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Comune di Anzola dell Emilia

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Academic year: 2022

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Via Grimandi n.1 – C.A.P. 40011 – Tel 051 65 02 111 – Fax 051 731598 – E-mail: llpp@anzola.provincia.bologna.it Internet: www.comune.anzoladellemilia.bo.it

Comune di Anzola dell’Emilia

Provincia di Bologna

Codice Amministrazione e AOO: ANZOLAEM

BANDO PER LA LOCAZIONE

DI 8 ALLOGGI A CANONE CONTENUTO

L’Amministrazione Comunale, in attuazione delle proprie linee programmatiche e operative, scelte per le politiche abitative, così come previsto nell’Accordo di Programma del 10/06/1999 fra la Provincia di Bologna, la Regione Emilia Romagna, l’ACER, la Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna e alcune Amministrazioni Comunali e nella convenzione con l’ACER di Bologna di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 185 dell’11.12.2001, procede alla formazione di una graduatoria di cittadini, con reddito intermedio e in difficoltà nel libero mercato dell’affitto, per la locazione di n. 8 alloggi a canone contenuto.

Gli alloggi, siti ad Anzola dell’Emilia, Via X Settembre 1943, n. 45, saranno gestiti dall’ACER di Bologna.

I contratti di locazione di natura privatistica saranno disciplinati dalla Legge 9 dicembre 1998, n.

431. La durata sarà di tre anni, con possibile rinnovo, alla prima scadenza del contratto, per altri due anni, fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore, ai sensi dell’art. 3 della suddetta legge.

I cittadini interessati ad ottenere l’assegnazione di un alloggio a “canone contenuto” dovranno presentare domanda su apposito modulo predisposto dal Comune ed in distribuzione presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico nel periodo dal 15.02.2005 al 15.03.2005 secondo i termini e le modalità contenute nel presente bando di concorso.

CARATTERISTICHE DEGLI ALLOGGI E CANONI DI LOCAZIONE Nella seguente tabella, viene indicata la descrizione degli alloggi:

TIPO

ALLOGGIO PIANO S.U. NUMERO

ALLOGGI COMPOSIZIONE

CANONE MENSILE INDICATIVO

STANDARD ALLOGGI

A T 46 mq

circa 1

sogg.-pranzo con angolo cottura, bagno, 1 camera

€ 284,00 max 2 persone

B T/1/2 50 mq

circa 3

sogg.-pranzo con angolo cottura, bagno, 1 camera

€ 284,00 max 2 persone

C 1/2 36 mq

circa 2 monolocale, bagno € 155,00 max 1 persona

D 1/2 74 mq

circa 2

sogg.-pranzo, cucina, bagno, 2

camere

€ 362,00 max 4 persone

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NOTA:

- Ogni alloggio è fornito di cantina e posto auto pertinenziale.

- Gli alloggi al piano terreno (1 alloggio tip. A e 1 alloggio tip. B) sono dotati di superficie verde esclusiva.

- I canoni sono indicativi e non comprendono le spese condominiali.

1. REQUISITI GENERALI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO

Possono presentare domanda i cittadini che siano in possesso dei seguenti requisiti, alla data di presentazione della domanda:

A) Cittadinanza A.1) il cittadino italiano;

A.2) il cittadino di Stato aderente alla Unione Europea;

A.3) il cittadino di Stato non aderente all’Unione Europea che, ai sensi dell’art. 27 Legge 30.08.2002 n. 189, sia titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale, che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

B) Residenza

E` richiesto ad almeno un componente il nucleo avente diritto uno dei seguenti requisiti:

B.1) residenza anagrafica nel Comune di Anzola dell’Emilia;

B.2) attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Anzola dell’Emilia.

Per attività lavorativa principale si intende l’attività predominante alla quale vengono dedicati almeno due terzi del tempo di lavoro complessivo e dalla quale vengono ricavati almeno i due terzi del reddito globale da lavoro, quale risulta dalla posizione fiscale;

B.3) attività lavorativa da svolgere presso nuovi insediamenti produttivi o di servizio compresi nel Comune di Anzola dell’Emilia;

C) Non titolarità di diritti reali.

Il nucleo avente diritto non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, anche pro quota, su uno o più immobili ubicati nel territorio nazionale, salvo il caso in cui la titolarità del diritto reale da parte del richiedente si riferisca all’immobile assegnato alla controparte in sede di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso.

D) Composizione dei nuclei familiari

Considerata la tipologia degli alloggi, il bando è rivolto a nuclei familiari composti da una persona fino ad un massimo di 4 persone.

Si precisa pertanto che non verranno accolte quelle domande che a causa della composizione del nucleo familiare, creerebbero una situazione di sovraffollamento rispetto allo standard abitativo, di cui al presente bando.

E) Assenza di precedenti assegnazioni e di motivi ostativi alla locazione

E.1) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggi realizzati con contributi pubblici;

E.2) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l’alloggio eventualmente assegnato in precedenza in qualsiasi forma;

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E.3) non occupare abusivamente o senza titolo un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica o qualsiasi altro alloggio;

E.4) non aver subito uno sfratto per morosità o inadempienza contrattuale;

F) Reddito per l’accesso

Per la partecipazione al bando il reddito annuo complessivo convenzionale del nucleo familiare richiedente, calcolato secondo le modalità stabilite dagli artt. 20 e 21 della Legge n. 457/1978 e successive modificazioni ed integrazioni deve essere compreso fra € 5.500,00 e € 30.000,00.

Per il calcolo di cui sopra si considera esclusivamente il reddito IRPEF percepito nell’anno fiscale 2003 (dichiarazione dei redditi 2004).

I requisiti di cui alle lett. A) e B) sono da riferirsi al richiedente che presenta domanda, mentre i requisiti di cui alle lett. C), E) ed F) sono da riferirsi anche agli altri componenti il nucleo avente diritto indicati nella domanda di locazione di alloggio.

Tutti i requisiti devono sussistere al momento della presentazione della domanda e al momento della verifica, prima della stipula del contratto.

2. MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda dovrà pervenire all’Amministrazione comunale entro le ore 12.30 del giorno martedì 15 marzo 2005.

La domanda potrà essere:

- consegnata a mano direttamente dal richiedente, mediante presentazione di un documento di identità valido ed apposizione della firma dinanzi al funzionario ricevente, oppure consegnata da persona diversa dall’intestatario, già sottoscritta e con allegata la fotocopia di un documento di identità valido dell’intestatario stesso, all’U.R.P. tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 12.30, nonché il giovedì dalle ore 8.00 alle ore 18.30;

- inviata, già sottoscritta e con allegata la fotocopia di un documento di identità valido dell’intestatario, tramite il servizio postale al Comune di Anzola dell’Emilia, Via Grimandi 1, 40011 Anzola dell’Emilia (BO).

In caso di invio tramite servizio postale non vale la data del timbro, ma quella di arrivo al protocollo dell’Ente.

Le domande presentate oltre la scadenza di cui sopra saranno escluse dal concorso.

Con la firma apposta in calce al modulo-domanda il concorrente, consapevole delle pene previste per false e mendaci dichiarazioni ai sensi del DPR 445 del 28.12.2000, rilascia una dichiarazione in cui attesta la sussistenza dei requisiti richiesti dal bando, impegnandosi a produrre, a richiesta dell’ufficio competente e ove necessario, idone a documentazione o dichiarazione per quanto riguarda il possesso dei requisiti e delle condizioni, come previsto nel presente bando di concorso.

Con detta firma, inoltre il concorrente esonera l’operatore comunale da ogni responsabilità in merito all’eventuale assistenza fornita nella compilazione della domanda.

3. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

L’istanza contiene una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ai sensi del DPR 445 del 28 dicembre 2000) con la quale il richiedente dichiara, sotto la propria personale responsabilità la presenza delle condizioni oggettive e soggettive di cui ai punti contrassegnati nella domanda.

Poiché ai sensi del citato DPR 445/00 i certificati medici e sanitari non possono essere sostituiti da altro documento, alla domanda deve essere allegata copia degli stessi, nell’eventualità in cui il concorrente abbia dichiarato la sussistenza di tali condizioni, pena il mancato riconoscimento del punteggio relativo.

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Alla domanda devono, inoltre, essere allegati i seguenti documenti:

- Fotocopia di un documento di identità valido dell'intestatario della domanda stessa (qualora la domanda non sia sottoscritta in presenza dell’operatore addetto al ricevimento della domanda);

- Per i cittadini di stato non aderente all’Unione Europea: copia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno (di tutti i componenti il nucleo familiare) e dichiarazione del datore di lavoro o altra documentazione idonea ad attestare la regolarità dell’attività lavorativa del richiedente;

- Documentazione attestante il reddito complessivo del nucleo familiare, riferito al 2003;

- Copia del contratto di locazione, se esistente, e ricevuta del pagamento dell’ultimo canone d’affitto pagato.

4. MODALITA` DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

Sulla base delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate dal nucleo richiedente nella domanda, vengono attribuiti i seguenti punteggi:

A) CONDIZIONI OGGETTIVE

Si intendono le seguenti situazioni, relative alle caratteristiche dell’alloggio, alla sistemazione nel medesimo e alla condizione economica del nucleo familiare richiedente:

Nucleo familiare che abita in alloggio da rilasciare a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto (non intimato per inadempienza contrattuale), di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di separazione omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato, con rilascio dell’alloggio.

• in caso di provvedimento da eseguirsi entro 12 mesi dalla data di

scadenza del bando ... Punti 6

• per le scadenze successive ... Punti 4 A.1)

Si tiene sempre conto della data di esecuzione fissata nel provvedimento di rilascio, esistente alla data di presentazione della domanda.

A.2) Sistemazione precaria che derivi da provvedimento esecutivo di rilascio dell’alloggio, provvedimento che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale oppure sistemazione precaria che derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall’autorità competente, oppure sistemazione precaria, messa in atto

dall’Ente locale per altri motivi di emergenza abitativa. ... Punti 6 A.3) Sistemazione con residenza in alloggio “non abitabile”, da certificarsi da

parte dell’Autorità sanitaria competente. Detta sistemazione deve perdurare

da almeno due anni ... Punti 2 A.4) Sistemazione con residenza in immobile e/o alloggio inidoneo a garantire

normali condizioni di vita e di salute, in relazione alle condizioni personali di almeno uno dei richiedenti, da certificarsi da parte dell’Autorità competente:

questa situazione si riconosce solo se legata alla presenza delle condizioni soggettive di cui al successivo punto B3) e solo se perdura da almeno due

anni... Punti 2 A.5) Situazione di disagio abitativo che perduri da almeno due anni dovuto alla

coabitazione nello stesso alloggio con una o più persone non legate da vincoli

di parentela con componenti del nucleo familiare richiedente ... Punti 2 A.6) Situazione di disagio abitativo che perduri da almeno due anni dovuto alla

coabitazione nello stesso alloggio con una o più persone legate da vincoli di

parentela con componenti del nucleo familiare richiedente... Punti 1

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A.7) Nucleo familiare richiedente che abiti in un alloggio o in uno spazio, oggetto comunque di contratto di locazione, regolarmente registrato, il cui canone complessivo riferito all’anno di presentazione della domanda e all’anno in cui la domanda viene sottoposta a verifica ai fini dell’assegnazione incida:

A.7.1 in misura pari o superiore al 24% e fino al 30% sul reddito annuo

complessivo del nucleo familiare... Punti 2 A.7.2 in misura superiore al 30% sul reddito annuo complessivo del nucleo

familiare... Punti 4 A.8) Incidenza del canone di locazione relativo al futuro alloggio sul reddito

complessivo convenzionale del nucleo familiare richiedente compresa fra il 15% e il 35% (si considera quale futuro alloggio, l’appartamento assegnabile

al nucleo familiare sulla base dei criteri indicati nel successivo art. 6) ... Punti 6

ATTENZIONE: Le condizioni A.1) e A.2) non sono cumulabili fra loro e con le condizioni A.3), A.5) e A.6). Le condizioni A.5) e A.6) non sono cumulabili tra loro.

B) CONDIZIONI SOGGETTIVE

Si intendono le seguenti condizioni riferite ai componenti il nucleo familiare richiedente:

B.1) Nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più figli minori a carico. La condizione non sussiste quando il richiedente convive anagraficamente con l’altro genitore del/i minore/i o con altra/e persona/e non

legata/e da vincoli di parentela o affinità ... Punti 2 B.2) Nucleo familiare richiedente composto da persone che abbiano superato i 65

anni anche se con eventuali minori o maggiorenni handicappati a carico; in caso di coniugi o conviventi more – uxorio è sufficiente che uno dei due

abbia superato i 65 anni, purché l’altro non svolga attività lavorativa. ... Punti 2 B.3) Presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone portatrici di

handicap determinato da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa, certificata da apposita

commissione medica dell’Azienda USL , superiore a 2/3 ... Punti 3

5. PUBBLICAZIONE E DURATA DELLA GRADUATORIA

Il Comune nominerà una apposita Commissione per la valutazione delle istanze pervenute.

Detta Commissione, sulla base delle situazioni dichiarate, documentate dall’interessato o accertate d’ufficio, provvede all’attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda e sulla base di essi procede alla formazione della graduatoria definitiva.

A parità di punteggio, precede il nucleo familiare con il reddito complessivo più basso. Se persiste la parità di punteggio si procederà al sorteggio.

Qualora nell’esercizio di tale attività istruttoria si riscontrasse la sussistenza di false e mendaci dichiarazioni, si provvederà a segnalare ciò all’Autorità Giudiziaria in esecuzione della vigente normativa in materia di autocertificazione e la domanda verrà esclusa dalla graduatoria.

Nella stessa graduatoria, in calce alla medesima, saranno indicate le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

La graduatoria, come sopra formata, è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi e costituisce provvedimento definitivo

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6. ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Gli alloggi saranno assegnati dal Comune secondo l’ordine stabilito nella graduatoria definitiva e tenendo conto del seguente criterio:

- gli alloggi delle tipologie a) e b) saranno assegnati a nuclei familiari composti da due persone;

- gli alloggi della tipologia c) saranno assegnati a nuclei familiari composti da una persona;

- gli alloggi della tipologia d) saranno assegnati a nuclei familiari composti da tre-quattro persone.

Qualora un nucleo risultato assegnatario comprenda tra i propri componenti uno o più disabili, avrà comunque la priorità di scelta a prescindere dalla posizione in graduatoria, fra gli alloggi disponibili nello standard di riferimento.

L’assegnazione avverrà in base all’ordine della graduatoria e nel rispetto degli standard abitativi come sopra definiti. Assegnazioni in deroga potranno essere effettuate nel caso in cui la composizione dei nuclei familiari in graduatoria non consentano soluzioni valide al soddisfacimento della domanda e all’utilizzo degli alloggi di cui al presente bando.

La rinuncia all’assegnazione dell’alloggio proposto comporterà l’esclusione automatica dalla graduatoria.

Il Comune verifica per i concorrenti in posizione utile la permanenza dei requisiti per l’assegnazione e delle condizioni che attribuiscono il punteggio.

7. VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA

La graduatoria rimarrà valida per tre anni dalla sua approvazione definitiva, trascorsi i quali, nel caso siano disponibili alloggi da locare, si procederà con un nuovo bando.

Il Comune, può in qualsiasi momento, prima della locazione procedere alla verifica della permanenza dei requisiti di accesso indispensabili per la registrazione del contratto di locazione.

8. RISERVATEZZA DEI DATI CONTENUTI NELLA DOMANDA

Ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs.

196/2003, i dati personali che vengono raccolti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per l’esecuzione degli adempimenti e secondo le finalità previste dalla vigente normativa.

In relazione a quanto sopra, il trattamento avviene in base a strumenti manuali, informatici e telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Per quanto concerne il trattamento dei dati sensibili, essi sono raccolti dall’Amministrazione in osservanza delle disposizioni di legge vigenti e previo consenso scritto dell’interessato, espresso contestualmente alla presentazione dell’istanza.

I dati in possesso di questa Amministrazione potranno essere comunicati e diffusi solo nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente.

Si precisa inoltre che con la presentazione della domanda tutti i componenti il nucleo familiare concedono il loro consenso all’elaborazione e all’utilizzo dei dati contenuti o allegati alla domanda.

Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 7 agosto 1990 n. 241, è l’Ing. Giuseppe Marchegiani.

Copia del presente Bando e del modello di domanda per l’assegnazione di alloggio a canone contenuto sono disponibili sul sito Internet del Comune di Anzola dell’Emilia:

www.comune.anzoladellemilia.bo.it

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