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PROPOSTE DI INTERVENTO PER IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DI PARCHI E GIARDINI STORICI

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Academic year: 2022

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PROPOSTE DI INTERVENTO PER IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DI PARCHI E GIARDINI STORICI

AVVISO PUBBLICO PROPOSTE DI INTERVENTO PER IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DI PARCHI E GIARDINI STORICI PNRR M1C3 - INVESTIMENTO 2.3 - PROGRAMMI PER VALORIZZARE L’IDENTITÀ̀ DEI

LUOGHI: PARCHI E GIARDINI STORICI FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

Richieste di chiarimento pervenute dal 12 gennaio (ore 17:00) al 14 gennaio 2022

AVVISO IMPORTANTE

Le richieste dovranno essere inoltrate esclusivamente dalla casella di posta del soggetto proponente specificando nell’oggetto: Avviso pubblico Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici – QUESITO.: sg.pnrr-parchigiardini@beniculturali.it.

Le risposte alle domande saranno rese disponibili a tutti con cadenza settimanale attraverso la pubblicazione periodica di FAQ su questo sito, nella apposita sezione dedicata. Non si procederà per risposta singola.

31. Abbiamo come Comune una via dove sono state quasi 100 anni fa piantati due filari di platani.

Dopo le due guerre mondiali sono stati poi dedicati ai caduti, su ogni platino, una mostrina di rame con scritto il nome del caduto in guerra. La via ed i Platani sono da sempre vincolati per valore storico, affettivo, ambientale e culturale locale. Vorremmo sapere se questo tipo di viale storico potrebbe rientrare tra quelli finanziati dal bando PNRR per la sua qualificazione e sistemazione.

Premesso che l’Avviso è finalizzato a sostenere progetti di restauro, manutenzione straordinaria, conservazione, messa in sicurezza e valorizzazione di parchi e giardini di interesse culturale (artistico, storico, botanico, paesaggistico) tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 con provvedimento espresso emesso anche ai sensi della precedente legislazione (Legge n. 364/1909; Legge n. 778/1922; Legge n. 1089/1939; D.Lgs. n.

490/1999), la tipologia degli interventi finanziabili è indicata dall’art. 4, comma 2 dell’Avviso.

32.1. Visti gli articoli 1, comma 2, art. 3, comma 6 e art. 4, comma 2, ai fini dell’ammissibilità delle proposte progettuali, si domanda: quali tipologie di tutela rendono gli interventi candidabili? In particolare possono essere candidati interventi di valorizzazioni di aree verdi e giardini sottoposti a tutela archeologica (vincolo archeologico diretto) ovvero a vincolo architettonico indiretto (art. 45 del DLgs n. 42/2004)?

Si rinvia alla precedenti FAQ n. 1.1 e n. 22, già pubblicate sul sito del Ministero della Cultura.

32.2. Quali caratteristiche e peculiarità intrinseche devono possedere le aree verdi non sottoposte direttamente a vincolo di tutela affinché si possano considerare come ‘pertinenze’ di immobili su cui invece vige la tutela in quanto bene culturale (art. 10 del DLgs n. 42/2004)?

Si rinvia alle precedenti FAQ n. 1.1 e n. 10, già pubblicate sul sito del Ministero della Cultura.

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32.3. Si intende intervenire con la riqualificazione e valorizzazione di alcune aree verdi inserite all’interno di una porzione di centro storico così caratterizzata: presenza di un bene culturale immobile dal particolare interesse storico-artistico e monumentale con un tipo di tutela diretta ope legis; presenza di un interesse archeologico (e relativo provvedimento di tutela diretta) che riguarda tutta la porzione di centro storico oggetto della presente; presenza di tutela indiretta (art. 45 del D.Lgs n. 42/2004) per l’area circostante il bene culturale di particolare interesse storico-artistico e monumentale (Castel Sismondo) sottoposto a vincolo diretto di cui sopra. Premesso ciò, si possono considerare ammissibili, ai fini della candidatura, interventi sulle componenti a verde e interventi di tipo architettonico, impiantistico e di messa in sicurezza distribuiti su alcune delle aree della porzione di centro storico sopra descritta?

Si rinvia alla precedente FAQ n. 1.1, già pubblicata sul sito del Ministero della Cultura, nonché alle precedenti FAQ n. 32.1 e 32.2.

33. La domanda di richiesta contributo può essere fatta anche da privati che hanno intenzione di aprire nuovi parchi botanici nei parchi nazionali e non o solo da quelli già esistenti?

Si rinvia alla precedente FAQ n. 9, già pubblicata sul sito del Ministero della Cultura.

34. Sono un agronomo e curo il parco di una tenuta privata. Vorrei sapere se i costi di progettazione ed esecuzione dei lavori per il restauro dei manufatti esistenti quali il muro di cinta, la serra, le fontane possano essere sostenuti con un finanziamento a fondo perduto del PNRR. Allo stesso modo i costi per la progettazione della ristrutturazione del parco, eliminazione delle specie alloctone e messa in opera di nuovi alberi.

La tipologia degli interventi finanziabili è indicata dall’art. 4, comma 2 dell’Avviso e le spese ammissibili sono quelle indicate all’art. 7 del medesimo.

In particolare, ai sensi delle lett. a) e d) del comma 2 dell’art. 7 dell’Avviso, risultano ammissibili le “spese per l’esecuzione di lavori o per l’acquisto di beni/servizi” e le “spese tecniche di progettazione (ivi comprese quelle per la stesura di un piano di gestione), direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudi, opere d’ingegno, incentivi per funzioni tecniche”.

35. Sono un agronomo e curo il parco di una villa privata. La villa e il parco sono “Beni Culturali”. Vorrei sapere se i costi di progettazione ed esecuzione dei lavori per il restauro dei manufatti esistenti quali il muro di cinta, la serra e il vecchio pozzo possano essere sostenuti con un finanziamento a fondo perduto del PNRR.

Allo stesso modo i costi per la progettazione della ristrutturazione del parco e messa in opera di nuovi alberi.

Si rinvia alla precedente FAQ n. 34.

36. Si chiede se i Parchi storico-archeologici dotati di appositi vincoli ai sensi della Legge 1 Giugno 1939, n. 1089 possono essere oggetto di finanziamento. Nel caso di specie articolato in siti prettamente archeologici e storici (e aree a giardino).

Si rinvia alle precedenti FAQ n. 1.1 e n. 22, già pubblicate sul sito del Ministero della Cultura.

37.1. Nell’Avviso in oggetto, tra l’altro, è indicato “Destinatari dell’Avviso sono i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo - pubblici o privati - di parchi e giardini di interesse culturale (artistico, storico, botanico, paesaggistico) tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 con provvedimento espresso emesso anche ai

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sensi della precedente legislazione (Legge n. 364/1909; Legge n. 778/1922; Legge n. 1089/1939; D.Lgs. n.

490/1999)”.

Non viene indicata la Legge n. 1497/1939, forse per brevità espositiva?

Questo Comune è proprietario di un parco dichiarato con D.M. 18/11/1968 di notevole interesse pubblico di zona panoramica ai sensi della Legge n. 1497/1939. All’art. 157 del D.Lgs. n. 42/2004 è stabilito che le tutele relative alla previgente normativa conservano efficacia a tutti gli effetti.

Questo Comune può partecipare al bando in argomento per il parco citato anche se nell’avviso non è stata indicata la Legge n. 1497/1939, comunque confluita nel D.Lgs. n. 42/2004?

Si rinvia alle precedenti FAQ n. 1.1 e n. 6.2, già pubblicate sul sito del Ministero della Cultura.

37.2. L’Avviso prevede un criterio di premialità per il livello di progettazione attuale (PFTE, definitivo o esecutivo). Nel caso il Comune non disponga di progetto può partecipare ugualmente al bando o la mancanza di un progetto costituisce motivo di esclusione? Può essere sufficiente un PFTE conforme alle linee guida?

Ai sensi dell’art. 3, comma 10, lett. b), dell’Avviso, il soggetto proponente deve allegare la relazione descrittiva del progetto redatta in conformità e rispondenza al Format allegato all’Avviso.

Nella Sezione C, “Cronoprogramma, sostenibilità finanziaria e maturità progettuale” del predetto Format, il soggetto proponente deve descrivere le fasi principali di attuazione dell’intervento, indicando l’effettivo livello di progettazione (in ipotesi di lavori: progetto di fattibilità tecnico-economica, approvazione progetto definitivo, approvazione progetto esecutivo). Ne consegue che ai fini della presentazione della domanda di finanziamento non è necessario un livello minimo di progettazione, fermo restando che l’esistenza di una progettazione a livello almeno di fattibilità tecnico-economica pare comunque opportuna, sia al fine dell’individuazione (ancorché di massima) dell’intervento a realizzarsi, sia al fine della quantificazione (sempre ancorché di massima) dei costi dell’intervento richiesto a finanziamento (in particolare, in ipotesi di lavori).

A tale proposito, si evidenzia inoltre che:

- il livello di progettazione dichiarato nella proposta costituisce un elemento di valutazione della stessa ai sensi dell’art. 10, comma 4, punto 3, lett. c), dell’Avviso (fino a 5 punti), avuto riguardo all’effettiva coerenza con le tempistiche di attuazione previste indicate nella medesima proposta;

- a termini dell’art. 15 dell’Avviso, in nessun caso saranno ammesse modifiche del progetto finanziato non rispondenti ai vincoli/condizioni specificate al comma 3 del medesimo articolo.

38. Con la presente vorrei avere un chiarimento su il livello di progettazione minimo richiesto ai fini dell'ammissibilità della domanda.

Si rinvia alla precedente FAQ n. 37.2.

39. Il nostro parco si estende per 5 ettari e conserva più di 3000 specie di piante, una banca di semi, un orto botanico e strutture dedicate alla fruizione del parco. Un punto di riferimento per il turismo botanico e un centro di eccellenza per ricercatori, paesaggisti, operatori del verde e appassionati della natura e delle sue creazioni. Il parco è arricchito da rinomate opere d’arte di maestri come […], le quali vengono ammirate dai visitatori e pubblicate su giornali e riviste di interesse internazionale. È un parco energeticamente e idricamente autosufficiente, reso possibile dalla tecnologia più innovativa e rispettosa dell’ambiente e da importanti scelte progettuali e architettoniche. Una location dal cuore verde, che si dirama nel rispetto della natura e dell’ambiente.

Abbiamo rivisto i documenti sul sito ma desidereremmo avere conferma sulle condizioni di partecipazione, come privati, e sulle caratteristiche necessarie per rientrare in quelli che vengono definiti parchi di interesse

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culturale, paesaggistico ed artistico. Sarebbe possibile dunque presentare un progetto anche per il nostro parco?

Si rinvia alle precedenti FAQ n. 1.1 e n. 23, già pubblicate sul sito del Ministero della Cultura.

40.1. Le proposte progettuali di cui si intende chiedere il finanziamento (100%) devono riguardare esclusivamente opere inserite nel programma delle OOPP, di cui all'art. 21 del D.Lgs n. 50/2016, dell'ente proponente?

Le proposte progettuali devono rispondere alla normativa nazionale applicabile in ragione della natura giuridica e dell’ordinamento del soggetto proponente. Ricorrendone i presupposti soggettivi, si applica certamente l’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, ivi compreso il D.M. 16.1.2018, n. 14, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, adottato in attuazione del comma 8 del predetto articolo.

40.2. sono finanziabili anche interventi su giardini e parchi genericamente vincolati ai sensi dell'art. 10 comma 4 lettera g) il cui vincolo non è stato assegnato con specifico decreto?

Si rinvia alla precedente FAQ n. 1.1, già pubblicata sul sito del Ministero della Cultura.

41. Con la presente sono a chiedere un chiarimento in merito all’articolo 3 – punto 8 – lettera a) – Soggetti Attuatori Ammissibili - ove si indica “di essere proprietario, possessore o detentore del bene oggetto dell’intervento ovvero gestore dello stesso, e che la titolarità sul bene o l’atto di affidamento in gestione ovvero l’atto di comodato e/o locazione è antecedente al 31.12.2020”. La fattispecie per cui chiedo un chiarimento è di seguito rappresentata: la società [..] Srl nel 2020 ha acquistato l’immobile che dovrebbe partecipare al bando di cui in oggetto. Nel corso del 2021 la [..] Srl ha proceduto ad una scissione della società da cui è nata una nuova società (la […] Srl) che detiene la proprietà dell’immobile oggetto del bando. Vorrei sapere se la società nata dalla scissione può partecipare al bando.

I soggetti proponenti sono individuati all’art. 3 dell’Avviso.

Esulano dai quesiti di carattere generale riscontrabili a termini dell’art. 19, comma 2, dell’Avviso, quesiti che presuppongono valutazioni e analisi di merito.

Si rinvia alla precedente FAQ e n. 23, già pubblicata sul sito del Ministero della Cultura.

42. Destinatari dell’Avviso sono i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo - pubblici o privati - di parchi e giardini di interesse culturale (artistico, storico, botanico, paesaggistico) tutelati ai sensi del D.Lgs.

n. 42/2004 con provvedimento espresso emesso anche ai sensi della precedente legislazione (Legge n.

364/1909; Legge n. 778/1922; Legge n. 1089/1939; D.Lgs.n. 490/1999).

In merito al comma 2 dell'art 1 dell'Avviso il giardino storico di proprietà comunale con il quale vogliamo partecipare alla presentazione della domanda è posto in area a vincolo paesaggistico, ai sensi dell’articolo 136 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) ex lege n. 1497/1939, apposto con decreto ministeriale n. 86 del 2 aprile 1949 (identificativo univoco vincolo: 9050290, codice ministeriale 90426)

“Area panoramica comprendente San Miniato e terreni circostanti”. E' condizione sufficiente per la presentazione della di finanziamento?

Si rinvia alle precedenti FAQ n. 1.1 e n. 6.2, già pubblicate sul sito del Ministero della Cultura.

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43. Si chiede chiarimento riguardo a quanto segue: Destinatari dell’Avviso sono i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo - pubblici o privati - di parchi e giardini di interesse culturale (artistico, storico, botanico, paesaggistico) tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 con provvedimento espresso emesso anche ai sensi della precedente legislazione (Legge n. 364/1909; Legge n. 778/1922; Legge n. 1089/1939;

D.Lgs. n. 490/1999).

In particolare si chiedono se siano ammessi a finanziamento sono i parchi individuati di notevole interesse pubblico come individuati all'art. 136 c. 1 lett. b) del d.lgs n. 42/2004 di seguito riportato: “b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza”; oppure siano ricompresi anche i parchi e i giardini ricadenti entro aree oggetto di decreto di vincolo di notevole interesse pubblico di bellezze panoramiche oggi ricomprese entro la lettera d) del medesimo art. 136 c. 1 del d.lgs n. 42/2004 (“ le bellezze panoramiche”) e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze, nonché aree verdi e giardini pertinenziali a beni monumentali.

In particolare nel territorio di interesse è presente vincolo decretato di bellezze panoramiche DM 06/06/1977 e due immobili con vincolo monumentale, adiacenti e con aree verdi comuni.

Si rinvia alle precedenti FAQ n. 1.1 e n. 10, già pubblicate sul sito del Ministero della Cultura.

44. Scrivo in quanto vorrei un chiarimento riguardo all’ammissibilità di partecipazione al bando.

L’immobile in oggetto è […] un palazzo seicentesco con parco e giardino settecentesco alla francese e successive modifiche ottocentesche e novecentesche. I proprietari, ultimi eredi della famiglia nobile sabauda che fece edificare il “castello” nel XVII secolo, vorrebbero approfondire la possibilità di partecipare al Bando relativo alle "Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici PNRR M1C3 - investimento 2.3 - Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici”. Il vincolo sul palazzo comprende automaticamente anche il giardino storico annesso e quindi il giardino può essere considerato bene vincolato? Può partecipare in quanto tale al bando? Leggiamo testualmente nel bando: “Il decreto del Ministero della Cultura deve assegnare agli enti competenti le risorse per i progetti per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici. I parchi e i giardini storici oggetto di intervento sono esclusivamente beni culturali tutelati, dichiarati di interesse artistico o storico”.

Esulano dai quesiti di carattere generale riscontrabili a termini dell’art. 19, comma 2, dell’Avviso, quesiti che presuppongono valutazioni e analisi di merito.

Si rinvia alle precedenti FAQ n. 1.1 e n. 10, già pubblicate sul sito del Ministero della Cultura.

45. Si chiede di sapere se è ammissibile presentare una proposta di intervento su un giardino pubblico e su un parco pubblico, vincolati entrambi da specifico provvedimento di vincolo di natura paesaggistica emesso nel 1953 ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 sulla protezione delle bellezze naturali e che pertanto “risultano essere di interesse culturale (artistico, storico, botanico, paesaggistico) tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 con provvedimento espresso emesso”. Si chiede di sapere se è necessario allegare alla proposta descrittiva la progettazione tecnica degli interventi? Se sì, quale livello minimo è richiesto (progetto di fattibilità oppure definitivo oppure esecutivo)?

Si rinvia alle precedenti FAQ n. 1.1 e n. 6.2, già pubblicate sul sito del Ministero della Cultura, nonché alla precedente FAQ n. 37.2.

46.1. Con la presente, sono a richiedere alcune informazioni riguardanti l'Avviso in oggetto. In particolare: nell'art. 3 comma 8, punto c), viene specificato che "...il Soggetto Proponente...attesta sotto la propria responsabilità...c) di essere in possesso delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia

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tecniche che amministrative, necessarie per l’attuazione dell’intervento e assicurare, nei tempi previsti e condivisi a livello comunitario, il raggiungimento di milestone e target associati...". Tuttavia, all'art. 7 comma 4, punto c), vengono identificate come spese inammissibili "...le spese per il personale dipendente, fatti salvo gli incentivi ex art. 113 del Codice Appalti e quelli pertinenti alle disposizioni in materia di attuazione del PNRR...". Potete gentilmente meglio specificare la differenza fra i due artt. sopracitati?

Il soggetto proponente deve effettivamente essere in possesso delle competenze, risorse e qualifiche professionali dichiarate in sede di trasmissione della domanda, rilevando dette competenze sotto il profilo della capacità (e del correlato obbligo) di dare attuazione all’intervento nei termini previsti nel relativo progetto e, comunque, in rispondenza alle previsioni dell’Avviso e, più in generale, del PNRR.

A tal fine l’Avviso prevede la possibilità per il soggetto proponente di indicare in sede di compilazione della domanda, nella sezione C del Format allegato all’Avviso, “Cronoprogramma, sostenibilità finanziaria e maturità progettuale”, la ripartizione del lavoro, delle risorse e delle competenze interne ed esterne al progetto, nonché l’ attivazione di eventuali partenariati pubblico – privato di supporto alle realizzazione di attività culturali, alla promozione del bene e/o di strategie di co-finanziamento.

L’art. 7 dell’Avviso, viceversa, disciplina l’ammissibilità delle spese di personale dipendente; in particolare, detto articolo esclude l’ammissibilità delle spese per il personale dipendente, “fatti salvi gli incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e quelle pertinenti alle disposizioni in materia di attuazione del PNRR,” per le quali ultime si rinvia alla circolare n. 4 del 18.1.2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, pubblicata sul sito di detto Ministero.

46.2. Nell'art. 6 comma 3, viene determinata la progressione del contributo in base al numero di giornate di apertura annue, riferendosi ai beni di proprietà privata. Le giornate di apertura al pubblico sono a titolo gratuito?

Premesso che ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso, il regime di apertura al pubblico costituisce un profilo che concorre alla determinazione della misura del contributo concedibile, le aperture, così come dichiarate al momento della candidatura, devono essere successivamente concordate – anche nelle loro modalità – con le competenti strutture periferiche del Ministero (Soprintendenze ABAP e Direzioni Regionali Musei) attraverso la Convenzione di cui all’art. 1, comma 5, del medesimo Avviso.

In osservanza delle norme nazionali e comunitarie vigenti materia di aiuti di stato, tali aperture non devono in alcun caso costituire una fonte di entrate per il soggetto attuatore suscettibili di rilevare ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, commi 5 e 6 dell’Avviso.

In particolare, si evidenzia che a termini del comma 6 richiamato, “Laddove siano previsti nell’ambito del programma di intervento investimenti tesi a sostenere, anche parzialmente, attività a carattere commerciale, il finanziamento potrebbe essere soggetto alle norme sugli aiuti di Stato nella misura in cui copra i costi connessi alle suddette attività. In questo caso, il soggetto attuatore è tenuto a segnalare la quota dell’investimento finalizzato a sostenere attività a carattere commerciale al fine dell’opportuna valutazione in materia di aiuti di Stato”.

Si evidenzia altresì che la configurabilità di un aiuto di Stato, suscettibile di rilevare anche ai fini della revoca del contributo, prescinde dall’organizzazione o meno in forma di impresa del soggetto proponente e attuatore, così come di eventuali terzi cui il primo abbia conferito, anche in via indiretta, un vantaggio selettivo.

46.3. Nella "Guida all'accesso dell'applicativo informatico", a pag. 2, viene specificato che "la partecipazione al Fondo Parchi e Giardini storici è destinata esclusivamente a soggetti detentori di uno specifico provvedimento di riconoscimento del Ministero della Cultura": potete gentilmente meglio specificare questo punto?

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Si rinvia alla precedente FAQ n. 1.1, già pubblicata sul sito del Ministero della Cultura.

47. I Parchi e i giardini storici di cui si parla nella normativa devono essere delle realtà già esistenti, contenuti in qualche registro particolare o censiti? O è possibile presentare domanda, come soggetto attuatore, se si dispone di un fondo privato, adiacente all'abitazione, le quali aree sono state certificate come

"formazione boschiva" e "parco privato" dalla Guardia Forestale e la Soprintendenza per i BB. CC. AA., attualmente in disuso per farlo diventare un parco o giardino botanico aperto al pubblico?

Si rinvia alle precedenti FAQ n. 1.1. e n. 9, già pubblicate sul sito del Ministero della Cultura.

48. L’inserimento dell’intervento oggetto della proposta nel Bilancio ovvero nell’Elenco delle opere pubbliche di questo Ente è requisito necessario (oltre alla Deliberazione di cui all’articolo 3.10.E dell’Avviso e degli altri elementi che si leggono lì) per l’adesione all’avviso? In ogni caso, provvedere in tal senso potrebbe favorire la valutazione della proposta?

Si rinvia alla precedente FAQ n. 40.1.

49.1. Il nostro Comune è proprietario di un giardino storico rispondente ai requisiti del bando ed intende presentare un progetto sul bando pnrr “Valorizzazione di parchi e giardini storici pnrr m1c3 - investimento 2.3”. Nel progetto dell'amministrazione è prevista la realizzazione di un nuovo piccolo edificio, da adibire a bookshop/biglietteria, da realizzare in uno spazio a fianco dell'ingresso del giardino con funzioni di biglietteria/bookshop. La domanda è quindi se nella componente architettonica e scultorea punto B.b.2 può essere finanziata la realizzazione di un nuovo piccolo edificio, ovviamente rispettando come componente di costo la quota del 40% del progetto complessivo, o se la definizione di cui al punto B.b.2. si riferisce esclusivamente al recupero di spazi ed edifici esistenti, eventualmente poi da completare con le attività del punto B.e.9. B.b.2) Interventi di recupero e rifunzionalizzazione di aree residuali e di piccoli edifici, anche non di pregio, finalizzati ad ospitare servizi in grado di migliorare l'accoglienza dei visitatori (in particolare: centro visitatori, biglietteria, bookshop, caffetteria, aule didattiche, parcheggio); B.e.9) Realizzazione di spazi integrati per la esposizione di prodotti, piante, linee editoriali, strumenti, oggettistica legata al giardino e al sistema locale di beni di cui è parte e la cui diffusione ne possa anche incrementare la promozione a diverse scale. Si chiede inoltre se le colonnine di ricarica di biciclette ed edifici di cui al punto B.c.7 sarebbero ammissibili se posti nella via o nella piazza antistante l'ingresso del giardino e non nell'area del giardino stesso.

B.c.7) Installazione di colonnine di ricarica, rastrelliere per biciclette e di qualsiasi altro dispositivo al servizio della mobilità sostenibile da e verso il giardino

Premesso che esulano dai quesiti di carattere generale riscontrabili a termini dell’art. 19, comma 2, dell’Avviso, quesiti che presuppongono valutazioni e analisi di merito, si evidenzia che gli interventi finanziabili possono desumersi dall’art. 4, comma 2 del medesimo Avviso.

A mente del medesimo articolo si precisa che i costi destinati alla “Componente architettonica e scultorea”

(art, 4, comma 2, lett. b, dell’Avviso) non potranno eccedere il 15% del totale del finanziamento richiesto.

Si evidenzia che a termini dell’art. 2, comma 6, dell’Avviso, “Laddove siano previsti nell’ambito del programma di intervento investimenti tesi a sostenere, anche parzialmente, attività a carattere commerciale, il finanziamento potrebbe essere soggetto alle norme sugli aiuti di Stato nella misura in cui copra i costi connessi alle suddette attività. In questo caso, il soggetto attuatore è tenuto a segnalare la quota dell’investimento finalizzato a sostenere attività a carattere commerciale al fine dell’opportuna valutazione in materia di aiuti di Stato”.

Si evidenzia altresì che la configurabilità di un aiuto di Stato, suscettibile di rilevare anche ai fini della revoca del contributo, prescinde dall’organizzazione o meno in forma di impresa del soggetto proponente e

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attuatore, così come di eventuali terzi cui il primo abbia conferito, anche in via indiretta, un vantaggio selettivo.

50. Vorrei sapere se è possibile presentare progetti di restauro e valorizzazione di cimiteri storici, già oggetto di decreto di interesse.

La tipologia degli interventi finanziabili è indicata dall’art. 4, comma 2 dell’Avviso.

Si rinvia inoltre alla precedente FAQ n. 1.1, già pubblicata sul sito del Ministero della Cultura.

51. L'intervento di restauro e valorizzazione dei parchi e giardini storici riguarda esclusivamente il patrimonio arboreo, le geometrie dei giardini, la sentieristica o anche le piccole strutture di arredo quali tempietti, fontane, gazebi, propilei?

Premesso che esulano dai quesiti di carattere generale riscontrabili a termini dell’art. 19, comma 2, dell’Avviso, quesiti che presuppongono valutazioni e analisi di merito, si evidenzia che la tipologia degli interventi finanziabili è indicata dall’art. 4, comma 2 del medesimo Avviso.

52.1. La ripartizione dei fondi fra richiedenti privati e pubblici sui 190.000.000 € come funziona? Viene sancita a monte e se sì con quali quote, oppure o tutti i richiedenti “pescano" dallo stesso fondo?

Come previsto dall’art. 2, comma 1 dell’Avviso le risorse disponibili ai fini dell’Avviso sono complessivamente pari a euro 190.000.000,00. In questo senso non è stabilita una ripartizione a monte delle risorse sulla base della natura pubblica o privata dei soggetti richiedenti.

Occorre tuttavia tenere presente che, come previsto dal medesimo articolo, la natura pubblica/privata del bene incide sulla misura del contributo concedibile:

- nel caso di beni di proprietà pubblica, non affidati in gestione a terzi, ai sensi dell’art. 2, comma 2, dell’Avviso, il finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto ed è pari al 100% delle spese ammissibili per la realizzazione degli interventi; nel caso in cui i beni pubblici siano affidati in gestione a terzi, lo stesso contributo è concesso a condizione che l’intervento richiesto a finanziamento non rientri negli impegni assunti dai terzi gestori all’atto dell’affidamento;

- nel caso di beni di proprietà privata (art. 2, comma 3, dell’Avviso) il contributo concesso potrà variare da un minimo del 50% alla totale copertura della spesa ammissibile in funzione delle previste modalità di fruizione pubblica del bene, secondo le indicazioni riportate al successivo art. 6 del medesimo Avviso.

52.2 Si parla nel bando di “poter recuperare l’iva spesa, anche per chi di norma non recupera Iva”. Cosa si intende di preciso? Si intendono le persone fisiche oppure anche società con regime di esenzione IVA (accesso a beni monumentali/musei) e che quindi recuperano a bilancio solamente una parte dell’iva spesa? In tal caso come viene calcolata l’iva non recuperata?

Premesso che esulano dai quesiti di carattere generale riscontrabili a termini dell’art. 19, comma 2, dell’Avviso, quesiti che presuppongono valutazioni e analisi di merito, si evidenzia che in sede di presentazione della domanda di finanziamento il soggetto proponente dovrà indicare il proprio regime IVA nell’apposita sezione del Format allegato all’Avviso (Sezione B).

Si ricorda in ogni caso che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se non recuperabile in ragione e conformità alla normativa nazionale di riferimento (così da potersi considerare definitivamente sostenuta).

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L’importo dell’IVA dovrà tuttavia essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali, in quanto non è incluso nell’ambito della stima dei costi progettuali ai fini del PNRR.

53. In merito all'avviso in oggetto, sono a chiedervi se può rientrare tra i beni beneficiari delle misure anche il Rifugio […] di proprietà del Comune.

Esulano dai quesiti di carattere generale quesiti che presuppongono valutazioni e analisi di merito.

Si rinvia alla precedente FAQ n. 1.1, già pubblicata sul sito del Ministero della Cultura.

54. Se il bene (giardino storico) è di proprietà al 95% del Comune e la restante parte è divisa in 3 quote private mai cedute o vendute si può partecipare al bando e accedere al finanziamento?

Se si come? Cosa bisogna allegare oltre le documentazioni varie richieste?

Con riferimento all’individuazione dei soggetti che possono presentare la domanda di finanziamento si rinvia alla precedente FAQ n. 23, già pubblicata sul sito del Ministero della Cultura.

Nulla osta alla presentazione della domanda nel caso di comproprietà pubblico-privata del bene, tenendo presente che la natura pubblica o privata del bene può incidere sulla misura del contributo concedibile ai sensi e nei termini di cui all’art. 2, commi 2 e 3 dell’Avviso.

Si evidenzia altresì che la domanda di finanziamento può essere proposta unicamente dal soggetto in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, commi 1 e 2, dell’Avviso e che in ipotesi di comproprietà del parco o giardino la domanda, sottoscritta da uno solo dei comproprietari (quale soggetto proponente e soggetto attuatore ai sensi dell’art. 3, comma 3, dell’Avviso), deve indicare che i restanti comproprietari hanno acconsentito e condiviso la domanda di finanziamento e la relazione descrittiva sottoscritta dal soggetto proponente (art. 3, comma 8, lett. m), dell’Avviso). Si richiama l’attenzione, al riguardo, anche su quanto previsto (in termini di dichiarazione e impegno) dall’art. 3, comma 9, lett. m), dell’Avviso.

Quanto alla documentazione, l’art. 3 dell’Avviso individua in maniera puntuale quanto necessario ai fini della presentazione della domanda.

55. Per poter partecipare all'Avviso in oggetto, è sufficiente che l'area interessata sia inserita in un Parco regionale e sia sottoposta a vincolo ex art. 142, co. 1 lettera g) del D.Lgs. n. 42/2004? O è necessario altro?

Si rinvia alla precedente FAQ n. 1.1, già pubblicata sul sito del Ministero della Cultura.

56. Desidero sapere se sono previsti finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione di un parco a tema di carattere innovativo e di grande impatto culturale. I finanziamenti sono previsti solo per parchi e beni culturali già esistenti? Ci sono dei fondi per una tipologia di start-up inerente il turismo culturale? Il finanziamento che richiedo è di 50.000 euro.

Esulano dai quesiti di carattere generale riscontrabili a termini dell’art. 19, comma 2, dell’Avviso, quesiti che presuppongono valutazioni e analisi di merito.

Si precisa in ogni caso che il presente Avviso è finalizzato a sostenere progetti di restauro, manutenzione straordinaria, conservazione, messa in sicurezza e valorizzazione di parchi e giardini di interesse culturale (artistico, storico, botanico, paesaggistico) tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 con provvedimento espresso emesso anche ai sensi della precedente legislazione (Legge n. 364/1909; Legge n. 778/1922; Legge n.

1089/1939; D.Lgs. n. 490/1999).

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57. Con la presente si richiede un chiarimento rispetto alla documentazione che dovrà essere allegata entro il termine ultimo fissato per il 15 marzo p.v.. Poiché per un cliente possessore di un immobile rientrante nei requisiti richiesti potrei essere da lui incaricato per avviare in sua vece questo tipo di procedura, potrebbe chiarire il livello di definizione degli allegati da presentare ai fini dell'acquisizione dei punteggi? La domanda è anche in funzione degli oneri della prestazione che dovrò offrire al mio potenziale committente. Si tratta di elaborati definitivi/esecutivi o è contemplato anche il progetto di fattibilità?

Si rinvia alla precedente FAQ n. 37.2.

Si evidenzia che i soggetti proponenti sono individuati all’art. 3 dell’Avviso. Sul punto, si rinvia a quanto previsto dal comma 8, lettera a), del richiamato articolo.

58. Quesito in merito alla Titolarità. Ai sensi dell'Articolo 3, Comma 4, si legge che la Titolarità sul bene deve essere antecedente al 31/12/2020. Mio padre, unico Proprietario del Bene (Villa ed annesso Giardino su cui è stato apposto Decreto di Vincolo) è deceduto. Al momento sono in corso le pratiche notarili per la Denuncia di Successione ed in base al Testamento il Bene è ereditato dai 4 figli, la scrivente risulta essere tra i 4 figli. Al momento non è stata definita la data dell'invio della Successione, si presume a fine febbraio 2022. Il quesito/quesiti sono questi:

1) I 4 figli hanno il titolo di "SOGGETTO ATTUATORE AMMISSIBILE"?

2) La scrivente può essere unico "SOGGETTO ATTUATORE AMMISSIBILE" in forza di una delega con conferimento di Titolo da parte degli altri 3 figli?

Esulano dai quesiti di carattere generale riscontrabili a termini dell’art. 19, comma 2, dell’Avviso, quesiti che presuppongono valutazioni e analisi di merito.

La proprietà del bene, in ipotesi di successione già aperta a termini di legge, deve essere valutata e verificata in ragione della disciplina del codice civile in materia.

Si evidenzia altresì che la domanda di finanziamento può essere proposta unicamente dal soggetto in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, commi 1 e 2, dell’Avviso e che in ipotesi di comproprietà del parco o giardino la domanda, sottoscritta da uno solo dei comproprietari (quale soggetto proponente e soggetto attuatore ai sensi dell’art. 3, comma 3, dell’Avviso), deve indicare che i restanti comproprietari hanno acconsentito e condiviso la domanda di finanziamento e la relazione descrittiva sottoscritta dal soggetto proponente (art. 3, comma 8, lett. m), dell’Avviso). Si richiama l’attenzione, al riguardo, anche su quanto previsto (in termini di dichiarazione e impegno) dall’art. 3, comma 9, lett. m), dell’Avviso.

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