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OGGETTO: Pratica num. 34/XX/2021 Quesito in ordine ai criteri di designazione di un componente della Commissione regionale per la nomina dell'esperto per i procedimenti di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa.
(delibera 12 gennaio 2022)
Il Consiglio
- letto il quesito proposto in data 12 novembre 2021 da parte della dott.ssa Raffaella Simone, presidente della IV sezione civile del Tribunale di Bari;
- letto l'art. 3 del decreto legge n. 118 del 24 agosto 2021, convertito nella legge n. 147 del 21 ottobre 2021;
- letta la circolare n. 22581/2015 in tema di incarichi extragiudiziari:
- considerato che l'art. 3.6 del citato decreto legge n. 118/2021 prevede l'istituzione di una commissione presso “le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano”, la quale ha il compito di provvedere alla designazione dell'esperto indipendente che deve perseguire l'obiettivo di una composizione negoziata delle crisi d'impresa quando sia richiesto da “un imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza” (cfr. art. 2 del medesimo decreto legge);
- che tale commissione è composta, tra gli altri soggetti, da “un magistrato designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del capoluogo di regione o della Provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1”;
- ritenuto quindi che si tratta di un incarico conferito dalla legge esclusivamente a magistrati e con designazione disciplinata dalla stessa legge, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 5, della circolare n. 22851/2015;
- che tale incarico costituisce, per il soggetto designato, attività libera che non necessita di autorizzazione;
- che, in casi del genere, il soggetto tenuto alla designazione deve procedere ad un interpello tra tutti i magistrati designabili (cfr. art. 1.6 della medesima circolare, qui applicabile);
- che, nel caso di specie, visto l'ambito distrettuale in cui opera il soggetto che effettua la designazione, l'interpello deve essere rivolto a tutti i magistrati in servizio all’interno del distretto;
- ritenuto, per il resto, che, una volta svolto l'interpello, la designazione competa unicamente al presidente della sezione specializzata in materia d'impresa competente per territorio, il quale dovrà rispettare quanto prescritto dal suddetto art. 1.6 della circolare (informazione preliminare a “tutti i magistrati designabili, affinchè esprimano la loro disponibilità all'incarico”; designazione
“preferibilmente tra coloro che hanno manifestato la disponibilità”; designazione “con provvedimento motivato che dia conto delle ragioni della scelta effettuata”) nonché quanto prescritto dall'art. 1.7 della circolare (comunicazione al Consiglio dell'avvenuta nomina, con l'indicazione dei magistrati che hanno dato la loro disponibilità);
- ritenuto infine opportuno, per ragioni di buon andamento dell'attività amministrativa, trasmettere la presente risposta a quesito a tutti i presidenti delle sezioni specializzate in materia d'impresa operanti nei Tribunali distrettuali e nei Tribunali di Trento e Bolzano:
Pertanto,
delibera
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di rispondere al quesito di cui in premessa, affermando che:
- l'incarico di componente della commissione di cui all'art. 3.6 del decreto legge n. 118/2021, convertito nella legge n. 147/2021, costituisce attività libera per i magistrati;
- la designazione per lo svolgimento di tale incarico compete unicamente al presidente della sezione specializzata in materia di impresa del capoluogo di regione o della Provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1 del medesimo decreto legge;
- la designazione deve essere preceduta da interpello tra tutti i magistrati operanti nel distretto o nei circondari di Trento e Bolzano e dovrà avvenire nel rispetto di quanto stabilito dell'art. 1.6 della circolare consiliare n. 22581/2015, con i successivi adempimenti di cui all'art. 1.7 della circolare, come indicato in motivazione.
La presente risposta a quesito sia trasmessa a tutti i presidenti delle sezioni specializzate in materia d'impresa operanti nei Tribunali distrettuali e nei Tribunali di Trento e Bolzano.”