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COMUNE DI BARDELLO - GUIDA IMU

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Academic year: 2022

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COMUNE DI BARDELLO - GUIDA IMU

SOGGETTI PASSIVI

I proprietari di immobili, incluse le aree edificabili (a Bardello i terreni agricoli sono esenti) a qualsiasi uso destinati;

Il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su tali immobili, il locatario finanziario e il concessionario di aree demaniali;

Il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, (a titolo di diritto di abitazione) indipendentemente dall’esistenza o meno di quote di possesso dell’immobile.

In caso di più comproprietari ognuno deve pagare per la propria quota di possesso.

PRESUPOSTO DEL TRIBUTO L’I.M.U. deve essere versata se si possiedono:

- FABBRICATI

- AREE FABBRICABILI

Il FABBRICATO è l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza;

Il FABBRICATO di NUOVA COSTRUZIONE è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

L’AREA FABBRICABILE è l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Il Comune, su richiesta del contribuente, fornisce l’attestazione se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile.

ABITAZIONE PRINCIPALE

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali.

Il Comune di Bardello, con il Regolamento IMU ha stabilito che si considera adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la

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residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Con l’IMU viene meno l’agevolazione prevista dall’ICI per l’abitazione principale concessa in uso gratuito a familiari. Pertanto, le medesime abitazioni dovranno essere assoggettate ad aliquota ordinaria e non godranno della detrazione.

FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili (fatiscenza non superabile con interventi di manutenzione ordinaria) e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, come da modello predisposto dall’Amministrazione comunale, che potrà essere oggetto di controllo di veridicità.

MODALITA’ DI CALCOLO IMU

Le rendite catastali devono essere rivalutate del 5% (come disposto dall'art. 3, comma 48, della Legge n.662/1996) e incrementate dei seguenti moltiplicatori:

FABBRICATI

Categoria Descrizione Base

imponibile A

(escluso A/10)

Abitazioni di tipo signorile (A1), civile (A2), economico (A2), popolare (A4), ultrapopolare (A5), rurale (A6), Abitazioni in villini (A7) e in ville (A8), Castelli e palazzi (A9), Abitazioni e alloggi tipici dei luoghi tipo Rifugi, Baite, Trulli (A11)

Rendita per 160

A/10 Uffici e studi privati Rendita

per 80

B/1-B/8

Collegi, convitti ecc. (B/1), Case di cura ed ospedali (B/2), Prigioni e riformatori (B/3), Uffici pubblici (B/4), Scuole, laboratori scientifici (B/5), Biblioteche, pinacoteche, musei ecc. (B/6), Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto (B/7), Magazzini sotterranei per depositi di derrate (B/8)

Rendita per 140

C/1 Negozi e botteghe. Rendita

per 55 C/2- C/6- C/7 Magazzini e locali di deposito (C/2), Box o posti auto (C/6), Tettoie

chiuse o aperte (C/7)

Rendita per 160 C/3- C/4- C/5 Laboratori, Esercizi sportivi, Stabilimenti balneari e di acque curative Rendita per 140 D

(escluso D/5)

Opifici (D/1), Alberghi, (D/2), Teatri (D/3), Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole (D/10) ecc.

Rendita per 60

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D/5 Istituti di credito, cambio e assicurazione Rendita per 80

D Fabbricati rurali strumentali Rendita

per 60 AREE FABBRICABILI

Aree fabbricabili Valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche

TERRENI

Terreni agricoli In ragione di quanto previsto dall’art.15 della Legge 27 dicembre 1977 n.984, i terreni agricoli ricadenti nel comune di Bardello sono esenti dall’imposta così come previsto dall’art.7, lett. h) del D. Lgs. 504/1992, in quanto classificati in zona “collina interna”

ALIQUOTE

Il Comune di Bardello ha approvato le seguenti Aliquote d’imposta (le stesse fissate dalla legge senza aumentarle)

Aliquota base (per le aree edificabili e tutti i fabbricati, escluse l’abitazione principale e le pertinenze ammesse)

7,60 x mille Aliquota agevolata (abitazioni principali e pertinenze ammesse) 4,00 x mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale 2,00 x mille

DETRAZIONI

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Oltre che rapportata ai mesi di destinazione, la detrazione deve essere suddivisa, nel caso in cui vi siano più soggetti passivi che dimorano nell'immobile, in parti uguali tra loro, prescindendo dalle quote di proprietà o di diritto reale di godimento.

Ed ancora, qualora un contitolare non abitasse l’immobile che possiede (per una quota), la detrazione andrà applicata, per l’intero, dal contribuente che possiede l’immobile (sempre per una quota) a titolo di abitazione principale.

Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di cui sopra viene maggiorata per un ammontare pari a 50 euro per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, purché dimori abitualmente ed abbia la residenza anagrafica nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale della famiglia.

L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può comunque superare l’importo massimo di 400 euro. Anche questa detrazione deve essere rapportata al periodo dell’anno in cui sussiste il diritto alla detrazione stessa.

MODALITA’ DI PAGAMENTO

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Per l’anno 2012 il pagamento della prima rata dell’imposta municipale propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dal presente articolo; la seconda rata è versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata.

I contribuenti sono tenuti ad effettuare il versamento dell'imposta per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 18 giugno 2012 e la seconda il 17 dicembre 2012. (il 16 giugno e il 16 dicembre cadono rispettivamente di sabato e di domenica).

Solo per l’abitazione principale e le sue pertinenze è possibile effettuare il pagamento in due o tre rate (18 giugno e 17 settembre in acconto e 17 dicembre a saldo)

Il versamento dell’I.M.U. deve essere effettuato con il modello F24 ma, a decorrere dal 1 dicembre 2012, è possibile anche tramite apposito bollettino postale.

Particolari modalità di versamento per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Per l’anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell’imposta dovuta applicando l’aliquota di base (0,20%) e la seconda rata è versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata.

Per i fabbricati rurali iscritti nel catasto terreni, che devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, il versamento dell’imposta complessivamente dovuta è effettuato in un’unica soluzione entro il 17 dicembre.

CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI BARDELLO: A645 Codici tributo da indicare nel modello F24

CODICE TRIBUTO

DESCRIZIONE SPETTANZA 3912 IMU per l’abitazione principale e pertinenze quota Comune

3913 IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale quota Comune

3914 IMU terreni quota Comune

3915 IMU terreni quota Stato

3916 IMU aree fabbricabili quota Comune

3917 IMU aree fabbricabili quota Stato

3918 IMU altri fabbricati quota Comune

3919 IMU altri fabbricati quota Stato

QUOTA STATO: è destinata allo Stato la metà dell’imposta dovuta, escluso il gettito relativo all’abitazione principale e relative pertinenze ammesse nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale, che resta integralmente al Comune.

LA DICHIARAZIONE

I soggetti passivi dell’Imposta Municipale Unica devono presentare la dichiarazione di possesso o di variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’IMU:

entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

Tale dichiarazione deve avvenire utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

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Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

Restano ferme le disposizioni dell’articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell’articolo 1, comma 104 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

Per gli immobili posseduti al 1° gennaio 2012 la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

Riferimenti

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