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Le fonti del diritto agrario. Dott. Andrea D Alessio.

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(1)

Le fonti del diritto agrario

Dott. Andrea D’Alessio.

(2)

Il sistema delle fonti interne

O Costituzione

O Leggi ordinarie

O Regolamenti

O usi

(3)

Le norme costituzionali

O Artt. 42 e 44 Cost. – diritto di proprietà;

O Art. 41 – iniziativa economica privata;

O Art. 117 – riparto della potestà normativa.

(4)

La potestà normativa ordinaria

O Art. 117, comma 4,

O Aspetti problematici:

O Delineazione del contenuto della materia

«agricoltura»

O Materie trasversali

O Sussidiarietà ed attuazione delle fonti eurounitarie.

(5)

Nozione di agricoltura

O Art. 2135;

O attività d’impresa la produzione di beni o

servizi attraverso la cura del ciclo biologico di vegetali o animali.

O Art. 38 TFUE:

O Attività concernente la produzione di

determinati beni, contenuti nell’Allegato I.

(6)

Materie trasversali

O Potestà esclusiva dello Stato, art. 117, comma 2:

O Tutela della concorrenza,

O tutela ambientale,

O ordinamento civile;

O Potestà concorrente, art. 117, comma 3:

O Alimentazione;

O Tutela della salute e sicurezza del lavoro;

O Sostegno all’innovazione nei settori produttivi;

O Gestione del territorio.

O Soluzioni:

O Guardare alla ragione o fine dell’intervento normativo;

O Individuazione di un nocciolo duro della materia

(produzione di beni vegetali e animali) – C.cost., nn. 12 e 14 del 2004; 339 del 2007.

(7)

Accentramento di competenze regionali

O Art. 118, comma 1, cost.: attrazione della potestà normativa in caso di collocazione di funzioni amministrative al livello superiore.

O Art. 120, comma 2, cost;

O inerzia delle regioni nell’attuazione delle direttive europee.

(8)

Le disposizioni sulla proprietà

O art. 42 cost.: - proprietà privata in generale;

O art. 44 cost.: - proprietà terriera privata.

O Banca della Terra d’Abruzzo; l. r. 26/2015:

O valorizzazione territorio; sviluppo e occupazione;

Proteggere l’ambiente, il paesaggio, la biodiversità.

O Censimento dei terreni abbandonati ed incolti.

O Occupazione per concessione a privati che presentino piani di sviluppo.

(9)

La libertà di iniziativa economica privata

O Art. 41 cost.:

O «l’iniziativa economica privata è libera»;

O «Non può svolgersi in contrasto con l’utilità

sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana»

O «La legge determina i programmi e i controlli

opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali»

O Art. 45: riconosciuta la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità;

(10)

La legge

O Leggi rilevanti in materia agraristica:

O Codice civile

O Leggi speciali:

O Statali

O regionali

(11)

Le disposizioni del codice civile

O Disposizioni sulla proprietà:

O 838;

O 844;

O 1159;

O 957 e ss.;

O Disposizioni in materia contrattuale:

O 1496;

O 1628 e ss. (l. 203/1982);

O Disposizioni sull’impresa ed il lavoro:

O 230 bis;

O 2135 e ss.;

O 2170 e ss.;

O 2555.

(12)

Le leggi speciali

O IN MATERIA DI PREVIDENZA E ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI: L. 1655/1965;

O IN MATERIA FISCALE: L. 240/1984;

O ATTIVITÀ AGRICOLE PECULIARI: ACQUACOLTURA (L. 102/1992), AVICOLTURA (L. 419/1971) E AGRITURISMO (96/2006);

O DECRETI DI RIORDINO: D. LGS. 226/01 (PESCA), D. LGS. 227/01 (SETTORE FORESTALE), D. LGS. 228/01 (SETTORE AGRICOLO);

O DECRETI DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI AGRICOLTURA (D. LGS. 99/04), PESCA E ITTICOLTURA (D. LGS.

153/04);

O L. 590/1965 (PRELAZIONE); L. 817/1971 (FINANZIAMENTO E PRELAZIONE DEL CONFINANTE);

O D. LGS. 99/2004 (INTEGRITÀ FONDIARIA E IAP);

O L. 441/1998 E 185/2000 (GIOVANI AGRICOLTORI)

O L. 203/1982 (CONTRATTI AGRARI);

O L. 27/2012 (RECANTE DISPOSIZIONI SULLA CONTRATTAZIONE DI FILIERA)

(13)

Cessione dei prodotti agricoli

Art. 62 d.l. 1/2012, l. 27/2012:

O Oggetto: cessione di prodotti agricoli ed alimentari;

O Soggetti: esclusi i contratti con il consumatore finale

O Forma scritta

O Contenuto obbligatorio

O Principi informatori

O Pratiche vietate

O Disposizioni sul pagamento

(14)

Le leggi regionali

O L. 26/2015 (banca della terra d’Abruzzo);

O L. 38/2012 (legge sull’agriturismo);

O L. R. 3/2014 (legge forestale d’Abruzzo);

(15)

I regolamenti

O Fonti di diritto secondarie. (efficacia formale/sostanziale)

O Fonte del potere regolamentare.

O Relazione con la legge: preferenza; legalità formale; legalità sostanziale.

O Rilevanza agraristica: criteri applicativi delle leggi speciali; rapporti tra PA ed impresa

agricola; modalità di concessione degli incentivi.

(16)

I centri del potere regolamentare.

O Governo (art. 3, comma 1, Disposizioni sulla legge in generale; art. 87,comma 5 Cost.).

O Regioni e gli enti locali (art. 3, comma 2,

Disposizioni sulla legge in generale; art 117, comma 6, Cost.):

Regioni: su delega del Governo; nelle materie di potestà esclusiva e concorrente;

Enti locali: organizzazione e svolgimento delle loro funzioni.

(17)

I regolamenti del Governo

Art. 17 legge 400 del 1988:

O Regolamenti esecutivi;

O Regolamenti di attuazione e integrazione;

O Regolamenti indipendenti;

O Regolamenti di organizzazione;

O Regolamenti delegati o di delegificazione.

(18)

Regolamenti ministeriali

Emanati dal Ministro previo parere del Consiglio di Stato e comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. (no decreti ministeriali)

Ministero competente razione materiae:

MIPAAF (ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali).

(19)

I regolamenti degli enti locali.

O Separazione delle competenze;

O Cedevolezza;

O Sussidiarietà.

(20)

Gli usi normativi nel

diritto agrario

(21)

Gli usi normativi.

O Diuturnitas: ripetizione continua e costante del comportamento.

O Opinio juris sive necessitatis: libera

convinzione di tener un comportamento giuridicamente doveroso.

(22)

Operatività degli usi.

Art. 8 Disposizioni sulla legge in generale:

O Usi secundum legem;

O Usi praeter legem;

O Usi contra legem. – esclusione.

(23)

Usi normativi ed usi negoziali

Usi normativi (art. 8 Disp. prel.):

O Iura novit curia (art. 9 preleggi);

O Canoni ermeneutici (art. 12 Disp. Prel.);

O Efficacia integrativa delle lacune

contrattuali (art. 1375 c.c.).

Usi negoziali (art. 1340 c.c.).

O Onere della prova a carico delle parti;

O Canoni ermeneutici (art. 1360 e ss c.c.);

O Applicate al contratto se non escluse dalle parti – prevalenza su norme dispositive.

(24)

Gli usi nelle norme del codice civile in materia agricola.

O Art. 2187 c.c. – Associazione agraria. (legge 203/1982);

O Art. 230-bis, ultimo comma, c.c. – Comunioni tacite famigliari;

O Art. 1496 c.c. – Vendita di animali;

O Art. 2138 c.c. – Dirigenti e fattori di campagna;

O Art. 2139 c.c. – Scambio di manodopera e servizi.

(25)

Dirigenti e fattori di campagna.

O Dirigente: collaboratore dell’imprenditore

agricolo; figura «recente»; gestione dell’impresa in funzione del mercato. – assimilabile

all’institore.

O Fattore di campagna: villicus romano; esperto di tecnica agraria; attività amministrative

interne dell’impresa; non rappresentanza.

L’art. 2138 e 2206 c.c. – diverso regime di pubblicità.

(26)

L’evoluzione storica della figura del fattore di campagna

O Esperto tecnico – segue conduzione fondo;

O Gli usi estendono le funzioni nel corso del tempo:

O Acquisto/locazione mezzi di produzione;

O Conclusione contratti di mezzadria/colonia;

O Assunzioni/licenziamenti;

O Non conclusione contratti di credito.

In assenza di procura scritta o di usi non ha poteri di rappresentanza.

(27)

La rappresentanza dei dirigenti preposti.

O Tesi volontaristica: poteri conferiti da atto

negoziale di procura, gli usi hanno solamente una funzione interpretativa/integrativa;

O Tesi della rappresentanza necessaria/legale: i poteri di rappresentanza sono attribuiti da legge (2204 c.c.) ed usi (2138 c.c.); l’imprenditore può derogare a questa attribuzione mediante

procura nelle forme adeguate.

(28)

In concreto.

Mancanza di usi per la rappresentanza del dirigente preposto:

O Carrara: si applicano gli usi relativi ai fattori di campagna;

O Belviso, Irti: si deve fare riferimento agli artt.

2203 e ss. c.c..

Questo secondo orientamento supera le distinzioni tra 2138 e 2204 e gli usi diventano limitativi dei poteri attribuiti dalla legge, in alternativa alla

procura scritta.

(29)

La reciprocanza.

O Art. 2139: ammette lo scambio di

manodopera e servizi tra piccoli imprenditori agricoli, secondo gli usi.

O ultima norma del codice che rimette agli usi l’intera disciplina della materia.

(30)

Origini dell’istituto.

O Affermazione consuetudinaria fondata su solidarietà rurale;

O Corrisponde alla difficoltà della piccola

impresa agricola di combinare manodopera e mezzi tecnici avanzati;

O Uso in deroga a discipline lavoristiche fasciste;

O Trova ingresso nel codice ed in successive leggi speciali (l. 264/1949; l. 83/1970) – norma di autorizzazione.

(31)

Tentativi di qualificazione.

O Permuta: solo in caso di scambio di beni consumabili;

O Contratto di scambio: facio ut facias; do ut des;

O Criticità: fonte contrattuale; difficile

ravvisare omogeneità negli usi; spesso prossima a rapporti di amicizia e buon vicinato.

(32)

Punti fermi della disciplina.

Tentativi ricognitivi della disciplina prevista dagli usi:

Circolare INPS n°126/2009:

Art. 4.3:

O Tra soggetti entrambi coltivatori diretti;

O Soggetti che rendano la prestazione appartengano ai loro nuclei famigliari;

O Assenza di remunerazione/ corrispettivo in denaro;

O Prestazioni prescindano da equivalenza qualitativa o quantitativa;

O Prestazione attenga esclusivamente all’attività agricola principale o connessa.

(33)

La dimensione dell’impresa agricola.

Unico presupposto legale per la reciprocanza è la qualifica di «piccolo imprenditore agricolo»:

La risposta del Ministero del lavoro all’interpello n°6/2011 chiarisce tale definizione:

O Coltivatori diretti;

O Mezzadri e coloni;

O IAP, ma solamente se soddisfino i requisiti dell’art. 2082, seconda parte, c.c..

(34)

Il presupposto dell’omogeneità

O Sentenza Cass., n°4636 del 1998:

«sussiste l'occasione di lavoro, con

conseguente diritto all'indennizzo in caso di infortunio, quando un agricoltore diretto

svolge la sua attività sul fondo di un altro coltivatore, gratuitamente ma con l'impegno allo scambio, delle prestazioni»

In particolare, c’è scambio nel caso in cui l’attività svolta dai soggetti coinvolti sia

agricola e sia prestata professionalmente, non per amicizia.

(35)

Rapporto di lavoro.

O La dottrina ammetteva in deroga alla legge l’interposizione nel collocamento della

manodopera in reciprocanza;

O L’INPS esclude lo scambio di manodopera salariata estranea al nucleo famigliare;

O Il prestatore mantiene la posizione previdenziale originaria;

(36)

Sviluppo in chiave moderna della reciprocanza.

O Art. 2135, comma 2, c.c.: si intendono attività connesse: «attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante

l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata»

O Contoterzismo.

(37)

Il compascolo.

O Istituto romano ravvisabile in una forma privata e una forma pubblica (ager compascuus);

O Sviluppato nel diritto comune;

O Art. 682 c.c. del 1865;

O Figura di comunione di erbe fondata sullo jus compascendi tra proprietari di fondi limitrofi di una determinata area: il diritto di pascolo nel fondo altrui trova il suo corrispettivo nel mettere a disposizione il proprio fondo per il pascolo.

O Nasce da consuetudine ed opera su fondi privati (diversamente dall’uso civico di pascolo).

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