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S.I.Ve.M.P TAR Campani Sentenza n. 15451/07 1

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S.I.Ve.M.P TAR Campani Sentenza n. 15451/07

1 TAR Campania – Sez. V, Sent. n. 15451del 22/11/2007

omissis

FATTO e DIRITTO

1-Il ricorrente afferma che, a seguito di delega conferitagli dal Responsabile sanitario della USL n.

36, dal 9 gennaio 1987 svolge le mansioni di responsabile del servizio di pronto soccorso.

A tali incontestate circostanze il ricorrente stesso ricollega il suo diritto a ricevere le differenze stipendiali per le mansioni superiori, a suo avviso, equiparabili a quelle proprie del <primario>.

Invoca, pertanto, l’art. 36 Cost., l’art. 2126 cod. civ. . l’art. 7 D.P.R. 128/1969 e l’art. 29 DPR n.

761/1979, denunciando anche il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà ed ingiustizia manifesta.

2-Il ricorso è manifestamente infondato.

Per dimostrarlo, è sufficiente ricordare che in ambito sanitario ed in applicazione proprio delle norme invocate dal ricorrente, ai fini del riconoscimento della retribuibilità delle mansioni superiori svolte, occorrono, oltre ad un'espressa previsione normativa e ad un preventivo provvedimento di incarico (salvo gli obblighi sostitutivi posti dall'art. 7, d.P.R. 27 marzo 1969 n. 128, limitatamente al personale medico con qualifica di aiuto per la sostituzione del primario), l’esistenza e la disponibilità del relativo posto in organico e che l'incarico concerna mansioni della qualifica immediatamente superiore, come recentemente confermato dall'art. 52 D.L.vo 30 marzo 2001 n.

165 (Cfr. .

Nel caso in esame, invece, il ricorrente innanzitutto non ha fornito, come suo onere ai sensi dell’art.

2697 cod. civ., la prova dell’esistenza in pianta organica del posto di primario del pronto soccorso.

In secondo luogo, non risulta che tale posto, in ipotesi previsto in organico, sia stato o sia

<vacante>.

3-Il ricorso deve essere, pertanto, respinto.

Le spese di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

PQM

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Quinta Sezione, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’Amministrazione intimate delle spese di giudizio che, comprensive di diritti, onorari ed altre competenze, sono liquidate in complessivi € 800,00 (ottocento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 22 novembre 2007.

IL PRESIDENTE Est.

omissis

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