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Manovra Finanziaria. La riduzione del cuneo fiscale. Ulteriori deduzioni dalla base imponibile IRAP vengono introdotte con la Finanziaria

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Approfondimenti M anovra F inanziaria

La Finanziaria 2007 (1) interviene in maniera con- sistente per ridurre il cuneo fiscale e, conseguente- mente, favorire la competitività delle imprese me- diante l’introduzione di ulteriori deduzioni, rispet- to a quelle già vigenti contemplate nell’art. 11 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, dalla base impo- nibile dell’IRAP che vengono accentuate nel caso di lavoratori occupati nelle regioni del Mezzogior- no e di impiego di donne lavoratrici.

Deduzione forfetaria IRAP e degli oneri sociali Deduzioni forfetarie

Il comma 266 dell’articolo unico della legge Fi- nanziaria 2007 riscrive, in maniera ampia, l’art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997, in particolare la lett. a) so- stituisce la lett. a) del comma 1 del predetto art.

11, introducendo ulteriori ipotesi di deduzione dal- la base imponibile IRAP sempre collegate a costi inerenti alle spese di lavoro. La modifica normati- va non coinvolge quella serie di spese, sempre ri- conducibili al personale, che già in precedenza erano deducibili dalla base imponibile IRAP: i contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli appren- disti, ai disabili e al personale assunto con contrat- ti di formazione lavoro (2) e, per tutti i soggetti passivi, ad eccezione delle pubbliche amministra- zioni e delle amministrazioni degli organi costitu- zionali (3) e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale, i costi per il personale addetto al- la ricerca e sviluppo, compresi quelli sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione

di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a con- dizione che l’effettività della spesa sia asseverata da uno dei soggetti indicati nella disposizione. Il nuovo art. 11 del decreto istitutivo dell’IRAP con- cede, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2007, la possibilità di dedurre una par- te del costo dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato e l’intero ammontare dei contributi sociali. Considerato che le nuove dedu- zioni dalla base imponibile IRAP sono entrate in vigore il 1° gennaio 2007 (come la maggior parte delle norme contenute nella legge Finanziaria per il 2007), le medesime dovranno essere, da subito, gestite nei quadri IQ dei modelli UNICO 2007 re- lativi alle società di capitali e agli enti non com- merciali (4). Tali soggetti, infatti, possono essere

La riduzione del cuneo fiscale

U lteriori deduzioni dalla base imponibile IRAP vengono introdotte con la Finanziaria 2007 dopo quelle, già a regime, previste dall’art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997. In particolare, i commi dal 266 al 269 dell’articolo unico della citata legge contengono numerose disposizioni che incidono sulla base imponibile IRAP al fine di ridurre il cosiddetto cuneo fiscale, ossia il divario esistente tra costo complessivo sostenuto dall’impresa per i lavoratori

dipendenti e retribuzione netta percepita dai lavoratori stessi. Il nuovo assetto normativo, in sostanza, consente alle imprese di dedurre nuovi oneri connessi al costo del lavoro

perseguendo, anche, ulteriori finalità tese ad incrementare la capacità competitiva delle aziende e a promuovere l’incremento dell’occupazione stabile.

di Andrea Trevisani

Andrea Trevisani - Responsabile fiscale Confartigianato Note:

(1) Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in Banca Dati BIG, IPSOA.

(2) Si ricorda che con circolare 5 aprile 2005, n. 13/E, in Corr.Trib.

n. 19/2005, pag. 1537, con commento di M. Procopio, l’ammini- strazione finanziaria ha precisato che a seguito dell’approvazione della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (cd. «legge Biagi»), il riferimen- to a contratti di formazione lavoro, contemplato dal D.Lgs. n.

446/1997, è da intendersi esteso ai nuovi contratti d’inserimento, destinati ad assolvere a finalità analoghe.

(3) Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Corte costitu- zionale e Presidenza della Repubblica.

(4) Il nuovo comma 3-bis inserito nell’art. 2 del D.P.R. n. 322/1998 dal comma 67 dell’articolo unico della legge Finanziaria 2007 prevede che i modelli UNICO devono essere resi disponibili dal- l’Agenzia delle entrate entro il 15 febbraio di ciascun anno. Con comunicato stampa del 16 febbraio 2007 l’Agenzia delle entrate ha informato che i modelli UNICO 2007 sono in corso di pubbli- cazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Approfondimenti

M anovra F inanziaria

caratterizzati da un periodo d’imposta non coinci- dente con l’anno solare (ad esempio, 1° giugno 2006 - 31 maggio 2007) e dovranno, in tale ipote- si, presentare comunque la dichiarazione sul mo- dello UNICO 2007, in quanto, in base al comma 1 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall’art. 37, comma 10, del D.L. 4 luglio 2006, n.

223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 «ai fini delle imposte sui red- diti e dell’imposta regionale sulle attività produtti- ve le dichiarazioni sono redatte, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati entro il 31 gennaio … omissis … da utilizzare per le dichiara- zioni dei redditi e del valore della produzione rela- tive all’anno precedente ovvero, in caso di periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, … omissis … per le dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre del- l’anno precedente a quello di approvazione». Ri- tornando all’esame della novella deduzione, il nu- mero 1) della nuova lettera a) prevede la deduzio- ne di un ammontare pari a 5.000 euro, su base an- nua, per ogni lavoratore dipendente a tempo inde- terminato impiegato nel periodo d’imposta mentre il numero 2), della medesima lettera, acconsente che per ogni lavoratore, sempre assunto con con- tratto a tempo indeterminato, venga dedotta, su ba- se annua, una somma pari a 10.000 euro purché il medesimo sia impiegato in una delle seguenti re- gioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Quest’ultima deduzione è alternativa a quella dei 5.000 euro spettante, indipendentemente dal luogo in cui ven- gono impiegati i lavoratori, ed, inoltre, può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall’applica- zione della regola de minimis stabilita dal regola- mento (CE) della Commissione 12 gennaio 2001, n. 69/2001 (5). Appare subito evidente che la de- duzione in oggetto riduce l’imposizione IRAP, che grava sul costo del lavoro, ponendo come unica condizione per poter beneficiare della riduzione stessa che l’impresa, nel corso del periodo d’impo- sta, abbia avuto in forza dipendenti con contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato; non risulta necessario, pertanto, effettuare nuove as- sunzioni come richiesto, ad esempio, per fruire della deduzione prevista per le neo assunzioni dal comma 4-quater del medesimo art. 11.

La norma stabilisce, inoltre, che l’importo dell’a-

gevolazione (pari a 5.000 o 10.000 euro) spetta su base annua e deve essere ragguagliato ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel periodo d’impo- sta. Riparametrazione similare è disposta nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale, in tutte le forme ammesse (orizzontale, verticale e misto) di- sciplinate dall’art. 1 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61.

Risulta subito chiaro che la deduzione riguarda an- che i dipendenti che non sono più in forza alla fine del periodo d’imposta in quanto l’agevolazione, come peraltro affermato nella Relazione governa- tiva al provvedimento, consiste in un abbattimento forfetario della base imponibile in relazione a cia- scun lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta.

Caso esemplificativo

Nel corso del periodo d’imposta, l’impresa Alfa ha evidenziato la seguente situazione in ordine ai la- voratori dipendenti a tempo indeterminato.

Dipendente Periodo Deduzione di assunzione forfetaria

di base spettante Rossi In forza per Euro 5.000

tutto il periodo d’imposta

Verdi Assunto Euro 2.931,51

il 1° giugno pari a (5.000 x 214) 365

Bianchi In forza dal Euro 4.164,38 pari 1° gennaio a (5.000 x 304) al 31 ottobre 365

Neri Assunto il Euro 1.678,08 pari 1° maggio con a (5.000 x 245 x 1 ) contratto a tempo 365 2 parziale di 4 ore

giornaliere

Totale deduzione spettante Euro 13.773,97

Nota:

(5) Dal 1° gennaio 2007 è operativo il nuovo regolamento sugli aiuti di Stato di importo limitato. Infatti il regolamento (CE) n.

1998/2006 ha sostituito la precedente disciplina elevando a 200.000 euro (al lordo di imposte ed oneri), su tre anni, la soglia di aiuti precedentemente fissata a 100.000 euro. Il nuovo Regola- mento ha incluso, inoltre, nel regime de minimis anche il settore dei trasporti precedentemente non ammesso al citato regime, tuttavia, per tale comparto, la soglia de minimis è dimezzata (100.000 euro).

(3)

Deduzione dei contributi assistenziali e previdenziali La seconda deduzione intro- dotta attiene, invece, agli oneri sociali, vale a dire ai contributi previdenziali ed assistenziali a carico del da- tore di lavoro relativi ai lavo- ratori dipendenti a tempo in- determinato. I contributi pre- videnziali (6) servono a fi- nanziare le pensioni di cui i lavoratori usufruiranno, men- tre quelli assistenziali (7) so- no destinati a salvaguardare il reddito dei medesimi in ca- so di eventi avversi (disoccu- pazione, malattia, maternità, ecc). In relazione alle diverse

modalità di calcolo della base imponibile IRAP, la deduzione potrà essere applicata solo dai soggetti passivi che determinano la stessa con il metodo analitico; diversamente per chi utilizza il cosiddet- to metodo retributivo, l’esclusione di tali oneri dalla base imponibile è già operante (8).

Ambito soggettivo di applicazione

ed entrata in vigore delle nuove deduzioni

Le nuove deduzioni non possono essere utilizzate da alcune tipologie di contribuenti:

• banche;

• altri enti finanziari;

• imprese di assicurazione;

• imprese operanti nel settore delle cosiddette uti- lities: imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomuni- cazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

I commi 267 e 268 dell’articolo unico della legge Finanziaria 2007 disciplinano l’entrata in vigore delle nuove deduzioni prevedendo che sia la dedu- zione forfetaria di base (5.000 euro), che quella maggiorata (10.000 euro), e sia la deduzione degli oneri sociali si applicano, per tutti i soggetti, a partire dal mese di febbraio 2007 e in misura ri- dotta alla metà fino al mese di giugno; solo a par- tire dalle retribuzioni di luglio, pertanto, le nuove deduzioni diverranno operative per il loro intero

ammontare. Nei citati commi viene espressamente previsto che le deduzioni forfetarie andranno ragguagliate ad an- no; medesima disposizione non viene prevista per la de- duzione dei contributi previ- denziali in quanto l’ammon- tare deducibile sarà determi- nato in relazione agli importi di detti oneri concernenti i singoli mesi retribuiti.

Esempio di calcolo

per il periodo d’imposta 2007 Si consideri un’impresa, ope- rante nel Nord Italia, con un solo dipendente a tempo inde- terminato per tutto il periodo d’imposta 2007 avente retribuzione lorda annua pari a 20.000 euro. I contributi sociali a carico del datore di lavoro (24,95% della retribuzione lorda) sono pari a 4.990 euro.

In relazione ai diversi periodi di paga il carico per oneri sociali ammonta ad euro 415,83 (4.990: 12).

Mese Deduzione Deduzione

forfetaria di per oneri sociali base

Gennaio 2007 Zero Zero

Da febbraio 208,33 per 207,91 per a giugno 2007 ciascun mese ciascun mese

(5.000: 12: 2) (415,83: 2) Dal luglio a 416,66 per 415,83 per dicembre 2007 ciascun mese ciascun mese

Deduzione 3.541,61 3.534,53

totale

Per quanto concerne la tredicesima mensilità, pre- vista dalla generalità dei contratti, la stessa, di

Approfondimenti M anovra F inanziaria

Deduzioni per lavoratori a tempo indeterminato

A partire dal 1° gennaio 2007, in modo graduale nel corso dell’anno,

diverranno operative le nuove deduzioni relative a costi inerenti a lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato. In particolare entreranno in vigore la deduzione forfetaria di base pari a 5.000 per ogni lavoratore, quella maggiorata per le imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia pari a 10.000 euro per dipendente e quella relativa agli oneri sociali.

LA NOVITA’ NORMATIVA

Note:

(6) Pari al 23,81% della retribuzione lorda.

(7) Pari all’1,14% della retribuzione lorda.

(8) La determinazione della base imponibile con il cosiddetto metodo retributivo è riservata ai soggetti di cui alle lettere e) ed e-bis) dell’art. 3 del decreto istitutivo dell’IRAP: enti non com- merciali di cui alla lett. c), comma 1, dell’art. 73 del T.U.I.R. relati- vamente all’attività non commerciale svolta, pubbliche ammini- strazioni, amministrazioni degli organi Costituzionali e organi le- gislativi delle regioni a statuto speciale.

(4)

norma, viene corrisposta nel corso del mese di dicembre, ma la sua maturazione avvie- ne per tanti dodicesimi quanti sono i mesi lavorati nel corso dell’anno e all’atto della cor- responsione la medesima vie- ne assoggettata agli oneri previdenziali e assistenziali.

A tal riguardo dovrà essere chiarito se gli oneri sociali relativi alla tredicesima men- silità saranno integralmente deducibili in quanto determi- nati a dicembre 2007 ovvero se occorrerà imputare ad ogni singolo mese un dodicesimo degli stessi e, conseguente-

mente, in sede di deduzione tener conto dei limiti imposti in relazione al periodo d’imposta 2007.

L’ammontare della deduzione, in tutti i casi, non può superare, ai sensi del nuovo comma 4-septies dell’art. 11 del decreto istitutivo dell’IRAP, il co- sto che l’impresa deve sopportare in relazione a ciascun dipendente.

Compatibilità con la disciplina comunitaria delle nuove norme

Sia la deduzione forfetaria di base che quella rela- tiva agli oneri sociali, essendo selettive, in quanto escludono dalla loro applicazione alcuni settori economici (vedi supra), necessitavano di autoriz- zazione comunitaria perché potenzialmente quali- ficabili come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87, par. 1, del Trattato CE. Diversamente la deduzio- ne forfetaria maggiorata riservata alle imprese operanti nelle cosiddette aree svantaggiate del Sud entra immediatamente in vigore (con le limi- tazioni temporali viste supra) non essendo richie- sta nessuna autorizzazione comunitaria perché rientrante nel cosiddetto regime de minimis. La mancata autorizzazione da parte della Commissio- ne europea entro gennaio 2007 potrebbe determi- nare un problema di decorrenza delle nuove di- sposizioni. Vale la pena, inoltre, ricordare che per quanto concerne la deduzione nelle aree del Mez- zogiorno per la verifica del limite de minimis oc- correrà aver riguardo all’effettivo risparmio di IRAP scaturente dall’applicazione delle nuove

norme. In pratica, il limite dei 200.000 euro, nell’arco di un triennio, andrà verifi- cato in relazione all’imposta risparmiata e non all’am- montare di base imponibile ammesso in deduzione.

Alternatività

delle nuove disposizioni rispetto ad altre

deduzioni IRAP

Le nuove deduzioni IRAP ri- sultano alternative con altre disposizioni già tese a ridurre l’impatto del costo del lavoro nel calcolo della base impo- nibile IRAP. Il nuovo comma 4-septies inserito nell’art. 11 del D.Lgs. n.

446/1997 individua chiaramente le ipotesi di non cumulabilità; le deduzioni in commento non posso- no, infatti, sommarsi a quelle contemplate, sempre nel citato art. 11, dal:

• comma 1, lett. a), n. 5: spese relative agli ap- prendisti, ai disabili, al personale assunto con con- tratti di formazione lavoro e al personale addetto alla ricerca e sviluppo;

• comma 4-bis1: deduzione, per i soggetti passivi - ad esclusione delle pubbliche amministrazioni - con componenti positivi che concorrono alla for- mazione del valore della produzione non superiori a 400.000 euro, di un importo pari a 2.000 euro per ogni lavoratore dipendente impiegato nel pe- riodo d’imposta fino ad un massimo di 5 dipen- denti (9);

• comma 4-quater: deduzione per gli incrementi oc- cupazionali, rispetto alla base occupazione del 2004, intervenuti nei periodi d’imposta 2005-2006 e 2007 di un importo pari al costo del lavoro del neo assun- to con un limite massimo di 20.000 euro e dell’in- cremento complessivo del costo del lavoro (10);

Approfondimenti

M anovra F inanziaria

Autorizzazione

della Commissione europea Le nuove deduzioni IRAP configurano dei potenziali aiuti di Stato e, pertanto, il regime avrebbe dovuto essere preventivamente autorizzato dalla Commissione europea entro il mese di gennaio 2007. La mancata autorizzazione potrebbe comportare una rimodulazione dei periodi interessati dall’agevolazione: in particolare sia la deduzione forfetaria di base che quella concernente gli oneri sociali diverranno operative solo successivamente al via libera dato da Bruxelles.

IL PROBLEMA APERTO

Note:

(9) Cfr. risoluzione dell’Agenzia delle entrate 10 agosto 2004, n.

116/E, in Corr.Trib. n. 36/2004, pag. 2870, con commento di G. Ga- velli.

(10) Cfr. circolari dell’Agenzia delle entrate 13 febbraio 2006, n.

7/E, in Corr.Trib. n. 12/2006, pag. 959, con commento di A. Dodero e A. Trevisani, e 12 luglio 2006, n. 26/E, ivi n. 33/2006, pag. 2630, con commento di A.Trevisani.

(5)

• comma 4-quinquies: au- mento della deduzione previ- sta dal comma 4-quater nelle ipotesi di neo assunzioni nel- le aree svantaggiate del Cen- tro-Nord e del Sud;

• comma 4-sexies: nuova agevolazione, introdotta dalla Finanziaria 2007, in relazio- ne all’assunzione di donne lavoratrici rientranti nella de- finizione di lavoratore svan- taggiato (vedi infra).

Considerata la formulazione letterale del comma 4-septies (11) la verifica della conve- nienza ad applicare le nuove

deduzioni ovvero quelle sopra indicate andrà effet- tuata in relazione a ciascun dipendente in forza purché, ovviamente, ricorrano le condizioni di ap- plicabilità delle deduzioni stesse.

Nuova deduzione per l’assunzione di lavoratrici in situazioni di svantaggio Il nuovo comma 4-sexies introduce una specifica nuova deduzione collegata con l’assunzione di la- voratrici che si trovano in situazione di svantaggio secondo quanto prescritto dal regolamento (CE) 12 dicembre 2002, n. 2204. Il legislatore nel con- fermare le deduzioni spettanti nel caso di assun- zione di neo lavoratori in zone svantaggiate del Paese (comma 4-quinquies del citato art. 11) ha previsto, in alternativa, un’ulteriore deduzione dalla base imponibile IRAP in caso di assunzioni di donne lavoratrici rientranti nella definizione co- munitaria di lavoratore svantaggiato, come identi- ficata dalla relativa disciplina recata dal Regola- mento (CE) n. 2204/2002 della Commissione eu- ropea del 12 dicembre 2002 (12). A tal riguardo l’art. 2, lett. f), n. xi), del citato Regolamento pre- vede che per lavoratrice svantaggiata si intende qualsiasi donna di un’area geografica al livello NUTS II (Nomenclatura delle unità territoriali sta- tistiche), nella quale il tasso medio di disoccupa- zione superi il 100% della media comunitaria da almeno due anni civili precedenti, e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150%

del tasso di disoccupazione maschile dell’area considerata, per almeno due dei tre anni civili pre-

cedenti. Con decreto del Mi- nistro del lavoro e delle poli- tiche sociali 17 novembre 2005 sono state individuate le aree geografiche che pre- sentano le caratteristiche pre- viste dal Regolamento comu- nitario, in particolare sono interessate le seguenti regio- ni: Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

La norma dispone che nell’i- potesi le nuove assunzioni ri- guardino tali soggetti, l’im- porto deducibile determinato ai sensi del comma 4-quater - consistente nel minore importo tra il costo del la- voro del neoassunto e 20.000 euro - è, rispettiva- mente, moltiplicato:

• per cinque, nel caso che le assunzioni vengano effettuate nelle aree ammissibili alla deroga previ- sta dall’art. 87, par. 3, lett. c), del Trattato CE (si tratta di assunzioni effettuate in Molise, Abruzzo, e in determinate zone localizzate in regioni del Centro-Nord);

• per sette, nel caso che le nuove assunzioni av- vengano nelle aree ammissibili alla deroga previ- sta dall’art. 87, par. 3, lett. a), del Trattato CE (si tratta di assunzioni effettuate nelle regioni del Sud: Calabria, Basilicata, Campania, Puglia, Sar- degna e Sicilia).

Si sottolinea che la nuova disposizione normativa (contenuta nel comma 4-sexies) non risulta ben coordinata con il comma 4-quinquies per quanto concerne l’individuazione dei territori che possono beneficiare dell’agevolazione. È evidente, infatti, che non vi è perfetta coincidenza fra le aree indivi- duate dal decreto ministeriale citato e quelle indi- cate nelle lettere a) e c) dell’art. 87, par. 3, del Trattato CE: la regione Lazio non rientra, ad esem- pio, tra i territori in deroga mentre sia l’Abruzzo

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Assunzione di neo lavoratrici svantaggiate

L’assunzione di neo lavoratrici svantaggiate secondo i criteri stabiliti dal Regolamento (CE) n. 2204/2002 che determina un incremento di base occupazionale comporta la possibilità di incrementare la deduzione base che viene moltiplicata per sette o per cinque a seconda delle aree in cui opera l’impresa che provvede all’assunzione. La deduzione, così rinforzata, può azzerare

completamente la base imponibile IRAP.

LA NOVITA’ NORMATIVA

Note:

(11) Testualmente il comma 4-septies prevede che «per ciascun dipendente ... omissis … l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4) è alternativa… omissis

…».

(12) Si ricorda che ai sensi dell’art. 11 il Regolamento ha cessato la sua validità al 31 dicembre 2006.

(6)

che le altre aree del Centro-Nord ammesse alla de- roga prevista dalla lett. c) non figurano fra i terri- tori in cui la donna è considerata un lavoratore svantaggiato. Tale mancato coordinamento potreb- be determinare il mancato riconoscimento dell’in- cremento della deduzione per le assunzioni di la- voratrici svantaggiate effettuate nel Lazio. Sul punto è necessario un chiarimento ufficiale del- l’amministrazione finanziaria.

Condizione indispensabile per poter beneficiare dell’agevolazione è costituita, come peraltro già previsto dalla disciplina attualmente vigente, dal- l’assunzione di personale, in particolare donne la- voratrici, con contratto a tempo indeterminato nel periodo d’imposta 2007.

Verificata tale prima condizione, la spettanza del- l’agevolazione è ulteriormente subordinata al fatto che, al termine del citato periodo d’imposta, il nu- mero dei lavoratori occupati, con contratto a tem- po indeterminato, risulti superiore a quello dei la- voratori mediamente occupati con il medesimo contratto nel periodo d’imposta precedente.

Per determinare la deduzione spettante occorre, preliminarmente, effettuare il calcolo della dedu- zione «base» e, solo successivamente, moltiplicare per sette ovvero per cinque tale valore.

Una volta determinati i dipendenti per i quali com- pete la deduzione, la norma prevede che la dedu- zione base è pari al minor importo fra:

a) 20.000 euro moltiplicato per il numero dei di- pendenti neoassunti;

b) il costo del personale neoassunto nel corso del periodo d’imposta;

c) l’incremento del costo globale del lavoro indi- cato in conto economico e classificabile nell’art.

2425, primo comma, lett. B), numeri 9) e 14), c.c.

È di tutta evidenza che la formulazione della nor- ma, come confermato peraltro dalla circolare 13 febbraio 2006, n. 7/E (13), porta a concludere che la deduzione dalla base imponibile nella aree svantaggiate è superiore al costo del lavoro incre- mentale e può portare ad azzerare la base imponi- bile del tributo erodendo le altre componenti della stessa.

Per meglio comprendere tale affermazione, basti il seguente esempio in relazione all’assunzione di una donna lavoratrice avvenuta il 1° gennaio 2007 in un’area ammessa alla deroga di cui alla lett. a), par. 3, dell’art. 87 del Trattato CE:

Costo del lavoro della neoassunta 17.000 euro Deduzione massima spettante 20.000 euro Incremento globale del costo

del lavoro 15.000 euro

Deduzione base spettante 15.000 euro sull’intero territorio nazionale (pari al minore

dei tre importi precedenti) Deduzione spettante per l’area 105.000 euro

ammessa alla deroga (15.000 x 7)

La norma precisa, inoltre, che la maggiorazione spetta nei limiti di intensità di aiuto consentiti, per l’assunzione di lavoratori svantaggiati, dal regola- mento (CE) n. 2204/2002, nonché le ulteriori con- dizioni in materia di assunzioni di lavoratori svan- taggiati previsti dallo stesso regolamento.

Sul tema delle nuove deduzioni IRAP occorre, in- fine, segnalare il comma 269 dell’articolo unico della Finanziaria 2007, il quale, al fine di anticipa- re gli effetti delle nuove disposizioni, in sede di calcolo del versamento in acconto del primo perio- do di applicazione delle nuove norme (che nella generalità dei casi coinciderà con l’anno 2007), prevede che il contribuente può assumere come dato storico, vale a dire, come imposta del periodo precedente (anno 2006), quella che si sarebbe de- terminata applicando le nuove deduzioni e tenendo conto anche della loro graduale introduzione. Ana- loga facoltà viene accordata per il secondo periodo d’imposta di applicazione delle nuove deduzioni senza, però, dover tener conto delle limitazioni connesse con l’entrata in vigore scaglionata delle nuove deduzioni.

Approfondimenti

M anovra F inanziaria

Nota:

(13) Cit. nota 10.

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