• Non ci sono risultati.

Organo: INAIL - DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE RISCHI Documento: Circolare n. 26 del 17 aprile 2003 Oggetto: Lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Organo: INAIL - DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE RISCHI Documento: Circolare n. 26 del 17 aprile 2003 Oggetto: Lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Organo: INAIL - DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE RISCHI Documento: Circolare n. 26 del 17 aprile 2003

Oggetto: Lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale1. Retribuzioni convenzionali per l'anno 2003.

Quadro normativo

 Decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 398: "Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari.

Articolo 1: assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale.

Articolo 4, comma 1: retribuzioni convenzionali da fissare annualmente con decreto ministeriale.

 Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge n.

144/1999.

Articolo 4, comma 1: retribuzione convenzionale per i lavoratori dell'area dirigenziale, pari al massimale di rendita.

 Decreto 13 gennaio 2003 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze: "Determinazione per l'anno 2003 delle retribuzioni convenzionali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 31 luglio 1987 n. 317 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398".

 Circolare n. 54/1988.

 Circolare n. 68/1989.

 Circolare n. 31/2002.

 Circolare n. 45/2002.

 Lettera Direzione Centrale Rischi del 15.12.2000.

Premessa

Le retribuzioni convenzionali mensili da prendere a base per il calcolo dei contributi 2003 dovuti per i lavoratori citati in oggetto sono fissate nella misura risultante per ciascun settore dalle tabelle allegate2.

Campo di applicazione

Ai fini assicurativi INAIL, tali retribuzioni valgono, attualmente, per i Paesi extracomunitari diversi da quelli di seguito elencati con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale:

— Argentina

— Australia (Stato del Victoria)

— Brasile

— Canada (Provincia dell'Ontario; Provincia del Quebec)

— Capoverde

— Isole del Canale

— Principato di Monaco

— San Marino

— Slovenia

— Svizzera

— Tunisia

— Turchia

— Uruguay

— Venezuela.

Frazionabilità delle retribuzioni

Le retribuzioni convenzionali mensili sono frazionabili in 26 giornate nei casi di

— assunzioni

— risoluzioni del rapporto di lavoro

— trasferimenti da o per l'estero intervenuti nel corso del mese3.

Disposizioni

A decorrere dal 1° gennaio 2003, il calcolo dei premi è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali determinate con il decreto ministeriale 13 gennaio 2003, alle quali devono essere del pari ragguagliate le prestazioni, secondo i criteri vigenti.

(2)

NOTE

_______________________________

1. Decreto legge n. 317/1987 convertito in legge. n. 398/1987, articoli nn. 1 e 4, comma 1. Norma speciale che si applica anche alle qualifiche dell'area dirigenziale, in deroga alla norma generale introdotta dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 38/2000.

2. D.M. 13 gennaio 2003, pubblicato sulla G.U. n. 22 del 28.1.2003 (Allegato 1).

3. D.M. 13 gennaio 2003, pubblicato sulla G.U. n. 22 del 28.1.2003, articolo 3. (Allegato 1).

Allegati: 1 Allegato n. 1

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

Dr. Pasquale ACCONCIA

Riferimenti

Documenti correlati

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha nominato 1 il Dottor Maurizio CASTRO Direttore Generale dell’Istituto.. Il Dottor CASTRO, insediatosi il 7 gennaio 2004, rimarrà

L'accoglimento della richiesta di riduzione è subordinato al pagamento, in via provvisoria, del premio e delle sanzioni ridotte nella misura degli interessi legali dovuti alla data

Alle operazioni di conguaglio provvederà direttamente la Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni, con il pagamento del rateo di febbraio 2004. Allegato

Nel caso in cui un'Associazione intenda suddividere le aziende ad essa aderenti per dimensione o settore merceologico, alla stessa convenzione possono essere attribuiti più

sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per la progressiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale.

Ministero della Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. di

CONSIDERATO che ai fini del finanziamento delle prestazioni di cui all’articolo 39 della legge 448 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni risultano presenti €

CONSIDERATO che ai fini del finanziamento delle prestazioni di cui all’articolo 39 della legge 448 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni risultano presenti €