobiliari e delle procedure concorsuali e fallimentari; non potendo tali cause (pari a n. 720 al 31.8.2021) essere redistribuite tra i due soli giudici attualmente addetti al contenzioso civile (che trattano ruoli non inferiori alle 1.000 cause ciascuno, considerando il solo contenzioso ordinario), occorrerebbe ricorrere ai giudici del settore penale, che, tuttavia, sostengono già carichi cospicui e sono impegnati nella definizione di un notevole arretrato, determinato da situazioni di pregressa gravissima scopertura (che, in alcuni periodi, hanno comportato il ricorso alla misura del congelamento dei ruoli);

- ritenuto che, nel contesto innanzi delineato, e tenuto altresì conto che dal 6 maggio 2021 il Tribunale di Avezzano soffre l’assenza di un magistrato per ragioni connesse alla gravidanza ed un altro giudice incomincerà l’astensione obbligatoria nel mese di dicembre 2021, la dichiarazione di disponibilità della dott.ssa Lauro non possa essere accolta;

- ritenuta quindi la necessità di disporre un nuovo interpello per far fronte alle esigenze del Tribunale di Cagliari in materia di protezione internazionale;

- dato atto che l’applicazione, conformemente alla previsioni della normativa primaria e secondaria in materia di protezione internazionale, avrà durata di 18 mesi, eventualmente prorogabile per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi;

- considerata altresì la deroga in essere rispetto alla disciplina di cui all’art. 110 e seguenti del regio decreto n. 12/1941 (cfr. art. 11 del decreto legge n. 13/2017), nonché agli artt. 169 e 170, nella parte in cui non consentono (o consentono solo in via eccezionale) l’applicazione, rispettivamente, dei magistrati che esercitano funzioni minorili e del lavoro;

- considerato, invece, che l’art. 163 della circolare in tema di applicazioni e supplenze impedisce di disporre l’applicazione di magistrati provenienti “da un ufficio a sua volta destinatario di un’applicazione per la materia della protezione internazionale”;

- considerato che, in ogni caso, sarà necessario effettuare una valutazione comparativa tra le esigenze dell’ufficio a favore del quale dovrà essere disposta l'applicazione e quelle degli uffici di provenienza dei magistrati che avranno manifestato la loro disponibilità;

- rilevato che il citato art. 163 della circolare stabilisce che non possono essere applicati magistrati provenienti “da un ufficio che risulti particolarmente gravato da carichi di lavoro ovvero caratterizzato da pregresse significative scoperture di organico”;

- considerato che, quanto alle applicazioni al settore civile, i magistrati dovranno essere destinati alla trattazione in via esclusiva dei procedimenti afferenti la protezione internazionale e conseguenti al fenomeno migratorio;

- evidenziato che, all’esito dell’applicazione, dovrà essere redatta una relazione da parte del dirigente dell’ufficio giudiziario sull’attività svolta, in modo da consentire al Consiglio Superiore di verificare l’efficacia dello strumento dell'applicazione in ordine ai procedimenti sopra indicati;

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- rilevato che ai magistrati che verranno destinati in applicazione saranno riconosciuti i benefici di cui all'art. 11 del decreto legge sopra citato;

delibera

- di ripubblicare l'interpello per la destinazione in applicazione di un magistrato al Tribunale di Cagliari per la per la trattazione degli affari in materia di protezione internazionale;

- di invitare i magistrati interessati (i quali dovranno contestualmente informare il dirigente dell'ufficio di appartenenza) a far pervenire la comunicazione di disponibilità entro il 12 novembre 2021 direttamente a questo Consiglio ed al seguente indirizzo mail: settima@cosmag.it. Il dirigente dell'ufficio, stante le ragioni di eccezionalità e di urgenza, provvederà a trasmettere con lo stesso mezzo, entro e non oltre il 22 novembre 2021 il proprio motivato parere, in modo da consentire al Consiglio superiore di effettuare la necessaria valutazione comparativa tra le esigenze dell'ufficio a cui favore dovrà essere disposta l'applicazione e quelle degli uffici di provenienza dei magistrati che avranno manifestato la loro disponibilità.

I dirigenti degli uffici giudiziari, cui saranno destinati magistrati in applicazione all'esito della presente procedura, avranno cura di far pervenire a questo Consiglio una relazione semestrale dettagliata, con allegate statistiche, circa l'attività svolta dal magistrato”.

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