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data 19 gennaio 2015 Ai Sigg. Clienti della SEAC S.p.A. ns. rif LE/gp/281 LORO SEDI vs. rif. AGGIORNAMENTO IN INTERNET: CONTABILITÁ

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SERVIZIO CONTABILITÁ

data 19 gennaio 2015 Ai Sigg. Clienti

della SEAC S.p.A.

ns. rif LE/gp/281

LORO SEDI vs. rif.

SERVIZIO CONTABILITÁ - Circolare n. 04/C

AGGIORNAMENTO IN INTERNET:

CONTABILITÁ

A partire dalle ore 19:00 di oggi 19 gennaio 2015, saranno disponibili in Internet dei moduli di aggiornamento. Prima di procedere all’installazione assicurarsi che non sia attivo alcun software Seac in ambiente Visuale.

SERVER FARM

L’aggiornamento oggetto della presente circolare sarà operativo nel primo mattino di domani.

Di seguito vengono commentati sinteticamente i contenuti di maggior rilievo dell’aggiornamento in oggetto:

Contabilità

La Finanziaria 2015, introducendo il nuovo art. 17-ter, DPR n. 633/72, prevede un innovativo metodo di versamento dell’IVA, c.d. “split payment”, per le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici che “non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto”. Tali soggetti saranno tenuti “in ogni caso” a versare l’IVA agli stessi addebitata direttamente all’Erario e non al fornitore (cedente / prestatore), entro termini e con modalità che saranno stabiliti da un apposito Decreto. Lo “split payment” è applicabile come evidenziato dal MEF con comunicato del 09.01.2015 “alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data”.

Al fine di risolvere l’impellente necessità di rilevare fatture che espongono questo particolare

(2)

Di seguito viene fornita esemplificazione di rilevazione contabile:

Come si può notare, la rilevazione contabile, seppur esponga tra gli elementi imponibile ed imposta, non evidenzia alcuna squadratura con valore del totale documento indicato al netto dell’imposta. La rilevazione di fatture emesse ad Enti pubblici, per effetto dell’utilizzo delle nuove Voci IVA (M04 ed N04), non necessita più del campo . Il campo è attivo solo per i soggetti “Lavoratori autonomi” in quanto esclusi dall’applicazione dello “split payment”.

A partire dalle fatture emesse ad Enti Pubblici 2015 non verrà pertanto prodotto alcun archivio

“Enti”.

Conservazione sostitutiva

Pagamento imposta di bollo. Alla data odierna non è stato chiarito se le nuove modalità di versamento possano essere applicate a coloro che già effettuavano la conservazione dei documenti informatici alla data del 27.6.14 e, pertanto, quanto comunicato a seguito del rilascio release 08.00 del 18/12/2014 non è più valido e vengono ripristinate le precedenti modalità di calcolo e versamento e comunicazione. Per ulteriori dettagli consultare la Circolare 03/C del 19/01/2015.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti (www.assistenza.seac.it - Assistenza Clienti Area Contabilità, Ufficio Informazioni Rilasci software 0461-805686), porgiamo cordiali saluti.

Il Direttore Generale Anna Maria Nicolussi

Allegato: “Interventi sulla Tabella Voci IVA 2015”

(3)

Allegato alla Circolare n. 04/C del 19.01.2015

Interventi sulla Tabella Voci IVA 2015

Aggiornamenti in Internet del 19.01.2015

M04 Vendite/Prestazioni metodo c.d."split payment"

- ambito applicativo generale

- registro IVA fatture emesse

- estremi documento richiesti n. protocollo e data fattura

- dati IVA aliquota obbligatoria – IVA separata

- liquidazione periodica ignorata

- territorialità Italia

- compatibilità conti ricavi

- Spesometro considerata – operazione attiva

¾

NOTE: Cessioni o prestazioni effettuate nei confronti dello Stato o enti pubblici che, in base all’art. 17-ter DPR633/72, introduce un particolare meccanismo di assolvimento dell’IVA. In base a quanto stabilito dall’art. 17-ter l’imposta, regolarmente addebitata in fattura dal soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio, non dovrà essere pagata al fornitore (cedente/prestatore), ma trattenuta da parte dell’ente pubblico e versata, direttamente dallo stesso, all’Erario

N04 Vendite beni ammortizzabili metodo c.d."split payment"

- ambito applicativo generale

- registro IVA fatture emesse

- estremi documento richiesti n. protocollo e data fattura

- dati IVA aliquota obbligatoria – IVA separata

- liquidazione periodica ignorata

- territorialità Italia

- compatibilità conti beni ammortizzabili

- Spesometro considerata – operazione attiva

¾

NOTE: Cessioni di beni ammortizzabili effettuate nei confronti dello Stato o enti pubblici che, in base all’art. 17-ter DPR633/72, introduce un particolare meccanismo di assolvimento dell’IVA. In base a quanto stabilito dall’art. 17-ter l’imposta, regolarmente addebitata in fattura dal soggetto che effettua la cessione del bene, non dovrà essere pagata al fornitore (cedente), ma trattenuta da parte dell’ente pubblico e versata, direttamente dallo stesso, all’Erario

(4)

P70 Servizi demolizione, install.imp. edifici art. 17,co. 6, a-ter

- ambito applicativo generale

- registro IVA fatture emesse

- estremi documento permessi n. protocollo e data fattura

- dati IVA aliquota obbligatoria – IVA separata

- liquidazione periodica IVA a debito

- territorialità Italia

- compatibilità conti Digitabile solo con conti 900.800

- Spesometro ignorata

¾

NOTE: Spese per prestazioni di servizi relative a demolizione, installazione impianti, completamento edifici identificate dall’art. 17, co. 6 lett. a-ter) DPR 633/72 con l’assolvimento dell’IVA da parte del committente mediante annotazione nel registro delle fatture emesse della fattura di acquisto integrata. Al fine di individuare i servizi di completamento si ritiene di poter fare riferimento al codice attività 43.3x.xx (intonacatura, rivestimento di pareti e di muri, tinteggiatura, ecc).

Ai servizi in esame il reverse charge è applicabile alle fatture emesse a decorrere dall’1.1.2015, senza necessità di una specifica autorizzazione da parte dell’UE.

T70 Cor.servizi demolizione,inst..imp. edifici art. 17, co. 6, a-ter

- ambito applicativo generale

- registro IVA corrispettivi

- estremi documento vietati n. protocollo e data fattura

- dati IVA aliquota obbligatoria – IVA separata

- liquidazione periodica IVA a debito

- territorialità Italia

- compatibilità conti Digitabile solo con conti 900.800

- Spesometro ignorata

¾

NOTE: Spese per prestazioni di servizi relative a demolizione, installazione impianti, completamento edifici identificate dall’art. 17, co. 6 lett. a-ter) DPR 633/72 con l’assolvimento dell’IVA da parte del committente mediante annotazione nel registro dei corrispettivi della fattura di acquisto integrata. Al fine di individuare i servizi di completamento si ritiene di poter fare riferimento al codice attività 43.3x.xx (intonacatura, rivestimento di pareti e di muri, tinteggiatura, ecc).

Ai servizi in esame il reverse charge è applicabile alle fatture emesse a decorrere

dall’1.1.2015, senza necessità di una specifica autorizzazione da parte dell’UE.

(5)

P71 Servizi di pulizia edifici art. 17, co.6, lett. a-ter)

- ambito applicativo generale

- registro IVA fatture emesse

- estremi documento permessi n. protocollo e data fattura

- dati IVA aliquota obbligatoria – IVA separata

- liquidazione periodica IVA a debito

- territorialità Italia

- compatibilità conti Digitabile solo con conti 900.800

- Spesometro ignorata

¾

NOTE: Spese per prestazioni di servizi di pulizia di uffici, negozi, depositi identificate dall’art. 17, co. 6 lett. a-ter) DPR 633/72 con l’assolvimento dell’IVA da parte del committente mediante annotazione nel registro delle fatture emesse della fattura di acquisto integrata.

Per meglio individuare i soggetti interessati si ritiene possibile dare rilevanza al codice attività Ateco 2007 adottato in modo tale da fare riferimento ai seguenti codici:

• 81.21.00, pulizia generale (non specializzata) di edifici;

• 81.22.02, altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali.

Ai servizi in esame il reverse charge è applicabile alle fatture emesse a decorrere dall’1.1.2015, senza necessità di una specifica autorizzazione da parte dell’UE.

T71 Corrisp.per prest. servizi pulizia edifici art. 17, co. 6, a-ter

- ambito applicativo generale

- registro IVA corrispettivi

- estremi documento vietati n. protocollo e data fattura

- dati IVA aliquota obbligatoria – IVA separata

- liquidazione periodica IVA a debito

- territorialità Italia

- compatibilità conti Digitabile solo con conti 900.800

- Spesometro ignorata

¾

NOTE: Spese per prestazioni di servizi di pulizia di uffici, negozi, depositi identificate dall’art. 17, co. 6 lett. a-ter) DPR 633/72 con l’assolvimento dell’IVA da parte del committente mediante annotazione nel registro dei corrispettivi della fattura di acquisto integrata.

Per meglio individuare i soggetti interessati si ritiene possibile dare rilevanza al

codice attività Ateco 2007 adottato in modo tale da fare riferimento ai seguenti

codici:

(6)

P72 Trasferim.quote/unità gas/energia art. 17, co. 6, d-bis/ter

- ambito applicativo generale

- registro IVA fatture emesse

- estremi documento permessi n. protocollo e data fattura

- dati IVA aliquota obbligatoria – IVA separata

- liquidazione periodica IVA a debito

- territorialità Italia

- compatibilità conti Digitabile solo con conti 900.800

- Spesometro ignorata

¾

NOTE: Spese per prestazioni di servizi del settore energetico e in particolare:

• trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra ex art. 3, Direttiva n.

2003/87/CE, trasferibili ai sensi dell’art. 12 della citata Direttiva;

• trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva e di certificati relativi a gas e energia elettrica;

identificate dall’art. 17, co. 6 lett. d-bis e d-ter) DPR 633/72 con l’assolvimento dell’IVA da parte del committente mediante annotazione nel registro delle fatture emesse della fattura di acquisto integrata.

Ai servizi in esame il reverse charge è applicabile alle fatture emesse a decorrere dall’1.1.2015 fino al 31.12.2018, senza necessità di una specifica autorizzazione da parte dell’UE.

T72 Corr.trasferim.quote/unità gas/energia art. 17, co. 6, d-bis/ter

- ambito applicativo generale

- registro IVA corrispettivi

- estremi documento vietati n. protocollo e data fattura

- dati IVA aliquota obbligatoria – IVA separata

- liquidazione periodica IVA a debito

- territorialità Italia

- compatibilità conti Digitabile solo con conti 900.800

- Spesometro ignorata

¾

NOTE: Spese per prestazioni di servizi del settore energetico e in particolare:

• trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra ex art. 3, Direttiva n.

2003/87/CE, trasferibili ai sensi dell’art. 12 della citata Direttiva;

• trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva e di certificati relativi a gas e energia elettrica;

identificate dall’art. 17, co. 6 lett. d-bis e d-ter) DPR 633/72 con l’assolvimento dell’IVA da parte del committente mediante annotazione nel registro dei corrispettivi della fattura di acquisto integrata.

Ai servizi in esame il reverse charge è applicabile alle fatture emesse a decorrere

(7)

P73 Vendite gas/energia elettr. art. 17, co. 6, lett. d-quater)

- ambito applicativo generale

- registro IVA fatture emesse

- estremi documento permessi n. protocollo e data fattura

- dati IVA aliquota obbligatoria – IVA separata

- liquidazione periodica IVA a debito

- territorialità Italia

- compatibilità conti Digitabile solo con conti 900.800

- Spesometro ignorata

¾

NOTE: Spese per prestazioni di servizi del settore energetico e in particolare

cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore ex art. 7-bis, comma 3, lett. a), DPR n. 633/72 ossia ad “un soggetto passivo la cui principale attività … è costituita dalla rivendita di detti beni [gas, energia elettrica] ed il cui consumo personale

… è trascurabile”

identificate dall’art. 17, co. 6 lett. d-quater) DPR 633/72 con l’assolvimento dell’IVA da parte del committente mediante annotazione nel registro delle fatture emesse della fattura di acquisto integrata.

Ai servizi in esame il reverse charge è applicabile alle fatture emesse a decorrere dall’1.1.2015 fino al 31.12.2018, senza necessità di una specifica autorizzazione da parte dell’UE.

T73 Corrisp.per acq. gas/energia elettr. art. 17, co. 6, d-quater

- ambito applicativo generale

- registro IVA corrispettivi

- estremi documento vietati n. protocollo e data fattura

- dati IVA aliquota obbligatoria – IVA separata

- liquidazione periodica IVA a debito

- territorialità Italia

- compatibilità conti Digitabile solo con conti 900.800

- Spesometro ignorata

¾

NOTE: Spese per prestazioni di servizi del settore energetico e in particolare

cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore ex art. 7-bis, comma 3, lett. a), DPR n. 633/72 ossia ad “un soggetto passivo la cui principale attività … è costituita dalla rivendita di detti beni [gas, energia elettrica] ed il cui consumo personale

… è trascurabile”

identificate dall’art. 17, co. 6 lett. d-quater) DPR 633/72 con l’assolvimento dell’IVA da parte del committente mediante annotazione nel registro dei corrispettivi della fattura di acquisto integrata.

Ai servizi in esame il reverse charge è applicabile alle fatture emesse a decorrere dall’1.1.2015 fino al 31.12.2018, senza necessità di una specifica autorizzazione da parte dell’UE.

ESTENSIONE REGIME IVA DEI ROTTAMI

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