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Società d'investimento a capitale variabile (SICAV) PROSPETTO. Gennaio 2022

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Academic year: 2022

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(1)

Gennaio 2022 PROSPETTO

Società d'investimento a capitale variabile (SICAV)

Un organismo di investimento collettivo del risparmio in valori mobiliari (OICVM) sotto forma di società d'investimento di tipo aperto a capitale azionario variabile.

Soggetto alla legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo del risparmio e successive modifiche.

(2)

INDICE

1. INTRODUZIONE ... 2

2. ELENCO INDIRIZZI SOCIETARI ... 4

3. DEFINIZIONI ... 6

4. STRATEGIA D'INVESTIMENTO E RESTRIZIONI ... 15

4.1 Investimenti autorizzati ... 15

4.2 Investimenti preclusi ... 17

4.3 Limiti di diversificazione dei rischi ... 18

4.4 Limiti di controllo ... 21

4.5 Strumenti finanziari derivati ... 22

4.6 Tecniche di gestione efficiente del portafoglio ... 24

4.7 Politica in materia di garanzie collaterali ... 26

4.8 Limiti di esposizione globale ... 29

4.9 Leva finanziaria ... 30

4.10 Violazione dei limiti d'investimento ... 30

5. FATTORI DI RISCHIO GENERALI ... 31

5.1 Rischio di mercato ... 31

5.2 Rischio di liquidità ... 33

5.3 Rischio di controparte ... 34

5.4 Rischio di sostenibilità ... 34

5.5 Rischio operativo ... 34

5.6 Strumenti finanziari e tecniche d'investimento particolari ... 37

6. GESTIONE E AMMINISTRAZIONE ... 41

6.1 Il Consiglio di amministrazione... 41

6.2 La Management Company ... 41

6.3 Gestori degli investimenti ... 42

6.4 Distributore globale ... 43

6.5 Depositario e Agente di pagamento ... 44

6.6 Agente amministrativo ... 46

6.7 Società di revisione ... 47

6.8 Conflitti di interesse ... 47

6.9 Best execution ... 48

7. AZIONI ... 49

7.1 Azioni, Comparti e Classi di Azioni ... 49

7.2 Politica di distribuzione dei dividendi ... 51

7.3 Investitori idonei ... 52

7.4 Sottoscrizione di Azioni ... 52

7.5 Riscatto di Azioni ... 54

7.6 Conversione di azioni ... 56

7.7 Trasferimento di Azioni ... 58

7.8 Osservazioni particolari ... 59

7.9 Late trading, market timing e altre pratiche vietate ... 61

7.10 Soggetti non autorizzati ... 61

7.11 Prevenzione del riciclaggio dei capitali ... 63

8. VALUTAZIONE E CALCOLO DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO ... 65

8.1 Calcolo del Valore patrimoniale netto... 65

8.2 Procedura di valutazione ... 65

(3)

8.3 Pubblicazione del Valore patrimoniale netto ... 72

8.4 Sospensione temporanea del calcolo del Valore patrimoniale netto ... 72

9. COMMISSIONI E SPESE ... 74

9.1 Commissione di sottoscrizione e di rimborso ... 74

9.2 Commissione di gestione ... 74

9.3 Commissione di performance ... 75

9.4 Commissioni del Depositario e dell'Agente amministrativo ... 77

9.5 Onorari e spese degli Amministratori ... 78

9.6 Spese amministrative e di esercizio ... 78

9.7 Costi di transazione ... 79

9.8 Oneri straordinari ... 79

9.9 Spese di costituzione ... 79

9.10 Spese di migrazione ... 80

10. INFORMAZIONI GENERALI ... 81

10.1 Relazioni e bilanci ... 81

10.2 Assemblee degli azionisti ... 81

10.3 Diritti degli investitori ... 82

10.4 Modifiche al presente Prospetto... 82

10.5 Documenti disponibili ... 83

10.6 Reclami ... 83

10.7 Protezione dei dati ... 83

10.8 Fusione e riorganizzazione ... 84

10.9 Liquidazione ... 86

10.10 Politica retributiva ... 87

11. TASSAZIONE IN LUSSEMBURGO ... 89

11.1 Regime fiscale del Fondo in Lussemburgo ... 89

11.2 Regime fiscale applicabile agli azionisti ... 91

11.3. FATCA ... 91

11.4. Scambio di informazioni ... 92

12. BENCHMARK ... 94

13. DISCLOSURE IN TERMINI DI SOSTENIBILITÀ ... 97

13.1 Approccio alla Sostenibilità di Arca Fondi Sgr S.p.A ... 97

13.2 Approccio alla Sostenibilità di Goldman Sachs Asset Management International ... 97

14. SUPPLEMENTO 1 – SIDERA FUNDS – EURO ESG CREDIT ... 99

15. SUPPLEMENTO 2 – SIDERA FUNDS - EQUITY EUROPE ACTIVE SELECTION ... 107

16. SUPPLEMENTO 3 – SIDERA FUNDS – EQUITY GLOBAL LEADERS ... 113

17. SUPPLEMENTO 4 – SIDERA FUNDS – GLOBAL HIGH YIELD ... 119

18. SUPPLEMENTO 5 – SIDERA FUNDS – BALANCED GROWTH ... 126

19. SUPPLEMENTO 6 – SIDERA FUNDS – GLOBAL CONSERVATIVE INCOME .. 133

20. SUPPLEMENTO 7 – SIDERA FUNDS – GLOBAL ESG OPPORTUNITIES ... 139

21. SUPPLEMENTO 8 – SIDERA FUNDS – INCOME PLUS ... 147

(4)

1. INTRODUZIONE

Il presente Prospetto contiene informazioni su Sidera Funds SICAV di cui i potenziali investitori dovrebbero tenere conto prima di investire nel Fondo e che dovrebbero essere conservate per consultazione futura.

Il Fondo è una società per azioni a responsabilità limitata (société anonyme) costituita ai sensi del diritto del Granducato di Lussemburgo come società di investimento a capitale variabile (société d'investissement à capital variable). Il Fondo è soggetto alla Parte I della legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 relativa agli organismi di investimento collettivo del risparmio e successive modifiche o integrazioni.

Il Fondo è stato autorizzato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), l'autorità lussemburghese di vigilanza del mercato finanziario. Tuttavia, tale autorizzazione non impone al CSSF di approvare o meno l'adeguatezza o la precisione del presente Prospetto o del portafoglio di attività detenute dal Fondo. Qualsivoglia dichiarazione contraria dovrà essere considerata non autorizzata e illegale.

Il Fondo è un soggetto giuridico unico con struttura multicomparto costituita da Comparti distinti. Le Azioni del Fondo sono azioni dei Comparti specifici. Il Fondo può emettere Azioni di Classi diverse in ciascun Comparto. Tali Classi di azioni possono avere ciascuna caratteristiche specifiche. Alcune Classi di azioni possono essere riservate a determinate categorie di investitori. Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche delle Classi di azioni si rimanda al Supplemento.

Il Fondo è stato costituito in Lussemburgo il 23 novembre 2015. Il Fondo è iscritto nel Registro di commercio e delle imprese lussemburghese con il numero B 201846. La versione più recente dello Statuto è stata pubblicata nel Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations del Granducato di Lussemburgo in data 9 dicembre 2015.

Né la consegna del Prospetto, né il suo contenuto dovranno essere interpretate quale conferma del fatto che le informazioni in esso riportate siano corrette in qualsiasi momento successivo alla data dello stesso. Il Prospetto non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione all'acquisto di Azioni nelle giurisdizioni in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale ovvero con soggetti con i quali è illegale procedere a tale offerta, sollecitazione o vendita.

Le informazioni di cui al presente Prospetto sono integrate dal bilancio nonché dal contenuto della Relazione annuale e della Relazione semestrale più recenti del Fondo, di cui è possibile richiedere copie gratuitamente presso la sede legale del Fondo e su www.siderafunds.com.

Nessun distributore, agente o altro soggetto è stato autorizzato a fornire informazioni o a rilasciare dichiarazioni diverse da quelle riportate nel presente Prospetto e nei documenti ivi menzionati in relazione all'offerta di Azioni e, se fornite o rilasciate, dette informazioni o dichiarazioni sono da considerarsi inaffidabili e non autorizzate.

Il Consiglio di amministrazione ha adottato tutte le misure ragionevolmente necessarie al fine di assicurare che le informazioni contenute nel presente Prospetto siano veritiere e accurate in tutti gli aspetti principali e che non sussistano fatti rilevanti la cui omissione renderebbe fuorviante qualsiasi dichiarazione ivi contenuta, a livello sia di fatti che di opinioni. Il Consiglio di amministrazione si assume le responsabilità derivanti da tale dichiarazione.

La distribuzione del Prospetto e/o l'offerta e la vendita delle Azioni in talune giurisdizioni o a taluni investitori potrebbero essere soggette a limitazioni o vietate dalla legge. Non è ammessa

(5)

l'acquisizione o la detenzione di azioni da parte di Soggetti non autorizzati, ovvero in loro nome, per loro conto o a loro favore. In particolare, il Consiglio di amministrazione ha deliberato che i Soggetti statunitensi saranno considerati Soggetti non autorizzati e che le Azioni non saranno offerte dall'interno degli Stati Uniti o a investitori che siano Soggetti statunitensi.

Il Fondo deve osservare le leggi e i regolamenti internazionali e lussemburghesi applicabili in materia di prevenzione del riciclaggio di capitali e del finanziamento del terrorismo.

In particolare, le misure in materia di antiriciclaggio di denaro vigenti nel Granducato di Lussemburgo impongono al Fondo o ai suoi agenti di accertare e verificare l'identità dei sottoscrittori di Azioni (così come l'identità di eventuali beneficiari effettivi delle Azioni, laddove siano diversi dai sottoscrittori) nonché l'origine dei proventi della sottoscrizione e di monitorare il rapporto su base costante. La mancata fornitura di informazioni o documentazione potrebbe comportare ritardi o il rifiuto di qualsivoglia domanda di sottoscrizione o conversione e/o ritardi nell'evasione di qualsivoglia domanda di rimborso.

L'investimento nelle Azioni è indicato esclusivamente per gli investitori che dispongono di sufficienti conoscenze, esperienza e/o accesso a consulenti professionali ai fini di una valutazione finanziaria, legale, fiscale e contabile dei rischi di tale investimento e che dispongono di sufficienti risorse per sostenere eventuali perdite risultanti dall'investimento nelle Azioni. Gli investitori devono tenere conto delle proprie circostanze personali e ottenere il parere del proprio consulente finanziario o altro consulente professionale in merito alle possibili conseguenze finanziarie, legali, fiscali e contabili cui potrebbero trovarsi esposti ai sensi delle leggi dei paesi in cui hanno la cittadinanza, la residenza o il domicilio, e che potrebbero essere pertinenti con riferimento alla sottoscrizione, all'acquisto, alla detenzione, al rimborso, alla conversione o alla vendita delle Azioni del Fondo.

IL VALORE DELLE AZIONI È SOGGETTO A RIBASSI E RIALZI E GLI INVESTITORI POTREBBERO NON RECUPERARE L'IMPORTO INIZIALMENTE INVESTITO.

L'INVESTIMENTO NEL FONDO COMPORTA DEI RISCHI, INCLUSA LA POSSIBILE PERDITA DEL CAPITALE.

Il presente Prospetto di Sidera Funds SICAV è la traduzione fedele dell'ultimo prospetto approvato dalla CSSF.

(6)

2. ELENCO INDIRIZZI SOCIETARI Sede legale del Fondo

The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch

Vertigo Building - Polaris 2-4 rue Eugène Ruppert L-2453 Lussemburgo

Granducato di Lussemburgo Consiglio di amministrazione Sophie Mosnier (Independent Director- Presidente del Consiglio di

Amministrazione) Independent Director 45 rue de la Foret L-1534 Lussemburgo Granducato di Lussemburgo

Tracey McDermott (Independent Director) Independent Director

8 An der Uecht L-5371 Schuttrange

Granducato di Lussemburgo Giuseppe Lusignani (Director) Presidente

ARCA Fondi SGR S.p.A.

Via Disciplini 3 I-20123 Milano Italia

Alberto Zorzi (Director) Chief Investment Officer ARCA Fondi SGR S.p.A.

Via Disciplini 3 I-20123 Milano Italia

Francesco Frattola (Director) Chief Operating Officer ARCA Fondi SGR S.p.A.

Via Disciplini 3 I-20123 Milan Italia

Management Company Carne Global Fund Managers (Lussemburgo) S.A.

3, rue Jean Piret L-2350 Lussemburgo

Granducato di Lussemburgo

Consiglio di amministrazione della Management Company

John Alldis (Director, Presidente) Carne Global Fund Managers (Lussemburgo) S.A.

3, rue Jean Piret L-2350 Lussemburgo

Granducato di Lussemburgo William Blackwell (Director) Carne Global Fund Managers (Lussemburgo) S.A.

3, rue Jean Piret L-2350 Lussemburgo

Granducato di Lussemburgo David McGowan (Director)

Carne Group Chief Operating Officer Carne Global Financial Services Limited 2nd Floor, Block E, Iveagh Court

Harcourt Road Dublino 2 Irlanda

John Donohoe (Director)

Carne Group Chief Executive Officer Carne Global Financial Services Limited 2nd Floor, Block E, Iveagh Court

Harcourt Road Dublino 2 Irlanda

Veronica Buffoni (Director) Carne Global Fund Managers (Lussemburgo) S.A.

3, rue Jean Piret L-2350 Lussemburgo

Granducato di Lussemburgo Martin Dobbins (Director) Carne Global Fund Managers

(Lussemburgo) S.A. 3, rue Jean Piret L-2350 Lussemburgo

Granducato di Lussemburgo

(7)

Membri esecutivi della Management Company

Gestori degli investimenti

Christophe Douche (Conducting Officer) Responsabile Risk Management

Carne Global Fund Managers (Lussemburgo) S.A.

ARCA Fondi SGR S.p.A.

Via Disciplini 3 I-20123 Milano Italia

Pascal Dufour (Conducting Officer) UCIs, IT and Accounting

Carne Global Fund Managers (Lussemburgo) S.A.

Goldman Sachs Asset Management International

Plumtree Court, 25 Shoe Lane, Londra EC4A 4AU

Regno Unito

Cord Rodewald (Conducting Officer) Compliance and Compliance AML/CFT Carne Global Fund Managers

(Lussemburgo) S.A.

Distributore globale ARCA Fondi SGR S.p.A.

Via Disciplini 3 I-20123 Milano Italia

Ankit Jain (Conducting Officer) Valuation

Carne Global Fund Managers (Lussemburgo) S.A.

Agenti di pagamento

The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch,

Vertigo Building – Polaris, 2-4 rue Eugène Ruppert L-2453 Lussemburgo

Quentin Didier Gabriel (Conducting Officer) Portfolio Management

Carne Global Fund Managers (Lussemburgo) S.A.

Società di revisione Deloitte Audit S.à r.l.

20 Boulevard de Kockelscheuer L-1821 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo

Depositario

The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch

Vertigo Building – Polaris, 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo

Consulente legale sulla legge Lussemburghese

Arendt & Medernach S.A.

41A, Avenue John F. Kennedy L-2082 Lussemburgo

Granducato di Lussemburgo Agente amministrativo

The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch

Vertigo Building – Polaris, 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo

(8)

3. DEFINIZIONI

Legge del 1915 la legge lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle società commerciali e successive modifiche.

Legge del 1993 la legge lussemburghese del 5 aprile 1993 sul settore finanziario e successive modifiche.

Legge del 2004 la legge lussemburghese del 12 novembre 2004 sulla lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo e successive modifiche.

Regolamento 2010 AML/CFT

Regolamento del 1 febbraio 2010 del Gran Ducato del Lussemburgo che fornisce previsoini di dettaglio relative alla Legge del 2004.

Legge del 2010 la legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo del risparmio e successive modifiche.

Contratto di amministrazione

il contratto stipulato tra il Fondo, la Management Company e l'Agente amministrativo che disciplina la nomina dell'Agente amministrativo, con successive modifiche e integrazioni.

Agente

amministrativo

l'agente incaricato delle funzioni di amministrazione centrale, registrazione e trasferimento, nominato dalla Management Company ai sensi delle disposizioni della Legge del 2010 e del Contratto di amministrazione, come indicato nella sezione "Elenco indirizzi societari".

Regole AML/CFT le leggi e i regolamenti lussemburghesi relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, inclusi ma non limitati alla Legge del 2004, al Regolamento AML/CFT del 2010, al Regolamento CSSF N°12-02 del 14 dicembre 2012 sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e le circolari emanate dalla CSSF in tema di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo, inclusa ma non limitata alla Circolare CSSF 18/698 sull'autorizzazione e l'organizzazione dei gestori di fondi di investimento di diritto lussemburghese.

Relazione annuale la relazione pubblicata dal Fondo al termine dell'ultimo esercizio contabile ai sensi della Legge del 2010.

Statuto lo statuto del Fondo, come di volta in volta modificato.

Benchmark un parametro di riferimento (Benchmark) avente il significato di cui all'articolo 3(1)(3) del Regolamento Benchmark.

Amministratore di Benchmark

l'amministratore che ha il controllo sulle previsioni sui Benchmark in linea con l'articolo 3(1)(6) del Regolamento Benchmark.

(9)

Regolamento Benchmark

Consiglio di amministrazione Bruxelles I (rifusione)

il Regolamento (EU) 2016/1011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 8 giugno 2016 sugli indici utilizzati come Benchmark negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare le performance dei fondi di investimento, successivamente modificato e integrato.

il Consiglio di amministrazione del Fondo.

il Regolamento (UE) n. 1215/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione).

Giorno lavorativo qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte tutto il giorno per operazioni non automatizzate in Lussemburgo, così come nei paesi o nelle città eventualmente specificate per un Comparto o una Classe di azioni in un Supplemento.

Azioni a

Capitalizzazione

Azioni per le quali il Fondo non intende distribuire dividendi.

Giorno di conversione il giorno o i giorni in cui le Azioni Originali possono essere convertite in Azioni Nuove, che coincida con un Giorno di rimborso per le Azioni Originali e, laddove tale giorno non sia un Giorno di sottoscrizione per le Azioni Nuove, il giorno immediatamente successivo al Giorno di sottoscrizione per le Azioni Nuove, a condizione che l'Orario di cut-off per un Giorno di conversione sia antecedente all'Orario di cut-off per il rimborso delle Azioni Originali in tale Giorno di rimborso e l'Orario di cut-off per la sottoscrizione delle Azioni Nuove in tale Giorno di sottoscrizione. A scanso di equivoci, il Giorno di conversione potrà essere diverso per le Azioni Originali e le Azioni Nuove.

Commissione di conversione

una commissione che il Fondo può applicare alla conversione delle Azioni, pari alla differenza positiva, ove presente, tra la Commissione di sottoscrizione applicabile alle Azioni Nuove e la Commissione di sottoscrizione versata sulle Azioni Originali, ovvero un importo inferiore, come specificato per ciascuna Classe di azioni nel Supplemento, ove applicabile.

Modulo di conversione

i moduli e gli altri documenti, emessi o accettati dal Fondo di volta in volta, che l'investitore o il soggetto agente per conto dell'investitore è tenuto a compilare, firmare e restituire al Fondo o al suo agente, unitamente alla documentazione di supporto, al fine di richiedere la conversione della totalità o di parte delle Azioni detenute.

Legge CRS la legge lussemburghese del 18 dicembre 2015 che attua la direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

CSSF la Commission de Surveillance du Secteur Financier, l'autorità di vigilanza del Lussemburgo nel settore finanziario.

(10)

Orario di cut-off per ciascun Giorno di sottoscrizione, Giorno di rimborso o Giorno di conversione, la data e l'ora entro cui le richieste di sottoscrizione, rimborso o conversione devono essere ricevute dal Fondo, in linea di principio, come applicabile, per consentire l'elaborazione della richiesta, previa accettazione, facendo riferimento al Valore patrimoniale netto per Azione calcolato alla data del Giorno di sottoscrizione, del Giorno di rimborso o del Giorno di conversione, a seconda del caso. L'Orario di cut-off è specificato nel Supplemento per ciascun Comparto o ciascuna Classe di azioni.

Depositario la banca depositaria nominata dal Fondo ai sensi delle disposizioni della Legge del 2010 e del Contratto di depositario, come indicato nella sezione “Elenco indirizzi societari”.

Contratto di Depositario

il contratto stipulato tra il Fondo e il Depositario che disciplina la nomina del Depositario, come di volta in volta emendato o integrato.

Direttiva 2005/60/CE Direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, come di volta in volta emendata.

Direttiva 2013/34/UE Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio, come di volta in volta emendata.

Direttiva 2013/36/UE Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, come di volta in volta emendata.

Distressed debt securities

designano i titoli il cui emittente abbia omesso di effettuare un pagamento contrattuale alla scadenza, sia sottoposto a fallimento o procedura equivalente ovvero sia sottoposto a ristrutturazione involontaria del debito. Il Gestore degli investimenti sarà guidato dalle agenzie di rating, dal Credit Derivatives Determinations Committee dell'ISDA nonché da altri fornitori di dati esterni, ma potrà talvolta discostarsi dai loro pareri. In particolare, il Gestore degli investimenti non considererà quale segno di sofferenza la sospensione prevista dal contratto di pagamenti di cedole su strumenti aggiuntivi di classe 1 (Additional Tier 1), quali azioni privilegiate od obbligazioni contingent convertible. Qualora la politica d'investimento di un Comparto contempli il ricorso a distressed debt securities, tale Comparto non investirà generalmente più del 10% del suo patrimonio netto in distressed debt securities, salvo indicazioni diverse nel supplemento pertinente.

(11)

Azioni a distribuzione Azioni rispetto alle quali il Fondo intende distribuire dividendi e che conferiscono ai titolari il diritto al percepimento di tali dividendi, se e dove dichiarato dal Fondo.

Classi di azioni Duration Hedged

Classi di azioni rispetto alle quali è attuata una strategia di copertura, come descritto ulteriormente nel Prospetto. Le Classi di azioni Duration Hedged sono identificate nei Supplementi.

Distributori intermediari nominati dal Fondo o dal Distributore globale al fine della distribuzione delle Azioni.

Investitore idoneo un investitore che soddisfi tutti gli ulteriori requisiti di idoneità per un Comparto o una Classe di azioni specifici, come indicato nel Supplemento per il Comparto o la Classe di azioni pertinente.

ESMA l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

UE l'Unione europea.

EUR la valuta avente corso legale degli Stati membri dell'Unione Europea che adottano la moneta unica ai sensi del Trattato che istituisce la Comunità Europea, modificato dal Trattato sull'Unione europea.

FATCA le disposizioni contenute nello United States Hiring Incentives to Restore Employment (HIRE) Act del 18 marzo 2010, comunemente designato come Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).

Fondo feeder a seconda del contesto, un Comparto ovvero altro OICVM o un suo comparto che si qualifichi come fondo feeder ai sensi della Legge del 2010.

Fondo Sidera Funds SICAV

GDPR

Distributore globale

il Regolamento (EU) n°2016/679 del 27 aproiel 2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguado al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati.

l'agente di distribuzione globale, nominato dalla Management Company ai sensi delle disposizioni della Legge del 2010 e del Contratto di distribuzione globale, come indicato nella sezione

“Elenco indirizzi societari”.

Contratto di

distribuzione globale

il contratto stipulato tra la Management Company, il Fondo e il Distributore globale che disciplina la nomina del Distributore globale, come di volta in volta emendato o integrato.

High-on-High (HoH) il più elevato (corretto) valore patrimoniale netto per Azione (corretto per ogni precedente distribuzione di dividendi) registrato in qualunque precedente periodo di cristallizzazione (come indicato alla sezione 9.3 seguente).

(12)

Offerta iniziale il primo giorno o il periodo in cui o durante il quale le Azioni o una Classe di azioni saranno o sono state disponibili per la sottoscrizione.

Prezzo di Offerta iniziale

il prezzo a cui le Azioni possono essere sottoscritte in concomitanza con o durante l'Offerta iniziale.

Investitore istituzionale

un investitore istituzionale come definito dalla prassi amministrativa del CSSF.

Contratto di gestione degli investimenti

il contratto stipulato tra la Management Company, il Fondo e il Gestore degli investimenti che disciplina la nomina del Gestore degli investimenti, come di volta in volta emendato o integrato.

Gestore degli investimenti

i gestori degli investimenti nominati dalla Management Company ai sensi delle disposizioni della Legge del 2010 e del Contratto di gestione degli investimenti, come indicato nella sezione "Elenco indirizzi societari".

Convenzione di Lugano

La Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Commissione di gestione

la commissione pagabile dal Fondo a copertura delle attività della Management Company, del Gestore degli investimenti e del Distributore globale, come descritto nella sezione 9.2 (Commissione di gestione) del presente Prospetto.

Management

Company

la Management Company nominata dal Fondo ai sensi delle disposizioni della Legge del 2010 e del Contratto di Management Company, come indicato nella sezione “Elenco indirizzi societari”.

Contratto di Management Company

il contratto stipulato tra il Fondo e la Management Company che disciplina la nomina della Management Company, come di volta in volta emendato o integrato.

Fondo master a seconda del contesto, un Comparto ovvero altro OICVM o un suo comparto che si qualifichi come fondo master ai sensi della Legge del 2010.

MiFID II

Stati membri

Direttiva 2014/65/EU del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari, di modifica della Direttiva 2002/92/EC e della Direttiva 2011/61/EU, come di volta in volta emendata.

gli Stati membri dell'Unione Europea.

Strumento del mercato monetario

strumenti normalmente negoziati sul mercato monetario con caratteristiche di buona liquidità e un valore che può essere determinato con precisione in qualsiasi momento.

(13)

Valore patrimoniale netto

a seconda del contesto, il valore patrimoniale netto del Fondo, di un Comparto o di una Classe di azioni, determinato secondo le disposizioni contenute nel presente Prospetto.

Valore patrimoniale netto per Azione

il Valore patrimoniale netto di una Classe di azioni di un Comparto diviso per il numero totale di Azioni di tale Classe di azioni in circolazione alla data del Giorno di valutazione per il quale è calcolato il Valore patrimoniale netto per Azione.

Azioni Nuove le Azioni descritte nella sezione 7.6 (Conversione di azioni) del presente Prospetto.

OCSE l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico.

Azioni Originali le Azioni descritte nella sezione 7.6 (Conversione di azioni) del presente Prospetto.

Agenti di pagamento l'agente di pagamento nominato dal Fondo, come indicato nella sezione “Elenco indirizzi societari”.

Commissione di performance

la commissione che può essere dovuta al Gestore degli investimenti sulla base della performance di taluni Comparti o Classi di azioni, a seconda del caso, come descritto nella sezione 9.3 (Commissione di performance).

Soggetto non autorizzato

qualunque soggetto considerato come un Soggetto non autorizzato a giudizio del Consiglio di amministrazione, sulla base dei criteri definiti nello Statuto e nella sezione 7.10 (Soggetti non autorizzati) del Prospetto.

Investitore Professionale

un investirtore che si qualifica come "cliente professinale" con il significato di cui all'articolo 4(1)(10) della MiFID II ed il relativo Allegato II.

Prospetto il presente prospetto, inclusi tutti i Supplementi, come di volta in volta emendato.

RBO il registro dei titolari effettivi (registre des bénéficiaires effectifs) definito dalla Legge RBO.

Legge RBO la legge lussemburghese del 13 gennaio 2019 che istituisce il registro dei titolari effettivi.

Giorno di rimborso un Giorno di valutazione in cui le Azioni possono essere rimborsate dal Fondo a un Prezzo di rimborso determinato sulla base del Valore patrimoniale netto per Azione calcolato alla data del Giorno di valutazione. I Giorni di rimborso sono specificati nel Supplemento per ciascun Comparto o ciascuna Classe di azioni.

Commissione di rimborso

una commissione che il Fondo può applicare al rimborso delle Azioni, pari a una percentuale del Prezzo di rimborso o qualsivoglia altro importo specificato nel Supplemento per ciascun Comparto o Classe di azioni, a seconda del caso.

(14)

Modulo di rimborso i moduli e gli altri documenti, emessi o accettati dal Fondo di volta in volta, che l'investitore o il soggetto agente per conto dell'investitore è tenuto a compilare, firmare e restituire al Fondo o al suo agente, unitamente alla documentazione di supporto, al fine di richiedere il rimborso della totalità o di parte delle Azioni detenute.

Prezzo di rimborso il prezzo a cui il Fondo può rimborsare le Azioni in un Giorno di rimborso, come determinato per ciascun Comparto o ciascuna Classe di azioni sulla base del Valore patrimoniale netto per Azione in tale Giorno di rimborso e secondo le disposizioni del presente Prospetto.

Periodo di regolamento del rimborso

il periodo di tempo, come specificato nel Supplemento per ciascun Comparto o ciascuna Classe di azioni, entro la cui fine il Fondo provvederà generalmente a pagare il Prezzo di rimborso (al netto di eventuali Commissioni di rimborso) agli investitori che hanno richiesto il rimborso, ferme restando le ulteriori disposizioni del presente Prospetto.

Valuta di riferimento a seconda del contesto, (i) con riferimento al Fondo, l'euro, o (ii) con riferimento a un Comparto, la valuta in cui sono valutate e rendicontate le attività e le passività del Comparto, come specificato in ciascun Supplemento, o (iii) con riferimento a un Comparto o a una Classe di azioni, la valuta in cui sono denominate le Azioni di tale Comparto o Classe di azioni, come specificato in ciascun Supplemento.

Mercato regolamentato

un mercato regolamentato secondo la definizione di MiFID.

SFDR Regolamento UE 2019/2088 e successivi aggiornamenti relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari Relazione semestrale la relazione pubblicata dal Fondo al termine del primo semestre

dell'esercizio contabile in corso ai sensi della Legge del 2010.

Classe di azioni una classe di Azioni di un Comparto creata dal Consiglio di amministrazione, come descritto nella sezione 7.1 (Azioni, Comparti e Classi di Azioni) del presente Prospetto. Ai fini del presente Prospetto, ciascun Comparto sarà ritenuto comprensivo di almeno una Classe di azioni.

Azioni le azioni del Comparto o della Classe di azioni emesse dal Fondo.

Comparto un comparto del Fondo, come descritto nella sezione 7.1 (Azioni, Comparti e Classi di Azioni) del presente Prospetto.

Giorno di sottoscrizione

un Giorno di valutazione in cui gli investitori possono sottoscrivere le Azioni a un Prezzo di sottoscrizione determinato sulla base del Valore patrimoniale netto per Azione calcolato alla data del Giorno di valutazione. I Giorni di sottoscrizione sono specificati nel Supplemento per ciascun Comparto o ciascuna Classe di azioni.

(15)

Commissione di sottoscrizione

una commissione che il Fondo può applicare alla sottoscrizione delle Azioni, pari a una percentuale del Prezzo di sottoscrizione o qualsivoglia altro importo specificato nel Supplemento per ciascun Comparto o ciascuna Classe di azioni, a seconda del caso.

Modulo di sottoscrizione

i moduli e gli altri documenti, emessi o accettati dal Fondo di volta in volta, che l'investitore o il soggetto agente per conto dell'investitore è tenuto a compilare, firmare e restituire al Fondo o al suo agente, unitamente alla documentazione di supporto, al fine di presentare una richiesta iniziale e/o supplementare di sottoscrizione di Azioni.

Prezzo di sottoscrizione

il prezzo a cui gli investitori possono sottoscrivere Azioni in un Giorno di sottoscrizione, come determinato per ciascun Comparto o ciascuna Classe di azioni sulla base del Valore patrimoniale netto per Azione in tale Giorno di sottoscrizione e secondo le disposizioni del presente Prospetto.

Periodo di

regolamento della sottoscrizione

il periodo di tempo entro la cui fine il sottoscrittore è tenuto a versare il Prezzo di sottoscrizione (nonché l'eventuale Commissione di sottoscrizione) al Fondo. Il Periodo di regolamento della sottoscrizione è specificato nel Supplemento per ciascun Comparto o ciascuna Classe di azioni.

Supplemento il supplemento/i supplementi del presente Prospetto per ciascun Comparto specifico, che costituisce/ono parte del presente Prospetto.

Fattori di sostenibilità Tematiche ambientali, sociali e delle risorse, rispetto per i diritti umani, anti-corruzione

Rischio di sostenibilità

Un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verificasse, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento

Fattore di swing come definito nella sezione 8.2 (Procedura di valutazione) del presente Prospetto.

Soglia di swing come definito nella sezione 8.2 (Procedura di valutazione) del presente Prospetto.

Comparto target un Comparto in cui un altro Comparto ha investito ai sensi delle disposizioni del presente Prospetto.

Regolamento Taxonomy

Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro per facilitare gli investimenti sostenibili e SFDR, e successivi aggiornamenti.

Valori mobiliari azioni in società e altri titoli equivalenti ad azioni in società, obbligazioni e altre forme di debito cartolarizzato, nonché qualsivoglia altro titolo negoziabile recante il diritto di acquisire tali valori mobiliari mediante sottoscrizione o conversione.

(16)

OIC organismo d'investimento collettivo del risparmio, nell'accezione di cui all'articolo 1(2)(a) e (b) della direttiva sugli OICVM, consistente in un organismo di tipo aperto avente come unico oggetto l'investimento collettivo di capitale raccolto presso il pubblico, secondo il principio di ripartizione dei rischi, in valori mobiliari e altre attività finanziarie liquide.

OICVM organismo di investimento collettivo del risparmio in valori mobiliari.

Direttiva sugli OICVM la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (rifusione) e successive modificazioni.

Soggetto statunitense o US Person

qualunque soggetto che:

(i) sia un Soggetto statunitense ai sensi della Sezione 7701(a)(30) dell'US Internal Revenue Code del 1986, e successive modifiche, e dei Treasury Regulations promulgati conformemente;

(ii) sia un Soggetto statunitense ai sensi del Regulation S conformemente all'US Securities Act del 1933 (17 CFR

§ 230.902(k));

(iii) non sia un Soggetto non statunitense ai sensi del Rule 4.7 degli US Commodity Futures Trading Commission Regulations (17 CFR

§ 4.7(a)(1)(iv));

(iv) si trovi negli Stati Uniti ai sensi del Rule 202(a)(30)-1 conformemente all'US Investment Advisers Act del 1940, e successive modifiche; o

(v) sia qualsiasi trust, entità o altra struttura costituita allo scopo di autorizzare un Soggetto statunitense a investire nel Fondo.

Il termine “Soggetto statunitense” o “US Person” sarà interpretato di conseguenza.

Giorno di valutazione un Giorno lavorativo in cui è calcolato il Valore patrimoniale netto per Azione, come specificato nel Supplemento.

(17)

4. STRATEGIA D'INVESTIMENTO E RESTRIZIONI

Ciascun comparto dispone di una politica e un obiettivo d'investimento specifici, descritti nel presente Supplemento. Gli investimenti di ciascun Comparto devono osservare le disposizioni della Legge del 2010. Le restrizioni agli investimenti e le politiche d'investimento riportate nella presente sezione si applicano a tutti i Comparti, ferme restando eventuali disposizioni specifiche adottate per un Comparto, come descritto nel rispettivo Supplemento, ove applicabile. Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di imporre ulteriori linee guida sugli investimenti per ciascun Comparto, di volta in volta, ad esempio laddove sia necessario osservare leggi e regolamenti locali nei paesi in cui le Azioni sono distribuite. Agli effetti della presente sezione, ciascun Comparto va considerato un OVICM separato.

4.1 Investimenti autorizzati

Gli investimenti di ciascun Comparto devono includere solamente uno o più strumenti indicati di seguito.

(A) Valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario ammessi o negoziati in un Mercato regolamentato.

(B) Valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario negoziati in un altro mercato di uno Stato membro che sia regolamentato, riconosciuto, aperto al pubblico e regolarmente funzionante.

(C) Valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale su una borsa valori di uno Stato non membro (ovvero borse valori o altri mercati regolamentati di un qualsiasi paese in America, Europa, Africa, Asia e Oceania) o negoziati in un altro mercato di uno Stato non membro che sia uno Stato membro dell'OCSE o del Gruppo dei Venti (G20), la Repubblica di Singapore, la Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese, che sia regolamentato, riconosciuto, aperto al pubblico e regolarmente funzionante.

(D) Valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario di recente emissione, a condizione che le condizioni di emissione prevedano l'impegno a presentare una richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale su una borsa valori o alla negoziazione su un Mercato regolamentato o su un altro mercato regolamentato, come descritto ai paragrafi da (A) a (C) della presente sezione e che tale ammissione avvenga entro un anno dall'emissione.

(E) Quote di OICVM o altri OIC, costituiti o meno in uno Stato membro, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

(1) tali altri OIC siano autorizzati ai sensi di una legislazione che ne preveda l'assoggettamento a una supervisione considerata dalla CSSF come equivalente a quella stabilita dal diritto UE e che sia assicurata una sufficiente cooperazione tra le autorità;

(2) il livello di protezione garantito ai detentori di quote di detti OIC sia equivalente a quello offerto ai detentori di quote di un OICVM, e in particolare che le regole in materia di separazione patrimoniale, assunzione e concessione di prestiti e vendite allo scoperto di Valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario siano equivalenti ai requisiti della Direttiva sugli OICVM;

(18)

(3) le operazioni di tali altri OIC siano oggetto di relazioni semestrali e annuali che consentano di valutarne le attività e le passività, il reddito e la gestione nel periodo di riferimento; e

(4) non oltre il 10% del patrimonio dell'OICVM o altro OIC di cui è previsto l'acquisto di quote possa essere, in base ai loro documenti costitutivi, investito complessivamente in quote di altri OICVM o altri OIC.

(F) Depositi presso istituti di credito con sede legale in uno Stato membro o istituti di credito in paesi terzi, soggetti a norme prudenziali considerate dalla CSSF equivalenti a quelle stabilite dal diritto UE, che siano rimborsabili su richiesta o possano essere ritirati e abbiano una scadenza inferiore a dodici mesi.

(G) Strumenti finanziari derivati, compresi strumenti equivalenti regolati in contanti, quotati su una borsa valori o negoziati in un Mercato regolamentato o in un altro mercato regolamentato di cui ai paragrafi da (A) a (C) della presente sezione, o strumenti finanziari derivati negoziati over-the-counter (OTC), a condizione che:

(1) il sottostante sia costituito da attività elencate nella presente Sezione 4.1.1, inclusi strumenti con una o più caratteristiche di tali attività, e/o indici finanziari, tassi d'interesse, tassi di cambio o valute, nei quali un Comparto possa investire in conformità con il proprio obiettivo d'investimento;

(2) le controparti in caso di operazioni con strumenti derivati OTC siano istituti soggetti a vigilanza appartenenti alle categorie ammesse dalla CSSF; e (3) i derivati OTC siano oggetto di valutazioni attendibili e verificabili su base

giornaliera e possano essere venduti, liquidati o estinti in qualsiasi momento al loro valore equo, su iniziativa del Fondo, mediante operazioni di compensazione.

(H) Strumenti del mercato monetario diversi da quelli negoziati in un Mercato regolamentato o in un altro mercato in uno Stato non membro che sia regolamentato, riconosciuto, aperto al pubblico e regolarmente funzionante, purché l'emissione o l'emittente di tali strumenti siano anch'essi regolamentati ai fini della protezione degli investitori e del risparmio, e a che tali strumenti siano:

(1) emessi o garantiti da un ente centrale, regionale o locale, ovvero da una banca centrale di uno Stato membro, la Banca Centrale Europea, l'Unione europea o la Banca Europea per gli Investimenti, uno Stato non membro oppure, in caso di uno Stato federale, da uno dei membri che formano la federazione, o da un organismo internazionale di diritto pubblico a cui appartengono uno o più Stati membri;

(2) emessi da un organismo i cui titoli siano quotati su una borsa valori o negoziati su un Mercato regolamentato o su un altro mercato regolamentato di cui ai paragrafi da (A) a (C) della presente sezione;

(3) emessi o garantiti da un istituto soggetto a supervisione prudenziale secondo i criteri definiti dal diritto UE o da un istituto soggetto, e che si attiene, a norme prudenziali ritenute dalla CSSF non meno rigide di quelle previste dal diritto UE; oppure

(19)

(4) emessi da altri organismi, purché gli investimenti in tali strumenti finanziari siano soggetti a norme di salvaguardia degli investitori equipollenti a quelle definite nei paragrafi da (H)(1) a (H)(3) di questa sezione, a condizione che l'emittente sia una società il cui capitale e le cui riserve ammontino ad almeno EUR 10.000.000 e i cui bilanci siano diffusi e pubblicati in conformità alla direttiva 2013/34/UE e che si tratti di un'entità che, nel quadro di un gruppo di società comprendente una o più società quotate, si occupi del finanziamento del gruppo o del finanziamento di società attive in progetti di cartolarizzazione che beneficino di linee di credito bancarie.

Ciascun Comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in Valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario diversi da quelli identificati nei paragrafi da (A) a (D) e (H) della presente sezione.

Ciascun Comparto può detenere liquidità su base accessoria. Le attività liquide detenute a copertura dell'esposizione a strumenti finanziari derivati non sono soggette a questa limitazione. Ciascun Comparto può detenere attività liquide in via principale, a titolo eccezionale e temporaneo, laddove il Consiglio di amministrazione ritenga che ciò abbia luogo nell'interesse dei suoi investitori.

Ciascun Comparto può assumere prestiti fino al 10% del suo patrimonio netto a titolo temporaneo. I contratti di garanzia finanziaria a copertura dell'esposizione a strumenti finanziari derivati non sono considerati prestiti agli effetti della presente restrizione.

Ciascun Comparto può altresì acquistare valute estere mediante prestiti back-to-back.

Il Fondo può acquistare beni mobili e immobili che sono indispensabili per lo svolgimento diretto della sua attività. A tale scopo, ciascun Comparto può assumere prestiti fino al 10% del suo patrimonio netto. Tuttavia, l'importo complessivo dei prestiti assunti con tale finalità e di qualsivoglia altro prestito in via temporanea ammesso dalla sezione 4.1.4 di cui sopra non può superare il 15% del patrimonio netto del Comparto.

Ciascun Comparto potrà investire in azioni emesse da altri Comparti del Fondo (definiti Comparti target) a condizione che, durante il periodo d'investimento:

(A) il Comparto target non investa, a sua volta, nel Comparto investitore e non oltre il 10% del patrimonio del Comparto target possa essere investito in altri Comparti;

(B) i diritti di voto associati alle Azioni del Comparto target siano sospesi; e

(C) il valore delle Azioni del Comparto target non sia considerato per il calcolo del Valore patrimoniale netto del Fondo allo scopo di verificare la soglia minima di patrimonio netto imposta dalla Legge del 2010.

4.2 Investimenti preclusi

I Comparti non possono acquisire materie prime o metalli preziosi, né certificati rappresentativi degli stessi, o detenere opzioni, diritti o interessi sugli stessi.

Gli investimenti in strumenti di debito associati alla o garantiti dalla performance di materie prime o metalli preziosi non sono soggetti a questa restrizione.

(20)

Fatto salvo quanto riportato nella sezione 4.1.5, i Comparti non possono investire in beni immobili, né detenere opzioni, diritti o interessi su beni immobili. Gli investimenti in strumenti di debito associati alla o garantiti dalla performance di beni immobili o interessi in tali beni, così come le azioni o gli strumenti di debito emessi da società che investono in beni immobili o interessi in tali beni, non sono soggetti a questa restrizione.

I Comparti non possono concedere prestiti o garanzie a favore di terzi. Tale limitazione non impedirà a qualsivoglia Comparto di investire in Valori mobiliari, Strumenti del mercato monetario, quote di OICVM o altri OIC o strumenti finanziari derivati, come descritto nella sezione 4.1.1, che non siano stati interamente liberati. Inoltre, tale limitazione non impedirà a qualsivoglia Comparto di sottoscrivere contratti di pronto contro termine attivi e passivi e contratti di prestito titoli, come descritto nella successiva sezione 4.6 (Tecniche di gestione efficiente del portafoglio).

I Comparti non possono intraprendere la vendita allo scoperto di Valori mobiliari, Strumenti del mercato monetario, quote di OICVM o altri OIC o strumenti finanziari derivati, come descritto nella sezione 4.1.1.

4.3 Limiti di diversificazione dei rischi

Qualora un emittente o un organismo sia una persona giuridica con struttura multicomparto, e il patrimonio di ciascun comparto sia riservato esclusivamente agli investitori di tale comparto nonché a quei creditori i cui diritti derivino dalla costituzione, gestione e liquidazione di tale comparto, ogni comparto sarà considerato come un emittente od organismo separato ai fini dell'applicazione delle norme sulla diversificazione dei rischi.

Valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario

Nessun Comparto potrà acquistare altri Valori mobiliari o Strumenti del mercato monetario di un singolo emittente, qualora, contestualmente a tale acquisto:

(A) oltre il 10% del suo patrimonio netto sia costituito da Valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario di tale emittente; o

(B) il valore totale di tutti i Valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario di emittenti in cui il Comparto abbia investito oltre il 5% del suo patrimonio netto sia superiore al 40% del suo patrimonio netto.

Il limite del 10% di cui alla sezione 4.3.2, paragrafo (A) è esteso al 25% se riferito a titoli di debito con le caratteristiche richieste, emessi da un istituto finanziario con sede legale in uno Stato membro e che, in base alle norme vigenti, sia soggetto a specifico controllo pubblico al fine di proteggere i detentori di tali titoli di debito (“Covered Bond”). In particolare, i proventi derivanti dall'emissione di Covered Bond dovranno essere investiti, secondo le disposizioni di legge applicabili, in attività in grado di far fronte allerichieste collegate a tali titoli fino alla loro scadenza e che, in caso di fallimento dell'emittente, siano utilizzate in via prioritaria per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi maturati. Qualora un Comparto investa oltre il 5% del suo patrimonio netto in Covered Bond, il valore complessivo di questi investimenti non potrà superare l'80% del suo patrimonio netto. I Covered Bond non sono inclusi nel calcolo del limite del 40% di cui alla sezione 4.3.2, paragrafo (B).

(21)

Il limite del 10% previsto dalla sezione 4.3.2, paragrafo (A) è esteso al 35% se riferito a Valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro, dalle sue autorità locali, da qualsiasi Stato non membro o da un organismo pubblico internazionale di cui facciano parte uno o più Stati membri. Tali titoli non sono inclusi nel calcolo del limite del 40% di cui alla sezione 4.3.2, paragrafo (B).

Fatti salvi i limiti summenzionati, ciascun Comparto è autorizzato a investire, nel rispetto del principio della ripartizione dei rischi, sino al 100% del suo patrimonio netto in Valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro, da uno dei suoi enti locali, da uno Stato membro dell'OCSE o del Gruppo dei Venti (G20), dalla Repubblica di Singapore, dalla Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese o da un organismo internazionale a carattere pubblico a cui aderiscono uno o più Stati membri, a condizione che il Comparto detenga nel proprio portafoglio titoli provenienti da almeno sei diverse emissioni e che i titoli di una stessa emissione non rappresentino più del 30% del patrimonio netto del Comparto.

Strumenti finanziari derivati e tecniche di gestione efficiente del portafoglio

L'esposizione al rischio di controparte derivante da transazioni in derivati OTC e tecniche di gestione efficiente del portafoglio (come descritto di seguito) effettuata con un singolo soggetto a favore di un Comparto non potranno eccedere il 10% del patrimonio netto del Comparto, laddove la controparte sia un istituto di credito avente sede legale in uno Stato membro o un istituto di credito situato in un paese terzo soggetto a norme prudenziali considerate dalla CSSF equivalenti a quelle stabilite dal diritto UE, ovvero il 5% del patrimonio netto in altri casi.

Depositi bancari

Ciascun Comparto può investire fino al 20% del suo patrimonio netto in depositi effettuati presso un unico organismo.

Limiti combinati

Fermi restando i singoli limiti di cui alle sezioni 4.3.2, 4.3.6 e 4.3.7, un Comparto non potrà combinare, laddove ciò determini un'esposizione superiore al 20% del suo patrimonio netto a un unico organismo:

(A) investimenti in Valori mobiliari o Strumenti del mercato monetario emessi da tale organismo;

(B) depositi bancari effettuati presso tale organismo;

(C) esposizione al rischio di controparte derivante da strumenti finanziari derivati OTC e tecniche di gestione efficiente del portafoglio (come descritto successivamente) effettuata con tale organismo.

I limiti definiti nelle sezioni da 4.3.2 a 4.3.8 (esclusa la sezione 4.3.5) non possono essere combinati: gli investimenti in Valori mobiliari o Strumenti del mercato monetario, i depositi bancari e l'esposizione al rischio di controparte derivante da strumenti finanziari derivati OTC e tecniche di gestione efficiente del portafoglio, emessi da o effettuati presso un singolo emittente od organismo, ciascuno secondo i limiti definiti nelle sezioni da 4.3.2 a 4.3.8 (esclusa la sezione 4.3.5) non possono superare complessivamente il 35% del patrimonio netto del Comparto.

(22)

Ai fini dei limiti combinati di cui alle sezioni 4.3.8 e 4.3.9, gli emittenti o gli organismi che sono parte dello stesso gruppo di società sono considerati un unico emittente od organismo. Un gruppo di società comprende tutte le società incluse nello stesso gruppo per scopi di contabilità consolidata, come definito ai sensi della direttiva 2013/34/UE o ai sensi dei principi contabili internazionali riconosciuti.

Comparti che replicano indici

Fatti salvi i limiti indicati alla seguente sezione 4.4 (Limiti di controllo), i limiti di cui alla sezione 4.3.2 vengono incrementati fino al 20% per gli investimenti in Valori mobiliari o Strumenti del mercato monetario emessi da uno stesso emittente qualora l'obiettivo d'investimento del Comparto sia quello di replicare la composizione di un particolare indice azionario od obbligazionario riconosciuto dalla CSSF.

Il limite del 20% di cui alla precedente sezione viene incrementato al 35% laddove tale incremento sia giustificato da eccezionali condizioni di mercato, in particolare nei mercati regolamentati in cui specifici Valori mobiliari o Strumenti del mercato monetario sono predominanti, a condizione che qualsiasi investimento fino a tale limite del 35%

sia ammesso unicamente per un singolo emittente.

Un indice finanziario deve soddisfare stabilmente le seguenti condizioni: la sua composizione è diversificata secondo i limiti di cui alle sezioni 4.3.11 e 4.3.12; l'indice costituisce un Benchmark adeguato per il mercato cui fa riferimento; l'indice è pubblicato in maniera adeguata. Ulteriori dettagli e integrazioni in merito a tali condizioni sono contenuti nelle normative e nelle direttive emanate di volta in volta dalla CSSF.

Azioni o quote di OICVM o altri OIC

Fatte salve disposizioni diverse contenute nel rispettivo Supplemento, nessun Comparto può investire complessivamente più del 10% del suo patrimonio netto in quote di OICVM o altri OIC, come specificato nel rispettivo Supplemento.

Laddove il Supplemento indichi la possibilità per un Comparto di investire complessivamente più del 10% del suo patrimonio netto in quote di OICVM o altri OIC, si applicherà quanto segue:

(A) gli investimenti in quote di un singolo OICVM o altro OIC non potranno superare il 20% del patrimonio netto del Comparto;

(B) gli investimenti in quote di altri OIC non potranno superare complessivamente il 30% patrimoniale netto del Comparto.

Le attività sottostanti dell'OICVM o altro OIC in cui il Comparto investe non devono essere abbinate a qualsivoglia altro investimento diretto o indiretto del Comparto in tali attività ai fini dei limiti descritti nella precedente sezione 4.3 (Limiti di diversificazione dei rischi).

Se un Comparto investe in quote di OICVM o altri OIC gestiti, direttamente o attraverso delega, dal Gestore degli investimenti, dalla Management Company o da un'altra società legata al Gestore degli investimenti o alla Management Companyper effetto di una gestione o di un controllo comune o di una considerevole partecipazione diretta o indiretta, il Gestore degli investimenti, la Management Companyo tale altra società non potrà addebitare commissioni di sottoscrizione, rimborso o gestione del portafoglio agli investimenti del Comparto nelle quote di tali OICVM e/o altri OIC.

(23)

Laddove un Comparto investa una quota significativa del suo patrimonio in OICVM o altri OIC, il Supplemento indicherà il livello massimo delle commissioni di gestione che possono essere addebitate al Comparto stesso nonché all'OICVM o altro OIC in cui intende investire. Il Fondo indicherà nella Relazione annuale la proporzione massima di commissioni di gestione addebitate al Comparto stesso nonché all'OICVM o altro OIC in cui il Comparto investe.

Ciascun Comparto può, fatte salve le condizioni previste nello Statuto e nel presente Prospetto, sottoscrivere, acquisire e/o detenere titoli di uno o più Comparti del Fondo senza che il Fondo sia soggetto ai requisiti della Legge del 1915 in relazione alla sottoscrizione, acquisizione e/o partecipazione da parte di una società delle proprie Azioni, a condizione tuttavia che:

(A) il Comparto target non investa, a sua volta, nel Comparto investito in questo Comparto target;

(B) non più del 10% delle attività del Comparto target la cui acquisizione è contemplata possa, ai sensi dello Statuto, essere investito complessivamente in quote di altri Comparti target dello stesso Comparto;

(C) i diritti di voto, se del caso, connessi ai titoli in questione siano sospesi fintanto che sono detenuti dal Comparto interessato e fatta salva la corretta elaborazione nei conti e nelle relazioni periodiche; e

(D) in ogni caso, fintanto che questi titoli sono detenuti dal Fondo, il loro valore non sarà preso in considerazione per il calcolo del patrimonio netto del Fondo ai fini della verifica della soglia minima del patrimonio netto imposto dalla Legge 2010;

(E) non vi sia alcuna duplicazione delle commissioni di gestione / sottoscrizione o riacquisto tra quelle a livello del Comparto del Fondo che ha investito nel Comparto target e questo Comparto target.

Deroga

Nei primi sei (6) mesi dopo il lancio, i Comparti nuovi possono derogare dai limiti indicati nella precedente sezione 4.3 (Limiti di diversificazione dei rischi), a condizione che il principio di ripartizione dei rischi sia osservato.

4.4 Limiti di controllo

Il Comparto non può acquisire una quantità di azioni con diritto di voto tale da consentire al Fondo di esercitare un controllo legale o di gestione ovvero un'influenza rilevante sulla gestione dell'emittente.

Il Fondo non può acquisire oltre il 10% delle azioni senza diritto di voto in circolazione di uno stesso emittente.

Il Fondo non può acquisire più del:

(A) 10% dei titoli di debito in circolazione di uno stesso emittente;

(B) 10% degli Strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente; oppure (C) 25% delle quote in circolazione di uno stesso OICVM e/o altro OIC.

(24)

I limiti stabiliti nella sezione 4.4.3 potranno essere disattesi qualora al momento dell'acquisto non sia possibile calcolare il valore lordo dei titoli di debito o degli Strumenti del mercato monetario, oppure il valore netto degli strumenti emessi.

I limiti definiti nelle sezioni da 4.4.1 a 4.4.3 non si applicano relativamente a:

(A) Valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro o dalle sue autorità locali;

(B) Valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato non membro;

(C) Valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario emessi da organismi pubblici internazionali cui appartengono uno o più Stati membri;

(D) azioni rappresentative del capitale di una società costituita od organizzata ai sensi delle leggi di uno Stato non membro, purché: (i) tale società investa le sue attività principalmente in titoli di emittenti aventi sede legale in tale Stato; (ii) in conformità alle leggi di tale Stato, una partecipazione del Comparto interessato nel capitale di detta società costituisca l'unica possibile modalità di acquisto di titoli di emittenti di quello Stato; e (iii) la politica d'investimento di tale società rispetti le restrizioni di cui alla precedente sezione 4.3 (Limiti di diversificazione dei rischi) (escluse le sezioni 4.3.5 e da 4.3.11 a 4.3.13) e alle sezioni da 4.4.1 a 4.4.3; e

(E) azioni detenute dal Fondo nel capitale di società consociate che svolgono attività di gestione, consulenza o marketing nel paese in cui ha sede la consociata, con riferimento al rimborso di azioni su richiesta degli azionisti ed esclusivamente per loro conto.

4.5 Strumenti finanziari derivati Informazioni generali

Ciascun Comparto può fare uso di strumenti finanziari derivati quali opzioni, contratti future e forward e swap ovvero qualsivoglia variante o combinazione di tali strumenti, per fini di copertura o investimento, nel rispetto delle condizioni riportate nella presente sezione 4 nonché dell'obiettivo e della politica d'investimento del Comparto, come definito nel rispettivo Supplemento. L'utilizzo di strumenti finanziari derivati non deve in alcun caso fare deviare il Comparto dal suo obiettivo d'investimento.

Gli strumenti finanziari derivati impiegati dai Comparti possono includere, senza limitazioni, le seguenti categorie di strumenti.

(A) Opzioni: un'opzione è un contratto che conferisce all'acquirente, previo versamento di una commissione o di un premio, il diritto ma non l'obbligo di acquistare o vendere una quantità specificata di un certo sottostante a un prezzo pattuito (il prezzo di esercizio o strike price) entro o alla scadenza del contratto. Un'opzione call ha per oggetto un acquisto, mentre un'opzione put ha per oggetto una vendita.

(B) Contratti future: un contratto future è un contratto per l'acquisto o la vendita di una quantità definita di titoli, valute, indici (inclusi indici di commodity idonei) o altre attività a una specifica data futura e a un prezzo prefissato.

(25)

(C) Contratti forward: un contratto forward è un contratto bilaterale personalizzato, avente per oggetto lo scambio di asset o flussi di cassa a una data di regolamento futura specificata prefissata e a un prezzo a termine convenuto alla data di negoziazione. Una parte del contratto forward è l'acquirente (long), il quale accetta di versare il prezzo a termine alla data di regolamento; l'altra parte è il venditore (short), il quale accetta di ricevere il prezzo a termine.

(D) Swap su tassi d'interesse: uno swap su tassi d'interesse è un contratto avente per oggetto lo scambio di flussi di cassa su tassi d'interesse, calcolati su un capitale figurativo, a intervalli specificati (date di pagamento) durante la permanenza in essere del contratto.

(E) Swaption: una swaption è un contratto che conferisce all'acquirente, a fronte del pagamento di una commissione o di un premio, il diritto ma non l'obbligo di concludere uno swap su tassi d'interesse a un tasso d'interesse attuale, entro un intervallo di tempo specificato.

(F) Credit default swap: un credit default swap, o CDS, è un contratto derivato di credito che offre all'acquirente protezione (generalmente il totale recupero), nel caso in cui l'ente o l'obbligazione di riferimento divenga insolvente o subisca un evento creditizio.

In cambio, il venditore del CDS percepisce dall'acquirente una commissione periodica, chiamata spread.

(G) Total return swap: un total return swap è un contratto in cui una parte (total return payer) trasferisce l'intera performance economica di un'obbligazione di riferimento all'altra parte (total return receiver). L'intera performance economica include i proventi derivanti da interessi e commissioni, i profitti o le perdite di mercato, nonché le perdite creditizie.

(H) Contratti finanziari differenziali (o CFD): un contratto finanziario differenziale, o CFD, è un contratto tra due parti in cui una parte corrisponde all'altra la variazione di prezzo di un'attività sottostante. A seconda della direzione di oscillazione del prezzo, una parte versa all'altra la differenza intervenuta tra il momento di conclusione del contratto e il momento di cessazione.

Ciascun Comparto deve detenere in qualsiasi momento attività liquide sufficienti per coprire i propri obblighi finanziari connessi agli strumenti finanziari derivati impiegati.

L'esposizione complessiva di un Comparto agli strumenti finanziari derivati e alle tecniche di gestione efficiente del portafoglio non deve eccedere il Valore patrimoniale netto del Comparto, come descritto con maggiori dettagli nella sezione 4.8 (Limiti di esposizione globale) più sotto.

L'esposizione di un Comparto ad attività sottostanti facenti capo a strumenti finanziari derivati, unita a eventuali investimenti diretti in tali attività, non può eccedere complessivamente i limiti di investimento di cui alla sezione 4.3 (Limiti di diversificazione ) più sopra. Ciononostante, qualora un Comparto investa in strumenti finanziari derivati che riproducono indici finanziari (come descritto nella sezione 4.5.3), l'esposizione del Comparto alle attività sottostanti degli indici finanziari non va combinata con eventuali investimenti diretti o indiretti del Comparto in tali attività ai fini dei limiti definiti nella sezione 4.3 (Limiti di diversificazione ) più sopra.

Laddove un Valore mobiliare o uno Strumento del mercato monetario integri uno strumento finanziario derivato, quest'ultimo dovrà essere preso in considerazione ai fini dell'osservanza delle norme in materia di diversificazione dei rischi, dei limiti di esposizione complessiva e dei requisiti di divulgazione di cui alla presente sezione 4 applicabili agli strumenti finanziari derivati.

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