Dott. Luigi Silvestri
Dott. Alessio Silvestri
“Non è possibile, a priori e in via generale, stabilire
se valga la pena o meno per le ASD iscriversi al
R.U.N.T.S., senza un’adeguata valutazione delle
R.U.N.T.S., senza un’adeguata valutazione delle
caratteristiche e delle operatività della singola
associazione.“
Partecipazione a bandi europei, nazionali, regionali e privati (fondazioni) specifici per gli E.T.S.;
Somministrazione alimenti e bevande c/o la sede non è attività commerciale alle condizioni di legge (Art 85 C.t.S);
Nuovo regime fiscale agevolato fino ad euro 130.000 per attività commerciali Nuovo regime fiscale agevolato fino ad euro 130.000 per attività commerciali (Esenzione IVA ART. 86 C.t.S) ;
Possibilità di ricevere agevolazioni amministrative, erogazioni liberali, social bonus, social lending ecc ;
Acquisizione «facilitata» personalità giuridica (Art. 22 C.t.s.) ;
Risoluzione problema “qualificazione attività commerciali non connesse agli scopi istituzionali”.
Risoluzione problema “qualificazione attività commerciali non connesse agli scopi istituzionali”.
• “Possono essere assoggettati al regime forfettario tutti i proventi conseguiti nell’esercizio delle attività commerciali “connesse agli scopi istituzionali” (Es. somministrazione di alimenti e bevande; vendita di materiali sportivi; gadget pubblicitari; sponsorizzazioni)
•Il criterio è quello di considerare connessi solo i proventi direttamente riconducibili all’attività sportivo- dilettantistica (ove per tale si intende anche quella di formazione, didattica e preparazione all’attività sportiva dilettantistica). Viene esclusa ogni altra attività che può essere svolta anche separatamente e indipendentemente (es. il bagno turco, l’idromassaggio,ecc)
•Al fine di definire gli scopi istituzionali dell’ente sportivo dilettantistico non lucrativo, l’Agenzia chiarisce che NON sono ricomprese le attività sportive che non rientrano nell’ambito delle discipline riconosciute dal CONI.
Corretta applicazione delle disposizioni dell’art. 148 del TUIR
Il comma 3 dell’art. 148 del TUIR stabilisce la non imponibilità ai fini IRES dei proventi derivanti da talune prestazioni rese dalle ASD e SSD, quando ricorrano i seguenti presupposti:
• Prestazioni svolte da ASD e SSD riconosciute dal CONI;
• Prestazioni di servizi rese a favore degli iscritti, associati, partecipanti ovvero di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un’unica organizzazione territoriale o nazionale;
• Le attività devono essere svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali (non rientra,ad esempio, la somministrazione di alimenti e bevande).
IN SINTESI:
Mancata Comunicazione alla SIAE
Tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti
La mancata comunicazione alla SIAE L’art. 25, comma 5, della legge 133 del 1999 La mancata comunicazione alla SIAE
dell’opzione per la legge 398/91, in presenza di regolare comunicazione
all’Agenzia delle Entrate, non fa decadere l’ASD/SSD dal regime agevolato, ma sarà applicabile
unicamente una sanzione.
L’art. 25, comma 5, della legge 133 del 1999 stabilisce che tutti i pagamenti e versamenti pari o superiori ad euro 1.000 debbano essere
disposti attraverso strumenti di pagamento tracciabili. In caso contrario si incorrerà
“solo” in una sanzione amministrativa.
Democraticità del rapporto associativo:
Tra le condizioni previste per usufruire delle agevolazioni fiscali stabilite per le ASD e SSD, è necessario che gli statuti garantiscano il rispetto del principio di democraticità del rapporto associativo. Come ad esempio:
Forme di comunicazione idonee ad informare gli associati delle convocazioni assembleari e delle
delibere degli organi sociali;
Quote associative omogenee che attribuiscano ai soci uguali
diritti e prerogative;
Diritto di voto
garantito indistintamente a tutti i soci (anche minori mediante potestà
genitoriale);
•Pubblicazione dei compensi/emolumenti corrisposti per A.s.d. con entrate superiori ad euro centomila (Art. 14 comma 2 C.t.s.);
•Pubblicazione del rendiconto finanziario/bilancio annuale;
•Sostituzione del regime previsto dalla Legge 398/91 con il regime forfetario previsto dall’Art.86 C.t.s.;
•Sostituzione del regime previsto dalla Legge 398/91 con il regime forfetario previsto dall’Art.86 C.t.s.;
•Nomina di un revisore al raggiungimento di determinate soglie (Art. 30 C.t.s.);
•Perdita della qualifica di Ente non commerciale se i proventi commerciali superano quelli istituzionali (Art. 79 comma 5 C.t.s.);
•Necessità di far prevalere le attività dei volontari su quelle svolte dai lavoratori dipendenti (Art.35 C.t.s.)
CONTATTO DI RIFERIMENTO:
UFFICIO DI COORDINAMENTO DEL PROGETTO: aicsprogettazione@gmail.com