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Academic year: 2022

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COMUNE DI SIRACUSA

Piazza Duomo n. 4 – 96100 Siracusa – Partita IVA: 00192600898 - C.F. 80001010893 Sito Internet: www.comune.siracusa.it

Indirizzo e-mail: impiantisportivi@comune.siracusa.it - PEC: protocollo@comune.siracusa.legalmail.it

SETTORE SPORT

ALLEGATO 2

CONVENZIONE PER L’USO E LA GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE “NICOLA DE SIMONE”

(Approvata con Determinazione del Dirigente n. 3 del 26.09.2019)

(CIG: 80435481CB)

L’anno 2019, il giorno …..………, presso il Palazzo Vermexio, sito in Piazza Duomo n. 4, sede del Comune di Siracusa, Partita IVA: 00192600898, C.F. 80001010893

TRA

Comune di Siracusa, nel seguito denominato anche Comune o Amministrazione Comunale, per

cui agisce, esclusivamente nella sua qualità di Dirigente Responsabile del Settore Sport, il dr. Enzo Miccoli, nato a …….…..., il ………….….., residente ………., per quanto attiene il presente atto, presso gli uffici di Piazza Duomo n. 4,

E

………..………..……, nella qualità di …...……….…,

nel seguito denominato anche “soggetto affidatario” o “affidatario”, con sede in

………..…, via…….……….………., c.f .………..…, per il/la quale agisce esclusivamente nella sua qualità di Legale Rappresentante, nato a ……….., il ……….., residente a

……….………..,

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 - Oggetto

La presente Convenzione ha per oggetto l’affidamento in uso e gestione, ad uno degli Enti di cui al comma 25 dell’articolo 90 della legge 289/2002 del Campo di calcio comunale – già stadio Vittorio Emanuele III - intitolato al calciatore Nicola De Simone e di tutte le attrezzature installate in detto impianto di proprietà comunale.

Il Campo, ubicato in piazza Luigi Leone Cuella a Siracusa, è classificato come privo di rilevanza economica (secondo quanto indicato all'art.164 comma 3 del Codice dei Contratti D.Lgs n.50 /2016 e ss.mm.ii.).

ART. 2 – Fonti di riferimento

Riguardo alle fonti normative per l'affidamento del servizio si fa riferimento:

- per la definizione degli Enti al comma 25 dell'art. 90 della legge n. 289 del 27.12.2002, come integrato e modificato dalla legge n. 146 art. 4 del 17.10.2014;

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- in via analogica, ai principi generali di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità ed onorabilità, di cui al Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.);

- al Codice Antimafia e Anticorruzione della Pubblica Amministrazione approvato con Deliberazione di Giunta n. 514 del 04.12.2009 (Codice Vigna);

- al D.U.P. 2019/2021 del Comune di Siracusa: Sezione Strategica, Indirizzi e obiettivi; Missione 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero;

- al Verbale di Deliberazione di Giunta Municipale n. 149 del 19/09/2019, riguardo le tariffe da applicare allo Stadio “De Simone”.

ART. 3 - Finalità e obiettivi

FINALITA' – Con la presente Convenzione l’Amministrazione Comunale di Siracusa intende realizzare una gestione del Campo di calcio Comunale con le seguenti finalità, considerate di interesse pubblico e di carattere generale:

1) Gestire l'impianto sportivo quale servizio pubblico reso per conto dell'Amministrazione;

2) Dare attuazione all’art. 8 della Legge 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative ed in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;

3) Realizzare la partecipazione dei cittadini nella gestione degli impianti favorendo il momento associativo;

4) Concorrere in modo determinante alla promozione e potenziamento della pratica delle attività sportive e, più genericamente, delle attività motorie praticabili nel Campo di calcio Comunale oggetto dell'affidamento;

5) Ottenere una conduzione economica che miri, il più possibile, allo sviluppo autofinanziato dell'impianto e ad una gestione economica che riduca l’onere finanziario a carico del Comune.

Il soggetto affidatario dovrà operare senza finalità lucrative e condurre la gestione secondo gli intenti del concedente, operando sulla base di un programma di gestione concordato con l’ Amministrazione Comunale.

La gestione dell’impianto non potrà essere effettuata per altro scopo per cui l'affidamento è disposto, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

OBIETTIVI – Inoltre, l'Amministrazione Comunale perseguirà i seguenti obiettivi sportivi e gestionali:

- Attivazione di un settore giovanile rivolto principalmente ai cittadini di Siracusa;

-Avviare un progetto duraturo di scuola calcio per i giovani siracusani;

- Gestire tutta la manutenzione ordinaria dell’impianto, in particolare:

* la cura e il ripristino del tappeto erboso sintetico del campo;

* il diserbo sistematico nel campo in erba sintetica e di tutti gli spazi esterni di pertinenza;

* la manutenzione puntuale dei locali: spogliatoio, sala medica, magazzino, tribuna spettatori e di tutti gli altri locali facenti parte del complesso sportivo, come da planimetria;

- Disponibilità del soggetto affidatario al pagamento di tutte le utenze dell' impianto sportivo e di tutti i locali, con intestazione diretta dei contratti;

ART. 4 - Uso dell’impianto

Il soggetto affidatario dovrà utilizzare e fare utilizzare l’impianto sportivo in modo corretto, con diligenza e buon senso.

L’impianto dovrà essere utilizzato prioritariamente per il gioco del calcio.

Si precisa che il campo potrà anche essere affittato a gruppi sportivi o altre associazioni per partite di calcio e/o allenamenti, in base al tariffario previsto dalle Deliberazione di G. M. n. 149 del 19/09/2019. . Il soggetto affidatario dovrà osservare tutte le norme di sicurezza e di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell’impianto in oggetto.

ART. 5 - Descrizione dell’impianto

La gestione è relativa al Campo di calcio Comunale e si estende quindi alle strutture murarie, impianti tecnologici, attrezzi, accessori in dotazione e piante ivi insistenti. Il Campo di calcio Comunale “Nicola De Simone” è composto dai seguenti spazi e locali: Campo di calcio principale in erba sintetica, spogliatoi, servizi (v. Planimetria Generale e altri allegati alla Manifestazione di Interesse).

Piano di manutenzione.

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ART. 6 - Durata dell'affidamento

La durata dell'affidamento viene determinata nel periodo di mesi 19 (diciannove), a decorrere dalla data di consegna dell’impianto.

ART. 7 - Cessazione anticipata della convenzione

Oltre che per la scadenza del termine finale, per il perimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento dell’Ente affidatario, l'affidamento può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale.

1) Decadenza - Viene pronunciata la decadenza dell'affidamento, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:

- Omessa presentazione, nei termini, del rendiconto della gestione di cui al successivo art.18;

- Esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del Comune;

- Mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;

- Cessione dell'affidamento.

2) Revoca - L' affidamento può essere revocato nei seguenti casi:

- Per rilevanti motivi di pubblico interesse;

- Per gravi motivi di ordine pubblico;

- Per colpa o inadempienza da parte del soggetto affidatario.

In tutti i casi sopra elencati verranno rimborsate le spese sostenute per investimenti, decurtate dell’ammortamento, tranne per il caso indicato all’ultimo punto, ovvero per colpa o inadempienza dell’affidatario, caso in cui non sarà previsto alcun rimborso.

3) Risoluzione per inadempimento - L'affidamento può essere risolto per inadempimento, a termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il soggetto affidatario:

- Grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;

- Gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata;

- Rilevante decadenza del decoro dell’intero complesso sportivo;

- Grave compromissione dell’igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce,etc.;

- Chiusura non autorizzata del complesso sportivo o di sue parti rilevanti;

- Utilizzo improprio della struttura, dei locali annessi e di tutte le pertinenze;

4) Recesso unilaterale – Il soggetto affidatario ha l’obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata dell'affidamento, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile. Il diritto di recesso è riconosciuto all'affidatario solo in caso di estinzione o scioglimento. L’atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata all’Amministrazione Comunale almeno sei mesi prima.

ART. 8 - Attività, obiettivi e linee di intervento

L'affidamento della gestione in argomento è finalizzato a garantire un servizio pubblico consono all’attuale realtà cittadina e deve tenere conto della tipologia dell’impianto per una proficua programmazione dell’attività.

Per quanto sopra l’affidatario è tenuto, fatta salva la propria autonomia organizzativa, a garantire ed eseguire, di comune accordo con l’Amministrazione Comunale, la più ampia programmazione per tutte le attività da svolgere nella struttura in parola, in particolare a sviluppare il più possibile il settore calcistico giovanile, coinvolgendo il maggior numero possibile di giovani siracusani. Nell’orario dalle 8 alle 12 l’impianto sportivo potrà essere utilizzato gratuitamente, nei giorni da lunedì a venerdì, per attività programmata dalle scuole e dai gruppi sportivi scolastici, per 10 (dieci) ore mensili, in base agli accordi di utilizzo concordati con l’Amministrazione Comunale di Siracusa. Il soggetto affidatario dovrà garantire che l’impianto possa essere utilizzato dalle scuole in condizioni di efficienza. Il soggetto affidatario dovrà inoltre consentire lo svolgimento di attività a favore di portatori di handicap, per 5 (cinque) ore mensili in orari da concordarsi con l’Amministrazione Comunale.

Il Comune, in accordo con il soggetto affidatario, che dovrà mettere a disposizione le attrezzature occorrenti, potrà organizzare e svolgere nel periodo di affidamento, a titolo gratuito, 5 manifestazioni nell’impianto, da promuoversi in occasione di particolari circostanze legate all’attività comunale.

ART. 9 - Orario

L’utilizzo dell’impianto avverrà dal lunedì al venerdì con il seguente orario di massima:

-dalle ore 8 alle ore 12 per le attività delle scuole e per attività a favore dei portatori di handicap e per attività promosse dal soggetto affidatario;

-dalle ore 14 alle ore 24 per l’attività promossa dal soggetto affidatario e per le attività delle società sportive.

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Nelle giornate di sabato, domenica e nei giorni festivi l’impianto sarà utilizzato per le manifestazioni sportive legate ai campionati ed ai tornei delle squadre di calcio autorizzate dall’Amministrazione per le partite di categoria previste dalla FIGC.

Per le squadre diverse da quella del soggetto affidatario saranno applicate le tariffe deliberate con atto di G.M. n. 149 del 19/09/2019.

ART. 10 - Consegna impianto ed inizio attività

Con la firma della Convenzione il soggetto affidatario dovrà dichiarare di aver preso ampia visione delle condizioni della struttura ed impianti e di accettare la consegna dei medesimi entro e non oltre 15 giorni dalla succitata sottoscrizione.

ART. 11 - Accesso agli impianti

Ai soggetti portatori di handicap, purché segnalati dall’ASP competente e loro accompagnatori, saranno riservate le speciali facilitazioni di accesso all’impianto e di partecipazione alle attività che saranno previste in accordo con l’ASP e l’Amministrazione concedente. Nel caso di handicap per il quale è indispensabile la presenza dell’accompagnatore, sarà quest’ultimo responsabile dell’incolumità del fruente il servizio, fermo restando la presenza nell’impianto del personale addetto.

Per manifestazioni con ingresso di pubblico a pagamento, il soggetto affidatario dovrà espletare le adempienze SIAE (D.P.R. 640/72 e D.P.R. 633/72).

ART. 12 - Personale

La forma di affidamento della gestione di cui alla presente Convenzione risponde alla volontà del Comune di Siracusa di attuare il principio della partecipazione all’organizzazione ed erogazione dei servizi.

L’attività di volontariato nell’organizzazione e nella gestione che il soggetto affidatario assicura dovrà costituire una parte rilevante di tutta l’attività necessaria all’intera gestione. Il soggetto affidatario, per tutte le attività in cui è richiesto personale specializzato dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali, nonché in tutti i casi in cui il volontariato non sia sufficiente a garantire la gestione efficace ed efficiente, deve procedere a suo carico all’assunzione del personale occorrente.

La composizione e la dotazione numerica di detto personale, dovrà essere condivisa e approvata dal concedente.

Il costo del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti, è a carico del soggetto affidatario. Quest’ultimo risponde in ogni caso dell’opera sia del personale assunto sia del personale volontario. Il personale addetto all’istruzione ed all’assistenza durante le attività scolastiche sarà costituito da dipendenti dell’Amministrazione Scolastica.

ART. 13 - Introiti derivanti dalle attività e tariffe

I proventi derivanti da tutte le attività programmate dal soggetto affidatario dell’impianto in orario di apertura saranno introitati dallo stesso. Le tariffe relative all’utilizzo dell’impianto sono quelle di cui alla Deliberazione di G.M. n. 149 del 19/09/2019 e sono le seguenti:

ALLENAMENTI PARTITE

ore diurne (con luce naturale): € 30,00 ore diurne (con luce naturale): € 200,00 ore serali (con luce artificiale): € 40,00 ore serali (con luce artificiale): € 250,00 ART. 14 - Oneri dell'affidatario

Al soggetto affidatario, con la firma della presente Convenzione, compete l’onere di gestire e mantenere in costante efficienza tutte le attrezzature e la responsabilità, sotto tutti gli aspetti di legge, della conduzione del servizio. In dipendenza di quanto sopra, a partire dal momento della consegna dei locali e strutture, ogni responsabilità inerente e conseguente all’uso di tutte le strutture e relativi accessori e pertinenze graverà sul il soggetto affidatario, che ne risponderà pienamente e totalmente senza eccezioni e riserve, intendendosi delegato dall’Amministrazione Comunale nell’esercizio di tutti i diritti ed obblighi che comporterebbero al concedente stesso nella gestione.

La gestione dell’impianto dovrà essere svolta dal soggetto affidatario con propri capitali e propria struttura tecnico - operativa e comporterà quindi, in specifico, l’assunzione dei seguenti oneri:

- Manutenzione ordinaria della struttura e delle relative attrezzature, nel rispetto delle normative vigenti, nonché delle strutture tecnologiche interne:

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- Manutenzione e/o riparazione della superficie del campo da gioco in erba sintetica, di tutte le attrezzature (arredi, attrezzi sportivi, impianto elettrico e di illuminazione esterno ecc.) presenti nell’impianto e, se necessario, sostituzione delle stesse se danneggiate irreparabilmente;

- Sistemazione e cura periodica del verde e delle essenze arboree di pertinenza dell’impianto e relativa annaffiatura periodica; nel periodo estivo, giornaliera;

- Manutenzione periodica e riparazione di tutto l’impianto di illuminazione esterno e dell’impianto elettrico in genere di tutti i locali concessi in affidamento;

- Riparazione e/o rifacimento di tinteggiature là dove le pareti siano state macchiate, segnate, graffiate o comunque danneggiate, indipendentemente dall’usura del tempo;

- Riparazione o sostituzione, se danneggiate, di parti accessorie di infissi e serrature interne, riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie;

- Riparazione e/o sostituzione, se danneggiate a causa del maldestro uso o da azioni vandaliche, di parti accessorie di tutte le apparecchiature elettriche installate, cambio lampade, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi illuminazione, vetri;

- Custodia con presenza di propri addetti durante l’orario di funzionamento dell’impianto;

- Pulizia e riordino degli spogliatoi, dei servizi igienici e di tutti gli spazi utilizzati, al termine dell’attività giornaliera o nelle prime ore antimeridiane, prima cioè dell’inizio delle attività sportive. Inoltre, se necessario, il riordino degli spogliatoi e la sistemazione metodica degli attrezzi utilizzati durante le partite o gli allenamenti, al fine dell’ottimale svolgimento delle attività che si susseguono nell’arco della giornata;

- Apertura e chiusura dell’impianto con proprio personale di fiducia, nel rispetto degli orari concordati con l'Amministrazione Comunale;

- Pagamento delle bollette di energia elettrica, acqua potabile, raccolta e smaltimento rifiuti. Il soggetto affidatario dovrà direttamente sottoscrivere i vari contratti con le società eroganti.

- Pulizia dell’intero impianto e delle aree esterne di pertinenza, provvedendo al reperimento ed all’uso dei necessari prodotti atti a garantire la migliore igienicità dei servizi (bagni, docce, lavabi, ecc);

- Spese per polizze assicurative;

- Spese per la pubblicità;

- Spese contrattuali.

Inoltre, il soggetto affidatario dovrà provvedere:

- A dotarsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti norme per la gestione dell’impianto in oggetto;

resta inteso che, alla risoluzione della Convenzione, tutte le autorizzazioni, licenze o concessioni, decadono automaticamente e si intendono acquisite dal Comune, che ne potrà disporre liberamente, senza che il soggetto affidatario possa vantare diritti di qualsiasi natura;

- Alla presentazione all’Amministrazione Comunale, entro il 30 aprile dell’anno successivo, del bilancio consuntivo relativo alla gestione stessa con allegata relazione consuntiva, come previsto dal successivo art.18;

- A dotarsi del materiale di pronto soccorso e di prima rianimazione a norma di legge;

- Al rigoroso rispetto delle norme di legge in ordine a:

 affluenza di utenti consentita;

 affluenza di pubblico consentita;

 rapporto con terzi;

 rispetto degli orari secondo le norme vigenti in materia di pubblica sicurezza;

- Il soggetto affidatario ha l’onere di creare un scuola calcio rivolta ai giovani siracusani;

- Concessioni utilizzo gratuito, come previsto nel precedente art.8:

 a gruppi sportivi scolastici per ore 10 (dieci) mensili;

 ai soggetti portatori di handicap per 5 (cinque) ore mensili;

 al Comune di Siracusa per 5 manifestazioni promosse dallo stesso;

- Individuare, nell’area destinata al pubblico, uno spazio riservato ai portatori di handicap, che potranno accedere con un accompagnatore a tutte le manifestazioni sportive;

- Costi, come da nota dell’Ufficio Tecnico Comunale del 21.09.2018 e come confermati con Nota prot.

n.152378 del 20.08.2019, ovvero:

a) €. 45.800,00 i costi per i consumi elettrici ed idrici;

b) €. 22.000,00 le spese per la manutenzione dell’area di gioco in erba sintetica;

c) €. 40.000,00 le spese per la pulizia e la manutenzione ordinaria della struttura.

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- apertura dell’impianto sportivo all’utenza, 5 (cinque) giorni su 7 (sette).

ART. 15 - Oneri a carico del Comune di Siracusa

Il Comune di Siracusa, per l’utilizzo dell’impianto, assume a proprio carico i seguenti oneri:

- La manutenzione straordinaria della struttura, consistente in quanto non previsto al precedente art.14;

ART. 16 - Contributi

L’Amministrazione Comunale può procedere all’assegnazione di contributi al soggetto affidatario nel seguente caso:

- a seguito di specifici progetti di promozione sportiva a favore dei giovani, o di ampliamento dell’offerta sportiva, o per manifestazioni di particolare interesse. La richiesta per questa tipologia di contributi dovrà seguire la consueta metodologia prevista dal Comune di Siracusa per la concessione di contributi alle associazioni.

ART. 17 - Gestione economica

La presente forma di affidamento della gestione del Campo di calcio Comunale impone al soggetto affidatario un’attività amministrativa ed economica particolarmente oculata, dovendo operare scelte mirate e dovendosi avvalere in modo prevalente del volontariato molto presente nel mondo sportivo.

Dal punto di vista economico, l’obiettivo prioritario del soggetto affidatario sarà la realizzazione del pareggio di bilancio.

ART. 18 - Rendiconto della gestione

Entro il 30 aprile dell’anno successivo, il soggetto affidatario presenterà al Comune il rendiconto della gestione.

Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell’andamento gestionale, dei risultati ottenuti nelle varie attività e contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità dell'Ente Comunale, per i successivi anni di funzionamento dell’impianto. Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante del soggetto affidatario.

ART. 19 - Verifica della gestione

Allo scopo di stabilire e mantenere un proficuo rapporto tra l'Amministrazione Comunale e il soggetto affidatario e verificare gli adempimenti previsti dalla presente Convenzione, il Comune si avvarrà del proprio personale dell’Ufficio Sport.

ART. 20 - Controlli sull’uso e sulla gestione dell’impianto sportivo

Il soggetto affidatario designerà e comunicherà all’Amministrazione Comunale il nominativo del responsabile dell’impianto e delle attrezzature (fisse e mobili) di proprietà del Comune di Siracusa. Le variazioni delle cariche sociali del soggetto affidatario devono essere tempestivamente comunicate al Comune. L’intero impianto, al termine della gestione, dovrà essere riconsegnato all’Amministrazione Comunale in buono stato. Eventuali danni non derivanti dal normale deterioramento saranno posti a carico del soggetto affidatario. L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli, attraverso i propri uffici, sullo stato d’uso e di gestione dell’impianto e, qualora vengano rilevate situazioni di incuria nonché mancanza di funzionalità gestionale, il soggetto affidatario verrà invitato ad ottemperare a quanto richiesto formalmente dall'Amministrazione Comunale, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento. In caso di inottemperanza a quanto sopra, l'Ente comunale revocherà il diritto di gestione oggetto della presente Convenzione, senza che nulla sia dovuto a titolo di indennizzo al soggetto affidatario.

Quest’ultimo potrà rivalersi sulla società o associazioni sportive o gruppi spontanei di cittadini che svolgono attività nel complesso sportivo, qualora siano responsabili dei fatti e/o azioni di cui sopra.

ART. 21 - Modifiche e migliorie

Il soggetto affidatario, volendo apportare migliorie, modifiche ed integrazioni alla struttura o locare in essa nuove attrezzature rispetto al progetto proposto, dovrà richiedere preventiva autorizzazione scritta al Comune di Siracusa. Esso potrà procedere a quanto richiesto solo a seguito di formale assenso dell'Amministrazione Comunale. Tali interventi saranno a carico del soggetto affidatario senza alcun diritto di rimborso. Il soggetto

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affidatario si impegna altresì a passare, alla scadenza della Convenzione, la proprietà di ogni opera di addizione agli impianti e al patrimonio dell'Amministrazione Comunale, con effetto dalla data del relativo verbale di riconsegna. Se le modifiche o innovazioni o arricchimenti strutturali effettuati dall'affidatario dovessero richiedere prove di usabilità ed omologazione delle stesse o un nuovo collaudo dell’impianto, ciò dovrà essere acquisito a cura e spese della stessa.

ART. 22 – Pubblicità

Il soggetto affidatario potrà gestire autonomamente la pubblicità all’interno dell’impianto, predisponendo un progetto quadro per l’installazione degli impianti pubblicitari che dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione Comunale.

ART. 23 - Responsabilità civile e patrimoniale

Il soggetto affidatario, con l’assunzione della gestione, esonera espressamente il Comune di Siracusa da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose, anche di terzi che potessero in qualsiasi momento e modo derivare da quanto forma oggetto della presente Convenzione. Il soggetto affidatario è responsabile degli eventuali atti vandalici che potranno verificarsi alla struttura ed alle attrezzature, danni a cose, atleti e terze persone all’interno dell’impianto, per i quali è obbligato a stipulare apposita polizza di assicurazione R.C.

Detta polizza viene presentata a questa Amministrazione Comunale al momento della firma della presente Convenzione e mantenuta in vigore per la durata della gestione. Nel caso in cui i danni a cose o persone fossero causati da enti, società o privati autorizzati a fruire dell’impianto, il soggetto affidatario è obbligato a rivalersi nei confronti degli stessi.

ART. 24 - Rispetto delle norme igienico sanitarie

Il soggetto affidatario dovrà eseguire tutte le operazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di conduzione di impianti sportivi.

ART. 25 - Sospensione attività

Con la firma della Convenzione il Comune garantisce, per tutta la durata dell'affidamento, il libero uso delle strutture di cui trattasi, fatta salva, comunque, ogni sospensione che dovesse verificarsi per anomalie o disfunzioni sugli impianti che richiedessero delle interruzioni per interventi straordinari.

ART. 26 - Divieto di cessione

È fatto assoluto divieto, salvo particolare autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, al soggetto affidatario di cedere in tutto, o anche solo in parte, ad altri la conduzione dell’impianto di cui si tratta, pena la revoca immediata dell’affidamento.

ART. 27 - Cauzione definitiva

A garanzia dell’esatto e completo adempimento degli obblighi, il soggetto affidatario costituisce ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all’atto della stipula della presente Convenzione, una cauzione definitiva pari al 10% del totale dei costi del periodo. Detta cauzione potrà essere costituita in contanti, con titoli di stato, rispettivamente mediante versamento o deposito presso la Tesoreria Comunale, con fidejussione rilasciata da primario istituto bancario.

Si specifica che la cauzione definitiva in oggetto garantirà i danni causati da una cattiva o inesistente manutenzione ordinaria di tutto l'impianto (esterno ed interno), come specificatamente indicato all'art.14 della presente Convenzione.

Detta cauzione dovrà, altresì, specificatamente prevedere:

La Garanzia avrà efficacia fino a svincolo da parte dell'Ente garantito;

L'eventuale mancato pagamento dei premi non potrà essere, in nessun caso, opposto all'Ente garantito;

La Società verserà, a semplice richiesta scritta dell' Ente garantito ed entro il termine dal medesimo indicato, l'indennizzo dovuto in conseguenza dell' inadempienza del soggetto affidatario, nei limiti del massimale di garanzia;

La Società non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale ai sensi dell'art.

1944 C.C. e rinuncia espressamente ad avvalersi del termine previsto dal primo comma dell'art. 1957 C.C.

Infine al termine della gestione (posticipato di mesi 3), liquidata e saldata ogni pendenza, sarà deliberato lo svincolo del deposito cauzionale.

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ART. 28 - Riconsegna della struttura

Alla scadenza della gestione, il soggetto affidatario restituirà la struttura con relativi impianti ed accessori in buono stato d’uso e funzionamento, ciò al fine dello svincolo della cauzione e per le eventuali azioni di rivalsa per inadempienze accertate. L’atto di riconsegna dovrà avvenire alla presenza di un Funzionario Comunale e di ciò dovrà essere redatto apposito verbale. Quando per una qualsiasi ragione dovesse avvenire la risoluzione della Convenzione, si procederà come segue:

gli impianti di proprietà dell' Amministrazione Comunale saranno riconsegnati a questa in buono stato d’uso e di funzionamento;

ART. 29 - Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l’Amministrazione Comunale e il soggetto affidatario sulla verifica della gestione di cui al precedente art.19, sarà competente il Foro di Siracusa.

Le parti firmatarie della Convenzione eleggono il loro domicilio come appresso:

il Comune di Siracusa presso il Palazzo Municipale, Piazza Duomo, n. 4 - 96100 Siracusa;

l’affidatario presso la sede del Campo di calcio Comunale, “Nicola De Simone”, Piazza Luigi Leone Cuella – 96100 Siracusa.

ART. 30 - Spese di registrazione

Tutte le spese di registrazione, di bollo ed ogni altra spesa relativa e conseguente alla stipula della Convenzione sono a carico del soggetto affidatario.

ART. 31 - Rinvio a norme di legge

Per quanto non contenuto nel Capitolato che regolamenta l’affidamento in questione, si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia.

ART. 32 – Dichiarazioni delle parti

Le parti dichiarano di accettare e si impegnano a rispettare le condizioni previste dalla presente convenzione.

Il Comune di Siracusa e il soggetto affidatario si impegnano ad effettuare le operazioni di trattamento dei dati nel rispetto rigoroso della normativa sulla privacy (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

Letto approvato e sottoscritto.

..., lì ...

(luogo e data)

Il Rappresentante Legale Il Dirigente

________________________________ Dr. Enzo Miccoli

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