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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI IN MERITO ALLA ATTIVITA’ DI VERIFICA E ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE CHE NON RECAPITANO IN PUBBLICA FOGNATURA

L’anno duemilasei (2006) addì 21 (VENTUNO) del mese di DICEMBRE alle ore 17,00 e seguenti nella sala della Giunta.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione e dallo Statuto comunale, vennero oggi convocati i componenti delle Giunta Comunale.

All’appello risultano:

Presenti Assenti

1 MARANI PAOLA Sindaco - Presidente SI

2 BERTOCCHI DIEGO Vice Sindaco SI

3 NADALINI LORIS Assessore SI

4 HORN WOLFANGO Assessore SI

5 MAZZUCA RENATO Assessore SI

6 BONZAGNI STEFANO Assessore SI

7 BASTIA STEFANIA Assessore SI

8 MORISI ANDREA Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Raffaella Galliani, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Paola Marani – Sindaco – assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE N. _289_ del 21/12/2006 Pubblicata all’albo pretorio il __28/12/2006__

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OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI IN MERITO ALLA ATTIVITA’ DI VERIFICA E ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE CHE NON RECAPITANO IN PUBBLICA FOGNATURA

(Servizio Ambiente – Atto CED n. 3764)

LA GIUNTA COMUNALE

visto il D.Lgs n. 152 del 3/4/2006 recante “Norme in materia ambientale” e in particolare:

- l’art. 100, comma 3, nel quale è previsto che per gli insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche le Regioni individuano sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento degli scarichi a detti sistemi;

- l’ art. 124, comma 3, il quale stabilisce che sia in capo alla regione la definizione del regime autorizzatorio degli scarichi delle acque reflue domestiche e delle reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane;

tenuto conto che, in attesa che la Regione provveda a definire il nuovo regime autorizzatorio, restano in vigore le norme precedentemente emanate con la deliberazione della Giunta Regionale n.1053 del 9/6/2003;

richiamato in particolare il punto 4.7 della Delibera di Giunta Regionale 1053/2003, comma II, che recita:

“i titolari degli scarichi esistenti di acque reflue domestiche non sono soggetti a nessun nuovo obbligo, salvo quello di richiedere autorizzazioni allo scarico , secondo le modalità e le procedure definite dalle autorità competenti.”

atteso che:

- rientrano in questo ambito i titolari degli scarichi derivanti dai suddetti insediamenti che hanno presentato denuncia di scarico ai sensi dell’art. 9 della LR/83, ancorchè non in possesso di autorizzazione espressa, purchè conformi alle predette norme regionali;

- la disciplina regionale pone particolare riferimento al:

al regime autorizzativo e alla disciplina degli scarichi delle acque reflue domestiche ed assimilate, delle acque reflue urbane derivanti dagli agglomerati con popolazione inferiore a 2000 (AE) nonché degli scarichi di sostanze pericolose;

alla caratterizzazione sotto il profilo tecnico della tipologia dei sistemi individuali di trattamento da applicarsi agli insediamenti, installazioni edifici/nuclei isolati che scaricano acque reflue domestiche in ricettori diversi dalla rete fognaria;

ai criteri applicativi dei sistemi individuali di trattamento da applicarsi agli scarichi di acque reflue domestiche degli insediamenti, installazioni, edifici/nuclei isolati ed alle acque reflue assimilate alle domestiche esistenti alla data del 13/6/1999, stabilendo i relativi valori limite di emissione con riferimento ai termini di scadenza fissati al 13/6/2003 dal Dlgs 152/99, poi prorogati al 3/8/2004 dalla legge 1/8/2003 n.200 e successivamente al 31/12/2004 ( data ultima entro la quale i titolari degli scarichi esistenti e autorizzati sono tenuti a richiedere l’autorizzazione allo scarico in conformità alla normativa introdotta dal decreto), per l’adeguamento degli scarichi;

tenuto conto inoltre che ai fini della individuazione dei rispettivi ambiti di applicazione occorre avere a riferimento la definizione di “scarico esistente” che, per quanto riguarda gli

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scarichi di acque reflue domestiche e quelli di acque reflue urbane , si intende lo scarico in esercizio conforme al precedente regime autorizzativo (quello previsto cioè dalla legge 7/83 e dalla legge 42/86 ancorché non autorizzato in forma espressa, nonché le denunce ex articolo 9 Comma 5 reintrodotte con la stessa legge regionale per gli insediamenti destinati ad abitazione con consistenza inferiore a 50 vani;

vista la legge 7/83 del 29/1/1983 (disciplina regionale degli scarichi civili e delle pubbliche fognature) che individuava i seguenti obblighi:

Per gli scarichi domestici esistenti:

- la presentazione della denuncia di esistenza dello scarico se civile abitazione inferiore a 50 vani (art..9);

- la dotazione dello scarico di fossa biologica o Imhoff e subirrigazione ( o altro sistema di dispersione previsto dalla Delibera interministeriale del 4/2/1977) se scarico sul suolo e rispettare i limiti della tabella II entro 3 anni;

Per gli scarichi attivati dopo l’entrata in vigore della Legge Regionale7/1983:

- la presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico (art.9) indicando la concessione edilizia quale domanda di autorizzazione allo scarico e l’usabilità quale atto autorizzativo (art.25);

- dotare lo scarico fin dall’attivazione di fossa imhoff e rispettare i limiti di Tab.II se scarico in acque superciali;

- dotare lo scarico di fossa imhoff e subirrigazione (o altro sistema di dispersione ai sensi della D.M. 4/2/77) se scarico sul suolo;

considerato che la delibera regionale n. 1053/2003 fissa per i Comuni le competenze dirette in materia di autorizzazione, verifica e controllo degli scarichi di “acque reflue domestiche” non recapitanti in pubblica fognatura;

dato atto che l’obiettivo dell’Amministrazione è tutelare la qualità dei corsi d’acqua e delle falde attraverso la conoscenza delle possibili fonti inquinanti, la verifica dell’entità degli inquinamenti e gli interventi, ove necessario, per il miglioramento della situazione in essere.

considerata la necessità di aggiornare le conoscenze e di effettuare una verifica puntuale sulla situazione degli scarichi in oggetto presenti sul territorio comunale, al fine di esercitare correttamente le funzioni di controllo attribuite ai Comuni ai sensi del disposto normativo precedentemente richiamato e di giungere al loro definitivo adeguamento alla normativa vigente;

ritenuto necessario mettere a punto una procedura che permetta di:

1. individuare i fabbricati presenti nelle zone del territorio comunale non servite da pubblica fognatura da cui si originano scarichi di “acque reflue domestiche”:

2. procedere ad una verifica documentale della compatibilità degli scarichi in essere di

“acque reflue domestiche” con le prescrizioni di legge, e valutare con sopralluoghi di approfondimento, la presenza di eventuali inconvenienti igienico-sanitari nei casi di mancato rispetto delle più recenti norme;

3. procedere ad autorizzare i casi in cui sia documentato il possesso dei requisiti tecnici necessari, e risulti soltanto la mancanza dell’atto finale di autorizzazione;

4. predisporre gli atti “autorizzazione provvisoria con prescrizioni” e di “diffida” nei casi in cui sia rilevato il mancato rispetto delle norme e si renda necessario prescrivere adeguamenti tecnici agli scarichi in essere per superare gli inconvenienti igienico- sanitari;

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5. sanzionare nei casi di palese reiterazione della violazione delle norme le modalità di scarico dannose per l’ambiente mantenute in essere anche dopo gli atti di diffida.

acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge, DELIBERA

Per tutto quanto sopra esposto:

1) di ritenere validi come domanda di autorizzazione allo scarico, ai sensi della normativa vigente e successive modificazioni ed integrazioni, i seguenti documenti:

1.1. domande di concessione edilizia precedenti all’anno 1999 1.2. richieste di abitabilità presentate entro il 31/12/99

1.3. denunce ex legge Regionale 7/83, art. 9

1.4. richieste di autorizzazione allo scarico ex L.R.7/83 1.5. autodenunce ai sensi della Legge 172/95

2) di ritenere, per quanto attiene alla regolarità tecnica degli scarichi esistenti, quanto segue:

2.1) Gli scarichi di insediamenti in possesso della documentazione di cui al punto precedente possono essere autorizzati senza obbligo di adeguamento dell’impianto di trattamento delle acque reflue alle disposizioni di cui alla D.G.R. n° 1053/2003, nei seguenti casi:

- a) l’impianto di trattamento acque reflue sia conforme alle disposizioni di cui alla L.R. 7/83 (fosse biologiche o tipo Imhoff con rispetto dei limiti di accettabilità di cui alla tabella II allegata alla legge stessa) per gli scarichi in acque superficiali ovvero sia conforme alle prescrizioni tecniche dettate dalla delibera del Comitato Interministeriale del 04/02/77 per gli scarichi sul suolo;

- b) non sussistano accertati inconvenienti igienico-sanitari connessi allo scarico stesso;

2.2) I titolari di scarichi di insediamenti in possesso della documentazione di cui al punto 1) che non rispettano i requisiti tecnici di cui al punto 2.1 sono tenuti a presentare un piano per l’adeguamento alla Delibera Regionale 1053/2003;

2.3) I titolari di scarichi provenienti da insediamenti in possesso di documentazione di cui al punto 1) incompleta o comunque carente ai fini dell’istruttoria, sono tenuti a presentare:

- dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio a firma del titolare dello scarico con cui lo stesso dichiara di l’impianto di trattamento è conforme alle disposizioni di cui alla legge regionale 7/83;

oppure

- attraverso un tecnico competente, un aggiornamento della documentazione a suo tempo presentata, nella quale vengano descritti ed illustrati i requisiti tecnici posseduti dal suddetto scarico e possa essere condotta da parte dell’ufficio ambiente la verifica di cui al punto 2.1;

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3) di approvare il percorso di conoscenza, verifica e messa a norma della situazione degli scarichi di “acque reflue domestiche” non recapitanti in pubblica fognatura sul territorio comunale elaborato dal Servizio Ambiente, secondo la sottoriportata procedura, ritenendola meritevole di approvazione e precisamente:

1. eseguire una ricerca dei fabbricati localizzati in zone non servite da pubblica fognatura e identificati tramite i corrispondenti numeri civici, in modo da ottenere un elenco esaustivo in grado di fornire un preciso quadro, anche dal punto di vista quantitativo, delle situazioni da sottoporre a verifica;

2. procedere a una verifica delle autorizzazioni rilasciate in passato e registrate nell’archivio degli scarichi del Servizio Ambiente;

3. per i casi che non risultano autorizzati ai sensi della normativa più recente, effettuare una ricerca all’interno dell’archivio delle pratiche edilizie del Comune, al fine di capire:

a. tra i fabbricati in elenco, quali effettivamente originano reflui classificabili come

“acque reflue domestiche”, quali originano altre tipologie di scarico, oppure non originano alcuno scarico, e infine quali non risultano presenti nei documenti d’archivio;

b. tra i fabbricati che originano reflui classificabili come “acque reflue domestiche”, quali scarichi in essere danno luogo a situazioni tecnicamente compatibili con le disposizioni di legge, e quali causano impatti ambientali rilevanti.

4. espletare sopralluoghi mirati a verificare le situazioni completamente sconosciute, ovvero critiche dal punto di vista di un possibile impatto ambientale rilevante.

4) di procedere ad autorizzare d’ufficio i casi in cui sia accertato il possesso della documentazione di cui al punto 1) ed il rispetto dei requisiti tecnici di cui al punto 2.1) del presente atto, e risulti soltanto la mancanza dell’atto finale di autorizzazione;

5) di predisporre gli atti di “diffida” nei casi in cui sia rilevato il mancato rispetto dei requisiti tecnici di cui al punto 2.1) del presente atto, e si renda pertanto necessario imporre la realizzazione, in un congruo termine temporale, degli opportuni adeguamenti tecnici agli scarichi in essere sulla base di quanto stabilito al punto 2.2);

6) di sanzionare le modalità di scarico dannose per l’ambiente mantenute in essere anche dopo gli atti di diffida sopraccitati;

7) Di trasmettere il presente atto all’A.R.P.A. – Sezione Provinciale di Bologna e alla Provincia di Bologna – Settore Ambiente.

Allegati:

- Parere di regolarità tecnica ex art. 49 D. Lgs. 267/00 (in cartaceo);

- schema procedura – allegato 1

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Allegato 1) alla deliberazione della Giunta Comunale n._289_ del 21/12/2006

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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to PAOLA MARANI F.to Dott.ssa RAFFAELLA GALLIANI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal __28.12.2006__ al __11.01.2007__

San Giovanni in Persiceto, __28/12/2006__

Per Copia conforme ad uso amministrativo.

San Giovanni in Persiceto, li __28/12/2006__

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Anna Rita Albertini _________________________________

Questa deliberazione è divenuta esecutiva il__07/01/2007__ai sensi dell’art.134 comma 3 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

San Giovanni in Persiceto_____________

IL SEGRETARIO GENERALE __________________________________

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Anna Rita Albertini

____________________________

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