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Comune di Rovello Porro Prov. di Como

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Academic year: 2022

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Comune di Rovello Porro

Prov. di Como

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI E ALTRI BENEFICI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Principi e finalità.

1. Il Comune, coerentemente con il principio costituzionale della sussidiarietà e con i propri principi statutari, riconosce nel volontariato e nell’associazionismo, per la loro presenza e radicamento sul territorio, una risorsa fondamentale con la quale interagire nella definizione e realizzazione delle politiche sociali, di sviluppo della cultura e dello sport, di tutela della salute e dell’ambiente, di valorizzazione del territorio.

2. Il Comune, nei limiti delle risorse previste in bilancio, sostiene e valorizza le forme associative, operanti sul territorio, secondo il principio di parità di trattamento dei richiedenti, quando queste svolgono attività che rientrano nelle finalità dell’ente o negli interessi generali dello stesso e del paese.

Articolo 2 - Oggetto.

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della Legge 07 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni, la concessione di contributi e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere da parte del Comune, nei limiti delle proprie risorse e disponibilità, a sostegno di attività di rilevanza sociale, culturale, ricreativa, sportiva, ambientale o di promozione del territorio.

Articolo 3 – Natura degli interventi.

1. Gli interventi del Comune a favore dei soggetti previsti dal presente Regolamento possono avvenire mediante:

- concessione del patrocinio

- concessione temporanea di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale

- erogazione di contributi economici: quando gli interventi aventi carattere occasionale o continuativo sono diretti a favorire iniziative per le quali il Comune si accolla solo una parte dell’onere complessivo, ritenendoli validi sotto il profilo dell’interesse pubblico

- sovvenzione: quando il Comune di fa carico interamente dell’onere derivante da una iniziativa organizzata con altri soggetti.

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Articolo 4 - Soggetti beneficiari.

1. Possono accedere agli interventi di cui all’art. 3 del presente Regolamento Enti ed Associazioni operanti sul territorio comunale in ragione di loro attività ed iniziative idonee a favorire, in un'ottica di sussidiarietà: lo sviluppo sociale, culturale, artistico, storico, ricreativo, sportivo o ambientale della comunità locale.

Sono ritenute ammissibili domande di enti e associazioni che possiedono uno dei seguenti requisiti:

- sede nel Comune di Rovello Porro da almeno un anno

- attività svolta in maniera significativa da almeno due anni nel territorio comunale.

2. Sono soggetti beneficiari anche gli Enti ecclesiastici e morali presenti sul territorio comunale.

3. Non possono accedere agli interventi di cui all’art. 3 del presente Regolamento i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali, nonché i soggetti aventi scopi di lucro.

Articolo 5 - Interventi di carattere straordinario.

1. Il Comune può effettuare interventi di carattere straordinario, quando gli stessi sono motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per la comunità o che costituiscono, da parte della comunità, testimonianza di solidarietà verso popolazioni colpite da gravi eventi e calamità.

TITOLO II – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI CAPO I – PATROCINIO

Articolo 6 – Patrocinio

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune del particolare rilievo culturale, solidaristico, sociale, educativo, sportivo o di promozione del territorio delle iniziative promosse da enti e associazioni e che si svolgono nel territorio comunale.

2. Il patrocinio può essere concesso anche a iniziative che non si svolgono nel territorio comunale, quando tali iniziative abbiano rilevanza per il paese o ne promuovano l’immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti e le tradizioni.

3. Il patrocinio concesso dal Comune autorizza ed obbliga il soggetto richiedente all’utilizzo dello stemma comunale su ogni forma pubblicitaria dell’iniziativa.

4. La concessione del patrocinio deve essere resa nota dal soggetto che l’ha ottenuta mediante apposizione sui manifesti e sul materiale pubblicitario della seguente dicitura:

“Con il patrocinio del Comune di Rovello Porro”.

5. Il patrocinio non può essere concesso per iniziative organizzate o promosse da partiti politici e organizzazioni sindacali e per iniziative contrastanti con le finalità istituzionali del Comune.

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6. Il patrocinio non può essere concesso a iniziative di carattere commerciale a scopo di lucro. Potranno essere valutate con apposita istruttoria quelle iniziative i cui proventi sono destinati a scopi benefici.

7. In ogni caso non sono concessi patrocini per iniziative già concluse o avviate al momento della presentazione della domanda.

Articolo 7 – Concessione del patrocinio.

1. Il patrocinio è concesso dal Sindaco con proprio atto, sentito l’Assessore competente, previa istruttoria degli uffici competenti. L’eventuale diniego dovrà essere motivato e comunicato agli interessati.

2. Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non viene accordato in maniera permanente.

3. La semplice concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari o agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso. Tali interventi devono essere eventualmente richiesti con le modalità stabilite dal presente regolamento e riportate sotto il Capo II “Concessione temporanea di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale” e/o il Capo III “Erogazioni di contributi economici”.

4. Per iniziative a cadenza periodica, la richiesta dovrà essere ripetuta per ogni evento.

5. Variazioni e modifiche del programma degli eventi devono essere comunicati all’ufficio competente. L’Amministrazione si riserva di riesaminare la domanda e di revocare la concessione, qualora l’iniziativa non risponda più ai requisiti descritti nel presente regolamento.

Articolo 8 – Presentazione della domanda di concessione

1. Le richieste di patrocinio sono dirette al Sindaco almeno 30 giorni prima dell’inizio della manifestazione o dell’iniziativa. Alla richiesta viene data risposta positiva o negativa entro 15 giorni dalla data del ricevimento.

2. Per comprovate ed imprevedibili esigenze di tempestività, l’Amministrazione potrà derogare dai termini previsti al precedente comma.

3. Il patrocinio deve essere richiesto dal soggetto organizzatore/titolare dell’iniziativa. La richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’associazione o ente richiedente, che si assume la piena responsabilità delle dichiarazioni e notizie contenute nella documentazione prodotta.

4. La richiesta, compilata sull’apposito modulo disponibile sul sito del Comune, deve contenere:

a) lo statuto o altra documentazione idonea ad attestare la natura giuridica del soggetto richiedente;

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b) il programma e la descrizione dell’iniziativa con l’indicazione sia delle finalità sia degli elementi che costituiscono elemento di interesse per l’Amministrazione Comunale;

c) l’indicazione delle modalità di utilizzo dello stemma comunale.

5. La documentazione di cui al punto a) non dovrà essere presentata dai soggetti che abbiano precedentemente richiesto il patrocinio, presentando la stessa documentazione. In tal caso dovrà essere soltanto dichiarato che non sono intervenute modifiche.

6. La richiesta sarà valutata solo in caso di documentazione completa. Nel caso in cui, anche a seguito di richiesta di integrazione, tale documentazione non venga prodotta, la richiesta di patrocinio non sarà ritenuta ammissibile.

7. La concessione del patrocinio non implica per il Comune l’assunzione di alcuna responsabilità in ordine allo svolgimento dell’iniziativa, né sostituisce eventuali autorizzazioni e/o nullaosta necessari per lo svolgimento della stessa. Il soggetto organizzatore dovrà pertanto dotarsi, a propria cura e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze, e permessi che la normativa al momento vigente contempla.

8. Per le iniziative patrocinate, il Comune, di regola, assicura la diffusione attraverso il sito internet comunale, gli spazi comunali (bacheche e uffici comunali) ed il pannello luminoso a messaggi variabili.

9. L'Amministrazione Comunale verifica i risultati dell'evento e la corrispondenza del programma con quanto illustrato nell’istanza. A tal fine il soggetto patrocinato è tenuto a presentare una relazione entro 60 giorni dal termine dell’evento.

10. L’Amministrazione Comunale può decidere di revocare il patrocinio precedentemente concesso ad un’iniziativa qualora le modalità di svolgimento della stessa si rivelino negative per il Comune, in conflitto con i valori civili e istituzionali cui si ispira il Comune nel proprio Statuto o lesive e svantaggiose per la comunità di Rovello Porro.

CAPO II – CONCESSIONE TEMPORANEA DI BENI MOBILI E IMMOBILI, SPAZI, STRUTTURE, IMPIANTI E ATTREZZATURE DI PROPRIETA’

COMUNALE

Articolo 9 – Concessione temporanea di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale e altri benefici

1. I benefici di cui al presente Capo II (messa a disposizione gratuita di strutture e/o beni di proprietà comunale), essendo finalizzati a sostegno delle attività ed iniziative svolte dai soggetti richiedenti, sono subordinati alla richiesta ed all’ottenimento del patrocinio comunale o eventualmente di contributo economico, con le modalità e nei limiti imposti dal presente regolamento.

2. E’ possibile richiedere anche i seguenti benefici:

- affissione di locandine o manifesti prodotte dai richiedenti a condizione che rechino la dicitura “Comune di Rovello Porro” e il logo del Comune di Rovello Porro;

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- occupazione di suolo pubblico nel rispetto delle norme vigenti in materia e con successivo rilascio di autorizzazione del Comando di Polizia Locale.

3. Le richieste di concessione dei benefici disciplinati nel presente Capo devono essere inserite nella richiesta di patrocinio nei tempi e modi indicati al precedente articolo 8.

4. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l’uso che viene fatto dei beni concessi per l’esercizio dell’attività e per l’organizzazione delle manifestazioni.

5. I soggetti beneficiari sono tenuti a:

- utilizzare i beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale in conformità alla loro destinazione, custodirli diligentemente e riconsegnarli nello stato in cui sono stati messi a disposizione;

- assicurare che le attività e iniziative si svolgano in assenza di impedimenti per persone con disabilità;

- assicurare il rispetto delle norme di sicurezza.

CAPO III – EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI

Articolo 10 – Contributi

1. Le risorse destinate alla concessione di contributi sono fissate annualmente nel bilancio annuale di previsione.

2. Ogni anno il Comune individua e pubblicizza, attraverso appositi bandi che fissano modalità e termini di presentazione delle richieste, gli ambiti di intervento e/o settori di attività per i quali è possibile presentare domanda di contributo per l’anno successivo, con indicazione del preventivo dell’iniziativa.

3. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda sarà ritenuta inammissibile.

4. Il contributo è concesso con deliberazione della Giunta Comunale su istruttoria del Responsabile del servizio competente. L’istruttoria deve evidenziare in modo chiaro:

a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento;

b) l’espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell’iniziativa rispetto alle finalità dell’Amministrazione Comunale, nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione del contributo concesso.

5. Il contributo non può essere concesso in misura superiore alla differenza tra le spese e le entrate risultanti dal preventivo e non può comunque essere superiore al 50%

dell’ammontare delle spese suddette.

6. Nel caso di concessione di contributi e altri benefici di cui all’art. 9 per la medesima iniziativa, i limiti di cui al precedente comma sono determinati con riguardo al valore dei benefici complessivamente riconosciuti.

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Articolo 11 – Criteri

1. I criteri per la definizione della priorità ed entità del contributo o altro beneficio in presenza di una domanda sono:

• Storicità dell’associazione (anni di fondazione) (fino a 5 punti)

• numero dei cittadini coinvolti nell’iniziativa/attività (fino a 5 punti)

• rilevanza sociale per la comunità (fino a 10 punti)

• iniziative promosse, realizzate o coordinate congiuntamente da più soggetti (fino a 15 punti)

• coerenza delle proposte col quadro complessivo delle attività per evitare sovrapposizioni e duplicazioni rispetto ad altre attività già in essere secondo uno spirito di sussidarietà pubblico-privato ed un uso razionale delle risorse (fino a 10 punti)

• carattere innovativo delle proposte (fino a 5 punti)

• costi per gli utilizzatori (fino a 5 punti)

• capacità di reperire forme di autofinanziamento e utilizzo del volontariato nella realizzazione delle iniziative (fino a 15 punti)

• affidabilità, puntualità e diligenza nelle rendicontazioni e nell’utilizzo dei beni della comunità in occasione di precedenti contributi o collaborazioni con l’Amministrazione Comunale (fino a 30 punti)

Articolo 12 – Modalità per la richiesta e l’erogazione dei contributi

A) Contributi per la realizzazione di attività proposte dall’Amministrazione Comunale

1. Come indicato all’articolo 10, comma 2, annualmente e compatibilmente con le risorse disponibili nell’ambito del bilancio di previsione, l’Amministrazione Comunale potrà procedere alla ricognizione delle attività che intende svolgere in collaborazione con le associazioni del territorio pubblicando un avviso pubblico per le associazioni disponibili alla collaborazione con il Comune. Entro i tempi stabiliti dal bando potranno essere presentate le richieste di contributo. Entro i trenta giorni successivi verrà adottato il provvedimento di assegnazione dei contributi.

2. L’avviso e il successivo provvedimento di assegnazione saranno pubblicati sul sito web del Comune.

B) Richiesta di contributi una tantum per il finanziamento di attività proposte dalle associazioni e ritenute di interesse dall’Amministrazione Comunale

1. L’Amministrazione Comunale può, compatibilmente con le risorse di bilancio, stanziare somme per erogare contributi per attività ed iniziative di interesse pubblico promosse dalle Associazioni e comunque inerenti attività e progetti che si ritengano motivatamente funzionali e riconducibili agli obiettivi istituzionali del Comune.

2. La richiesta dovrà essere corredata da elementi dai quali risultino scopi, finalità, tempi e modalità di realizzazione, nonché le necessarie informazioni di natura economica finanziaria (compresi i costi da sostenere per l’utilizzo di strumenti, sale, spazi, imposte e tasse a favore del Comune). In particolare dovrà essere indicata con precisione la

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presenza e l’entità di altre forme di finanziamento delle iniziative, di provenienza pubblica (Stato, Regione, Provincia) o privata (sponsorizzazione, erogazioni, donazioni), per permettere una valutazione equilibrata delle risorse disponibili.

3. La concessione di contributi a sostegno dell’attività/iniziativa è subordinata alla descrizione di un progetto, che indichi le attività che il beneficiario si impegna a svolgere a fronte del contributo richiesto.

4. L’erogazione dei contributi è subordinata all’effettiva realizzazione dell’attività/iniziativa.

5. Entro 60 giorni dal termine dell’attività/iniziativa dovrà essere presentata una relazione consuntiva dettagliata dell’attività realizzata, dei risultati raggiunti, delle spese debitamente documentate e delle entrate accertate, accompagnata dalla richiesta di liquidazione del contributo.

6. In particolare:

- il contributo non potrà eccedere il 50% della somma necessaria per realizzare l’iniziativa, detratte le entrate accertate;

- il contributo rimarrà inalterato a fronte di una spesa effettiva superiore al preventivo preparato.

7. Il soggetto beneficiario che non presenta la rendicontazione nel termine dei 60 giorni indicati al precedente comma 5 si intende rinunciatario al contributo stesso.

8. L’erogazione del contributo è disposta in unica soluzione

CAPO IV – SOVVENZIONE

Articolo 13 – Collaborazione tramite sovvenzione.

1. Qualora tra il Comune ed un soggetto terzo vi sia un coinvolgimento più stretto sin dalla fase progettuale, per la realizzazione di iniziative attinenti alle finalità istituzionali ed ai programmi dell'ente, l'Amministrazione può assumere direttamente impegni ed oneri per l'iniziativa o l'attività. Nell'atto amministrativo verranno indicati gli impegni assunti dall'Amministrazione Comunale e dal soggetto terzo coinvolto.

2. Il Comune, in casi specifici e per particolari tipologie di interventi di carattere innovativo e sperimentale, può utilizzare il convenzionamento diretto con i soggetti del terzo settore, e dovrà procedere all'adozione di un provvedimento amministrativo, motivando le ragioni dell'intervento e della scelta del soggetto.

3. Salva la disciplina contenuta nel D.Lgs 33/2013 ed il rispetto degli obblighi di trasparenza gli elementi essenziali della convenzione tipo, che dovrà essere allegata al provvedimento, sono i seguenti:

a) una premessa dedicata all'attività condotta dalle parti dell'accordo;

b) la descrizione precisa delle obbligazioni delle parti;

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c) la durata, le disposizioni dirette a garantire le condizioni necessarie a svolgere le attività oggetto della convenzione e di verifica delle prestazioni e di controllo della qualità delle attività;

d) le eventuali coperture assicurative;

e) le eventuali indicazioni dell'ipotesi di recesso e di risoluzione di diritto del rapporto;

f) la disciplina sul trattamento dei dati personali (sia relativi ai dati della convenzione sia relativi ai dati da trattare nell'ambito dell'esecuzione del servizio);

g) la disciplina sulla registrazione.

TITOLO III – NORME FINALI

Articolo 14 – Materie escluse dall’ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle seguenti fattispecie, per le quali si applicano le specifiche normative nazionali, regionali e comunali:

- contributi concessi in favore dell’attività istituzionale svolta da Enti di cui il Comune è socio;

- i contributi, i vantaggi economici e i rimborsi concessi sulla base di convenzioni;

- la concessione dei locali del Centro Civico, in quanto disciplinata da specifico regolamento;

- la concessione degli impianti sportivi, in quanto disciplinata da specifico regolamento;

- forme di sostegno alle persone fisiche che si trovino in particolari condizioni di disagio riguardanti l’area dell’assistenza sociale.

Articolo 15 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si rinvia alla normativa nazionale, regionale e alle direttive europee in materia di associazionismo e valorizzazione delle libere forme associative.

Articolo 16 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017.

2. Con il presente regolamento viene abrogata e sostituita ogni altra disposizione comunale vigente in materia ed in particolare:

- Regolamento per la concessione del patrocinio comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 55 del 20.12.2012

- Regolamento per la concessione di agevolazioni, benefici economici, sussidi, servizi, approvato con deliberazione consiliare n. 55 del 30.10.2001 e successivamente modificata.

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INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI 1.PRINCIPI E FINALITA’.

2.OGGETTO.

3.NATURA DEGLI INTERVENTI. 4.SOGGETTI BENEFICIARI

5.INTERVENTI DI CARATTERE STRAORDINARIO

TITOLO II – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI CAPO I–PATROCINIO.

6.PATROCINIO.

7.CONCESSIONE DEL PATROCINIO.

8.PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE.

CAPO II CONCESSIONE TEMPORANEA DI BENI MOBILI E IMMOBILI, SPAZI, STRUTTURE, IMPIANTI E ATTREZZATURE DI PROPRIETA COMUNALE.

9.CONCESSIONE TEMPORANEA DI BENI MOBILI E IMMOBILI, SPAZI, STRUTTURE, IMPIANTI E ATTREZZATURE DI PROPRIETA COMUNALE E ALTRI BENEFICI.

CAPO III–EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI. 10.CONTRIBUTI.

11.CRITERI.

12.MODALITA PER LA RICHIESTA E LEROGAZIONE DEI CONTRIBUTI.

CAPO IV–SOVVENZIONE.

13.COLLABORAZIONE TRAMITE SOVVENZIONE.

TITOLO III – NORME FINALI

14.MATERIE ESCLUSE DALLAMBITO DI APPLICAZIONE. 15.RINVIO

16.ENTRATA IN VIGORE.

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