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Attività Produttive. Attività di intrattenimento Sale giochi. Descrizione

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Attività Produttive

Attività di intrattenimento › Sale giochi

Descrizione

Per sala giochi si intende un locale aperto al pubblico ed allestito specificatamente per lo svolgimento di giochi leciti mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento (il cui funzionamento è affidato esclusivamente all’abilità del giocatore) di tipo meccanico ed elettromeccanico (quali biliardo, calcio-balilla, flipper), automatico, semiautomatico ed elettronico (quali newslot, videogiochi), nonché del gioco delle carte.

L'esercizio di una sala pubblica per bigliardi o per altri giochi leciti, definita convenzionalmente sala-giochi, è subordinato al rilascio di autorizzazione a carattere permanente, ai sensi dell'art.

86 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

Requisiti

Requisiti soggettivi:

possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11, 12 e 92 del R.D. n.773/1931;

assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.

Il possesso dei requisiti morali deve essere autocertificato dal legale rappresentante e da tutti i componenti del consiglio di amministrazione in caso di S.p.A. e S.r.l., dai soci accomandatari in caso di s.a.s., dai soci amministratori in caso di s.n.c.

Requisiti oggettivi:

E' necessario avere la disponibilità dei locali (proprietà, contratto di locazione, altro). I locali devono rispettare le norme igienico-sanitarie, edilizie ed urbanistiche vigenti in materia.

Prima della presentazione dell’istanza occorre verificare:

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la destinazione d’uso dei locali ed il possesso del certificato di agibilità o l’avvenuta presentazione della dichiarazione di agibilità ai sensi della L.R. n.1/2007;

se l’immobile ha i requisiti di sorvegliabilità (ossia accessibilità dei locali direttamente dalla strada o da altro luogo pubblico), ai sensi dell'articolo 153 del R.D. n.635/1940.

Adempimenti

Per l’apertura di un’attività di sala giochi è necessaria la presentazione di apposita istanza tramite il presente portale accedendo alla sezione "Modulistica ed avvio pratica".

L'istanza deve recare il numero seriale delle due marche da bollo acquistate presso le ricevitorie autorizzate.

Le marche da bollo dovranno essere applicate (ed opportunamente annullate) rispettivamente sulla copia dell’istanza in possesso del richiedente e sull’autorizzazione che sarà trasmessa via P.E.C. dal SUAP

Alla domanda devono essere allegati:

una planimetria dei locali in scala 1:100;

autocertificazione attestante l'avvenuta presentazione di SCIA ai fini antincendio;

elenco degli eventuali soci;

documento identificativo del richiedente;

autocertificazione relativa all’agibilità dei locali;

certificato di conformità dell’impianto elettrico;

dichiarazione di essere a conoscenza che gli apparecchi elettronici che consentono vincite in denaro sono vietati ai minori di anni 18;

ricevuta del versamento dei diritti di segreteria.

All’atto dell’inizio dell’attività dovrà essere prodotta la seguente ulteriore documentazione:

1. eventuale dichiarazione di nomina di uno o più rappresentanti alla conduzione dell'esercizio (ex art. 93 del T.U.L.P.S.) completa dei dati identificativi, residenza e codice fiscale e relativa dichiarazione di accettazione della nomina;

2. dichiarazione contenente elenco degli apparecchi installati distinti per tipologia nonché, per ciascun apparecchio, denominazione del gioco, casa costruttrice, anno di produzione, numero di matricola progressivo;

3. nulla osta rilasciato dall’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per ogni apparecchio di cui all’art. 110, c. 6 del TULPS;

4. regolamento e immagine di ciascun apparecchio;

5. certificazione a firma di perito elettrotecnico iscritto all’albo, attestante che gli apparecchi sono collegati alla rete di alimentazione attraverso trasformatore di isolamento o altro dispositivo di protezione differenziale ad alta sensibilità;

6. documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 in caso di previsione di utilizzo di impianti di

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diffusione sonora ovvero di svolgimento di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2;

7. relazione di carico, a firma di tecnico abilitato iscritto all’albo, attestante che le strutture destinate ad accogliere i biliardi sono state calcolate per sostenere un sovraccarico di 600 kg/mq;

8. relazione a firma di tecnico abilitato, attestante la rispondenza dei locali ai requisiti strutturali previsti dal Regolamento per le sale giochi.

Occorre inoltre presentare apposita S.C.I.A (modulistica regionale unificata) tramite il presente portale accedendo alla sezione "Modulistica e avvio pratica” (codice da barrare 1.7.2)

Al modello A deve essere allegata la seguente documentazione:

1. scheda 1 (in caso di svolgimento anche dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande);

2. scheda 2 (la scheda va compilata dal titolare, ovvero dal legale rappresentante e da tutti i componenti del consiglio di amministrazione in caso di S.p.A. e s.r.l., dai soci accomandatari in caso di s.a.s, dai soci amministratori in caso di s.n.c. nonchè dall'eventuale preposto);

planimetria dei locali in scala 1:100 con l’indicazione dell’esatta ubicazione degli apparecchi, distinti per tipologia (indicare anche, per ogni locale, destinazione d’uso, superficie, altezza, operazioni che vi si svolgono, rapporti aeroilluminanti e servizi igienici);

3. scheda 5;

4. documento identificativo del segnalatore e degli intestatari della scheda 2;

5. permesso di soggiorno, nel caso in cui il segnalatore sia cittadino di uno Stato non appartenente alla Comunità Europea;

6. planimetria;

7. relazione tecnica (solo in caso di somministrazione di alimenti e bevande);

8. ricevuta di versamento dei diritti di segreteria;

9. ricevuta di versamento dei diritti sanitari.

In caso di subingresso deve essere presentata apposita S.C.I.A (modulistica regionale unificata) tramite il presente portale accedendo alla sezione "Modulistica e avvio pratica” (codice da barrare 1.7.2).

Alla SCIA modello B devono essere allegati:

scheda 2 (la scheda va compilata dal titolare, ovvero dal legale rappresentante e da tutti i componenti del consiglio di amministrazione in caso di S.p.A. e s.r.l., dai soci accomandatari in caso di s.a.s, dai soci amministratori in caso di s.n.c. nonchè dall'eventuale preposto);

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documentazione attestante la disponibilità dei locali;

atto notarile ovverco certificazione notarile attestante il titolo al subingresso ovvero autocertificazione attestante la qualità di erede;

fotocopia di documento identificativo del segnalatore e degli intestatari della scheda 2;

eventuale permesso di soggiorno;

ricevuta di versamento dei diritti sanitari.

ricevuta di versamento dei diritti di segreteria.

In caso di subingresso il SUAP provvederà alla riemissione dell'autorizzazione. Pertanto, il segnalatore dovrà comunicare il numero seriale della marca da bollo acquistata presso le ricevitorie autorizzate che dovrà essere applicata (ed opportunamente annullata) sull’autorizzazione che sarà trasmessa via P.E.C. dal SUAP.

E' fatto obbligo all'Impresa di provvedere alla restituzione dell'originale dell'autorizzazione precedente all'atto del rilascio del nuovo provvedimento.

Per modificare locali/impianti ovvero trasferire l'esercizio o cambiare il ciclo tecnologico (si intende la modifica del tipo di attività di somministrazione svolta) al Modello A occorre allegare la seguente documentazione:

1. scheda 1;

2. scheda 5;

3. planimetria in scala 1:100;

4. relazione tecnica contenente la descrizione del ciclo produttivo e tecnologico;

5. documento identificativo del segnalatore;

6. autocertificazione attestante la disponibilità dei locali (solo in caso di trasferimento);

7. permesso di soggiorno, nel caso in cui il segnalatore sia cittadino di uno Stato non appartenente alla Comunità Europea;

8. ricevuta di versamento dei diritti di segreteria:

9. ricevuta di versamento dei diritti sanitari.

In caso di trasferimento il SUAP provvederà alla riemissione dell'autorizzazione.

Pertanto, il segnalatore dovrà comunicare il numero seriale della marca da bollo acquistata presso le ricevitorie autorizzate che dovrà essere applicata (ed opportunamente annullata) sull’autorizzazione che sarà trasmessa via P.E.C. dal SUAP.

E' fatto obbligo all'Impresa di provvedere alla restituzione dell'originale dell'autorizzazione precedente all'atto del rilascio del nuovo provvedimento.

Modifica dei titolari dei requisiti e della ragione sociale

Occorre presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A. - modulistica regionale unificata) tramite il presente portale accedendo alla sezione "Modulistica e avvio pratica".

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Alla S.C.I.A. modello B va allegata la seguente documentazione:

1. scheda 2 (la scheda va compilata dal segnalatore e da coloro a cui si riferisce la modifica oggetto della S.C.I.A.)

2. copia della carta di identità del segnalatore e degli intestatari della scheda 2;

3. permesso di soggiorno, nel caso in cui il segnalatore sia cittadino di uno Stato non appartenente alla Comunità Europea

4. ricevuta di versamento dei diritti di segreteria;

5. ricevuta di versamento dei diritti sanitari.

Per comunicare la cessazione dell’attività è necessario presentare una segnalazione di inizio attività produttiva (SCIA) modello B unitamente a fotocopia di documento identificativo del sottoscrittore ed allegare la ricevuta di versamento dei diritti di segreteria.

La presentazione della S.C.I.A. consente di iniziare/cessare subito l’attività.

In caso di cessazione dell'attività occorre provvedere alla restituzione al SUAP dell'originale dell'autorizzazione.

NOTE:

L’autorizzazione ha validità permanente ma può essere revocata per motivi di ordine pubblico, nel caso in cui ci siano abusi oppure nel caso in cui l’attività venga sospesa per un periodo di durata superiore a 3 mesi.

Normativa

TULPS

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE TULPS

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