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COMUNE DI RIMINI. - Segreteria Generale - ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE. N. : 103 del 29/03/2016

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- Segreteria Generale -

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE N. : 103 del 29/03/2016

Oggetto : PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 16 DEL D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98, CONVERTITO NELLA LEGGE 15 LUGLIO 2011, N. 111: ADOZIONE

L’anno duemilasedici, il giorno 29 del mese di Marzo, alle ore 15:40, con la continuazione in Rimini, in una sala della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell’argomento all’oggetto indicato, risultano presenti:

Pres./Ass.

- GNASSI ANDREA Sindaco presente

- LISI GLORIA Vice Sindaco presente

- BIAGINI ROBERTO Assessore presente

- BRASINI GIAN LUCA Assessore presente

- IMOLA IRINA Assessore assente

- PULINI MASSIMO Assessore assente

- SADEGHOLVAAD JAMIL Assessore presente

Totale presenti n. 5 - Totale assenti n. 2

Presiede GNASSI ANDREA nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE LAURA CHIODARELLI.

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OGGETTO: Piano di razionalizzazione di cui all'art. 16 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella Legge 15 luglio 2011, n. 111: adozione.

LA GIUNTA COMUNALE Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive integrazioni e modificazioni;

- il D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive integrazioni e modificazioni;

- il D.L. 78/2010 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di compatibilità economica”, così come convertito in L. 122/2010;

- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Rimini, modificato da ultimo con deliberazione di Giunta comunale in data 19 agosto 2014 n. 216;

Vista la Legge 24/12/2007 n. 244 (legge finanziaria 2008), che all'art. 2 comma 594 dispone: “Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;

b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;

c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei bene infrastrutturali”;

Atteso che l'Ente ha dato puntuale attuazione alle citate disposizioni, attraverso l'approvazione dei piani triennali di razionalizzazione delle spese allegati a corredo dei Bilanci di previsione dei rispettivi anni;

Visto il D.L. 6 luglio 2011 n. 98 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, convertito in Legge 15 luglio 2011 n. 111, che all'art. 16 rubricato “Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico” stabilisce:

- al comma 4: “Le amministrazioni possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari”;

- al comma 5: “Le eventuali economie, effettivamente realizzate attraverso i Piani Triennali di razionalizzazione e aggiuntive rispetto a quelle derivanti da precisi obblighi normativi, possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei piani previsti dall'art. 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.... Le risorse.... sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio....il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani... I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo...”;

Vista la circolare 11 novembre 2011 n. 13 (in G.U. 27/2/2012 n. 48) della Presidenza del Consiglio

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dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto “Indicazioni per la destinazione alla contrattazione integrativa delle economie conseguite dalle amministrazioni per effetto dell'art. 61, comma 17, del D.L. n. 112/2008 e dell'art. 16 del decreto-legge n. 98/2011” che evidenzia l’esigenza di un corretto e tempestivo utilizzo di tale opportunità da parte delle pubbliche amministrazioni” dettando specifiche indicazioni applicative;

Visto il parere della Ragioneria Generale dello stato Protocollo n. 36434 del 24 aprile 2013 che individua il ciclo di azioni necessarie ad attuare le disposizioni previste al comma 4 e 5 del D.L.

98/2011 ai fini dell’utilizzo delle risorse per la contrattazione integrativa arrivando alle seguenti conclusioni:

- le eventuali economie aggiuntive realizzate da destinare alla contrattazione integrativa (fino al 50% del totale) vanno riferite alla generalità dei dipendenti a prescindere da chi abbia concretamente svolto l’attività indicata;

- i risparmi aggiuntivi di cui all’articolo 16, commi 4 e 5, del D.L. 98/2011 possono essere destinati, a titolo di risorsa variabile e non consolidabile, unicamente alla contrattazione integrativa dell’anno successivo a quello in cui i risparmi stessi sono stati effettivamente realizzati e, conseguentemente, utilizzati conformemente alle disposizioni normative vigenti, in particolare quelle del D.Lgs.

150/2009, e dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

Preso atto che in passato sono stati espressi pareri discordanti da parte delle Sezioni Regionali di Controllo delle varie Corti dei Conti circa l’assoggettamento o meno delle risorse dei suddetti Piani di Razionalizzazione redatti ai sensi dell’art. 16 commi 4 e 5 del D.L. 98/2011 ai limiti imposti dall’art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 ed in particolare:

- alcune Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti hanno chiarito che tali disposizioni introducono una modalità di incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa (50%

delle economie aggiuntive realizzate a seguito del raggiungimento degli obiettivi definiti nel piano triennale), che si pongono in rapporto di “autonomia” rispetto ai vincoli alla crescita dei predetti fondi disposti dall’articolo 9, comma 2 bis, D.L. 78/2010 (divieto di aumento del fondo rispetto all’ammontare del fondo del 2010; obbligo di riduzione del fondo in relazione al personale cessato dal servizio) (Sezione controllo Veneto deliberazione n. 513/2012/PAR e n. 532/2012/par, Sezione di controllo Emilia Romagna n. 398/2012/PAR);

- altre Sezioni ritengono invece che l’art. 9 comma 2 bis sia norma stringente e che quindi anche le risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 16 commi 4 e 5 del D.L. 98/2011 siano assoggettate a tale limite (Piemonte n. 313/2012 par );

Preso atto che sulla materia si è espressa la Sezione autonomie con deliberazione n.

2/SEZAUT/2013/QMIG stabilendo che:

- “in coerenza con i vincoli delineati dall’art. 9, commi 1 e 2-bis, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in Legge 30 luglio 2010, n. 122, la possibilità concreta di integrare le risorse finanziarie variabili destinate alla contrattazione decentrata integrativa in deroga al tetto di spesa previsto dal comma 2-bis, è subordinata al conseguimento di effettive economie di spesa risultanti dai processi di attuazione dei Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 16 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, in Legge 15 luglio 2011, n. 111, quale effetto di specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all’Amministrazione da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro”;

-“Il solo ambito in cui residua la possibilità di esercitare il potere discrezionale di destinazione delle economie risultanti dai processi di attuazione dei Piani triennali di razionalizzazione della spesa in senso compatibile con la ratio del divieto di cui al richiamato comma 2-bis, attiene, pertanto, alla

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quota di risorse (corrispondente all’importo massimo del 25 per cento delle economie effettivamente realizzate) resa disponibile per la remunerazione delle prestazioni suppletive del personale in servizio direttamente e proficuamente coinvolto nelle specifiche iniziative individuate dai suddetti Piani di ristrutturazione dei servizi e di razionalizzazione dei processi decisionali ed operativi finalizzati ad un accrescimento della produttività e dell’efficienza”;

Preso atto, infine, che alcune sezioni regionali della Corte dei Conti, in epoca recente, hanno chiarito che:

- i risparmi sono accertati concretamente a consuntivo nell’anno successivo e quindi solo in tale sede è possibile rilevare l’accertamento effettivo del raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna voce di spesa prevista nel piano ed i relativi risparmi (Sezione di controllo Emilia Romagna n. 398/2012/PAR, Sezione di controllo Toscana 8/2016/PAR), di conseguenza le risorse potranno essere inserite nei fondi per il salario accessorio dell’anno successivo a quello in cui si è concretamente svolta l’attività a cui è collegato il risparmio;

- le eventuali economie aggiuntive realizzate da destinare alla contrattazione integrativa vanno riferite alla generalità dei dipendenti a prescindere da chi abbia concretamente svolto l’attività indicata (sez. regionale di controllo per la Toscana con deliberazione 8/2016);

Visto l’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 141/11, recante “Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n.

150/09 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, a norma dell’art. 2, comma 3, della Legge n. 15/09”, che prevede che “la differenziazione retributiva in fasce prevista dagli artt. 19, commi 2 e 3, e 31, comma 2, del D.Lgs. n. 150/09, si applica a partire dalla tornata di Contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009. Ai fini previsti dalle citate disposizioni, nelle more dei predetti rinnovi contrattuali, possono essere utilizzate le eventuali economie aggiuntive destinate all’erogazione dei premi dall’art. 16, comma 5, del Dl. n. 98/11, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111/11”;

Vista la L. 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) che al comma 236 dell’articolo 1 prevede “a decorrere dal primo gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale anche di livello dirigenziale non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente” riproponendo nella sostanza il meccanismo di limitazione delle risorse del salario accessorio adottato nel quadriennio 2011 – 2014;

Ritenuto di avvalersi dell’ulteriore possibilità di integrazione dei fondi per le politiche di sviluppo delle risorse umane del personale dipendente del Comune di Rimini, prevista dall’art. 16 commi 4 e 5 del D. L. 6 luglio 2011 n. 98”, convertito in Legge 15 luglio 2011 n. 111, in deroga ai limiti imposti dalla legge di stabilità 2016;

Dato atto che il Responsabile della Direzione Organizzazione Cultura e Turismo con la collaborazione dei Responsabili delle diverse strutture dell’ente ha elaborato la proposta di Piano di razionalizzazione per il Triennio 2016-2018 allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che tale proposta è finalizzata a dare applicazione al disposto di cui all'art. 16 cc. 4 e 5 del D.L. n. 98/2011, così come convertito in L. 111/2011, ed evidenzia specifici obiettivi fisici e finanziari, corredati da rispettivi parametri di misurazione per le diverse voci di spesa oggetto del sopraccitato piano;

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Dato atto che il Nucleo di valutazione è stato informato circa le Proposta di Piano di razionalizzazione per il Triennio 2016-2018;

Dato altresì atto che:

- i risparmi effettivi verranno accertati a consuntivo dai competenti organi di controllo eventualmente rideterminando l’entità delle risorse destinabili al fondo in base ai risparmi effettivamente conseguiti;

- i risparmi destinabili alla contrattazione integrativa ricomprenderanno anche gli oneri riflessi e l’IRAP, in ossequio alla previsione di cui all’art. 1, comma 192, della Legge n. 266/2005, il quale specifica che “a decorrere dal 1° gennaio 2006, al fine di uniformare i criteri di costituzione dei fondi, le eventuali risorse aggiuntive ad essi destinate devono coprire tutti gli oneri accessori, ivi compresi quelli a carico delle amministrazioni, anche se di pertinenza di altri capitoli di spesa”.

- solo a seguito dell’accertamento effettivo del raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna voce di spesa prevista nel piano e dei relativi risparmi, le risorse verranno inserite nei fondi per il salario accessorio del personale dipendente dell’anno successivo a quello in cui si è concretamente svolta l’attività a cui è collegato il risparmio e nello specifico nei fondi degli anni 2017 e 2018;

- il piano verrà comunque aggiornato almeno a cadenza annuale;

Visto il parere favorevole espresso in data 29.03.2016 dal Responsabile della Direzione Organizzazione, Cultura e Turismo ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi;

Visto il parere favorevole del responsabile del Sevizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i.;

Acquisito il parere di legittimità del Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 5, comma 3 del regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n. 4 del 24/1/2013;

A voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare il Piano di razionalizzazione per il triennio 2016-2018 ai sensi del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 convertito in legge15 luglio 2011 n. 111 allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, contenente le misure dirette alla razionalizzazione e riduzione delle spese di funzionamento;

2. di stabilire che i risparmi effettivi vengano accertati a consuntivo dai competenti organi di controllo e solo a seguito dell’accertamento effettivo del raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna voce di spesa prevista nel piano e dei relativi risparmi;

3. di stabilire altresì che le risorse vengano inserite nei fondi, di conseguenza le risorse verranno inserite nei fondi per il salario accessorio del personale dipendente dell’anno successivo a quello in cui si è concretamente svolta l’attività a cui è collegato il risparmio;

4. di stabilire ancora che l’importo delle risorse destinabili al fondo per la contrattazione integrativa venga rideterminato proporzionalmente in aumento o in diminuzione in base

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all’entità dei risparmi effettivamente conseguiti ed accertati a consuntivo;

5. di dare atto che risparmi destinabili alla contrattazione integrativa ricomprenderanno anche gli oneri riflessi e l’IRAP, in ossequio alla previsione di cui all’art. 1, comma 192, della Legge n. 266/2005;

6. di dare atto che il Piano di razionalizzazione verrà comunque aggiornato almeno a cadenza annuale;

7. di dare mandato al responsabile della Direzione Organizzazione Cultura e Turismo e al Segretario Generale, ognuno per le parti di propria competenza, di adeguare il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, la Metodologia per la valutazione della prestazione del personale dipendente e il Contratto collettivo decentrato integrativo, alle disposizioni dettate dagli articoli 19, commi 2 e 3, e 31, comma 2, del D.Lgs. n.

150/2009, per consentire la ripartizione delle risorse derivanti dalle economie dei piani di razionalizzazione dei dipendenti, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 141/2011;

8. di dare atto che il Nucleo di valutazione è stato informato circa la proposta di Piano di razionalizzazione per il Triennio 2016-2018;

9. di dare mandato ai Responsabili dei servizi competenti di dare attuazione alle azioni e agli interventi previsti nel Piano e di trasmettere, con cadenza annuale, una relazione in ordine al conseguimento dei risultati programmati alla Direzione Organizzazione cultura e Turismo che raccoglierà il materiale e lo invierà ai competenti organi di controllo interno;

10. di provvedere alla pubblicazione del piano triennale 2016 – 2018 sul sito istituzionale dell’Ente;

11. di dare atto che, preliminarmente all’adozione del presente atto, è stata data informazione alle Organizzazioni sindacali e alla RSU (nell’incontro del 3 marzo 2016 e successivamente via mail in data 8 marzo 2016) circa la volontà dell’amministrazione di approvare il Piano di razionalizzazione delle spese 2016-2018, e che si provvederà a seguito di adozione alla trasmissione di suddetto piano alle predette organizzazioni;

12. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri di cui all’art. 49 del T.U.E.L. come in premessa indicato;

13. di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.

134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, attesa la necessità di dare piena ed immediata attuazione alle azioni ed interventi del Piano;

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

A voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

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SINDACO SEGRETARIO GENERALE

F.to GNASSI ANDREA F.to LAURA CHIODARELLI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione del Dipendente Comunale incaricato dal servizio, attesta che per copia della presente deliberazione e' stata disposta la pubblicazione all'Albo pretorio per 15 giorni dal 01.04.2016.

Rimini lì 01.04.2016 SEGRETARIO GENERALE Laura Chiodarelli

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