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Proposta della III Commissione permanente GOVERNO DEL TERRI TOR IO

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Academic year: 2022

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1

REGIONE MARCHE Assemblea legislativa

Proposta della III Commissione permanente

GOVERNO DEL TERRI TOR IO, AMBI ENTE E PAESAGGIO

(Seduta del 21 giugno 2021)

Relatore di maggioranza: L

UCA

S

ERFILIPPI

Relatore di minoranza: A

NNA

C

ASINI __________

sulle proposte di legge:

N. 46 (TESTO BASE) a iniziativa della Giunta regionale presentata in data 28 aprile 2021

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIGENERAZIONE URBANA E ATTIVITÀ EDILIZIA. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 NOVEMBRE 2011, N. 22 E ALLA LEGGE REGIONALE 8 OTTO- BRE 2009, N. 22

N. 30 a iniziativa dei Consiglieri Latini, Pasqui, Marcozzi, Rossi presentata in data 4 marzo 2021

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 23 NOVEMBRE 2011, N. 22

"NORME IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA SOSTENIBILE E ASSETTO IDRO- GEOLOGICO E MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 5 AGOSTO 1992, N. 34 ‘NORME IN MATERIA URBANISTICA, PAESAGGISTICA E DI ASSETTO DEL TERRITORIO’ E 8 OTTOBRE 2009, N. 22 ‘INTERVENTI DELLA REGIONE PER IL RIAVVIO DELLE ATTIVITÀ EDILIZIE AL FINE DI FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICA, DIFENDERE L'OCCUPAZIONE, MIGLIO- RARE LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI E PROMUOVERE TECNICHE DI EDILIZIA SOSTENI- BILE’”

(Abbinate ai sensi dell’articolo 89 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell’Assemblea legislativa)

(2)

2 Testo base: proposta di legge n. 46

Art. 1

(Modifica all’articolo 1 della l.r. 22/2011) 1. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regio- nali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urba- nistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, mi- gliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tec- niche di edilizia sostenibile") è sostituita dalla se- guente:

“e) definire strategie integrate di rigenerazione ur- bana, intese come complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed edilizie concer- nenti aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o so- cio-economico, che non determinino consumo di suolo, realizzate secondo metodologie e tec- niche di sostenibilità ambientale, rinaturalizza- zione dei suoli consumati in modo reversibile, recupero dei servizi ecosistemici persi, deim- permeabilizzazione, bonifica, innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodi- versità urbana;”.

Art. 2

(Modifiche all’articolo 11 della l.r. 22/2011) 1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 22/2011 è sostituita dalla seguente:

“b) possono essere sempre adottati nuovi PRG o varianti ai PRG vigenti, se finalizzati alla ridu- zione delle previsioni di espansione delle aree edificabili ovvero al recupero di aree urbane de- gradate, anche mediante strategie integrate di rigenerazione urbana di cui alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 1, ovvero oggetto di bo- nifica ambientale. Per tali varianti non si applica quanto stabilito dal comma 9 dell’articolo 26 bis della l.r. 34/1992.”.

2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 22/2011, come modificata dal comma 1, è aggiunta la seguente:

“b bis) per le finalità di cui alla lettera b), i Comuni effettuano una ricognizione finalizzata a indivi- duare le aree degradate la cui criticità è legata ad aspetti che pregiudicano la sicurezza, la sa- lubrità, l’integrità ambientale e il decoro urbani- stico-edilizio. Di tale ricognizione, nonché degli

Testo modificato dalla Commissione Art. 1

(Modifica all’articolo 1 della l.r. 22/2011) 1. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regio- nali 5 agosto 1992, n. 34 “Norme in materia urba- nistica, paesaggistica e di assetto del territorio” e 8 ottobre 2009, n. 22 “Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, mi- gliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tec- niche di edilizia sostenibile”) è sostituita dalla se- guente:

“e) definire strategie integrate di rigenerazione ur- bana, intese come complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed edilizie concer- nenti aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o so- cio-economico, che non determinino consumo di suolo, realizzate secondo metodologie e tec- niche di sostenibilità ambientale, rinaturalizza- zione dei suoli consumati in modo reversibile, recupero dei servizi ecosistemici persi, deim- permeabilizzazione, bonifica, innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodi- versità urbana, finalizzate alla priorità del riuso;”.

Art. 2

(Modifiche all’articolo 11 della l.r. 22/2011) 1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 22/2011 è sostituita dalla seguente:

“b) possono essere sempre adottati nuovi PRG o varianti ai PRG vigenti, se finalizzati alla ridu- zione delle previsioni di espansione delle aree edificabili ovvero al recupero di aree urbane de- gradate, anche mediante strategie integrate di rigenerazione urbana di cui alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 1, ovvero e oggetto di bo- nifica ambientale. Per tali varianti non si applica quanto stabilito dal comma 9 dell’articolo 26 bis della l.r. 34/1992.”.

2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 22/2011, come modificata dal comma 1, è aggiunta la seguente:

“b bis) per le finalità di cui alla lettera b), i Comuni effettuano una ricognizione finalizzata a indivi- duare le aree degradate la cui criticità è legata ad aspetti che pregiudicano la sicurezza, la sa- lubrità, l’integrità ambientale e il decoro urbani- stico-edilizio. Di tale ricognizione, nonché degli

(3)

3 obiettivi e delle azioni finalizzate alla rigenera- zione urbana, sono portati a conoscenza i sog- getti pubblici e privati potenzialmente interes- sati. A seguito di tale ricognizione, i Comuni in- dividuano gli ambiti oggetto di interventi di rige- nerazione urbana, per i quali, ai sensi della let- tera d) del comma 1 dell’articolo 3 del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposi- zioni legislative e regolamentari in materia edi- lizia), sono previsti ampliamenti fino al 20 per cento della volumetria esistente da demolire, da attuarsi anche nell’ambito degli accordi di cui agli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di proce- dimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e delle deroghe di cui all’articolo 14 del medesimo d.p.r.

380/2001, nei limiti ivi previsti.”.

Art. 3

(Modifica all’articolo 2 della l.r. 22/2009) 1. Dopo il comma 8 bis dell’articolo 2 della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile) è ag- giunto il seguente:

“8 ter. Gli interventi di cui al presente articolo, necessari per l’adeguamento alla normativa antisi- smica e sull’accessibilità, nonché per l’installa- zione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico, costituiscono interventi di ristruttura- zione edilizia di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Te- sto unico delle disposizioni legislative e regola- mentari in materia edilizia).”.

Art. 4

(Invarianza finanziaria)

1. Dall’applicazione di questa legge non deri- vano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si prov- vede con le risorse umane, strumentali e finanzia- rie previste dalla legislazione vigente.

obiettivi e delle azioni finalizzate alla rigenera- zione urbana, sono portati a conoscenza i sog- getti pubblici e privati potenzialmente interes- sati. A seguito di tale ricognizione, i Comuni in- dividuano gli ambiti oggetto di interventi di rige- nerazione urbana, per i quali, ai sensi della let- tera d) del comma 1 dell’articolo 3 del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposi- zioni legislative e regolamentari in materia edi- lizia), sono previsti ampliamenti fino al 20 per cento della volumetria esistente da demolire, da attuarsi anche nell’ambito degli accordi di cui agli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di proce- dimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e delle deroghe di cui all’articolo 14 del medesimo d.p.r.

380/2001, nei limiti ivi previsti.”.

Art. 3

(Modifica all’articolo 2 della l.r. 22/2009) 1. Dopo il comma 8 bis dell’articolo 2 della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile) è ag- giunto il seguente:

“8 ter. Gli interventi di cui al presente previsti in questo articolo, necessari per l’adeguamento garantire il rispetto della alla normativa antisi- smica e sull’accessibilità, nonché per l’installa- zione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico, costituiscono interventi di ristruttura- zione edilizia di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Te- sto unico delle disposizioni legislative e regola- mentari in materia edilizia).”.

Art. 4

(Invarianza finanziaria) Identico

(4)

4 Testo proposta di legge n. 30

Art. 1

(Modifica all’articolo 1 della l.r. 22/2011) 1. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge regio- nale 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio” e 8 ottobre 2009, n. 22 “Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile”) è sostituito dal seguente:

“1. Allo scopo di assicurare un'adeguata tutela del territorio regionale, questa legge detta norme per la rigenerazione e riqualificazione urbana so- stenibile e per l'assetto idrogeologico.”.

Art. 2

(Modifica all’articolo 2 della l.r. 22/2011) 1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 22/2011 è sostituita dal seguente:

“c) individua in via preliminare le aree che neces- sitano di trasformazione, riqualificazione e rige- nerazione urbana anche ai fini di attivare pro- grammi e progetti di housing sociale.”.

Art. 3

(Modifica all’articolo 11 della l.r. 22/2011) 1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 22/2011 è sostituita dalla seguente:

“b) possono essere sempre adottati nuovi PRG o varianti ai PRG vigenti, se finalizzati alla ridu- zione delle previsioni di espansione delle aree edificabili ovvero al recupero di aree urbane de- gradate, anche mediante la realizzazione di in- terventi di rigenerazione urbana di cui all’arti- colo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Pre- sidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e re- golamentari in materia edilizia) ovvero oggetto di bonifica ambientale. Per tali varianti non si applica quanto stabilito dall’articolo 26 bis, comma 9, della l.r. 34/1992.”.

Art. 4

(Modifica all’articolo 4 della l.r. 22/2009) 1. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 4 della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al

(5)

5 fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile) è in- serito il seguente:

“2 ter. Gli interventi di cui alla presente legge costituiscono interventi di riqualificazione e rigene- razione urbana di cui all’articolo 3, comma 1, let- tera d), del decreto del Presidente della Repub- blica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle di- sposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).”.

Art. 5

(Invarianza finanziaria)

1. Dall’applicazione di questa legge non deri- vano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione di provvede con le risorse umane, strumentali e fi- nanziarie previste dalla legislazione vigente.

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