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30 giugno 1965, n

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 82 del 28 ottobre 1977

Oggetto: Rivalutazione delle prestazioni economiche dei settori industriale ed agricolo per il triennio 1°

luglio 1977 30 giugno 1980.

Nelle Gazzette Ufficiali n. 228 del 23 agosto e numero 232 del 26 agosto 1977, sono stati pubblicati i decreti ministeriali del 28 luglio 1977 (allegati nn. 1 e 2), che, a norma degli articoli 116 e 234 del D.P.R.

30 giugno 1965, n. 1124, fissano, rispettivamente, le sottoindicate retribuzioni annue, minima e massima per il settore industriale, e convenzionale per il settore agricolo, per il triennio 1° luglio 1977 - 30 giugno 1980. Per lo stesso settore agricolo, sono altresì state stabilite le misure dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta per gli infortuni verificatisi fino al 31 dicembre 1976, esclusi dall'operatività dell'articolo 1 della legge 16 febbraio 1977, n. 37 (cfr. circolare n. 58/1977).

SETTORE INDUSTRIALE

- Retribuzione annua minima per il calcolo della rendita L. 2.448.000.

- Retribuzione annua massima per il calcolo della rendita L. 4.547.000.

SERE AGRICOLO

1) Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta fino al 90° giorno:

a) per età non superiore a 16 anni L. 3.830

b) per età superiore a 16 anni L. 6.750

- Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta dopo i 90 giorni, anche non continuativi:

a) per età non superiore a 16 anni L. 5.040

b) per età superiore a 16 anni L. 8.650

Le misure dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta stabilite, come si è detto, per gli infortuni verificatisi nel settore agricolo fino al 31 dicembre devono essere applicate ai sensi del 2° comma dell'articolo 2 della citata legge n. 37/1977, anche per gli eventi occorsi dal 1° gennaio 1977 nell'ipotesi in cui il trattamento previsto per i lavoratori di età superiore ai 6 anni risulti più favorevole rispetto a quello derivante dalla applicazione della retribuzione media giornaliera fissata per provincia con decreto ministeriale a norma dell'articolo 2 del D.P.R. 27 aprile 1968, n.488.

2) Retribuzione annua convenzionale per il calcolo della rendita:

L. 3.576.000.

La stessa retribuzione di L. 3.576.000 è applicabile ai sensi del Decreto Ministeriale del 29 luglio 1977 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 5 settembre 1977 (cfr. circolare n. 78/1977) per la liquidazione delle rendite relative ai lavoratori agricoli infortunatisi nelle attività previste dall'articolo 209 del vigente Testo Unico.

Gli anzidetti limiti retributivi - che sostituiscono quelli indicati dalla circolare n. 5/1975 - operano a decorrere dal 1° luglio 1977 in sede di prima liquidazione delle rendite di inabilità permanente e delle rendite ai superstiti.

Si forniscono le seguenti precisazioni in merito a particolari categorie di assicurati.

Studenti

A seguito della variazione intervenuta nella misura delle retribuzioni minima e massima stabilite per l'industria, le rendite relative ad alunni e studenti di scuole o istituti statali e non statali, in conformità al

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disposto dell'articolo 2 del D.M. 12 dicembre 1968, vanno liquidate, dal 1° luglio 1977, sulle seguenti retribuzioni convenzionali, che sostituiscono quelle indicate con la circolare numero 5/1975:

a) per gli alunni e studenti delle scuole primarie e secondarie di 1° grado e, comunque, fino a 15 anni compiuti, sulla retribuzione convenzionale annua di L. 2.448.000;

b) per gli alunni e studenti delle scuole secondarie di 2° grado e, comunque, dal 16° anno di età fino a 21 anni compiuti, sulla retribuzione convenzionale annua di lire 2.577.000;

c) per gli studenti delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, e, comunque, dal 22° anno di età in poi, sulla retribuzione convenzionale annua di lire 2.792.000.

Medici radiologi

Le indicate retribuzioni minima e massima riferite al settore industriale non sono applicabili per la liquidazione delle rendite ai medici radiologi. Per tale categoria resta confermata la retribuzione annua di L.6.125.000 di cui alla circolare n. 27/1977.

RILIQUIDAZIONE DELLE RENDITE IN CORSO DI GODIMENTO AL 1° LUGLIO 1977

Ai fini della riliquidazione delle rendite del settore industriale ai sensi del penultimo comma dell'articolo 116 del Testo Unico, il relativo decreto fissa i seguenti coefficienti di rivalutazione delle basi retributive:

- per l'anno 1973 e precedenti: 1,8159

- per l'anno 1974: 1,4681

- per l'anno 1975: 1,1952

- per l'anno 1976 ed oltre: 1,0000

Alle operazioni di riliquidazione delle rendite dei settori industriale ed agricolo in corso di godimento alla data del 1° luglio 1977 ha provveduto direttamente questa Direzione generale secondo i criteri illustrati nell'allegato n. 3.

Le competenti Sedi devono curare la riliquidazione delle rendite tuttora escluse dalla gestione meccanizzata ed altresì di quelle che saranno segnalate da questa Direzione generale con appositi tabulati (per es. liquidazioni particolari, rendite cessate successivamente al 1° luglio 1977 ecc.).

Sono state escluse dalla riliquidazione le rendite relative a:

- medici colpiti da malattia o lesioni causate dall'azione di raggi X e dalle sostanze radioattive (legge 20 febbraio 1958, n. 93 e successive modifiche), le quali rimangono determinate sulla retribuzione annua di L.6.125.000 di cui alla circolare n. 27/1977 innanzi citata;

- lavoratori infortunatisi in territori tedeschi ed ex tedeschi non soggetti attualmente alla sovranità della Repubblica federale tedesca;

- lavoratori assicurati presso gli Istituti di previdenza astroungarici od infortunati in zone di operazioni durante la guerra 1915-1918 (articolo 293 del Testo unico).

E' altresì escluso dalla riliquidazione in argomento lo speciale assegno continuativo mensile, di cui alla legge 5 maggio 1976, n.248, pari ad una quota parte della rendita goduta dall'assicurato, al momento del decesso, nelle misure e alle condizioni indicate con la circolare n.19/1977.

NUOVE MISURE DEGLI ASSEGNI CONTINUATIVI MENSILI

Ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1975, n.780 gli importi degli assegni continuativi mensili sono rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite. Pertanto gli importi di detti assegni sono determinati come segue

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a partire dal 1° luglio 1977:

Al relativo adeguamento provvederà questa Direzione generale.

RATEAZIONE DELLE RENDITE

Con effetto dal 1° luglio 1977, in attuazione della deliberazione adottata dal Comitato esecutivo dell'Istituto il 26 luglio 1977, approvata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con lettera del 20 ottobre 1977 n. 75235/A.48 - Direzione generale prev. e ass.sociale - Div.XII a modifica di quanto stabilito al riguardo dalla citata circolare n. 5/1975, la rateazione delle rendite è così disciplinata:

- pagamento bimestrale per le rendite per inabilità permanente di importo fino a L. 500.000 annue;

- pagamento mensile per le rendite per inabilità permanente di importo superiore a L. 500.000 annue e per le rendite a superstiti di qualunque ammontare.

Resta fermo che potrà essere autorizzato, caso per caso, un diverso frazionamento ai titolari di rendite che lo richiedano e comprovino di averne effettiva necessità. In tale ipotesi, il pagamento dei ratei deve essere gestito direttamente dalle unità periferiche con contemporanea sospensione del caso nell'archivio magnetico centrale delle rendite.

AZIONE DI SURROGA E REGRESSO - AGGIORNAMENTO VALORI CAPITALI DI RENDITE

Nell'occasione, si dispone di provvedere con la massima sollecitudine possibile ad una nuova formulazione delle richieste giudiziali e stragiudiziali di rimborso dei valori capitali in tutte le azioni di surroga e di regresso in corso.

I relativi calcoli dovranno naturalmente essere effettuati secondo le modalità di cui alle circolari numero 53/1971 e n. 22/1974.

Ove lo stato del procedimento lo consenta, le competenti Consulenze legali dovranno, allo scopo, chiedere anche il rinvio delle cause ad evitare che tanto in primo grado quanto in sede di appello esse vengano rimesse al Collegio su conclusioni non aggiornate.

Ci si dovrà, altresì, astenere dal concludere accordi transativi senza tenere conto, nei limiti concretamente possibili, della nuova situazione creditoria.

All. n. 3

All. n. 1 alla circ. n. 82/1977

Settore industria Settore agricoltura

Inabilità dal 50 al 59 per cento

L. 45.400

L. 54.800 inabilità dal 60 al 79 per cento

L. 63.600

L. 76.700 inabilità dall'80 all'89 per cento

L. 118.000

L. 131.500 inabilità dal 90 al 100 per cento

L. 181.600

L. 186.200

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23-8-1977 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1977.

Rivalutazione triennale delle rendite dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore industriale.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 116 del testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124;

Viste le retribuzioni assunte a base della liquidazione delle indennità per inabilità temporanea assoluta da infortuni sul lavoro avvenuti o da malattie professionali manifestatesi nell'anno 1976 e definiti nel medesimo esercizio;

Considerato che è intervenuta una variazione in misura non inferiore al dieci per cento rispetto alla retribuzione media giornaliera assunta a base per la determinazione del massimale e del minimale quali determinati con decreto ministeriale 15 novembre 1974;

Decreta:

Articolo unico

A norma dell'art. 116 del testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la retribuzione media giornaliera è fissata per il triennio 1° luglio 1977 - 30 giugno 1980 nella misura di L.

11.658, agli effetti della determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua, i quali di conseguenza sono stabiliti nella misura di L. 4.547.000 e di L. 2.448.000.

Per i componenti lo Stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente in: L. 6.547.000 per i comandanti e per i campi macchinisti, in L. 5.547.000 per i primi ufficiali di coperta e di macchina e in L. 5.047.000 per gli altri ufficiali.

Ai fini della riliquidazione delle rendite prevista dal penultimo comma dell'art. 116 del testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure:

anno 1973 e precedenti 1,8159;

anno 1974 e precedenti 1,4681;

anno 1975 e precedenti 1,1952;

anno 1976 e oltre 1,0000.

Allegato n. 2 alla circ. n. 82/1977

26-8-1977 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N. 232

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1977.

Rivalutazione triennale delle rendite dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore agricolo.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

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DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 234 del testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 1, 2 e 3 della legge 16 febbraio 1977, n. 37;

Visto l'indice dei tassi della retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'agricoltura, al netto degli assegni familiari, accertato dall'Istituto centrale di statistica per l'anno 1976 è risultato pari a 125,1 rispetto alla base 1975 uguagliata a 100;

Considerato che rispetto all'indice accertato per l'anno 1973 è intervenuta una variazione di 119,09 per cento in misura quindi non inferiore al dieci per cento;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 234 del testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata per il triennio 1° luglio 1977 - 30 giugno 1980 nella misura di L. 3.576.000.

Art. 2.

A norma dell'art. 234 del testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in relazione ai casi di infortunio avvenuti fino al 31 dicembre 1976, è fissata per il triennio 1° luglio 1977 - 30 giugno 1980 per i lavoratori di età superiore a sedici anni nella misura di L. 6.750 e per i lavoratori di età non superiori a sedici anni nella misura di L.

3.830.

Quando la durata dell'inabilità si prolunghi oltre i 90 giorni, anche non continuativi, le predette misure sono elevate, a decorrere dal 91° giorno, rispettivamente a L.8650 ed a L.5.040.

Allegato n. 3 alla circ. n. 82/1977

CRITERI DI RILIQUIDAZIONE DELLE RENDITE D'INABILITA' PERMANENTE ED AI SUPERSTITI IN CORSO DI GODIMENTO ALLA DATA DEL 1° LUGLIO 1977.

1. SETTORE INDUSTRIALE

A) Rendite liquidate su retribuzioni effettive.

Le rendite per infortuni avvenuti e malattie professionali manifestatesi dal 1° aprile 1937 al 30 giugno 1977 liquidate su retribuzioni annue effettive eventualmente già rivalutate ai sensi dell'art.116 del D.P.R.

30 giugno 1965, n. 1124 sono state riliquidate, a decorrere dal 1° luglio 1977, sulle stesse retribuzioni, rivalutate secondo i coefficienti di variazione stabiliti con decreto ministeriale del 28 luglio 1977, entro i nuovi limiti minimo e massimo di L. 2.448.000 e L. 4.547.000.

Con gli stessi criteri sono state riliquidate le rendite in corso di godimento al 1° luglio 1977 inerenti ad eventi dannosi verificatisi dal 1° aprile 1937 al 30 giugno 1962 ed a quest'ultima data determinate in base al grado di inabilità inferiore al 16 per cento e rimaste tali in tutto il triennio 1° luglio 1962 30 giugno 1965, nonchè le rendite di qualsiasi grado, riferite ad eventi verificatisi nel suddetto periodo 1 aprile 1937- 30 giugno 1962, costituite in sede di revisione dal 1° luglio 1965.

B) Rendite liquidate su retribuzioni convenzionali.

Le rendite per infortuni avvenuti e malattie professionali manifestatesi dal 1° aprile 1937 al 30 giugno

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1977 liquidate su retribuzioni annue convenzionali, devono essere ricalcolate (art. 118 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) sulle retribuzioni convenzionali in vigore al 30 giugno 1977 semprechè queste ultime abbiano subito un incremento non inferiore al 10 per cento rispetto a quelle in vigore al 30 giugno 1974.

Nell'ipotesi in cui non siano intervenute variazioni retributive o queste, non essendo a livello nazionale, non risultino acquisite da questa Direzione generale, le rendite sono state determinate sulla retribuzione minima di L. 2.448.000, qualora il salario convenzionale in essere al 30 giugno 1977 sia risultato inferiore a tale minimo o, se superiore, sullo stesso salario convenzionale entro il massimale di L. 4.547.000.

Più in particolare sono state riliquidate sulle nuove retribuzioni convenzionali:

- le rendite relative ai lavoratori portuali, sul massimale di L. 4.547.000 per le "compagnie portuali" e sul minimale di lire 2.448.000 per i "gruppi portuali", essendo la retribuzione convenzionale fissata dal D.M.

16 luglio 1977 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 5 agosto 1977 rispettivamente superiore (L.

15.500 per 300) e inferiore (L. 8.000 per 300) ai limiti indicati;

- le rendite riguardanti gli allievi dei corsi anche aziendali di istruzione professionale, comunque finanziati o gestiti, sul salario minimo di L. 2.448.000, tenuto conto di quanto previsto dal D.M. 26 ottobre 1970, che ha fissato in L. 2.267 giornaliere la retribuzione convenzionale per tale categoria per tutto il territorio nazionale, facendo salva la rivalutazione automatica di detta retribuzione in rapporto alle variazioni salariali adottate ai sensi dell'articolo 116 del "Testo Unico";

- le rendite relative a studenti di scuole non statali sulla base delle retribuzioni convenzionali indicate dalla presente circolare.

Questa Direzione generale si riserva di predisporre apposito tabulato per l'eventuale aggiornamento delle misure retributive a cura delle competenti Sedi in riferimento alle variazioni intervenute a livello provinciale e regionale.

Si conferma che le retribuzioni annue "convenzionate" o "convenute" (e cioè non approvate con decreto ministeriale, come previsto dall'articolo 118 T.U.) sono state trattate come "effettive" e pertanto rivalutate secondo i previsti coefficienti di variazione. Del pari sono state considerate effettive e perciò rivalutate nel loro intero importo originario o in quello successivamente modificato, avuto presente il momento in cui ciascuna convenzione ha cessato di produrre i suoi effetti, le retribuzioni convenzionali non più valide per disdetta o decadenza delle rispettive convenzioni, a norma del 2° comma dell'articolo 118 del Testo Unico.

2. SETTORE AGRICOLO

Le rendite in corso di godimento al 1° luglio 1977 sono state riliquidate sulla retribuzione annua convenzionale di L. 3.576.000.

La stessa retribuzione è stata applicata ai sensi del decreto ministeriale del 9 luglio 1977 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 5 settembre 1977 per la riliquidazione delle rendite relative ai lavoratori agricoli infortunatisi nelle attività previste dall'articolo 209 del Testo Unico.

3. GESTIONE PER CONTO DELLO STATO

I criteri di riliquidazione innanzi descritti sono stati applicati, a norma dell'articolo 190 T.U., alle rendite di inabilità permanente ed ai superstiti costituite per eventi lesivi occorsi ai dipendenti dello Stato e delle Aziende autonome dello Stato assicurati ai sensi dell'articolo 127 dello stesso Testo Unico, nonchè a quelle attribuite a speciali gestioni a carico dello Stato.

Per quanto concerne queste ultime, si precisa in particolare che:

- le rendite afferenti alla bonifica campi minati sono state riliquidate sulla base delle retribuzioni effettive rivalutate con i coefficienti indicati nella presente circolare entro i nuovi limiti minimo e massimo, l'importo delle rendite e stato peraltro raddoppiato ai sensi del D.L.L. 12 aprile 1946, n. 320 e successive modifiche;

- le rendite riguardanti studenti di scuole o istituti d'istruzione statale, per effetto del D.M. 12 dicembre 1968, sono state riliquidate sulla base delle retribuzioni convenzionali indicate nella presente circolare;

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- le rendite riguardanti detenuti o internati civili occupati in lavorazioni condotte direttamente dallo Stato, tenuto conto di quanto previsto dalla convenzione stipulata il 15 gennaio 1972 con il Ministero di grazia e giustizia (v. circolare n. 71/1972), sono state riliquidate sul minimale di L. 2.448.000; le rendite riguardanti detenuti occupati nelle colonie penali agricole sono state riliquidate sulla retribuzione annua fissata per i lavoratori agricoli;

- le rendite relative a cittadini italiani infortunatisi nel periodo 1° maggio 1945-18 dicembre 1954, nei territori ex italiani ceduti alla Jugoslavia in forza del Trattato di pace nonchè le rendite relative ad infortuni occorsi a cittadini italiani nella Zona "B" del Territorio libero di Trieste anteriormente al 5 ottobre 1956, già determinate sul minimale di L. 1.348.200, sono state riliquidate sul nuovo minimale di L. 2.448.000; per i casi nei quali sono state, a suo tempo, accertate retribuzioni effettive, la riliquidazione è stata effettuata su queste retribuzioni rivalutate in base ai citati coefficienti;

- le rendite a favore delle persone colpite dalla catastrofe del Vajont (legge 31 maggio 1964, n.357, articolo 22) sono state riliquidate:

1) per le persone la cui retribuzione, ai fini della liquidazione della rendita, è stata, a suo tempo determinata secondo le ordinarie norme per l'assicurazione infortuni, su tale retribuzione con l'applicazione dei previsti coefficienti;

2) per le persone la cui retribuzione non è stata invece determinata a suo tempo secondo le ordinarie norme della assicurazione infortuni e cioè (v. D.M. 5 febbraio 1966):

a) per i lavoratori autonomi e prestatori d'opera a terzi dediti normalmente ad attività considerate agricole agli effetti della legislazione previdenziale relativa agli infortuni sul lavoro in agricoltura, sul minimale di L.

2.448.000;

b) per gli esercenti libere professioni e lavoratori, autonomi e subordinati dediti ad attività non soggette all'assicurazione generale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria, sul minimale di L.

2.448.000 o sul maggiore reddito eventualmente accertato, a suo tempo, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, rivalutato con i citati coefficienti, ovviamente entro il limite massimo di L. 4.547.000);

c) per le casalinghe e per coloro che abitualmente non svolgevano attività lavorativa a fine di guadagno, nonchè i minori degli anni 15, sul minimale di L. 2.448.000;

- le rendite a favore dei cittadini colpiti da terremoti in Sicilia (legge 18 marzo 1968, n. 241); le rendite assegnate ai cittadini colpiti dalle calamità naturali verificatesi nell'ultimo quadrimestre del 1968 (legge 12 febbraio 1969, n. 6); le rendite relative ai cittadini colpiti dalle calamità naturali verificatesi nei mesi di agosto, settembre ed ottobre 1970 (legge 12 dicembre 1970 n. 979); le rendite relative ai cittadini colpiti dal terremoto in provincia di Viterbo (legge 26 maggio 1971 n. 288); le rendite relative a cittadini colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973 in Sicilia ed in Calabria (legge 23 marzo 1973 n.36) sono state riliquidate:

1) per le persone la cui retribuzione, ai fini della liquidazione delle rendite, è stata a suo tempo determinata secondo le ordinarie norme per l'assicurazione infortuni, su questa ultima retribuzione rivalutata con i citati coefficienti;

2) per i lavoratori agricoli, autonomi o dipendenti, sulla nuova retribuzione fissata per l'agricoltura;

3) per le persone la cui retribuzione non è stata invece determinata a suo tempo secondo le ordinarie norme della assicurazione infortuni e cioè:

a) esercenti libera professione e lavoratori autonomi e subordinati dediti ad attività non soggette alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, sul minimale di L. 2.448.000 ovvero sul maggior reddito eventualmente accertato a suo tempo ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, rivalutato con i citati coefficienti ovviamente entro il limite massimo di lire 4.547.000;

b) casalinghe e soggetti che abitualmente non svolgevano attività lavorativa e non viventi nell'ambiente economico agricolo, sul minimale di L. 2.448.000;

c) casalinghe e soggetti che abitualmente non svolgevano attività lavorativa e viventi nell'ambiente economico agricolo, sulla nuova retribuzione fissata per l'agricoltura.

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- le rendite a favore di cittadini colpiti da terremoti nel Friuli (legge 29 maggio 1976 n. 336; legge 30 ottobre 1976 numero 730) già liquidate sul minimale di L.1.348.200 ai sensi dell'art. 39 della sopraindicata legge n. 336, sono state riliquidate sul nuovo limite minimo previsto per l'industria;

- le rendite a favore di cittadini italiani che hanno svolto attività lavorativa in Libia o in Romania e dei loro familiari (legge 19 ottobre 1970 n. 744 e D.M. 6 novembre 1973) sono state riliquidate sul minimale di L.

2.448.000 o sulla retribuzione di L. 3.576.000 prevista per il settore agricolo a seconda che l'evento lesivo sia tutelabile a norma del titolo I o del titolo II del Testo Unico.

Per le persone ivi compresi i marittimi già titolari di rendita a carico dell'Ente assicuratore libico o romeno, restano confermati i criteri di cui alle circolari n. 113/1970 (pagine 2 e 3) e n. 1/1975 (pagina 2).

Pertanto, ove l'importo delle rendite già liquidate dall'ente assicuratore libico o romeno risulti inferiore a quello che sarebbe spettato se le rendite fossero state liquidate in base al nuovo minimale dell'industria o alla nuova retribuzione prevista per il settore agricolo le, rendite medesime devono essere integrate, a cura delle Sedi che provvedono al relativo pagamento, fino alla misura corrispondente ai richiamati limiti retributivi;

- le rendite liquidate ai lavoratori italiani che hanno contratto la silicosi nelle miniere del Belgio (legge n.

1115 del 27 luglio 1962) sono soggette all'operatività dell'articolo 116 T.U., su conforme parere del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per cui la relativa riliquidazione è stata effettuata sulla base del massimale di L. 4.547.000. Per le rendite per le quali al 1° luglio 1977 era in corso di pagamento la sola differenza fra la misura già percepita ai sensi della legge n. 1115/1962 e quella acquisita ai sensi della legge belga 24 dicembre 1963, tuttora escluse dalla gestione meccanizzata, la riliquidazione dovrà essere operata a cura delle competenti Sedi.

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