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Profili fiscali della polizza vita come strumento

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Academic year: 2021

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Profili fiscali della polizza vita come strumento di protezione del patrimonio e di

pianificazione successoria

Tutela del patrimonio:

disamina dei diversi strumenti a disposizione e criteri di scelta

(2)

Premessa

 Tipologie di polizze assicurative (ramo vita)

Contratti di assicurazione di puro rischio (finalità di copertura dei rischi morte, invalidità e non autosufficienza)

Contratti di capitalizzazione (senza rischi legati alla vita umana; a contenuto previdenziale)

Contratti assicurativi con finalità prevalentemente finanziarie:

Polizze Unit Linked;

Polizze Index Linked

(3)

Art. 15, comma 1 lett. f) TUIR: detrazione 19% dei premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non

inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non

autosufficienza (limite 1.291,14 €, ma 630 € nel 2013 e 530 € nel 2014)

Art. 10, comma 1, lett. e-bis) TUIR: deduzione dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari (limite 5.165,57 €)

 In natura

Art. 9 TUIR: regola del valore normale

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 In caso di riscatto o scadenza

Art. 44, comma 1, lett g-quater) del TUIR: ammontare percepito – premi pagati = reddito di capitale (se riscatto parziale, regola “proporzionale”)

Art. 26-ter DPR 600/73 / Art. 68 Dl 83/2012 / Art. 18 del TUIR : imposta sostitutiva 26% (fino al 31.12.2011:12,50% fino al 30.06.2014: 20% )

Art. 11, comma 6 DLgs 252/2005 (previdenza complementare)

 Alcuni elementi distintivi rispetto a gestioni patrimoniali e

OICR: differimento tassazione, compensazione redditi diversi e redditi di capitale, aliquota unica per tutti gli assets,

deduzione costi

(5)
(6)

 Esempi: riscatto con titoli di stato (CM 19/E del 27.06.2014)

(7)

Quota di reddito di periodo =

differenza tra valore della riserva matematica alla data e premi versati alla medesima data

Premio iniziale 1.000

Valore al riscatto 1.200

Riscatto 650

Coefficiente riscatto 0,54

Premio riscattato 542

Riserva 2011 1.155

Riserva 2011 relativa a premio riscattato 625

Gain tassato al 12,50% 83,83 12,50% 10,48

Gain tassato al 20% 24,50 20% 4,90

Gain complessivo 108,33 15,38

Premio residuo 458,33

Riserva 2011 residua 529,27

Differenza da tassare al 12,50% 70,93 12,50% 8,87

Differenza da tassare al 20% 20,74 20% 4,15

Gain complessivo latente 91,67 13,01

(8)

 In caso di cessione del contatto

Art. 67, comma 1 lett. c-quinquies;

Art. 68, comma 9 del TUIR (“Le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 67, sono costituiti dalla

differenza positiva tra i corrispettivi percepiti ovvero le somme od il valore normale dei beni rimborsati ed i corrispettivi pagati ovvero le somme

corrisposte, aumentate di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Dal corrispettivo percepito e dalla somma rimborsata si scomputano i redditi di capitale derivanti dal rapporto ceduto maturati ma non riscossi nonché i redditi di capitale maturati a favore del creditore originario ma non riscossi”).

(9)

Art. 34 DPR 601/73: i capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio

demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (novità introdotta da Legge di Stabilità 2015).

Art. 6 del TUIR: esenzione da imposta sul reddito delle persone fisiche per indennità conseguite a titolo di risarcimento dipendente da invalidità

permanente o da morte

se l’evento che determina l’erogazione della prestazione è la morte,

l’intero ammontare delle somme corrisposte non è soggetto a tassazione, indipendentemente dalla detrazione dei premi

(CM 29/E del 20.03.2001)

(10)

 In caso di morte (imposte indirette)

Art. 12, comma 1, lett c) DLgs 346/90 (Testo Unico Imposta di

Successione): non concorrono a formare l' attivo ereditario … le indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto

Liberalità indiretta per terzi beneficiari diversi dagli eredi?

Seppur in tema di azione di riduzione, cfr Cassazione Civile sentenza 6351/2006, secondo cui “Il (solo) depauperamento che si verifica nel patrimonio del contraente assicurato è costituito dal versamento dei premi

assicurativi da lui eseguito in vita e, pertanto, solo le somme versate a tale titolo possono considerarsi oggetto di liberalità indiretta a

favore del terzo designato come beneficiario, con conseguente assoggettabilità all’azione di riduzione proposta dagli eredi legittimi”.

(11)

De cuius con moglie e figlio

Patrimonio al momento del decesso:

Immobile valore catastale 500.000,00.=

Conto corrente 100.000,00.=

Obbligazioni bancarie 2.000.000,00.=

Totale relictum 2.600.000,00.=

Franchigia 2milioni di euro (1milione procapite) Imponibile da conteggiare per la tassazione 600.000,00.= euro

De cuius con moglie e figlio

Patrimonio al momento del decesso:

Immobile valore catastale 500.000,00.=

Conto corrente 100.000,00.=

Polizza vita 2.000.000,00.=

Totale relictum 2.600.000,00.=

Franchigia 2milioni di euro (1milione procapite) Imponibile tassato zero perche’ la polizza non rientra nell’asse ed il valore della casa con il conto corrente rientrano nella franchigia 4% di 600.000 = 24.000 imposte

3% valore immobile catastale = 15.000,00 imposte (se fosse stata dichiarata prima casa 400 euro)

Totale da versare 39.000,00.= da dividere tra la moglie ed il figlio (se fosse stata

dichiarata prima casa le imposte sarebbero pari

Nessuna imposta

3% valore immobile catastale = 15.000,00 imposte (se fosse stata dichiarata prima casa 400 euro)

Totale da versare 15.000,00.= da dividere tra la moglie ed il figlio (se fosse stata

dichiarata prima casa le imposte sarebbero pari

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 Imposta di bollo: 0,2%

Art. 13 comma 2-ter della Tariffa, All.A, Parte I, DPR 642/1972 + Art. 3 Decreto del MEF del 24.05.2012 (cfr CM 29/E del 05.07.2012)

 Imposta di bollo “speciale”: 0,40%

Art. 19 comma 6 L. 214/2011: + Provvedimento Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 05.06.2012 (cfr CM 28/E del 02.07.2012)

 IVAFE (imposta patrimoniale sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero): 0,2%

Art. 19 c. 18-22 L. 214/2011: (NB: persone fisiche) + Prov 05.06.2012

(13)

l’IVAFE non risulta dovuta:

per le polizze di assicurazione emesse da imprese estere che richiedano l’autorizzazione al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale ed esercitino la facoltà prevista dall’art. 26-ter del DPR 600/73

per le polizze di assicurazione emesse da imprese estere e affidate in amministrazione ad una fiduciaria residente o ad un altro intermediario residente.

 Al di fuori delle due ipotesi sopra individuate, le polizze di assicurazione emesse da imprese estere sono soggette

all’IVAFE (versata entro 16 giugno e indicata nel quadro RM).

(14)

 Per le polizze di assicurazione l’imposta di bollo ordinaria è dovuta all’atto del rimborso o riscatto (differimento)

 L’imposta di bollo speciale pagata annualmente (16 luglio di ciascun anno) può essere scomputata dall’imposta di bollo dovuta in sede di rimborso o riscatto

 Nell’ipotesi in cui tali attività siano oggetto di un contratto di amministrazione con una società fiduciaria o con altro

intermediario residente, l’imposta di bollo speciale pagata

annualmente da questi deve essere comunicata all’impresa di assicurazione al fine di consentirne lo scomputo

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da quelle a copertura del rischio morte e invalidità dovuta dalle imprese di assicurazione residenti o estere in regime di stabilimento e, su opzione, dalle compagnie estere in LPS

 Nel caso di compagnie estere in LPS “non optate”, l’imposta, calcolata sul valore delle polizze, è versata dagli intermediari finanziari residenti attraverso cui sono riscossi i redditi

derivanti da contratti assicurativi, con provvista del contraente

 L’imposta annua così versata rappresenta un credito da compensare con l’imposta sostitutiva dovuta sui riscatti

(16)

 Le polizze assicurative sulla vita stipulate con imprese di assicurazione estere costituiscono “attività estere di natura finanziaria” e sono soggette alla disciplina sul cd.

“monitoraggio fiscale” (Dl 167/1990)

 “Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti … non sussistono per le attività finanziarie e

patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi” (Art. 4, comma 4 del Dl 167/1990)

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fonte estera tramite un intermediario (a prescindere dalla tassazione); ad esempio:

Stipulazione contratto assicurativo tramite fiduciaria con mandato all’incasso dei relativi redditi di capitale;

Conto corrente con disposizione irrevocabile alla banca estera di bonificare gli interessi su conto italiano

(18)

 Alcune recenti sentenze (es. Trib. Parma sent. N. 1107/10)

hanno negato la natura previdenziale delle polizze assicurative sulla base di diversi elementi (es. versamento integrale del

premio senza garanzia di restituzione del capitale investito)

 Traendo spunto anche da queste sentenze in ambito

civilistico, l’Agenzia delle Entrate ha contestato la reale natura di prodotti assicurativi delle polizze, riqualificandoli in prodotti finanziari, e contestando sia l’interposizione fittizia di persona (art. 37 comma 3 DP 600/73), sia il negozio in frode alla

legge (art. 1344 cc)

(19)

ha assunto un ruolo meramente formale nell’operazione di investimento ed, al contempo, si è tenuta indenne da qualsiasi profilo di responsabilità attraverso specifica previsione contrattuale di manleva. Il portafoglio di investimenti, infatti, è stato selezionato personalmente dal Contraente (contribuente) tra una vasta gamma di attivi ammissibili e la Compagnia non ha fornito alcuna consulenza finanziaria relativamente al prodotto né agli attivi detenuti nel singolo Fondo. E’ evidente quindi la natura

strumentale del contratto di polizza sottoscritto che, indipendentemente dal nomen iuris e dalle parti contrattuali intervenute è finalizzato

all’acquisto da parte del contribuente di uno strumento finanziario, ossia una quota di un fondo comune d’investimento, peraltro prevalentemente di natura azionaria con maggiore possibilità di oscillazione del valore sulla base dell’andamento delle borse”.

(20)

 Alcuni elementi di rischio:

Vicinanza tra policyholder e asset sottostanti la polizza (es.

Immobili, marchi, partecipazioni non quotate);

Modalità di individuazione degli asset sottostanti la polizza (esistenza di colloqui tra policyholder e gestore);

Polizza in favore di soggetto assicurato particolarmente anziano diverso dal contraente;

Pegno sugli asset in favore del policyholder

 Il caso Credit Suisse Bermuda:

Contenuto assicurativo solo “formale”

Flessibilità nella gestione del capitale investito (versamento premi e riscatto parziale e totale con prelievi in contanti)

Procura a favore del policyholder per operare sul proprio conto

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Obblighi di monitoraggio sui premi versati (fino al 2012) / sul valore di riscatto (2013);

Imponibilità della quota parte dei riscatti qualificabile come reddito di capitale

 Polizze “interposte”: il contraente è titolare diretto del patrimonio investito: approccio “look through”

(22)

Massimo Caldara

Studio Tavecchio & Associati Via Cosimo del Fante 4

20121 Milano

www.tavecchioeassociati.net tel. 02 89074839

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