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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO DELL AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO PASTORALE PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE REG. (CE) N.

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(1)

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO PASTORALE

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 REG. (CE) N. 1698/2005

COMITATO DI SORVEGLIANZA

Allegato 2

Rettifica ai Criteri di selezione già approvati dal Comitato di Sorveglianza

Documento approvato

UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA

(2)

1. RETTIFICA CRITERI DI SELEZIONE DELLE MISURE 211 E 212.

L’articolo 37, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1698/05 dispone che possono beneficiare dell’indennità compensativa gli agricoltori che si impegnino a proseguire l’attività agricola nelle zone montane e vantaggiate per almeno cinque anni a decorrere dal primo pagamento.

La Commissione europea, a seguito di formale richiesta di chiarimento da parte del Mipaaf circa l’interpretazione da dare all’indicazione regolamentare sul “a decorrere dal primo pagamento”, con nota AGRI D/18682 del 29/07/08 a chiarito che si può fare riferimento al primo pagamento a favore del beneficiario dell’indennità compensativa, indipendentemente dal periodo di programmazione in cui tale pagamento sia stato realizzato.

Alla luce del chiarimento fornito dalla Commissione Europea, nell’ottica di assicurare a livello regionale le medesime condizioni di trattamento tra agricoltori applicate a livello nazionale e non sussistendo ragioni che giustifichino l’applicazione di condizioni applicative più restrittive, si ritiene di dover rettificare i documento CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI (Allegato 5) approvato dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 27/02/2008 come di seguito riportato.

Nei paragrafi 4. Misura 211 – Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane e 5. Misura 212 – Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalla zone montane, rispettivamente nei punti 4.1.3 e 5.1.3, alla lettera a) del capoverso “Impegni e obblighi dei beneficiari”, la frase “impegno a proseguire un’attività agricola nelle zone montane per almeno cinque anni a decorrere dal primo anno d’impegno ammesso a liquidazione relativo ai bandi attivati nel periodo 2007/2013” è sostituita con la seguente frase: “impegno a proseguire un’attività agricola nelle zone montane per almeno cinque anni a decorrere dal primo anno d’impegno ammesso a liquidazione”.

2. RETTIFICHE AI CRITERI DI SELEZIONE DELLA MISURA 112

Coerentemente con la rettifica alla proposta di modifica del PSR illustrata al punto 1 dell’ordine del giorno della presente procedura di consultazione, con la quale è soppressa la possibilità di erogare premi per “insediamenti plurimi” in conseguenza dei dubbi sull’ammissibilità del numero dei premi e dei massimali previsti in relazione all’esigenza di garantire per tutti i giovani una posizione equivalente a quella di capo azienda, il documento CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI DELLA MISURA 112 “INSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI” approvato dal Comitato di sorveglianza con procedura di consultazione scritta conclusa il 4.09.2008 (prot. 2093) è rettificato come di seguito riportato.

“1. Criteri di ammissibilità/esclusione

1.1 Localizzazione

Intero territorio regionale.

(3)

1.2 Caratteristiche del richiedente

Possono beneficiare del sostegno i giovani che intendono svolgere l’attività agricola in forma individuale o associata (di seguito società):

1. di età compresa tra 18 anni compiuti e i 40 anni non ancora compiuti alla data di presentazione della domanda di sostegno;

2. che si insediano per la prima volta in agricoltura in qualità di capo dell’azienda;

3. che abbiano conoscenze e competenze professionali adeguate;

4. che presentano un Piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola;

5. che si insediano in un’azienda che assicura1:

o un Reddito Lordo Standard (RLS) pari ad almeno 8 UDE da incrementare ad almeno 10

UDE e comunque di almeno 2 UDE oltre il valore di ingresso dichiarato, entro quattro anni dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno, da dimostrare nel Piano aziendale;

o un fabbisogno di impiego di manodopera per almeno 0,8 ULA2 e da incrementare ad almeno 1 ULA e comunque di almeno 0,2 ULA oltre il valore di ingresso dichiarato, entro quattro anni dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno, da dimostrare nel Piano aziendale;

6.

che si impegnano a condurre l’azienda in qualità di capo azienda e nel rispetto del Piano aziendale presentato per almeno 5 anni a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno

.

È capo azienda il richiedente che svolge, per la prima volta, professionalmente un’attività economica organizzata, diretta alla coltivazione del fondo, all’allevamento del bestiame e attività connesse (il giovane deve assumersi per la prima volta la responsabilità civile e fiscale di un’impresa agricola esercitando pieno potere decisionale).

La conoscenza e competenza professionale adeguata deve essere posseduta alla data di presentazione della domanda di sostegno. Tuttavia, può essere accordata una proroga per soddisfare i requisiti di conoscenza e professionalità in caso di necessità di un periodo di

1 Le superfici già dichiarate in passato da altri beneficiari, in domande di aiuto ai sensi della misura 4.21 del POR 2000/2006, possono rientrare nel computo del RLS aziendale e del fabbisogno di impiego di manodopera aziendale, per una quantità non superiore al 20%

della Superficie Agricola Utilizzata aziendale.

(4)

decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno.

La conoscenza e competenza professionale è soddisfatta quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

A. possesso di titolo di studio (diploma di scuola media superire o diploma di laurea) in materia agraria, veterinaria, delle scienze delle produzioni animali o delle scienze delle tecnologie alimentari;

B. frequenza di un corso di formazione finalizzato all’acquisizione di competenze e conoscenze in campo agricolo;

C. svolgimento di attività lavorativa in campo agricolo come lavoratore subordinato o autonomo (artt. 2094 e 2222 del c.c.) per un periodo di tre anni, anche non continuativi, attestata da idonea documentazione (ad es. certificazioni fiscali o previdenziali).

1.2.1 Ulteriori specificazioni nel caso di insediamento in società

Per i giovani richiedenti che fanno parte di società valgono le seguenti ulteriori disposizioni:

1. l’insediamento è ammesso in società di persone ed in società cooperative di conduzione;

2. è “capo azienda” il socio (socio lavoratore, nel caso di società cooperative) con i requisiti di cui al precedente paragrafo 1.2 “Caratteristiche del richiedente”: che si assume la responsabilità o la corresponsabilità civile e fiscale della società e che:

a. nel caso di società di persone dimostra di possedere almeno il 20% della società ed assume la responsabilità di amministratore/legale rappresentante;

b. nel caso di società cooperative, assume il ruolo di Presidente della cooperativa o la corresponsabilità attraverso la partecipazione al Consiglio di Amministrazione.

In tutti i casi gli impegni assunti dal giovane capo azienda devono essere preventivamente assunti con apposito atto dai competenti organi di amministrazione, titolati ad impegnare la società all’esterno; inoltre i competenti organi sociali devono porre in essere un atto di delega che conferisca al giovane la piena capacità decisionale e la capacità di impegnare la società nei rapporti con i terzi, relativamente agli impegni e alle operazioni previste nel piano aziendale.

3. il giovane che si insedia in qualità di capo azienda non deve essere stato titolare di altra azienda individuale né socio con le caratteristiche di cui al precedente punto 2. in altra società (primo insediamento);

(5)

4. la durata della società deve essere pari almeno a 5 anni o a quella di impegno alla prosecuzione dell’attività d’impresa dichiarata ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo al criterio di valutazione

“Durata dell’attività d’impresa”;

5. nel caso in cui il giovane non si insedi come unico capo dell’azienda, si applicano condizioni equivalenti a quelle richieste per l’insediamento del giovane agricoltore come unico capo dell’azienda;

6. se nella società si insediano più capi azienda come definiti al precedente punto 2., può essere concesso un sostegno per ciascun capo azienda, fino a un massimo di sette (insediamento plurimo).

7. l’azienda oggetto di insediamento deve assicurare per ciascun socio richiedente:

a. un Reddito Lordo Standard (RLS) pari ad almeno 8 UDE da incrementare ad almeno 10 UDE e comunque di almeno 2 UDE oltre il valore di RLS di ingresso dichiarato, entro quattro anni dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno (della prima decisione in caso di insediamento plurimo), da dimostrare nel Piano aziendale;

b. un fabbisogno di impiego di manodopera per almeno 0,8 ULA3 da incrementare ad almeno 1 ULA e comunque di almeno 0,2 ULA oltre il valore di ingresso dichiarato, entro quattro anni dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno (della prima decisione in caso di insediamento plurimo),da dimostrare nel Piano aziendale;

8.5. il Piano aziendale è presentato dal giovane agricoltore che è responsabile della sua attuazione;

9. in caso di insediamento plurimo il Piano aziendale è unico e contiene una parte relativa allo sviluppo aziendale della cui attuazione sono responsabili tutti i giovani che si insediano, e una parte individuale (formazione/consulenza necessaria al giovane ecc.) di cui è responsabile ciascun giovane che si insedia.

1.3 Obblighi del beneficiario

Il beneficiario del premio ha inoltre l’obbligo:

1. di aderire alla Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA) qualora facente parte del campione statistico;

2. di aderire ai servizi di consulenza aziendale relativi al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) di cui alla misura 114 del PSR;

3. di assumere la figura di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), entro 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno;

(6)

dell’attività d’impresa dichiarata ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo al criterio di valutazione

“Durata dell’attività d’impresa”) a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno;

5. di rispettare i requisiti prescritti dalla normativa comunitaria in materia di ambiente, di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali e di benessere degli animali di cui all’articolo 4 e all’allegato III del Reg. (CE) n. 1782/2003.

In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui ai punti da 1. a 5. verranno applicate le riduzioni ed esclusioni definite in attuazione del Decreto Ministeriale del MiPAAF n. 1205 del 20 marzo 2008, recante “Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell’ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)”.

1.4 Esclusioni specifiche

Non è ammesso:

1. l’insediamento in un’azienda che deriva dal frazionamento per atto “tra vivi” (avvenuto nei tre anni precedenti alla data di scadenza di presentazione della domanda di sostegno), di un’azienda preesistente in ambito familiare di proprietà di parenti fino al 2° grado e di affini fino al 1° grado ;

2. l’insediamento in un’azienda preesistente in ambito familiare (avvenuto nei tre anni precedenti alla data di scadenza di presentazione della domanda di sostegno), per passaggio per atto “tra vivi” di proprietà di parenti fino al 2° grado e di affini f ino al 1° grado di età inferiore ai 55 anni, fatta salva l’incapacità professionale di lunga durata del parente/affine;

3. l’insediamento in un azienda che deriva da passaggio di titolarità dell’azienda anche per quota, tra coniugi, per atto “tra vivi”, nei tre anni precedenti alla data di scadenza di presentazione della domanda di sostegno;

4. la costituzione ex novo di società tra coniugi nel caso in cui uno sia già titolare di un’azienda agricola individuale;

5. il sostegno a giovani che si insediano in società dove almeno un socio ha già beneficiato del sostegno al primo insediamento nel periodo di programmazione 2007/2013.

(7)

2. Criteri di valutazione

Per la selezione delle domande di sostegno da ammettere a finanziamento si applicano i criteri di valutazione riportati nella seguente tabella:

CRITERIO DI VALUTAZIONE Punteggio

Almeno 10 UDE ed 1 ULA. 10 1) Validità economica dell’attività d’impresa4

Il richiedente si insedia in una azienda che assicura il possesso dei seguenti parametri (stessi parametri moltiplicato il numero di soci richiedenti nel caso di società)

Oltre 15 UDE e 1 ULA.

15

Possesso del requisito di professionalità A16

10

Possesso del requisito di professionalità A27

12

Possesso del requisito di professionalità B8

6 2) Conoscenza e competenza professionale adeguata5

Possesso di una conoscenza e competenza professionale adeguata al momento della presentazione della domanda di sostegno

Possesso del requisito di professionalità C9

8

3) Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria in materia di ambiente, di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali e di benessere degli animali

Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria in materia di ambiente, di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali e di benessere degli animali di cui all’articolo 4 e all’allegato III del Reg. (CE) n.

1782/2003 alla data di presentazione della documentazione attestante l’avvenuto insediamento

4

4 I punteggi non si cumulano

5 In caso di possesso di più requisiti di professionalità si attribuisce il punteggio più alto.

6 Il requisito di professionalità A1 è soddisfatto se si è in possesso di diploma di scuola media superiore relativo alle conoscenze e competenze professionali di cui al punto A. del paragrafo 1.2 “Caratteristiche dl richiedente”.

7 Il requisito di professionalità A2 è soddisfatto se si è in possesso di diploma di laurea relativo alle conoscenze e competenze professionali di cui al punto A. del paragrafo 1.2 “Caratteristiche dl richiedente”.

8 Il requisito di professionalità B è soddisfatto se si è in possesso delle conoscenze e competenze professionali di cui al punto B. del paragrafo 1.2 “Caratteristiche dl richiedente”.

9Il requisito di professionalità C è soddisfatto se si è in possesso delle conoscenze e competenze professionali di cui al punto C. del paragrafo 1.2 “Caratteristiche dl richiedente”.

(8)

Impegno a proseguire l’attività d’impresa per almeno 7 anni a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno

8

5) Sviluppo sostenibile

Applicazione del metodo di produzione biologica ai sensi del Reg. (CEE) n. 2092/91 e s.m.i. alla data di presentazione della documentazione attestante l’avvenuto insediamento

3

6) Partecipazione a forme di aggregazione della produzione

Partecipazione a una Organizzazione di Produttori riconosciuta o in prericonoscimento alla data presentazione della documentazione attestante l’avvenuto insediamento

8

area C 4

7) Localizzazione aziendale10

Insediamento in un’azienda con la prevalenza della Superficie Agricola Utilizzata ricadente in aree rurali intermedie (Classe PSN/PSR: C) o in aree rurali con problemi complessivi di sviluppo (Classe PSN/PSR: D)

area D 6

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 56

A parità di punteggio sarà data priorità ai richiedenti con maggiore età anagrafica.

In caso di ulteriore parità di punteggio sarà data priorità alle donne.

In caso di partecipazione al pacchetto giovani 112/121 si dovrà tener conto dei criteri di selezione di entrambe le misure. Tuttavia, per gli stessi criteri e/o a parità di punteggio finale, si applicano rispettivamente i pesi e le priorità previste nei criteri di selezione delle operazioni della misura 121”Ammodernamento delle aziende agricole”, fermo restando che saranno considerate ammissibili a finanziamento le domande che rispetto ai criteri di selezione della misura 121 abbiano ottenuto almeno 20 punti.

Le dichiarazioni riguardanti il possesso dei requisiti o l’assunzione di impegni che rientrano tra quelli rilevanti ai fini dell’attribuzione dei punteggi per la selezione delle domande di sostegno, sono rese all’atto della presentazione della domanda di sostegno.

I controlli per accertare la veridicità di tali dichiarazioni sono effettuati:

a) prima della adozione della decisione individuale di concessione del sostegno per i criteri di valutazione 1), 2), 3), 5), 6), e 7);

(9)

b) dopo l’adozione della decisione individuale di concessione del sostegno per il criterio di valutazione 4).

Qualora da tali controlli emerga il mancato possesso del requisito dichiarato di cui al criterio di valutazione 1) e/o 2) e/o 3), e/o 5), e/o 6), e/o 7) di cui al precedente punto a), si procederà al ricalcalo del punteggio sulla base dei requisiti effettivamente posseduti, al quale si applica una decurtazione pari al 50% del punteggio dichiarato in eccesso. Qualora il nuovo punteggio attribuito determini comunque il mantenimento in graduatoria in posizione utile, la domanda resta ammissibile al finanziamento. Qualora invece il nuovo punteggio attribuito determini una posizione in graduatoria successiva a quella dell’ultima domanda di sostegno ammissibile a finanziamento, la domanda è dichiarata decaduta.

Qualora da tali controlli emerga il mancato rispetto dell’impegno dichiarato di cui al criterio di valutazione 4) di cui al precedente punto b) la domanda viene dichiarata decaduta e si procede al recupero delle somme già erogate maggiorate degli interessi.”

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