COPIA
COMUNE DI GOLFO ARANCI
Provincia di Olbia - Tempio
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero
38
Del07-06-16
L'anno duemilasedici il giorno sette del mese di giugno alle ore 12:00, in Golfo Aranci e nella sala delle Adunanze della Casa Comunale, convocato nei modi e nelle forme di legge con avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
FASOLINO GIUSEPPE P DEL GIUDICE GENNARO MARCO P
MULAS MARIO P MUNTONI GIORGIO P
LANGELLA GIUSEPPE P DEGORTES GIOVANNI MARIA P ASTARA PRONTU GIOVANNI A DESINI MARCO COSIMO P
MADEDDU PAOLO P GUAGLIUMI GIORGIO A
ROMANO LUIGI P USAI ISIDORO P
CHIOCCA MARIO P
ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.
Assume la presidenza il Signor CHIOCCA MARIO in qualità di Presidente assistito dal Segretario Bullitta Dr.Ssa Maria Giuseppa..
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
Oggetto: LINEE GUIDA ALL'UFFICIO TRIBUTI SULL'ACCOGLIMENTO DELLE ISTANZE DI CONCILIAZIONE E/O RECLAMI - ISTANZE DI MEDIAZIONE CIRCA AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU RELATIVI ALL'ANNO DI IMPOSTA 2015 E SUL RICONOSCIMENTO DELLA MITIGAZIONE DELLE SANZIONI AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 4, D.LGS.
18.12.1997, N. 472.
Il Presidente
Pone in discussione il punto iscritto all’o.d.g. avente ad oggetto “Linee Guida all’Ufficio Tributi sull’accoglimento delle istanza di conciliazione e/o reclami – istanze di mediazione circa avvisi di accertamento IMU relativi all’anno di imposta 2015 e sul riconoscimento della mitigazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 7, comma 4, D.Lgs. 18.12.1997, n. 472”
Si apre il dibattito in aula sul punto all’o.d.g. che trascritto viene richiamato a far parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera “A”.
Il Presidente terminata la discussione in aula mette in votazione palese per alzata di mano la proposta di pari oggetto che viene approvata con n. 11 voti favorevoli palesemente resi per alzata di mano da parte di n. 11 consiglieri votanti su n. 11 consiglieri presenti.
Il Presidente chiede poi di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, richiesta che messa ai voti ottiene lo stesso risultato della votazione che precede
IL CONSIGLIO COMUNALE
- Udito il Presidente e l’illustrazione del punto all’o.d.g.;
- Vista la proposta di deliberazione;
- Udito il dibattito in aula che trascritto viene richiamato a far parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera “A”.
- Udito l’esito delle votazioni;
DELIBERA
In conformità alla seguente proposta di deliberazione ad oggetto “Linee Guida all’Ufficio Tributi sull’accoglimento delle istanza di conciliazione e/o reclami – istanze di mediazione circa avvisi di accertamento IMU relativi all’anno di imposta 2015 e sul riconoscimento della mitigazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 7, comma 4, D.Lgs. 18.12.1997, n. 472”
DELIBERA altresì
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
Proponente: Sindaco
Responsabile del Servizio Finanziario
Proposta di Delibera di Consiglio Comunale
Oggetto: Motivazione e dispositivo Delibera di C. C. – Linee Guida all’Ufficio Tributi sull’accoglimento delle istanza di conciliazione e/o reclami – istanze di mediazione circa avvisi di accertamento IMU relativi all’anno di imposta 2015 e sul riconoscimento della mitigazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 7, comma 4, D.Lgs.
18.12.1997, n. 472
Premesso
- che l’attività di accertamento di recente posta in essere dall’Ufficio Tributi del Comune ha permesso di accertare nel corso dei trascorsi mesi di gennaio e febbraio 2016 un significativo ammontare di IMU dovuta per l’anno di imposta 2015 dai contribuenti possessori di immobili aventi rilevanti valori catastali;
Osservato
- che tale recupero è scaturito dall’avvenuto monitoraggio del regolare tempestivo versamento dell’IMU 2015 da parte dei possessori dei fabbricati di più rilevante valore catastale, di norma costituiti nel territorio del Comune di Golfo Aranci da strutture alberghiere;
Tenuto conto
- che la grave carenza di organico dell’Ufficio Tributi non ha consentito l’effettuazione di un controllo generalizzato, in guisa che il controllo ha dovuto giocoforza rimanere limitato agli immobili di maggior valore catastale al fine di assicurare per il Comune il massimo risultato conseguibile in termini di maggiore incasso per l’ente con le limitate risorse disponibili;
Osservato
- che in ogni caso i controlli sugli omessi versamenti relativi anche ai fabbricati di minor valore catastale saranno comunque effettuati entro i termini di decadenza di cui all’art.1, comma 161, della Legge n. 296/2006;
Rilevato
- che una serie di contribuenti raggiunti dai citati avvisi di accertamento relativi all’anno di imposta 2015 ha preannunciato l’intenzione di proporre ricorso nanti la Commissione Tributaria Provinciale, ovvero lo ha già fatto, pur dichiarandosi disponibili a definire la vertenza attraverso la presentazione al Comune di apposita istanza di conciliazione di cui all’art. 48 del D.lgs.
n. 546/1992, ovvero di reclamo – istanza di mediazione ai sensi dell’art. 17/bis del D.lgs. 546/1992;
Tenuto conto
- che gli stessi contribuenti lamentano altresì che l’avvenuta notifica degli avvisi di accertamento impedisce loro l’accesso alla definizione agevolata dell’omesso versamento dell’IMU 2015 mediante il c.d. “ravvedimento operoso” di cui all’art. 13 del D.lgs. 18.12.1997, N. 472, entro il mese di giugno del 2016;
Rilevato
- che la Circolare n. 180/E/1997 ed altri documenti di prassi, consentono l’accoglimento delle istanze di conciliazione anche qualora l’ammontare del tributo dovuto non subisca decurtazioni;
Valutato
- che effettivamente la notifica degli avvisi di accertamento ha inficiato la possibilità dei contribuenti di aderire al c.d. “ravvedimento operoso”, istituto premiale previsto dalla legge a regime che avrebbe comportato la possibilità di sanare la violazione attraverso il pagamento delle sanzioni ridotte al 3,75% in luogo del 30% previsto in caso di preventiva notifica dell’avviso di accertamento;
Ritenuto
- che potrebbe risultare plausibile che taluni contribuenti possessori di aziende alberghiere non abbiano proceduto al pagamento tempestivo del saldo IMU 2015 nel dicembre scorso unicamente per carenza di liquidità trattandosi di aziende di norma stagionali e che realizzano ricavi unicamente nel corso della stagione estiva, e che è possibile che taluni di essi intendessero comunque assolvere al proprio debito tributario entro il mese di giugno 2016 valendosi del c.d. “ravvedimento operoso”;
Valutato
- dunque che a tutela della buona fede dei contribuenti raggiunti dagli avvisi di accertamento risulta opportuno consentire l’accoglimento generalizzato da parte dell’Ufficio Tributi delle eventuali istanze di conciliazione e/o reclamo mediazione, che dovessero essere presentate entro e non oltre il 31 Agosto 2016, dai contribuenti raggiunti da avvisi di accertamento IMU emessi per l’anno di imposta 2015 e notificati prima del mese di luglio del 2016, a condizione che il contribuente riconosca dovuto il pagamento integrale dell’imposta e degli interessi legali e che il versamento delle somme conciliate risulti eseguito entro venti giorni successivi alla sottoscrizione dell’atto di conciliazione e comunque, in caso di eventuale rateizzazione, entro non oltre il 31.12.2016;
Preso atto
- che l’accoglimento delle istanze di conciliazione di cui all’art. 48 del D.Lgs. n.
546/1992 comporta ex lege la riduzione delle sanzioni al 40% dell’irrogato, ossia dal 30% al 12% dei tributi dovuti e non versati mentre la riduzione
concedibile nel caso di accoglimento del reclamo-mediazione risulta pari al 35%
;
Ritenuto
- altresì che a fronte della perdita di chance subita dai contribuenti per effetto dell’impossibilità di adesione al c.d. “ravvedimento operoso” di cui all’art.13 del D.Lgs. n. 472/1997, risulta opportuno riconoscere in sede di sottoscrizione dell’atto di conciliazione/mediazione agli stessi contribuenti che abbiano già ricevuto la notifica di avvisi di accertamento IMU relativi all’anno di imposta 2015 la riduzione delle sanzioni alla metà dell’irrogato prevista dall’art. 7, comma 4, del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472, ossia dal 12% al 6% e dal 10,50% al 5,25% nel caso di reclamo mediazione;
Osservato
- che in conseguenza di quanto confermato dalla Corte di Cassazione (Sent. N.
3560 del 13.02.2009) nel caso di conciliazione perfezionata stragiudizialmente (art. 48, commi 4-5-6 del D.Lgs. n. 546/1992) circa la mancanza di alcun compito di verifica e di sindacato da parte della Commissione Tributaria sull’accordo conciliativo. Ne consegue che l’accordo conciliativo potrà essere perfezionato anche prima del deposito da parte del contribuente della copia del ricorso proposto nei confronti del Comune presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale ed a prescindere da tale adempimento;
Ritenuto opportuno proporre di fornire
- all’Ufficio Tributi le seguenti linee guida per la gestione delle istanze di conciliazione che dovessero essere eventualmente presentate, entro e non oltre il 31 Agosto 2016, dai contribuenti raggiunti prima del mese di Luglio 2016 dalla notifica di avvisi di accertamento relativi all’anno di imposta 2015:
1) a tutela della buona fede dei contribuenti raggiunti dagli avvisi di accertamento è opportuno consentire l’accoglimento generalizzato da parte dell’Ufficio Tributi delle eventuali istanze di conciliazione e/o di reclamo-mediazione, che dovessero essere presentate, entro e non oltre il 31 agosto 2016, dai contribuenti raggiunti da avvisi di accertamento IMU emessi per l’anno di imposta 2015 e notificati prima del mese di luglio del 2016, a condizione che il contribuente riconosca dovuto il pagamento integrale dell’imposta e degli interessi legali e che il versamento delle somme conciliate risulti eseguito entro venti giorni successivi alla sottoscrizione dell’atto di conciliazione e comunque, in caso di eventuale rateizzazione, entro non oltre il 31.12.2016;
2) L’accoglimento delle istanze di conciliazione di cui all’art. 48 del D.Lgs. n.
546/1992 comporterà ex lege la riduzione delle sanzioni al 40%
dell’irrogato, ossia dal 30% al 12% dei tributi dovuti e non versati;
3) L’accoglimento delle istanze di reclamo-mediazione di cui all’art. 17 bis del D.Lgs. n. 546/1992 comporterà ex lege la riduzione delle sanzioni al 35%
dell’irrogato, ossia dal 30% al 10,50% dei tributi dovuti e non versati
4) a fronte della perdita di chance subita dai contribuenti per effetto dell’impossibilità di adesione al c.d. “ravvedimento operoso” di cui all’art.13 del D.Lgs. n. 472/1997, risulta opportuno riconoscere in sede di sottoscrizione dell’atto di conciliazione agli stessi contribuenti che abbiano già ricevuto la notifica di avvisi di accertamento IMU relativi all’anno di imposta 2014, entro il 16.06.2015, la riduzione delle sanzioni alla metà dell’irrogato prevista dall’art. 7, comma 4, del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472, ossia dal 12% al 6% e dal 10,50% al 5,25% nel caso di reclamo mediazione;
5) in conseguenza di quanto confermato dalla Corte di Cassazione (Sent. N.
3560 del 13.02.2009) nel caso di conciliazione perfezionata stragiudizialmente (art. 48, commi 4-5-6 del D.Lgs. n. 546/1992) circa la mancanza di alcun compito di verifica e di sindacato da parte della Commissione Tributaria sull’accordo conciliativo, l’accordo conciliativo potrà essere perfezionato dall’Ufficio Tributi anche prima del deposito da parte del contribuente della copia del ricorso proposto nei confronti del Comune presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale ed a prescindere da tale adempimento;
Tutto ciò premesso,
PROPONE
di fornire all’Ufficio Tributi le seguenti linee guida per la gestione delle istanze di conciliazione che dovessero essere eventualmente presentate, allo stesso ufficio tributi, entro e non oltre il 31 Agosto 2016, dai contribuenti raggiunti prima del mese di Luglio 2016 dalla notifica di avvisi di accertamento relativi all’anno di imposta 2015;
1) a tutela della buona fede dei contribuenti raggiunti dagli avvisi di accertamento è opportuno consentire l’accoglimento generalizzato da parte dell’Ufficio Tributi delle eventuali istanze di conciliazione e/o di reclamo-mediazione, che dovessero essere presentate, entro e non oltre il 31 agosto 2016, dai contribuenti raggiunti da avvisi di accertamento IMU emessi per l’anno di imposta 2015 e notificati prima del mese di luglio del 2016, a condizione che il contribuente riconosca dovuto il pagamento integrale dell’imposta e degli interessi legali e che il versamento delle somme conciliate risulti eseguito entro venti giorni successivi alla sottoscrizione dell’atto di conciliazione e comunque, in caso di eventuale rateizzazione, entro non oltre il 31.12.2016;
2) L’accoglimento delle istanze di conciliazione di cui all’art. 48 del D.Lgs. n.
546/1992 comporterà ex lege la riduzione delle sanzioni al 40%
dell’irrogato, ossia dal 30% al 12% dei tributi dovuti e non versati;
3) L’accoglimento delle istanze di reclamo-mediazione di cui all’art. 17 bis del D.Lgs. n. 546/1992 comporterà ex lege la riduzione delle sanzioni al 35%
dell’irrogato, ossia dal 30% al 10,50% dei tributi dovuti e non versati 4) a fronte della perdita di chance subita dai contribuenti per effetto
dell’impossibilità di adesione al c.d. “ravvedimento operoso” di cui all’art.13 del D.Lgs. n. 472/1997, risulta opportuno riconoscere in sede di sottoscrizione dell’atto di conciliazione agli stessi contribuenti che abbiano già ricevuto la notifica di avvisi di accertamento IMU relativi all’anno di
imposta 2014, entro il 16.06.2015, la riduzione delle sanzioni alla metà dell’irrogato prevista dall’art. 7, comma 4, del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472, ossia dal 12% al 6% e dal 10,50% al 5,25% nel caso di reclamo mediazione;
5) in conseguenza di quanto confermato dalla Corte di Cassazione (Sent. N.
3560 del 13.02.2009) nel caso di conciliazione perfezionata stragiudizialmente (art. 48, commi 4-5-6 del D.Lgs. n. 546/1992) circa la mancanza di alcun compito di verifica e di sindacato da parte della Commissione Tributaria sull’accordo conciliativo, l’accordo conciliativo potrà essere perfezionato dall’Ufficio Tributi anche prima del deposito da parte del contribuente della copia del ricorso proposto nei confronti del Comune presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale ed a prescindere da tale adempimento;
Di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario per l’adozione di tutti
gli atti conseguenti;
Di dichiarare il provvedimento di approvazione della presente proposta
urgente e, come tale, immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000.
Golfo Aranci, lì 02 maggio 2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to Dott.ssa Simonetta Raimonda Lai
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Data 02 maggio 2016
Il Responsabile del servizio finanziario F.to Dott.ssa Simonetta Raimonda Lai
VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato: ……….………….
rilascia:
[X] PARERE FAVOREVOLE
[ ] PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
[ ] PARERE NON NECESSARIO
Data 02 maggio 2016
Il Responsabile del servizio finanziario F.to Dott.ssa Simonetta Raimonda Lai
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Il Presidente
F.to Bullitta Dr.Ssa Maria Giuseppa. F.to CHIOCCA MARIO
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Certifico che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione ai sensi di legge dal 14-06-16 al giorno 29-06-16.
Golfo Aranci, 14-06-16
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bullitta Maria Giuseppa
La presente deliberazione è esecutiva ai sensi del D.L.gs n. 267/00 il 07-06-16 poiché:
x Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°)
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bullitta Maria Giuseppa
La presente copia è conforme all’originale.
Golfo Aranci, lì 14.06.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Bullitta Maria Giuseppa