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PROPOSTE DI INTERVENTO PER IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DI PARCHI E GIARDINI STORICI

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Academic year: 2022

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PROPOSTE DI INTERVENTO PER IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DI PARCHI E GIARDINI STORICI

AVVISO PUBBLICO PROPOSTE DI INTERVENTO PER IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DI PARCHI E GIARDINI STORICI PNRR M1C3 - INVESTIMENTO 2.3 - PROGRAMMI PER VALORIZZARE L’IDENTITÀ̀ DEI

LUOGHI: PARCHI E GIARDINI STORICI FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

Richieste di chiarimento pervenute dal 10 al 12 gennaio 2022 (ore 17:00)

AVVISO IMPORTANTE

Le richieste dovranno essere inoltrate esclusivamente dalla casella di posta del soggetto proponente specificando nell’oggetto: Avviso pubblico Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici – QUESITO.: sg.pnrr-parchigiardini@beniculturali.it.

Le risposte alle domande saranno rese disponibili a tutti con cadenza settimanale attraverso la pubblicazione periodica di FAQ su questo sito, nella apposita sezione dedicata. Non si procederà per risposta singola.

1.1. L’art. 1, comma 2, dell’Avviso prevede che per concorrere al bando i giardini storici siano tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 con provvedimento espresso emesso anche ai sensi della precedente legislazione (Legge n. 364/1909; Legge n. 778/1922; Legge n. 1089/1939; D.Lgs. n. 490/1999). Il mio giardino storico è stato sottoposto nel 2013 con Decreto del Ministero della Cultura a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i, ma il decreto di tutela non cita la precedente legislazione a cui fate riferimento (e cioè Legge n. 364/1909; Legge n. 778/1922; etc.): devo dedurne che il mio giardino storico è escluso dall’ambito di applicazione dell’Avviso?

L’ Avviso è finalizzato a sostenere progetti di restauro, manutenzione straordinaria, conservazione, messa in sicurezza e valorizzazione di parchi e giardini di interesse culturale (artistico, storico, botanico, paesaggistico) tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 con provvedimento espresso emesso anche ai sensi della precedente legislazione (Legge n. 364/1909; Legge n. 778/1922; Legge n. 1089/1939; D.Lgs. n. 490/1999).

Ciò significa che sono inclusi nell’ambito di applicazione dell’Avviso:

- sia i parchi e giardini di interesse culturale (artistico, storico, botanico, paesaggistico) tutelati con provvedimento espresso emesso ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;

- sia i parchi e giardini di interesse culturale (artistico, storico, botanico, paesaggistico) tutelati con provvedimento espresso emesso ai sensi della previgente normativa.

In altri termini, ai fini della partecipazione, risulterà sufficiente il possesso di un provvedimento espresso emesso ai sensi della normativa vigente ratione temporis, da dichiararsi a termini dell’art. 3, comma 8, lett.

b) e documentarsi a termini del medesimo articolo, comma 9, lett. d), non essendo sufficiente l’interesse paesaggistico ex lege ai sensi dell’art. 142 d.lgs 42/2004.

1.2. Il calcolo delle voci di spesa presuppone un progetto preliminare che non si fa in tempo a predisporre in circa due mesi: come comportarsi? È possibile indicare solo gli importi di spesa previsti per ogni categoria indicata e riservarsi di inviare successivamente un progetto preliminare? Le singole voci di spese come vanno calcolate? In base ad un prezziario ufficiale o in base a preventivi? Un prezziario ufficiale sarebbe infatti difficilmente applicabile nel caso di un restauro di un giardino storico con peculiarità non standardizzabili.

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Il soggetto proponente dovrà indicare le voci di spesa sulla base del relativo stato di avanzamento della progettazione, che dovrà essere opportunamente evidenziato nella sezione “C.c” del Format “Proposta descrittiva dell’Intervento” allegato all’Avviso.

Le voci di spesa dovranno in ogni caso risultare coerenti, sostenibili e proporzionate alla proposta progettuale presentata, avuto riguardo anche ai pertinenti prezziari che disciplinano l’esecuzione di lavori pubblici, costituendo i predetti profili elementi di valutazione della proposta.

In questa logica, il soggetto proponente, nella redazione del quadro delle voci di spesa dovrà tener conto della circostanza che, per effetto della sottoscrizione del provvedimento di assegnazione delle risorse, assumerà l’obbligo nei confronti del Ministero della Cultura di dare piena attuazione al progetto così come illustrato nella scheda progetto e di realizzarlo nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto della tempistica prevista dal relativo cronoprogramma (cfr. art. 11, comma 2, dell’Avviso).

1.3. Ai fini dell’Avviso, possono essere inserite nel giardino storico e costituiscono spesa ammissibile opere d’arte contemporanea site-specific?

Premesso che gli interventi finanziabili possono desumersi dall’art. 4, comma 2 dell’Avviso (cfr. in particolare lettera e), si evidenzia che ai fini dell’erogazione del finanziamento sono da considerarsi ammissibili, purché finalizzate all’attuazione degli interventi di cui all’art. 4 e coerenti/rispondenti agli obiettivi e finalità di cui all’art. 1, comma 3 e al medesimo art. 4, comma 1, tutte le spese sostenute in osservanza della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia (cfr. art. 7, commi 1 e 2, dell’Avviso).

1.4. Quando verranno comunicati i progetti/giardini vincitori dell’Avviso o gli assegnatari del contributo di restauro e quando verrà elargita la prima rata del contributo?

Gli interventi ammessi al finanziamento saranno comunicati - secondo le modalità indicate nell’Avviso – una volta conclusa la fase della relativa valutazione da parte della Commissione.

Le modalità di erogazione della sovvenzione/contributo sono disciplinate dall’art. 13 dell’Avviso.

2. "I proprietari di un bosco, vincolato ope legis, quindi senza un provvedimento espresso emesso dalla Sovrintendenza" possono accedere alla misura in questione?

Si tratta di un bene inserito in un contesto ambientale e storico culturale di indubbio prestigio nel territorio della Grecìa salentina particolarmente vocato per iniziative di valorizzazione e promozione sociale, turistica e culturale.

Ai sensi dell’art. 3, comma 6, dell’Avviso, “nel caso di beni di cui all’art. 10 comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 non saranno presi in considerazione quelli tutelati ope legis o con procedimento di verifica dell’interesse culturale ai sensi dell’art. 12 del sopracitato decreto legislativo ancora non concluso.”

3. Nell'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici: leggo: "... l’Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici” ha un valore complessivo di 300 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro già destinati a n. 5 parchi già individuati dal Ministero ..."

Quali sono i 5 parchi individuati dal Ministero, cui saranno destinati 100 milioni di euro?

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Rientrano nell’ambito dei parchi già individuati dal Ministero della Cultura i seguenti parchi/giardini storici:

Reggia di Caserta, Real bosco di Capodimonte, Villa Favorita di Ercolano. Non appena perfezionato il relativo iter amministrativo, sarà data notizia dell’identità dei due restanti parchi/giardini storici.

4. Con riferimento all’Avviso pubblico Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici, PNRR M1C3, Investimento 2.3, si chiede di chiarire/semplificare il requisito e la lettera dell’art 1, comma 2: “Il presente Avviso è finalizzato a sostenere progetti di restauro, manutenzione straordinaria, conservazione, messa in sicurezza e valorizzazione di parchi e giardini di interesse culturale (artistico, storico, botanico, paesaggistico) tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 con provvedimento espresso emesso anche ai sensi della precedente legislazione (Legge n. 364/1909; Legge n. 778/1922; Legge n.

1089/1939; D.Lgs. n. 490/1999)”, in quanto generalmente i provvedimenti di vincolo ex D.Lgs. n. 42/2004, specialmente quelli più recenti, non citano la precedente normativa che è data per acquisita e inglobata nello stesso D.Lgs.n. 42/2004, e infatti i provvedimenti di vincolo più recenti assoggettano i beni culturali a tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 42/2004, che infatti includono anche la precedente normativa. Si potrebbe allora intendere la lettera dell’art 1, comma 2, in senso alternativo: “...tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 oppure con provvedimento espresso emesso ai sensi della precedente legislazione”?

Si rinvia alla precedente FAQ n. 1.1.

5. Ho completato l’iscrizione al portale CDP per potere partecipare al bando. Completata l’iscrizione e avendo ricevuto il codice di accettazione, cosa devo fare? Non mi è chiaro come procedere per potere accedere al fondo vitale per la conservazione di un giardino storico che già contiene piante storiche ad alto valore di assorbimento CVO2, come tigli, querce aceri betulle e jinko bilabo antichissime. Vorrei assumere una persona fissa per potere mantenere il giardino al meglio e renderlo il più possibile fruibile alla comunità della Provincia di Alessandria e oltre.

Ai fini della presentazione della domanda si rinvia all’art. 8 dell’Avviso, “Termini e modalità di presentazione della domanda”.

Ulteriori indicazioni sulle modalità di accesso sono descritte nel documento “Guida all'accesso dell'applicativo informatico” pubblicato sulla pagina dedicata del sito istituzionale del Ministero della Cultura.

Quanto all’ammissibilità delle spese di personale dipendente, si rinvia all’art. 7, comma 4, dell’Avviso.

6.1. L’Avviso è solo per comuni sotto i 5.000 abitanti?

Il quesito esula dall’Avviso pubblico in esame, siccome probabilmente pertinente al diverso Avviso relativo ai progetti locali di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici. Si suggerisce di verificare le FAQ già pubblicate alla pagina https://cultura.gov.it/borghi o di proporre il quesito alla mail dedicata sg.pnrr- borghi@beniculturali.it

6.2. Le aree di interesse paesaggistico e scientifico vincolate ai sensi della L. n. 1497/39 possono essere oggetto di finanziamento?

L’ Avviso è finalizzato a sostenere progetti di restauro, manutenzione straordinaria, conservazione, messa in sicurezza e valorizzazione di parchi e giardini di interesse culturale (artistico, storico, botanico, paesaggistico) tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 con provvedimento espresso emesso anche ai sensi della precedente legislazione (Legge n. 364/1909; Legge n. 778/1922; Legge n. 1089/1939; D.Lgs. n. 490/1999). I riferimenti normativi alla previgente normativa sono da intendersi richiamati a titolo meramente esemplificativo.

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7. Con riferimento all’Avviso pubblico in oggetto, dopo una consultazione con alcuni funzionari delle Soprintendenze, faccio notare che l’ambito di applicazione dell’intervento finanziario (art. 1, comma 2, in calce riportato) dell’Avviso risulta difficilmente determinabile, in quanto i provvedimenti di tutela ex DL n.

42/2004, emanati generalmente per decreto, non menzionano la legislazione precedente. In altri termini, il decreto di tutela non cita anche la precedente legislazione ai cui sensi è (o dovrebbe essere) emesso, ma si limita a sottoporre il bene culturale del giardino storico “A TUTTE LE DISPOSIZIONI DI TUTELA CONTENUTE NEL PREDETTO D.LGS. N. 42/2004”. Può bastare questa espressione da me riportata in maiuscolo a soddisfare il requisito dell’Avviso in oggetto sull’emissione dei provvedimenti espressi di tutela anche ai sensi della precedente legislazione?

La strada della re-emissione del provvedimento di tutela (decreto) anche ai sensi/citando la legislazione precedente sarebbe difficilmente percorribile o di impossibile attuazione. Le Soprintendenze da me consultate infatti affermano che i decreti di tutela emessi ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 sono anche emessi, ipso iure, ai sensi della legislazione precedente.

Si rinvia alla precedente FAQ n. 1.1.

8.1. Non mi è chiaro se e quale documentazione dobbiamo presentare per supportare la eleggibilità a partecipare al bando o se l’eleggibilità sarà direttamente valutata dal Ministero.

Si rinvia all’art. 3, commi 8, 9 e 10, dell’Avviso. Nessun altro documento deve essere inoltrato oltre quello espressamente previsto dall’Avviso. Il Ministero della cultura si riserva, già in ragione delle disposizioni generali in materia, di verificare la veridicità di quanto dichiarato in sede di domanda di partecipazione, anche ai fini della revoca del contributo, ove già concesso, a termini dell’art. 16 dell’Avviso.

La concessione del contributo è determinata in base al punteggio ottenuto tramite valutazione effettuata da un’apposita Commissione (istituita dal Ministero della Cultura) sulla base dei criteri di valutazione riportati all’articolo 10. In nessun caso sono ammesse modifiche o varianti al progetto rilevanti a termini del comma 3 dell’art. 15 dell’Avviso.

8.2. La domanda deve essere presentata dall’Orto Botanico o direttamente dall’Università (e quindi il rappresentante legale è la rettrice)?

I soggetti proponenti sono individuati all’art. 3 dell’Avviso. Sul punto, si rinvia a quanto previsto dal comma 8, lettera a), del richiamato articolo.

9. Sono proprietaria di un terreno di circa 30.000 mq con fabbricati identificati dai mappali contenuti nel certificato catastale. Su questa proprietà sto avviando un progetto per la creazione di un' "area parco"

destinata ad attività socio-culturali, sportive e didattiche aperte al pubblico, che prevede prima di tutto interventi di pulizia e messa in sicurezza del terreno, che è rimasto senza manutenzione per oltre 40 anni e che oggi richiede un intervento adatto e che vorrei finanziare anche attraverso l'accesso a risorse finanziarie come quella in oggetto:

1) "rigenerazione e riqualificazione di parchi e i giardini italiani di interesse culturale";

2) ...dedicato al rafforzamento dell’identità dei luoghi, del miglioramento della qualità paesaggistica, della qualità della vita e del benessere psicofisico dei cittadini e alla creazione di nuovi poli e modalità di fruizione culturale e turistica".

Il quesito che vi pongo è:

1) capire se questo terreno rientri nei terreni il cui interesse viene specificato come obiettivo del presente Avviso;

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2) dove nel caso posso trovare questa informazione, visto che specificate nell’Avviso che non darete risposte puntuali ma solo attraverso FAQ sul sito, qualora nelle FAQ non fosse presente la risposta a questo quesito.

Ai sensi dell’art. 1, comma 2 dell’Avviso, quest’ultimo è finalizzato a sostenere progetti di restauro, manutenzione straordinaria, conservazione, messa in sicurezza e valorizzazione di parchi e giardini di interesse culturale (artistico, storico, botanico, paesaggistico) tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 con provvedimento espresso emesso anche ai sensi della precedente legislazione (Legge n. 364/1909; Legge n.

778/1922; Legge n. 1089/1939; D.Lgs. n. 490/1999).

Possono pertanto presentare domanda di finanziamento i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo – pubblici o privati – di parchi e giardini di interesse culturale di cui all’art. 1, comma 2 dell’Avviso, ossia che risultino tutelati da un provvedimento espresso emanato ai sensi della normativa vigente ratione temporis applicabile. La verifica della sussistenza della predetta condizione è possibile attraverso la consultazione di pubblici registri, opportune indagini documentali, ovvero richiesta di informazione puntuale alla competente Soprintendenza.

Accertamenti e/o riscontri puntuali in merito alla sussistenza dei presupposti specifici di partecipazione all’Avviso esulano dall’oggetto e dalle finalità proprie delle presenti FAQ.

10. È possibile candidare parchi e giardini che rientrino in un provvedimento di vincolo di un "bene complesso", oppure è necessario, ai fini della candidatura, che il parco o giardino abbia un proprio provvedimento autonomo?

Come previsto dall’art. 3, comma 6 dell’Avviso, ai fini dell’ammissibilità saranno ritenuti validi sia i provvedimenti di tutela diretta sul giardino, sia quelli sull’immobile del quale il giardino è pertinenza, purché risulti evidente la sua rilevanza sotto il profilo storico-artistico.

11. Sono titolare di un parco museo costituito da orto botanico, strutture museali e raccolta etnografica. Il museo etno naturalistico è riconosciuto ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 dalla Regione e dal Ministero, come un tutt'uno tra parco, strutture e collezione. Le strutture e il parco sono di sicuro interesse, ma non è mai stata fatta richiesta per la valutazione dell'interesse culturale. Una parte della collezione etnografica ospitata ha invece ricevuto la dichiarazione di interesse culturale nel 2018. Fatta questa premessa, chiedo se sia possibile partecipare al bando per la valorizzazione del parco, inteso come contenitore di un bene di interesse culturale.

Si rinvia alla precedente FAQ n. 10.

12. Faccio seguito a precedente nota trasmessa in data [omissis] alla Direzione Regionale Musei Sardegna relativa alle Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici che si colloca nell’ambito della Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici”. Si richiede un chiarimento riguardo la necessità di formulare delle proposte in merito dal momento che l’Istituto a cui appartengo ha già elaborato una proposta relativa all’Asse – “Investimento 2.3: Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici” e trasmessa a [omissis] in data [omissis] con nostro prot. n.

[omissis].

Al fine di poter accedere ai finanziamenti previsti dalla Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi:

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parchi e giardini storici” è possibile unicamente mediante la formulazione della proposta secondo le procedure e i termini stabiliti dall’Avviso pubblicato il 30 dicembre 2021.

In ipotesi di concorso di finanziamenti, si richiama quanto previsto dall’art. 2, comma 4, dell’Avviso.

13. Chiedo se sia possibile accedere all’applicativo per candidare la richiesta di contributo per parchi e giardini storici, utilizzando le medesime credenziali di id e psw già registrate per accedere alla richiesta di contributi sul fondo cultura.

La domanda deve essere trasmessa esclusivamente secondo le modalità descritte dall’art. 8 dell’Avviso e in particolare accedendo all’apposito Applicativo previa procedura di autenticazione che prevede il rilascio di autonome credenziali di accredito. Ulteriori indicazioni sulle modalità di accesso sono descritte nel documento “Guida all'accesso dell'applicativo informatico” pubblicato sulla pagina dedicata del sito istituzionale del Ministero della Cultura.

14. Scrivo in qualità di Direttrice di un Orto Botanico. Il nostro giardino è un parco storico di oltre 4 ettari. Abbiamo aperto solo quest'anno le attività di visita all'interno del parco. Abbiamo avuto 4000 visite, tra aprile e ottobre 2021. Le scrivo perché non so se siamo in qualche maniera registrati all'interno della lista di parchi e giardini di interesse culturale (artistico, storico, botanico, paesaggistico) tutelati ai sensi del D.Lgs.

n. 42/2004 con provvedimento espresso emesso anche ai sensi della precedente legislazione (Legge n.

364/1909; Legge n. 778/1922; Legge n. 1089/1939; D.Lgs. n. 490/1999). Non so come tracciare l'esistenza di tale provvedimento espresso.

Si rinvia alla precedente FAQ n. 9.

15. Si richiede se vi sia una premialità se l'intervento è proposto da Ente pubblico o se sia indifferente e se la presenza di un parco pertinenza di un immobile vincolato non solo come bene di interesse ma anche come parco archeologico sia fonte di punteggio. Il progetto prevedrebbe di aprire il Parco privato alle visite valorizzando anche il parco archeologico nazionale contiguo allo stesso.

Premesso che, come indicato dall’art. 1, comma 2 dell’Avviso, la misura è finalizzata a sostenere esclusivamente progetti di restauro, manutenzione straordinaria, conservazione, messa in sicurezza e valorizzazione di parchi e giardini di interesse culturale (artistico, storico, botanico, paesaggistico), si precisa che i soggetti proponenti possono indistintamente essere pubblici o privati.

La Commissione determinerà la graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento esclusivamente sulla base degli ambiti e dei criteri di valutazione individuati dall’art. 10 dell’Avviso, non rilevando a tal fine la natura pubblica o privata del soggetto proponente.

16. Sono il sindaco di un piccolo comune. Ho una villa con giardino del 1922 prima adibita a scuola primaria e sede degli uffici comunali. Dopo la costruzione della nuova scuola e della sede comunale, vorremmo adibirla a biblioteca comunale con annesso locale multimediale per lo studio di giovani e non.

Potremmo rientrare in questo Avviso?

Esulano dai quesiti di carattere generale riscontrabili a termini dell’art. 19, comma 2, dell’Avviso, quesiti non relativi alle disposizioni dell’Avviso, ovvero che presuppongono valutazioni e analisi di merito.

In ogni caso, si rappresenta che l’Avviso è finalizzato a sostenere progetti di restauro, manutenzione straordinaria, conservazione, messa in sicurezza e valorizzazione di parchi e giardini di interesse culturale (artistico, storico, botanico, paesaggistico) tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 con provvedimento espresso

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emesso anche ai sensi della precedente legislazione (Legge n. 364/1909; Legge n. 778/1922; Legge n.

1089/1939; D.Lgs. n. 490/1999).

Si precisa che i finanziamenti dovranno essere finalizzati alla realizzazione di interventi che abbiano come oggetto opere materiali e/o azioni immateriali sul parco o giardino incentrati sugli ambiti elencati all’art. 4, comma 2 dell’Avviso. In questo senso si evidenzia che i costi destinati alla “Componente architettonica e scultorea” (lettera b) non potranno eccedere il 15% del totale del finanziamento richiesto.

17. Questo Comune intende partecipare all’Avviso per il finanziamento di parchi e giardini storici, candidando un progetto di riqualificazione e messa in sicurezza di un'area sottoposta a vincolo della Soprintendenza di interesse archeologico ai sensi della L. n. 1089/1939, giusto decreto del Ministro Segretario di stato per la pubblica istruzione, ove vi sono i resti di una villa romana con impianto termale, L'area in questione è posta nel centro urbano della frazione capoluogo in centro storico (zona A) di questo Comune e l'intervento proposto mira a riqualificare e porre in sicurezza tale zona, rendendola fruibile dal lato turistico e culturale. Ciò premesso, si chiede di conoscere se è possibile candidare il riferito progetto.

Si rinvia alla precedente FAQ n. 16.

Si precisa che come indicato dall’art. 1, comma 2 dell’Avviso, la misura è finalizzata a sostenere progetti di restauro, manutenzione straordinaria, conservazione, messa in sicurezza e valorizzazione di parchi e giardini di interesse culturale (artistico, storico, botanico, paesaggistico) tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 con provvedimento espresso emesso anche ai sensi della precedente legislazione (Legge n. 364/1909; Legge n.

778/1922; Legge n. 1089/1939; D.Lgs. n. 490/1999). L’intervento deve pertanto necessariamente riguardare parchi e/o giardini di interesse culturale vincolati con provvedimento espresso, da dichiararsi a termini dell’art. 3, comma 8, lett. b) e documentarsi a termini del medesimo articolo, comma 9, lett. d), non essendo sufficiente l’interesse paesaggistico ex lege ai sensi dell’art. 142 d.lgs 42/2004.

18. Con riferimento all'Avviso del Ministero della Cultura riservato a parchi e giardini storici, ho trovato che: "Destinatari dell’Avviso sono i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo – pubblici o privati – di parchi e giardini di interesse culturale (artistico, storico, botanico, paesaggistico) tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 (https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01- 22;42) con provvedimento espresso emesso anche ai sensi della precedente legislazione (Legge n. 364/1909;

Legge n. 778/1922; Legge n. 1089/1939; D.Lgs. n. 490/1999)." Un giardino vincolato ai sensi dell'art. 4 della L. n. 1089/1939 rientra fra quanto indicato sopra?

Si rinvia alla precedente Faq n. 1.1..

19. Si chiede se è possibile partecipare all’Avviso in oggetto nel caso seguente. Come espresso nell’Avviso all'art. 1 comma 2, il sito è tutelato dal vincolo emesso dalla Legge n. 364/1909. Non sono citate nel vincolo la presenza di aree adibite a giardino, ma come da art. 3, comma 6, dell’Avviso in oggetto, le aree denominate "Giardini pensili" sono pertinenze dell'immobile vincolato e ricoprono una rilevante importanza sotto il profilo del recupero alla fruizione del bene, oltreché partecipare alla salvaguardia e alla tutela dello stesso. In sintesi siamo a richiedere se, pur non essendo citate espressamente dal vincolo (né direttamente, né come pertinenza) le aree adibite a giardino, ma essendo storicamente attestate e documentate, è possibile partecipare all’Avviso.

Si rinvia alla precedente FAQ n. 10.

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20. Il nostro comune intende valorizzare il proprio bosco di protezione e le vie di accesso, andando a creare un parco tematico/naturalistico, migliorandone la fruizione, l’informazione e la gestione, implementandone l’attrattività con installazioni a tema.

Dato atto che ai fini dell’Avviso “Destinatari dell’Avviso sono i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo – pubblici o privati –di parchi e giardini di interesse culturale (artistico, storico, botanico, paesaggistico) tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 con provvedimento espresso emesso anche ai sensi della precedente legislazione (Legge n. 364/1909; Legge n. 778/1922; Legge n. 1089/1939; D.Lgs. n. 490/1999)”, l’area, oltre ad essere assoggettata a vincolo paesaggistico ai sensi art. 142, lett. g (territori coperti da foreste e da boschi), del D.Lgs n. 42/2004, è sottoposta a vincolo ai sensi del provvedimento D.M. [...].

Si richiede se l’intervento proposto risulta ammissibile in ragione del provvedimento citato (D.M. [...]).

Esulano dai quesiti di carattere generale riscontrabili a termini dell’art. 19, comma 2, dell’Avviso, quesiti che presuppongono valutazioni e analisi di merito.

In ogni caso, si rappresenta che l’Avviso è finalizzato a sostenere progetti di restauro, manutenzione straordinaria, conservazione, messa in sicurezza e valorizzazione di parchi e giardini di interesse culturale (artistico, storico, botanico, paesaggistico) tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 con provvedimento espresso emesso anche ai sensi della precedente legislazione (Legge n. 364/1909; Legge n. 778/1922; Legge n.

1089/1939; D.Lgs. n. 490/1999), non essendo sufficiente l’interesse paesaggistico ex lege ai sensi dell’art. 142 d.lgs 42/2004.

21. Scrivo per chiarimenti relativi all'articolo 6, comma 4, dell'Avviso Pubblico in oggetto. Recita: "Le aperture, così come dichiarate al momento della candidatura, saranno successivamente concordate con le competenti strutture periferiche del Ministero (Soprintendenze ABAP e Direzioni Regionali Musei) attraverso apposita Convenzione di cui al precedente Art. 1 comma 5, e da queste verificate e dovranno essere garantite per un periodo di almeno 10 anni". Il parco per il quale vorremmo proporre domanda di finanziamento è il parco pubblico di proprietà comunale chiamato popolarmente "pineta", una grande area verde che ospita alberi, arbusti e fioriture di varia qualità e datazione, acquistata dal Comune all'incirca 10 anni fa e all'interno della quale sono immersi gli stabilimenti termali estranei all'oggetto della richiesta comunale di contributo.

Questo parco è all'interno della perimetrazione UNESCO.

Essendo detto parco pubblico di proprietà comunale – oltreché vincolato come richiesto dal bando – gratuitamente fruibile al pubblico da sempre 365 giorni all'anno 24 ore al giorno, privo di una qualsiasi recinzione verso l'esterno, che bisogno avremo di fare una convenzione con le strutture periferiche del Ministero per concordare le modalità relative alle aperture?

Capisco che questo abbia senso rispetto ad un giardino storico recintato magari in un contesto di villa storica o simile situazione, ma nel nostro caso, nell'ipotesi gradita di finanziamento del progetto, sarebbe un inutile appesantimento burocratico che potrebbe essere tranquillamente evitato.

Le aperture cui opera riferimento (e alle quali, pertanto, si applica) l’art. 6, comma 4, dell’Avviso, sono quelle di cui al precedente comma 3 del medesimo, che opera riferimento ai soli beni di proprietà privata.

Resta fermo che ai sensi dell’art. 1, comma 5 dell’Avviso l'erogazione del contributo è subordinata alla sottoscrizione di una apposita Convenzione che dovrà garantire l’accessibilità al pubblico del parco o del giardino, secondo le modalità fissate caso per caso dalla Soprintendenza competente per territorio.

22. Si chiedono chiarimenti circa l'ammissibilità di un progetto che pur non avendo ad oggetto parchi e/o giardini di interesse culturale tutelati ai sensi del D. Lgs 42/2004 con provvedimento espresso ma intimamente connessi al Parco Archeologico e ai suoi valori identitari, è candidabile al finanziamento nell'ambito delle misure previste dal PNRR per l'investimento 2.3 “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici”.

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Come indicato dall’art. 1, comma 2 dell’Avviso, la misura è finalizzata a sostenere progetti di restauro, manutenzione straordinaria, conservazione, messa in sicurezza e valorizzazione di parchi e giardini di interesse culturale (artistico, storico, botanico, paesaggistico) tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 con provvedimento espresso emesso anche ai sensi della precedente legislazione (Legge n. 364/1909; Legge n.

778/1922; Legge n. 1089/1939; D.Lgs. n. 490/1999). L’intervento deve pertanto necessariamente riguardare parchi e/o giardini di interesse culturale vincolati con provvedimento espresso, da dichiararsi a termini dell’art. 3, comma 8, lett. b) e documentarsi a termini del medesimo articolo, comma 9, lett. d), non essendo sufficiente l’interesse paesaggistico ex lege ai sensi dell’art. 142 d.lgs 42/2004.

23. La domanda riguarda la possibilità per la nostra Associazione, concessionaria per la gestione di un parco pubblico tramite concessione e giusta determina del Comune, di partecipare con un progetto di riqualificazione di alcune aree fortemente degradate. Nelle aree oggetto di intervento insistono notevoli emergenze storiche. Purtroppo il contesto paesaggistico, ancorché di alto rilievo versa in condizioni di grave degrado e viene continuamente deturpato da discariche, orti abusivi, incendi dovuti all'incuria delle aree verdi fuori concessione, ammaloramento dei monumenti che attendono un restauro. Prima di approfondire la nostra proposta di progetto è necessario comprendere se possiamo partecipare, a tal proposito specifichiamo che come concessionari siamo autorizzati alla presentazione di bandi e anche ad avvalerci di società o enti con specifici accordi di collaborazione.

Possono presentare domanda di finanziamento:

- i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo – pubblici o privati – di parchi e giardini di interesse culturale di cui all’art. 1, comma 2 dell’Avviso. Nel caso di domanda di finanziamento presentata da possessori o detentori deve essere prodotta apposita dichiarazione attestante l’autorizzazione del proprietario all’esecuzione dell’intervento oggetto di domanda di finanziamento (art. 3, comma 1, dell’Avviso);

- i gestori–pubblici o privati-di beni di proprietà pubblica, producendo apposita dichiarazione attestante l’autorizzazione del proprietario all’esecuzione dell’intervento oggetto di domanda di finanziamento (art. 3, comma 2, dell’Avviso).

La titolarità sul bene o l’atto di affidamento in gestione ovvero l’atto di comodato e/o locazione deve essere antecedente al 31.12.2020.

Si rappresenta, inoltre che l’Avviso è finalizzato a sostenere progetti di restauro, manutenzione straordinaria, conservazione, messa in sicurezza e valorizzazione di parchi e giardini di interesse culturale (artistico, storico, botanico, paesaggistico) tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 con provvedimento espresso emesso anche ai sensi della precedente legislazione (Legge n. 364/1909; Legge n. 778/1922; Legge n. 1089/1939; D.Lgs. n.

490/1999)

24.1. Uno stesso soggetto proponente per presentare 3 diverse richieste di intervento su 3 diversi giardini utilizzando 3 diversi CUP, deve obbligatoriamente essere proprietario e/o gestore di tutti e tre le aree di intervento?

Il soggetto proponente potrà presentare fino a tre domande di finanziamento su tre distinti beni (parchi e giardini) contraddistinte da tre diversi CUP.

In merito all’individuazione dei soggetti legittimati a presentare la domanda si rinvia alla precedente FAQ n.

23.

I requisiti di cui all’art. 3, commi 1 o 2, dell’Avviso, devono sussistere con riferimento a ciascuna singola domanda di finanziamento.

Si evidenzia che, a differenza dell’ipotesi di presentazione di due o tre autonome domande (una per ciascun giardino o parco), in ipotesi di presentazione di un’unica domanda con riferimento a due o tre parchi o giardini, si applicano all’unica domanda i limiti di cui all’art. 6, comma 1 e 2, dell’Avviso.

(10)

Ai fini della determinazione del contributo (art. 6, comma 3 dell’Avviso) sarà valutata la media delle giornate di apertura dei due o tre Parchi/Giardini oggetto della proposta, fermo restando il limite di 30 giornate per ciascun giardino parco.

24.2. E' possibile per i proprietari di tre diversi giardini di uno stesso comune (o di una stessa provincia) presentare una proposta cumulativa di intervento? O ogni richiesta è solo direttamente imputabile ad un solo giardino?

Si rinvia alla precedente FAQ n. 24.1..

Si evidenzia che la domanda di finanziamento può essere proposta unicamente dal soggetto in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, commi 1 e 2, dell’Avviso e che in ipotesi di comproprietà del parco o giardino la domanda, sottoscritta da uno solo dei comproprietari (quale soggetto proponente e soggetto attuatore ai sensi dell’art. 3, comma 3, dell’Avviso), deve indicare che i restanti comproprietari hanno acconsentito e condiviso la domanda di finanziamento e la relazione descrittiva sottoscritta dal soggetto proponente (art. 3, comma 8, lett. m), dell’Avviso). Si richiama l’attenzione, al riguardo, anche su quanto previsto (in termini di dichiarazione e impegno) dall’art. 3, comma 9, lett. m), dell’Avviso.

25. Il bando fa riferimento a parchi e giardini storici rinviando al codice unico dei beni culturali, il D.Lgs. n. 42/2004. Mi chiedo se esista una lista dei parchi o giardini che possono essere ammessi all’Avviso, registrati forse presso un'ente locale o se qualsiasi parco o giardino che risponda ai criteri dell'art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 possa accedere al bando. Ma in questo caso chi valuterebbe il valore artistico, storico, archeologico o etnoantropologico del parco o giardino?

Possono pertanto presentare domanda di finanziamento i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo – pubblici o privati – di parchi e giardini di interesse culturale di cui all’art. 1, comma 2 dell’Avviso, ossia che risultino tutelati da un provvedimento espresso emanato ai sensi della normativa vigente ratione temporis applicabile. La verifica della sussistenza della predetta condizione è possibile attraverso la consultazione di pubblici registri, opportune indagini documentali, ovvero richiesta di informazione puntuale alla competente Soprintendenza.

Accertamenti e/o riscontri puntuali in merito alla sussistenza dei presupposti specifici di partecipazione all’Avviso esulano dall’oggetto e dalle finalità proprie delle presenti FAQ.

26. Saremmo interessati a partecipare al bando come giardino gestito da un consorzio tra l’Università, il Comune di […] e la Regione, le cui finalità si esplicano in attività volte non solo nella conservazione del patrimonio floristico dell'Appennino centro meridionale, ma anche nella divulgazione sulla conoscenza della natura in generale, guidando i visitatori anche nell'interpretazione dell'assetto paesaggistico del territorio montano appenninico.

Si premette che la domanda può essere presentata solo da soggetti di cui all’art. 3, commi 1 o 2, dell’Avviso e può avere a oggetto solo parchi e giardini di interesse culturale a termini dell’art. 1, comma 2, dell’Avviso.

In merito, si rinvia alle precedenti FAQ n. 24.1. e n. 24.2., richiamando l’attenzione sulla circostanza che l’art.

3, comma 8, lett. m), dell’Avviso, prevede la necessità di acquisire il consenso da parte di tutti i soggetti aventi titolo (di proprietà, possesso e/o detenzione) sul giardino o parco.

Nell’ambito dell’Avviso, la partecipazione del soggetto proponente a forme di partenariato con altri soggetti pubblici e privati (es. musei, soprintendenze, enti locali, musei civici, fondazioni, università, centri di ricerca, associazioni, portatori d’interesse) può rilevare ai fini della valutazione dell’intervento. L’attivazione di partenariati e/o co-finanziamenti costituisce infatti uno dei criteri di valutazione della proposta progettuale (art. 10, comma 4, criterio 3, lett. f), dell’Avviso).

(11)

27.1. Per quanto concerne l’Avviso in oggetto, sto procedendo alla compilazione della domanda online, ma viene richiesto il CUP nella sezione “Dati identificativi dell’intervento”. Nel manuale per la compilazione è scritto: "I DATI IDENTIFICATIVI DELL’INTERVENTO, prevedono l’indicazione del Codice CUP (Codice Unico di Progetto) che deve essere preventivamente ottenuto dal sistema CUP del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE). Una volta Inserito il codice CUP, il sistema verifica che lo stesso sia presente nel DIPE e, in caso positivo, ne recupera automaticamente la Denominazione e l’importo (non modificabili). Come si ottiene? Senza il CUP non si può procedere oltre con la compilazione.

Ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso, le domande di finanziamento devono indicare il codice identificativo del progetto di investimento (CUP definitivo).

Il CUP, che costituisce un adempimento amministrativo obbligatorio per tutti i progetti d’investimento finanziati con risorse pubbliche, è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici.

Ai fini della presentazione della domanda il soggetto proponente dovrà pertanto dotarsi del CUP relativo al progetto. Il rilascio del CUP si ottiene secondo la normativa di riferimento vigente in materia.

27.2. Il quadro tecnico economico, la designazione del RUP e la delibera/atto o provvedimento dell’organo competente del Soggetto Proponente di approvazione della domanda di finanziamento dell’intervento e della relativa candidatura; in caso il Soggetto Proponente sia una persona fisica: codice fiscale del Soggetto Proponente, Sono documenti di solito richiesti per gli Enti Pubblici. Nella fattispecie, una società di capitali, che documentazione deve produrre?

In uno con la domanda di finanziamento il soggetto proponente deve presentare la relazione descrittiva dell’intervento compilata come previsto dall’art. 3, comma 10, lett. b), dell’Avviso (comprensiva, anche del QTE) e in conformità al Format all’uopo allegato all’Avviso medesimo.

La domanda di finanziamento, inoltre, deve essere approvata in conformità alle disposizioni applicabile al soggetto proponente, avuto riguardo alla relativa natura giuridica (in ipotesi di società di diritto privato, delibera/atto o provvedimento dell’organo competente a termini di legge e di statuto).

28. Con la presente si chiede se l’Orto Botanico […], parco aperto al pubblico di circa 13 ettari di interesse botanico e paesaggistico, amministrato da una Fondazione partecipata dall’Università, dal Comune di […] e dalll’ISPE [...], possa partecipare al bando di cui all’oggetto, in quanto tutelato ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004, poiché ricadente in area di notevole interesse pubblico a, ricadente nel comune di […]

tutelata ai sensi della L. n. 1497 del 1939.

Esulano dai quesiti di carattere generale riscontrabili a termini dell’art. 19, dell’Avviso, quesiti che presuppongono valutazioni e analisi di merito.

In merito, si rinvia alla precedente FAQ n. 1.1..

29. Nell'interpretazione dei "parchi e giardini di interesse culturale (artistico, storico, botanico, paesaggistico) tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 con provvedimento espresso" sono ammissibili giardini ricadenti all'interno di aree tutelate per legge ai fini paesaggistici ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004, quali le fasce lungo i fiumi, ecc.?

Si rinvia alla precedente FAQ n. 1.1..

(12)

30. Sono proprietaria di un parco in area totalmente tutelata ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004. Dalla lettura del bando ritengo di rientrare certamente nei requisiti richiesti dallo stesso. Rilevo tuttavia (nel Testo riportato nel Portale Fondo Borghi e Fondo Parchi e Giardini-Guida per l'accesso ver. 1.0) la limitazione ai "i soggetti detentori di uno specifico provvedimento di riconoscimento del Ministero della Cultura".

Testo riportato nel bando: “Il presente Avviso è finalizzato a sostenere progetti di restauro, manutenzione straordinaria, conservazione, messa in sicurezza e valorizzazione di parchi e giardini di interesse culturale (artistico, storico, botanico, paesaggistico) tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 con provvedimento espresso emesso anche ai sensi della precedente legislazione (Legge n. 364/1909; Legge n. 778/1922; Legge n.

1089/1939; D.Lgs. n. 490/1999)”.

Per il Fondo Parchi e Giardini storici, la partecipazione al Fondo Parchi e Giardini storici è destinato esclusivamente a soggetti detentori di uno specifico provvedimento di riconoscimento del Ministero della Cultura.

Si rinvia alla precedente FAQ n. 1.1..

Si sottolinea che nel caso di beni di cui all’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004, non saranno presi in considerazione quelli tutelati ope legis o con procedimento di verifica dell’interesse culturale ai sensi dell’art.

12 del sopracitato decreto legislativo ancora non concluso.

Riferimenti

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Si rinvia alle precedenti FAQ n. 6.2, già pubblicate sul sito del Ministero della Cultura, nonché alla precedente FAQ n. Con la presente, sono a richiedere alcune informazioni

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