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Unico Persone Fisiche: deduzioni e detrazioni

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Unico Persone Fisiche: deduzioni e detrazioni

di Vincenzo D'Andò

Pubblicato il 27 aprile 2011

l’articolo esamina le spese che possono essere detratte o dedotte nel Modello Unico 2011 relativo al periodo d’imposta 201o: spese per i familiari a carico, detrazioni 55%, elargizioni ad onlus…

Modello Unico PF 2011: Spese per i familiari – Oneri deducibili e detrabili, detrazioni 55%, elargizioni ad Onlus

Si avvicina il periodo caldo delle dichiarazioni dei redditi, a tal fine rivediamo di seguito alcuni criteri da seguire per dedurre o detrarre nel Modello Unico PF 2011 le spese sostenute nel 2010 (criterio cassa, cioè pagate in tale anno).

In particolare, con il presente intervento ci si sofferma su talune spese deducibili o detraibili, sulle erogazioni ad Onlus, sulla detrazione del 55%.

Spese mediche per i familiari

Possono essere detratte nella misura del 19% anche talune spese sostenute nell’interesse delle persone fiscalmente a carico.

Sono considerati familiari fiscalmente a carico i componenti della famiglia che non hanno superato, nell’anno d’imposta 2010, un reddito complessivo di € 2.840,51.

La medesima detrazione del 19% spetta parimenti per le persone non fiscalmente a carico purché siano affette da patologie che danno diritto all’esenzione da ticket sanitario, limitatamente alla parte di detrazione che non può essere fruita da tali soggetti alle prese con

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tali patologie (in particolare, per la parte di detrazione che non trova capienza nell’imposta da questi ultimi dovuta).

E’ possibile anche dedurre le spese mediche e di assistenza specifica ai portatori di handicap, anche se sostenute per familiari non fiscalmente a

carico.

Oneri sostenuti per familiari a carico

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| 3 Sono oneri detraibili che danno diritto alla detrazione da Irpef nella misura del 19%:

– Spese sanitarie (solo sulla parte che supera € 129,11);

– spese per la deambulazione, per i veicoli e sussidi informatici dei disabili;

– spese per acquisto di cani da guida;

– premi per assicurazioni sulla vita o per gli infortuni per i contratti stipulati o rinnovati fino al 31/12/2000 (entro il limite di € 1.291,14);

– premi per assicurazione sul rischio morte, invalidità permanente superiore al 5%, per i contratti stipulati o rinnovati dal 01/01/2011 (entro il limite di € 1.291,14);

– spese per l’istruzione secondaria o universitaria;

– spese per addetti all’assistenza personale (cd.badanti) nei casi di non autosufficienza, nel limite di € 2.100,00, solo se il reddito complessivo non supera € 40.000,00;

– spese per attività sportive praticate dai ragazzi (da 5 a 18 anni), nel limite di € 210,00 a ragazzo;

– spese per i canoni di affitto di studenti universitari fuori sede nel limite di € 2.633,00;

– contributi versati per il riscatto del corso di laurea del soggetto fiscalmente a carico;

– spese per la frequenza di asili nido nel limite di € 632,00 a figlio.

Mentre, invece, sono oneri deducibili dal reddito complessivo del contribuente (necessita che le deduzioni non siano già state portate in deduzione dai redditi che contribuiscono a formare il reddito complessivo):

– contributi previdenziali ed assistenziali;

– contributi integrativi del servizio sanitario;

– somme versate alle forme pensionistiche complementari ed individuali.

Oneri sostenuti per familiari non a carico

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Sono detraibili nella misura del 19% le spese sanitarie sostenute nell’interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che comportano l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario, per la parte di detrazione che non trova capienza nell’imposta da quest’ultimi dovuta, nonché le spese per gli addetti all’assistenza personale (cd. badanti).

Sono, invece, deducibili dal reddito complessivo del contribuente, le spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap.

Documentazione occorrente per fruire del beneficio fiscale

Per l’acquisto delle medicine presso le farmacie occorre lo scontrino fiscale cd. “parlante”, cioè comprensivo del codice fiscale del contribuente o del proprio familiare a carico.

In particolare, se la spesa è sostenuta per i figli, la detrazione spetta al genitore a cui è intestato il documento (fattura, ricevuta fiscale, ecc.).

Se il documento che giustifica la spesa è intestato al figlio, le spese devono essere ripartite tra i genitori nella proporzione in cui le hanno effettivamente sostenute.

Qualora si vuole ripartire le spese nella misura diversa del 50%, nel documento giustificativo occorre annotare la percentuale di ripartizione.

Infine, se uno dei coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo può detrarre l’intero ammontare della spesa.

Altre spese che danno diritto alla detrazione del 19%

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| 5 Spese sostenute dal contribuente nel proprio interesse:

– Spese sanitarie sostenute dal contribuente;

– interessi per mutui ipotecari per acquisto dell’abitazione principale (rigo RP7);

– interessi per mutui ipotecari per acquisto di altri immobili (rigo RP8);

– interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio (rigo RP9);

– interessi per i mutui ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale (rigo RP10);

– interessi per prestiti o mutui agrari (rigo RP11);

– spese funebri nel limite di € 1.549,37 a decesso (rigo RP14);

– spese per intermediazione immobiliare nel limite di € 1.000,00 (rigo RP17);

erogazioni liberali ai partiti politici (righi da RP19 a RP21, codice 19);

– erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche nel limite di € 1.500,00 (righi RP19 a RP21, codice 21);

– erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso nel limite di € 1.291,14 (righi RP19 a RP21, codice 22);

– erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale nel limite di € 2.065,83 (righi da RP19 a RP21, codice 23);

– erogazioni liberali a favore della società di cultura “La Biennale di Venezia” nel limite del 30%

del reddito complessivo (righi da RP19 a RP21, codice 24);

– spese relative a beni soggetti a regime vincolistico (righi da RP19 a RP21, codice 25);

– erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche (righi da RP19 a RP21, codice 26);

– erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo nel limite del 2% del reddito complessivo dichiarato (righi da RP19 a RP21, codice 27);

– erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale nel limite del 2% del reddito complessivo dichiarato, elevabile al 30% in taluni casi (righi da RP19 a RP21, codice 28);

– spese veterinarie nel limite che va da € 129,11 a € 387,34 (righi da RP19 a RP21, codice 29);

– spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi (righi da RP19 a RP21, codice 30);

– erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado (righi da RP19 a RP21, codice 31);

– altre spese detraibili (righi da RP19 a RP21, codice 34): con questo codice vanno indicate le somme riportate con il codice 34 nelle annotazioni del CUD 2011 e/o con il codice 36 nelle annotazioni del CUD 2010.

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Spese che danno diritto alla detrazione del 20% (rigo RP45):

– Spese per sostituzione di frigoriferi e congelatori (colonna 1);

– spese per l’acquisto e l’installazione di motori ad elevata efficienza (colonna 2);

– spese per l’acquisto e l’installazione di variatori di velocità (colonna 3);

– spese sostenute nel 2009, per l’acquisto di mobili, elettrodomestici, apparecchi televisivi e computer, finalizzati all’arredo di immobili ristrutturati (colonna 4).

Spese che danno diritto alla detrazione del 41% o del 36% (righi da RP35 a RP42):

– Spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e boschivo;

– spese per l’acquisto o l’assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati.

Detrazione del 55%:

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| 7 – Spese per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (codice 1);

– spese per interventi sull’involucro degli edifici esistenti (codice 2);

– spese per l’installazione di pannelli solari (codice 3);

– spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (codice 4).

La legge di Stabilità per il 2011 ha prorogato fino al 31.12.2011 il termine per fruire della detrazione d’imposta del 55% delle spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico.

La detrazione spettante deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo (in luogo delle 5 attuali).

Si deve, quindi, trattare di edifici esistenti o parti di essi, di qualunque categoria (inclusi immobili strumentali e fabbricati rurali).

Si applica il principio di cassa: L’anno in cui si sostiene la spesa agevolata è quello di effettuazione del bonifico.

Detrazioni per canoni di locazione:

Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale (rigo RP51 codice 1);

– detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in

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regime convenzionale (rigo RP51 codice 2);

– detrazione per i giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione per l’abitazione principale (rigo RP51 codice 3);

– detrazione per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro (rigo RP52).

Altre detrazioni (Rigo RP 53):

– Detrazione per le borse di studio assegnate dalle Regioni o dalle Province autonome (codice 1);

– detrazione per le donazioni all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera di Genova” (codice 2);

– detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida (colonna 3).

Elargizioni ad Onlus

Erogazioni liberali alle ONLUS (Modello Unico PF 2001, righi da RP19 a RP21, codice 20): Le elargizioni a favore di Onlus sono detraibili nel limite del 19% dal soggetto erogante nel limite di

€ 2.065,83. Per cui la detrazione massima consentita è di € 392,51.

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| 9 35/2005 prevede la deducibilità delle erogazioni a beneficio delle ONLUS nel limite del 10% del reddito dichiarato, ma nella misura massima di 70.000 euro annui.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 39 del 19/08/2005 ha precisato quanto segue:

“In base alla disposizione sopra riportata le erogazioni liberali che danno diritto alla deducibilità possono essere effettuate in denaro e in natura, nel limite del 10% del reddito complessivamente dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00 euro annui.

Considerata la rilevanza di entrambi i limiti di deducibilità previsti dalla norma (70.000,00 euro annui e 10% del reddito complessivo) deve ritenersi che l’erogazione liberale é deducibile fino al minore dei due limiti.

L’importo massimo di 70.000,00 euro vale, quindi, solo nel caso in cui tale cifra corrisponda o sia inferiore al 10% del reddito complessivo del soggetto erogante (quindi per redditi uguali o superiori a 700.000,00 euro).

Nel caso in cui il reddito dell’erogante sia inferiore a 700.000,00 euro il limite che si deve prendere in considerazione é comunque il 10% del reddito medesimo”.

Vincenzo D’Andò

27 aprile 2011

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