• Non ci sono risultati.

Proposta della III Commissione permanente GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE E PAESAGGIO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Proposta della III Commissione permanente GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE E PAESAGGIO"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA COMMISSIONI

1

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

Proposta della III Commissione permanente

GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE E PAESAGGIO (Seduta del 10 dicembre 2020)

Relatore di maggioranza:

P

IERPAOLO

B

ORRONI

Relatore di minoranza:

A

NNA

C

ASINI

__________

sulla proposta di legge n. 7

a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Casini, Vitri, Santarelli, Serfilippi, Antonini, Assenti, Borroni, Rossi

presentata in data 9 dicembre 2020

______

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 23 NOVEMBRE 2011, N. 22 “NORME IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA SOSTENIB ILE E ASSETTO IDROGEOLOGICO E MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 5 AGOSTO 1992, N. 34 ‘NORME IN MATERIA URBANISTICA, PAESAGGISTICA

E DI ASSETTO DEL TERRITORIO ’ E 8 OTTOBRE 2009, N. 22 ‘INTERVENTI DELLA REGIONE PER IL RIAVVIO DELLE ATTIVITÀ EDILIZIE AL FINE DI FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICA, DIFENDERE L’OCCUPAZIONE, MIGLIORARE LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI E PROMUOVERE TECNICHE

DI EDILIZIA SOSTENIBILE’”

________

(2)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA COMMISSIONI

2

Testo proposto

Art. 1

(Modifica all’articolo 11 della l.r. 22/2011.

Proroga termini)

1. Al comma 1 dell’articolo 11 della legge re- gionale 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in mate- ria di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio” e 8 ottobre 2009, n. 22 “Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile”), come da ultimo modificata dalla legge regionale 3 maggio 2018, n. 8 (Rece- pimento dello schema di regolamento edilizio tipo (RET) in attuazione dell’intesa di cui all’articolo 4, comma 1 sexies, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380

“Testo unico delle disposizioni legislative e regola- mentari in materia edilizia”. Modifiche alle leggi re- gionali 20 aprile 2015, n. 17 “Riordino e semplifi- cazione della normativa regionale in materia di edi- lizia”, 8 ottobre 2009, n. 22 e 23 novembre 2011, n. 22), le parole: “31 dicembre 2020” sono sosti- tuite dalle seguenti parole: “31 dicembre 2022”.

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall’applicazione di questa legge non deri- vano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Testo approvato dalla Commissione Art. 1

(Modifica all’articolo 11 della l.r. 22/2011.

Proroga termini) Identico

Art. 2

(Invarianza finanziaria) Identico

Riferimenti

Documenti correlati

sulla deliberazione legislativa approvata dall’Assemblea legislativa regionale nella seduta n. 22 ‘Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico’

La Regione con- corre altresì alle spese derivanti dall' esecu- zione di tali interventi destinando a tale scopo una quota non inferiore all' ottanta per cento dei

50 (Codice dei con- tratti pubblici) e rientranti nella tipologia di cui al comma 1, eseguiti dagli enti pubblici o per lavori privati ad essi assimilabili, non

e) promuove progetti a vantaggio dei membri o azionisti finalizzati all’incremento dell’utilizzo delle energie rinnovabili mediante ricorso a

“c) non essere titolari di una quota superiore al venticinque per cento del diritto di pro- prietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione,

“e bis) promuove la realizzazione di progetti ed interventi, anche estesi a livello di bacino idrografico, finalizzati ad evitare che i rifiuti plastici siano immessi nei

22 (Norme in materia di riqualificazione urbana soste- nibile e assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1992, n. 22 "Interventi della re- gione per

“1 bis. 76 re- cante “Misure urgenti per la semplificazione e l’in- novazione digitali”), i Comuni, al fine di favorire il massimo utilizzo e la riqualificazione del patrimo-