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DICHIARAZIONE ANNUALE CONFERME E NOVITA

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Academic year: 2022

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IVA - 2021 -

DICHIARAZIONE ANNUALE 2021. CONFERME E NOVITA’

01.

NOZIONE

L’articolo 8 del DPR 322/1998 (Dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto e di versamenti unitari da parte di determinati contribuenti) dispone l’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dell’IVA nel periodo decorrente tra il 1°

febbraio e il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce, esclusivamente mediante modalità telematica.

Ogni anno l’AE, entro il 15 gennaio provvede all’approvazione del modello e delle relative istruzioni, quest’anno le incombenze sono state adempiute con Provvedimento n.

13095 del 15.01.2020.

02.

IL PROVVEDIMENTO 13095

Nell’atto citato il Direttore dell’AE approva indicandoli i due modelli approvati concernenti le dichiarazioni relative all’anno 2020.

A) Modello IVA/2020 composto da:

il frontespizio che contiene anche l’informativa per il trattamento dei dati personali;

i 23 quadri che lo compongono, ovvero:

1. VA Informazioni e dati relativi all’attività 2. VB Estremi identificativi dei rapporti finanziari

3. VC Esportatori e operatori assimilati (acquisti senza applicazione IVA) 4. VD Cessione del credito (società di gestione del risparmio)

5. VE Operazioni attive e determinazione del volume d’affari 6. VF Operazioni passive e IVA ammessa in detrazione 7. VJ Imposta relativa a particolari tipologie di operazioni 8. VH Variazione delle comunicazioni periodiche

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9. VM Versamenti immatricolazione auto UE 10. VK Società controllanti e controllate 11. VN Dichiarazioni integrative a favore 12. VQ Versamenti periodici omessi 13. VL Liquidazione dell’imposta annuale 14. VP Liquidazione dell’imposta

15. VT Separata indicazione delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e soggetti IVA

16. VX Determinazione dell’IVA da versare o a credito 17. VO Opzioni e revoche

18. VG Adesione al regime previsto per le società controllanti e controllate 19. VS Prospetto riepilogativo IVA 26 PR/2020 (società del gruppo)

20. VV Variazione delle comunicazioni periodiche di gruppo 21. VW Liquidazione dell’imposta annuale di gruppo

22. VY Determinazione dell’IVA da versare o del credito d’imposta di gruppo 23. VZ Eccedenze detraibili di gruppo anni precedenti

Gli ultimi 5 quadri, come si nota, sono riservati alla liquidazione IVA di gruppo.

B) Modello IVA BASE/2020 composto da:

il frontespizio che contiene anche l’informativa per il trattamento dei dati personali;

i 10 quadri che lo compongono, ovvero:

1. VA Informazioni sull’attività

2. VB Estremi identificativi dei rapporti finanziari

3. VE Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali

4. VF Operazioni passive e IVA ammessa in detrazione 5. VJ Imposta relativa a particolari tipologie di operazioni 6. VH Variazione delle comunicazioni periodiche

7. VL Liquidazione dell’imposta annuale

8. VX Determinazione dell’IVA da versare o a credito

9. VT Separata indicazione delle operazioni effettuate nei confronti di

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consumatori finali e soggetti IVA 10 VP Liquidazioni periodiche IVA

Gli avvisi generali sono sostanzialmente sempre gli stessi:

- gli importi devono essere indicati in unità di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite;

- i modelli sono resi disponibili dall’Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it ;

- il modello deve essere utilizzato per presentare la dichiarazione IVA concernente l’anno d’imposta 2020;

- L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi euro 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione);

- in tutti i casi in cui il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo;

- I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare. Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’IVA in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre;

- sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e cosi via;

- il contribuente può anche versare in unica soluzione entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo oppure rateizzare dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima;

- i contribuenti che hanno esercitato più attività per le quali hanno tenuto, per obbligo di legge o per opzione, la contabilità separata ai sensi dell’art. 36, devono compilare, oltre al frontespizio, tanti moduli quante sono le contabilità tenute

RICORDA: L’articolo 12-septies DL 34/19 ha ridefinito la disciplina delle dichiarazioni d’intento e ha previsto la soppressione dell’obbligo di comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute da parte dei fornitori di esportatori abituali.

Ne consegue che il quadro VI è stato soppresso.

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03.

CHI PUO’ E CHI NON PUO’ UTILIZZARE IL MODELLO BASE

Il modello di dichiarazione annuale IVA BASE/2021, concernente l’anno d’imposta 2020, è una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale IVA/2021 e può essere utilizzato in alternativa al predetto modello.

Il modello IVA BASE, può essere utilizzato dai

soggetti che:

Il modello IVA BASE non può essere utilizzato

• hanno determinato l’imposta dovuta o l’imposta ammessa in detrazione secondo le regole generali previste dalla

disciplina Iva e, pertanto, non hanno applicato gli specifici criteri dettati dai regimi speciali Iva quali, ad esempio, quelli previsti dall’articolo 34 per gli

agricoltori o dall’articolo 74-ter per le agenzie di viaggio;

• hanno effettuato in via occasionale cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse di cui all’articolo 34- bis;

• non hanno effettuato operazioni con l’estero (cessioni ed acquisti intracomunitari, cessioni all’esportazione ed importazioni, ecc.);

• non hanno effettuato

• dai soggetti non residenti che hanno istituito nel territorio dello Stato una stabile organizzazione ovvero che si avvalgono dell’istituto della

rappresentanza fiscale o dell’identificazione diretta;

• dalle società di gestione del risparmio che gestiscono fondi immobiliari chiusi;

• dai soggetti tenuti ad utilizzare il modello F24 auto UE;

• dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti Iva sottoposti a procedura concorsuale;

• dalle società che hanno partecipato ad una procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo di cui all’articolo 73;

• dall’ente o società commerciale controllante che

intende avvalersi, per il 2021, della particolare procedura di compensazione dell’IVA di

gruppo (prevista dal decreto ministeriale 13 dicembre 1979, recante le norme di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 73, ultimo comma), comunicando all’Agenzia delle entrate l’esercizio dell’opzione tramite la

compilazione del quadro VG nella dichiarazione IVA/2021;

• dai soggetti che hanno presentato nel 2020 dichiarazioni integrative a favore ai sensi dell’art. 8, comma 6-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998

(comma introdotto dall’art. 5 del decreto-legge n. 193

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acquisti ed importazioni senza applicazione dell’imposta avvalendosi dell’istituto del plafond di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 28 del 1997;

• non hanno partecipato ad operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.

del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225) e che,

ai sensi del comma 6-quater del citato art. 8, sono tenuti ad indicare il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante

dalle dichiarazioni integrative nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui sono presentate le

dichiarazioni integrative;

• dai soggetti che avendo omesso di effettuare

versamenti periodici IVA compilano il quadro VQ della dichiarazione IVA/2021.

04.

PRINCIPALI MODIFICHE DEL MODELLO 2021

QUADRO VF

Nella sezione 3, rigo VF30, è stata prevista la nuova casella 10 che deve essere barrata dagli imprenditori agricoli che hanno applicato il regime riservato all’attività di oleoturismo di cui alla legge n. 160 del 2019.

Nella sezione 3-A, rigo VF34, è stato introdotto un nuovo campo 9 per tenere conto in sede di determinazione della percentuale di detrazione delle cessioni di beni di cui all’articolo 124 del decreto-legge n. 34 del 2020. Conseguentemente il campo successivo è stato rinumerato in campo 10.

QUADRO VQ

Nel quadro è stata prevista la nuova colonna 7 riguardante l’ammontare dell’IVA periodica versata a seguito della ripresa dei versamenti dopo la sospensione per eventi eccezionali, nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2019 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al presente anno d’imposta. Le colonne successive sono state rinumerate.

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QUADRO VL

Nella sezione 3, è stato previsto il nuovo rigo VL41, per indicare nel campo 1, la differenza, se positiva, tra l’IVA periodica dovuta e l’IVA periodica versata; nel campo 2, la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato qualora l’IVA periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della dichiarazione annuale (“credito potenziale”) e il credito effettivamente liquidato nel rigo VL33.

QUADRO VO

Nella sezione 1, è stato previsto il rigo VO16, riservato ai soggetti che effettuano le prestazioni di servizi indicate nell’art. 7-octies nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia. Nella sezione 2, rigo VO26, è stata prevista la casella 2 per comunicare la revoca dell’opzione in precedenza esercitata. Nella sezione 3, è stato introdotto il rigo VO36, riservato ai soggetti che esercitano l’attività oleoturistica e comunicano di aver optato per l’applicazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari.

PROSPETTO IVA 26/PR QUADRO VW

Nella sezione 2, è stato previsto il nuovo rigo VW41, per indicare nel campo 1, la differenza, se positiva, tra l’IVA periodica dovuta e l’IVA periodica versata; nel campo 2, la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato qualora l’IVA periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della dichiarazione annuale (“credito potenziale”) e il credito effettivamente liquidato nel rigo VW33.

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