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UNIVERSITA’ DI PISA

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Academic year: 2021

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UNIVERSITA’ DI PISA

Dipartimento di Giurisprudenza

Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza

Tesi di laurea

IL FINANZIAMENTO PUBBLICO ALLE CONFESSIONI

RELIGIOSE E L’OTTO PER MILLE: SPUNTI DI

RIFLESSIONE E RILIEVI CRITICI

Il Candidato

Il Relatore

Valeria Gesualdi Chiar.

mo

Prof. Pierluigi Consorti

(2)

I

“Mi domando, disse, se le stelle sono illuminate perché ognuno possa un giorno trovare la sua” Il Piccolo Principe, Antoine de Saint-Exupéry

(3)

II

INDICE

Prefazione

………..p. V

CAPITOLO 1

Il finanziamento pubblico alle Confessioni religiose

§ 1.1. Le sovvenzioni statali alla Chiesa cattolica dal 1948 al 1929………p. 1 § 1.2. I finanziamenti pubblici nella prospettiva della Carta Costituzionale………..” 9 § 1.3. L’Accordo di Villa Madama e la legge 20 maggio 1985 n. 222……….” 14 § 1.4. Le forme di finanziamento diretto: retribuzione degli insegnati di religione cattolica, remunerazione dei cappellani in servizio presso le forze armate, gli istituti di detenzione e pena e le strutture ospedaliere, assegnazione di contributi per l’edilizia di culto………...” 29 § 1.5. Le forme di finanziamento indiretto: buoni scuola, contributi a favore degli oratori, il cinque per mille……….” 39 § 1.6. L’iter legislativo delle agevolazioni tributarie dall’Ici alla Iuc………..” 46

(4)

III

CAPITOLO 2

L’otto per mille: una forma di finanziamento diretto alle

confessioni religiose

§ 2.1. La nascita dell’otto per mille………..p. 56 § 2.2. Le finalità d’impiego dell’otto per mille……….” 69 § 2.3. La visuale dell’istituto in ambito dottrinario e giurisprudenziale………...” 76 § 2.4. Differenze con l’istituto del cinque per mille………..” 81 § 2.5. Cenni di diritto comparato………...” 86

CAPITOLO 3

L’otto per mille alla luce delle recenti deliberazioni della

Corte dei conti: spunti per una riflessione

§ 3.1. Il sistema dell’otto per mille al vaglio della Corte dei conti………..p. 91 § 3.2. L’incremento del gettito erariale nel corso degli anni……….” 95 §3.3. L’assegnazione dei fondi derivanti dalle scelte non espresse………” 104 § 3.4. L’utilizzo delle risorse da parte delle confessioni religiose ed il controllo sulla gestione………” 111 § 3.5. La quota dell’otto per mille di competenza statale…………” 121 § 3.6. Alcune valutazioni conclusive………...” 134

(5)

IV

Allegato

……….” 141

Bibliografia

………...………....” 145

Pronunce giurisprudenziali

………....” 155

Altre fonti

……….” 157

Sitografia

……….….” 158

(6)

V

Prefazione

Con la deliberazione n. 16 del 2014, la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti ha approvato una densa ed articolata relazione sulla destinazione e gestione dell’otto per mille dell’Irpef, cercando di evidenziare le criticità ed i limiti oggettivi di un istituto che, a suo dire, con il passare del tempo, sembra aver perduto la sua connotazione originaria.

L’analisi della Corte, efficientemente argomentata e motivata, è giunta a conclusioni molto precise, con la disapprovazione di una procedura che presenta ormai una serie di contraddizioni, per le quali la stessa magistratura contabile ha chiesto alle amministrazioni pubbliche interessate l’adozione, entro sei mesi, di misure finalizzate alla rimozione dei rilievi formulati.

In altre parole, nessun aspetto critico del sistema è stato trascurato e la dottrina, in relazione alla specifica funzione esercitata dalla Corte in materia, si è divisa fra chi ha considerato tale intervento eccedente le sue competenze e chi invece lo ha ritenuto in linea con il suo compito.

La tematica, alquanto complessa, ha consentito di esplorare il vasto ambito del finanziamento pubblico alle confessioni religiose, la cui origine risiede nella volontà, mai venuta meno, da parte dello Stato, di promuovere il soddisfacimento dei bisogni religiosi della popolazione, considerati da sempre meritevoli di tutela.

Dopo aver delineato i tratti essenziali, attraverso i quali lo Stato italiano è intervenuto a favore della Chiesa cattolica (i c.d. supplementi di congrua), senza tralasciare di considerare le profonde innovazioni introdotte, in materia religiosa, dalla Costituzione, punto di arrivo, o di partenza, che dir si voglia, è rappresentato dalla riforma concordataria del 1984, che ha profondamente rinnovato l’organizzazione della spesa pubblica religiosa.

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VI La legge 20 maggio 1985, n. 222, recante “Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolica in servizio nelle diocesi”, ha introdotto infatti due inedite forme di finanziamento: le erogazioni volontarie dei cittadini e l’otto per mille.

Mentre la prima è considerata una forma di finanziamento indiretta, rinunciando lo Stato a percepire una parte dell’imposta sul reddito dei cittadini, la seconda è invece definita come forma di finanziamento diretta, in quanto lo Stato devolve un determinato importo a favore della Chiesa cattolica.

Il presente lavoro si occupa di analizzare, nello specifico, il sistema dell’otto per mille, non prima di aver delineato, seppur brevemente, le ulteriori forme di finanziamento pubblico, sia dirette che indirette, che lo Stato eroga a favore delle confessioni religiose, ponendo una particolare attenzione al meccanismo del cinque per mille, modulato sul sistema dell’otto per mille.

L’otto per mille rappresenta un istituto decisamente singolare, capace di convogliare da un lato, il finanziamento di determinate attività, considerate socialmente rilevanti dal punto di vista religioso e dall’altro, la libera scelta dei cittadini, nello specifico dei contribuenti, i quali ogni anno sono chiamati a decidere, in sede di dichiarazione dei redditi, se destinare, una quota parte, nello specifico l’otto per mille, del gettito complessivo Irpef, a favore dello Stato o della Chiesa cattolica.

Questo sistema, nato per far fronte alle esigenze della Chiesa cattolica, con il tempo è stato progressivamente esteso anche ad altre confessioni religiose, aventi stipulato un’intesa con lo Stato.

Sebbene l’otto per mille sia stato oggetto di grandi entusiasmi sin dalla nascita ed ancora oggi sia presentato, da una parte della dottrina, come un sistema valido e costituzionalmente conforme, in

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VII realtà, la sua concreta applicazione, ha fatto emergere numerose perplessità.

Perplessità scaturenti da alcuni peculiari profili, che ne caratterizzano il funzionamento, come il riparto delle scelte non espresse sulla base delle scelte espresse, l’aumento delle risorse a disposizione delle confessioni religiose, la discutibile gestione della quota dell’otto per mille di competenza statale.

Le problematiche, relative all’otto per mille, hanno portato non solo la giurisprudenza nazionale ed europea ad occuparsi della questione, ritenendo sostanzialmente legittimo il funzionamento del sistema, ma hanno suscitato anche una riflessione da parte della Corte dei conti nella deliberazione n. 16 del 2014 sopra citata.

Dopo aver posto le premesse, relative alla specifica funzione esercitata dai magistrati contabili in materia, il prosieguo della trattazione viene dedicato ad un’analisi attenta e critica, sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte stessa, sul sistema dell’otto per mille, al fine di metterne in evidenza luci ed ombre, nella prospettiva di un suo eventuale miglioramento.

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