DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 92 del 03.02.2021
Struttura proponente: P.O. Affari Legali – Staff Direzione Strategica
OGGETTO: Giudizio ad istanza di Esposito Michelina - Transazione
Proponente il Responsabile P.O. Affari Legali, che, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria effettuata, attesta che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.
F.to Il Responsabile P.O. Affari Legali Dott.ssa Cecilia NUNZIATA
F.to Il Coordinatore dello Staff Dott.ssa Carla NAPOLI
Il Capo Servizio Gestione Economico-Finanziaria attesta che la spesa autorizzata viene imputata ai seguenti conti del bilancio anno 2021conto 2020201010 Fondo contenzioso.
F.to Il Direttore U.O.C.
Gestione Risorse Economico-Finanziarie Dott. Rosario MAGRO
Pareri ex art.3 D.L.vo n.502/92 e succ. mod.
F.to Il Direttore Amministrativo F.to Il Direttore Sanitario
Dott. Stefano Visani Dott.ssa Emilia Anna Vozzella
Il Responsabile P.O. Affari Legali
Letto il ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. proposto innanzi al Tribunale di Napoli dalla Sig.a Esposito Michelina, con atto notificato in data 14.11.2018, in relazione ad un evento verificatosi in data 26.9.2008 presso questa Azienda (responsabilità medica);
Accertato che il sinistro in parola risultava garantito, all’epoca dei fatti, da polizza aziendale rct/rco “Faro Assicurazione”, Compagnia posta in liquidazione coatta amministrativa nell’anno 2011;
Letta la nota del 25.11.2013 del Prof. A. Renda, che relaziona sul sinistro, indicando i medici che ebbero in cura la paziente;
Letta la delibera n.893 del 31.12.2018, con cui si conferiva incarico di difesa dell’Azienda all’Avv. Stefania Biscione, iscritta nella “short list” di avvocati dell’Azienda;
Letta la relazione di CTU del Dott. Ernesto Celentano del 9.9.2019, il quale, in risposta alle domande del Giudice, quantificava il danno biologico subito dall’istante in sedici punti percentuali, oltre a inabilità temporanea totale e parziale quantificata;
Letto che in data 3.2.2020 veniva notificato il ricorso ex art. 702 bis - R.G. n.1042/2020 - notificato in data 3.2.2020, ad istanza della medesima ricorrente Esposito Michelina
Letta la nota prot.n.1801 del 7.2.2020, con la quale si rimette il ricorso ex art.702 bis cpc ai dirigenti medici che ebbero in cura la paziente, così come da indicazioni della Struttura di afferenza, ai sensi dell’art.13 Legge 24/2017;
Letta la proposta, datata 24.4.2020, dell’Avv. Grazia Acanfora, legale di controparte, la quale chiede, a titolo di definizione della controversia, il pagamento di Euro 98.000,00, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti, compresivi di interessi, rivalutazione e spese di CTU, rinunciando alle azioni di personalizzazione del danno e di un totale di Euro 13.947,18 a titolo di spese e competenze professionali, comprensive di IVA e CPA;
Letta la controproposta dell’Avv. Biscione, con nota dell’11.9.2019, che, in considerazione di quanto riportato dal CTU e di quanto relazionato dal CTP ritiene che possa essere favorevole una controproposta che preveda “il pagamento nei confronti della Sig.ra Esposito Michelina di Euro 90.000 per il danno subito, comprensivo di interessi e spese di CTU e di ulteriori Euro 10.692,50, di cui Euro 692,50 per spese vive, per le competenze legali, accessori compresi”;
Visto che con la stessa nota l’Avv. Biscione comunica che ”ritengo assolutamente opportuno tentare di raggiungere un accordo con la controparte, evitando così che la consulenza del Dr. Celentano sia utilizzata come elemento di prova in un giudizio risarcitorio che facilmente vedrebbe soccombere l’Azienda con l’aggravio, quanto meno, delle ulteriori spese legali”;
Visto che con pec del 25.6.2020, si provvedeva a trasmettere al Direttore dell’UOC di Medicina Legale e delle Assicurazioni e al CVS la documentazione relativa al contenzioso in parola, evidenziando che in sede di ricorso per accertamento tecnico era stata già affidato l’incarico di CTP a dirigente medico della stessa UOC;
Letta la nota pec dell’8.9.2020, con la quale l’Avv. Biscione chiedeva se fosse pervenuto riscontro dal Comitato Valutazione Sinistri in ordine alla proposta transattiva avanzata per conto della signora Esposito e/o alla sua ipotesi di controproposta;
Letta la pec del 14.9.2020, con la quale si sollecitava il Direttore dell’UOC di Medicina Legale e delle Assicurazioni il parere medico-legale circa la vertenza in oggetto, sulla base della documentazione inviata in data 25.6.2020;
Letta la nota pec del legale del 9.11.2020, con la quale lo stesso legale rammentava che l’udienza della causa era fissata al 10 dicembre, con termine per la costituzione entro il 27.11;
Letta la pec prot.n.18212 del 24.11.2020, con la quale si chiedeva al Direttore dell’UOC di Medicina Legale e delle Assicurazioni, a seguito della documentazione trasmessa nel giugno 2020 e sollecitata il 14.9.2020, se convenisse all’Azienda la costituzione in giudizio, oppure, al contrario, la definizione transattiva come da pregresso carteggio già inoltrato;
Letta la mail del Direttore dell’UOC di Medicina Legale e delle Assicurazioni del 25.11.2020, che comunica che dopo aver “esaminato il contenuto della nota del nostro legale Avv. Stefania Biscione concernente la controproposta di transazione, lo si condivide, ritenendosi improbabile che un eventuale proseguimento della vicenda giudiziale possa concludersi più vantaggiosamente per l’Azienda rispetto all’esito dell’accertamento tecnico preventivo. Tanto dopo aver verificato la documentazione complessivamente inviata, per il seguito di competenza”;
Letta la nota prot.n.18587 del 30.11.2020, con la quale si comunicava all’Avv. Biscione che l’UOC di Medicina Legale di questa Azienda in data 25.11.2020 aveva reso il parere positivo in ordine alla proposta transattiva trasmessa con nota pec del 28.4.2020;
Visto che con la stessa nota, al fine di evitare ulteriori aggravi economici sia per la difesa legale che derivanti da un’eventuale condanna, si chiedeva all’Avv. Biscione di contattare la controparte al fine di una soluzione transattiva;
Letta la nota del 9.12.2020 con la quale l’Avv. Biscione comunica che la prima udienza relativa al contenzioso in oggetto è stata rinviata d'ufficio all'8.2.2021;
Letta la pec dell’8.1.2021, con cui l’Avv. Biscione trasmette la nota dell’Avv. Acanfora, legale della controparte, di sollecito del pagamento degli importi convenuti per la signora Esposito a titolo di risarcimento del danno e per lo stesso legale a titolo di rimborso spese e comunica che la stessa è disponibile a rinunciare all’azione dietro pagamento di quanto convenuto;
Letto, in particolare, che alla sig.ra Esposito Michelina va pagata la somma di Euro 90.000 – a titolo di risarcimento danni – mentre al legale, Avv. Grazia Acanfora va pagato l’importo di Euro 11.092,50 (di cui 10.000 euro per compenso, 692,50 euro per spese vive e 400.00 euro per CPA), come specificato nel proforma allegato alla medesima pec;
Ritenuto di dover dare esecuzione alla sentenza, onde evitare la notifica degli atti esecutivi;
Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo ai sensi della normativa vigente ed è utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.1 della L.20/94 e succ. mod., e che lo stesso trova rispondenza nel documento di budget,
Propone
Per quanto indicato in premessa l’adozione del deliberato che segue, pagare:
- Euro 90.000 alla Sig.ra Esposito Michelina - Euro 11.092,50 all’Avv. Grazia Acanfora.
- Trasmettere la delibera e il relativo carteggio alla corte dei Conti.
La spesa complessiva graverà sul fondo accantonamento spese legali – scheda legalApp allegata.
Dare alla presente immediata esecuzione.
F.to Il Responsabile P.O. Affari Legali
Dott.ssa Cecilia NUNZIATA Visto:
F.to Il Coordinatore dello Staff Dott.ssa Carla NAPOLI