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Niente assegno di divorzio all ex che non vuol cercare lavoro

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Niente assegno di divorzio all’ex che non vuol cercare lavoro

Autore: Redazione | 29/10/2017

Non ha diritto al mantenimento la ex moglie divorziata e disoccupata, ma che non vuol mantenersi da sola.

Il matrimonio non è un’assicurazione sulla vita. È questo il principio uscito fuori dalle aule della Cassazione nella ormai storica pronuncia del 10 maggio scorso [1]

e ora riportato in tutte le successive sentenze di divorzio tra moglie e marito. Il risultato è che non può gravare sulle tasche altrui il mantenimento dell’ex non vuol cercare lavoro. Anche se disoccupata, la moglie ha l’obbligo di provvedere a

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sé stessa a meno che condizioni di salute o di età non glielo impediscono. Solo in questi due casi può rivendicare ancora il diritto all’assegno di divorzio. A ribadire questi concetti è sempre la Suprema Corta, in un’ordinanza di questi giorni. Ma procediamo con ordine.

Come abbiamo già spiegato nella guida Assegno di divorzio: a chi spetta?, la giurisprudenza della Cassazione ha rivisto i criteri per l’assegnazione e il calcolo dell’assegno di divorzio. Se nulla è cambiato rispetto al passato per quanto riguarda l’assegno di mantenimento (quello cioè a seguito della separazione, il cui scopo resta ancora quello di garantire all’ex coniuge il medesimo tenore di vita che aveva durante la convivenza, con una sostanziale divisione dei redditi tra i due coniugi), nel momento in cui si passa al divorzio le cose cambiano radicalmente.

Col divorzio, infatti, cessa ogni legame tra moglie e marito e ciascuno dei due deve iniziare a badare a sé stesso. Solo se manca l’autosufficienza economica – ossia la capacità di auto mantenersi – e questa non sia determinata da propria colpa (ad esempio: dimissioni dal lavoro) o inerzia (ad esempio: mancata ricerca di un’occupazione) si può ottenere l’assegno mensile. Ma chi ha un reddito sufficiente per campare (in proporzione ai redditi medi della zona che, per il tribunale di Milano, in Lombardia, coincide con mille euro al mese) non può rivendicare nulla.

La conseguenza è che, allo stato attuale, possono ottenere l’assegno divorzile solo le donne che:

sono state casalinghe per tutto l’arco del matrimonio e ormai hanno raggiunto i 50 anni, età “limite” – secondo la Cassazione – oltre la quale è difficile immettersi nel mercato del lavoro;

per ragioni di salute non possono lavorare.

Non spetta quindi l’assegno di divorzio alla ex moglie che si rifiuta di cercare un lavoro. Il fatto di versare in stato di disoccupazione e in precarie condizioni economiche non è più una giustificante se le condizioni fisiche, mentali e la formazione della donna le consentono di cercare occupazioni.

A complicare la vita alla donna si ci mette anche l’aspetto processuale, quello cosiddetto dell’onere della prova. È l’ex moglie, che rivendica l’assegno di divorzio, a dover dimostrare il mancato reperimento di un’entrata economica frutto

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della propria individuale attività lavorativa. In pratica, è lei che deve dar prova di una «disoccupazione incolpevole». Ed è incolpevole tutto ciò che non dipende dalla volontà del coniuge quando questi si è dato animo di cercare un lavoro e che le sue proposte non sono state accettate. Questo non vuol dire, però, che il giudice debba giudicare la situazione in astratto, ma deve pur sempre tenere conto di ogni concreto fattore individuale ed ambientale che ha contribuito a rendere impossibile un’assunzione. Come ad esempio la difficile situazione del mercato del lavoro nell’ambito delle conoscenze maturate dal lavoratore.

Note

[1] Cass. sent. n. 11504/17 del 10.05.2017. [2] Cass. ord. n. 25697/2017 del 27.10.2017.

Sentenza

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 23 giugno – 27 ottobre 2017, n. 25697 Presidente Dogliotti – Relatore De Chiara

Rilevato

- che la parte ricorrente ha proposto ricorso, fondato su tre motivi, avverso il decreto della Corte d'appello di Milano del 3 luglio 2015, il quale, per quanto ora interessa, ha confermato la decisione del tribunale circa l'attribuzione dell'assegno

di mantenimento per i due figli, collocati presso la madre, di Euro 2.700,00 ciascuno ed alla moglie per Euro 2.162,00, oltre al pagamento del 100% delle spese straordinarie per i minori, nati rispettivamente nel 1998 e nel 2000; - che la

corte del merito ha rilevato come il Lo. abbia spontaneamente chiesto la conservazione di dette misura e modalità per l'assegno in favore dei figli, mentre ha chiesto la diminuzione dell'assegno alla moglie; - che la parte intimata resiste con controricorso; - che è stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all'art. 380-tó-c.p.c, ritenuti ricorrenti i relativi presupposti; - che la parte ricorrente

ha depositato la memoria;

Considerato

- che il secondo motivo - da trattare con priorità logico-giuridica - deduce l'omesso esame ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (come sostituito dall'art. 54, comma 1, lett. b), di 22 giugno 2012, n. 83, conv. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134), per avere la corte del merito interamente omesso di esaminare le circostanze, pur decisive ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 1. dicembre 1970, n. 898, dell'inerzia della ex-coniuge nella ricerca di un impiego e del rifiuto dalla medesima opposto ad una

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concreta opportunità lavorativa presentatale; - che non sussiste la dedotta ragione di inammissibilità del motivo, allegata dalla controricorrente invocando la regola della c.d. doppia conforme: posto, invero, che l'art. 348-ter, commi quarto e quinto, c.p.c, che escludono il ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c,

si applicano solo "fuori dei casi di cui all'art. 348-bis, secondo comma, lett. a)", onde quella regola resta inapplicabile ai giudizi vertenti nelle materie di cui all'art.

70, primo comma, c.p.c, ove l'intervento del pubblico ministero è obbligatorio: qual è la causa di divorzio, ex art. 5, primo comma, L. n. 898 del 1970; - che il motivo in

questione è manifestamente fondato, posto, da un lato, il rilievo decisivo, per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno, che l'eventuale prova delle condotte allegate circa il mancato reperimento, da parte del coniuge, di una entrata economica frutto della propria individuale attività lavorativa, deve avere sulla decisione in discorso, alla stregua del consolidato principio secondo cui deve trovare adeguata considerazione, nella decisione del giudice del merito, l'attitudine

a procurarsi un reddito da lavoro (insieme ad ogni altra situazione suscettibile di valutazione economica) da parte del coniuge che pretenda l'assegno di

mantenimento a carico dell'altro, tenendo quindi conto della effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, pur senza che assumano rilievo mere situazioni astratte o ipotetiche (Cass., ord. 4 aprile 2016, n. 6427; Cass. 13 febbraio 2013, n.

3502; Cass. 25 agosto 2006, n. 18547, ed altre; nonché, di recente, Cass. 10 maggio 2017, n. 11504), principio che tanto più rileva in sede non di prima separazione, ma di definitiva cessazione della relazione coniugale in seguito al divorzio, e, come nella specie, di figli ormai grandi (nati nel 1998 e nel 2000), i

quali dunque non necessitino della costante presenza fisica di un adulto; e, dall'altro lato, la completa pretermissione di tale elemento, pur oggetto di discussione, nella motivazione della sentenza impugnata; - che il terzo motivo deduce l'omesso esame ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c, con riguardo alla

proposta, formulata in udienza il 26 novembre 2014, dall'odierno ricorrente, relativa alla corresponsione di un assegno una tantum, si rivela invece manifestamente infondato, posto che l'art. 5, comma 8, della legge 1. dicembre 1970, n. 898 sullo scioglimento del matrimonio prevede che solo "su accordo delle

parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale'': essendo pacificamente l'accordo mancato, l'omesso esame

del punto non risulta decisivo per la decisione ora impugnata; - che il primo motivo, afferente le spese di lite, è assorbito (non senza rilevare come la questione

non fosse riproposta nelle conclusioni in appello); - che, pertanto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice del merito, in diversa composizione, affinché proceda, alla luce del richiamato principio, ad un nuovo apprezzamento della vicenda occorsa ed a giudicare, in conseguenza, del mantenimento, della riduzione o della soppressione dell'assegno di mantenimento, tenuto conto della

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capacità lavorativa della controricorrente e del rifiuto, ove ritenuto provato, della medesima rispetto ad occasioni di lavoro concretamente presentatesi; - che al

giudice del rinvio si demanda, altresì, la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo e respinto il terzo;

cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa innanzi alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. In caso di diffusione del presente provvedimento, dispone omettersi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n.

196 del 2003.

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