• Non ci sono risultati.

S.I.Ve.M.P TAR Campani Sentenza n. 15451/07 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "S.I.Ve.M.P TAR Campani Sentenza n. 15451/07 1"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

S.I.Ve.M.P TAR Campani Sentenza n. 15451/07

1 TAR Campania – Sez. V, Sent. n. 15451del 22/11/2007

omissis

FATTO e DIRITTO

1-Il ricorrente afferma che, a seguito di delega conferitagli dal Responsabile sanitario della USL n.

36, dal 9 gennaio 1987 svolge le mansioni di responsabile del servizio di pronto soccorso.

A tali incontestate circostanze il ricorrente stesso ricollega il suo diritto a ricevere le differenze stipendiali per le mansioni superiori, a suo avviso, equiparabili a quelle proprie del <primario>.

Invoca, pertanto, l’art. 36 Cost., l’art. 2126 cod. civ. . l’art. 7 D.P.R. 128/1969 e l’art. 29 DPR n.

761/1979, denunciando anche il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà ed ingiustizia manifesta.

2-Il ricorso è manifestamente infondato.

Per dimostrarlo, è sufficiente ricordare che in ambito sanitario ed in applicazione proprio delle norme invocate dal ricorrente, ai fini del riconoscimento della retribuibilità delle mansioni superiori svolte, occorrono, oltre ad un'espressa previsione normativa e ad un preventivo provvedimento di incarico (salvo gli obblighi sostitutivi posti dall'art. 7, d.P.R. 27 marzo 1969 n. 128, limitatamente al personale medico con qualifica di aiuto per la sostituzione del primario), l’esistenza e la disponibilità del relativo posto in organico e che l'incarico concerna mansioni della qualifica immediatamente superiore, come recentemente confermato dall'art. 52 D.L.vo 30 marzo 2001 n.

165 (Cfr. .

Nel caso in esame, invece, il ricorrente innanzitutto non ha fornito, come suo onere ai sensi dell’art.

2697 cod. civ., la prova dell’esistenza in pianta organica del posto di primario del pronto soccorso.

In secondo luogo, non risulta che tale posto, in ipotesi previsto in organico, sia stato o sia

<vacante>.

3-Il ricorso deve essere, pertanto, respinto.

Le spese di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

PQM

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Quinta Sezione, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’Amministrazione intimate delle spese di giudizio che, comprensive di diritti, onorari ed altre competenze, sono liquidate in complessivi € 800,00 (ottocento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 22 novembre 2007.

IL PRESIDENTE Est.

omissis

Riferimenti

Documenti correlati

166 dell’11 febbraio 2000, secondo le modalità previste dalla legge, ha approvato il regolamento per l’applicazione dell'art. 144, relativamente agli incentivi e spese per

- che, ritenendo che la detta assunzione debba far data dalla illegittima decadenza dalla nomina, e che la ritardata assunzione sia da imputare a comportamento illegittimo della P.

S.I.Ve.M.P TAR Campania Sentenza n.405/08 --i comportamenti denigratori sono stati individuati da parte ricorrente nelle lettere con le quali il dirigente della divisione

Il Collegio ritiene sussistente, quanto alla questione inerente le modalità di copertura del posto di dirigente avvocato resosi vacante( mobilità o scorrimento graduatoria), la

Con il presente ricorso – che non risulta notificato, ma solo depositato nella Segreteria del Tribunale l’8 giugno 2007 – il ricorrente, nella qualità di primario

RITENUTO, pertanto, che la presenza di altri congiunti in grado di provvedere a tanto, in luogo del pubblico dipendente che abbia richiesto il trasferimento fa venir meno la

Con ricorso notificato il 06/11/06 e depositato il 10/11/06 X, laureato in scienze biologiche, ha impugnato il bando, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana –

Quanto alla componente patrimoniale del danno così individuata, il parametro di riferimento per la liquidazione equitativa viene individuato comunemente nella entità della