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INCLUSIONE SCOLASTICA Promozione dell inclusione scolastica degli studenti con disabilità (D. Lgs. n. 66/2017)

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INCLUSIONE SCOLASTICA

Promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità

(D. Lgs. n. 66/2017)

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Capo I – principi generali Principi e finalità

L'inclusione scolastica:

a) risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto

all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita;

b) si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curricolo delle istituzioni scolastiche, nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio;

c) è impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo degli studenti.

Promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità

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Capo II Prestazioni e indicatori di qualità dell'inclusione scolastica

La valutazione della qualità dell'inclusione scolastica è parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche. Ne sono indicatori:

• livello di inclusività del PTOF come concretizzato nel Piano per l'inclusione scolastica;

• realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione in funzione delle caratteristiche specifiche degli studenti (ciò chiama in causa TUTTI E NON SOLO IL DOCENTE DI SOSTEGNO)

• livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione;

• realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale della scuola incluse le specifiche attività formative;

• utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento;

• grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi e, in particolare, dei libri di testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola.

Promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità

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Capo IV Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

Documenti:

CERTIFICAZIONI (competenza dell’ASP)

PROGETTO INDIVIDUALE (competenza dell’Ente Locale)

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (modificato rispetto all’attuale)

PIANO PER L’INCLUSIONE (modalità di definizione e contenuti specificati nel decreto)

Il PEI, di competenza di tutti i docenti contitolari (e non solo dell’insegnante di sostegno!) esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata; indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale; è redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione; è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

Il Piano per l’Inclusione è parte integrante del PTOF.

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Nuovi gruppi per l’inclusione scolastica.

• È istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR) che ha compiti di consulenza e proposta all’Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la definizione, l’attuazione e la verifica degli accordi di programma.

• È istituito il Gruppo per l’inclusione territoriale (GIT), per ogni ambito territoriale, che ha un ruolo fondamentale nella definizione delle risorse per il sostegno didattico, come proposte dalle singole scuole.

• È istituto presso ciascuna istituzione scolastica il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI), con compiti di programmazione, proposta e supporto.

Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal Dirigente Scolastico ed ha il compito di supportare il Collegio dei Docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.

In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.

Promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità

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Inoltre il Decreto:

rafforza la partecipazione e la collaborazione delle famiglie e delle associazioni nei processi di inclusione scolastica;

introduce il modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del

Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nell’ambito del nuovo Profilo di funzionamento, che sarà elaborato dall’Unità di Valutazione Multidisciplinare, con la partecipazione della famiglia, di coloro che hanno in

carico la persona con disabilità, nonché garantendo la partecipazione della scuola;

introduce una nuova procedura per il sostegno didattico che sia maggiormente qualificata e tenga conto del Profilo di funzionamento;

prevede una formazione specifica per il personale docente, dirigente ed ATA;

prevede che il Dirigente Scolastico possa proporre ai docenti dell’organico dell’autonomia, purché in possesso della specializzazione, anche attività di sostegno didattico;

prevede che, in sede di conferimento delle supplenze, in caso di fruttuoso rapporto docente- discente e sulla base di eventuale richiesta della famiglia, il contratto a tempo determinato potrà essere prorogato al medesimo docente per l’anno scolastico successivo;

statuisce il diritto all’istruzione domiciliare per gli studenti per i quali sia accertata l’impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, a causa di gravi patologie certificate, anche attraverso la definizione di progetti che possono avvalersi dell’uso delle nuove tecnologie.

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