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Commessa n° 3879

N. elab. 1 - Rev. 1 Data di emissione: 09/02/2016 Redatto da: Ing. Giovanni Gualandi

V V V E E E R RI R I I F F F I IC I C CA A A D DI D I I A A AS S SS S SO O O G G G G GE G E ET T T T T T A AB A B B I I I L L L I I I T T T A A A A A AL L LL L L A A A V V V . . . A A. A . . S S. S . .

R R R A AP A P PP P PO O OR R R T TO T O O P P P R R R E EL E L LI I IM M MI I IN N N A A A R R R E E E

A A A M MP M P PL L LI I IA A A M ME M E EN N N T TO T O O S S S T TA T A A B B B I IL I L LI I IM M ME E E N N N T T T O O O C C C E ER E R RA A AM M MI I I C C C O O O ” ” ”

(2)

* ** * * * * * * * * * * ** * * * * * * I I I N N N D DI D I IC C CE E E * * ** * * * * * * * * * ** * * * * * *

1 PREMESSA ... 3

2 PROGETTO DI AMPLIAMENTO STABILIMENTO CERAMICO ... 5

2.1 INQUADRAMENTO CATASTALE ... 5

2.2 PROGETTO PRELIMINARE INTERO AMBITO ASP_C9Errore. Il segnalibro non è definito. 2.3 PROGETTO ESECUTIVO “LOTTO 1” ... 9

2.3.1 Dotazioni territoriali ... Errore. Il segnalibro non è definito. 2.3.2 Ampliamento ... 9

2.3.3 Impianti e reti tecnologiche ... 10

2.3.4 Impianto fognario... 10

3 INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO ... 11

3.1 PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR)... 11

3.2 PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE (PTPR) ... 11

3.3 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (ptcp)... 15

3.4 PIANO STRALCIO DELL’ASSETTO IDROGEOLOGICO (PSAI) ... 27

3.5 INQUADRAMENTO URBANISTICO ... 30

3.5.1 P.R.G. del Comune di Mordano... 30

3.5.2 P.S.C. del Comune di Mordano – Nuovo Circondario Imolese... 32

3.5.3 R.U.E. del Comune – Nuovo Circondario Imolese ... 40

4 CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’... 44

5 CONCLUSIONI ... 47

(3)

1 PREMESSA

Scopo dello studio è quello di verificare l’Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) per l’ampliamento dello stabilimento ceramico sito in Via Selice n. 1.

L’art. 6, Parte II del D.Lgs 152/06 definisce il campo di applicazione della V.A.S.:

Oggetto della disciplina

1.La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

2.Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d’incidenza ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357, e successive modificazioni.

3.Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento.

3-bis. L'Autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.

(………)

In base all’art.11:

La valutazione ambientale strategica è avviata dall’autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18:

a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità limitatamente ai piani e programmi di cui all’articolo 6, commi 3 e 3-bis;

b) l’elaborazione del rapporto ambientale;

c) lo svolgimento di consultazioni;

d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;

e) la decisione;

f) l’informazione sulla decisione;

g) il monitoraggio.

(4)

L’art.12 del Decreto riguarda la verifica di assoggettabilità:

Verifica di assoggettabilità

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'Autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.

2. L'Autorità competente in collaborazione con l'Autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.

3. Salvo quanto diversamente concordato dall'Autorità competente con l'Autorità procedente, l'Autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.

4. L'Autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.

5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell'Autorità competente.

6. La verifica di assoggettabilità a Vas ovvero la Vas relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla Vas di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.

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2 PROGETTO DI AMPLIAMENTO DI STABILIMENTO CERAMICO

L’industria ceramica MAKER s.r.l., sita in Mordano (BO) in Via Selice n. 1 ha in corso una importante ristrutturazione dello stabilimento esistente. Questo comporta soprattutto la realizzazione di nuove linee di produzione che richiedono ampi spazi per realizzare prodotti ceramici di grandi formati. Altresì, si introducono nuove tecnologie con impianti sempre più sofisticati per migliorare ed ottimizzare le lavorazioni.

L’area urbanizzata non è più sufficiente per accogliere le nuove esigenze dello stabilimento che deve essere ampliato. Ciò comporta l’esigenza di edificare nell’area confinanate, già identificata nel perimetro dell’urbanizzato dagli strumenti generali e destinata:

- nel Prg che classifica l’area come Sottozona D2B (Nuove localizzazioni produttive in espansione) - nel Rue adottato come Ambito specializzato per attività produttive e terziarie confinante ASP_C9, che per essere attuata richiede preventivamente l’approvazione di un Intervento urbanistico preventivo tramite un Piano di Recupero ex art. 26 e 27 Legge 457/’78.

Vista l’urgenza di realizzare un ampliamento per aggiungere due nuove linee di rettifica, si è ricorsi alla richiesta di Permesso di Costruire in variante allo strumento urbanistico (art. A 14 BIS della Legge Regionale n. 20/2000), la modifica proposta consiste nell’introduzione di una norma che preveda l’ampliamento senza la necessità di adottare uno strumento urbanistico preventivo (Pua).

2.1 INQUADRAMENTO CATASTALE

La classificazione catastale del sito indica che l’ambito è localizzato nel Comune di Mordano al Foglio 21: la particella di riferimento è la 16, come risulta dalla visura antecedente a due frazionamenti, quello del 30/01/2012 che ha stralciato dalla suddetta area la particella 2018 di 148 mq., e quello del 09/10/2014 che ha stralciato dalla suddetta area la particella 2.039 di mq. 4.751, la quale è stata ceduta dalla FLORIM S.p.a. alla MAKER S.r.l. con atto del 12/12/2014.

Attualmente la superficie della particella 16 è di 60.771 mq., mentre quella dell’intero ambito è di 65.670 mq., che risulta dalla somma della particelle 16 con le particelle 2018 ed “ex 2039”:

- Particella 16 ENTE URBANO della superficie di 60.771 mq. (proprietà FLORIM S.p.a.);

- Particella 2018 ENTE URBANO della superficie di 148 mq. (proprietà FLORIM S.p.a.);

- Ex Particella 2039, attualmente accorpata alla Particella 94 della superficie di 4.751 mq (proprietà MAKER S.rl.).

Si riporta di seguito uno stralcio di estratto di mappa catastale aggiornato del foglio 21 dove si vedono le modifiche appena descritte. Inoltre, è evidenziata in rosso l’area in oggetto che, come detto, comprende le particelle 16 e 2018 (determinate dal perimetro rosso), intestate a FLORIM S.p.a. e la “ex 2039” ceduta alla MAKER S.r.l..

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Altresì, con linea tratteggiata si individua la porzione di area dove è previsto l’ampliamento dello stabilimento ceramico.

L’area oggetto di intervento di ampliamento è indicata con perimetrazione blu e indicato con la sigla “lotto 1” di mq. 16.494.

Figura 1 – Stralcio mappa catastale Foglio 21 - in rosso è evidenziata l’area del comparto (particelle 16, 2018 e “ex 2039”), con linea tratteggiata è individuata la porzione di area oggetto dell’ampliamento

L’estratto di mappa di seguito riportato rappresenta la situazione, precedente al frazionamento sopra citato, con la relativa visura.

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Figura 2 – Stralcio mappa catastale Foglio 21 – Situazione precedente al frazionamento

Inoltre si riporta la situazione intermedia tra quella iniziale e quella attuale dove si può vedere la particella 2039, stralciata dalla 16 ed attualmente fusa con il mappale 94, di proprietà della ditta MAKER S.r.l.

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Figura 3 – Stralcio mappa catastale Foglio 21 – Situazione intermedia tra quella iniziale (Fig. 2) ed attuale (Fig. 1)

Infine si riporta una vista aerea della zona con l’individuazione dell’ambito è in oggetto, localizzato tra la Via Provinciale Selice e la Via Colombarone Canale.

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Figura 4 – Foto aerea della zona con l’individuazione dell’ambito in oggetto

2.2 PROGETTO AMPLIAMENTO STABILIMENTO CERAMICO 2.2.1 Dotazioni territoriali

Le dotazioni territoriali riguardano un’area mista tra parcheggio pubblico e verde da posizionare, nella zona prospiciente il Canale dei Mulini e accordi con l’Amministrazione per la rimanente area da cedere.

Altresì, si demoliscono porzioni di capannoni esistenti che interferiscono con l’ampliamento.

2.2.2 Ampliamento

Viene proposto proprio per avere la possibilità di ampliare l’azienda ceramica esistente, la quale si trova in una fase di espansione e di importanti investimenti.

L’ampliamento che copre una superfici di circa 4.000 mq. è per lo più dedicato alla realizzazione di due ulteriori linee per la rettifica. Si tratta, quindi, di un ampliamento funzionale e integrativo delle lavorazioni esistenti. Dimensioni, forma e sagoma sono già definite nelle tavole allegate.

Esternamente viene proposto con materiali e tipologia simile ai volumi di nuova realizzazione, praticamente ultimati e visibili dalla Via Provinciale Selice.

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2.2.3 Impianti e reti tecnologiche

Le nuove costruzioni sono tutte contigue con le lavorazioni in essere e per quanto riguarda la parte impiantistica non necessitano di nuovi allacci e/o nuove forniture ma, si collegano alle reti tecnologiche esistenti nelle strutture.

Sono previste alcune modifiche perché alcuni impianti secondari interferiscono con i nuovi ampliamenti. Infatti, attraversando le proprietà MAKER – FLORIM, le linee elettriche e telefoniche servono un’abitazione residenziale sita in una traversa della Via Colombarone Canale. Per eliminare questi tratti di impianti sono state concordate sia con HERA, che con TELECOM, due nuove linee che partono dalla Via Colombarone Canale e si collegano alla casa in questione seguendo la traversa, che è di fatto una strada chiusa.

Non si prevedono altre opere oltre alle reti tecnologiche ed impiantistiche in quanto lo stabilimento risulta completamente servito.

2.2.4 Impianto fognario

Le acque meteoriche del nuovo capannone vengono convogliate nella condotta fognaria esistente (Φ 600) che si innesta nel canale consortile “Mezzale” in un punto finale di scarico già censito e denominato “Scarico 1”.

Le acque del piazzale attiguo al capannone vengono, invece, convogliate verso un fosso a cielo aperto e interno alla proprietà che si innesta sempre nel “Mezzale” in uno scarico comunque concessionato e che si trova nel punto in cui il canale consortile cambia direzione curvando di 90 gradi. Questo innesto risulta concessionato come “Scarico industriale” della MB s.r.l..

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3 INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO

3.1 PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR)

La L.R. 36/88 art. 6 recante “Disposizioni in materia di programmazione e pianificazione territoriale” ha attribuito al Piano Territoriale Regionale (PTR) una funzione primaria di progettazione e di governo degli assetti del territorio e di raccordo tra la pianificazione territoriale ed i processi di sviluppo economico-sociali della regione. Il PTR ha dunque assunto il ruolo quadro di riferimento per gli obiettivi strategici di assetto territoriale e di qualificazione dello sviluppo.

Il Piano Territoriale Regionale vigente è stato approvato dall´Assemblea Legislativa Regionale con delibera n. 276 del 3 febbraio 2010 ai sensi della Legge Regionale 24 Marzo 2000, n. 20 così come modificata dalla L.R. n.6, del 6 luglio 2009.

Poiché tale piano non contiene indicazioni specifiche in merito all’argomento in studio, in questa sede non ne sarà approfondito l’esame.

3.2 PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE (PTPR)

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) è parte tematica del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e si pone come riferimento centrale della pianificazione e della programmazione regionale dettando regole e obiettivi per la conservazione dei paesaggi regionali.

Il Piano Territoriale Paesistico, formato secondo il combinato disposto dell’art. 15 della L.R. 5/9/88, n. 36, e del punto 2 del primo comma dell’art. 4 della L.R. 7/12/78 n.47, nonché per le finalità e gli effetti di cui all’art. 1 della L. 8/8/85 n. 431, persegue i seguenti obiettivi, determinando specifiche condizioni ai processi di trasformazione ed utilizzazione del territorio:

- conservare i connotati riconoscibili della vicenda storica del territorio nei suoi rapporti complessi con le popolazioni insediate e con le attività umane;

- garantire la qualità dell’ambiente, naturale ed antropizzato, e la sua fruizione collettiva;

- assicurare la salvaguardia del territorio e delle sue risorse primarie, fisiche, morfologiche e culturali;

- individuare le azioni necessarie per il mantenimento, il ripristino e l’integrazione dei valori paesistici e ambientali, anche mediante la messa in atto di specifici piani e progetti.

In funzione delle predette finalità il Piano provvede a dettare disposizioni volte alla tutela:

dell’identità culturale del territorio regionale, cioè delle caratteristiche essenziali ed intrinseche di sistemi, di zone e di elementi di cui è riconoscibile l’interesse per ragioni ambientali, paesaggistiche, geomorfologiche, paleontologiche, storico-archeologiche, storico-artistiche, storico-testimoniali;

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dell’integrità fisica del territorio regionale.

Nel Piano i paesaggi regionali sono classificati mediante “Unità di Paesaggio”, costituenti il quadro di riferimento essenziale per le metodologie di formazione degli strumenti di pianificazione e di ogni altro strumento regolamentare. L’area di interesse ricade nell’Unità di Paesaggio n. 7

“Pianura romagnola” (figura seguente).

Figura 5 – Regione Emilia-Romagna - Unità di Paesaggio (da PTPR) Si riporta la scheda informativa dell’unità di paesaggio di interesse:

(13)
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3.3 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è stato approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.19 del 30/03/04.

Il piano è stato modificato a seguito di: Variante al PTCP sul sistema della mobilità provinciale approvata con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 31/03/2009, Variante al PTCP in materia di insediamenti commerciali (POIC) approvata con Delibera del Consiglio Provinciale n°30 del 07/04/2009 e Variante al PTCP in recepimento del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione, approvata con Delibera del Consiglio Provinciale n°15 del 04/04/2011 e Variante non sostanziale al PTCP per il recepimento dei Piani Stralcio per i Bacini dei Torrenti Samoggia e Senio e aggiornamenti-rettifiche di errori materiali approvata con Delibera del Consiglio Provinciale n°27 del 25/06/2012, Variante al PTCP per modifica puntuale della perimetrazione delle zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura (tav 2B) approvata con Delibera del Consiglio Provinciale n°36 del 24/06/2 013 e Variante al PTCP in materia di riduzione del rischio sismico Delibera del Consiglio Provinciale del n°57 del 28/10/2013.

L’art. 26, Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), della Legge Regionale n° 20 del 24/03/2000 – “Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio”, stabilisce gli scopi di tale strumento di pianificazione. In particolare, esso:

1. è lo strumento di pianificazione che definisce l'assetto del territorio provinciale con riferimento agli interessi sovracomunali, articolando sul territorio le linee di azione della programmazione regionale;

2. è sede di raccordo e verifica delle politiche settoriali della Provincia e strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale. A tal fine il piano:

• recepisce gli interventi definiti a livello nazionale e regionale, relativamente al sistema infrastrutturale primario e alle opere rilevanti per estensione e natura;

• individua, anche in attuazione degli obiettivi della pianificazione regionale, ipotesi di sviluppo dell'area provinciale, prospettando le conseguenti linee di assetto e di utilizzazione del territorio;

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• definisce i criteri per la localizzazione e il dimensionamento di strutture e servizi di interesse provinciale e sovracomunale;

• definisce le caratteristiche di vulnerabilità, criticità e potenzialità delle singole parti e dei sistemi naturali ed antropici del territorio e le conseguenti tutele paesaggistico-ambientali;

• definisce i bilanci delle risorse territoriali e ambientali, i criteri e le soglie del loro uso, stabilendo le condizioni e i limiti di sostenibilità territoriale e ambientale delle previsioni urbanistiche comunali che comportano rilevanti effetti che esulano dai confini amministrativi di ciascun ente;

3. specifica ed articola la disciplina delle dotazioni territoriali di cui al Capo A-V dell'Allegato, indicando a tal fine i diversi ruoli dei centri abitati nel sistema insediativo;

4. per coordinare un'efficace attuazione delle proprie previsioni, definisce con i Comuni modalità e termini per l'adeguamento dei piani comunali. Il PTCP coordina l'attuazione delle previsioni dei piani urbanistici vigenti con la realizzazione delle infrastrutture, opere e servizi di rilievo sovracomunale, da inserire prioritariamente nel programma triennale delle opere pubbliche della Provincia.

Di seguito si analizzano le tavole del PTCP.

Tavola 1 - Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storico-culturali La tavola evidenzia il Canale dei Molini come “principali canali storici” (art. 8.5 delle NTA).

Figura 6 – Estratto della Tav. 1 Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storico-culturali del PTCP

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Art. 8.5 – Elementi di interesse storico-testimoniale: le strutture e infrastrutture insediative storiche

(……)

7.(D) Sistema storico delle acque derivate: definizione e individuazione

Il sistema storico delle acque derivate e delle acque storiche è costituito dai ponti e navili storici, dagli alvei abbandonati, nonché dai manufatti idraulici quali chiuse, sbarramenti, molini, centrali idroelettriche, lavorieri, acquedotti, argini, canali e condotti. Il PTCP riporta una prima individuazione del sistema storico delle acque derivate e delle acque storiche nella tav. 1. Il PSC recepisce e verifica tale prima individuazione e provvede alle eventuali integrazioni.

8.(D) Disciplina di tutela

I PSC sottopongono a specifiche prescrizioni di tutela il sistema storico delle acque derivate e delle acque storiche e relative pertinenze.

9.(I) Il sistema storico delle acque derivate e delle acque storiche e i singoli elementi ancora leggibili sono da valorizzare per il ruolo culturale e paesaggistico che rivestono, attraverso l’individuazione di forme di fruizione tematica del territorio urbano e rurale, anche ai fini conoscitivi dell’uso storico delle tecnologie idrauliche. I singoli vettori sono da valorizzare inoltre nel loro potenziale ruolo di connettori naturalistico-ambientali nell’ambito del progetto di rete ecologica di livello locale e provinciale, di cui al Titolo 3, attraverso il mantenimento, il potenziamento o il ripristino della vegetazione lungo i vettori stessi. La Provincia promuove il coordinamento normativo e dei criteri di classificazione e di conseguente gestione e manutenzione, tra gli Enti gestori e i Comuni interessati territorialmente dalla continuità di stessi vettori idraulici.

L’area di interesse ricade all’interno delle “Zone di tutela degli elementi della centuriazione”, di seguito si riporta il relativo art. 8.2 delle NTA:

Art. 8.2 – Zone ed elementi di interesse storico-archeologico (……)

AREE ED ELEMENTI DELLA CENTURIAZIONE

d1) zone di tutela della struttura centuriata, cioè aree estese ed omogenee in cui l'organizzazione della produzione agricola e del territorio segue tuttora la struttura centuriata come si è confermata o modificata nel tempo;

d2) zone di tutela di elementi della centuriazione, cioè aree estese nella cui attuale struttura permangono segni, sia localizzati sia diffusi, della centuriazione.

(……)

7.(P) Disciplina di tutela delle aree ed elementi della centuriazione

Le aree ricadenti nelle zone di cui alle lettere d1) e d2) del punto 2 fanno parte di norma del territorio rurale e sono conseguentemente assoggettate alle disposizioni di cui al Titolo 11, con le ulteriori prescrizioni seguenti:

- nelle zone di tutela della struttura centuriata di cui alla lettera d1) del punto 2 è fatto divieto di alterare le caratteristiche essenziali degli elementi caratterizzanti l’impianto storico della centuriazione, di cui al punto 1 del presente articolo; tali elementi devono essere tutelati e valorizzati anche al fine della realizzazione delle reti ecologiche di cui al Titolo 3. Qualsiasi intervento di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture viarie e canalizie deve possibilmente riprendere gli analoghi elementi lineari della centuriazione, e comunque essere complessivamente coerente con l’organizzazione territoriale e preservare la testimonianza dei tracciati originari e degli antichi incroci;

- nelle zone di tutela degli elementi della centuriazione di cui alla lettera d2) del punto 2 valgono le medesime prescrizioni fino a quando i Comuni, attraverso il proprio strumento urbanistico

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generale, sentito il parere della competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, non abbiano esattamente individuato gli elementi caratterizzanti l’impianto storico della centuriazione, di cui al punto 1 del presente articolo, e dettato le prescrizioni per la loro tutela, anche attraverso una loro valorizzazione ai fini della realizzazione delle reti ecologiche di cui al Titolo 3.

La Tavola non evidenzia vincoli per l’attuazione del piano in oggetto.

Tavola 2a - Rischio da frana e assetto versanti

La Tavola individua l’area di interesse come “ambito di controllo degli apporti d’acqua in pianura”

(art. 4.8).

Figura 7 – Estratto della Tav. 2A Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storico-culturali del PTCP

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Art. 4.8 – Gestione dell’acqua meteorica

(il presente articolo recepisce e integra i contenuti dell’art. 20 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all’art. 1.4)

1.(P) Al fine di non incrementare gli apporti d’acqua piovana al sistema di smaltimento e di favorire il riuso di tale acqua, negli ambiti di controllo degli apporti d’acqua, come individuati nella tav. 2A, i Comuni in sede di redazione o adeguamento dei propri strumenti urbanistici, prevedono per i nuovi interventi urbanistici (v.) e comunque per le aree non ancora urbanizzate, la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque di tipo duale, ossia composte da un sistema minore costituito dalle reti fognarie per le acque nere (v.) e le acque bianche contaminate ABC (v.), e un sistema maggiore costituito da sistemi di laminazione per le acque bianche non contaminate ABNC (v.). Il sistema maggiore deve garantire la laminazione delle acque meteoriche per un volume complessivo di:

− almeno 500 metri cubi per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione delle superfici permeabili destinate a parco o a verde compatto, nelle aree ricadenti nell’Ambito di controllo degli apporti d'acqua in pianura (tale esclusione non vale nel bacino del Navile e Savena Abbandonato, che è regolato dalle misure più restrittive previste dal Piano Stralcio per il sistema idraulico “Navile- Savena Abbandonato”);

− almeno 200 metri cubi per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione delle superfici permeabili destinate a parco o a verde compatto, per le aree ricadenti nell’Ambito di controllo degli apporti d’acqua in collina zona A,

− almeno 100 metri cubi per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione delle superfici permeabili destinate a parco o a verde compatto, per le aree ricadenti nell’Ambito di controllo degli apporti d’acqua in collina zona B. Il volume complessivo può essere garantito anche attraverso un progetto di sistemazione organica delle reti di raccolta e smaltimento delle acque.

I Comuni ricadenti all’interno del perimetro dei bacini montani, come individuato nella tav. 2A, al fine di non incrementare gli apporti d’acqua piovana al sistema di smaltimento fognario, dovranno privilegiare il recapito delle acque meteoriche ABNC (v.) nella rete idrografica, includendo eventualmente anche sistemi naturali di trattamento e smaltimento delle ABC (v.) in alternativa alla loro deviazione in fognatura nera. I nuovi interventi urbanistici (v.) potranno prevedere soluzioni tecniche che consentano riutilizzi delle acque meteoriche per usi non potabili a servizio dell’intervento.

1bis.(D) I Comuni ricadenti negli ambiti di controllo degli apporti d’acqua, come individuati nella tav. 2A, e il cui territorio è in parte interessato da tratti non arginati dei corsi d'acqua principali, possono individuare le parti di territorio che recapitano direttamente nei corsi d'acqua principali Samoggia, Lavino, Reno, Idice, Savena, Quaderna, Zena, Sillaro, Santerno e Senio e proporre l'esclusione di tali parti di territorio dal campo di applicazione del punto 1 del presente articolo.

L'Autorità di Bacino del Reno decide in merito a tali proposte secondo le procedure previste dai rispettivi piani stralcio. I volumi minimi previsti al punto 1 del presente articolo possono essere modificati dall’Autorità di Bacino secondo le procedure previste dai rispettivi piani stralcio.

Nell’ambito della redazione dei PSC e dei POC, i sistemi di laminazione delle ABNC (v.) devono essere localizzati in modo tale da raccogliere le acque piovane prima della loro immissione, anche indiretta, nel corso d’acqua o collettore di bonifica ricevente individuato dall’Autorità idraulica competente (Regione o Consorzio di Bonifica), la quale stabilisce le caratteristiche funzionali di tali sistemi di raccolta e con la quale devono essere preventivamente concordati i criteri di gestione.

Tali sistemi oltre a riguardare tutto il territorio interessato dai nuovi interventi urbanistici (v.) dovranno, d'intesa con l'Autorità idraulica competente, privilegiare la realizzazione di soluzioni unitarie a servizio di più ambiti o complessi insediativi.

I Comuni, mediante i propri strumenti urbanistici, garantiscono che la realizzazione dei sistemi di laminazione delle acque meteoriche individuati, sia contestuale alla realizzazione dei nuovi interventi urbanistici (v.). La realizzazione di tali sistemi dovrà essere finanziata o attraverso un contributoeconomico chiesto in misura proporzionale alle superfici impermeabilizzate, o ponendola

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direttamente a carico dei soggetti attuatori dei nuovi interventi.

I sistemi di laminazione delle ABNC dovranno preferibilmente essere costituiti da canali e zone umide naturali inseriti armonicamente nel paesaggio urbano ed integrati nei sistemi di reti ecologiche (v.), includendo eventualmente anche sistemi naturali di trattamento e smaltimento delle ABC (v.) (vedi allegato 7 alla “Relazione – Variante in recepimento del PTA regionale”). I sistemi di laminazione delle acque di pioggia ABNC (v.) previsti dovranno possibilmente includere soluzioni tecniche che consentano anche il riutilizzo per irrigazione di giardini, lavaggio strade, antincendio ed altri usi non potabili.

I Comuni interessati da “Piani Consortili Intercomunali” e dal “Piano stralcio di bacino”, previsti dalla “Direttiva per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura nel Bacino del Reno”

(Direttiva dell’Autorità di Bacino del 23 aprile 2008) e finalizzati alla sicurezza idraulica del territorio già urbanizzato, laddove possibile integrano tali piani con gli obiettivi e gli approfondimenti tecnici richiesti nei successivi punti 2 e 3.

2.(P) I Comuni in sede di redazione o adeguamento dei propri strumenti urbanistici, elaborano specifici approfondimenti tecnici rivolti alla totalità del proprio territorio, finalizzati a verificare le criticità, le potenzialità e le relative misure per ridurre il carico inquinante dovuto alle acque di prima pioggia e di dilavamento, ridurre le superfici impermeabili esistenti nel tessuto consolidato e di nuova formazione, recuperare quote di naturalità in ambiente urbano e diffondere “buone pratiche” di gestione, (vedi Allegati 1 e 7 alla “Relazione – Variante in recepimento del PTA regionale”).

3. (D) Mediante gli approfondimenti di cui al punto precedente i Comuni individuano e adottano soluzioni tecniche riguardanti i sistemi di laminazione, la riduzione del carico proveniente dagli scolmatori, i sistemi di drenaggio urbano (sdoppiamento delle reti, canali filtranti (v.), coperture verdi (v.), parcheggi drenanti, pavimentazioni permeabili (v.), riapertura di canali, zone umide a parco, ecc…) vedi all' Allegato 1 alla “Relazione – Variante in recepimento del PTA regionale”, e individuano soluzioni volte ad un trattamento delle ABC (v.) (ad esempio fitodepurazione) secondo le indicazioni dell’allegato 7 alla “Relazione – Variante in recepimento del PTA regionale” e dalle Linee Guida attuative della Del.G.R. 286/2005”. Tali soluzioni saranno da adottare negli interventi:

nuovi, di riqualificazione e di manutenzione urbana.

4 (D) Al fine di contenere la crescita di superfici impermeabili, oltre ai limti stabiliti nei successivi punti 5 e 6, i Comuni definiscono nel RUE forme di incentivazione economica da applicare in sede di rilascio dei titoli abilitativi e da quantificare in misura proporzionale alla superficie dell’intervento mantenuta o resa permeabile. Il computo della superficie permeabile potrà comprendere:

pavimentazioni permeabili (v.), coperture verdi (v.), superfici impermeabili già compensate da sistemi di accumulo e riuso dell’acqua meteorica e una riduzione del valore della superficie impermeabile in misura di 1 m2 ogni 50 litri di volume di accumulo e riuso dell’acqua meteorica realizzato.

5. (P) Gli ambiti per i nuovi insediamenti e gli ambiti da riqualificare ai sensi della LR 20/00, ricadenti nelle zone di protezione di cui all’art. 5.2 dovranno comunque garantire, laddove richiesto, le superfici permeabili previste all’art. 5.3.

6. (P) Le nuove aree produttive che si qualificheranno Apea (aree produttive ecologicamente attrezzate, cfr. art. 9.3) ovunque localizzate, dovranno presentare indici e parametri urbanistici tali da garantire il mantenimento di una superficie permeabile (v.) pari almeno al 25% della superficie territoriale. Una quota non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili (v.) e coperture verdi (v.). Ai fini del calcolo delle percentuali suddette, la superficie territoriale è considerata al netto delle eventuali aree cedute al di fuori dell’ambito interessato dalle nuove urbanizzazione o dai nuovi interventi edilizi.

7. (P) Nell’ambito di controllo degli apporti d’acqua in pianura individuato nella Tav. 2A, l’adozione, nei terreni ad uso agricolo, di nuovi sistemi di drenaggio che riducano sensibilmente il volume specifico d’invaso, modificando quindi i regimi idraulici, è soggetta ad autorizzazione da parte del Comune ed è subordinata all’attuazione di interventi compensativi consistenti nella realizzazione di

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un volume d’invaso pari almeno a 100 m3 per ogni ettaro di terreno drenato con tali sistemi e al parere favorevole, espresso sulla base di un’idonea documentazione in cui sia dimostrato il rispetto di quanto previsto dal presente punto, dell’Autorità idraulica competente. Ai fini dell’applicazione del presente punto, i sistemi di “drenaggio tubolare sotterraneo” e di

“scarificazione con aratro talpa” sono da considerare come sistemi che riducono sensibilmente il volume specifico d’invaso.

La Tavola non evidenzia vincoli per l’attuazione del piano in oggetto.

Tavola 2B - Tutela delle acque superficiali e sotterranee (Art.6.14) La tavola non fornisce indicazioni riguardanti l’area in oggetto.

Tavola 2C - Rischio sismico: carta delle aree suscettibili di effetti locali

L’area di interesse è classificata come “area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche”.

Figura 8 – Estratto della Tav. 2C Tutela rischio sismico: carta delle aree suscettibili di effetti locali del PTCP

(22)

Art. 6.14 - Norme di attuazione in materia di riduzione del rischio sismico

1. (I) La Tavola 2C del PTCP “Rischio Sismico - Carta provinciale degli effetti locali attesi”

costituisce un primo livello di approfondimento, identificando scenari di pericolosità sismica locale dell’intero territorio provinciale. Fornisce inoltre prime indicazioni sui limiti e le condizioni per orientare le scelte di pianificazione alla scala comunale verso ambiti meno esposti alla pericolosità sismica. Rappresenta infine uno strumento propedeutico per le elaborazioni richieste agli strumenti urbanistici comunali e per la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale preventiva delle singole scelte di pianificazione.

2. (D) La Tavola 2C opera una prima distinzione delle aree sulla base degli effetti locali attesi in caso di evento sismico e, per ciascuna tipologia di esse, indica le indagini e/o analisi di approfondimento che devono essere effettuate dagli strumenti di pianificazione successivi, nonché indicazioni normative sugli interventi ammissibili nelle aree caratterizzate da pericolo sismico elevato. I Comuni, nell’ambito della redazione degli strumenti urbanistici, sono chiamati ad approfondire, integrare ed eventualmente modificare sul proprio territorio le perimetrazioni individuate nella Tavola 2C di seguito elencate. Una volta effettuato tale approfondimento, sulle aree individuate dagli strumenti urbanistici Comunali valgono le seguenti disposizioni:

(…)

A. - Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche Sedimenti fini sovrastanti le conoidi

Substrato non rigido con acclività < 30°

Depositi di versante con acclività < 30°

Depositi alluvionali < 30°

Ghiaie di conoide affioranti

Alvei attivi e invasi dei bacini idrici Ghiaie di conoide amalgamate sepolte

Ghiaie del subsintema di Villa Verrucchio – AES7 (Pleistocene sup.) Ghiaie del subsintema di Ravenna – AES8 (Olocene)

Studi geologici con valutazione del coefficiente di amplificazione litologico (approfondimenti di II livello); sui pendii con acclività maggiore di 15° e nelle aree prossime ai bordi superiori di scarpate o a quote immediatamente superiori agli ambiti soggetti ad amplificazione per caratteristiche topografiche, lo studio di microzonazione sismica deve valutare anche gli effetti della topografia.

Si sottolinea che è stato redatta, nel luglio 2014, una Relazione concernente la “RISPOSTA SISMICA DEL SITO” (D.M. 4/01/08 – NNTC) Studi di Microzonazione Dal. 112/2007, redatta da Geo Group S.r.l., in cui sono riportati i risultati degli studi di microzonazione sismica eseguiti nell’area di intervento, con approfondimenti di III livello. Si rimanda a tale Relazione per i dettagli relativi.

Tavola 3 - Assetto evolutivo degli insediamenti, delle reti ambientali e delle reti per la mobilità

Il sito di interesse ricade all’interno di “Centri abitati (titolo 10 e 13): aree urbanizzate e aree pianificate per usi urbani (residenza, servizi, terziario, attività produttive)”. Per quanto concerne la S.S. Selice, è campita come “rete di base di interesse regionale (art. 12.12)” e come “rete di base di interesse regionale (art. 12.12)”

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Figura 9 – Estratto della Tav. 3 Assetto evolutivo degli insediamenti, delle reti ambientali e delle reti per la mobilità del PTCP

Di seguito si riporta l’articolo di interesse.

Art. 12.12 - Gerarchia della rete viaria

1.(D) Il PMP individua nella Tav. 4A l’assetto strategico di lungo periodo della rete viaria secondo i seguenti livelli di rango funzionale:

(…)

c) rete di base di interesse regionale (corrispondente a quella definita dal PRIT “rete di base principale”); La rete di base regionale comprende i seguenti collegamenti:

(…)

-Asse ‘Selice Montanara’ (SP610) dal confine con la Toscana alla provincia di Ferrara;

(…)

6.(D) L’assetto strategico della rete viaria come individuato nella tav. 4A ha valore vincolante per quanto riguarda il rango funzionale di ciascuna infrastruttura in conformità al punto 1, mentre ha valore indicativo per quanto riguarda il preciso posizionamento ed andamento planimetrico dei tracciati; parimenti ha valore indicativo la distinzione, rappresentata nella tav. 4A, fra tronchi da consolidare o potenziare nella loro sede attuale e tronchi da realizzare in nuova sede. Il posizionamento dei tracciati stradali potrà quindi essere precisato e modificato in sede di

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progettazione, fermo restando il rango funzionale.

Il piano in oggetto non creerà impatti significativi sull’assetto degli insediamenti, delle reti ambientali e delle reti per la mobilità, interessando un’area estremamente piccola del territorio comunale.

Tavola 4A - Assetto strategico delle infrastrutture per la mobilità

Tavola 4B - Assetto strategico delle infrastrutture e dei servizi per la mobilità collettiva

Figura 10 – Estratto della Tav. 4A Assetto strategico delle infrastrutture per la mobilità del PTCP

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Figura 11 – Estratto della Tav. 4B Assetto strategico delle infrastrutture e dei servizi per la mobilità collettiva del PTCP

L’area in oggetto ricade all’interno di “Centri Urbani”; per quanto concerne la S.S. Selice, è campita come “Rete di base di interesse regionale: tratti esistenti o da potenziare in sede (art.

12.12)”.

L’intervento oggetto del Piano di recupero non creerà impatti significativi sull’assetto delle infrastrutture e della mobilità, essendo limitato ad un’area estremamente limitata del territorio comunale.

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Tavola 5 – Reti ecologiche

Figura 12 – Estratto della Tav. 5 Reti ecologiche del PTCP

In corrispondenza della S.S. Selice e del Canale dei Molini, rispettivamente confinanti ad Ovest e a Nord con l’area oggetto di interesse, sono presenti Corridoi ecologici. Di seguito si riportano i punti ritenuti significativi dell’articolo di riferimento.

Art. 3.5 - La rete ecologica di livello provinciale (…)

7.(I) La Provincia promuove programmi e progetti specifici per la realizzazione e valorizzazione degli elementi della rete ecologica da attuarsi in collaborazione con le amministrazioni comunali e/o gli altri soggetti interessati.

(…)

9.(D) Nelle Zone di rispetto dei nodi ecologici le attività agricole devono essere compatibili con la salvaguardia degli ecosistemi e qualsiasi altra attività e/o uso del suolo non deve risultare impattante nei confronti degli stessi ecosistemi naturali o semi-naturali presenti nei nodi. Per tali zone gli strumenti di programmazione agricola dovranno altresì incentivare gli interventi e le forme di conduzione agricola che possono contribuire a salvaguardare e a valorizzare gli elementi di importanza naturalistica presenti. L’individuazione delle Zone di rispetto dei nodi semplici è demandata al PSC nell’ambito della definizione della rete ecologica di livello locale di cui al successivo art. 3.6.

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Il progetto proposto non creerà impatti significativi sull’assetto dei corridoi ecologici attuali ed in progetto, interessando un’area estremamente piccola del territorio comunale e non interferente con i corridoi ecologici presenti né con le zone che il PTCP individua come interferenti tra rete ecologica ed assetto insediativo.

Si ritiene che l’ampliamento dello stabilimento ceramico sia compatibile con i vincoli individuati dal PTCP.

3.4 PIANO STRALCIO DELL’ASSETTO IDROGEOLOGICO (PSAI)

Il Piano di Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, previsto dall’art.1 c.1 L. 3.08.98 n. 267 e s.m.i., è stato approvato con delibera n. 1/1 del 6 dicembre 2002.

Il piano presenta per l’intero territorio d’interesse le attività svolte e i risultati per quanto riguarda il rischio da frana e l’assetto dei versanti e distintamente, in riferimento ai bacini dei corsi d’acqua principali (Reno, Idice, Sillaro, Santerno) per il rischio idraulico e l’assetto della rete idrografica.

Le finalità specifiche delle norme contenute nel Piano sono:

• la sistemazione, la conservazione, il recupero del suolo e la moderazione delle piene nel bacino montano con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari, di forestazione e di bonifica, anche attraverso processi di recupero naturalistico;

• la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi e altri fenomeni di dissesto;

• riduzione della pericolosità del sistema idraulico con riferimento ad eventi di pioggia caratterizzati da tempi di ritorno fino a 200 anni, mediante la realizzazione di opere di regimazione a basso impatto ambientale, il recupero funzionale delle opere nei principali nodi idraulici e di interventi necessari a ridurre l’artificialità del corso d’acqua finalizzati anche al recupero della funzione di corridoio ecologico.

Il piano si articola in:

• Relazione Generale;

• Norme;

• Titolo I (Rischio da Frana e Assetto dei Versanti);

Titolo II (Rischio Idraulico e Assetto della Rete Idrografica).

Il Titolo II è a sua volta ripartito in:

• II.1 - Fiume Reno;

• II.2 - Torrente Idice;

• II.3 – Torrente Sillaro;

(28)

• II.4 - Torrente Santerno.

I titoli I e II comprendono poi vari elaborati, tavole ed allegati (art. 3).

Nel Titolo I (Rischio da Frana e Assetto dei Versanti) sono comprese due tavole:

• Carta del rischio nel territorio del bacino montano;

• Carta delle attitudini alle trasformazioni edilizio-urbanistiche nel territorio del bacino montano.

All’interno di tale Titolo, nella Tavola A – “Schema sistema idrografico” non sono evidenziate prescrizioni per la zona oggetto di studio.

Per quanto riguarda le Tavole B - “Aree soggette al controllo degli apporti d'acqua”, la tavola B2 individua l’area considerata tra quelle assoggettate alle norme dell’art. 20 delle Norme di Piano per quanto attiene al bacino imbrifero del torrente Santerno.

Figura 12 – Estratto della Tavola “B2” Bacino imbrifero di pianura e pede collinare del Torrente Santerno e

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del Canale Zaniolo del PSAI

Art. 20 (controllo degli apporti d’acqua)

1. Al fine di non incrementare gli apporti d’acqua piovana al sistema di smaltimento e di favorire il riuso di tale acqua, per le aree ricadenti nel territorio di pianura e pedecollina indicate nelle tavole del “Titolo II Assetto della Rete Idrografica” i Comuni prevedono nelle zone di espansione, per le aree non già interessate da trasformazioni edilizie, che la realizzazione di interventi edilizi sia subordinata alla realizzazione di sistemi di raccolta delle acque piovane per un volume complessivo di almeno 500 m3 per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione delle superfici permeabili destinate a parco o a verde compatto che non scolino, direttamente o indirettamente e considerando saturo d’acqua il terreno, nel sistema di smaltimento delle acque meteoriche; sono inoltre escluse le superfici dei sistemi di raccolta a cielo aperto. Gli strumenti di pianificazione dovranno garantire il permanere delle destinazioni d’uso e delle caratteristiche funzionali delle aree, riguardanti i contenuti del presente articolo, a meno di un’adeguata modifica, ove necessario, dei sistemi di raccolta.

2. I sistemi di raccolta di cui al comma precedente, ad uso di una o più delle zone di espansione, devono essere localizzati in modo tale da raccogliere le acque piovane prima della loro immissione nel corso d’acqua o collettore di bonifica ricevente individuato dall’Autorità idraulica competente.

Essi possono essere inoltre previsti negli strumenti urbanistici come interventi complessivi elaborati d'intesa con l'Autorità idraulica competente.

3. Le caratteristiche funzionali dei sistemi di raccolta delle acque piovane sono stabilite, anche in caso di scarico indiretto nei corsi d’acqua o nei canali di bonifica, dall’Autorità idraulica competente (Servizi Tecnici di bacino o Consorzi di bonifica) con la quale devono essere preventivamente concordati i criteri di gestione e alla quale dovrà essere consentito il controllo funzionale nel tempo dei sistemi di raccolta. Il progetto dei sistemi di raccolta dovrà, salvo quanto diversamente disposto dall’Autorità idraulica competente, far riferimento a quanto previsto nel documento d’indirizzo “Linee guida per la progettazione dei sistemi di raccolta delle acque piovane per il controllo degli apporti nelle reti idrografiche di pianura”.

4. L’adozione, nei terreni ad uso agricolo, di nuovi sistemi di drenaggio che riducano sensibilmente il volume specifico d’invaso, modificando quindi i regimi idraulici, è subordinata all’attuazione di interventi compensativi consistenti nella realizzazione di un volume d’invaso pari almeno a 100 m3 per ogni ettaro di terreno drenato con tali sistemi e al parere favorevole, espresso sulla base di un’idonea documentazione in cui sia dimostrato il rispetto di quanto previsto dal presente comma, dell’Autorità idraulica competente. Ai fini dell’applicazione del presente comma, i sistemi di “drenaggio tubolare sotterraneo” e di “scarificazione con aratro talpa” sono da considerare come sistemi che riducono sensibilmente il volume specifico d’invaso.

5. I Comuni ricadenti nelle aree di applicazione del presente articolo, dettano norme o comunque emano atti che consentono e/o promuovono, anche mediante incentivi, la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque piovane anche nelle aree edificate.

6. I Comuni ricadenti nelle aree di applicazione del presente articolo e il cui territorio è in parte interessato da tratti non arginati dei corsi d'acqua principali, sulla base del quadro conoscitivo di cui all'art. 21 comma 3, possono individuare le parti di territorio che recapitano direttamente nei corsi d'acqua principali Reno, Idice, Savena, Quaderna, Zena, Sillaro e Santerno e proporre l'esclusione dal campo di applicazione dell'art.20. L'Autorità di Bacino decide in merito a tali proposte con atto del Comitato Istituzionale sul parere del Comitato tecnico.

7. Il valore minimo dei volumi previsti nei commi 1 e 4 del presente articolo può essere modificato con delibera del Comitato Istituzionale su conforme parere del Comitato Tecnico.

Dall’analisi del Piano Stralcio dell’Assetto Idrogeologico del Fiume Santerno e dalle norme

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applicabili all’area in oggetto non appaiono controindicazioni al progetto di piano di recupero. Si specifica che l’intervento in progetto prevede un adeguato sistema di reti di raccolta per le acque meteoriche del nuovo capannone (convogliate nella rete fognaria esistente) e delle acque del piazzale attiguo al capannone (convogliate verso un fosso a cielo aperto).

Dall’analisi del Piano Stralcio dell’Assetto Idrogeologico del Fiume Santerno e dalle norme applicabili all’area in oggetto non appaiono controindicazioni al progetto proposto.

3.5 INQUADRAMENTO URBANISTICO

Per quanto riguarda l’inquadramento urbanistico si riportano gli estratti delle tavole degli strumenti di pianificazione territoriali attualmente in vigore, con le relative legende, ed in particolare:

- il P.R.G. vigente del Comune di Mordano classifica l’area come Sottozona D2B (Nuove localizzazioni produttive in espansione);

- il P.S.C. del Nuovo Circondario Imolese, adottato dal Comune di Mordano che classifica l’ambito come ASP_C (Ambito prevalentemente produttivo / terziario esistente) e si compone di 7 tavole;

- il R.U.E., pure adottato, che rispetto al P.S.C., classifica l’area come ASP_C9 (Ambito specializzato per attività produttive e terziarie comunali esistenti). L’articolo prevede che l’attività edilizia sia preceduta e regolata da Piano di recupero ex art. 26 e 27 L 457/78.

3.5.1 P.R.G. del Comune di Mordano

Nel Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Mordano, l’area è individuata come ZONA D – sottozona D2b.3; non è sottoposta a vincolo paesaggistico né a tutele legate agli acquiferi.

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Stralcio Art. 16 - Zone omogenee "D"

16.1 Ambiti per attività produttive (zone D) Si intendono le parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di attività economiche, commerciali, produttive e direzionali di cui all'art. 2 del D.M. 2.4.68 n. 1.444 ed all'art. 39 L.R. 47 integrata dalla L.R. 23. Le zone omogenee D si suddividono in sottozone e nel caso in esame troviamo la sottozona D2b - NUOVE LOCALIZZAZIONI PRODUTTIVE IN ESPANSIONE .

16.2 Attuazione e indici

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16.3.2 Le zone D2b di completamento interessano 3 nuovi lotti, tra i quali quello oggetto di studio:

L’estensione del comparto D2b3 risulta essere di 65.670 mq (Par. 2.1). Pertanto la scheda di P.R.G. viene corretta e diventa:

16.3.3 Dall’intero comparto si redige la scheda con gli indici relativa al solo “lotto 1”.

3.5.2 P.S.C. del Comune di Mordano – Nuovo Circondario Imolese

Il Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) del comune di Mordano è stato adottato con D.C.C. n.9 del 27/03/2014.

Il P.S.C. è lo strumento di pianificazione urbanistica generale che è, per ora, solo adottato dal Comune di Mordano, con riguardo a tutto il proprio territorio, per delineare le scelte strategiche di

assetto e sviluppo per tutelare l’integrità fisica ed ambientale e l’identità culturale dello stesso.

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Sono previsti dall’art. 28 della L.R. 20/2000, come modificata dalla L.R. 6/2009. Dalla cartografia on line del P.S.C. del Comune di Mordano è possibile analizzare la particella n. 16 individuata al

foglio 21.

L’area è individuata come ASP_C – Ambiti prevalentemente produttivi / terziari comunali esistenti (art. 5.2.8 N.T.A.); gli obiettivi fissati per questo tipo di aree sono:

“Gli ambiti produttivi e terziari di rilievo comunale consolidati esistenti sono destinati alla conservazione del tessuto urbano e del sistema delle dotazioni attraverso interventi di variazione e miglioramento funzionale delle stesse, integrando e ampliando soprattutto servizi connessi all’efficienza produttiva delle aziende; è ammessa una implementazione delle destinazioni d’uso che non producano effetti rilevanti sulle dotazioni esistenti”.

Nel caso in esame si prevedono ampliamenti dell’impianto ceramico esistente che riguardano la realizzazione di nuove linee di rettifica e, di un filtro pressa a servizio dell’impianto esistente di depurazione acque di rettifica.

(34)

Il lotto ricade in “Zone di tutela di elementi della centuriazione”, perciò interventi sono possibili qualora garantiscano il rispetto delle disposizioni dettate a tutela degli individuati elementi della centuriazione. L’intervento proposto non è in contrario con la tutela suddetta.

In adiacenza dello stabilimento è presente la Via Selice, indicata come “Viabilità storica principale”, mentre il Canale dei Molini di Imola è indicato come “Principali canali storici”.

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In prossimità dell’area di interesse non si individuano aree vulnerabili quali acque superficiali o zone di tutela da rischi naturali della rete idrografica, zone di tutela della qualità delle risorse idriche, zone di tutela dei versanti e sicurezza idrogeologica.

(36)

L’area, definita all’interno del “Perimetro territorio urbanizzato” è sottoposta ai seguenti limiti o fasce di rispetto:

- Via Selice, definita come “VR – rete di base di interesse regionale – tratti esistenti o da potenziare (30 metri);

- Via Colombarone Canale (20 metri)

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L’area è individuata come “Territorio urbanizzato” e confina come “Ambiti produttivi di previsione”;

la zona industriale di Bubano (località di Mordano) si trova, ad una scala più ampia, all’interno del

“Sistema agricolo della pianura”.

(38)

L’area in oggetto si trova all’interno di una zona urbanizzata, nell’intorno non sono presenti elementi della Rete Ecologica.

(39)

Nell’intorno dell’area non si individuano ritrovamenti archeologici.

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L’area è indicata come “Aree oggetto di approfondimento di terzo livello”.

3.5.3 R.U.E. del Comune – Nuovo Circondario Imolese

Il R.U.E. adottato, per il caso in esame, definisce, nel rispetto delle indicazioni generali e specifiche del P.S.C. le regole urbanistiche che definiscono tra gli altri gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive.

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L’area confina a Nord-Ovest con il Canale dei Mulini, individuato come “AVN_CS - .Canali storici (art. 1.3.2): sono mantenuti nei loro aspetti strutturali, quali il tracciato, la giacitura e, se non sussistono particolari esigenze, le caratteristiche dimensionali. E’ vietato il tombamento dei tratti a cielo aperto, se non per realizzare attraversamenti stradali o ciclopedonali non diversamente localizzabili. Per i tratti tombati è ammesso il ripristino a cielo aperto, con la ricostituzione delle caratteristiche documentate, o riconoscibili come originarie, compresa l'eliminazione delle superfetazioni. Ogni intervento strutturale deve avvenire preferibilmente con tecniche di ingegneria naturalistica. E vietata l’edificazione in una fascia di 10m per lato. Deve essere inoltre garantito l’accesso a una fascia di 5m per lato per i mezzi di manutenzione delle infrastrutture.

Il comparto in esame è appunto classificato come ASP_C9 – Ambiti specializzati per attività produttive e terziarie comunali esistenti (art. 18.1).

Al Comma 3 troviamo le prescrizioni particolari:

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“In presenza di specifica perimetrazione nelle tavole di RUE che individuano Ambiti soggetti a convenzione e/o Ambiti soggetti a schede di R.U.E. V.a.l.s.a.t. l’intervento di nuova costruzione o ampliamento (NC) o demolizione e ricostruzione (RE, RR, DR) è subordinato alla stipula di una Convenzione (corredata da idoneo elaborato grafico concertato con l’ufficio tecnico) con l’Amministrazione comunale (IDC) per la realizzazione e la cessione gratuita delle dovute dotazioni territoriali quali parcheggi, verde pubblico, pista ciclabili, nuova viabilità o adeguamento dell’esistente. Le aree da cedere concorrono alla determinazione della Capacita edificatoria (Su) attraverso l’applicazione dell’Uf previsto dalla zona. La Convenzione dovrà essere sottoscritta dai proprietari compresi nel perimetro d’ambito se interessati da opere o altro, costituenti il complesso di interventi che rendono ammissibile e sostenibile l’intervento di Nuova costruzione (incluso ampliamento) RE, DR, RR. L’Amministrazione comunale potrà richiedere l’esecuzione di specifiche opere che rendano sostenibile l’intervento.”

Mentre al comma 4 sono indicati i parametri urbanistici ed edilizi specifici dell’ambito ASP_C9:

Classificazione nel PRG previgente: D2b.3 area Via Selice;

Categorie intervento:

- MO Manutenzione Ordinaria;

- MS Manutenzione Straordinaria - RS Restauro Scientifico;

- RRC Restauro e Risanamento Conservativo;

- REC Ristrutturazione Edilizia Conservativa;

- RE Ristrutturazione Edilizia - RR Ristrutturazione Ricostruttiva;

- RAL Recupero e Risanamento Aree Libere;

- DR Demolizione e Ricostruzione;

- D Demolizione;

- RT Ripristino Tipologico;

- NC Nuova Costruzione

Categorie intervento: lotti individuati dal piano attuativo;

Capacità edificatoria: prevista dal piano attuativo per i singoli lotti;

Modalità di attuazione: dismissione delle attività in essere per le quali la trasformazione sarà regolata da un P.d.R. ex artt. 26 e 27 Legge 457/78 e successivo intervento edilizio diretto;

Prescrizioni particolari:

- La nuova edificazione e ammessa se a servizio di aziende esistenti; il deposito di materiali e manufatti edilizi e di cantiere è consentito esclusivamente nelle aree non fronteggianti la strada pubblica; il deposito e l’esposizione di merci devono essere di pertinenza di edificazioni che determino Su;

- La destinazione d9: Residenza per proprietario, custode e foresteria in rapporto pertinenziale con

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la funzione produttiva, e ammessa esclusivamente per edifici (esistenti o da realizzare) che abbiano una Su produttiva, terziaria o commerciale superiore a 600 mq.. Ed è consentita nel limite massimo di Su pari 120 mq per lotto.”

Si ritiene che l’ampliamento proposto sia compatibile con quanto previsto dal PRG per le aree contermini e con l’assetto attuale dell’area.

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4 CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’

Sulla base dell’analisi fatta sugli strumenti pianificatori approvati è ora possibile analizzare i criteri per la verifica di assoggettabilità del progetto.

1. Caratteristiche del progetto, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

in quale misura l’ampliamento stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse

L’ampliamento per ospitare nuove linee di lavorazione rientra nel piano di recupero da proporre per l’ambito specializzato per attività produttive e terziarie ASP_C9.

in quale misura l’ampliamento influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati

L’ampliamento in oggetto non influenza altri piani o programmi in quanto il comparto interessato ha un’estensione limitata e non incide su aree oggetto di tutele particolari e/o su piani sovraordinati.

la pertinenza del progetto per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile

L’ampliamento delle attività si integra con l’intervento urbanistico previsto.

problemi ambientali pertinenti al progetto

Non si prevede che la realizzazione di quanto previsto dall’ampliamento dello stabilimento ceramico possa comportare problemi ambientali, in quanto le variazioni rispetto allo stato attuale saranno trascurabili.

Per quanto riguarda la componente rumore è stata effettuata una valutazione previsionale di impatto acustico che ha evidenziato che l’impatto acustico generato dai nuovi macchinari sui ricettori abitativi è tale da:

• non influire in maniera significativa sui valori assoluti imputati ai ricettori;

• rispettare i limiti imposti dal criterio differenziale per il periodo di riferimento diurno e notturno.

Relativamente alla componente atmosfera, si sottolinea che l’ampliamento previsto non genererà impatti negativi. Infatti, a seguito delle modifiche del lay out produttivo si possono ipotizzare i seguenti impatti positivi:

• diminuzione dei punti di emissione;

• diminuzione della portata autorizzata;

• diminuzione del flusso di massa autorizzato del parametro fluoro;

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