SICUREZZA MACCHINE:
Marcatura CE: sicurezza formale o sicurezza sostanziale?
Seminario tecnico - 21 ottobre 2010
Con il patrocinio di
La direttiva macchine 2006/42/CE: acquisto, integrazione, messa in servizio e collaudo di linee
complesse
La direttiva macchine 2006/42/CE: acquisto, integrazione, messa in servizio e collaudo di linee
complesse
Relatore: ing. Matteo Pettenuzzo NECSI srl
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UN BREVE RICHIAMO AL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/42/CE
Macchine (insieme di componenti di cui almeno uno mobile collegati tra di loro solidalmente per una applicazione bendeterminata, equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato con un sistema di azionamento)
;
Insiemi di Macchine (disposte e comandate in modo da avere un funzionamento solidale)
Attrezzature intercambiabili;
Componenti di sicurezza;
Accessori di sollevamento (posti tra il carico e la macchina di sollevamento o sul carico);
Catene, funi, cinghie
(progettate e costruite a fini di sollevamento);
Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica; QUASI-MACCHINE
(non in grado di garantire una applicazione ben determinata)Recepimento italiano con il D.Lgs. 17/2010
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L’iter CE di una MACCHINA – 2006/42/CE
In conformità all’All. I i principi generali punto 1
Valutare i rischi della macchina
Individuare le soluzioni
Costituire il F.T.C.
Manuale delle Istruzioni per l’Uso
Dichiarazione CE di conformità Marcatura CE
Manuale delle Istruz. per l’Uso
In conformità ai RES – All. I In conformità all’All. VII parte A
In conformità all’All. I punto 1.7.4
In conformità all’All. II parte 1 sez. A In conformità all’All. III
FORMAZIONE E INFORMAZIONE
FABBRICANTE O MANDATARIO
UTILIZZATORE DATORE DI
LAVORO
MACCHINA
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L’iter per la QUASI-MACCHINA – 2006/42/CE
Valutare i rischi
Facoltà di dichiarare i RES soddisfatti
Doc. Tecnica Pertinente
Istruz. per l’assemblaggio
Dichiarazione di incorporazione Marcatura CE
Istruz. per l’assemblaggio
In conformità ai RES – All. I
In conformità all’All. VII parte B
In conformità all’All. VI
In conformità all’All. II parte 1 sez. B
Montaggio e inserimento dentro la macchina
QUASI - MACCHINA
FABBRICANTE O MANDATARIOUTILIZZATORE COSTRUTTORE FINALE
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IMPATTI IN FASE DI ACQUISTO DA CONSIDEARE
S
Sicurezza
A
Ambientali
I
Infrastrutture
O
Organizzazione del lavoro
U
Interazione uomo macchina
MACCHINE E INSIEMI COMPLESSI
C
Certificazioni e autorizzazioni
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PRINCIPALI CRITICITA’ NELL’APPLICAZIONE
DELL’ITER CE A MACCHINE E INSIEMI COMPLESSI
E’ necessario un approccio multidisciplinare che coinvolga competenze di ingegneria civile/edile (opere strutturali delle macchine), meccaniche (idrauliche, pneumatiche, meccanica generale, analisi FEM,ecc.), elettriche/elettroniche (PLC, supervisione ecc.), aspetti ambientali (emissioni, scarichi industriali ecc.);
E’necessario essere in possesso di conoscenze tecniche in materia di direttive, leggi e standards applicabili;
Capacità di gestione e coordinamento tecnico (project
management) di commesse complesse con generalmente un numero elevato di imprese
Nel caso in cui l’utilizzatore diventi fabbricante spesso nascono problematiche legate alle competenze del personale tecnico aziendale nel gestire l’iter certificativo.
Difficoltà nel conoscere e prevenire le modalità di funzionamento e di utilizzo in tutte le condizioni operative (normale
funzionamento, manutenzioni, operazioni di ripristino ecc.)
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Dati non conformità rilevate da 5° rapporto ISPESL
NOTE: le macchine costruite in regime di
“autocertificazione” rimangono le più esposte a
problematiche di non conformità
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Dati non conformità rilevate da 5° rapporto ISPESL
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Dati non conformità rilevate da 5° rapporto ISPESL Non conformità per gruppi di RES
NOTE: le tre principali cause di non conformità,
COMANDI,PROTEZIONI E MARCATURA/ISTRUZIONI sono
imputabili principalmente ad una carente analisi dei
rischi oltre ovviamente ad aspetti economici.
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Ma quando serve l’iter CE?
Il DPR 459/96 identificava i casi per i quali risultava necessario procedere con l’iter CE:
1. Caso 1
Macchina nuova (*)2. Caso 2A e 2B
(**) Modifica sostanziale3. Caso 3 (**)
Modifica condizioni di utilizzo(*) Nuova = mai messa in servizio per la prima volta
(**) Riguardano sia macchine marcate CE sia macchine non marcate CE
Il D.Lgs. 17/2010 e la nuova direttiva 2006/42/CE cosa
prevedono?
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CASO 1: marcatura CE di macchine nuove
Caso 1A: Macchina singola nuova
Caso 1B: Insiemi di macchine nuove e/o quasi macchine nuove
Caso 1C: Inserimento di un insieme di macchine e/o quasi macchine nuove su linea esistente già messa in servizio
Molto frequentemente gli utilizzatori/datori di lavoro assumono più o meno coscientemente lo “status” di
fabbricanti ai sensi della direttiva macchine per i casi 1B e 1C
La marcatura CE di insiemi di macchine rimane una attività che richiede una competenza elevata e valutazioni mai
banali.
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D.Lgs. 17/2010 – insiemi di macchine (art 2)
D.Lgs. 17/2010 : Insiemi di macchine, o di quasi-macchine, che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un
funzionamento solidale;
INSIEMI
INSIEMI DI DI MACCHINE (definizione linea guida) MACCHINE (definizione linea guida)
Le unità (singole macchine) devono essere:
• assemblate per eseguire una funzione comune (es. produzione di un dato prodotto)
• funzionalmente collegate, in modo tale che l’operatività di una unità influisca sull’operatività di altre unità o di tutto l’insieme, rendendosi così necessaria la valutazione dei rischi dell’insieme
• che le unità costituenti l’insieme abbiano un sistema di comando comune
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Impianti industriali e insiemi di macchine
La definizione di insieme di macchine non copre necessariamente un impianto industriale completo costituito da un numero considerevole di macchine, insiemi di macchine ed altre apparecchiature di fabbricanti diversi.
Se l’impianto può essere diviso in sezioni, può configurarsi come complesso di insiemi di macchine (es. ISOLE: carico – processo – confezionamento e scarico)
IMPIANTO INDUSTRIALE O LINEE
INSIEME A INSIEME B
MACCHINE MACCHINE MACCHINA
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Marcatura CE INSIEME
Marcatura CE INSIEME
+ + + +
In mancanza di un fabbricante di “mestiere” (soggetto che immette sul mercato), è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio una macchina o una quasi- macchina. (VALE SIA IERI SIA OGGI)
MACCHINA MACCHINA
CASO 1B: Utilizzatore che si “autocostruisce”
un INSIEME: rimane l’obbligo di marcare CE
MACCHINA B MACCHINA B QUASI MACCHINA
QUASI MACCHINA
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CASO 1B - D.Lgs. 17/2010 e Insiemi di macchine
Il fabbricante dell’insieme può non essere anche fabbricante delle singole unità. In tal caso le singole unità vengono immesse sul mercato indipendentemente.
La singola unità
può operare indipendentemente
MACCHINALa singola unità
non può operare indipendentemente
QUASI-MACCHINAL’INSIEME
Il fabbricante dell’insieme di macchine deve assicurare la rispondenza dell’intero insieme ai RES
L’insieme di macchine è soggetto al D.lgs. 17/2010 perché la sua sicurezza dipende non solo dalla sicurezza delle singole unità ma anche dalla
compatibilità delle unità e dalla loro interfaccia
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CASO 1C - Sostituzione o aggiunta di una singola macchina su un insieme di macchine esistenti
L’L’INSIEMEINSIEME
Nulla è richiesto per la parte
non interessata dall’intervento
LA NUOVA UNITA’
È una macchina È una quasi-macchina
L’incorporazione della nuova unità nell’insieme esistente deve essere Considerata come un
un’’installazioneinstallazione di una macchina
Colui che incorpora la quasi Macchina deve:
1) valutare i rischi relativi
all’interfaccia fra la quasi-macchina e l’insieme
2) soddisfare i RES non soddisfatti dal fabbricante della quasi-macchina
3) seguire le istruzioni di assemblaggio (solo per la nuova unità,
così come assemblata)
La sostituzione o aggiunta di unità
influisce in maniera sostanziale sull’operatività
o la sicurezza della macchina
o implica notevoli modifiche
dell’insieme
OBBLIGO DI MARCATURA CE (per tutto l’insieme)
La sostituzione o aggiunta di unità
influisce in maniera significativa sull’operatività o la sicurezza
dell’insieme esistente?
SISI NONO
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CASO 1B 1C- marcatura CE di insiemi di macchine nuove: problematiche maggiormente riscontrate
L’iter certificativo tipicamente viene avviato in forte ritardo
quando le macchine sono già state acquistate o peggio quando sono in fase di messa in servizio;
Scarso coinvolgimento dell’ufficio tecnico nella corretta
definizione delle specifiche tecniche di acquisto delle singole macchine e delle loro problematiche di integrazione;
RARAMENTE viene effettuata una approfondita analisi dei rischi per le definizioni dei pericoli generati dal collegamento di più
macchine (tipicamente viene effettuata in fase di messa in servizio!).
Spesso gli utilizzatori (che diventano fabbricanti nel caso di mancanza di un capo-commessa / costruttore) demandano inconsciamente al system integrator l’onere di definire le
caratteristiche dei circuiti di comando con funzione di sicurezza CAT., PL/SIL required (elettrici, pneumatici ed oleodinamici).
Difficoltà nella gestione e coordinamento di un numero elevato di fornitori ed installatori
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CASO 1B 1C- marcatura CE di insiemi di macchine
nuove: acquisto, messa in servizio e documentazione
Preliminarmente alla definizione dei contratti di acquisto delle singole unità effettuare una analisi delle direttive applicabili alle varie forniture in modo da chiarire gli obblighi di marcatura CE
Acquisto: direttiva 2006/42/CE macchina o quasi macchina?
CHIARIRE CONTRATTUALMENTE
Acquisto: direttiva PED 97/23/CE alle tubazioni e gruppi regolazione metano e ossigeno o agli insiemi PED (gruppi oleodinamici completi);
Acquisto: direttiva ATEX su filtri o silos carbone? Gruppi distribuzione e regolazione metano forni?;
Nelle offerte pretendere che vengano specificati i limiti di utilizzo della singola macchina in modo da poter effettuare una
comparazione e analisi con le modalità di utilizzo dell’insieme;
Specificare i limiti di batteria (o di fornitura) e conseguentemente definire gli obblighi relativi alla marcatura CE;
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QUASI MACCHINE: RIMANGONO ALCUNI DUBBI
Molte macchine che prima venivano fornite con la
“dichiarazione di incorporazione” secondo la 98/37/CE e quindi non marcate CE ora dovranno essere MARCATE CE anche se prive di sistema di azionamento (motore, sistema di trasmissione, sistema di controllo).
Macchine prive di parti progettate per soddisfare ad alcuni RES come impianti di aspirazione, mezzi di accesso,ecc. ora dovranno essere MARCATE CE anche se per motivi
contrattuali tali opere sono demandate all’utilizzatore.
La classificazione “macchina” o “quasi-macchina” rimane soggetta a molteplici interpretazioni discordanti tra gli operatori del settore;
Nota bene: per le quasi macchine il fabbricante non ha
l’obbligo di rispettare i RES ma ha la facoltà di applicare e
rispettare uno o più requisiti;
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Opere di completamento e quasi macchina:
mezzi di accesso
Accesso alla macchina
L’accesso ai posti di lavoro o punti di intervento è un RES previsto dalla 98/37/CE (anche dalla
2006/42/CE e dal D.Lgs. 17/2010) al punto 1.6.2.
Il costruttore non sempre conosce come l’utilizzatore finale intende usare la macchina le aree che la circondano oppure il modo in cui il materiale è caricato per la
lavorazione.
1) E’ consentito al costruttore di una macchina di omettere mezzi di accesso ai posti di produzione?
No. Il costruttore della macchina così come definito dalla direttiva, è responsabile della conformità ai RES dell’allegato I della D.M. al momento
dell’immissione sul mercato. Questo include Il RES 1.6.2
2) E’ permesso trasferire all’utilizzatore finale le responsabilità della scelta e della fornitura dei mezzi di accesso ai posti di produzione attraverso un apposito accordo contrattuale tra le parti?
No. Comunque, il costruttore può completare la procedura di valutazione di conformità dopo l’installazione ma prima della sua messa in servizio. Mezzi di accesso in conformità ai RES
possono in tale caso includere parti già esistenti nel luogo di installazione o forniti dall’utilizzatore finale.
Il fascicolo tecnico dovrà essere in tal caso
aggiornato per includere la descrizione di questi mezzi di accesso e come essi ottemperano ai RES dell’allegato I della direttiva.
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CASO 1B 1C- marcatura CE di insiemi di macchine
nuove: acquisto, messa in servizio e documentazione
Con i vari attori della commessa (parte meccanica, elettrica, idraulica ecc.) chiarire gli obblighi e le responsabilità in materia di marcatura CE (chi assume il ruolo del fabbricante? In caso di acquisto di macchine
marcate CE prive di parti, chi si occupa della certificazione delle parti integrate?)
Su commesse molto complesse risulta di fondamentale importanza
effettuare una ANALISI DEI RISCHI PRELIMINARE ma indispensabile per far emergere le criticità da gestire a livello contrattuale con i fornitori.
Su commesse molto complesse una buona ed efficacie analisi dei rischi può essere effettuata solo tramite il contributo attivo di tutte le figure
aziendali coinvolte nella gestione della macchina/insieme quali capi turno/reparto, manutentori, tecnici sicurezza ecc.
Esplicitare dopo la conclusione della analisi dei rischi l’elenco delle
funzioni di sicurezza da realizzate tramite circuiti di comando in modo da agevolare le operazioni di validazione in fase di collaudo finale.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!