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Procedura di gara sotto soglia aperta in modalità telematica con inversione procedimentale

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Academic year: 2022

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CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE RELATIVO AI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA

Art. 23, comma 15 del Codice

Procedura di gara sotto soglia aperta in modalità telematica con inversione procedimentale per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, compresa la relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché (servizio opzionale) direzione lavori, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione ed ogni ulteriore adempimento ai sensi del D.M.

49/2018, inerente i lavori di restauro e consolidamento mura urbiche – Tratto di mura tra Porta Romana e Porta Orientale in Norcia – intervento inserito nell' “Elenco unico dei programmi delle opere pubbliche, Id Ord. 1211, id Reg 102” di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 109/2020.

Importo servizio: € 118.738,49 (centodiciottomilasettecentotrentotto/49)

Importo servizio opzionale: € 56.551,89 (cinquantaseimilacinquecentocinquantuno/89)

CUP: F56J20001540001 – CIG: 8688040D67

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ART. 1 – CONDIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Il presente capitolato descrittivo e prestazionale stabilisce le norme, le prescrizioni e gli oneri generali, nonché le clausole particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra l’Amministrazione e il soggetto esecutore, in relazione alle caratteristiche del servizio richiesto.

Ai fini del presente capitolato si intende per:

-

Codice: il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;

-

Regolamento: il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. per le sole parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del Codice;

-

Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale» (Decreto Semplificazioni)

-

Stazione Appaltante: Centrale di Committenza Valle Spoletana e Valnerina, per conto del Comune di Norcia;

-

Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Norcia;

-

Capitolato: il presente capitolato descrittivo e prestazionale;

-

RUP: Responsabile Unico del Procedimento;

-

Progetto definitivo: progetto definitivo di cui all’art. 23 comma 3 e 7 del Codice;

-

Progetto esecutivo: Progetto esecutivo di cui all’art. 23 comma 3 e 8 del Codice;

-

Affidatario: Operatore economico esterno all’Amministrazione risultato aggiudicatario della procedura di gara.

ART. 2 – OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO

2.1. Oggetto del presente appalto è l’affidamento dell’attività concernente servizi tecnici attinenti l’architettura e l’ingegneria inerenti la progettazione definitiva ed esecutiva, compresa la relazione geologica, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché (come opzione di ampliamento dell’incarico) direzione lavori misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione ed ogni ulteriore adempimento ai sensi del D.M. 49/2018, inerente i lavori di restauro e consolidamento mura urbiche – Tratto di mura tra Porta Romana e Porta Orientale in Norcia – intervento inserito nell' “Elenco unico dei programmi delle opere pubbliche, Id Ord. 1211, id Reg 102” di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 109/2020.

L'obiettivo dell'amministrazione è ristabilire l'immagine architettonica del complessivo tratto oggetto di finanziamento costituente parte del perimetro del centro storico di Norcia, nonché il conseguimento del massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e di conservazione dell’identità culturale del bene stesso.

2.2. L’incarico professionale in argomento, in aggiunta a quanto di cui al precedente, comprende altresì l’espletamento della totalità delle attività tecnico – amministrative propedeutiche alla predisposizione della documentazione delle pratiche amministrative ovvero autoritative (e dunque finalizzate all’ottenimento di pareri/autorizzazioni/nulla osta ecc. degli Enti preposti previsti dalla normativa vigente), funzionalmente connesse all’intervento oggettivato, nonché la partecipazione alle riunioni necessarie all’eventuale modificazione/integrazione della progettazione propedeutiche ovvero conseguenti all’acquisizione del parere della Conferenza Regione di cui all’art. 16 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., nonché alla Conferenza Regionale stessa.

2.3. L’importo posto a base di gara, calcolato ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 recante

“Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art.24, comma 8 del Codice”, come da schema allegato al presente capitolato (Allegato 9), è pari ad € 175.290,38 (centosettantacinquemiladuecentonovanta/38) al netto degli Oneri Previdenziali ed Assistenziali, nonché dell’I.V.A. di Legge, come da prospetto di seguito proposto:

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Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto

Descrizione delle prestazioni Importo

Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione € 111.077,58

Relazione Geologica € 7.660,91

Direzione Lavori ( servizio opzionale) € 56.551,89

Importo a base di gara € 175.290,38

Imposte Importo

Contributo INARCASSA (4%) € 6.705,18

Contributo EPAP (2%) € 153,22

I.V.A. di Legge (22%) € 40.072,73

Importo complessivo € 222.221,51

2.4. Tali importi sono comprensivi della voce “spese ed oneri accessori”, quantificata nella misura del 5% e soggetta a ribasso. Si specifica che l'importo degli oneri della sicurezza è pari a 0 (zero), trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale.

2.5. Le prestazioni oggetto di incarico dovranno essere svolte in conformità alle indicazioni minime contenute nel presente capitolato, alle disposizioni di cui all’art 23 del Codice e, per quanto applicabile, al D.P.R. 5 ottobre 2010, n.

207 (nel prosieguo, anche Regolamento), oltreché alle disposizioni dettagliate nella specifica documentazione di gara.

ART. 3 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

3.1. L’espletamento delle attività oggetto del presente affidamento deve svilupparsi come un percorso integrato e condiviso con l’Amministrazione Aggiudicatrice, per il tramite del RUP e delle figure dallo stesso delegate, finalizzato dell’ottenimento di permessi, autorizzazioni o nulla osta prescritti dalla normativa vigente cui l’intervento è soggetto. Tale percorso integrato interesserà ciascuna delle fasi progettuali, dall’avvio sino alla fase autorizzativa, e riguarderà la valutazione e l’approfondimento di tutti gli aspetti di interesse e/o tematici ovvero l’articolazione degli elaborati progettuali secondo logiche differenti da quelle adottate dall’affidatario, senza che ciò comporti per l’Amministrazione Aggiudicatrice oneri addizionali all’importo di aggiudicazione anche a seguito di richieste di partecipazione ad incontri aggiuntivi presso l’Amministrazione Aggiudicatrice e/o ad incontri ai quali il RUP ritiene opportuno che l’affidatario ovvero il soggetto designato ai sensi dell’art. 24, comma 5, secondo periodo del Codice partecipi, nonché di richieste di approfondimenti, modifiche, integrazioni delle scelte progettuali e, conseguentemente, degli elaborati prodotti. A tal proposito si precisa che ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Aggiudicatrice i soggetti di cui sopra d ovranno recarsi presso le sedi indicate entro e non oltre 1 (uno) giorno dalla richiesta di incontro.

3.2. I contenuti di ciascuno dei livelli di progettazione commissionati dovranno essere conformi alle indicazioni contenute nel presente capitolato, nella documentazione di gara e, più in generale, nelle eventuali istruzioni operative che l’Amministrazione Aggiudicatrice ovvero il RUP potrà fornire all’affidatario prima dell’avvio della progettazione o in corso di svolgimento della stessa. Invero, al ricorre di tali ultime evenienze, l’affidatario dovrà uniformarsi alle disposizioni impartitegli senza sollevare eccezione alcuna.

3.3. Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente affidamento, l’affidatario metterà a disposizione almeno le figure minime individuate nel “gruppo di lavoro”, in coerenza con quanto indicato nel “disciplinare di gara”.

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3.4. L’affidatario in nessun caso, se non previa espressa autorizzazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice ovvero del RUP, ha facoltà di m odificare la composizione del “gruppo di lavoro” indicato in sede di offerta. In caso contrario, l’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

3.5. L’affidatario può avvalersi di propri collaboratori; in ogni caso, l’attività degli stessi avviene sotto la personale e solidale responsabilità dell’affidatario, poiché costui ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva. Resta inteso che l’utilizzo ovvero la collaborazione di eventuale personale saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra l’affidatario e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico del medesimo.

3.6. L’affidatario ovvero il soggetto designato ai sensi dell’art. 24, comma 5, secondo periodo del Codice dovrà interfacciarsi con il RUP e con gli altri funzionari della struttura organizzativa competente. In particolare, lo stesso è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta, allo scopo di consentire una valutazione congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire. L’affidatario, inoltre, è obbligato a far presente all’Amministrazione Aggiudicatrice ovvero al RUP, evenienze o emergenze che si verifichino nella conduzione delle prestazioni definite dall’incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.

3.7. Ai fini dell’ottenimento dei necessari pareri/autorizzazioni/nulla osta, l’affidatario ovvero il soggetto designato ai sensi dell’art. 24, comma 5, secondo periodo del Codice, oltre a tenere gli opportuni contatti con gli Enti preposti al rilascio degli stessi ovvero degli Enti coinvolti a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’opera, garantendo a tal scopo il corretto e rapido sviluppo del progetto mediante la predisposizione e la consegna dei necessari elaborati progettuali nell’ottica di prevenire eventuali ulteriori richieste di variazioni in sede di approvazione finale, dovrà partecipare alla Conferenza Regione di cui all’art. 16 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. affinché siano fornite puntuali spiegazioni ai quesiti posti.

ART. 4 - CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI DI PROGETTO

4.1. I parametri e le tipologie degli elaborati progettuali dovranno rispettare le prescrizioni del Codice e dei provvedimenti attuativi correlati, del Regolamento per la parte ancora vigente, della normativa antincendio, delle normative CEI e UNI ecc.

4.2. Gli elaborati progettuali dovranno essere redatti:

-

in accordo con le Ordinanze del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 in materia di ricostruzione pubblica, nonché di ammissibilità delle spese a contributo, ivi incluse quelle che emanate in corso di esecuzione del contratto e prima dell'approvazione della progettazione di livello esecutivo;

-

mediante l’utilizzo del “Prezzario unico del cratere del Centro Italia”, di cui all’art. 6, comma 7 del D.L.

189/2016 e ss.mm.ii., approvato con O.C.S.R. n. 58 del 04/07/2018 allegato n.3 e loro ss.mm.ii.;

-

in conformità, poiché manufatto di interesse storico – culturale, alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07/02/2011 con le successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto delle indicazioni fornite dal MIBACT a seguito degli eventi sismi 2016, nonché al D.M. 22 agosto 2017, n. 154

“Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 di cui al decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50”;

4.3.Le scelte progettuali dovranno essere coerenti con le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 11 ottobre 2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del

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Territorio e del Mare (G.U. n. 259 del 6 novembre 2017), recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”.

4.4. Gli elaborati progettuali dovranno, prevedere la minimizzazione dell’impegno di risorse materiali non rinnovabili e il massimo riutilizzo delle risorse naturali e dei materiali riciclati garantendo, contestualmente:

a. ristabilire l'immagine architettonica

b) conseguimento massimo livello di sicurezza compatibile con le esigenze di conservazione del bene;

c) riutilizzo dei materiali di pregio storico componenti le mura e/o porte precedentemente accantonate;

d) durabilità e manutenibilità dei materiali e dei componenti;

e) eventuale sostituibilità degli elementi;

f) compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali;

g) individuazione delle proprietà pubbliche e private presenti sull'intero tratto;

h) considerare i vari dislivelli che caratterizzano tutta l'area d'intervento;

4.5. L’affidatario ovvero il professionista incaricato ai sensi dell’art. 24, comma 5, secondo periodo del Codice dovrà fornire tutta la documentazione progettuale di cui all’art. 23 del Codice, firmata e timbrata in originale dal professionista incaricato ai sensi dell’art. 24, comma 5, secondo periodo del Codice (ove presente) e dalla totalità dei soggetti competenti in materia, in un numero minimo di 2 copie cartacee, oltreché numero 1 copia su supporto magnetico – ottico, firmata digitalmente, sia in formato .pdf sia in formato editabile compatibile con i software in uso presso gli uffici dell’Amministrazione Aggiudicatrice, oltre a quelle che si renderanno necessarie per l’acquisizione di autorizzazioni, pareri o nulla osta.

4.6. Con riferimento alle modifiche introdotte dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 all'articolo 5 della Legge n.

186/2004, constata altresì l’esclusione dell’applicazione delle previsioni di cui all’ art. 4 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086, al capo III del titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64 ed alla sezione II del capo IV della parte II del decreto del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il progetto deve essere conforme alle NTC 2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni). In particolare, le opere e le componenti strutturali devono essere progettate, in forma economicamente sostenibile e con il livello di sicurezza previsto dalle citate norme. Il progettista dovrà firmare apposita dichiarazione.

4.7. La progettazione riguardante le strutture, in conformità a quanto riportato nel paragrafo 10 delle NTC 2018, dovrà essere informata a caratteri di chiarezza espositiva e di completezza nei contenuti affinché sia compiutamente definito l’intervento da realizzare e l'idea progettuale insita nello stesso.

Particolare cura andrà posta nell’elaborazione delle relazioni di calcolo, con particolare riferimento all’esplicitazione concettuale della metodologia utilizzata ed alle analisi svolte con l’ausilio del calcolo automatico, sia ai fini dell’agevole interpretazione e verifica dei calcoli, sia ai fini dell’eventuale predisposizione di elaborazioni indipendenti da parte di soggetti diversi dal redattore del documento. Il progettista resta comunque responsabile dell’intera progettazione strutturale. Nel caso di analisi e verifica svolte con l’ausilio di codici di calcolo, oltre a quanto sopra specificato, e in particolare oltre alla relazione generale strutturale, si dovranno seguire le indicazioni fornite in paragrafo 10.2 delle NTC 2018.

ART. 5 – CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA COMPRESA LA RELAZIONE GEOLOGICA, L’INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

5.1. La progettazione di livello definitivo dovrà essere redatta, conformemente ai contenuti di cui all’art. 23, comma 7 del Codice, nonché alle prescrizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione III del D.P.R. 207/2010. Tale livello di progettazione dovrà contenere tutti gli elementi necessari finalizzati all’ottenimento di pareri/autorizzazioni/nulla osta ecc. degli Enti preposti previsti dalla normativa vigente, nonché della Conferenza Regione di cui all’art. 16 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., ovvero alla successiva elaborazione della progettazione di

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livello esecutivo. Dovrà contenere, altresì, gli elaborati grafici/prestazionali e capitolari, nonché i calcoli per la parte strutturale, recanti un livello di definizione tale da impedire il palesamento di significative differenze tecniche nell’ambito della successiva progettazione di livello esecutivo. Così come indicato nel “disciplinare di gara” la progettazione in questione dovrà contenere, almeno gli elaborati indicati nella check – list elaborata dall'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria (Allegato 7).

5.2. La progettazione de quo è sottoposta ad attività di controllo da parte del RUP o di altra figura dallo stesso delegata, eventualmente comportante formale richiesta di adeguamento e/o integrazion e/modificazione della stessa.

In tale ultima evenienza, l’affidatario dovrà ottemperare a quanto disposto nei termini di cui al successivo art. 10.

Ai sensi dell'art.5 dell’Ordinanza n. 56 del 10 maggio 2018 e ss.mm.ii. la progettazione di livello definiti vo dovrà essere sottoposta all'approvazione della Conferenza Regione di cui all’art. 16 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.

L’affidatario si impegna, dunque, nei termini di cui al successivo art. 10, a recepire nella progettazione di livello esecutivo, apportand ovi le necessarie modifiche e/o integrazioni, nonché tutte le eventuali prescrizioni che fossero imposte dagli Enti interessati nel processo di approvazione e di rilascio di pareri e/o autorizzazioni.

5.3. Nella redazione degli elaborati progettuali si chiede che venga posta massima attenzione affinché gli interventi siano calibrati rispetto alla combinazione di danno/vulnerabilità nonché di individuare le proprietà pubbliche e private coinvolte nell'intero tratto oggetto di finanziamento. La progettazione deve essere ispirata a criteri di sobrietà evitando interventi ridondanti e non specificamente attinenti al danno subito ed al consolidamento strutturale richiesto. Vista la complessità e la dimensione dell’intervento, l’affidatario dovrà curare la redazione degli elaborati grafici e del computo metrico in modo tale che sia possibile, anzitutto, effettuare puntuali riscontri grafico/dimensionali, nonché evincere la localizzazione degli interventi previsti.

5.4. La progettazione di livello esecutivo, redatta conformemente ai contenuti di cui all’art. 23, comma 8 del Codice ed alle prescrizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione IV del D.P.R. 207/2010, dovrà essere sviluppata recependo integralmente i contenuti e i vincoli della documentazione prodotta nei precedenti livelli di progettazione (progettazione definitiva), nonché le indicazioni e le prescrizioni contenute negli strumenti approvativi (pareri, autorizzazioni, nulla osta, ecc.) ove non ancora recepiti, tenendo conto, altresì, di tutte le implicazioni di qualunque natura – dirette ed indirette – relative alle modalità ed ai tempi di esecuzione dei lavori derivanti dall’attuazione di tutte le disposizioni ivi contenute, nessuna esclusa.

5.5. La progettazione di livello esecutivo, in ottemperanza ai CAM, dovrà dettagliare le prescrizioni prestazionali sui materiali all’interno del Capitolato Speciale d’Appalto ovvero in apposita relazione di verifica di ottemperanza del progetto ai criteri definiti dal Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (G.U. n. 259 del 6 novembre 2017), nella quale dovranno essere specificate le informazioni sul profilo ambientale dei prodotti scelti, le certificazioni/prove che dovranno essere prodotte/eseguite dall’esecutore dei lavori in relazione ai materiali utilizzati, oltreché individuate in modo puntuale le possibili criticità legate all’impatto nell’area di cantiere ed alle emissioni inquinanti circostanti, con riferimento alle singole tipologie di lavorazioni.

5.6. Il progetto di livello esecutivo sarà posto a base di gara. Per tale ragione, lo stesso dovrà contenere e sviluppare in modo particolare quegli aspetti che saranno di base per la predisposizione del contratto con l’impresa esecutrice.

Inoltre, gli elaborati dovranno essere redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.

5.7. Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dovrà adempiere agli obblighi previsti di cui all’art. 91 d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. L’attività correlata si sostanzia altresì nella predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) conformemente a quanto normato dall’art. 100 del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. (secondo quanto specificato nell’allegato XV del medesimo, con particolare riguardo ai rischi di cui all’art. 26 comma 3 del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.), nonché l’elaborazione di un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all’allegato XVI del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

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ART. 6 – ATTIVITA’ DI CONTROLLO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE NELLE FASI PROGETTUALI

6.1. L’Amministrazione Aggiudicatrice ha facoltà di esercitare ogni più ampia attività di controllo sull’operato dell’affidatario e/o di tutti i soggetti deputati all’espletamento delle prestazioni oggetto del contratt o, senza che in conseguenza di tale circostanza l’affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti dell’Amministrazione Aggiudicatrice.

6.2. L’esito favorevole dei controlli eventualmente effettuati non esonera né limita in ogni caso l’affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto, anche successivamente all’effettuazione dei controlli stessi, qualora venga accertata la non conformità alle prescrizioni contrattuali dell’attività esercitata dall’affidatario, il medesimo dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dall’Amministrazione Aggiudicatrice o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l’attività alle suddette prescrizioni contrattuali.

6.3. È facoltà dell’Amministrazione Aggiudicatrice accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell’attività svolta, l’idoneità professionale dell’affidatario e dei professionisti incaricati e di assumere, in caso di inidoneità, tutti i conseguenti provvedimenti.

A tal fine, l’affidatario sarà tenuto a consentire all’Amministrazione Aggiudicatrice l’effettuazione di verifiche ed ispezioni e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell’idoneità di tali soggetti all’espletamento delle attività ai medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell’attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali.

6.4. L’eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei costituirà grave inadempimento contrattuale dell’affidatario. Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facoltà della Stazione appaltante di procedere alla risoluzione del contratto.

6.5. L’Amministrazione Aggiudicatrice ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento, per giustificati motivi ricondotti e/o riconducibili alla rilevata inidoneità professionale dell’affidatario e dei professionisti incaricati dell’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza l’affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti dell’Amministrazione Aggiudicatrice.

6.6. Nel caso in cui intervenga richiesta la sostituzione, l’affidatario dovrà procedere alla medesima entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della formale richiesta da parte dell’Amministrazione Aggiudicatrice. Il soggetto che subentrerà dovrà, in ogni caso, possedere requisiti professionali non inferiori a quello sostituito.

6.7. La mancata sostituzione del personale nel termine eventualmente indicato dalla Stazione Appaltante, così come l’inosservanza da parte dell’Affidatario anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente articolo, costituisce grave inadempimento contrattuale.

6.8. Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l’integrale responsabilità dell’affidatario nei confronti dell’Amministrazione Aggiudicatrice per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

ART. 7 – CONTROLLO, VERIFICA E VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE

7.1. La documentazione progettuale di livello esecutivo verrà sottoposta ad attività di verifica ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 26 del Codice. Restano a carico dell’affidatario, senza nessun onere per l’Amministrazione Aggiudicatrice, la totalità delle modifiche e/o delle integrazioni che si renderanno necessarie per la conclusione positiva di tale verifica.

7.2. Al fine di accertare l'unità progettuale, prima dell'approvazione e in contraddittorio con i progettisti, verrà verificata la conformità del progetto esecutivo rispettivamente, al progetto definitivo, alle eventuali prescrizioni della Conferenza Regionale di cui all’art. 16 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii..

7.3. L’attività di verifica, ai sensi dell’art. 26, commi 1, 2, 3 e 4 del Codice, avrà luogo prima dell’inizio delle procedure di affidamento, in contraddittorio con il progettista e saranno finalizzate all’accertamento:

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a) della completezza della progettazione;

b) della coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;

c) dell’ appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;

d) dei presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;

e) della minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;

f) della possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;

g) della sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;

h) dell'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

i) della manutenibilità delle opere, ove richiesta.

7.4. Ai sensi dell’art. 26, comma 8 del Codice, il RUP procederà alla validazione del progetto esecutivo.

7.5. L’attività di verifica e validazione della progettazione di livello esecutivo innanzi descritta, non esenta la progettazione di livello definitivo dall’assoggettamento alla medesima attività di verifica ovvero ad un controllo da parte del RUP o di altra figura dallo stesso delegata, eventualmente comportante formale richiesta di adeguamento e/o integrazione/modificazione della stessa. È pertanto onere dell’affidatario, così come meglio specificato nel successivo art. 13, ottemperare a quanto commissionato.

ART. 8 – APPROVAZIONE DELLE FASI PROGETTUALI

8.1. L’approvazione della progettazione di livello definitivo coincide con il rilascio del parere favorevole della Conferenza Regionale di cui all’art. 16 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. A questo seguirà comunicazione del RUP di procedere con l’elaborazione della progettazione di livello definitivo, così come specificato nel “disciplinare di gara”.

8.2. L’avvenuta approvazione della progettazione di livello esecutivo sarà comunicata in forma scritta all'affidatario da parte del RUP. È esclusa ogni forma di approvazione tacita o implicita.

8.3. L’approvazione di cui sopra non comporta accettazione e non esime l’affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità.

8.4. L'approvazione del progetto esecutivo da parte del Commissario Straordinario avverrà secondo le modalità di cui all’Ordinanza n. 56 del 10 maggio 2018 e ss.mm.ii.

ART. 9 – SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI DIREZIONE LAVORI (servizio opzionale)

9.1. L'attività di direzione lavori, dovrà essere svolta conformemente a quanto prescritto dal Decreto 7 marzo 2018, n.

49 recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”, dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto ancora efficace, nonché in ottemperanza al disposto dell’art. 22 del D.M. 154/2017 e ad ogni altra disposizione di legge e regolamenti in materia, con l'obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico.

9.2. L'attività di direzione dei lavori, verrà ad origine a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo da parte del Commissario Straordinario con decorrenza dalla data dell’atto di affidamento ovvero ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b) Legge 11 settembre 2020, n. 120 dalla comunicazione di esecuzione del contratto in via d’urgenza e nelle more delle verifiche dei requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione alla presente procedura, e perdurerà fino all'approvazione degli atti di collaudo provvisorio. L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva di esercitare le opzioni di cui al presente articolo fino alla data di consegna lavori. Fino alla scadenza del predetto termine l’affidatario resta irrevocabilmente obbligato a quanto statuito negli atti di gara. L’Amministrazione Aggiudicatrice

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ha la più ampia facoltà di non procedere all’affidamento delle prestazioni opzionali: nessun indennizzo, risarcimento o compenso di qualunque genere può dunque essere richiesto all’ente medesimo qualora questo non eserciti l’opzione, così come in caso di esercizio tardivo se l’affidatario accetti comunque di assumere l’incarico.

9.5. Il direttore dei lavori deve favorire la rapida esecuzione delle lavorazioni ed è responsabile di un’eventuale sospensione illegittima qualora non rientrante nei casi eccezionali previsti dalla normativa vigente. Dovrà, altresì, essere garantita la presenza adeguata (almeno due visite settimanali) in considerazione dell’entità e della complessità dei compiti da svolgere in correlazione alla difficoltà ed entità dei lavori da eseguire e l'assistenza e la sorveglianza dei lavori compresa l'adozione di tutti i provvedimenti, l’assunzione delle misure, dei controlli e delle verifiche necessarie per il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte e in conformità al progetto e al contratto. Il verbale redatto a seguito della visita in cantiere dovrà essere trasmesso al RUP entro i successivi 3 (tre) giorni.

9.6. Il direttore dei lavori per esigenze urgenti deve essere rintracciabile telefonicamente entro la giornata in cui si manifestasse la necessità e dovrà garantire un sopralluogo in cantiere entro la giornata successiva.

9.7. Dovrà essere garantita, inoltre: a) l'assistenza relativamente ad adempimenti imposti da norme cogenti (quali ad esempio in materia di adempimenti con l'ANAC, di pubblicità, di subappalto e sub affidamenti in genere); b) la programmazione temporale dei lavori congiuntamente all'impresa esecutrice e la definizione delle modalità di svolgimento delle operazioni in cantiere; c) la verifica del rispetto degli obblighi dell’impresa affidataria e del subappaltatore in conformità all’art. 101, comma 3 e all’art. 105 del Codice; d) la regola re tenuta della documentazione di cantiere prevista dal Decreto 7 marzo 2018, n. 49, nonché dalle vigenti disposizioni di leggi e regolamenti; e) la redazione del verbale di consegna, del certificato di ultimazione, dei verbali di sospensione e ripresa, nonché di tutti gli atti contabili (compilando con precisione e tempestività i documenti contabili, classificando e misurando i lavori eseguiti, riportando le relative rilevazioni sul registro di contabilità per il calcolo progressivo della spesa. Tali attività devono procedere contestualmente con l’esecuzione, affinché si possa sempre rilasciare prontamente gli stati d’avanzamento dei lavori ed i certificati per il pagamento degli acconti) e tecnici (es.

relazioni, grafici ecc.) necessari alla perfetta e completa realizzazione dell'opera.

9.8. Dovrà, in ultimo essere garantita, se nell'esecuzione dell'opera si rendesse necessaria, nei limiti previsti dalla normativa vigente, la predisposizione di varianti al progetto, mantenendo la spesa nei limiti del contributo concesso.

Di tale evenienza dovrà darsi immediata comunicazione al RUP con circostanziata e dettagliata relazione che dovrà contenere tutti gli elementi per una valutazione dell'effettiva necessità della variante, con una valutazione economica e tecnica della stessa. Solo dopo l'autorizzazione scritta del RUP l’affidatario predisporrà la variante medesima. Il riconoscimento del compenso per redazione dell'eventuale perizia di variante e degli atti sopracitati è disciplinato nel successivo art. 15.

9.9 Il certificato di regolare esecuzione, sostitutivo dell'atto di collaudo per le sole opere non strutturali, dovrà essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori accertata con il prescritto certificato. Sono altresì comprese tutte le certificazioni e documentazioni a carico della direzione lavori inerenti l'attività di supporto al collaudatore nominato. La redazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti sopracitati, si ritiene compensata all’interno dell’importo contrattuale. L’affidatario dichiara di averne tenuto debitamente conto nell’offerta.

9.10. Per quanto non elencato si fa espresso riferimento alle previsioni di cui agli artt. 101 e 111 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., agli altri articoli del medesimo applicabili, nonché al disposto di cui al Decreto 7 marzo 2018, n. 49 ed al D.M. 154/2017.

ART. 10 – TERMINI PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO

10.1. La decorrenza delle prestazioni oggetto dell’appalto, e più specificatamente delle attività strettamente correlate alla progettazione, è identificata nella data di sottoscrizione del contratto ovvero ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b) Legge 11 settembre 2020, n. 120 nella comunicazione di esecuzione del contratto in via d’urgenza e nelle more delle verifiche dei requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione alla presente procedura. Per la redazione della progettazione vengono prescritti i seguenti termini (ovvero nel termine inferiore offerto in sede di gara):

(10)

- per il progetto definitivo compresa la relazione geologica n. 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b) Legge 11 settembre 2020, n. 120 dalla comunicazione di esecuzione del contratto in via d’urgenza e nelle more delle verifiche dei requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione alla presente procedura;

- per il progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione n. 25 (venticinque) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla ricezione della comunicazione del RUP di procedere con l’esecuzione del servizio;

- per l’eventuale adeguamento del progetto alle indicazioni e prescrizioni degli Enti preposti e della Conferenza Regionale di cui all’art. 16 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.: 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta di adeguamento;

- per l’eventuale adeguamento e/o integrazione/modificazione del progetto dietro formale richiesta avanzata dal RUP: 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta di adeguamento;

10.2. Qualora non sia rispettato il termine di consegna di ciascuna fase (ovvero il termine inferiore offerto in sede di gara), sarà applicata una penalità secondo le modalità di cui all’art. 19 del presente capitolato.

10.3. Fermo restando quanto previsto dall’art. 9, punto 9.2 del presente capitolato, i termini per l’espletamento delle attività riconducibili alle prestazioni di direzione dei lavori, (come opzione di ampliamento dell’incarico) sono indicati dalle disposizioni normative e regolamentari, comprese quelle ancora applicabili del D.P.R. 207/2010, dal D.M. 49 del 7 marzo 2018, dalla documentazione di gara di affidamento dei lavori ovvero contenuti in specifici ordini del RUP, e sono calcolati in giorni naturali e consecutivi.

ART. 11 - COMPENSO PROFESSIONALE E VARIANTI IN CORSO D’OPERA

11.1. L'importo posto a base di gara per le attività oggetto del presente capitolato prestazionale, ribassato della percentuale di sconto offerto dall’affidatario, costituirà il corrispettivo per le prestazioni in oggetto. Il corrispettivo, determinato secondo la classificazione di cui al D.M. 17 giugno 2016 recante “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art.24, comma 8 del Codice”, come da schema allegato al presente capitolato (Allegato 9), si intende omnicomprensivo di quanto necessario ed utile per il diligente svolgimento dell’incarico stesso.

11.2. Il prezzo di aggiudicazione si intende al netto degli Oneri Previdenziali e dell’I.V.A. di Legge e deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni della documentazione di gara e delle ulteriori prestazioni offerte in sede di gara.

11.3. Saranno a carico dell’affidatario tutti gli oneri strumentali ed organizzativi necessari per l’espletamento delle prestazioni connesse all’incarico, ivi comprese le polizze assicurative per le responsabilità derivanti dalle attività da svolgere, dettagliate nel successivo art. 13.

11.4. L’effettivo corrispettivo conseguente alla formale aggiudicazione, dato dall’importo a base di gara depurato della percentuale di ribasso offerta in sede di gara, non verrà rideterminato a consuntivo in riferimento all'effettivo importo dei lavori calcolato in progetto. Qualora, per qualsiasi motivo, parte delle prestazioni professionali oggetto della presente procedura non siano espletate, il corrispettivo spettante sarà calcolato detraendo proporzionalmente gli importi delle prestazioni non eseguite.

11.5. Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nel caso in cui, in corso di esecuzione delle lavorazioni, per esigenze sopravvenute ovvero per esigenze di conservazione e tutela del bene, si renda necessaria la redazione di perizie di variante e suppletive, senza che ciò alteri la natura generale del contratto.

(11)

In tal caso l’affidatario, anche qualora la modifica ecceda il 20% del valore inziale del contratto, è tenuto all’esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel contratto originari o, applicando il medesimo ribasso percentuale offerto in sede di gara.

ART. 12 – MODALITA' DI PAGAMENTO

12.1. Il compenso per le prestazioni professionali, così come determinato all’esito delle risultanze delle operazioni di gara, sarà liquidato come di seguito indicato:

- per l’attività di progettazione definitiva, compresa la relazione geologica, e di progettazione esecutiva:

a)

20% dell’importo contrattuale all’atto del rilascio del parere favorevole da parte della Conferenza Regionale di cui all’art. 16 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;

b)

80% (saldo) all’esito dell’approvazione del progetto esecutivo da parte del Commissario Straordinario;

- per l’attività di direzione dei lavori, (come opzione di ampliamento dell’incarico), in misura percentuale all’importo di ciascun Stato di Avanzamento Lavori (S.A.L.).

12.2. I corrispettivi sono ad ogni modo corrisposti a seguito dell’accreditamento all’Amministrazione Aggiudicatrice del finanziamento da parte dell’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Umbria. Ai sensi dell’art. 35, comma 18 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sul valore del contratto di appalto viene calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 30% (trenta per cento) ai sensi dell’art. 207, comma 1 D.L. 19 maggio 2020, n. 34 da corrispondere entro quindi giorni dall’effettivo inizio della prestazione. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385. L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione. L’Affidatario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a questo imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.

Ferma restando l'ottemperanza dell'affidatario agli obblighi citati nel presente atto, la liquidazione dei compensi sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa fattura elettronica, ad accertato corretto adempimento contrattuale, nonché all'assolvimento degli obblighi in ordine alla regolarità nel pagamento delle contribu zioni e delle retribuzioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Si applica l'art. 30, commi 5 e 6 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

12.3. In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento delle somme rimarrà sospeso per la sola parte dell'importo oggetto di contestazione.

12.4. L'affidatario non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti ovvero sull'entità dei medesimi di cui al precedente.

12.5. In caso di raggruppamento temporaneo (RT P ) la liquidazione dei compensi verrà effettuata a ciascun componente del raggruppamento nei limiti della percentuale di partecipazione allo stesso, così come dichiarata in sede di gara ed indicata nell’atto costitutivo, che pertanto dovrà provvedere all’emissione di apposita fattura elettronica, soggiacendo alla verifica del pagamento delle contribuzioni e de lle retribuzioni.

(12)

12.6. Il pagamento è comunque subordinato alla liquidazione delle somme spettanti da parte dell'USR Umbria.

ART. 13 – RESPONSABILITÀ DELL’AFFIDATARIO, ASSICURAZIONE E GARANZIE

13.1. L’affidatario risponderà personalmente nei confronti dell’Amministrazione Aggiudicatrice per ogni contestazione che dovesse essere da questa formulata, in relazione alla corretta esecuzione del presente capitolato, all’adeguatezza degli elaborati progettuali predisposti, anche conseguentemente a formali richieste avanzate dal RUP, ai termini di consegna degli stessi e ad ogni altra contestazione formulata inerente gli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto.

13.2. L’affidatario è altresì responsabile dei danni arrecati alla Amministrazione Aggiudicatrice, ai suoi dipendenti ed ai terzi, per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere ovvero di chiunque debba rispondere dell’esecuzione dell’incarico, anche oltre i massimali previsti dalla polizza assicurativa.

13.3. In caso di RTP, i componenti del raggruppamento opereranno congiuntamente nello svolgimento dei servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria, fermo restando che la funzione di cui all’art. 24, comma 5, secondo periodo del Codice verrà assunta da soggetto (professionista e persona fisica) puntualmente indicato, con la specificazione della rispettiva qualificazione professionale e dell’iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali.

13.4. Sono a carico dell'affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP ovvero ad altra figura dallo stesso delegata per l’eventuale adeguamento del progetto alla formale richiesta avanzata dal RUP ovvero alle indicazion i e prescrizioni degli Enti preposti e della Conferenza Regionale di cui all’art. 16 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. ai fini dell’ottenimento di permessi, autorizzazioni o nulla osta da parte prescritti dalla normativa vigente, nonché per eseguire gli incari chi secondo criteri di tutela e conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP o da altra figura dallo stesso delegata.

13.5. Per la partecipazione alla procedura di gara, data la non applicabilità dell’esenzione di cui all’art. 1, comma 4 della Legge 11 settembre 2020, n. 120, ai dell'art. 93, comma 10 del Codice, l’affidatario presenta una garanzia provvisoria pari a 2% dell’importo posto a base di gara relativo al servizio di direzione lavori, e precisamente di importo pari ad € 1.131,04 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice, nonché una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi costituiti. Ai fini della costituzione di quanto innanzi espresso devono rispettarsi i contenuti di cui al paragrafo 10 del “disciplinare di gara”.

13.6. Ai sensi dell'art. 24, comma 4 secondo periodo del Codice, l’affidatario presenta, contestualmente alla firma del contratto, copia autentica1 ai sensi dell’art. 18 D.P.R. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale rilasciata da una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo “responsabilità civile generale” nel territorio dell'Unione Europea, a copertura della responsabilità professionale dei soggetti incaricati, quali progettisti esterni, per danni diretti derivanti da errata progettazione, quali le nuove spese di progettazione ed i maggiori costi correlati alla necessità di introdurre varianti conseguenti ad errori od omissioni progettuali. La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. Qualora l’affidatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art. 1, comma 148 della Legge 4 agosto 2017, n. 124.

1 In alternativa l’affidatario presenta copia informatica di documento analogico (scansione documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. n.

82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 82/2005).

(13)

La mancata presentazione della polizza assicurativa determinerà la decadenza dall’aggiudicazione, con riserva di agire per il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore, con facoltà di aggiudicare al secondo in graduatoria.

Nel caso in cui la polizza già attivata abbia durata inferiore rispetto a quella prevista per il servizio in oggetto, l’aggiudicatario dovrà obbligarsi a rinnovarla per tutta la durata dell’affidamento. L’avvenuto rinnovo dovrà essere dimostrato tramite produzione della relativa quietanza di pagamento; il mancato rinnovo costituirà causa di risoluzione del contratto. Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

L’affidatario solleva espressamente fin d’ora l’Amministrazione Aggiudicatrice da qualunque rivalsa per eventuali incidenti che potessero occorrere ai soggetti appartenenti alla sua organizzazione durante il loro lavoro nelle aree interessate dall’intervento. L’affidatario si assume espressamente la responsabilità per i danni che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dello svolgimento dell’incarico, sollevando l’ente appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

13.6.bis. Ai sensi dell’art. 24, comma 4 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché dell’art. 3, comma 5, lett. e) del D.L.

138/2011, l’Affidatario è altresì obbligato a produrre a proprie spese, la polizza a copertura della responsabilità per un massimale non inferiore all’importo dei lavori effettivamente progettati, che comprende la garanzia dei rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione della progettazione che determinino per il Committente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. La polizza deve essere presentata al Committente contestualmente all’approvazione del progetto esecutivo da parte del Commissario Straordinario e avrà efficacia sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione della polizza esonera dal pagamento dei corrispettivi professionali.

13.7. L’affidatario, a garanzia degli obblighi contrattuali, prima della stipulazione del contratto (ovvero, in pendenza della stipula del contratto, prima dell’inizio delle attività oggetto di affidamento) dovrà effettuare un deposito cauzionale determinato ai sensi dell’art. 103 del Codice. La fidejussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 c.c. L’Amministrazione Aggiudicatrice potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penalità di cui al precedente articolo 19, con la cauzione definitiva, o comunque utilizzare quest’ultima in caso di inadempimento da parte dell’aggiudicatario. In tal caso la cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari a decorrere da quello della comunicazione dell’avvenuta riduzione. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sul primo pagamento utile del corrispettivo di cui all’art. 12; in caso di incapienza la reintegrazione sarà effettuata anche sui successivi pagamenti. La mancata costituzione della garanzia in questione determina la decadenza dell’affidamento, con riserva di agire per il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore, con facoltà di aggiudicare al secondo in graduatoria.

13.8. In caso di RTP le polizze professionali di cui al punto 13.4 del presente articolo dovranno essere presentate da ciascun componente del raggruppamento, di versamente la polizza a titolo definitivo di cui all’art. 103 del Codice e di cui al punto 13.6.bis dovranno essere presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria.

ART. 14 – IMPEGNI DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

14.1. Eventuali ulteriori indagini e prove che l’affidatario riterrà necessarie dovranno essere preventivamente richieste e adeguatamente motivate all’Amministrazione Aggiudicatrice, e dalla stessa autorizzate. Restano comunque a carico dell’affidatario gli oneri per la redazione dell’eventuale piano di indagini e la direzione lavori delle stesse.

14.2. Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione non darà in ogni caso diritto all’affidatario a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti dei tempi contrattuali, ivi inclusi quelli per iscrizione delle riserve.

(14)

ART. 15 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

15.1. Non è ammesso il ricorso al subappalto fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8 del Codice (misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali). Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

15.2. La disciplina del subappalto è rinvenibile all'art. 105 del Codice.

15.3. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.

15.4. Ai sensi dell’art. 105, comma 13 del Codice, la stazione appaltante procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle seguenti ipotesi: a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell’affidatario; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

15.5. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto in sede di offerta rappresenta impedimento per l’affidatario a ricorrere al subappalto. il subappaltatore deve essere qualificato per i servizi che intende assumere.

15.6. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d) del Codice.

ART. 16 – PROPRIETA' DEGLI ELABORATI PROGETTO

16.1. I diritti di proprietà materia e legale ovvero di utilizzazione degli elaborati progettuali rimarranno di titolarità esclusiva dell'Amministrazione Aggiudicatrice che potrà, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la duplicazione e la cessione anche parziale.

16.2. La Amministrazione Aggiudicatrice potrà liberamente disporre degli elaborati progettuali anche modificandoli ovvero facendoli eseguire ad altro operatore economico, senza che l'affidatario possa sollevare obiezioni, eccezioni e/o rivendicazioni di sorta.

ART. 17 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI

17.1. Tutta la documentazione, in corso di redazione ovvero redatta, relativa o connessa al presente affidamento è da considerarsi strettamente riservata e ne l'affidatario né i professionisti a qualsiasi titolo incaricati della progettazione potranno darne comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dalla stessa. L’affidatario non potrà, inoltre, farne alcun uso proprio, ad esclusione di quanto relativo all'esecuzione delle attività previste dal contratto, né in fase di contratto, né successivamente alla conclusione delle obbligazioni contrattuali. Inoltre, sono da considerarsi strettamente riservate le notizie relative o connesse all’attività oggetto del presente affidamento che possono influire sull’andamento delle procedure.

17.2. L'affidatario è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia rispettata da tutti i professionisti responsabili, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi tipo, nonché subappaltatori e loro dipendenti, collaboratori e consulenti. L'affidatario è, comunque, responsabile dell'eventuale divulgazione delle informazioni relative al progetto, da parte di qualsiasi soggetto ne sia venuto a conoscenza in conseguenza della stipula del contratto.

17.3. Relativamente ai dati personali di cui l’affidatario ed i soggetti sopra elencati entreranno in possesso, l'affidatario e gli stessi ne sono responsabili ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e G.D.P.R. Regolamento UE 2016/679.

(15)

ART. 18 – ESECUTIVITA' DEL CAPITOLATO

18.1. Il presente capitolato diverrà esecutivo all'atto della sottoscrizione del contratto in quanto parte integrante e sostanziale dello stesso.

18.2. Qualora, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b) Legge 11 settembre 2020, n. 120, intervenga la comunicazione di esecuzione del contratto in via d’urgenza e nelle more delle verifiche dei requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione alla presente procedura, il presente capitolato diverrà esecutivo dalla data della suddetta comunicazione.

ART. 19 – PENALI

19.1. In tutti i casi di ritardato adempimento da parte dell’affidatario degli obblighi di cui agli articoli del presente capitolato, nonché delle disposizioni di servizio impartite dal R.U.P. che contengano, per l’appunto, tempi e modi per l’espletamento di una prestazione, non imputabili all’Amministrazione Aggiudicatrice, la stessa potrà applicare, ai sensi dell’art. 113 – bis del Codice, una penale giornaliera in misura pari all’1‰ (uno per mille) del corrispettivo, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale. Analogamente, in tutti i casi di violazioni di norme di Legge o regolamentari applicabili alle prestazioni oggetto dell’incarico ovvero di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’Affidatario si applicherà una penale stabilità compresa tra lo 0,3‰ (zerovirgolatre per mille) e l’1‰ (uno per mille) fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale. La graduazione della penale, nell’ambito del minimo e del massimo, è determinata dall’Ente committente in relazione alla gravità della violazione o dell’inadempimento.

19.2. Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dell'importo dovuto all'affidatario, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato il ritardo ovvero la violazione ovvero l’inadempimento contrattuale e, in caso di incapienza, a valere sui pagamenti successivi.

19.3. L’Amministrazione Aggiudicatrice avrà in ogni caso la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da qualsivoglia eventuale pagamento dovuto all'affidatario, nonché a suo esclusivo giudizio, di decidere di rivalersi sulle cauzioni e garanzia del medesimo prestate fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato dell'affidatario di provvedere alla reintegrazione delle garanzie e cauzioni medesime. È fatto salvo il maggior danno.

19.4. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall’Amministrazione Aggiudicatrice a causa dei ritardi.

19.5. Qualora sia superato il limite massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale, l’Amministrazione Aggiudicatrice procederà alla risoluzione del contratto.

ART. 20 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

20.1. Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente.

20.2. La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, l’Amministrazione Aggiudicatrice si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione appaltante in conseguenza dell’inadempimento.

20.3. Costituiscono ipotesi di risoluzione ex art. 1456 c.c., salvo i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti da parte dell’Affidatario, le ipotesi di seguito elencate:

(16)

a) violazione degli obblighi previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62, contenente “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165” e dal Codice di Comportamento adottato dal Comune di Norcia e approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 14/05/2018, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. e in applicazione della Legge 06 novembre 2012, n. 190;

b) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del 10% previsto per l’applicazione delle penali sul valore del contratto;

c) intervenuta mancanza, nei confronti dell’Affidatario, durante la vigenza del contratto, delle condizioni richieste nell’articolo 80 del Codice, o qualora si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni da parte dello stesso;

d) cessione, da parte dell’affidatario, del contratto, senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice (al di fuori dei casi di cui all’art. 106, comma 1, lett. d) del Codice);

e) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi;

f) inadempienza accertata, da parte dell’Affidatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della Legge 13 agosto 2010, n. 136;

g) inadempienza accertata, da parte dell’Affidatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell’esecuzione delle attività previste dal contratto;

h) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno determinato l’aggiudicazione dell’Appalto;

i) quando l’affidatario si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l’esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;

j) quando l’affidatario accumulasse un ritardo globale superiore a 30 giorni nell’espletamento di uno dei servizi;

m) quando l’affidatario che avesse sospeso o rallentato unilateralmente l’esecuzione delle attività, non riprendesse le medesime entro i termini intimati dall’Amministrazione Aggiudicatrice;

n) quando l’affidatario perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalità e di moralità;

o) quando vi siano gravi e/o ripetute violazioni contrattuali;

p) in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa nel contratto;

q) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente capitolato, anche se non richiamati nel presente articolo.

20.4. L’Amministrazione Aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 108, comma 2 lett. b) del Codice, ha l’obbligo di risolvere il contratto per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell’affidatario, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

20.5. La risoluzione del contratto, nei casi succitati, sarà comunicata all’Affidatario a mezzo p.e.c. ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida, a far data dal ricevimento della stessa.

20.6. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti del contratto o ritenute rilevanti per la specificità dell’appalto, saranno contestate all’affidatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo p.e.c.

20.7. Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l’affidatario deve sanare l’inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative.

(17)

20.8. Decorso il suddetto termine senza che l’inadempimento sia sanato, o qualora l’Amministrazione Aggiudicatrice non ritenga accettabili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto, fermo restando l’eventuale pagamento delle penali.

20.9. In caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte dall’affidatario, ai sensi dell’art. 110 del Codice.

20.10. In caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte dall’affidatario, ai sensi dell’articolo 110 del Codice. Contestualmente alla risoluzione del contratto d’appalto l’Amministrazione Aggiudicatrice procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell’appalto, per l’intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

20.11. Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell’affidatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell’affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

20.12. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l’art. 108 del Codice.

ART. 21 – RECESSO

21.1. L'Amministrazione Aggiudicatrice avrà facoltà di dichiarare esaurito l'incarico e di recedere dal rapporto instauratosi con l'Affidatario in qualsiasi tempo, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte di quest'ultimo, nel rispetto e con le conseguenze di cui all’art. 109 del Codice.

21.2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Affidatario, a mezzo p.e.c, con un preavviso non inferiore a venti giorni.

21.3. Il versamento delle spese e del compenso professionale così calcolato dovrà essere eseguito entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa nota proforma cui seguirà regolare fattura al momento del ricevimento del versamento.

ART. 22 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

22.1. Per qualsiasi controversia nascente dall’applicazione e/o dall’interpretazione del contratto di cui alla presente procedura sarà competente nell’ambito del contenzioso civile il Tribunale di Spoleto, e, nell’ambito del contenzioso amministrativo, il T.A.R. dell'Umbria. È esclusa in ogni caso la competenza arbitrale.

ART. 23 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

23.1. L’affidatario è tenuto ad assolvere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi altresì alla comunicazione di cui al comma 7 del medesimo. L’affidatario e gli eventuali sub affidatari e/o subcontraenti interessati ai servizi oggetto del presente affidamento devono utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei pagamenti dell’appalto in oggetto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento oggetto del presente incarico devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le deroghe di cui al comma 3 dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

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23.2. L’affidatario è tenuto a comunicare all’Amministrazione Aggiudicatrice gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 giorni dalla sua accensione, pena la risoluzione del contratto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Entro lo stesso termine devono essere comunicate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

23.3. Tale comunicazione dovrà riportare tutti gli elementi utili all’effettuazione del movimento finanziario, in particolare: a) riferimenti specifici dell’affidatario (ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale/Partita IVA);

b) dati relativi al conto corrente con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di possibile riscontro (indicazione della banca con precisazione della filiale/agenzia, codici ABI e CAB, codice CIN); c) riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che per l’affidatario saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato.

La comunicazione in question e, in caso di raggruppamento temporaneo, dovrà essere prodotta da ciascun componente del raggruppamento.

23.4. Qualora il conto corrente dedicato sia già attivo la comunicazione di cui sopra deve precisare tale circostanza al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la tardiva comunicazione.

23.5. Tutti i documenti fiscali emessi per l’ottenimento dei pagamenti devono riportare obbligatoriamente gli estremi del conto corrente dedicato, nonché il codice CUP: F56J20001540001 ed il codice CIG: 8688040D67.

ART. 24 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

24.1. Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la prestazione oggetto del presente affidamento, con la sola esclusione dell’I.V.A. di Legge e degli Oneri Previdenziali ed Assistenziali per la parte a carico dell’Amministrazione Aggiudicatrice, sono e saranno ad esclusivo carico dell'affidatario, tra queste vi sono:

- le spese contrattuali, ivi comprese quelle di registro ove dovute;

- le spese di bollo occorrenti per la gestione del contratto dall'avvio e sino al collaudo provvisorio delle opere;

24.2. Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'affidatario. S'intendono, altresì, a carico dell'affidatario le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto.

ART. 25 – SICUREZZA DEL PERSONALE

25.1. L’affidatario assume con propria organizzazione la gestione per il compimento dei servizi richiesti, a proprio rischio e necessaria autonomia, come stabilito dall’art. 1655 c.c., e rimane strettamente a carico dello stesso il rispetto delle normative poste a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti nei luoghi interessati.

25.2. I rischi attinenti le attività oggetto del servizio sono da considerarsi come “rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi” (art. 26, comma 3 d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).

Il Responsabile

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