CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
AREA edilizia istituzionale, patrimonio, servizi generali e programmazione rete scolastica metropolitana
SCHEMA CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER ISTITUTI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI
MILANO PER LA DURATA DI 36 MESI, ANNO SCOLASTICO 2016/2017, 2017/2018 E 2018/2019 -
CIG 6508968A4E
ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS N. 163/2006, PER LA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER ISTITUTI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO: CIG
6508968A4E
T
RALa Città Metropolitana di Milano, con sede in Milano via Vivaio n°1 - Codice Fiscale 08911820960 (nel seguito per brevità denominata "Città Metropolitana"), rappresentata nella persona del Dott. Claudio Martino domiciliato per la carica in Milano, via Vivaio n°1, il quale interviene nella sua qualità di ………. dell’………., così come previsto ai sensi dell’art.107-comma3-lettera c- del Testo Unico n.267 del 18/08/2000
E
l’Impresa ……….., sede legale in ……….. Via ………..………._, iscritta al Registro delle Imprese di ………….. al n……….., P. IVA _…………, domiciliata ai fini del presente atto in ………….., Via ………, in persona del_ legale rappresentante ………….………. , giusta poteri allo stesso conferiti da ……….._, [in caso di RTI, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante ……….., sede legale in………., Via…………, capitale sociale Euro _
=, iscritta al Registro delle Imprese di ……..…..al n..., P. IVA __…………..,
domiciliata ai fini del presente atto in …………, via ………….., e la mandante_, sede legale in ………., Via _…………., capitale sociale Euro ……….=, iscritta al Registro delle Imprese di ……… al n. ………, P. IVA ………., domiciliata ai fini del presente atto in …………., via ………….._, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in ………….., dott. ………, repertorio n…………..…… (nel seguito per brevità "Appaltatore")
Premesso che:
a) la Città Metropolitana intende appaltare la fornitura e consegna di arredi scolastici ai rispettivi piani presso gli Istituti scolastici secondari superiori dislocati sul territorio della Città Metropolitana di Milano, secondo la stima di quantità e le caratteristiche tecniche riportate nel Capitolato Speciale d’Appalto.
b) L’appalto ammonta complessivamente ad € 245.901,64 (iva esclusa)
c) la Città Metropolitana è amministrazione aggiudicatrice, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 25, D.Lgs. 12 aprile 2006, n°163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" ed è, quindi, stazione appaltante, ai sensi del comma 33 del predetto articolo;
d) la Città Metropolitana intende avvalersi dello strumento dell’Accordo Quadro, di cui all’art.59 del D.Lgs. n.163/2006, utilizzazione che consente di supportare la programmazione dei bisogni, favorendo così una maggiore efficienza nell’interazione fra Amministrazione e mercato;
e) in esecuzione della Determinazione dirigenziale n°11128 del 9.12.2015 i R.G.
………in data …….. (atti prov.li 307295\6.10\2015\16 )del Direttore del Settore gestione amministrativa patrimonio e programmazione rete scolastica e Responsabile unico del Procedimento, la Città Metropolitana ha indetto la procedura aperta a rilevanza europea per la conclusione di un Accordo Quadro, il cui Bando di Gara è stato pubblicato in G.U.U.E. Serie ………….;
f) che con il medesimo provvedimento sono stati approvati lo schema di bando e di disciplinare di gara, lo schema di contratto di accordo quadro e il progetto;
g) con Determinazione Dirigenziale n°……….. di R.G ………in data …….. (Atti Prov.li………) del Direttore Settore Appalti sono state approvate le risultanze della gara ed è stata disposta l’aggiudicazione definitiva del “Accordo quadro per la fornitura di arredi scolastici per Istituti della Città Metropolitana, anno scolastico 2016/17 , 2017/18 e 2018/19 con utilizzo dei criteri ambientali minimi definiti ai sensi del D.M.
del 22/2/11 Ministero dell’Ambiente ” all’impresa/RTI ………. Partita I.V.A. n°
………. per un importo di € ………..;
h) con Decreto Dirigenziale n……….. di R.G ……… in data …….. (Atti Prov.li ………..
………) del Direttore Settore Appalti è stata attribuita efficacia e confermata l’aggiudicazione definitiva dell’Accordo Quadro disposta con la suddetta Determinazione Dirigenziale n° ……... del…………..… a favore dell’impresa/RTI
………...
i) si è provveduto alla pubblicazione dell’avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art. 65 del D. Lgs. 163/06 con le modalità indicate dall’art. 66 comma 7 del medesimo decreto.
j) che si è provveduto in data ….. all’invio delle comunicazioni di cui all’art. 79 comma 5 lett. a) del D. Lgs. 163/06 ed è stato rispettato il termine previsto dal comma 10 dell’art. 11 del medesimo decreto;
k) la stipula dell’Accordo Quadro, non essendo fonte di immediata di obbligazione tra l’Amministrazione e l’Aggiudicatario, in quanto rappresenta il vincolo che disciplina le modalità di affidamento degli appalti, demanda ai successivi Contratti Attuativi l’esecuzione della fornitura;
l) l'Appaltatore dichiara che il presente Accordo Quadro e tutti i documenti contrattuali ad esso allegati, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da eseguire;
CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 — Definizioni
Si riportano di seguito le definizioni dei termini che ricorrono nel presente documento.
Accordo Quadro è un accordo concluso tra la Città Metropolitana di Milano ed un operatore economico, il cui scopo è stabilire le clausole relative ai contratti da stipulare durante il periodo di validità dell’accordo stesso, in particolare per quanto riguarda i prezzi e le quantità.
Nel prosieguo del documento denominato anche “Accordo”.
Aggiudicatario il Concorrente con il quale la Città Metropolitana di Milano concluderà l’Accordo Quadro
Appaltatore il soggetto con il quale la Città Metropolitana di Milano stipulerà i Contratti Attuativi per la fornitura di arredi scolastici per Istituti della Città Metropolitana, anno scolastico 2016/17 , 2017/18 e 2018/19 con utilizzo dei criteri ambientali minimi definiti ai sensi del D.M. del 22/2/11 Ministero dell’Ambiente
Capitolato Speciale il documento, facente parte integrante dei Documenti di Gara, contenente le condizioni generali dell’Accordo Quadro, quelle relative ai singoli contratti attuativi e le norme che definiscono le modalità di espletamento della fornitura.
Contratto/i Attuativo/i
il/i contratto/i che sarà/anno stipulato/i fra la Città Metropolitana di Milano e l’Aggiudicatario/i, a seguito della stipulazione dell’Accordo Quadro, avente/i una determinata durata temporale e valore economico, nel rispetto dell’Accordo Quadro stesso e della relativa previsione di spesa. Nel prosieguo del documento denominato anche “contratto”
Direttore dell’Esecuzione
il soggetto del quale la Città Metropolitana di Milano si avvarrà per la gestione ed il controllo delle prestazioni contrattuali
Gara questa gara, bandita per la conclusione dell’Accordo Quadro Giorni Lavorativi l’espressione indica che nel calcolo dei termini non sono
ricompresi i sabati, le domeniche e le altre festività; in tutti gli altri casi, mancando la parola “Lavorativi”, ci si riferisce ai giorni naturali consecutivi
Disciplinare di gara il documento, facente parte integrante dei Documenti di Gara, che fornisce ai Concorrenti le informazioni necessarie alla preparazione e presentazione dell’Offerta, nonché i criteri di valutazione delle Offerte e di scelta dell’Aggiudicatario
Offerta l’offerta economica che ciascun Concorrente deve presentare per partecipare alla Gara
Città Metropolitana la Città Metropolitana di Milano, Ente aggiudicatore della Gara Responsabile
Generale
la persona fisica indicata dall’Appaltatore quale suo rappresentante per tutta l’esecuzione del contratto attuativo Responsabile Unico
del Procedimento
Dott. Claudio Martino Direttore del Settore Programmazione Educativa ed Edilizia Scolastica
Responsabile del trattamento dei dati personali
Aggiudicatario/Appaltatore
Titolare dati personali
Città Metropolitana di Milano
Articolo 2 — Disposizioni generali sull'Accordo Quadro
Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina contrattuale inerente le condizioni e le modalità di affidamento dei singoli Contratti Attuativi da parte della Città Metropolitana; quest’ultimi, di volta in volta, stabiliranno specificatamente gli importi e la durata delle prestazioni relativamente alla fornitura oggetto dell’Accordo quadro. Il valore economico indicato nel disciplinare di gara non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha il solo fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara per gli adempimenti formali ad esso allegati ed il quadro economico massimo dell’Accordo Quadro.
La stipula dell’Accordo Quadro infatti non è fonte di immediata obbligazione tra l’Amministrazione nei confronti dell’Appaltatore e non è impegnativo in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei Contratti Attuativi per un quantitativo minimo predefinito.
L’Appaltatore altresì si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli appalti che l’Amministrazione, in attuazione del presente Accordo Quadro, deciderà di affidargli.
Si applicano al presente Accordo Quadro ed ai singoli Contratti Attuativi le disposizioni di cui al D. Lgs. n°163/06 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) e l'ulteriore normativa vigente in materia di appalti pubblici.
Articolo 3 — Oggetto dell'Accordo Quadro
Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, da affidarsi all'Appaltatore mediante la stipula di Contratti Attuativi, consistono nelle attività meglio dettagliate nel Capitolato speciale d’appalto.
Articolo 4 - Durata dell'Accordo Quadro
Il presente Accordo Quadro ha durata triennale con decorrenza dalla data della
relativa stipulazione del contratto di Accordo Quadro, fino al compimento del 36°
mese.
La Città Metropolitana potrà prorogare la durata dell’Accordo Quadro agli stessi patti e condizioni qualora nel termine ordinario di scadenza non sia stato possibile concludere il procedimento di gara per l’aggiudicazione del nuovo appalto. Al fine di garantire la continuità del servizio, tale proroga potrà avere durata massima di sei mesi, previa comunicazione scritta all’Appaltatore entro la scadenza del termine contrattuale .
Alla scadenza degli anzidetti termini, l'Accordo Quadro cesserà di avere effetto, anche nel caso di utilizzo solo parziale dell’importo massimo di cui all’art.5 che segue.
Dalla data di scadenza dell'Accordo Quadro, ovvero entro i 36 mesi dalla sua sottoscrizione, non potranno essere affidati ulteriori appalti contratti attuativi, ma potranno essere regolarmente eseguiti e conclusi quelli già validamente affidati.
Articolo 5— Valore massimo stimato dell'Accordo Quadro
Il valore massimo stimato delle forniture, che potranno essere richieste per tutta la durata del presente Accordo Quadro, ivi compresa la proroga, è di Euro 245.901,64(iva esclusa) di cui € 0, 00 per oneri per la sicurezza. Si computeranno nel suddetto valore massimo stimato solo gli importi dei servizi affidati, comprensivi degli oneri per la sicurezza e gli eventuali incrementi di un quinto dell’importo dei Contratti Attuativi. Al raggiungimento del valore massimo stimato l'Accordo Quadro cesserà di avere efficacia, anche anticipatamente rispetto alla sua scadenza naturale.
Articolo 6 — Documenti Contrattuali
I documenti costituenti il Progetto della fornitura posta a base di gara, approvata con la determinazione dirigenziale Racc. Gen. 11128\2015 ancorché non materialmente allegati al presente Accordo Quadro, costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo e contengono le specifiche contrattuali, tecniche ed economiche sulla cui base saranno eseguiti e computati i singoli Contratti Attuativi.
Ai prezzi indicati nell'Elenco Prezzi contenuto nel Capitolato speciale d’appalto dovrà essere applicato il ribasso unico percentuale del ……% (dicesi ………per cento) offerto dall'Appaltatore in sede di procedura di gara per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro. I predetti prezzi, debitamente ribassati, resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo Quadro.
Qualora in fase esecutiva dovesse risultare necessario individuare una nuova attività
non prevista, per determinare il relativo prezzo si farà riferimento ai preziari disponibili sul Mercato elettronico (MEPA, ARCA, Consip) o risultanti da indagini di mercato; ove ciò non risultasse possibile, i prezzi verranno stabiliti per mezzo di nuove analisi in contraddittorio con l’appaltatore alle quali si applicherà il ribasso offerto in sede di gara dall’appaltatore.
Articolo 7— Modalità di affidamento dei singoli Contratti Attuativi
L'affidamento dei singoli Contratti Attuativi all'Appaltatore avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente Accordo Quadro è concluso con un unico operatore economico.
In sede di affidamento dei singoli Contratti Attuativi, la Città Metropolitana, potrà chiedere per iscritto all'Appaltatore, ove necessario, di completare la sua offerta, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D. Lgs n°163/06 e s.m.i.
La stipula di ogni Contratto Attuativo avverrà nella forma prevista dalle disposizioni interne dell’Ente tenuto conto dell’importo di ciascun contratto ed entro il termine di scadenza dell’Accordo Quadro, di cui all’art. 4 che precede, previo accertamento della presenza della determinazione dirigenziale che approva la spesa, stabilisce la durata temporale, individua il soggetto a cui affidare le prestazioni.
L'Appaltatore, per ogni Contratto Attuativo, sarà tenuto a produrre le garanzie previste dalla normativa vigente in materia così come richiamato nel Capitolato Speciale d’Appalto. Per quanto riguarda la cauzione definitiva, si farà riferimento a quella prodotta in sede di stipulazione del presente Accordo Quadro, ai sensi dell’art.9 che segue.
In sede di aggiudicazione e di stipulazione dei singoli Contratti Attuativi, non troveranno applicazione gli obblighi di comunicazione né il termine dilatorio previsti dall'art. 79 e dall'art. 11, comma 10, del D. Lgs. n°163/06 e s.m.i.
Articolo 8 — Esecuzione dei singoli Contratti Attuativi
L'esecuzione dei singoli Contratti Attuativi dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici.
L'Appaltatore, rimanendo esclusa ogni forma di responsabilità della Città Metropolitana, si impegna ad applicare le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro ai propri dipendenti nonché a far fronte agli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza sociale, assicurazione dei lavoratori e di igiene e sicurezza del lavoro.
Delle forniture rese dovrà essere tenuta regolare contabilità secondo le norme vigenti. La regolare esecuzione dei singoli appalti dovrà essere risultare dall’Attestazione di regolare esecuzione, la cui formale approvazione consentirà la liquidazione della rata a saldo per quel singolo affidamento.
Per le forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro sarà possibile redigere la contabilità in forma semplificata ai sensi degli artt. 337-338 del DPR n. 207/2010.
L’Ente si riserva la facoltà, in caso di urgenza qualificata, di procedure all’esecuzione del contratto in via anticipata prima della sottoscrizione del contratto attuativo.
Articolo 9 — Cauzione definitiva
A garanzia delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore con la stipula del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore medesimo ha costituito cauzione definitiva, di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, pari al 10% dell’importo contrattuale e precisamente a ad € ………. mediante la stipula di una fideiussione bancaria / assicurativa, ………. Polizza n ………. In data ……….. Nel caso in cui il ribasso di gara offerto in gara dall’appaltatore sia superiore al 10%, la garanzia fideiussoria sarà aumentata nella misura prevista dall'art. 113, comma 1, del D.
Lgs. n°163/06 e s.m.i. L'importo della cauzione sarà ridotto del 50% nel caso in cui l'Appaltatore sia in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000 in corso di validità.
Detta cauzione dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.
La cauzione garantisce tutti gli obblighi assunti dall’Appaltatore a mezzo dell’Accordo Quadro, compresa la mancata stipula dei Contratti Attuativi nei termini fissati, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. Tale cauzione potrà essere escussa, totalmente o parzialmente, dalla Città Metropolitana nei casi di applicazione di penali o di risoluzione dell’Accordo Quadro, come previsto dagli artt.
10 e 11 che seguono.
La garanzia avrà validità per tutta la durata dell'Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Accordo Quadro e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, a seguito
della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.
La garanzia sarà svincolata, secondo le modalità previste dall'art. 113, comma 5, del D. Lgs. n°163/06 e s.m.i.
Qualor a l' ammontar e della gar anz ia pr estata dovesse ridur si per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Provincia Città Metropolitana.
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese la garanzia deve essere intestata a tutte le imprese interessate, mandante/i e mandataria, anche sottoscritta solo da quest’ultima.
Articolo 10 — Penali
La mancata stipulazione del Contratto Attuativo relativo al singolo appalto entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dall'invito comunicato formalmente dalla Città Metropolitana, per causa imputabile all'Appaltatore, comporterà l'applicazione di una penale giornaliera di importo pari all' 1 per mille del valore massimo stimato dell'Accordo Quadro, fermo restando il diritto dell’Ente di avvalersi della risoluzione dell’Accordo Quadro ai sensi del seguente art. 11.
La Città Metropolitana avrà diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione costituita a garanzia dell'Accordo Quadro per l'applicazione della suddetta penale.
L'importo complessivo della penale non potrà superare il 10% (dieci per cento) del valore massimo stimato dell'Accordo Quadro.
Articolo 11 — Risoluzione dell'Accordo Quadro
La Città Metropolitana potrà risolvere di diritto l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art.
1456 C.C., previa comunicazione all'Appaltatore con raccomandata R.R., o con posta elettronica certificata (PEC) nei seguenti casi:
a) mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta inviata dalla Città Metropolitana;
b) mancata proroga della validità della cauzione definitiva entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta inviata dalla Città Metropolitana, in caso di proroga dell’Accordo Quadro.
Negli st Negli stessi termini l’Accordo Quadro, nonché i singoli Contratti Attuativi, cesseranno
la loro efficacia nei confronti della Città Metropolitana, nei seguenti altri casi:
c) in caso di cessazione dell’attività oppure in caso di concordato preventivo, fallimento, stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Appaltatore; proseguimento dell’attività di quest’ultimo sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisca per conto dei suoi creditori oppure entri in liquidazione; ovvero il manifestarsi di qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del Contratto Attuativo, inclusa la perdita dei requisiti dell’art. 38 del D. Lgs. n°163/06 e s.m.i.;
d) in caso di perdita dei requisiti di capacità tecnica professionale, economica e finanziaria richiesti per la partecipazione alla procedura di gara;
e) nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni relative alla piena tracciabilità delle operazioni di cui alla legge 136/2010 testo vigente, nelle transazioni finanziarie eseguite dall’Appaltatore nei singoli Contratti Attuativi;
f) nei casi previsti dagli artt. 135 e 136 del D. Lgs. 163/06;
g) per inadempimento dell'Appaltatore ad un Contratto Attuativo stipulato in attuazione del presente Accordo Quadro;
h) rifiuto o ritardo ingiustificato da parte dell'Appaltatore nella stipulazione del Contratto Attuativo;
i) violazione dei divieti di cessione, ai sensi dell’art.12 che segue, del presente Accordo Quadro;
j) in tutti i casi contemplati nel Capitolato Speciale nei quali è prevista la risoluzione dell’Accordo Quadro;
k) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
l) venga subappaltato il presente Accordo Quadro;
m) qualora il Prefetto:
1) segnali pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera;
2) fornisca comunicazioni od informazioni antimafia, nei casi di cui al
comma 2 dell’art. 67, dal comma 3 dell’art. 88, ai commi 3 e 4 dell’art.
92, ai commi 2 e 4 dell’art. 94 del D.Lgs. n. 159/2011, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 94 del medesimo D.Lgs.
In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro per causa imputabile all'appaltatore, la Città Metropolitana avrà il diritto di incamerare la cauzione prestata, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno.
In caso di risoluzione l’Amministrazione sarà tenuta a corrispondere solo il prezzo contrattuale dell’appalto effettivamente espletato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti alla risoluzione.
La risoluzione dell'Accordo Quadro è causa ostativa all'affidamento di nuovi Contratti Attuativi.
Nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro per causa riferibile all'Appaltatore, la Città Metropolitana si riserva la facoltà di aggiudicare un altro Accordo Quadro, per il valore stimato residuo, ad un altro operatore economico che abbia partecipato alla gara originaria scorrendo progressivamente la graduatoria della gara stessa, in analogia a quanto previsto dall'art. 140 del D.Lgs. n°163/06 e s.m.i.
Articolo 12 — Divieti di cessione. Subappalto
É fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, il presente Accordo Quadro o il Contratto Attuativo, pena risoluzione ai sensi dell’art.11 che precede.
L'Accordo Quadro non è fonte di alcun credito pecuniario a favore dell'Appaltatore e, pertanto, è vietata qualsiasi cessione di presunti crediti basati sul medesimo Accordo Quadro.
La cessione dei crediti derivanti dai singoli Contratti Attuativi stipulati in attuazione dell'Accordo Quadro è invece consentita e resta disciplinata dall'art. 117 del D.
Lgs. n° 163/2006 e s.m.i..
Sono ammessi i subappalti relativi ai singoli Contratti Attuativi con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 118 del D. Lgs. n°163/2006 e s.m.i..
Articolo 13 — Tracciabilità dei flussi finanziari
Nei Contratti Attuativi stipulati in esecuzione del presente Accordo Quadro e negli eventuali subappalti o subcontratti dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta,
un'apposita clausola con la quale l'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente si assumono gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
La Città Metropolitana procederà con la risoluzione del presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie derivanti dall'attuazione dell'Accordo Quadro fossero eseguite senza utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
L'Appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui sopra, deve procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura — Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
Articolo 14 — Foro competente
Per ogni controversia attinente l'esecuzione, l'interpretazione, la validità e la risoluzione del presente Accordo Quadro sarà competente in via esclusiva il foro di Milano. E’ esclusa la competenza arbitrale.
Firme digitali