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Arresti domiciliari: ultime sentenze

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Arresti domiciliari: ultime sentenze

Autore: Redazione | 14/12/2021

Misure cautelari; pericolosità dell’indagato; esigenze di prevenzione;

gravità del reato; evasione dagli arresti domiciliari.

Sostituzione della misura cautelare

Sussiste l’interesse del pubblico ministero all’appello avverso l’ordinanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti

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domiciliari, anche nel caso in cui, “medio tempore”, sia intervenuta modifica delle modalità esecutive della misura custodiale, in senso migliorativo per l’indagato (nella specie con l’autorizzazione alla modifica del luogo di esecuzione degli arresti) senza che quest’ultima modifica sia stata impugnata. (In motivazione, la Corte ha precisato che l’acquiescenza alla modifica delle modalità esecutive non incide sulla questione della idoneità degli arresti domiciliari a soddisfare le esigenze cautelari).

Cassazione penale sez. VI, 23/09/2021, n.35960

Arresti domiciliari nello Stato membro UE di residenza dell’interessato

La misura cautelare degli arresti domiciliari può trovare esecuzione nello Stato membro dell’Unione europea di residenza dell’interessato perchè rientra nell’ambito di applicazione della decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione europea del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni sulle “misure alternative alla detenzione cautelare” e del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 36, recante disposizioni per conformare il diritto interno a tale decisione, trattandosi di misura che, imponendo l’obbligo di rimanere in un luogo determinato, rientra nelle ipotesi di cui all’art. 4, lett. c) del predetto decreto legislativo.

(In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza del tribunale del riesame che aveva rigettato l’istanza di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere in ragione del pericolo di fuga desunto dall’assenza di stabili legami in Italia, rilevando che gli arresti domiciliari non possono essere ritenuti inadeguati a fronteggiare le esigenze cautelari solo in ragione della mancanza di un luogo di esecuzione sul territorio nazionale, ove sia disponibile un indirizzo di esecuzione presso un altro Stato dell’Unione in cui l’interessato sia radicato).

Cassazione penale sez. IV, 15/09/2021, n.37739

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Evasione dai domiciliari e lieve entità della condotta

Integra il reato di evasione il soggetto che, sottoposto agli arresti domiciliari, si allontani volontariamente e senza permesso dal luogo nel quale è stata consentita l’esecuzione alternativa della pena. Non possono sussistere dubbi circa la sussistenza dell’elemento soggettivo del detto reato nel caso in cui il soggetto si rechi in altro comune e permanendo in un’abitazione differente, evidenziando un chiaro spregio rispetto al provvedimento cautelare comminatogli, di talché, stante la non lieve entità della condotta, non è possibile applicare la non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p.

Tribunale Torre Annunziata, 15/07/2021, n.1648

Non punibilità dell’evasione dei domiciliari per lieve entità

In materia di evasione è caratterizzata da tenuità del fatto e conseguentemente non punibile per particolare tenuità la condotta del detenuto agli arresti domiciliari che, autorizzato a recarsi a lavoro e tenuto a far rientro presso l’abitazione coatta ad un orario prestabilito, sia rientrato con 40 minuti di ritardo, ammettendo il proprio errore e motivando in relazione all’attività (non criminosa) svolta in quel frangente.

Tribunale Torre Annunziata, 13/07/2021, n.1608

Inadeguatezza di altra misura meno afflittiva

Ai fini della inoperatività, in conformità all’ultimo periodo dell’art. 275, comma 2- bis, cod. proc. pen., del limite dei tre anni di pena detentiva minima necessario per l’applicazione della custodia cautelare in carcere, qualora gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di un luogo idoneo, il giudice è tenuto a fornire specifica motivazione in ordine alla verificata inadeguatezza di ogni altra misura meno afflittiva.

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Cassazione penale sez. II, 08/07/2021, n.37099

Reato di evasione: casistica

Ai fini dell’integrazione del reato di evasone non è necessaria la fuga ovvero l’allontanamento definitivo dal luogo di detenzione, bensì è sufficiente la sottrazione anche solo temporanea del detenuto dallo stato di costrizione personale cui è sottoposto. In tal senso, come nel caso di specie, integra il reato di cui all’art. 385 c.p. il prevenuto che, sottoposto ad arresti domiciliari con controllo mediante braccialetto elettronico, si sia recato nella casa dei vicini e sia stato trovato dagli agenti intervenuti in casa dei vicini, al tavolo, insieme ad altre persone.

Tribunale Torre Annunziata, 06/07/2021, n.1603

Sostituzione della misura cautelare carceraria con gli arresti domiciliari

Ai fini della sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti di soggetto tossicodipendente che intenda sottoporsi ad un programma di recupero, il giudice, qualora il richiedente sia imputato di uno dei delitti previsti dall’art. 4-bis l. 26 luglio 1975, n. 354 (nella specie, associazione di tipo mafioso), deve valutare l’esistenza delle esigenze cautelari secondo gli ordinari criteri di cui agli artt. 274 e 275 c.p.p., compresa la presunzione assoluta di adeguatezza esclusiva della custodia cautelare, non essendo applicabile il più favorevole regime previsto dall’art. 89 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in base al quale sono ostative alla concessione degli arresti domiciliari soltanto le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

Cassazione penale sez. V, 30/06/2021, n.33863

Evasione dagli arresti domiciliari: i motivi

che hanno determinato la condotta

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dell’agente

Nel reato di evasione dagli arresti domiciliari il dolo è generico e consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta del soggetto agente. Ai fini dell’integrazione del dolo generico della fattispecie delittuosa ex art. 385 c.p. è, dunque, sufficiente che la condotta di evasione dell’imputato dallo stretto ambito del suo domicilio sia sorretta dalla consapevolezza di fruire di una libertà di movimento spazio-temporale che gli è preclusa dalla corretta esecuzione della misura cautelare infradomiciliare. (Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto responsabile per il reato de quo l’imputato, in quanto, ristretto agli arresti domiciliari, veniva trovato a bordo di un ciclomotore in una strada adiacente la sua abitazione).

Tribunale Lecce sez. II, 27/04/2021, n.1167

Sospensione per Covid -19 e domiciliari

La sospensione del decorso dei termini processuali di cui al d.l. 17 marzo 2020, n.

18, art. 83, comma 2, conv., con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, dal 9 marzo al 15 aprile 2020 (termine poi prorogato alla data dell’11 maggio 2020 dai successivi interventi normativi) è dettata dalla legge e non è necessario un provvedimento alla stregua del regime previsto dall’art. 304 c.p.p..; non vi è dubbio che quella configurata dal legislatore sin dal d.l. n. 9 del 2020 sia una vera e propria sospensione ex lege dei procedimenti e dei processi, atteso che il rinvio d’ufficio delle udienze e la sospensione di tutti i termini sono misure che sono state adottate proprio al dichiarato fine di provocare una generalizzata stasi dell’attività giudiziaria – salve le eccezioni espressamente previste – funzionale al contenimento dell’emergenza pandemica.

(Fattispecie relativa al rigetto dell’istanza di declaratoria di inefficacia dei domiciliari per scadenza del termine di fase, prorogato a causa del Covid 19, in mancanza di un’istanza di trattazione da parte dell’accusato).

Cassazione penale sez. VI, 03/03/2021, n.23913

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Reato di evasione: elemento soggettivo

L’evasione consistente nell’allontanamento del detenuto agli arresti domiciliari dal luogo in cui è autorizzato a svolgere attività lavorativa richiede il dolo generico, caratterizzato dalla consapevolezza di allontanarsi in assenza della necessaria autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell’agente.

Tribunale Torre Annunziata, 02/03/2021, n.512

Soggetto gravemente malato e immunodepresso

Vanno concessi i domiciliari al soggetto gravemente malato e immunodepresso, il quale rischia la vita se contrae il Covid-19. Lo afferma la Cassazione accogliendo il ricorso di un uomo, con più di settanta anni e soggetto a cure chemioterapiche, al quale veniva applicata la misura cautelare della custodia in carcere, in sostituzione di quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, in relazione ai delitti di estorsione aggravata dal metodo mafioso e dall’uso di armi, di sequestro di persona e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Per i giudici di legittimità i giudici di merito non hanno adeguatamente preso in considerazione le documentate precarie condizioni di salute dell’indagato.

Cassazione penale sez. II, 25/02/2021, n.19653

Evasione: presupposti per la configurabilità del reato

La fattispecie incriminatrice di cui all’art. 385 c.p. punisce, con la reclusione da uno a tre anni, chiunque essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade.

Tale disposizione, a mente del comma 3 si applica anche all’imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento, se ne allontani. Il delitto si configura pertanto anche qualora il provvedimento restrittivo della libertà personale sia a carattere cautelare e imponga la custodia domiciliare. Integra infatti il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non

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assumendo alcun rilievo, a tal fine, la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale. Agli effetti dell’art. 385 c.p., deve intendersi, per abitazione, il luogo in cui la persona conduce la propria vita domestica e privata con esclusione di ogni appartenenza (aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili) che non sia di stretta pertinenza dell’abitazione e non ne costituisca parte integrante, al fine di agevolare i controlli di polizia sulla reperibilità dell’imputato, che devono avere il carattere della prontezza e della aleatorietà.

Tribunale Nocera Inferiore, 05/02/2021, n.230

Adeguatezza arresti domiciliari

In tema di misure cautelari personali, ai fini della valutazione di adeguatezza degli arresti domiciliari in relazione alle esigenze di prevenzione di cui all’art. 274, lett.

c), c.p.p., non assume rilevanza l’assenza di formali inosservanze alle prescrizioni accessorie nell’esecuzione di analoga misura applicata in procedimenti diversi, ove risulti accertato che non sia valsa ad impedire la reiterazione del reato.

Cassazione penale sez. V, 20/01/2021, n.12095

Concessione degli arresti domiciliari al padre di età non superiore a sei anni

In tema di concessione degli arresti domiciliari in presenza di minori di sei anni, i problemi psichiatrici della moglie e le possibili ripercussioni sulla figlia più piccola – di 4 anni di età – non sono sufficienti per permettere al padre di evitare la custodia cautelare in carcere e di ottenere gli arresti domiciliari. Decisiva, nella specie, la constatazione che la donna era comunque in grado di prestare assistenza alla bambina, che, comunque, poteva trovare rifugio nella sorella più grande quando la madre attraversa dei momenti di chiusura.

Cassazione penale sez. I, 13/01/2021, n.13021

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Competenza sulle misure alternative alla detenzione

In tema di misure alternative alla detenzione richieste dal condannato che, al momento del passaggio in giudicato della sentenza, si trovi agli arresti domiciliari, competente a decidere è, secondo la regola generale dettata dall’art. 677, comma 1, c.p.p., il tribunale di sorveglianza nella cui giurisdizione si trova il condannato al momento della presentazione della domanda, atteso che, in tal caso, l’esecuzione della pena deve già considerarsi in atto.

Cassazione penale sez. I, 10/12/2020, n.4331

Negligenza del pubblico ministero e custodia cautelare

Integra grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile – e, come tale, idonea a determinare la configurazione dell’illecito disciplinare sanzionato dal d.lg. n. 109 del 2006, art. 1, comma 1, e art. 2, comma 1, lett. g), – il comportamento del p.m. che abbia disposto la rimessione in libertà di un indagato sottoposto a misura custodiale con notevole ritardo (nel caso di specie, 65 giorni) rispetto al momento in cui erano decorsi i termini di custodia cautelare (anche se agli arresti domiciliari) relativi alla fase delle indagini preliminari, senza che possa assumere rilevanza, in termine di scusabilità della condotta, l’erronea indicazione della scadenza del termine di fase nel sistema informatico dell’ufficio GIP-GUP del Tribunale nella cartella condivisa Procura-Gip, successivamente riportata negli scadenzari informatico e cartaceo della Procura della Repubblica, posto che il P.M., titolare delle indagini, non può in alcun modo sottrarsi al dovere di controllare l’esatta scadenza del termine nonché, diuturnamente, di verificare la posizione dell’indagato in regime di custodia cautelare.

Cassazione civile sez. un., 25/07/2019, n.20182

Arresti domiciliari e luogo di cura

Va sostituita la misura inframuraria con quella degli arresti domiciliari da eseguire presso un luogo di cura, di assistenza o di accoglienza in presenza di

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disturbo di controllo negli impulsi, con la previsione di somministrazione di farmaci stabilizzanti dell’umore in quanto lo stato di mente dell’imputato appare tale da renderne necessaria la cura attraverso un adeguato percorso di assistenza psicologica e farmacologica, in difetto si avrebbe un vulnus al diritto alla salute cui ogni cittadino, ancorché detenuto, ha diritto per dettato costituzionale ex art. 32 Cost. ed Europeo (art. 3 CEDU).

Ufficio Indagini preliminari Bari, 14/06/2019

Arresti domiciliari e richiesta di autorizzazione a svolgere attività lavorativa

La richiesta di autorizzazione a svolgere attività lavorativa, ex art. 284 c.p.p., è in contrasto con la ratio degli arresti domiciliari, quando, considerando oltre i requisiti di “indispensabilità ed assolutezza” anche la specifica e “concreta compatibilità” di tale attività con le esigenze cautelari, questa comporti l’allontanamento dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari per considerevoli periodi della giornata vanificando in fatto ogni possibilità di sottoporre la persona ai controlli necessari ai fini cautelari (nella specie: l’attività lavorativa si doveva svolgere dal lunedì alla domenica dalle ore 16.00 alle ore 22.00).

Ufficio Indagini preliminari Bari, 13/06/2019

Richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere

In tema di misure cautelari personali, il giudice, investito della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con altra misura meno afflittiva, è chiamato a valutare l’adeguatezza di quest’ultima rispetto alle esigenze di prevenzione di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p. anche in relazione alla prognosi di spontaneo adempimento degli obblighi e delle prescrizioni eventualmente ad essa collegati, avendo particolare riguardo alla pericolosità sociale dell’indagato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero disatteso l’istanza di sostituzione della misura

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carceraria con quella degli arresti domiciliari avanzata da un soggetto accusato di riciclaggio in considerazione dell’evidente protrazione della condotta, svolta con stabilità e professionalità, e del collegamento del predetto con complici operanti in territorio estero). (Cfr., altresì, Sez. 2, n. 3944 del 1993, Rv. 195228-01).

Cassazione penale sez. II, 17/05/2019, n.27272

Misure cautelari personali e pericolo di reiterazione del reato

In tema di misure cautelari personali, ai fini della valutazione del pericolo di reiterazione del reato, è necessario che il requisito della concretezza si accompagni a quello dell’attualità, derivante dalla riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, con l’ulteriore precisazione che le situazioni di attualità, unitamente a quelle della concretezza, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede, va da sé che va sostituita la misura intramuraria con quella degli arresti domiciliari posto che quest’ultima, unitamente ai penetranti controlli da parte della Pg e alla coazione esercitata dal ripristino della misura inframuraria in caso di violazione delle prescrizioni connesse, è idonea a contenere le esigenze cautelari ancora sussistenti, tenuto conto altresì del tempo trascorso in regime inframurario (oltre due mesi) e dell’atteggiamento complessivamente considerato dell’indagato che intende definire il giudizio con le forme di cui all’art. 444 c.p.p., oltre alla ammissione degli addebiti., per cui deve ritenersi che il distacco temporale rispetto agli addebiti cautelari contestati unito al decorso in regime inframurario sofferto dallo stesso, sono elementi idonei ad attenuare le esigenze cautelari ancora in essere.

Ufficio Indagini preliminari Bari, 08/04/2019

Adeguatezza degli arresti domiciliari alle esigenze cautelari da soddisfare

Nel caso in cui venga richiesta la sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, l’indagine volta ad accertare l’adeguatezza di quest’ultima presuppone la individuazione delle esigenze

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cautelari da soddisfare e la indicazione delle ragioni per le quali essa viene ritenuta, in ipotesi, idonea allo scopo e proporzionata alla entità e gravità dei fatti di reato oggetto di indagine ed alle modalità esecutive della condotta.

In particolare, l’adeguatezza degli arresti domiciliari in relazione alle esigenze di prevenzione di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c), può essere ritenuta quando sia possibile e ragionevole prevedere che l’indagato non si sottrarrà all’osservanza dell’obbligo di non allontanarsi dal domicilio, alla stregua di un giudizio prognostico complessivo, fondato su elementi specifici inerenti al fatto, alle motivazioni di esso ed alla personalità dell’indagato; elementi da apprezzarsi nelle loro implicazioni logiche e concorrenti, e non già alla mera stregua dell’assenza di rilevate inosservanze.

Cassazione penale sez. V, 05/04/2019, n.25819

Violazione dagli arresti domiciliari

L’evasione dagli arresti domiciliari rileva sotto due distinti profili, pertinenti a separati procedimenti: a) la violazione della originaria misura coercitiva, che impone di rivalutare la sua adeguatezza rispetto alle esigenze cautelari che ne hanno imposto l’applicazione; b) la commissione del delitto di evasione, per il quale, anche fuori dai casi di flagranza ex art. 3 d.l. n. 152/1991, conv., in l. n.

203/1991, è consentito l’arresto, ma non l’applicazione della custodia in carcere:

l’art. 391, comma 5, c.p.p. non consente di superare i limiti di applicabilità della custodia cautelare in carcere posti dall’art. 275, comma 2-bis, c.p.p., perché in relazione ai delitti (come l’evasione) per i quali l’arresto è consentito anche fuori dai casi di flagranza ammette l’applicazione di una misura coercitiva in deroga ai limiti di pena previsti dagli artt. 274, comma 1, lett. c) e 280 c.p.p., ma non alla norma generale di cui all’art. 275, comma 2-bis, c.p.p.; né può interpretarsi in via analogica o estensiva, perché, pur non essendo norma di diritto penale sostanziale, deroga in malam partem alle limitazioni tassative che possono porsi alla libertà personale.

Cassazione penale sez. VI, 28/03/2019, n.26266

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Sentenza, rito abbreviato e detenuto agli arresti domiciliari

La sentenza emessa a seguito di rito abbreviato non deve essere notificata all’imputato che non sia comparso per tutto il corso del giudizio (nella specie detenuto agli arresti domiciliari che aveva espressamente rinunziato a comparire), in quanto la previsione degli artt. 442, comma 3, cod. proc. pen. e 134 disp. att.

stesso codice deve ritenersi implicitamente abrogata dalla legge 28 aprile 2014, n.

67, che ha introdotto la nuova disciplina sull’assenza, volta a garantire l’effettiva conoscenza del processo ed a ricondurre ad una determinazione consapevole e volontaria la mancata partecipazione dell’imputato, rappresentato ad ogni effetto dal suo difensore, e ha modificato, altresì, l’art. 548, comma 3, cod. proc. pen., abolendo l’obbligo di notifica dell’avviso di deposito della sentenza all’imputato contumace.

Cassazione penale sez. V, 22/03/2019, n.22831

L’ordinanza applicativa della custodia cautelare

Qualora l’ordinanza vertente sull’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere non specifichi le ragioni di inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, essa può essere integrata dall’ordinanza che definisce la richiesta di riesame.

Cassazione penale sez. III, 20/03/2019, n.30930

Quando è esclusa l’applicazione della custodia cautelare?

La disposizione dell’ultimo periodo dell’art. 275 c.p.p., comma 2-bis, non può essere interpretata nel senso di permettere l’applicazione della custodia cautelare, derogando al disposto dell’art. 280 c.p.p., comma 2, – che la consente solo per i reati per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni – qualora gli arresti domiciliari non possano essere disposti

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per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell’art. 284 c.p.p., comma 1.

Cassazione penale sez. III, 14/03/2019, n.31204

Competenza per territorio del reato di evasione dagli arresti domiciliari

In tema di reato di evasione dagli arresti domiciliari, la competenza per territorio si radica nel luogo in cui è accertata la violazione della misura per effetto della riscontrata assenza dell’imputato presso l’abitazione ove doveva rimanere in stato di arresto e non in quello in cui è intervenuta la scarcerazione con contestuale autorizzazione a raggiungere autonomamente e senza scorta la predetta abitazione.

Cassazione penale sez. VI, 06/03/2019, n.20555

Scadenza custodia cautelare:

responsabilità magistrato

In relazione all’illecito disciplinare di cui agli artt. 1 e 2, comma 1, lett. g) del d.lgs.

n. 109 del 2006, commesso dal magistrato che, con violazione dei doveri di diligenza e con grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, ometta di effettuare il doveroso controllo sulla scadenza del termine di durata della custodia cautelare, non rileva, ai fini dell’applicazione dell’esimente della “scarsa rilevanza del fatto”, che l’imputato si trovasse agli arresti domiciliari, atteso che tale misura costituisce, comunque, una privazione della libertà personale equivalente alla custodia cautelare in carcere ex art. 284, comma 5, c.p.p.; parimenti, sono del tutto ininfluenti sia la mancata richiesta di una riparazione per l’ingiusta detenzione da parte dell’imputato, sia la circostanza, di mero fatto, che l’episodio non abbia avuto alcuna risonanza pubblica attraverso i mezzi di comunicazione di massa.

Cassazione civile sez. un., 19/02/2019, n.4887

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