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SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - AGENDA DIGITALE GARANTE DELLA PRIVACY LEGISLAZIONE PENALE S O M M A R I O

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(1)

1

S O M M A R I O

LEGISLAZIONE PENALE

a) RISARCIMENTO AI DETENUTI E MODIFICHE AL C.P.P.. LEGGE 11 agosto 2014, n. 117

b) SOSPENSIONE PROCEDIMENTO PENALE NEI CONFRONTI DEGLI IRREPERIBILI. LEGGE 11 agosto 2014, n. 118

c) DIRITTO ALL’INFORMAZIONE NEI PROCEDIMENTI PENALI. Decreto Legislativo 1 Luglio 2014, N. 101

GARANTE DELLA PRIVACY

a) INTERCETTAZIONI b) DATI PERSONALI E WEB

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - AGENDA DIGITALE

DECRETO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, n. 114

La scelta degli argomenti, oggetto della normativa pubblicata in questo numero, è stata a cura

del dott. Francesco CONTE, Dirigente della Segreteria della Procura generale militare presso la

Corte suprema di Cassazione

(2)

2

LEGISLAZIONE PENALE

A

“RISARCIMENTO AI DETENUTI E MODIFICHE AL C.P.P.”

LEGGE 11 agosto 2014, n. 117

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile.

(GU n.192 del 20-8-2014) - Note: entrata in vigore del provvedimento 21/08/2014.

Si riporta solo il titolo della legge.

B

“SOSPENSIONE PROCEDIMENTO PENALE NEI CONFRONTI DEGLI IRREPERIBILI”

LEGGE 11 agosto 2014, n. 118

Introduzione dell'articolo 15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67, concernente norme transitorie per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili.

(GU n.193 del 21-8-2014 ) - Note: entrata in vigore del provvedimento: 22/08/2014 Si riporta solo il titolo della legge.

C

“DIRITTO ALL’INFORMAZIONE NEI PROCEDIMENTI PENALI”

DECRETO LEGISLATIVO 1 luglio 2014, n. 101

Attuazione della Direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali. (GU n.164 del 17-7-2014 ) - Note: entrata in vigore del provvedimento 16/08/2014

(3)

3

Art. 1

Modifiche al codice di procedura penale

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 293:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Salvo quanto previsto dall'articolo 156, l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all'imputato copia del provvedimento unitamente a una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, per l'imputato che non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informa:

a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;

b) del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa;

c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;

d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;

e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda il provvedimento;

f) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari;

g) del diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza;

h) del diritto di essere condotto davanti all'autorità

giudiziaria non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione, se la misura applicata è quella della custodia cautelare in carcere ovvero non oltre dieci giorni se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare;

i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio, di impugnare l'ordinanza che dispone la misura cautelare e di richiederne la sostituzione o la revoca.»;

2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua comprensibile all'imputato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l'obbligo di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all'imputato.

1-ter. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza informa immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a norma dell'articolo 97 e redige verbale di tutte le operazioni compiute, facendo menzione della consegna della comunicazione di cui al comma 1 o dell'informazione orale fornita ai sensi del comma 1-bis. Il verbale è immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l'ordinanza e al pubblico ministero.»;

b) all'articolo 369, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il pubblico ministero informa altresì la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa del diritto alla comunicazione previsto dall'articolo 335, comma 3.»;

c) all'articolo 294, al comma 1-bis, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Il giudice, anche d'ufficio, verifica che all'imputato in stato di custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari sia stata data la comunicazione di cui all'articolo 293, comma 1, o che comunque sia stato informato ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo, e provvede, se del caso, a dare o a completare la comunicazione o l'informazione ivi indicate.»;

d) all'articolo 369-bis:

1) al comma 1, dopo le parole: «e 416,» sono inserite le seguenti: «ovvero, al più tardi,

contestualmente all'avviso della conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'articolo 415-

bis,»;

(4)

4 2) al comma 2, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

«d-bis) l'informazione del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;»;

e) all'articolo 386 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l'arrestato, ne danno immediata notizia al pubblico ministero del luogo ove l'arresto o il fermo è stato eseguito. Consegnano all'arrestato o al fermato una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, se questi non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informano:

a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;

b) del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa;

c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;

d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;

e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda l'arresto o il fermo;

f) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari;

g) del diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza;

h) del diritto di essere condotto davanti all'autorità giudiziaria per la convalida entro novantasei ore dall'avvenuto arresto o fermo;

i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio e di proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sulla convalida dell'arresto o del fermo.»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua comprensibile all'arrestato o al fermato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l'obbligo di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all'arrestato o al fermato.»;

3) al comma 3 dopo le parole: «che lo hanno determinato»,

sono aggiunte, infine, le seguenti: «nonché la menzione dell'avvenuta consegna della comunicazione scritta o dell'informazione orale fornita ai sensi del comma 1-bis»;

f) all'articolo 391, comma 2, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il giudice altresì, anche d'ufficio,

verifica che all'arrestato o al fermato sia stata data la comunicazione di cui all'articolo 386, comma 1, o

che comunque sia stato informato ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo, e provvede, se del

caso, a dare o a completare la comunicazione o l'informazione ivi indicate.».

(5)

5

GARANTE DELLA PRIVACY

A

INTERCETTAZIONI

Differimento dei termini di adempimento delle prescrizioni di cui al provvedimento del 18 luglio 2013, in materia di misure di sicurezza nelle attività di intercettazione da parte delle Procure della Repubblica - 26 giugno 2014

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2014)

Registro dei provvedimenti n. 322 del 26 giugno 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTE le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali concernenti l'adozione delle misure di sicurezza nel trattamento dei dati (d. lg. n. 30 giugno 2003, n. 196, artt. 31 e 33 – 35, disciplinare tecnico allegato B) al Codice);

VISTE le norme poste dal Codice in materia di trattamento dei dati personali in ambito giudiziario (artt.

46 ss.);

VISTA la documentazione acquisita agli atti;

RILEVATO che ai trattamenti di dati personali effettuati per ragioni di giustizia (art. 47, comma 2, del Codice) presso gli uffici giudiziari, di ogni ordine e grado, si applicano le disposizioni del Codice che prevedono specifiche garanzie in materia di protezione dei dati per quanto riguarda le misure di sicurezza da adottare, in particolare, al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati e di accessi non autorizzati alle informazioni;

RITENUTO che, nel quadro dello svolgimento dei compiti previsti dal Codice, con provvedimento del 13 settembre 2012 il Garante ha deliberato di prendere in esame la problematica relativa all'applicazione delle misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali svolti presso le Procure della Repubblica, anche tramite la polizia giudiziaria o soggetti terzi, nell'ambito delle attività di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, anche informatiche o telematiche, effettuate per ragioni di giustizia, nonché di controllo preventivo (artt. 266 e ss. c.p.p.; art. 226 disp. att. c.p.p.);

VISTO il provvedimento del 18 luglio 2013 con cui il Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c) del Codice, ha prescritto alle Procure della Repubblica di apportare alcune modificazioni e integrazioni alle misure di sicurezza in relazione ai trattamenti di dati personali svolti, anche tramite la polizia giudiziaria o soggetti terzi, nell'ambito delle attività di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, anche informatiche o telematiche, effettuate per ragioni di giustizia, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Codice, nonché di controllo preventivo (artt. 266 e ss. c.p.p.; art. 226 disp. att. c.p.p.), ferme restando eventuali diverse misure, già adottate dagli Uffici, che assicurino un livello di sicurezza di pari o maggiore efficacia;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c) del Codice, ha prescritto alle Procure della Repubblica di adottare le predette misure entro il termine di diciotto mesi, decorrente dalla pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fornendo riscontro all'Autorità circa la loro completa adozione entro il predetto termine;

RILEVATO che il Garante, ai sensi del medesimo articolo, ha prescritto alle Procure della Repubblica di

riferire all'Autorità, entro la data del 3o giugno 2014, sullo stato di avanzamento dell'attuazione di dette

misure;

(6)

6 RILEVATO, altresì, che il Garante, valutato che le misure indicate dipendono significativamente dalla collaborazione delle competenti strutture del Ministero della giustizia, con riferimento alle pertinenti attribuzioni in tema di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, ha disposto di segnalare al Ministero la necessità di fornire alle Procure della Repubblica le risorse idonee a consentire a detti Uffici di apportare le modificazioni e integrazioni indicate nel provvedimento;

DATO ATTO della opportuna iniziativa assunta dal Ministero della giustizia di istituzione di un gruppo di lavoro per l'attuazione del provvedimento, del quale il Garante è stato chiamato a far parte, volta a coinvolgere i soggetti interessati per una valutazione congiunta dello stato di attuazione del provvedimento medesimo, in un quadro di leale collaborazione istituzionale;

VISTA la nota del 17 giugno 2014 con cui il Ministro della giustizia, facendo riferimento alle prescrizioni impartite dal Garante e ai termini fissati nel provvedimento del 18 luglio 2013 e con riguardo alla istituzione del menzionato gruppo di lavoro, ha comunicato che il Ministero ha intrapreso una aggiornata ricognizione riguardo alle condizioni di adeguatezza strutturale e organizzativa degli Uffici giudiziari requirenti di primo grado e agli interventi di adeguamento resi necessari dal provvedimento dell'Autorità;

RILEVATO che nella nota viene, altresì, riferito che è stato predisposto un programma di rilevazione dei fabbisogni, volto anche a quantificare gli oneri necessari agli interventi strutturali o infrastrutturali da realizzarsi presso gli Uffici interessati, coerente con le finalità di razionalizzazione organizzativa e contenimento dei costi correlate al progetto della cd. "gara unica nazionale delle intercettazioni", che deve essere oggetto di valutazione finale;

CONSIDERATO che il Ministro, in considerazione della complessità degli interventi da realizzarsi, ha sottoposto al Garante l'opportunità di disporre un congruo differimento dei termini indicati nel provvedimento dell'Autorità;

RITENUTO che le iniziative adottate dal Ministero della giustizia appaiono volte alla individuazione degli interventi necessari a dare attuazione al provvedimento del Garante del 18 luglio 2013 e alla determinazione dei relativi oneri finanziari, e risultano coerenti con la richiesta avanzata dal Garante al Ministero di fornire alle Procure della Repubblica le risorse idonee a consentire a detti Uffici di apportare le modificazioni e integrazioni indicate in detto provvedimento;

PRECISATO, con riferimento ad alcune osservazioni emerse nell'ambito del menzionato gruppo di lavoro istituito presso il Ministero della giustizia, che la remotizzazione da disporsi "in via residuale, nei soli casi eccezionali previsto dalle norme codicistiche (art. 268 c.p.p.)" di cui al paragrafo 2.a del provvedimento è soltanto quella relativa alle attività di registrazione, secondo quanto ampiamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità sul punto (Cass., S.U., sent. 26 giugno 2008, n. 36359);

RITENUTO che, tenuto conto della complessità delle attività in corso di svolgimento, descritte nella nota del Ministro della giustizia, appare congruo disporre il differimento al 30 giugno 2015 del termine assegnato alle Procure della Repubblica per adottare le misure prescritte con il provvedimento del 18 luglio 2013, fornendo riscontro all'Autorità circa la loro completa adozione entro il predetto termine;

RITENUTO che appare congruo disporre il differimento al 30 ottobre 2014 del termine assegnato alle Procure per riferire all'Autorità sullo stato di avanzamento dell'attuazione delle misure prescritte con detto provvedimento;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE

a) dispone, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c) del Codice, nei confronti delle Procure della

Repubblica il differimento al 30 giugno 2015 del termine assegnato per apportare le modificazioni e

integrazioni prescritte con il provvedimento del 18 luglio 2013 alle misure di sicurezza in relazione ai

trattamenti di dati personali svolti, anche tramite la polizia giudiziaria o soggetti terzi, nell'ambito delle

attività di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, anche informatiche o telematiche,

effettuate per ragioni di giustizia, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Codice, nonché di controllo

preventivo (artt. 266 e ss. c.p.p.; art. 226 disp. att. c.p.p.), ferme restando eventuali diverse misure, già

adottate dagli Uffici, che assicurino un livello di sicurezza di pari o maggiore efficacia;

(7)

7 b) dispone, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c) del Codice, nei confronti delle Procure della Repubblica il differimento al 30 ottobre 2014 del termine assegnato nel provvedimento del 18 luglio 2013 per riferire all'Autorità sullo stato di avanzamento dell'attuazione di dette misure;

c) dispone di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero della giustizia con riferimento alle pertinenti attribuzioni in tema di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia e in ordine alle iniziative intraprese, descritte nella lettera del 17 giugno 2014 del Ministro della giustizia, volte a dare attuazione alle misure prescritte dal Garante, nonché per l'adozione di ogni iniziativa ritenuta idonea a favorire la massima diffusione presso gli uffici giudiziari interessati;

d) dispone che copia del presente provvedimento venga inviata al Consiglio superiore della Magistratura, per ogni opportuna conoscenza in relazione alle relative attribuzioni, nonché per l'adozione di ogni iniziativa ritenuta idonea a favorire la massima diffusione presso gli uffici giudiziari interessati;

e) ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice, dispone di trasmettere al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti copia del presente provvedimento per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2014.

IL PRESIDENTE Soro IL RELATORE

Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE Busia

*

B

DATI PERSONALI E WEB

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

«Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati»

(Allegato alla deliberazione n. 243 del 15 maggio 2014) Sommario

INTRODUZIONE OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ

PARTE PRIMA

PUBBLICITÀ PER FINALITÀ DI TRASPARENZA

1. Principi e oggetto del “decreto trasparenza” (artt. 1, 2 e 3 del d. lgs. n. 33/2013) ...5

2. Limiti generali alla trasparenza (artt. 1 e 4 del d. lgs. n. 33/2013)...7

3. Pubblicazione di dati personali ulteriori (art. 4, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013)...11

(8)

8

4. Qualità delle informazioni (art. 6 del d. lgs. n. 33/2013) ...12

5. Modalità di pubblicazione online dei dati personali (art. 7 del d. lgs. n. 33/2013) ...12

6. Limiti al «riutilizzo» di dati personali (artt. 4 e 7 del d. lgs. n. 33/2013)...14

7. Durata degli obblighi di pubblicazione (artt. 8, 14, comma 2, 15, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013)……19

7.a. Le sezioni di «archivio» dei siti web istituzionali (art. 9, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013)...20

8. Indicizzazione tramite motori di ricerca (art. 9, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013)...22

9. Indicazioni per specifici obblighi di pubblicazione ...23

9.a. Obblighi di pubblicazione dei curricula professionali (es. art. 10, comma 8, lett. d, del d. lgs. n. 33/2013 et al.)...23

9.b. Obblighi di pubblicazione della dichiarazione dei redditi dei componenti degli organi di indirizzo politico e dei loro familiari (art. 14 del d. lgs. n. 33/2013)...24

9.c. Obblighi di pubblicazione concernenti corrispettivi e compensi (artt. 15, 18 e 41, del d. lgs. n. 33/2013)...25

9.d. Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi (es. concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera, art. 23 del d. lgs. n. 33/2013)………..26

9.e. Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici e dell’elenco dei soggetti beneficiari (artt. 26 e 27 del d. lgs. n. 33/2013)...26

9.e.i. Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica (d.P.R. 7 aprile 2000, n. 118)...29

PARTE SECONDA PUBBLICITÀ PER ALTRE FINALITÀ DELLA P.A. 1. Limiti alla diffusione di dati personali nella pubblicazione di atti e documenti sul web per finalità diverse dalla trasparenza...31

2. Accorgimenti tecnici in relazione alle finalità perseguite ...33

2.a. Evitare l’indicizzazione nei motori di ricerca generalisti ...33

2.b. Tempi limitati e proporzionati di mantenimento della diffusione dei dati personali nel web...34

2.c. Evitare la duplicazione massiva dei file contenenti dati personali...35

2.d. Dati personali esatti e aggiornati ...35

3. Fattispecie esemplificative ...36

3.a. Albo pretorio online degli enti locali...36

3.b. Graduatorie ...39

ESTRATTO INTRODUZIONE OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ

Le recenti modifiche legislative in materia di pubblicità e trasparenza della pubblica amministrazione

(cfr. da ultimo il d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33) hanno reso necessario un intervento del Garante diretto ad

assicurare l’osservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali nell’adempimento

degli obblighi di pubblicazione sul web previsti dalle disposizioni di riferimento.

(9)

9 Le presenti Linee guida hanno, pertanto, lo scopo di definire un quadro unitario di misure e accorgimenti volti a individuare opportune cautele che i soggetti pubblici, e gli altri soggetti parimenti destinatari delle norme vigenti, sono tenuti ad applicare nei casi in cui effettuano attività di diffusione di dati personali sui propri siti web istituzionali per finalità di trasparenza o per altre finalità di pubblicità dell’azione amministrativa. Pertanto, il presente provvedimento sostituisce le precedenti «Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web» del 2 marzo 2011 (doc. web n.

1793203).

In via preliminare, vanno distinte, considerato il profilo del diverso regime giuridico applicabile, le disposizioni che regolano gli obblighi di pubblicità dell’azione amministrativa per finalità di trasparenza da quelle che regolano forme di pubblicità per finalità diverse (ad es. pubblicità legale).

In particolare, gli obblighi di pubblicazione online di dati per finalità di «trasparenza» sono quelli indicati nel d. lgs. n. 33/2013 e nella normativa vigente in materia avente a oggetto le «informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche». A tali obblighi si applicano le indicazioni contenute nella parte prima delle presenti Linee guida.

Accanto a questi obblighi di pubblicazione permangono altri obblighi di pubblicità online di dati, informazioni e documenti della p.a. contenuti in specifiche disposizioni di settore diverse da quelle approvate in materia di trasparenza come, fra l’altro, quelli volti a far conoscere l’azione amministrativa in relazione al rispetto dei principi di legittimità e correttezza, o quelli atti a garantire la pubblicità legale degli atti amministrativi (ad es. pubblicità integrativa dell’efficacia, dichiarativa, notizia). Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, alle pubblicazioni ufficiali dello Stato, alle pubblicazioni di deliberazioni, ordinanze e determinazioni sull’albo pretorio online degli enti locali (oppure su analoghi albi di altri enti, come ad esempio le Asl), alle pubblicazioni matrimoniali, alla pubblicazione degli atti concernenti il cambiamento del nome, alla pubblicazione della comunicazione di avviso deposito delle cartelle esattoriali a persone irreperibili, ai casi di pubblicazione dei ruoli annuali tributari dei consorzi di bonifica, alla pubblicazione dell’elenco dei giudici popolari di corte d’assise, etc.. A tali obblighi si riferiscono le indicazioni contenute nella parte seconda delle presenti Linee guida.

In tutti i casi, indipendentemente dalla finalità perseguita, laddove la pubblicazione online di dati, informazioni e documenti, comporti un trattamento di dati personali, devono essere opportunamente contemperate le esigenze di pubblicità e trasparenza con i diritti e le libertà fondamentali, nonché la dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali (art. 2 del Codice).

In tale quadro, è opportuno evidenziare che le decisioni, assunte dalle amministrazioni pubbliche o dagli altri soggetti onerati, in ordine all’attuazione degli obblighi di pubblicità sui siti web istituzionali di informazioni, atti e documenti contenenti dati personali sono oggetto di sindacato da parte del Garante al fine di verificare che siano rispettati i principi in materia di protezione dei dati personali.

Si fa presente, altresì, che la diffusione di dati personali da parte dei soggetti pubblici effettuato in

mancanza di idonei presupposti normativi è sanzionata ai sensi degli artt. 162, comma 2-bis, e 167 del

Codice.

(10)

10 Inoltre, l’interessato che ritenga di aver subito un danno – anche non patrimoniale – in particolare per effetto della diffusione di dati personali, può far valere le proprie pretese risarcitorie, ove ne ricorrano i presupposti, davanti all’autorità giudiziaria ordinaria (art. 15 del Codice).

PARTE PRIMA

PUBBLICITÀ PER FINALITÀ DI TRASPARENZA

1. Principi e oggetto del “decreto trasparenza” (artt. 1, 2 e 3 del d. lgs. n. 33/2013)

Con il d. lgs. 14 marzo 2013 n. 33 intitolato «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» il legislatore –in attuazione della delega contenuta nella legge 6 novembre 2012, n. 190, recante:

«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione» (art. 1, commi 35 e 36) ha disciplinato in maniera organica i casi di pubblicità per finalità di trasparenza mediante inserzione di dati, informazioni, atti e documenti sui siti web istituzionali dei soggetti obbligati.

A tal fine, nel capo I dedicato ai «principi generali», la trasparenza è definita come «l’accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche» (art. 1, comma 1).

Nel medesimo capo I è precisato che «oggetto del decreto» è l’individuazione degli obblighi di trasparenza «concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni» e che «tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7» (art. 2, comma 1, e art. 3).

Si evidenzia, in proposito, che lo stesso legislatore, ai soli fini del campo di applicazione del decreto, definisce la «pubblicazione» come l’inserimento nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche previste nell’allegato al decreto stesso, dei documenti, delle informazioni e dei dati «concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni»

(art. 2, comma 2).

Da ciò si deduce che tutte le volte in cui nel d.lgs. n. 33/2013 è utilizzata la locuzione «pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente» – cfr. artt. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 41, 43, 45, 46 e 48 – il riferimento è limitato agli «obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni» contenuti oltre che nel d. lgs. n. 33/2013 anche in altre disposizioni normative aventi analoga finalità di trasparenza, con esclusione degli obblighi di pubblicazione aventi finalità diverse.

La tipologia dei predetti obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni è schematicamente riassunta nell’allegato al d. lgs. n.

33/2013 che individua la «struttura delle informazioni sui siti istituzionali»1 e che precisa come la

sezione dei siti istituzionali denominata «Amministrazione trasparente» deve essere organizzata in

sottosezioni all’interno delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal

decreto (art. 48 e Allegato al decreto legislativo).

(11)

11 1 Ai sensi del d. lgs. n. 33/2013, l’allegato al decreto costituisce parte integrante dello stesso e può essere modificato solo con un d.P.C.M. sentito il Garante per la protezione dei dati personali, la Conferenza unificata, l’Agenzia Italia Digitale, la CIVIT (ora ANAC) e l’ISTAT (art. 48, comma 2).

2 Documento reperibile in http://www.civit.it/?p=8953.

3 Nello stesso d. lgs. n. 33/2013 si fa riferimento più volte a ipotesi di pubblicità legale per finalità diverse da quelle di trasparenza (cfr. artt. 19, comma 1, e 37, comma 1).

Uno schema più particolareggiato degli obblighi di pubblicazione ai sensi della normativa vigente per finalità di trasparenza sopra descritti è contenuto poi nell’allegato n. 1 della delibera della CIVIT n.

50/2013 recante «Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016» cui si rimanda.

Per tale motivo, come si è detto, devono ritenersi estranei all’oggetto del citato decreto legislativo tutti gli obblighi di pubblicazione previsti da altre disposizioni per finalità diverse da quelle di trasparenza, quali gli obblighi di pubblicazione a fini di pubblicità legale illustrati in forma esemplificativa nell’«Introduzione» (pag. 4) e presi in considerazione nella parte seconda delle presenti Linee guida, pubblicità integrativa dell’efficacia, pubblicità dichiarativa o notizia (già

Si pensi, ad esempio – tra i diversi casi indicati – alle pubblicazioni matrimoniali, la cui affissione alla porta della casa comunale (e oggi sui siti web istituzionali dei comuni) è prevista per otto giorni (cfr. art.

55 del d.P.R. n. 396 del 3/11/2000). La pubblicazione dei dati personali dei nubendi assolve a una funzione che evidentemente esula dalle finalità di trasparenza previste dal d. lgs. n. 33/2013 e che è pienamente assolta con la semplice pubblicazione per la durata temporale prevista. Infatti, sarebbe irragionevole applicare a essi il regime di conoscibilità previsto dalla normativa sulla trasparenza (limiti temporali di permanenza sul web, indicizzazione, accesso civico, riutilizzo etc.).

Di conseguenza, tutte le ipotesi di pubblicità non riconducibili a finalità di trasparenza (cfr. gli esempi forniti nell’«Introduzione» alle presenti Linee guida), qualora comportino una diffusione di dati personali, sono escluse dall’oggetto del d. lgs. n. 33/2013 e dall’ambito di applicazione delle relative previsioni fra cui, in particolare, quelle relative all’accesso civico (art. 5), all’indicizzazione (art. 4 e 9), al riutilizzo (art. 7), alla durata dell’obbligo di pubblicazione (art. 8) e alla trasposizione dei dati in archivio (art. 9).

2. Limiti generali alla trasparenza (artt. 1 e 4 del d. lgs. n. 33/2013)

I principi e la disciplina di protezione dei dati personali – come peraltro previsto anche dagli artt. 1, comma 2, e 4 del d. lgs. n. 33/2013 (v. altresì art. 8, comma 3) – devono essere rispettati anche nell’attività di pubblicazione di dati sul web per finalità di trasparenza.

In merito, si rappresenta che «dato personale» è «qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale» (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice).

Inoltre, la «diffusione» di dati personali –ossia «il dare conoscenza dei dati personali a soggetti

indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione» (art. 4,

comma 1, lett. m) del Codice)– da parte dei «soggetti pubblici» è ammessa unicamente quando la stessa

è prevista da una specifica norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, del Codice). Pertanto, in

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12 relazione all’operazione di diffusione, occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali informazioni, atti e documenti amministrativi (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la normativa in materia di trasparenza preveda tale obbligo (artt. 4, comma 1, lett. m), 19, comma 3 e 22, comma 11, del Codice).

Laddove l’amministrazione riscontri l’esistenza di un obbligo normativo che impone la pubblicazione dell’atto o del documento nel proprio sito web istituzionale è necessario selezionare i dati personali da inserire in tali atti e documenti, verificando, caso per caso, se ricorrono i presupposti per l’oscuramento di determinate informazioni.

I soggetti pubblici, infatti, in conformità ai principi di protezione dei dati, sono tenuti a ridurre al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi (4) ed evitare il relativo trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità (c.d. “principio di necessità” di cui all’art. 3, comma 1, del Codice). Pertanto, anche in presenza degli obblighi di pubblicazione di atti o documenti contenuti nel d. lgs. n. 33/2013, i soggetti chiamati a darvi attuazione non possono comunque «rendere […] intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione» (art. 4, comma 4, del d.

lgs. n. 33/2013).

È, quindi, consentita la diffusione dei soli dati personali la cui inclusione in atti e documenti da pubblicare sia realmente necessaria e proporzionata alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto (c.d. “principio di pertinenza e non eccedenza” di cui all’art. 11, comma 1, lett. d), del Codice).

Di conseguenza, i dati personali che esulano da tale finalità non devono essere inseriti negli atti e nei documenti oggetto di pubblicazione online. In caso contrario, occorre provvedere, comunque, all’oscuramento delle informazioni che risultano eccedenti o non pertinenti.

È, invece, sempre vietata la diffusione di dati idonei a rivelare lo «stato di salute» (art. 22, comma 8, del Codice) e «la vita sessuale» (art. 4, comma 6, del d. lgs. n. 33/2013).

In particolare, con riferimento ai dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati, è vietata la pubblicazione di qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l’esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici (5) (art. 22, comma 8, del Codice).

Il procedimento di selezione dei dati personali che possono essere resi conoscibili online deve essere, inoltre, particolarmente accurato nei casi in cui tali informazioni sono idonee a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale («dati sensibili»), oppure nel caso di dati idonei a rivelare provvedimenti di cui all’art. 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, nonché la qualità di imputato o di indagato («dati giudiziari») (art. 4, comma 1, lett. d) ed e), del Codice).

(4) Dati identificativi sono i «dati personali che permettono l’identificazione diretta dell'interessato» (cfr. art. 4, comma 1, lett.

c), del Codice).

(13)

13 I dati sensibili e giudiziari, infatti, sono protetti da un quadro di garanzie particolarmente stringente che prevede la possibilità per i soggetti pubblici di diffondere tali informazioni solo nel caso in cui sia previsto da una espressa disposizione di legge e di trattarle solo nel caso in cui siano in concreto

«indispensabili» per il perseguimento di una finalità di rilevante interesse pubblico come quella di trasparenza; ossia quando la stessa non può essere conseguita, caso per caso, mediante l’utilizzo di dati anonimi o di dati personali di natura diversa (art. 4, commi 2 e 4, del d. lgs. n. 33/2013 cit.; artt. 20, 21 e 22, con particolare riferimento ai commi 3, 5 e 11, e art. 68, comma 3, del Codice).

Pertanto, come rappresentato dal Garante nel parere del 7 febbraio 2013 (doc. web n. 2243168), gli enti pubblici sono tenuti a porre in essere la massima attenzione nella selezione dei dati personali da utilizzare, sin dalla fase di redazione degli atti e documenti soggetti a pubblicazione, in particolare quando vengano in considerazione dati sensibili. In proposito, può risultare utile non riportare queste informazioni nel testo dei provvedimenti pubblicati online (ad esempio nell’oggetto, nel contenuto, etc.), menzionandole solo negli atti a disposizione degli uffici (richiamati quale presupposto del provvedimento e consultabili solo da interessati e controinteressati), oppure indicare delicate situazioni di disagio personale solo sulla base di espressioni di carattere più generale o, se del caso, di codici numerici (cfr. par. 2 del parere citato).

Effettuata, alla luce delle predette indicazioni, la previa valutazione circa i presupposti e l’indispensabilità della pubblicazione di dati sensibili e giudiziari, devono essere adottate idonee misure e accorgimenti tecnici volti ad evitare «la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo» (cfr. art. 4, comma 1 e art. 7 del d. lgs. n. 33/2013, tenendo altresì in considerazione le indicazioni fornite infra nei parr. 6 e 8 della presente parte ai quali si rimanda).

(5) Sulla nozione di dato relativo alle condizioni di salute cfr. “Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico” del 14 giugno 2007, doc. web n. 1417809, punto 6.3; nonché, ex pluribus, i provvedimenti del Garante 27 giugno 2013, doc. web n. 2576686; 4 aprile 2013, doc. web n. 2460997;

4 aprile 2013, doc. web n. 2473879; 22 novembre 2012, doc. web n. 2194472; 29 novembre 2012, doc. web n. 2192671; 7 ottobre 2009, doc. web n. 1664456; 17 settembre 2009, doc. web n. 1658335; 25 giugno 2009, doc. web n. 1640102; 3 febbraio 2009, doc. web n. 1597590; 8 maggio 2008, doc. web n. 1521716; 18 gennaio 2007, doc. web n. 1382026; 7 luglio 2004, doc.

web nn. 1068839 e 1068917; 27 febbraio 2002, doc. web n. 1063639. Nella giurisprudenza di legittimità v. Cass. civ., sez. I, 8/8/2013, n. 18980.

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14

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – AGENDA DIGITALE

"DECRETO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"

DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90

Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

(GU n.144 del 24-6-2014 ) - Note: entrata in vigore del provvedimento 25/6/2014.

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190).

Elenco dei titoli dei singoli articoli

TITOLO I

MISURE URGENTI PER L'EFFICIENZA DELLA P.A. E PER IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE CAPO I

MISURE URGENTI IN MATERIA DI LAVORO PUBBLICO

1 Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni

1 bis Rifinanziamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti

2 Incarichi direttivi ai magistrati

3 Semplificazione e flessibilità nel turn over

4 Mobilità obbligatoria e volontaria

5 Assegnazione di nuove mansioni

6 Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza

7 Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni

8 Incarichi negli uffici di diretta collaborazione

9 Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici

10 Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria

11 Disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali

12 Copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale

13 Incentivi per la progettazione

13 bis Fondi per la progettazione e l'innovazione

14 Conclusione delle procedure in corso per l'abilitazione scientifica nazionale

15 Disposizioni urgenti relative a borse di studio per le scuole di specializzazione medica CAPO II

MISURE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA PA

16 Nomina dei dipendenti nelle società partecipate

17 Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipale

17 bis Divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati già presenti nell'Anagrafe nazionale

della popolazione residente

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18 Soppressione delle sezioni staccate di Tribunale amministrativo regionale e del Magistrato delle acque, Tavolo permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale italiana

19 Soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione

20 Associazione Formez PA

21 Unificazione delle Scuole di formazione

21 bis Riorganizzazione del Ministero dell'interno

22 Razionalizzazione delle autorità indipendenti

23 Interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle città metropolitane

23 bis Modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte dei comuni

23 ter Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici

23 quater Disposizioni finanziarie in materia di città metropolitane e province

23 quinquies Interventi urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico TITOLO II

INTERVENTI URGENTI DI SEMPLIFICAZIONE CAPO I

ACCESSO DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE AI SERVIZI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

24 Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard

24 bis Obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni

24 ter Regole tecniche per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana

24 quater Servizi in rete e basi di dati delle pubbliche amministrazioni

24 quinquies Comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni

25 Semplificazione per i soggetti con invalidità

26 Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologie croniche

27 Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria

27 bis Procedura per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie

28 Riduzione del diritto annuale dovuto alle camere di commercio a carico delle imprese TITOLO III

MISURE URGENTI PER L'INCENTIVAZIONE DELLA TRASPARENZA E CORRETTEZZA DELLE PROCEDURE NEI LAVORI PUBBLICI

CAPO I

MISURE DI CONTROLLO PREVENTIVO

29 Nuove norme in materia di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa

CAPO II

((MISURE RELATIVE ALL'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE, SERVIZI E FORNITURE))

30 Unità operativa speciale per Expo 2015

31 Modifiche all'Art. 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001

32 Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione

33 Parere su transazione di controversie

34 Contabilità speciale per Expo Milano 2015

35 Divieto di transazioni della pubblica amministrazione con società o enti esteri aventi sede in Stati che non permettono l'identificazione dei soggetti che ne detengono la proprietà o il controllo

36 Monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi

(16)

16

37 Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera TITOLO IV

MISURE PER LO SNELLIMENTO DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO E L'ATTUAZIONE DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

CAPO I

PROCESSO AMMINISTRATIVO

38 Processo amministrativo digitale

39 Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici

40 Misure per l'ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici

41 Misure per il contrasto all'abuso del processo

42 Comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo amministrativo

43 Disposizioni in tema di informatizzazione del processo contabile CAPO II

DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L'EFFETTIVITA' DEL PROCESSO TELEMATICO

44 Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali

45 Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e di sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della sentenza

45 bis Disposizioni in materia di contenuto degli atti di parte e di comunicazioni e notificazioni con modalità telematiche

46 Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53

47 Modifiche in materia di indirizzi di posta elettronica certificata della pubblica amministrazione

48 Vendita delle cose mobili pignorate con modalità telematiche

49 Disposizioni in materia di informatizzazione del processo tributario e di notificazione dell'invito al pagamento del contributo unificato

50 Ufficio per il processo

50 bis Modifiche all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98

51 Razionalizzazione degli uffici di cancelleria e notificazioni per via telematica

52 Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice

53 Norma di copertura finanziaria

54 Entrata in vigore

Allegato

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ESTRATTO DELLA NORMATIVA

TITOLO I

MISURE URGENTI PER L'EFFICIENZA DELLA P.A. E PER IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

CAPO I

MISURE URGENTI IN MATERIA DI LAVORO PUBBLICO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte a favorire la più razionale utilizzazione dei

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17

dipendenti pubblici, a realizzare interventi di semplificazione dell'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici e ad introdurre ulteriori misure di semplificazione per l'accesso dei cittadini e delle imprese ai servizi della pubblica amministrazione;

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni volte a garantire un miglior livello di certezza giuridica, correttezza e trasparenza delle procedure nei lavori pubblici, anche con riferimento al completamento dei lavori e delle opere necessarie a garantire lo svolgimento dell'evento Expo 2015;

RITENUTA altresì la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'efficiente informatizzazione del processo civile, amministrativo, contabile e tributario, nonché misure per l'organizzazione degli uffici giudiziari, al fine di assicurare la ragionevole durata del processo attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi e il più efficace impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 giugno 2014;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, per gli affari regionali e le autonomie, dell'interno, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

(Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni)

1. Sono abrogati l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'articolo 72, commi 8, 9, 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'articolo 9. comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore. I trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati.

3. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, ((i trattenimenti in servizio, pur se ancora non disposti, per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che alla data di entrata in vigore del presente decreto ne abbiano i requisiti ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni)), sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2015 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore.

((3-bis. In applicazione dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e al fine di salvaguardare la continuità didattica e di garantire l'immissione in servizio fin dal 1º settembre, i trattenimenti in servizio del personale della scuola sono fatti salvi fino al 31 agosto 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore.

3-ter. Con le procedure di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto

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18

1972, n. 670, si provvede all'adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Nelle more del suddetto adeguamento e della successiva nomina dei consiglieri di Stato di cui all'articolo 14 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984, i consiglieri di Stato già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto, di cui allo stesso articolo 14, rimangono comunque in servizio fino al 31 dicembre 2015 ove abbiano raggiunto l'età per il collocamento in quiescenza)).

4. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114)).

((5. All'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il comma 11 è sostituito dal seguente: "11.

Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1º gennaio 2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e

comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 24. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale e si applicano, non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario. Le medesime disposizioni del presente comma si applicano altresì ai soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.))

6. All'onere derivante dal presente articolo pari a 2,6 milioni ((di euro)) per l'anno 2014, 75,2 milioni ((di euro)) per l'anno 2015, 113,4 milioni ((di euro)) per l'anno 2016, 123,2 milioni ((di euro)) per l'anno 2017 e 152,9 milioni ((di euro)) a decorrere dall'anno 2018, si provvede con le seguenti modalità:

a) all'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legge del 28 gennaio 2014 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: "a 1.372,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.874,7 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "a 1.448 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.988,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.997,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018";

b) all'articolo 1, comma 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 2, comma 1,lettera c) del decreto legge del 28 gennaio 2014 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole "a 1.028,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dal 2016" sono sostituite dalle seguenti "a 1.104 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.300,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.309,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6 milioni di euro a decorrere dal 2018";

c) l'allegato 3 alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dall'allegato 1 al presente decreto;

d) quanto a 2,6 milioni di euro per l'anno 2014 con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del

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19

decreto-legge n. 30 dicembre 1997, n.457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2

(Incarichi direttivi ai magistrati)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono inseriti i seguenti: "1-bis. Il Consiglio superiore della Magistratura provvede al conferimento delle funzioni direttive e semidirettive:

a) nel caso di collocamento a riposo del titolare per raggiunto limite di età o di decorrenza del termine ottennale previsto dagli articoli 45 e 46 del presente decreto, entro la data di vacanza del relativo ufficio;

b) negli altri casi, entro ((sei mesi)) dalla pubblicazione della vacanza.

((1-ter. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 1-bis, il presidente della Commissione referente, entro il termine di trenta giorni, provvede alla formulazione della proposta))".

((1-bis. Al terzo periodo del secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni, le parole: "Prima che siano trascorsi due anni" sono sostituite dalle seguenti: "Prima che sia trascorso un anno")).

2. ((Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, introdotte dal comma 1 del presente articolo, si applicano)) alle procedure concorsuali relative a vacanze successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 34-bis e 35 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive relative alle vacanze pubblicate sino al 30 giugno 2015, i magistrati concorrenti devono assicurare almeno ((tre anni di servizio dalla vacanza)) prima della data di collocamento a riposo.

4. Al secondo comma dell'articolo 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo le parole: "del processo amministrativo", sono aggiunti i seguenti periodi: "((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114)). Per la tutela giurisdizionale nei confronti ((dei provvedimenti concernenti il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi)) si segue, per quanto applicabile, il rito abbreviato disciplinato dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Nel caso di azione di ottemperanza, il giudice amministrativo, qualora sia accolto il ricorso, ordina l'ottemperanza ed assegna al Consiglio superiore un termine per provvedere. Non si applicano le lettere a) e c) del comma 4 dell'articolo 114 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010.".

((4-bis. Al comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "15 luglio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "15 ottobre 2014)).

Art. 4

(Mobilità obbligatoria e volontaria)

1. I commi da 1 a 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso

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dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i ((requisiti e le competenze professionali richieste)), pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e ((fino all'introduzione)) di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non e' richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilità la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità.

((1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento è accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica)).

2.((Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell'articolo 2103 del codice civile.)) Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione,((previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e)) previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.

281, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.((Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai

soggetti di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attività lavorativa in un'altra sede)).

2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3.

2.2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

2.3. Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi.

Al fondo confluiscono, altresì, le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali

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